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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/11/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 743/2022
R.G.A.C. n. 743/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
in persona dei magistrati
PP LA
Presidente, relatore
AL ET
Consigliere
PA ZI
Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 743 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 13 dicembre 2024, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 16 TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Di Biase, e dell'Avv. Parte_4
Raffaele di Biase, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in
Trinitapoli, (BT) in via Capitano Leone n. 2, nonché presso i domicili telematici e Email_1 Email_2
APPELLANTI
E
, e per essa, quale mandataria, rappresentata e Controparte_1 CP_2 difesa dall'Avv. PA Albanese, giusta procura versata in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Bari alla via Cancello Rotto n.3, nonché presso il domicilio telematico albanese.paolo@avvocatibari.legalmail.it;
APPELLATA
Conclusioni
All'udienza del 13/12/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione notificato ad il 12/10/2012, in Controparte_3 Controparte_4 liquidazione, quale correntista, nonché, in qualità di fideiussori, , Parte_1 [...]
, e , chiesero al Tribunale di Bari, Parte_2 Parte_3 Parte_4 sez. distaccata di Bitonto – in relazione al contratto bancario stipulato con - voler dichiarare: CP_3
“1 nulle e/o annullabili le fideiussioni sottoscritte.
2 Risolti i contratti di fideiussione, per aver adottato, la Banca, comportamenti in violazione del principio della buona fede nell'esecuzione dei contratti, anche modificando unilateralmente gli stessi.
pagina 2 di 16 3 Inesistente il credito vantato dalla Banca nei confronti dei fideiussori, eliminati gli interessi ultra- legali e la loro trimestralizzazione, ed eliminato l'importo a debito di maturato al CP_4
29/10/2010, in quanto non risultante da alcun contratto tipico in esecuzione tra la Banca e . CP_4
4 Inesistente la pretesa della per gli importi a titolo di interessi ultra-legali e trimestralmente CP_5 addebitati nei confronti di CP_4
5 Esaurite le fideiussioni per effetto della riduzione del loro valore di quello corrispondente ai versamenti di , in quanto eseguiti su un conto non affidato. CP_4
6 Non dovuto, in ogni caso, dagli attori l'importo di € 54.544,55, o quello maggiore o minore che risulterà dalla effettuanda istruttoria”.
Si costituì nel giudizio, recante R.G. n. 930821/2012, la la quale resisteva alla Controparte_3 domanda e spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna degli attori al pagamento si €
176.458,92, quale somma – a credito di essa deducente - risultante dall'estratto conto bancario, o dell'importo maggiore o minore che sarebbe stato, in seguito, determinato dal C.T.U., di cui si chiedeva la nomina.
A decorrere dal 14/07/2017, la posizione creditoria de qua venne ceduta a , in Controparte_1 seguito ad una operazione di cartolarizzazione.
Con la sentenza n. 101/2022 del 04/01/2022 pubblicata il 11/01/2022, l'adito Tribunale così decise:
“1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto, in virtù delle ravvisate parziali nullità, ridetermina il saldo dei rapporti di c/c oggetto di causa come illustrato nella parte motiva acclarando un saldo debitorio a carico di parte attrice pari ad € 160.446,38;
2) accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale, e per l'effetto condanna la società
e i suoi fideiussori, , Sig. Controparte_6 Parte_5 [...]
, Sig. Sig. , in solido tra loro, a Parte_2 Parte_3 Parte_4 corrispondere all'istituto di credito la complessiva somma di € 160.446,38, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3) dispone la parziale compensazione delle spese di lite (nella misura di 1/2), con condanna delle parti attrici a corrispondere in solido all'istituto di credito il residuo (1/2), spese liquidate per l'intero (2/2) in misura pari a € 10.343,00, oltre esborsi pari ad € 498,00 e rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e
IVA come per legge;
6) pone definitivamente le spese delle CC.TT.UU. a carico di tutte le parti in solido e in pari quota”.
Preliminarmente, il primo Giudice respinse l'eccezione di carenza di legittimazione in capo alla banca convenuta, nonché quella di nullità del contratto dedotto, invero, debitamente concluso e sottoscritto dalle parti nella forma della corrispondenza commerciale, pienamente consentita dalla legge. pagina 3 di 16 Nel merito, il Tribunale motivò la propria decisione nei termini qui di seguito riportati.
Nel corso del giudizio fu disposta una prima C.T.U., poi risultata non esaustiva anche in virtù di intervenuti mutamenti giurisprudenziali - quali la pronuncia n. 24675/2017 delle Sezioni Unite della suprema Corte, a sancire l'invalidità di tutte le clausole pattuite in violazione della legge n. 108/1996 al momento della pattuizione degli interessi- e pertanto un nuovo consulente, il dott. , fu Per_1 incaricato di redigere un'apposita integrazione peritale.
Tale ultima relazione peritale consentì di appurare che i tassi debitori per la determinazione degli interessi maturati sulle linee di credito concesse (elasticità di cassa fino all'importo di € 15.000,00 e quella di € 150.000,00 estesa in data 10/01/2008) erano stati aggiornati in due distinte occasioni;
era stata prevista una nuova commissione trimestrale, in sostituzione di quella di concessione/rinnovo fido denominata commissione DIF (Disponibilità Immediata Fondi) da calcolarsi nella misura trimestrale dello 0,500% in proporzione a importo e durata dell'affidamento.
Quanto agli interessi debitori, in atti non v'era prova delle comunicazioni delle variazioni alle condizioni applicate al rapporto così come rilevate dagli scalari, talché fu tenuto conto delle suddette variazioni accordate dalla alle condizioni pattuite solo se migliorative per il cliente, mentre CP_5 vennero ricondotte ai limiti del pattuito se peggiorative per il cliente.
Dalla lettura degli scalari si rilevò l'utilizzo contemporaneo di diversi tassi applicati a numeri debitori riferibili a linee di credito identificate attraverso numeri, sicché il nuovo C.T.U., trovandosi nell'impossibilità di suddividere i numeri debitori tra le differenti linee di credito concesse, rideterminò gli interessi dovuti sugli scoperti maturati sul rapporto di conto corrente, applicando il tasso minore per tempo rilevato dagli scalari nei limiti del tasso pattuito, e calcolando un unico affidamento, pari alla somma dei singoli affidamenti tempo per tempo in essere.
Quanto alla capitalizzazione delle competenze, il C.T.U. dott. precisò di non aver potuto Per_1 rilevare in concreto il rispetto del criterio della reciproca capitalizzazione trimestrale, in mancanza di determinazione di interessi creditori per mancanza di numeri creditori, ma aveva potuto constatare che all'art. 8, punto 2, del contratto di conto corrente era espressamente disciplinata la modalità di capitalizzazione degli interessi – per mezzo di un articolo approvato e specificamente sottoscritto da parte appellante, - con la testuale dicitura “dichiariamo di aver soffermato la nostra particolare attenzione sulle seguenti clausole delle “NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI
CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI… che approviamo specificamente ad ogni effetto di legge” – ed era riconosciuta la identica periodicità trimestrale per la capitalizzazione degli interessi, sia attivi che passivi. Il tutto, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di settore.
pagina 4 di 16 Quest'ultima, per il periodo antecedente al 30/06/2000, sanciva la nullità della capitalizzazione, in quanto in contrasto con l'art. 1283 c.c., mentre, con riguardo al periodo successivo, la delibera C.I.C.R. del 9/02/2000 la dichiarava legittima, a determinate condizioni1.
Orbene, già la prima relazione di C.T.U. (redatta dalla dott.ssa , aveva riscontrato la previsione Per_2 del “criterio di reciprocità”, affermando: “quanto al criterio di capitalizzazione delle competenze applicato, si riferisce che, sin dal contratto del 09/03/2007, veniva prevista la reciprocità della capitalizzazione e che tale condizione risulta confermata dagli accordi successivi”.
Delle due distinte ipotesi di conteggio approntate dal C.T.U., fu preferita dal primo giudice quella che teneva conto del criterio della reciproca capitalizzazione trimestrale, con un saldo debitorio a carico della parte attrice in ragione di € 160.446,38.
Per quel che concerne la commissione di massimo scoperto, la pattuizione fu considerata valida, ed il
C.T.U. , per questo motivo, provvide a riliquidare le commissioni di massimo scoperto Per_1 trimestrali all'aliquota inferiore rilevata dagli scalari dello 0,125%.
Egli, poi, rilevò la conformità degli addebiti, a titolo di commissione disponibilità immediata fondi, nella misura dello 0,100%, inferiore rispetto alla misura pattuita dello 0,500%, ed espunse gli addebiti a titolo di commissione utilizzi oltre disponibilità fondi, in quanto non ne risultava esplicitato il criterio di calcolo.
