TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4056/2025 V.G., trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall' Avv. Giovanni Mazzei;
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I ricorrenti, premesso di essere genitori dei minori (28.12.2018) e Persona_1 Persona_2
(11.8.2020), di non avere alcuna relazione e che i minori convivono stabilmente con la madre a Rende, chiedevano congiuntamente di costituire un obbligo di mantenimento in capo a per i Parte_2 figli, al fine di garantirgli una stabilità economica, versando mensilmente € 150,00 per ciascuno dei minori e il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 20.11.2025 su sollecitazione del Giudice venivano regolamentate, con l'accordo delle parti le questioni dell'affido, del collocamento e delle visite, disponendo l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, oltre a visite libere da parte del padre fermo restando quanto richiesto in sede di ricorso in ordine al mantenimento dei minori da determinarsi nella misura di euro 300,00 complessivi rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'accordo dev'essere recepito non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi della prole.
Non luogo a provvedere sulle spese trattandosi di procedimento promosso su richiesta congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo delle parti, con le specificazioni di cui in parte motiva;
- non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4056/2025 V.G., trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall' Avv. Giovanni Mazzei;
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I ricorrenti, premesso di essere genitori dei minori (28.12.2018) e Persona_1 Persona_2
(11.8.2020), di non avere alcuna relazione e che i minori convivono stabilmente con la madre a Rende, chiedevano congiuntamente di costituire un obbligo di mantenimento in capo a per i Parte_2 figli, al fine di garantirgli una stabilità economica, versando mensilmente € 150,00 per ciascuno dei minori e il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 20.11.2025 su sollecitazione del Giudice venivano regolamentate, con l'accordo delle parti le questioni dell'affido, del collocamento e delle visite, disponendo l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, oltre a visite libere da parte del padre fermo restando quanto richiesto in sede di ricorso in ordine al mantenimento dei minori da determinarsi nella misura di euro 300,00 complessivi rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'accordo dev'essere recepito non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi della prole.
Non luogo a provvedere sulle spese trattandosi di procedimento promosso su richiesta congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo delle parti, con le specificazioni di cui in parte motiva;
- non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma