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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica, in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9287 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Scrima;
Attore
e
Controparte_1
(C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Rizzotto;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto la condanna dell' Parte_1 [...]
Controparte_1
(da ora anche ) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali
[...] CP_2
subiti a causa degli errori medici asseritamente commessi dai sanitari nell'esecuzione di tre diversi interventi chirurgici, praticati per il trattamento della frattura del gomito sinistro.
L'attore ha allegato che la Struttura – anziché eseguire un intervento di osteosintesi corretto che rispettasse i rapporti articolari, favorisse la formazione di callo osseo e consentisse l'articolarità del gomito e del capitello radiale – avrebbe posto in essere un intervento “del tutto fallito sia per malpractice sia per uso di mezzi di sintesi inadeguati”.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, i profili di colpa consistono:
- nell'aver inizialmente utilizzato mezzi di sintesi inadeguati, poi sostituiti con mezzi più piccoli;
- nell'aver lasciato nel campo operatorio frammenti ossei intra-articolari che avrebbero aggravato i postumi di natura iatrogena;
1 - nell'aver accidentalmente provocato, nel corso del terzo intervento chirurgico, la lesione del nervo estensore ulnare del carpo con paralisi di quattro dita.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato ogni addebito di responsabilità e ha chiesto il CP_2
rigetto della domanda.
In punto di fatto, emerge dalla documentazione in atti e dalla c.t.u. medico legale che l'attore,
, in data 19/02/2019, a seguito di un sinistro stradale, riportava, per quanto qui di Parte_1
interesse, una frattura pluriframmentaria e scomposta del III prossimale di radio e ulna a livello del gomito sinistro, per il cui trattamento, in data 20/02/2019, veniva ricoverato presso l'Unità
Operativa di ortopedia e traumatologia della struttura convenuta, ove, impostata la terapia farmacologica, veniva effettuato un tentativo di riduzione incruenta dei monconi che, tuttavia, risultava infruttuoso per instabilità del capitello radiale. In data 22/02/2019, veniva Parte_1
sottoposto ad intervento chirurgico per il trattamento delle fratture al gomito sinistro. In data
19/03/2019 il paziente effettuava una consulenza ortopedica con riscontro di lussazione del capitello radiale, per il cui trattamento si procedeva, in data 21/03/2019, ad un secondo intervento. In data
24/04/2019 veniva obiettivato un deficit dell'estensione delle dita della mano sinistra ed una severa limitazione dell'articolazione del gomito sinistro in tutti gli assi di movimento per cui lo Specialista prescriveva un trattamento riabilitativo. In data 24/05/2019 veniva documentata radiologicamente una nuova recidiva di lussazione del capitello radiale. L'esame radiologico, effettuato presso la CP_3
di in data 06/08/2019, documentava un quadro di pseudoartrosi ulnare, minuti
[...] CP_1 frammenti scheletrici in sede peri ed intrarticolare, fenomeni di riassorbimento osseo in corrispondenza di alcune delle viti di bloccaggio di entrambe le placche, una grossolana lussazione volare del radio che presentava un'area di focale rimaneggiamento osseo in corrispondenza della tuberosità brachiale del radio. L'attuale quadro clinico è caratterizzato da “Esiti estetici ed algo- disfunzionali di frattura di GI del gomito sinistro (arto non dominante) trattata chirurgicamente, evolutasi in pseudoartrosi dell'ulna e recidiva di lussazione del capitello radiale, con ulna viziosamente consolidata, lussazione inveterata del capitello radiale, persistenza dei mezzi di sintesi e lieve instabilità di gomito;
- Esiti di modestissima sofferenza cronicizzata del nervo radiale a minima incidenza funzionale” (v. pag. 74 relazione di c.t.u.).
In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare che – ai sensi dell'art. 7, L. n. 24/2017 – la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni provocati ai pazienti da essa stessa o dal personale sanitario, ancorché non dipendente dalla struttura. Ne consegue che grava sul creditore- danneggiato l'onere di provare, oltre alla fonte del suo credito, il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta alla struttura convenuta dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione
2 derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua non imputabilità all'agente (Cass. n. 10050/2022).
Nel caso di specie, in relazione alle censure mosse dall'attore all'operato dei sanitari che la ebbero in cura presso la struttura convenuta, la c.t.u. espletata nel corso del giudizio ha dimostrato l'infondatezza dell'assunto attoreo.
Il nominato Collegio medico ha, anzitutto, evidenziato che secondo la letteratura scientifica la tipologia di frattura riportata dall'attore, denominata frattura di GI, costituisce lesione complessa che, nonostante la corretta gestione operatoria e post-operatoria, può presentare una prognosi sfavorevole. Invero, “… il trattamento di queste lesioni è ancora un argomento di dibattito che si traduce in strategie di trattamento diverse” e “anche se viene eseguito un trattamento chirurgico appropriato, le lesioni di GI possono avere un alto tasso di complicazioni, come la recidiva di lussazione della testa radiale” (pag. 68 ss. relazione).
Ciò premesso, i CC.TT.UU., con condivisibile e motivato accertamento tecnico, hanno ritenuto che, in sede di accesso al Pronto Soccorso, sia stato impostato un iter diagnostico tempestivo ed efficace, basato sulle informazioni raccolte durante la valutazione iniziale, comprensivo di esami strumentali e consulenze specialistiche che consentirono di formulare una diagnosi accurata e di disporre il trasferimento presso detto reparto ospedaliero, adatto alle condizioni patologiche emerse.
In merito alla condotta del Personale durante la degenza presso l'ARNAS Civico dal 20/02/2019 al 23/03/2019, il Collegio peritale ha acclarato che ha ricevuto le cure Parte_1
ortopediche adeguate.
Quanto al tentato trattamento della frattura mediante “riduzione in monconi” senza intervento chirurgico, il Collegio medico ha evidenziato che esso è previsto in letteratura, sebbene nella popolazione adulta sia frequente dover fare ricorso al trattamento chirurgico e che, anche se la procedura non consentiva di ottenere una stabilizzazione delle fratture, non risulta che la stessa abbia provocato alcun danno.
Quanto all'intervento chirurgico eseguito in data 22/02/2019, i CC.TT.UU. hanno ritenuto che, data la gravità e le caratteristiche delle fratture, esso fosse pienamente indicato. Anche la tempistica dell'intervento è stata appropriata, avvenendo entro 72 ore dal trauma. Tale intervento risulta eseguito secondo tecnica e ha consentito il ripristino dei rapporti articolari fisiologici ed un soddisfacente recupero dell'articolarità del gomito;
inoltre, la rimozione dei punti di sutura e l'inizio della mobilizzazione dell'arto è stata effettuata a distanza di 14 giorni dall'intervento, in linea con le migliori pratiche mediche.
3 Risulta priva di fondamento la doglianza di parte attrice, secondo cui, a causa dell'inadeguatezza dei mezzi di sintesi usati per l'esecuzione del primo intervento, veniva successivamente sottoposto, in data 15/03/2019, ad altro intervento chirurgico, consistente nel posizionamento di mezzi di sintesi più piccoli, nonché ad altro tentativo di sblocco articolare forzato del gomito, anch'esso rimasto senza esito.
Invero, dalla documentazione sanitaria emerge che l'intervento chirurgico del 15/03/2019 è stato eseguito per il trattamento della frattura del pavimento dell'orbita sinistra (con indicazione di sostituzione del mesh utilizzato), per la quale in data 04/03/2019 l'attore era stato ricoverato presso l'unità chirurgia maxillo-facciale.
Dunque, l'intervento del 15/03/2019 nulla ha a che vedere con l'oggetto del presente giudizio.
I CC.TT.UU. hanno accertato che, malgrado l'appropriatezza delle scelte operate dai sanitari ed il buon esito dell'intervento del 22/02/2019, sopraggiungeva una recidiva della lussazione della testa del radio, dovuta verosimilmente “ad una incompleta guarigione del legamento anulare del radio, un evento che deve essere annoverato tra le complicanze previste e non altrimenti prevenibili”.
I CC.TT.UU. hanno sottolineato che “i fronteggiavano la predetta complicanza in tempi brevi CP_4
riconoscendo prontamente la recidiva di lussazione e provvedendo a sottoporre tempestivamente il paziente a riduzione del capitello radiale, capsulopastica e plastica del legamento anulare” (v. pag 76 relazione di c.t.u.).
Anche l'atto chirurgico del 21/03/2019 risulta eseguito secondo tecnica, consentendo di ottenere una soddisfacente stabilità articolare.
Ad esito di tale intervento l'attore constatava la paralisi di quattro dita della mano sinistra, pure risultante dal diario clinico (v. doc. 7 produzione attorea), poi diagnosticata il 30/04/2019 come lesione del nervo ulnare del carpo.
I nominati consulenti hanno però escluso che siano stati commessi errori medici nell'esecuzione del suddetto intervento e la rilevanza causale di esso rispetto alla paralisi delle dita della mano: risulta, invero, dagli accertamenti post-operatori che il deficit nervoso periferico non era ascrivibile ad un'interruzione della continuità nervosa, ma alla compressione del nervo da parte dei tessuti molli circostanti, probabilmente secondaria all'edema postoperatorio, con graduale recupero della funzionalità nervosa nel giro di circa 18 mesi.
Il Collegio medico ha dunque concluso che “non sussistano profili di responsabilità medica a carico del personale sanitario che lo ebbe in cura, sia nel corso degli interventi chirurgici che durante la degenza in reparto.
Le problematiche subentrate dopo l'intervento al gomito vanno considerate delle complicanze di questo tipo di lesività complessa. Si tratta di eventi avversi previsti in letteratura, che non potevano essere prevenuti con le attuali conoscenze mediche e le procedure Ortopediche standard” (v. pag 76 relazione di c.t.u.).
4 Sono, infine, inammissibili le doglianze di parte attrice inerenti al consenso informato, in quanto formulate successivamente al maturare delle preclusioni assertive.
Conseguentemente, acclarata l'insussistenza di profili di responsabilità professionale, la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda.
Le spese di c.t.u., già liquidate, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta la domanda;
condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
di , delle spese del Controparte_1 CP_1
giudizio, che si liquidano in € 14.103,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Palermo, 15/09/2025
Il Giudice
Cinzia Ferreri
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica, in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9287 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Scrima;
Attore
e
Controparte_1
(C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Rizzotto;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto la condanna dell' Parte_1 [...]
Controparte_1
(da ora anche ) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali
[...] CP_2
subiti a causa degli errori medici asseritamente commessi dai sanitari nell'esecuzione di tre diversi interventi chirurgici, praticati per il trattamento della frattura del gomito sinistro.
L'attore ha allegato che la Struttura – anziché eseguire un intervento di osteosintesi corretto che rispettasse i rapporti articolari, favorisse la formazione di callo osseo e consentisse l'articolarità del gomito e del capitello radiale – avrebbe posto in essere un intervento “del tutto fallito sia per malpractice sia per uso di mezzi di sintesi inadeguati”.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, i profili di colpa consistono:
- nell'aver inizialmente utilizzato mezzi di sintesi inadeguati, poi sostituiti con mezzi più piccoli;
- nell'aver lasciato nel campo operatorio frammenti ossei intra-articolari che avrebbero aggravato i postumi di natura iatrogena;
1 - nell'aver accidentalmente provocato, nel corso del terzo intervento chirurgico, la lesione del nervo estensore ulnare del carpo con paralisi di quattro dita.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato ogni addebito di responsabilità e ha chiesto il CP_2
rigetto della domanda.