Il secondo C.T.U., dunque, concluse con la quantificazione del saldo debitorio per parte attrice di €
160.446,38, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e senza rivalutazione, all'esito di una analisi contabile ritenuta dal primo Giudice immune da vizi.
In ordine alle ulteriori doglianze di parte attrice, il primo Giudice osservò, invero: - che i tassi di interesse erano correttamente espressi e determinati, sia nel contratto di conto corrente, che nei contratti di affidamento;
- che l'art. 1 del contratto fideiussorio prevedeva che: “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed altro accessorio, nonché di ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”, sicché i garanti, in virtù della fideiussione prestata, risultavano validamente obbligati nei confronti della banca, sia per la sorte capitale, che per gli interessi, le spese e le commissioni espressamente pattuiti in contratto;
- che, diversamente, le variazioni degli interessi intervenute nel corso del rapporto non erano state comunicate ai fideiussori, e per questo motivo il C.T.U. aveva opportunamente applicato il metodo di calcolo più favorevole al correntista, in virtù della rilevata non perfetta corrispondenza tra tassi applicati e tassi pattuiti, rideterminando il saldo del c/c, applicando il tasso minore per tempo rilevato dagli scalari nei limiti del tasso pattuito, ed espungendo dal ricalcolo, come detto, ogni variazione peggiorativa del tasso 1 Di cui si dirà. pagina 5 di 16 d'interesse e delle condizioni economiche applicate dalla banca rispetto a quelle previste in contratto;
- che l'art. 1938 cc, espressamente prevede la possibilità di prestare una fideiussione per un'obbligazione futura, stabilendo in quest'ultimo caso, quale unica condizione per la sua validità, la previsione dell'importo massimo garantito;
- che non era ravvisabile la nullità della fideiussione per mancata indicazione del termine, e che l'eccezione, avanzata da parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni, di nullità della fideiussione, per la riproduzione di clausole conformi allo schema ABI vietato, andava respinta, a causa dell'omessa produzione, in giudizio, del provvedimento della Banca
d'Italia emesso nel 2005.
La sentenza è stata impugnata congiuntamente da , , Parte_1 Parte_2
e , con atto del 09/05/2022. Parte_3 Parte_6
Non ha proposto impugnazione e per questa ragione la Controparte_6 [...]
ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bari, con atto del 15/12/2022, certificazione del CP_1 passaggio in giudicato della sentenza, limitatamente alla posizione della società da ultimo menzionata, dopo essersi costituita nel giudizio di secondo grado, mercè comparsa di costituzione e risposta del
07/07/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno proposto il predetto gravame sulla scorta delle argomentazioni meglio descritte appresso.
Essi hanno, preliminarmente, reiterato, ed ulteriormente circostanziato, l'eccezione – già spiegata nel corso del primo grado di giudizio - di carenza di legittimazione attiva in capo ad , la quale CP_3 si sarebbe, a loro dire, limitata a depositare unicamente l'atto di fusione intercorso con CP_7 per Notaio insufficiente a dimostrare l'avvenuta successione nella titolarità del credito, non Per_3 risultando invece depositati una serie di atti, a suo dire, decisivi ai fini della questione, quali il conferimento a , “in pari data alla fusione” del 28.10.2008, del Controparte_8 rapporto in questione, o la documentazione attestante la qualifica di operazioni “retail” dei rapporti con
. Parte_7
L'eccezione è del tutto priva di pregio.
La questione, era già stata affrontata e chiarita dal primo Giudice, il quale aveva, per l'appunto concluso che: “Il credito in esame non ha costituito oggetto di una cessione, piuttosto è passato da
, ad , in virtù della fusione per incorporazione della Controparte_9 CP_3 Controparte_10
pagina 6 di 16 in “Dai suddetti passaggi societari che hanno interessato l'odierna attrice storica CP_11
(desumibile dalla documentazione in atti – v. epigrafe atto di comparsa e costituzione), si evince che il credito in capo nel 2007 alla è passato nel 2010 nella titolarità di Controparte_10 CP_3
(oggi costituita in giudizio).
Gli estratti conto riportano l'intestazione “ ” (e dopo la fusione dal 2010 l'intestazione Controparte_9
“ ”) con tutti i riferimenti della Filiale su cui era acceso il c/c della CP_3 CP_3 CP_4 per cui si procede. Anche il contratto di c/c ed i contratti di affidamento allegati al fascicolo di parte della banca, risultano redatti su format della con intestazione “ ” indicazione CP_5 Controparte_9 dell'agenzia di Bari Zona industriale, come correttamente rilevato anche dal C.T.U.”. CP_3
Alla luce di tali limpide circostanze, e stante la piena operatività dell'art. 2504 bis c.c., secondo cui “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”, risultano del tutto sfornite di pregio le argomentazioni di segno opposto addotte sul punto da parte appellante.
Quest'ultima, nel corso del giudizio, ha posto in dubbio anche la prova della successiva cessione da a , ma tale eccezione deve ritenersi pienamente superata dalla CP_3 Controparte_1 produzione in giudizio, da parte della seconda, della dichiarazione di cessione in proprio favore della posizione creditizia da , datata 12/07/2022. CP_3
Tale produzione, infatti, per quanto stigmatizzata da parte appellante, risulta dirimente sul punto, in ossequio a quanto stabilito sempre dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 10200/2021, secondo cui, se il contratto di cessione in blocco dei crediti non è soggetto ad alcuna formula sacramentale ai fini del suo perfezionamento e validità, allora il cessionario, per dimostrare l'avvenuto passaggio della titolarità del credito, può ricorrere a qualunque mezzo di prova, ivi inclusa la dichiarazione di natura confessoria della società cedente.
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Gli appellanti si sono poi doluti dell'asserita carenza di prova del credito rivendicato da CP_3
rimarcando che il primo C.T.U., dott.ssa aveva osservato che: “in alcuni casi il calcolo
[...] Per_4 non risulta esplicitato per cui è impossibile alcun verifica da parte della scrivente” (relazione, p.3) Si osservi che nessun rilievo e/o contestazione sui risultati di quella consulenza tecnica era sollevata dalla banca in ordine a quanto richiamato innanzi”, mentre il secondo C.T.U., a pagina 7 della propria relazione, aveva rilevato che “….non appare individuabile la suddivisione dei numeri debitori tra le diverse linee di credito. Non sono state rinvenute, altresì, le comunicazioni delle variazioni alle condizioni applicate li rapporto così come rilevate dagli scalari.”. pagina 7 di 16 Di fronte alla impossibilità di una quantificazione della riconvenzionale avversa, ha segnalato parte appellante, il dott. ha ammesso che “lo scrivente, trovandosi nell'impossibilità di suddividere Per_1
i numeri debitori tra le differenti linee di credito concesse, ha rideterminato gli interessi dovuti….applicando il tasso minore per tempo….e calcolando un unico affidamento pari alla somma dei singoli affidamenti tempo per tempo in essere.”
La consulenza tecnica, pertanto, sarebbe stata redatta sulla base di dati ipotetici introdotti dal consulente.
Inoltre, il C.T.U., nella impossibilità di “suddividere i numeri debitori tra le differenti linee di credito”,
e dopo aver introdotto un fido “medio” mai pattuito, avrebbe operato su quella media per calcolare gli interessi oltre il limite del fido portandoli sino al 13,75%.
Il Tribunale, quindi, secondo la ricostruzione operata dagli appellanti, aveva comunque accolto la domanda riconvenzionale avversa, pur in misura inferiore al richiesto, assumendo l'esistenza di un unico contratto di affidamento mai esistito e un tasso mai pattuito tra le parti, quando invece avrebbe dovuto rigettarla.
Questo motivo di appello risulta, invero, fallace, in quanto dal tenore letterale dei brani estratti dalle due relazioni peritali e pedissequamente riportati non può, se non a prezzo di un artificio logico del tutto immotivato, farsi conseguire la carenza di prova del credito, come vorrebbero gli appellanti, la cui ricostruzione appare invero pretestuosa.
In realtà, i contratti e gli estratti conto da cui muovono le pretese creditizie dell'istituto di credito risultano puntualmente prodotti sin dal primo grado di giudizio, come pure espressamente confermato dai consulenti tecnici, i quali hanno inteso solo, e doverosamente, illustrare la metodologia di calcolo adoperata per addivenire alle proprie conclusioni, peraltro ricordando di essersi sempre attenuti, in caso di carenze documentali, ad un criterio di favore nei confronti dell'utente bancario.
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Con un successivo motivo di gravame, gli appellanti hanno asserito che la domanda di rideterminazione del saldo avanzata da e fideiussori aveva, all'esito del giudizio di primo CP_4 grado, trovato fondamento, poiché il C.T.U. aveva provveduto a rideterminare il saldo del c/c: “espunti gli addebiti a titolo di interessi debitori trimestralmente rilevati”; “espunti gli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto”; “gli addebiti a titolo di commissione utilizzo oltre DIF”, così confermando la fondatezza della domanda in ordine alla rideterminazione del saldo con la eliminazione delle voci contestate.
Sul punto, v'è da rimarcare che, se da una parte la motivazione della scelta delle modalità di calcolo adoperate dal tecnico risulta convincente nel suo complesso, dall'altra, il risultato a cui il computo è pagina 8 di 16 giunto non è numericamente distante dall'ammontare richiesto in sede di domanda riconvenzionale, ragion per cui la domanda di parte attrice è stata considerata solo parzialmente fondata, ed in misura grandemente inferiore al richiesto.
Anzi, a ben vedere, sono le pretese accampate dall'istituto di credito ad avvicinarsi di più, nell'ammontare, all'esito dell'analisi peritale.
La doglianza, pertanto, deve considerarsi destituita di fondamento.
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Con un ulteriore motivo di impugnazione, gli appellanti si sono doluti della errata determinazione degli interessi nei confronti dei fideiussori, affermando l'inesistenza di pattuizioni tra fideiussori e in CP_5 ordine alla determinazione degli interessi e delle variazioni, sicché i primi non sarebbero tenuti al pagamento degli interessi.
Anche tale doglianza è sfornita di pregio, e deve, pertanto, essere rigettata.
Come correttamente osservato da parte appellata, il garante, in quanto tale, rilascia in favore della banca una garanzia, con cui assume l'impegno di porre rimedio ad eventuali inadempimenti da parte del garantito;
la fonte della sua obbligazione, dunque, è nel contratto di conto corrente aperto dal garantito, non sussistendo alcuna necessità di specificazione che la garanzia si estenda agli interessi.
Ciò è espressamente previsto dall'art 1942 c.c., con la sola limitazione “salvo patto contrario”, che nella presente fattispecie non pare punto applicabile.
Al contrario, è testualmente previsto, in seno al contratto di fideiussione de quo, che sia garantito tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed altro accessorio, nonché di ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”.
Va, ancora, ribadito che il computo degli interessi è stato sottoposto al vaglio dei due consulenti tecnici rispettivamente incaricati, e che non risultano applicati interessi ultra legali, sicché neppure può operare la tutela fornita dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 371/2018 , per cui “Il garante autonomo, di un rapporto di conto corrente, è legittimato a eccepire, nei confronti dell'Istituto di credito, la nullità della clausola anatocistica, laddove questa non si fondi su di un uso normativo.
Il motivo di impugnazione, pertanto, va rigettato.
*****
Con il successivo motivo di gravame, gli appellanti hanno invocato la nullità della fideiussione, posta la presenza di clausole fideiussorie riproducenti il cosiddetto schema ABI, dichiarato illegittimo con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
In particolare, oggetto della censura sono risultati gli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione. pagina 9 di 16 Con l'art. 2, era stabilita la reviviscenza della garanzia anche dopo l'estinzione dell'obbligazione principale, obbligando così il fideiussore a tenere indenne la banca, che potrebbe comunque escutere la garanzia anche in caso di vicende successive all'avvenuto adempimento, quando il fideiussore avesse confidato nell'estinzione della garanzia stessa.
L'art.6, poi, contemplava la deroga al termine ex art. 1957 c.c., lasciando il fideiussore obbligato nei confronti del creditore anche per il periodo successivo alla scadenza dell'obbligazione principale.
L'art. 8, inoltre, ampliava la garanzia della banca agli obblighi di restituzione del debitore anche in caso di accertata invalidità del rapporto principale;
obblighi ulteriori e diversi rispetto a quelli di garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore e pertanto non originati dal rapporto di garanzia.
Gli appellanti hanno, a tal proposito, richiamato la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n.
4199/2021, che ha stabilito la nullità delle clausole predette, contestualmente stabilendo che il contratto resta valido per la restante parte, e precisando che le clausole nulle devono essere sostituite dalle clausole previste dalla legge.
Gli appellanti, però, hanno sostenuto la nullità totale del contratto di fideiussione per conformità allo schema ABI, ai sensi dell'art. 1418 c.c., motivando tale asserzione con l'essere, a loro dire, dette clausole essenziali, in quanto tese ad offrire protezione e rimedio ad azioni scorrette da parte della banca, non limitandosi solo a peggiorare le condizioni del fideiussore.
Ulteriore elemento fattuale che giustifica la presunzione di essenzialità, richiesta dall'art. 1419 c.c., sarebbe costituito, a dire di parte appellante, proprio dalla permanenza stessa delle clausole nel corpo del contratto, anche a seguito del provvedimento AGCM del 2005.
Per tali argomentazioni, gli appellanti hanno eccepito la nullità della fideiussione ex art. 1418 c.c., ovvero, in difetto di tale declaratoria, la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione ex art. 1957 c.c. per avere, lo stesso, escusso la garanzia oltre il termine previsto dalla norma, dovendosi considerare nulla la deroga pattizia all'art. 1957 c.c.
Anche questo motivo di impugnazione deve essere rigettato, per due ordini di motivi, da intendersi contrapposti alle due distinte argomentazioni appena esposte.
In primis, occorre ricordare che la Suprema Corte, con ordinanza n. 1978/2024 pubblicata il
12/06/2024, ha affrontato il tema della produzione giudiziale del provvedimento n. 55/2005.
Nel caso allora in esame, come del resto in quello odierno, esso risulta essere stato depositato solo in grado di appello;
ciò nonostante, la Corte distrettuale ha ritenuto di poterlo esaminare – ponendolo a fondamento dell'adottata decisione di integrale nullità delle menzionate fideiussioni – «sia perché agevolmente consultabile attraverso il sito della Banca d'Italia, sia in quanto menzionato e descritto, quanto al contenuto, in precedenti decisioni della Corte di Cassazione». pagina 10 di 16 Ebbene, la Suprema Corte, con la predetta ordinanza, ha chiarito che “la formulazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. applicabile al caso in esame – a mente della quale “Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” – pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la
"indispensabilità" degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n.
26522 del 2017, anch'essa ribadita, in motivazione, dalla menzionata, più recente, Cass. n. 29506 del
2023).
Nell'odierna vicenda, quindi, l'avvenuta produzione, ad opera degli appellanti, solo in sede di gravame, del menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 a corredo della ivi sollevata, per la prima volta, eccezione di nullità della fideiussione da essi sottoscritta su schema ABI, risulta tardiva, nemmeno avendo gli appellanti medesimi, in quella sede o nei loro odierni controricorsi, argomentato circa la impossibilità, ad essi non imputabile, di produrla in precedenza.
La produzione predetta potrebbe considerarsi legittima unicamente valorizzando il fatto che
l'eccezione di nullità della fideiussione suddetta era stata sollevata dai soggetti oggi controricorrenti solo in appello, come, peraltro, sarebbe stato pienamente possibile, trattandosi di eccezione in senso lato. Così opinando, infatti, oltre a sovrapporsi non correttamente il profilo della proponibilità dell'eccezione con quello dell'ammissibilità della produzione documentale, si verrebbe ad ammettere detta produzione in modo del tutto svincolato dalla verifica della impossibilità per la parte di operarla tempestivamente nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, in tal modo facendo ricorso, in sostanza, – latamente ed immotivatamente – ad un criterio di indispensabilità che, invece, non assume più rilievo nella vigente disciplina dell'ammissibilità di nuovi mezzi istruttori in appello.
Peraltro, al citato provvedimento della Banca d'Italia, reso da quest'ultima in qualità di Autorità
Antitrust, non può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la corte di appello – diversamente da quanto concretamente accaduto – non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa
Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia.
Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. (Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del «diritto», si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati pagina 11 di 16 dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso”.
Non v'è, pertanto, alcuna sorta di dubbio sulla tardività della produzione documentale de qua.
In secondo luogo, sempre la Corte regolatrice ha avuto modo di stabilire, con ordinanza n. 835 del
13/01/2025, che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto, ed è, pertanto, soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito.
Di tal guisa, nella presente fattispecie, essa deve, a sua volta, irrimediabilmente essere considerata tardiva, e pertanto respinta, essendo stata spiegata solamente in sede di atto di appello.
Per queste ragioni, sono respinte le argomentazioni di parte appellante inerenti alla presunta nullità per schema ABI, sotto entrambi i profili prospettati.
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Con ulteriore motivo di impugnazione, gli appellanti hanno censurato la decisione del primo Giudice, per non aver essa tenuto conto della mancata specificazione del contratto Banca/Cliente nelle fideiussioni.
A loro dire, il conto corrente ordina le modalità di esecuzione di altri e diversi contratti, tanto è vero che l'art.1827 c.c. non esclude le azioni “relative all'atto da cui il credito deriva”, e l'art. 1828 c.c. disciplina proprio l'efficacia della garanzia del credito “incluso nel contratto” di conto corrente, stabilendo che il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.
