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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/12/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. LE CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3511/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. RODA CORRADO del Foro di Milano e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesca Rigato del Foro di Vicenza, in Vicenza, Corso Palladio nr.
114
ATTRICE contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AS BI del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, via Cengio nr. 15
CONVENUTA
e nei confronti di:
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. AS BI del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, via Cengio nr. 15
pagina 1 di 45 INTERVENUTA
avente ad oggetto
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
In via preliminare:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c., ingiungere alla Banca
convenuta la produzione immediata di copia di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.;
Nel merito:
sui rapporti e sui contratti di prestito d'oro in uso dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande: per tutti i motivi dedotti in atti,
accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei rapporti di prestito d'uso d'oro oggetto di causa descritti in narrativa;
accertare e dichiarare che ai rapporti ed ai contratti di prestito d'uso d'oro, oggetto del presente giudizio, si applica la disciplina relativa ai contratti di mutuo di cui agli artt. 1813 c.c. e ss., con ogni conseguenza di legge, e che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1814 c.c., il trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'odierna parte attrice sia avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della Banca convenuta o, al più tardi, al momento della sua lavorazione;
in virtù di quanto sopra:
pagina 2 di 45 I. in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro estinti, instaurati con l'ex AS
di Risparmio ovvero i rapporti di prestito d'uso d'oro nn. Controparte_3
8783- 10804; 960-474 e 8783-9249, ricalcolare il rapporto di dare- avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità, ovvero degli addebiti illegittimi operati dalla in danno della e quindi il CP_2 Parte_1
ristorno complessivamente dovuto in favore di parte attrice, è pari all'importo di € 224.778,73 o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 26960-50 intestato alla Parte_1
, sul quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso
[...]
d'oro in contestazione, nonché condannare la banca convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'indebito illegittimamente addebitato;
II. in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro attualmente in corso, ovvero i rapporti nn. 699-33631; 699-33897; 699-36547; 699-36923; 699-40091; 699-
40505; 699-40734; 699-41764; 699-41994; 699-29409 e 699-29411, ricalcolare il rapporto di dare – avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità
ovvero degli addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito convenuto in danno dell'odierna parte attrice ammonta a complessivi € 548.529,39 o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria; per l'effetto, rideterminare il saldo creditore dei conti correnti nn. 26960-50 e n. 1000/597 intestati alla , sul quale Parte_1
venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione,
pagina 3 di 45 accertando altresì che in ogni caso, la società non è Parte_1
debitrice di alcuna somma nei confronti di anche sulla Controparte_1
scorta di una eventuale compensazione legale e/o giudiziale delle rispettive poste di debito/credito;
III. per l'effetto di quanto sopra e delle eventuali compensazioni delle rispettive poste di debito 7 credito in base ai saldi ricalcolati dei rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione già regolati sui conti correnti n. 26960-50
e nn. 1000/597, rideterminare il complessivo saldo creditore / debitore tra le parti del giudizio, dichiarando altresì che, in ogni caso, la società Parte_1
non è debitrice di alcuna somma nei confronti di
[...] Controparte_1
[...]
In via istruttoria:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., si chiede di voler ordinare alla
Banca convenuta la produzione di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordinanza ingiunzionale ex art. 186 ter c.p.c.;
si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le nullità di cui ai rapporti dedotti in giudizio, nonché a sviluppare ex novo i conteggi dei rapporti di dare/avere tra le parti, a titolo di capitale, interessi e competenze,
dalla costituzione dei rapporti oggetto di giudizio in poi, rideterminando il saldo dovuto per i rapporti di finanziamento di prestito d'uso d'oro, in applicazione della disciplina di cui agli art. 1813 e 1814 e segg. cod. civ., depurando il conteggio dall'incidenza di ogni irregolarità, secondo quanto esposto in narrativa. Si chiede altresì che la richiesta CTU contabile determini il TEG effettivamente praticato dalla pagina 4 di 45 Banca rispetto a quello pattuito in relazione ai contratti di prestito d'oro,
considerando l'oscillazione di valore (fixing) dell'oro e della valuta quale costo dei finanziamenti stessi. In ogni caso, ove risulti un TEG difforme da quello contrattualmente previsto, ricalcoli il piano di ammortamento al tasso legale e/o al tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.