In punto di fatto, emerge dalla documentazione in atti e dalla c.t.u. medico legale che l'attore,
, in data 19/02/2019, a seguito di un sinistro stradale, riportava, per quanto qui di Parte_1
interesse, una frattura pluriframmentaria e scomposta del III prossimale di radio e ulna a livello del gomito sinistro, per il cui trattamento, in data 20/02/2019, veniva ricoverato presso l'Unità
Operativa di ortopedia e traumatologia della struttura convenuta, ove, impostata la terapia farmacologica, veniva effettuato un tentativo di riduzione incruenta dei monconi che, tuttavia, risultava infruttuoso per instabilità del capitello radiale. In data 22/02/2019, veniva Parte_1
sottoposto ad intervento chirurgico per il trattamento delle fratture al gomito sinistro. In data
19/03/2019 il paziente effettuava una consulenza ortopedica con riscontro di lussazione del capitello radiale, per il cui trattamento si procedeva, in data 21/03/2019, ad un secondo intervento. In data
24/04/2019 veniva obiettivato un deficit dell'estensione delle dita della mano sinistra ed una severa limitazione dell'articolazione del gomito sinistro in tutti gli assi di movimento per cui lo Specialista prescriveva un trattamento riabilitativo. In data 24/05/2019 veniva documentata radiologicamente una nuova recidiva di lussazione del capitello radiale. L'esame radiologico, effettuato presso la CP_3
di in data 06/08/2019, documentava un quadro di pseudoartrosi ulnare, minuti
[...] CP_1 frammenti scheletrici in sede peri ed intrarticolare, fenomeni di riassorbimento osseo in corrispondenza di alcune delle viti di bloccaggio di entrambe le placche, una grossolana lussazione volare del radio che presentava un'area di focale rimaneggiamento osseo in corrispondenza della tuberosità brachiale del radio. L'attuale quadro clinico è caratterizzato da “Esiti estetici ed algo- disfunzionali di frattura di GI del gomito sinistro (arto non dominante) trattata chirurgicamente, evolutasi in pseudoartrosi dell'ulna e recidiva di lussazione del capitello radiale, con ulna viziosamente consolidata, lussazione inveterata del capitello radiale, persistenza dei mezzi di sintesi e lieve instabilità di gomito;
- Esiti di modestissima sofferenza cronicizzata del nervo radiale a minima incidenza funzionale” (v. pag. 74 relazione di c.t.u.).
In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare che – ai sensi dell'art. 7, L. n. 24/2017 – la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni provocati ai pazienti da essa stessa o dal personale sanitario, ancorché non dipendente dalla struttura. Ne consegue che grava sul creditore- danneggiato l'onere di provare, oltre alla fonte del suo credito, il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta alla struttura convenuta dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione
2 derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua non imputabilità all'agente (Cass. n. 10050/2022).
Nel caso di specie, in relazione alle censure mosse dall'attore all'operato dei sanitari che la ebbero in cura presso la struttura convenuta, la c.t.u. espletata nel corso del giudizio ha dimostrato l'infondatezza dell'assunto attoreo.
Il nominato Collegio medico ha, anzitutto, evidenziato che secondo la letteratura scientifica la tipologia di frattura riportata dall'attore, denominata frattura di GI, costituisce lesione complessa che, nonostante la corretta gestione operatoria e post-operatoria, può presentare una prognosi sfavorevole. Invero, “… il trattamento di queste lesioni è ancora un argomento di dibattito che si traduce in strategie di trattamento diverse” e “anche se viene eseguito un trattamento chirurgico appropriato, le lesioni di GI possono avere un alto tasso di complicazioni, come la recidiva di lussazione della testa radiale” (pag. 68 ss. relazione).
Ciò premesso, i CC.TT.UU., con condivisibile e motivato accertamento tecnico, hanno ritenuto che, in sede di accesso al Pronto Soccorso, sia stato impostato un iter diagnostico tempestivo ed efficace, basato sulle informazioni raccolte durante la valutazione iniziale, comprensivo di esami strumentali e consulenze specialistiche che consentirono di formulare una diagnosi accurata e di disporre il trasferimento presso detto reparto ospedaliero, adatto alle condizioni patologiche emerse.
In merito alla condotta del Personale durante la degenza presso l'ARNAS Civico dal 20/02/2019 al 23/03/2019, il Collegio peritale ha acclarato che ha ricevuto le cure Parte_1
ortopediche adeguate.
Quanto al tentato trattamento della frattura mediante “riduzione in monconi” senza intervento chirurgico, il Collegio medico ha evidenziato che esso è previsto in letteratura, sebbene nella popolazione adulta sia frequente dover fare ricorso al trattamento chirurgico e che, anche se la procedura non consentiva di ottenere una stabilizzazione delle fratture, non risulta che la stessa abbia provocato alcun danno.