Ma invero, come correttamente ricordato dall'Istituto appellato, l'eccezione richiama norme attinenti al conto corrente, non al contratto di fideiussione, mentre, ai sensi dell'art. 1938 c.c., è valida la fideiussione per una obbligazione futura, purché sia puntualmente contemplato ed indicato l'importo massimo garantito.
Nel contratto de quo tale indicazione è ben presente, e riporta l'ammontare di € 200.000,00, sicché, ai sensi della norma, non rileva la mancata specificazione del contratto garantito.
Il motivo deve, per tal ragione, essere rigettato.
*****
pagina 12 di 16 Con il successivo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno invocato l'annullamento e/o nullità dei contratti di fideiussione per mancanza di un elemento essenziale del contratto, ovvero la determinazione del tasso degli interessi a carico della garantita , sino al 29/10/2010, nonché, CP_4 successivamente a tale data, per la violazione sistematica del contratto in ordine al tasso degli interessi pattuiti con e la violazione della causa tipica contrattuale. CP_4
Inoltre, essi hanno affermato la violazione, da parte della dei doveri di buona fede nella CP_5 esecuzione dei contratti.”
Anche detta doglianza va respinta, in quanto sconfessata dalle stesse risultanze delle due CC.TT.UU., che già avevano consentito al primo Giudice, con l'impugnata sentenza, di evidenziare come i tassi di interesse fossero determinati, sia nel contratto di conto corrente, che nei contratti di affidamento, e non solo nel contratto del 29/10/2010, mentre, per le variazioni successive a tale data, effettivamente non comunicate al cliente, il credito della banca era stato rideterminato applicando le condizioni più favorevoli al correntista.
*****
Con un ulteriore motivo di impugnazione, gli appellanti hanno predicato l'azzeramento delle fideiussioni, sostenendo che, in assenza dei contratti, il tasso degli interessi doveva essere quello legale, mentre la aveva addebitato interessi ultra-legali non pattuiti per iscritto, applicando “…interessi CP_5 superiori ai tassi rilevabili dalle scritture (“contratti”) non firmate”, così violando gli impegni contrattuali.
Ancora, a dire degli appellanti, la banca addebitava interessi per “sconfinamento” più alti di quelli ordinari, in ragione del “rischio di impresa”. Un rischio che si risolveva nell'incremento del credito della banca ed una maggiore ingiustificata esposizione a carico del fideiussore. In definitiva, per quel
“rischio di impresa” la banca aveva preteso tassi di interessi maggiorati e contemporaneamente trasferire sui fideiussori quel rischio per il quale ha rivendicato gli interessi maggiori. Uno squilibrio contrattuale non giustificato, e prodotto violando la banca la buona fede posta dal fideiussore alla ordinaria esecuzione dei contratti. Punto non considerato dal Tribunale, ragion per cui gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza e la declaratoria di nullità/annullabilità delle fideiussioni.
Per quanto innanzi, gli appellanti hanno chiesto che le fideiussioni fossero dichiarate nulle e/o annullate.
Neanche questa doglianza è fornita di pregio, e deve pertanto essere rigettata, in quanto risultato di una serie di argomentazioni, già precedentemente confutate.
pagina 13 di 16 I contratti di cui è denunciata l'assenza sono, invero, presenti negli atti di giudizio, e dalle condizioni e prescrizioni ivi contenute i C.T.U. hanno ricavato le proprie conclusioni contabili.
Inoltre, non v'è prova alcuna dei cennati versamenti effettuati che andrebbero a deconto dell'importo della fideiussione, come già rilevato dal Giudice di primo grado;
né, nel corso del giudizio di secondo grado, sono emerse circostanze tali da indurre a scostarsi dalle conclusioni a cui è pervenuto il dott.
[...]
, che invero divergono, sì, ma in misura contenuta – come già si è avuto modo di sottolineare - Per_1 dall'ammontare richiesto con domanda riconvenzionale dalla originaria convenuta. Controparte_3
Il motivo è, dunque, rigettato.
****
Con l'ultimo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno affermato l'assenza dei contratti, risultando quelli prodotti in giudizio privi di sottoscrizione, e non essendovi prova della consegna di copia dei medesimi ai sensi dell'art 117 TUB.
A loro dire, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere, al contrario, i contratti validi ed efficaci tra le parti, come dimostrato dalla impossibilità per i consulenti tecnici di dare esecuzione al proprio incarico.
Anche quest'ultimo motivo è del tutto sfornito di fondatezza, e deve, conseguentemente, essere rigettato.
Come correttamente segnalato da parte appellata, anche nel corso del primo grado di giudizio, il contratto in questione è stato sottoscritto nella forma della corrispondenza commerciale, secondo una modalità da tempo consentita dalla giurisprudenza, in virtù della quale le parti si scambiano documenti
“in cui è raccolta la volontà unilaterale di un solo contraente” (Cass., sentenza n. 5651/1979) di modo che lo scambio tra proposta e accettazione, delineato dall'art. 1326 c.c., non è contestuale, come avviene con la sottoscrizione della scrittura privata, ma asincrono.
La Suprema Corte, peraltro, con Sentenza n. 4564/2012 si è espressa sul punto, statuendo che il contratto è valido anche in caso di sottoscrizione di una sola delle parti, risultando l'intento delle parti di avvalersi del contratto, oltre che dalla produzione in giudizio, anche dalle manifestazioni di volontà esternate nel corso del giudizio.
Più di recente, si veda, nello stesso senso, Cass. n. 9196 del 2021, in motivazione.
Nel caso specifico sussistono pacificamente entrambe tali circostanze, e, per di più, sia il contratto di conto corrente, che quello di apertura di credito recano una dichiarazione della – debitrice CP_4 principale - del seguente tenore: “diamo atto che un esemplare del presente contratto ci viene da voi consegnato insieme ad una copia del foglio illustrativo”.
Non può, dunque, sussistere dubbio sul fatto che siano stati rispettati il requisito di forma e l'obbligo della consegna di copia prescritti dal comma 1 dell'art. 117 TUB richiamato dagli appellanti. pagina 14 di 16 Dichiarazione analoga, peraltro, è stata sottoscritta dai garanti in calce al contratto di fideiussione, talché le doglianze di parte appellante risultano con tutta evidenza prive di fondamento.
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Occorre, da ultimo, rilevare come la società appellata abbia a più riprese menzionato un accordo intercorso tra di essa e due dei quattro appellanti, ovvero i signori ed Parte_3 Parte_1 dichiarando di aderire alla rinuncia di quest'ultimi al giudizio.
Segnatamente, un accenno a siffatta circostanza è stato formulato da in occasione Controparte_1 delle note scritte per le udienze del 07/06/2024 e del 03/12/2024, nonché in seno alla comparsa conclusionale depositata in data 12/02/2025.
Tuttavia, da nessuna delle parti è stata prodotta in giudizio copia della transazione (che, ai sensi dell'art. 1967 c.c., va provata per iscritto); non è, dunque, dato a questa Corte conoscerne i termini,
l'eventuale rispetto dei crismi formali richiesti dall'art. 306 c.p.c., e financo la data di formalizzazione dell'accorso transattivo.
Per giunta, v'è da segnalare come gli avvocati e Raffaele Di Biase facciano breve cenno alla Parte_2 ridetta circostanza solo in occasione delle proprie memorie di replica, depositate in data 27/02/2025 - redatte, peraltro a nome di tutti e quattro appellanti – ma senza alterare in alcun modo le richieste avanzate a conclusione dell'atto di appello.
Pertanto, questa Corte non può tenere da conto del cennato accordo ai fini della presente decisione, non risultando sussistenti i requisiti imposti dall'art. 306 c.p.c. ai fini della rinuncia agli atti del giudizio.
Né, tampoco può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, se è vero che la rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, è, altresì, vero che essa va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Nella presente fattispecie, invero, per le circostanze appena descritte, non è dato rilevare tale incompatibilità, non risultando univoca la difesa del supposto rinunciatario.