Con espressa riserva di articolare i capitoli di prova per testi e documenti.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e Cpa, e rimborso dei costi sostenuti per la relazione tecnica peritale di Gruppo Imis S.r.l. e degli ulteriori costi sostenendi per la consulenza tecnica di parte e d'ufficio, da svolgersi in corso di causa.
PER LA PARTE CONVENUTA:
In via preliminare, in via principale
- previo accertamento della carenza di legittimazione e/o titolarità passiva in capo a per tutti i motivi indicati in narrativa, dichiararsi Controparte_1
il presente giudizio inammissibile e/o comunque improcedibile nei confronti della convenuta;
In via preliminare, in via subordinata
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice all'accertamento di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo ai rapporti bancari oggetto di causa nel periodo antecedente al
28.06.2012, per i motivi tutti di cui in narrativa;
Nel merito pagina 5 di 45 - rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano infondate sia in fatto sia in diritto.
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze di lite.
PER LA PARTE INTERVENUTA:
In via preliminare e principale
Co
- in adesione all'eccezione già formulata da , previo accertamento della carenza di legittimazione e/o titolarità passiva in capo a Controparte_1
per tutti i motivi indicati in narrativa, dichiararsi il presente giudizio inammissibile e/o comunque improcedibile nei confronti dell'attrice;
- al contempo accertare e dichiarare l'improcedibilità o inammissibilità delle predette domande nei confronti di in LCA ai Controparte_2
sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 TUB.
In via preliminare e subordinata
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice all'accertamento o ripetizione di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo ai rapporti bancari oggetto di causa nel periodo antecedente al 28.06.2012, per i motivi tutti di cui in narrativa.
Nel merito pagina 6 di 45 - rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano infondate sia in fatto sia in diritto.
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Per quanto qui ancora rileva, con atto di citazione ritualmente notificato (d'ora in avanti “ ), conveniva in Parte_1 Pt_1
Co giudizio (d'ora in avanti ”) formulando le conclusioni Controparte_1
di cui in citazione.
A sostegno delle proprie domande esponeva, in fatto, quanto segue:
- è una società vicentina operante nel settore orafo e la sua attività Pt_1
prevalente consiste nella produzione, anche tramite terzisti e nella vendita di oggetti in metalli preziosi;
Co
- è parte con e lo era con AS di Risparmio del Veneto S.p.A. Pt_1
Contr (d'ora in avanti ”) e (d'ora in avanti Controparte_2
“VI”) dei seguenti rapporti:
• quanto ai rapporti facenti capo all'ex CRV:
(i) prestito d'uso d'oro n. 8783-10804 (già nn. 960-473, 1858-488,
1817876, PL1604800), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.999,60
grammi, acceso il 07.03.2000 ed estinto in data 31.10.2012;
pagina 7 di 45 (ii) prestito d'uso d'oro n. 960-474 (già nn. 1858-489, 141-1817881,
PL3391600), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.990,00 grammi,
acceso il 21.08.2001 ed estinto in data 30.11.2011;
(iii) prestito d'uso d'oro n. 8783-9249 (già nn. 8783-3496, 960-613,
337598, 4475-387), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 12.447,74
grammi, acceso il 20.09.1988 ed estinto in data 30.05.2014;
(iv) conto corrente n. 26960-50, sul quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro;
• quanto ai rapporti facenti capo a : Controparte_1
(v) prestito d'uso d'oro n. 699-33631, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale 1.990,00 grammi, acceso il 14.05.2018 e tuttora in corso;
(vi) prestito d'uso d'oro n. 699-33897, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.990,00 grammi, acceso il 22.05.2018 e tuttora in corso;