Quanto all'intervento chirurgico eseguito in data 22/02/2019, i CC.TT.UU. hanno ritenuto che, data la gravità e le caratteristiche delle fratture, esso fosse pienamente indicato. Anche la tempistica dell'intervento è stata appropriata, avvenendo entro 72 ore dal trauma. Tale intervento risulta eseguito secondo tecnica e ha consentito il ripristino dei rapporti articolari fisiologici ed un soddisfacente recupero dell'articolarità del gomito;
inoltre, la rimozione dei punti di sutura e l'inizio della mobilizzazione dell'arto è stata effettuata a distanza di 14 giorni dall'intervento, in linea con le migliori pratiche mediche.
3 Risulta priva di fondamento la doglianza di parte attrice, secondo cui, a causa dell'inadeguatezza dei mezzi di sintesi usati per l'esecuzione del primo intervento, veniva successivamente sottoposto, in data 15/03/2019, ad altro intervento chirurgico, consistente nel posizionamento di mezzi di sintesi più piccoli, nonché ad altro tentativo di sblocco articolare forzato del gomito, anch'esso rimasto senza esito.
Invero, dalla documentazione sanitaria emerge che l'intervento chirurgico del 15/03/2019 è stato eseguito per il trattamento della frattura del pavimento dell'orbita sinistra (con indicazione di sostituzione del mesh utilizzato), per la quale in data 04/03/2019 l'attore era stato ricoverato presso l'unità chirurgia maxillo-facciale.
Dunque, l'intervento del 15/03/2019 nulla ha a che vedere con l'oggetto del presente giudizio.
I CC.TT.UU. hanno accertato che, malgrado l'appropriatezza delle scelte operate dai sanitari ed il buon esito dell'intervento del 22/02/2019, sopraggiungeva una recidiva della lussazione della testa del radio, dovuta verosimilmente “ad una incompleta guarigione del legamento anulare del radio, un evento che deve essere annoverato tra le complicanze previste e non altrimenti prevenibili”.
I CC.TT.UU. hanno sottolineato che “i fronteggiavano la predetta complicanza in tempi brevi CP_4
riconoscendo prontamente la recidiva di lussazione e provvedendo a sottoporre tempestivamente il paziente a riduzione del capitello radiale, capsulopastica e plastica del legamento anulare” (v. pag 76 relazione di c.t.u.).
Anche l'atto chirurgico del 21/03/2019 risulta eseguito secondo tecnica, consentendo di ottenere una soddisfacente stabilità articolare.
Ad esito di tale intervento l'attore constatava la paralisi di quattro dita della mano sinistra, pure risultante dal diario clinico (v. doc. 7 produzione attorea), poi diagnosticata il 30/04/2019 come lesione del nervo ulnare del carpo.
I nominati consulenti hanno però escluso che siano stati commessi errori medici nell'esecuzione del suddetto intervento e la rilevanza causale di esso rispetto alla paralisi delle dita della mano: risulta, invero, dagli accertamenti post-operatori che il deficit nervoso periferico non era ascrivibile ad un'interruzione della continuità nervosa, ma alla compressione del nervo da parte dei tessuti molli circostanti, probabilmente secondaria all'edema postoperatorio, con graduale recupero della funzionalità nervosa nel giro di circa 18 mesi.
Il Collegio medico ha dunque concluso che “non sussistano profili di responsabilità medica a carico del personale sanitario che lo ebbe in cura, sia nel corso degli interventi chirurgici che durante la degenza in reparto.
Le problematiche subentrate dopo l'intervento al gomito vanno considerate delle complicanze di questo tipo di lesività complessa. Si tratta di eventi avversi previsti in letteratura, che non potevano essere prevenuti con le attuali conoscenze mediche e le procedure Ortopediche standard” (v. pag 76 relazione di c.t.u.).
4 Sono, infine, inammissibili le doglianze di parte attrice inerenti al consenso informato, in quanto formulate successivamente al maturare delle preclusioni assertive.
Conseguentemente, acclarata l'insussistenza di profili di responsabilità professionale, la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda.
Le spese di c.t.u., già liquidate, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta la domanda;
condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
di , delle spese del Controparte_1 CP_1
giudizio, che si liquidano in € 14.103,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Palermo, 15/09/2025
Il Giudice
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