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I rilievi che precedono conducono al rigetto del gravame, in quanto infondato, e l'integrale conferma della sentenza impugnata, ivi compresa la ripartizione delle spese del primo grado di giudizio.
pagina 15 di 16 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi di cui al D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
e , avverso sentenza n. 101/2022 pronunciata Parte_3 Parte_4 il 04/01/2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
Rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna gli appellanti, , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , in solido fra di loro, alla rifusione delle spese del
[...] Parte_4 presente grado di giudizio, in favore di liquidate in Controparte_1 complessivi € 9.991,00, per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %, IVA e CAP;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico delle appellanti, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 20 giugno 2025
Il Presidente relatore-estensore
Dott. PP LA
pagina 16 di 16
R.G.A.C. n. 743/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
in persona dei magistrati
PP LA
Presidente, relatore
AL ET
Consigliere
PA ZI
Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 743 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 13 dicembre 2024, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 16 TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Di Biase, e dell'Avv. Parte_4
Raffaele di Biase, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in
Trinitapoli, (BT) in via Capitano Leone n. 2, nonché presso i domicili telematici e Email_1 Email_2
APPELLANTI
E
, e per essa, quale mandataria, rappresentata e Controparte_1 CP_2 difesa dall'Avv. PA Albanese, giusta procura versata in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Bari alla via Cancello Rotto n.3, nonché presso il domicilio telematico albanese.paolo@avvocatibari.legalmail.it;
APPELLATA
Conclusioni
All'udienza del 13/12/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione notificato ad il 12/10/2012, in Controparte_3 Controparte_4 liquidazione, quale correntista, nonché, in qualità di fideiussori, , Parte_1 [...]
, e , chiesero al Tribunale di Bari, Parte_2 Parte_3 Parte_4 sez. distaccata di Bitonto – in relazione al contratto bancario stipulato con - voler dichiarare: CP_3
“1 nulle e/o annullabili le fideiussioni sottoscritte.
2 Risolti i contratti di fideiussione, per aver adottato, la Banca, comportamenti in violazione del principio della buona fede nell'esecuzione dei contratti, anche modificando unilateralmente gli stessi.
pagina 2 di 16 3 Inesistente il credito vantato dalla Banca nei confronti dei fideiussori, eliminati gli interessi ultra- legali e la loro trimestralizzazione, ed eliminato l'importo a debito di maturato al CP_4
29/10/2010, in quanto non risultante da alcun contratto tipico in esecuzione tra la Banca e . CP_4
4 Inesistente la pretesa della per gli importi a titolo di interessi ultra-legali e trimestralmente CP_5 addebitati nei confronti di CP_4
5 Esaurite le fideiussioni per effetto della riduzione del loro valore di quello corrispondente ai versamenti di , in quanto eseguiti su un conto non affidato. CP_4
6 Non dovuto, in ogni caso, dagli attori l'importo di € 54.544,55, o quello maggiore o minore che risulterà dalla effettuanda istruttoria”.
Si costituì nel giudizio, recante R.G. n. 930821/2012, la la quale resisteva alla Controparte_3 domanda e spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna degli attori al pagamento si €
176.458,92, quale somma – a credito di essa deducente - risultante dall'estratto conto bancario, o dell'importo maggiore o minore che sarebbe stato, in seguito, determinato dal C.T.U., di cui si chiedeva la nomina.
A decorrere dal 14/07/2017, la posizione creditoria de qua venne ceduta a , in Controparte_1 seguito ad una operazione di cartolarizzazione.
Con la sentenza n. 101/2022 del 04/01/2022 pubblicata il 11/01/2022, l'adito Tribunale così decise:
“1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto, in virtù delle ravvisate parziali nullità, ridetermina il saldo dei rapporti di c/c oggetto di causa come illustrato nella parte motiva acclarando un saldo debitorio a carico di parte attrice pari ad € 160.446,38;
2) accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale, e per l'effetto condanna la società
e i suoi fideiussori, , Sig. Controparte_6 Parte_5 [...]
, Sig. Sig. , in solido tra loro, a Parte_2 Parte_3 Parte_4 corrispondere all'istituto di credito la complessiva somma di € 160.446,38, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3) dispone la parziale compensazione delle spese di lite (nella misura di 1/2), con condanna delle parti attrici a corrispondere in solido all'istituto di credito il residuo (1/2), spese liquidate per l'intero (2/2) in misura pari a € 10.343,00, oltre esborsi pari ad € 498,00 e rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e
IVA come per legge;
6) pone definitivamente le spese delle CC.TT.UU. a carico di tutte le parti in solido e in pari quota”.
Preliminarmente, il primo Giudice respinse l'eccezione di carenza di legittimazione in capo alla banca convenuta, nonché quella di nullità del contratto dedotto, invero, debitamente concluso e sottoscritto dalle parti nella forma della corrispondenza commerciale, pienamente consentita dalla legge. pagina 3 di 16 Nel merito, il Tribunale motivò la propria decisione nei termini qui di seguito riportati.
Nel corso del giudizio fu disposta una prima C.T.U., poi risultata non esaustiva anche in virtù di intervenuti mutamenti giurisprudenziali - quali la pronuncia n. 24675/2017 delle Sezioni Unite della suprema Corte, a sancire l'invalidità di tutte le clausole pattuite in violazione della legge n. 108/1996 al momento della pattuizione degli interessi- e pertanto un nuovo consulente, il dott. , fu Per_1 incaricato di redigere un'apposita integrazione peritale.
Tale ultima relazione peritale consentì di appurare che i tassi debitori per la determinazione degli interessi maturati sulle linee di credito concesse (elasticità di cassa fino all'importo di € 15.000,00 e quella di € 150.000,00 estesa in data 10/01/2008) erano stati aggiornati in due distinte occasioni;
era stata prevista una nuova commissione trimestrale, in sostituzione di quella di concessione/rinnovo fido denominata commissione DIF (Disponibilità Immediata Fondi) da calcolarsi nella misura trimestrale dello 0,500% in proporzione a importo e durata dell'affidamento.
Quanto agli interessi debitori, in atti non v'era prova delle comunicazioni delle variazioni alle condizioni applicate al rapporto così come rilevate dagli scalari, talché fu tenuto conto delle suddette variazioni accordate dalla alle condizioni pattuite solo se migliorative per il cliente, mentre CP_5 vennero ricondotte ai limiti del pattuito se peggiorative per il cliente.
Dalla lettura degli scalari si rilevò l'utilizzo contemporaneo di diversi tassi applicati a numeri debitori riferibili a linee di credito identificate attraverso numeri, sicché il nuovo C.T.U., trovandosi nell'impossibilità di suddividere i numeri debitori tra le differenti linee di credito concesse, rideterminò gli interessi dovuti sugli scoperti maturati sul rapporto di conto corrente, applicando il tasso minore per tempo rilevato dagli scalari nei limiti del tasso pattuito, e calcolando un unico affidamento, pari alla somma dei singoli affidamenti tempo per tempo in essere.
Quanto alla capitalizzazione delle competenze, il C.T.U. dott. precisò di non aver potuto Per_1 rilevare in concreto il rispetto del criterio della reciproca capitalizzazione trimestrale, in mancanza di determinazione di interessi creditori per mancanza di numeri creditori, ma aveva potuto constatare che all'art. 8, punto 2, del contratto di conto corrente era espressamente disciplinata la modalità di capitalizzazione degli interessi – per mezzo di un articolo approvato e specificamente sottoscritto da parte appellante, - con la testuale dicitura “dichiariamo di aver soffermato la nostra particolare attenzione sulle seguenti clausole delle “NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI
CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI… che approviamo specificamente ad ogni effetto di legge” – ed era riconosciuta la identica periodicità trimestrale per la capitalizzazione degli interessi, sia attivi che passivi. Il tutto, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di settore.
pagina 4 di 16 Quest'ultima, per il periodo antecedente al 30/06/2000, sanciva la nullità della capitalizzazione, in quanto in contrasto con l'art. 1283 c.c., mentre, con riguardo al periodo successivo, la delibera C.I.C.R. del 9/02/2000 la dichiarava legittima, a determinate condizioni1.
Orbene, già la prima relazione di C.T.U. (redatta dalla dott.ssa , aveva riscontrato la previsione Per_2 del “criterio di reciprocità”, affermando: “quanto al criterio di capitalizzazione delle competenze applicato, si riferisce che, sin dal contratto del 09/03/2007, veniva prevista la reciprocità della capitalizzazione e che tale condizione risulta confermata dagli accordi successivi”.
Delle due distinte ipotesi di conteggio approntate dal C.T.U., fu preferita dal primo giudice quella che teneva conto del criterio della reciproca capitalizzazione trimestrale, con un saldo debitorio a carico della parte attrice in ragione di € 160.446,38.
Per quel che concerne la commissione di massimo scoperto, la pattuizione fu considerata valida, ed il
C.T.U. , per questo motivo, provvide a riliquidare le commissioni di massimo scoperto Per_1 trimestrali all'aliquota inferiore rilevata dagli scalari dello 0,125%.
Egli, poi, rilevò la conformità degli addebiti, a titolo di commissione disponibilità immediata fondi, nella misura dello 0,100%, inferiore rispetto alla misura pattuita dello 0,500%, ed espunse gli addebiti a titolo di commissione utilizzi oltre disponibilità fondi, in quanto non ne risultava esplicitato il criterio di calcolo.
