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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/02/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 18613/24 R.G. Aff. Cont. Lavoro promossa DA
elettivamente domiciliata presso l'Avv. A. OCCHIONE Parte_1 che la rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. S. CP_1
BELLOMARI' che lo rappresenta e difende - resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di aver proposto ATP ex art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 l. 18/80, dell'handicap grave ex art. 3 c. 3 l. 104/92 e della pensione d'inabilità ex art. 12 l. 118/71, e che il CTU nominato in quella sede non ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti clinici per fruire dell'indennità di accompagnamento. Ha riferito altresì di avere depositato nei termini di legge l'atto di dissenso rispetto alle conclusioni del CTU limitatamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tanto premesso ed esposto, ha chiesto al Giudice, previa nomina di consulenza tecnica d'ufficio, di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari con riferimento all'indennità di accompagnamento, e in ogni caso confermare il diritto a fruire delle prestazioni già riconosciute in sede di ATP (handicap grave ex art. 3 c. 3 l. 104/92 e pensione d'inabilità ex art. 12 l. 118/71). L'istituto convenuto, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto. Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e deve essere respinta. Lamenta parte ricorrente la sottovalutazione, da parte del CTU nominato in sede di ATP, del generale quadro clinico della periziata che le avrebbe comportato una compromissione psico-fisica tale da configurare i presupposti per la percezione dell'indennità di accompagnamento. Giova premettere come l'art. 1 l. 18/80dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Al riguardo, va osservato che il CTU nominato in sede di ATP ha espressamente riferito che: “In base all'esame clinico e dall'esame della documentazione sanitaria allegata agli atti la SI.ra risulta affetta da un rallentamento Parte_1 ideomotorio con deterioramento cognitivo in paziente già affetta da artrite psoriasica, ipoacusia bilaterale, depressione del tono dell'umore. Tale condizione determina uno stato di totale inabilità, ai sensi dell'art.12 della L.118/71, ma non da luogo ad una disautonomia sufficiente a giustificare il riconoscimento della indennità di accompagnamento ai sensi della L.18/80; la paziente, infatti, risulta autonoma nella deambulazione ed è in grado ancora di compiere i comuni atti della vita quotidiana. Riteniamo altresì che sussistano i requisiti per il diritto ai benefici della L.104/92, necessitando l'istante di un intervento assistenziale continuativo e permanente nella sfera personale e/o di relazione. Lo studio della documentazione agli atti, la consulenza neurologica effettuata nel febbraio 2024 e l'obiettività ci consente di stabilire che i benefici riconosciuti possano decorrere dal settembre 2023”. Il Giudice ritiene di fare proprie le conclusioni peritali, perché ampiamente ed adeguatamente motivate, considerata anche la sostanziale genericità delle deduzioni avanzate dalla ricorrente a contestazione della valutazione effettuata dal CTU. Emerge, quindi, come le deduzioni di cui al ricorso in opposizione si risolvano sostanzialmente solo con il suggerire un'interpretazione diversa delle patologie riscontrate dal medico-legale, in assenza di contestazioni tecniche sulla valutazione dalla stessa operata.
In conclusione, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta. Merita invece di essere confermata la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti sanitari per fruire delle prestazioni di cui agli artt. 12 l. 118/71 e 3, c. 3, l. 104/92 con decorrenza 1.9.2023, così come già riconosciuto in sede di ATP. Le spese processuali del procedimento di I fase possono essere complessivamente compensate per 1/2, atteso il (solo) parziale riconoscimento delle prestazioni rivendicate, mentre per la restante frazione seguono la soccombenza;
le spese di lite sono irripetibili per il giudizio di opposizione, stante il mancato superamento da parte del ricorrente dei limiti reddituali ex art. 152 c.p.c.
P.Q.M.
dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di cui agli artt. 12 l. 118/71 e 3, c. 3, l. 104/92 con decorrenza 1.9.2023; compensa per metà le spese di lite della fase di ATP e condanna l' alla restante metà, da liquidarsi in € 775,00 oltre oneri, CP_1 da distrarsi;
rigetta l'opposizione e dichiara irripetibili le spese della presente fase di giudizio.
Roma, 20/1/2025
Il Giudice (Laura Bajardi)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 18613/24 R.G. Aff. Cont. Lavoro promossa DA
elettivamente domiciliata presso l'Avv. A. OCCHIONE Parte_1 che la rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. S. CP_1
BELLOMARI' che lo rappresenta e difende - resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di aver proposto ATP ex art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 l. 18/80, dell'handicap grave ex art. 3 c. 3 l. 104/92 e della pensione d'inabilità ex art. 12 l. 118/71, e che il CTU nominato in quella sede non ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti clinici per fruire dell'indennità di accompagnamento. Ha riferito altresì di avere depositato nei termini di legge l'atto di dissenso rispetto alle conclusioni del CTU limitatamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tanto premesso ed esposto, ha chiesto al Giudice, previa nomina di consulenza tecnica d'ufficio, di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari con riferimento all'indennità di accompagnamento, e in ogni caso confermare il diritto a fruire delle prestazioni già riconosciute in sede di ATP (handicap grave ex art. 3 c. 3 l. 104/92 e pensione d'inabilità ex art. 12 l. 118/71). L'istituto convenuto, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto. Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e deve essere respinta. Lamenta parte ricorrente la sottovalutazione, da parte del CTU nominato in sede di ATP, del generale quadro clinico della periziata che le avrebbe comportato una compromissione psico-fisica tale da configurare i presupposti per la percezione dell'indennità di accompagnamento. Giova premettere come l'art. 1 l. 18/80dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Al riguardo, va osservato che il CTU nominato in sede di ATP ha espressamente riferito che: “In base all'esame clinico e dall'esame della documentazione sanitaria allegata agli atti la SI.ra risulta affetta da un rallentamento Parte_1 ideomotorio con deterioramento cognitivo in paziente già affetta da artrite psoriasica, ipoacusia bilaterale, depressione del tono dell'umore. Tale condizione determina uno stato di totale inabilità, ai sensi dell'art.12 della L.118/71, ma non da luogo ad una disautonomia sufficiente a giustificare il riconoscimento della indennità di accompagnamento ai sensi della L.18/80; la paziente, infatti, risulta autonoma nella deambulazione ed è in grado ancora di compiere i comuni atti della vita quotidiana. Riteniamo altresì che sussistano i requisiti per il diritto ai benefici della L.104/92, necessitando l'istante di un intervento assistenziale continuativo e permanente nella sfera personale e/o di relazione. Lo studio della documentazione agli atti, la consulenza neurologica effettuata nel febbraio 2024 e l'obiettività ci consente di stabilire che i benefici riconosciuti possano decorrere dal settembre 2023”. Il Giudice ritiene di fare proprie le conclusioni peritali, perché ampiamente ed adeguatamente motivate, considerata anche la sostanziale genericità delle deduzioni avanzate dalla ricorrente a contestazione della valutazione effettuata dal CTU. Emerge, quindi, come le deduzioni di cui al ricorso in opposizione si risolvano sostanzialmente solo con il suggerire un'interpretazione diversa delle patologie riscontrate dal medico-legale, in assenza di contestazioni tecniche sulla valutazione dalla stessa operata.
In conclusione, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta. Merita invece di essere confermata la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti sanitari per fruire delle prestazioni di cui agli artt. 12 l. 118/71 e 3, c. 3, l. 104/92 con decorrenza 1.9.2023, così come già riconosciuto in sede di ATP. Le spese processuali del procedimento di I fase possono essere complessivamente compensate per 1/2, atteso il (solo) parziale riconoscimento delle prestazioni rivendicate, mentre per la restante frazione seguono la soccombenza;
le spese di lite sono irripetibili per il giudizio di opposizione, stante il mancato superamento da parte del ricorrente dei limiti reddituali ex art. 152 c.p.c.
P.Q.M.
dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di cui agli artt. 12 l. 118/71 e 3, c. 3, l. 104/92 con decorrenza 1.9.2023; compensa per metà le spese di lite della fase di ATP e condanna l' alla restante metà, da liquidarsi in € 775,00 oltre oneri, CP_1 da distrarsi;
rigetta l'opposizione e dichiara irripetibili le spese della presente fase di giudizio.
Roma, 20/1/2025
Il Giudice (Laura Bajardi)