Il secondo C.T.U., dunque, concluse con la quantificazione del saldo debitorio per parte attrice di €
160.446,38, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e senza rivalutazione, all'esito di una analisi contabile ritenuta dal primo Giudice immune da vizi.
In ordine alle ulteriori doglianze di parte attrice, il primo Giudice osservò, invero: - che i tassi di interesse erano correttamente espressi e determinati, sia nel contratto di conto corrente, che nei contratti di affidamento;
- che l'art. 1 del contratto fideiussorio prevedeva che: “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed altro accessorio, nonché di ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”, sicché i garanti, in virtù della fideiussione prestata, risultavano validamente obbligati nei confronti della banca, sia per la sorte capitale, che per gli interessi, le spese e le commissioni espressamente pattuiti in contratto;
- che, diversamente, le variazioni degli interessi intervenute nel corso del rapporto non erano state comunicate ai fideiussori, e per questo motivo il C.T.U. aveva opportunamente applicato il metodo di calcolo più favorevole al correntista, in virtù della rilevata non perfetta corrispondenza tra tassi applicati e tassi pattuiti, rideterminando il saldo del c/c, applicando il tasso minore per tempo rilevato dagli scalari nei limiti del tasso pattuito, ed espungendo dal ricalcolo, come detto, ogni variazione peggiorativa del tasso 1 Di cui si dirà. pagina 5 di 16 d'interesse e delle condizioni economiche applicate dalla banca rispetto a quelle previste in contratto;
- che l'art. 1938 cc, espressamente prevede la possibilità di prestare una fideiussione per un'obbligazione futura, stabilendo in quest'ultimo caso, quale unica condizione per la sua validità, la previsione dell'importo massimo garantito;
- che non era ravvisabile la nullità della fideiussione per mancata indicazione del termine, e che l'eccezione, avanzata da parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni, di nullità della fideiussione, per la riproduzione di clausole conformi allo schema ABI vietato, andava respinta, a causa dell'omessa produzione, in giudizio, del provvedimento della Banca
d'Italia emesso nel 2005.
La sentenza è stata impugnata congiuntamente da , , Parte_1 Parte_2
e , con atto del 09/05/2022. Parte_3 Parte_6
Non ha proposto impugnazione e per questa ragione la Controparte_6 [...]
ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bari, con atto del 15/12/2022, certificazione del CP_1 passaggio in giudicato della sentenza, limitatamente alla posizione della società da ultimo menzionata, dopo essersi costituita nel giudizio di secondo grado, mercè comparsa di costituzione e risposta del
07/07/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno proposto il predetto gravame sulla scorta delle argomentazioni meglio descritte appresso.
Essi hanno, preliminarmente, reiterato, ed ulteriormente circostanziato, l'eccezione – già spiegata nel corso del primo grado di giudizio - di carenza di legittimazione attiva in capo ad , la quale CP_3 si sarebbe, a loro dire, limitata a depositare unicamente l'atto di fusione intercorso con CP_7 per Notaio insufficiente a dimostrare l'avvenuta successione nella titolarità del credito, non Per_3 risultando invece depositati una serie di atti, a suo dire, decisivi ai fini della questione, quali il conferimento a , “in pari data alla fusione” del 28.10.2008, del Controparte_8 rapporto in questione, o la documentazione attestante la qualifica di operazioni “retail” dei rapporti con
. Parte_7
L'eccezione è del tutto priva di pregio.
La questione, era già stata affrontata e chiarita dal primo Giudice, il quale aveva, per l'appunto concluso che: “Il credito in esame non ha costituito oggetto di una cessione, piuttosto è passato da
, ad , in virtù della fusione per incorporazione della Controparte_9 CP_3 Controparte_10
pagina 6 di 16 in “Dai suddetti passaggi societari che hanno interessato l'odierna attrice storica CP_11
(desumibile dalla documentazione in atti – v. epigrafe atto di comparsa e costituzione), si evince che il credito in capo nel 2007 alla è passato nel 2010 nella titolarità di Controparte_10 CP_3
(oggi costituita in giudizio).
Gli estratti conto riportano l'intestazione “ ” (e dopo la fusione dal 2010 l'intestazione Controparte_9
“ ”) con tutti i riferimenti della Filiale su cui era acceso il c/c della CP_3 CP_3 CP_4 per cui si procede. Anche il contratto di c/c ed i contratti di affidamento allegati al fascicolo di parte della banca, risultano redatti su format della con intestazione “ ” indicazione CP_5 Controparte_9 dell'agenzia di Bari Zona industriale, come correttamente rilevato anche dal C.T.U.”. CP_3
Alla luce di tali limpide circostanze, e stante la piena operatività dell'art. 2504 bis c.c., secondo cui “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”, risultano del tutto sfornite di pregio le argomentazioni di segno opposto addotte sul punto da parte appellante.
Quest'ultima, nel corso del giudizio, ha posto in dubbio anche la prova della successiva cessione da a , ma tale eccezione deve ritenersi pienamente superata dalla CP_3 Controparte_1 produzione in giudizio, da parte della seconda, della dichiarazione di cessione in proprio favore della posizione creditizia da , datata 12/07/2022. CP_3
Tale produzione, infatti, per quanto stigmatizzata da parte appellante, risulta dirimente sul punto, in ossequio a quanto stabilito sempre dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 10200/2021, secondo cui, se il contratto di cessione in blocco dei crediti non è soggetto ad alcuna formula sacramentale ai fini del suo perfezionamento e validità, allora il cessionario, per dimostrare l'avvenuto passaggio della titolarità del credito, può ricorrere a qualunque mezzo di prova, ivi inclusa la dichiarazione di natura confessoria della società cedente.
****
Gli appellanti si sono poi doluti dell'asserita carenza di prova del credito rivendicato da CP_3
rimarcando che il primo C.T.U., dott.ssa aveva osservato che: “in alcuni casi il calcolo
[...] Per_4 non risulta esplicitato per cui è impossibile alcun verifica da parte della scrivente” (relazione, p.3) Si osservi che nessun rilievo e/o contestazione sui risultati di quella consulenza tecnica era sollevata dalla banca in ordine a quanto richiamato innanzi”, mentre il secondo C.T.U., a pagina 7 della propria relazione, aveva rilevato che “….non appare individuabile la suddivisione dei numeri debitori tra le diverse linee di credito. Non sono state rinvenute, altresì, le comunicazioni delle variazioni alle condizioni applicate li rapporto così come rilevate dagli scalari.”. pagina 7 di 16 Di fronte alla impossibilità di una quantificazione della riconvenzionale avversa, ha segnalato parte appellante, il dott. ha ammesso che “lo scrivente, trovandosi nell'impossibilità di suddividere Per_1
i numeri debitori tra le differenti linee di credito concesse, ha rideterminato gli interessi dovuti….applicando il tasso minore per tempo….e calcolando un unico affidamento pari alla somma dei singoli affidamenti tempo per tempo in essere.”
La consulenza tecnica, pertanto, sarebbe stata redatta sulla base di dati ipotetici introdotti dal consulente.
Inoltre, il C.T.U., nella impossibilità di “suddividere i numeri debitori tra le differenti linee di credito”,
e dopo aver introdotto un fido “medio” mai pattuito, avrebbe operato su quella media per calcolare gli interessi oltre il limite del fido portandoli sino al 13,75%.
Il Tribunale, quindi, secondo la ricostruzione operata dagli appellanti, aveva comunque accolto la domanda riconvenzionale avversa, pur in misura inferiore al richiesto, assumendo l'esistenza di un unico contratto di affidamento mai esistito e un tasso mai pattuito tra le parti, quando invece avrebbe dovuto rigettarla.
Questo motivo di appello risulta, invero, fallace, in quanto dal tenore letterale dei brani estratti dalle due relazioni peritali e pedissequamente riportati non può, se non a prezzo di un artificio logico del tutto immotivato, farsi conseguire la carenza di prova del credito, come vorrebbero gli appellanti, la cui ricostruzione appare invero pretestuosa.
In realtà, i contratti e gli estratti conto da cui muovono le pretese creditizie dell'istituto di credito risultano puntualmente prodotti sin dal primo grado di giudizio, come pure espressamente confermato dai consulenti tecnici, i quali hanno inteso solo, e doverosamente, illustrare la metodologia di calcolo adoperata per addivenire alle proprie conclusioni, peraltro ricordando di essersi sempre attenuti, in caso di carenze documentali, ad un criterio di favore nei confronti dell'utente bancario.
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Con un successivo motivo di gravame, gli appellanti hanno asserito che la domanda di rideterminazione del saldo avanzata da e fideiussori aveva, all'esito del giudizio di primo CP_4 grado, trovato fondamento, poiché il C.T.U. aveva provveduto a rideterminare il saldo del c/c: “espunti gli addebiti a titolo di interessi debitori trimestralmente rilevati”; “espunti gli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto”; “gli addebiti a titolo di commissione utilizzo oltre DIF”, così confermando la fondatezza della domanda in ordine alla rideterminazione del saldo con la eliminazione delle voci contestate.
Sul punto, v'è da rimarcare che, se da una parte la motivazione della scelta delle modalità di calcolo adoperate dal tecnico risulta convincente nel suo complesso, dall'altra, il risultato a cui il computo è pagina 8 di 16 giunto non è numericamente distante dall'ammontare richiesto in sede di domanda riconvenzionale, ragion per cui la domanda di parte attrice è stata considerata solo parzialmente fondata, ed in misura grandemente inferiore al richiesto.
Anzi, a ben vedere, sono le pretese accampate dall'istituto di credito ad avvicinarsi di più, nell'ammontare, all'esito dell'analisi peritale.
La doglianza, pertanto, deve considerarsi destituita di fondamento.
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Con un ulteriore motivo di impugnazione, gli appellanti si sono doluti della errata determinazione degli interessi nei confronti dei fideiussori, affermando l'inesistenza di pattuizioni tra fideiussori e in CP_5 ordine alla determinazione degli interessi e delle variazioni, sicché i primi non sarebbero tenuti al pagamento degli interessi.
Anche tale doglianza è sfornita di pregio, e deve, pertanto, essere rigettata.
Come correttamente osservato da parte appellata, il garante, in quanto tale, rilascia in favore della banca una garanzia, con cui assume l'impegno di porre rimedio ad eventuali inadempimenti da parte del garantito;
la fonte della sua obbligazione, dunque, è nel contratto di conto corrente aperto dal garantito, non sussistendo alcuna necessità di specificazione che la garanzia si estenda agli interessi.
Ciò è espressamente previsto dall'art 1942 c.c., con la sola limitazione “salvo patto contrario”, che nella presente fattispecie non pare punto applicabile.
Al contrario, è testualmente previsto, in seno al contratto di fideiussione de quo, che sia garantito tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed altro accessorio, nonché di ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”.
Va, ancora, ribadito che il computo degli interessi è stato sottoposto al vaglio dei due consulenti tecnici rispettivamente incaricati, e che non risultano applicati interessi ultra legali, sicché neppure può operare la tutela fornita dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 371/2018 , per cui “Il garante autonomo, di un rapporto di conto corrente, è legittimato a eccepire, nei confronti dell'Istituto di credito, la nullità della clausola anatocistica, laddove questa non si fondi su di un uso normativo.
Il motivo di impugnazione, pertanto, va rigettato.
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Con il successivo motivo di gravame, gli appellanti hanno invocato la nullità della fideiussione, posta la presenza di clausole fideiussorie riproducenti il cosiddetto schema ABI, dichiarato illegittimo con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
In particolare, oggetto della censura sono risultati gli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione. pagina 9 di 16 Con l'art. 2, era stabilita la reviviscenza della garanzia anche dopo l'estinzione dell'obbligazione principale, obbligando così il fideiussore a tenere indenne la banca, che potrebbe comunque escutere la garanzia anche in caso di vicende successive all'avvenuto adempimento, quando il fideiussore avesse confidato nell'estinzione della garanzia stessa.
L'art.6, poi, contemplava la deroga al termine ex art. 1957 c.c., lasciando il fideiussore obbligato nei confronti del creditore anche per il periodo successivo alla scadenza dell'obbligazione principale.
L'art. 8, inoltre, ampliava la garanzia della banca agli obblighi di restituzione del debitore anche in caso di accertata invalidità del rapporto principale;
obblighi ulteriori e diversi rispetto a quelli di garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore e pertanto non originati dal rapporto di garanzia.
Gli appellanti hanno, a tal proposito, richiamato la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n.
4199/2021, che ha stabilito la nullità delle clausole predette, contestualmente stabilendo che il contratto resta valido per la restante parte, e precisando che le clausole nulle devono essere sostituite dalle clausole previste dalla legge.
Gli appellanti, però, hanno sostenuto la nullità totale del contratto di fideiussione per conformità allo schema ABI, ai sensi dell'art. 1418 c.c., motivando tale asserzione con l'essere, a loro dire, dette clausole essenziali, in quanto tese ad offrire protezione e rimedio ad azioni scorrette da parte della banca, non limitandosi solo a peggiorare le condizioni del fideiussore.
Ulteriore elemento fattuale che giustifica la presunzione di essenzialità, richiesta dall'art. 1419 c.c., sarebbe costituito, a dire di parte appellante, proprio dalla permanenza stessa delle clausole nel corpo del contratto, anche a seguito del provvedimento AGCM del 2005.
Per tali argomentazioni, gli appellanti hanno eccepito la nullità della fideiussione ex art. 1418 c.c., ovvero, in difetto di tale declaratoria, la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione ex art. 1957 c.c. per avere, lo stesso, escusso la garanzia oltre il termine previsto dalla norma, dovendosi considerare nulla la deroga pattizia all'art. 1957 c.c.
Anche questo motivo di impugnazione deve essere rigettato, per due ordini di motivi, da intendersi contrapposti alle due distinte argomentazioni appena esposte.
In primis, occorre ricordare che la Suprema Corte, con ordinanza n. 1978/2024 pubblicata il
12/06/2024, ha affrontato il tema della produzione giudiziale del provvedimento n. 55/2005.
Nel caso allora in esame, come del resto in quello odierno, esso risulta essere stato depositato solo in grado di appello;
ciò nonostante, la Corte distrettuale ha ritenuto di poterlo esaminare – ponendolo a fondamento dell'adottata decisione di integrale nullità delle menzionate fideiussioni – «sia perché agevolmente consultabile attraverso il sito della Banca d'Italia, sia in quanto menzionato e descritto, quanto al contenuto, in precedenti decisioni della Corte di Cassazione». pagina 10 di 16 Ebbene, la Suprema Corte, con la predetta ordinanza, ha chiarito che “la formulazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. applicabile al caso in esame – a mente della quale “Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” – pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la
"indispensabilità" degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n.
26522 del 2017, anch'essa ribadita, in motivazione, dalla menzionata, più recente, Cass. n. 29506 del
2023).
Nell'odierna vicenda, quindi, l'avvenuta produzione, ad opera degli appellanti, solo in sede di gravame, del menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 a corredo della ivi sollevata, per la prima volta, eccezione di nullità della fideiussione da essi sottoscritta su schema ABI, risulta tardiva, nemmeno avendo gli appellanti medesimi, in quella sede o nei loro odierni controricorsi, argomentato circa la impossibilità, ad essi non imputabile, di produrla in precedenza.
La produzione predetta potrebbe considerarsi legittima unicamente valorizzando il fatto che
l'eccezione di nullità della fideiussione suddetta era stata sollevata dai soggetti oggi controricorrenti solo in appello, come, peraltro, sarebbe stato pienamente possibile, trattandosi di eccezione in senso lato. Così opinando, infatti, oltre a sovrapporsi non correttamente il profilo della proponibilità dell'eccezione con quello dell'ammissibilità della produzione documentale, si verrebbe ad ammettere detta produzione in modo del tutto svincolato dalla verifica della impossibilità per la parte di operarla tempestivamente nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, in tal modo facendo ricorso, in sostanza, – latamente ed immotivatamente – ad un criterio di indispensabilità che, invece, non assume più rilievo nella vigente disciplina dell'ammissibilità di nuovi mezzi istruttori in appello.
Peraltro, al citato provvedimento della Banca d'Italia, reso da quest'ultima in qualità di Autorità
Antitrust, non può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la corte di appello – diversamente da quanto concretamente accaduto – non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa
Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia.
Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. (Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del «diritto», si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati pagina 11 di 16 dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso”.
Non v'è, pertanto, alcuna sorta di dubbio sulla tardività della produzione documentale de qua.
In secondo luogo, sempre la Corte regolatrice ha avuto modo di stabilire, con ordinanza n. 835 del
13/01/2025, che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto, ed è, pertanto, soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito.
Di tal guisa, nella presente fattispecie, essa deve, a sua volta, irrimediabilmente essere considerata tardiva, e pertanto respinta, essendo stata spiegata solamente in sede di atto di appello.
Per queste ragioni, sono respinte le argomentazioni di parte appellante inerenti alla presunta nullità per schema ABI, sotto entrambi i profili prospettati.
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Con ulteriore motivo di impugnazione, gli appellanti hanno censurato la decisione del primo Giudice, per non aver essa tenuto conto della mancata specificazione del contratto Banca/Cliente nelle fideiussioni.
A loro dire, il conto corrente ordina le modalità di esecuzione di altri e diversi contratti, tanto è vero che l'art.1827 c.c. non esclude le azioni “relative all'atto da cui il credito deriva”, e l'art. 1828 c.c. disciplina proprio l'efficacia della garanzia del credito “incluso nel contratto” di conto corrente, stabilendo che il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.
Ma invero, come correttamente ricordato dall'Istituto appellato, l'eccezione richiama norme attinenti al conto corrente, non al contratto di fideiussione, mentre, ai sensi dell'art. 1938 c.c., è valida la fideiussione per una obbligazione futura, purché sia puntualmente contemplato ed indicato l'importo massimo garantito.
Nel contratto de quo tale indicazione è ben presente, e riporta l'ammontare di € 200.000,00, sicché, ai sensi della norma, non rileva la mancata specificazione del contratto garantito.
Il motivo deve, per tal ragione, essere rigettato.
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pagina 12 di 16 Con il successivo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno invocato l'annullamento e/o nullità dei contratti di fideiussione per mancanza di un elemento essenziale del contratto, ovvero la determinazione del tasso degli interessi a carico della garantita , sino al 29/10/2010, nonché, CP_4 successivamente a tale data, per la violazione sistematica del contratto in ordine al tasso degli interessi pattuiti con e la violazione della causa tipica contrattuale. CP_4
Inoltre, essi hanno affermato la violazione, da parte della dei doveri di buona fede nella CP_5 esecuzione dei contratti.”
Anche detta doglianza va respinta, in quanto sconfessata dalle stesse risultanze delle due CC.TT.UU., che già avevano consentito al primo Giudice, con l'impugnata sentenza, di evidenziare come i tassi di interesse fossero determinati, sia nel contratto di conto corrente, che nei contratti di affidamento, e non solo nel contratto del 29/10/2010, mentre, per le variazioni successive a tale data, effettivamente non comunicate al cliente, il credito della banca era stato rideterminato applicando le condizioni più favorevoli al correntista.
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Con un ulteriore motivo di impugnazione, gli appellanti hanno predicato l'azzeramento delle fideiussioni, sostenendo che, in assenza dei contratti, il tasso degli interessi doveva essere quello legale, mentre la aveva addebitato interessi ultra-legali non pattuiti per iscritto, applicando “…interessi CP_5 superiori ai tassi rilevabili dalle scritture (“contratti”) non firmate”, così violando gli impegni contrattuali.
Ancora, a dire degli appellanti, la banca addebitava interessi per “sconfinamento” più alti di quelli ordinari, in ragione del “rischio di impresa”. Un rischio che si risolveva nell'incremento del credito della banca ed una maggiore ingiustificata esposizione a carico del fideiussore. In definitiva, per quel
“rischio di impresa” la banca aveva preteso tassi di interessi maggiorati e contemporaneamente trasferire sui fideiussori quel rischio per il quale ha rivendicato gli interessi maggiori. Uno squilibrio contrattuale non giustificato, e prodotto violando la banca la buona fede posta dal fideiussore alla ordinaria esecuzione dei contratti. Punto non considerato dal Tribunale, ragion per cui gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza e la declaratoria di nullità/annullabilità delle fideiussioni.
Per quanto innanzi, gli appellanti hanno chiesto che le fideiussioni fossero dichiarate nulle e/o annullate.
Neanche questa doglianza è fornita di pregio, e deve pertanto essere rigettata, in quanto risultato di una serie di argomentazioni, già precedentemente confutate.
pagina 13 di 16 I contratti di cui è denunciata l'assenza sono, invero, presenti negli atti di giudizio, e dalle condizioni e prescrizioni ivi contenute i C.T.U. hanno ricavato le proprie conclusioni contabili.
Inoltre, non v'è prova alcuna dei cennati versamenti effettuati che andrebbero a deconto dell'importo della fideiussione, come già rilevato dal Giudice di primo grado;
né, nel corso del giudizio di secondo grado, sono emerse circostanze tali da indurre a scostarsi dalle conclusioni a cui è pervenuto il dott.
[...]
, che invero divergono, sì, ma in misura contenuta – come già si è avuto modo di sottolineare - Per_1 dall'ammontare richiesto con domanda riconvenzionale dalla originaria convenuta. Controparte_3
Il motivo è, dunque, rigettato.
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Con l'ultimo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno affermato l'assenza dei contratti, risultando quelli prodotti in giudizio privi di sottoscrizione, e non essendovi prova della consegna di copia dei medesimi ai sensi dell'art 117 TUB.
A loro dire, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere, al contrario, i contratti validi ed efficaci tra le parti, come dimostrato dalla impossibilità per i consulenti tecnici di dare esecuzione al proprio incarico.
Anche quest'ultimo motivo è del tutto sfornito di fondatezza, e deve, conseguentemente, essere rigettato.
Come correttamente segnalato da parte appellata, anche nel corso del primo grado di giudizio, il contratto in questione è stato sottoscritto nella forma della corrispondenza commerciale, secondo una modalità da tempo consentita dalla giurisprudenza, in virtù della quale le parti si scambiano documenti
“in cui è raccolta la volontà unilaterale di un solo contraente” (Cass., sentenza n. 5651/1979) di modo che lo scambio tra proposta e accettazione, delineato dall'art. 1326 c.c., non è contestuale, come avviene con la sottoscrizione della scrittura privata, ma asincrono.
La Suprema Corte, peraltro, con Sentenza n. 4564/2012 si è espressa sul punto, statuendo che il contratto è valido anche in caso di sottoscrizione di una sola delle parti, risultando l'intento delle parti di avvalersi del contratto, oltre che dalla produzione in giudizio, anche dalle manifestazioni di volontà esternate nel corso del giudizio.
Più di recente, si veda, nello stesso senso, Cass. n. 9196 del 2021, in motivazione.
Nel caso specifico sussistono pacificamente entrambe tali circostanze, e, per di più, sia il contratto di conto corrente, che quello di apertura di credito recano una dichiarazione della – debitrice CP_4 principale - del seguente tenore: “diamo atto che un esemplare del presente contratto ci viene da voi consegnato insieme ad una copia del foglio illustrativo”.
Non può, dunque, sussistere dubbio sul fatto che siano stati rispettati il requisito di forma e l'obbligo della consegna di copia prescritti dal comma 1 dell'art. 117 TUB richiamato dagli appellanti. pagina 14 di 16 Dichiarazione analoga, peraltro, è stata sottoscritta dai garanti in calce al contratto di fideiussione, talché le doglianze di parte appellante risultano con tutta evidenza prive di fondamento.
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Occorre, da ultimo, rilevare come la società appellata abbia a più riprese menzionato un accordo intercorso tra di essa e due dei quattro appellanti, ovvero i signori ed Parte_3 Parte_1 dichiarando di aderire alla rinuncia di quest'ultimi al giudizio.
Segnatamente, un accenno a siffatta circostanza è stato formulato da in occasione Controparte_1 delle note scritte per le udienze del 07/06/2024 e del 03/12/2024, nonché in seno alla comparsa conclusionale depositata in data 12/02/2025.
Tuttavia, da nessuna delle parti è stata prodotta in giudizio copia della transazione (che, ai sensi dell'art. 1967 c.c., va provata per iscritto); non è, dunque, dato a questa Corte conoscerne i termini,
l'eventuale rispetto dei crismi formali richiesti dall'art. 306 c.p.c., e financo la data di formalizzazione dell'accorso transattivo.
Per giunta, v'è da segnalare come gli avvocati e Raffaele Di Biase facciano breve cenno alla Parte_2 ridetta circostanza solo in occasione delle proprie memorie di replica, depositate in data 27/02/2025 - redatte, peraltro a nome di tutti e quattro appellanti – ma senza alterare in alcun modo le richieste avanzate a conclusione dell'atto di appello.
Pertanto, questa Corte non può tenere da conto del cennato accordo ai fini della presente decisione, non risultando sussistenti i requisiti imposti dall'art. 306 c.p.c. ai fini della rinuncia agli atti del giudizio.
Né, tampoco può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, se è vero che la rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, è, altresì, vero che essa va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Nella presente fattispecie, invero, per le circostanze appena descritte, non è dato rilevare tale incompatibilità, non risultando univoca la difesa del supposto rinunciatario.
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I rilievi che precedono conducono al rigetto del gravame, in quanto infondato, e l'integrale conferma della sentenza impugnata, ivi compresa la ripartizione delle spese del primo grado di giudizio.
pagina 15 di 16 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi di cui al D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
e , avverso sentenza n. 101/2022 pronunciata Parte_3 Parte_4 il 04/01/2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
Rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna gli appellanti, , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , in solido fra di loro, alla rifusione delle spese del
[...] Parte_4 presente grado di giudizio, in favore di liquidate in Controparte_1 complessivi € 9.991,00, per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %, IVA e CAP;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico delle appellanti, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 20 giugno 2025
Il Presidente relatore-estensore
Dott. PP LA
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