(vii) prestito d'uso d'oro n. 699-36547, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.990,00 grammi, acceso il 03.09.2018 e tuttora in corso;
(viii) prestito d'uso d'oro n. 699-36923, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.990,00 grammi, acceso il 17.09.2018 e tuttora in corso;
(ix) prestito d'uso d'oro n. 699-40091, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.990,00 grammi, acceso il 16.01.2019 e tuttora in corso;
(x) prestito d'uso d'oro n. 699-40505, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 995,00 grammi, acceso il 04.02.2019 e tuttora in corso;
(xi) prestito d'uso d'oro n. 699-40734, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.990,00 grammi, acceso il 12.02.2019 e tuttora in corso;
pagina 8 di 45 (xii) prestito d'uso d'oro n. 699-41764, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.990,00 grammi, acceso il 11.03.2019 e tuttora in corso;
(xiii) prestito d'uso d'oro n. 699-41994, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.990,00 grammi, acceso il 19.03.2019 e tuttora in corso;
(xiv) conto corrente n. 26960-50, sul quale vengono regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro;
• quanto infine ai rapporti facenti capo all'ex BPVI:
(xv) prestito d'uso d'oro n. 699-29409 (già n. 3287), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 2.985,00 grammi, acceso il 18.11.2015 e tuttora in corso;
(xvi) prestito d'uso d'oro n. 699-29411 (già n. 168), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 8.955,00 grammi, acceso a partire dall'08.10.2003
e tuttora in corso;
(xvii) conto corrente n. 1000/597 (già n. 0333216), sul quale vengono regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro ed estinto in data 23.10.2018 a mezzo girocontazione sul conto corrente n. 26960-50.
- di aver fatto eseguire una valutazione in termini di correttezza contrattuale e analisi contabile degli stessi da parte di una società specializzata in analisi bancarie da cui erano emerse delle irregolarità.
Ciò premesso in fatto, l'attrice deduceva, in sintesi, quanto segue in diritto:
- che il rapporto di prestito d'uso d'oro è il contratto in forza del quale un soggetto, solitamente una banca, concede in prestito ad un altro soggetto,
azienda orafa-argentiera o gioielliera, una certa quantità di metallo prezioso,
pagina 9 di 45 nel caso di cui trattasi oro, affinché quest'ultima possa utilizzarlo nell'ambito della propria attività caratteristica o processo produttivo. A carico del soggetto che riceve il metallo è prevista l'obbligazione periodica di pagamento di interessi corrispettivi, oltre agli oneri accessori, e alla scadenza del rapporto,
alternativamente, l'obbligo di restituire la stessa quantità e qualità del metallo ricevuto o di pagarne il prezzo;
- che l'operatività di tale rapporto prende avvio al momento della consegna dell'oro richiesto, da quel giorno iniziano a decorrere gli interessi contrattualmente stabiliti per la durata del rapporto sulla base del controvalore dell'oro rilevato dalla Borsa di Londra ed espresso in dollari statunitensi (USD)
e successivamente convertito in Euro al cambio BCE del giorno della relativa liquidazione;
- che tale contratto nasconde elementi aleatori occulti e di indeterminatezza e indeterminabilità contrattuale che riguardano:
a) il valore dell'oro sul mercato nel momento in cui l'obbligazione di pagamento a carico del cliente diviene esigibile a causa delle fluttuazioni del prezzo dell'oro che possono far crescere in modo esponenziale il costo del capitale inizialmente erogato;
b) il parametro di riferimento per l'individuazione del valore dell'oro,
ossia la rilevazione del suo prezzo al fixing di Londra, a causa della volatilità
del relativo indice che può variare a seconda che il rilevamento sia quello antimeridiano o pomeridiano o la media dei due valori;
pagina 10 di 45 c) il tasso di cambio USD/ITL e USD/EUR, ossia le oscillazioni della valuta in cui è espresso il prezzo dell'oro che intervengono nel corso del rapporto;
- che tale contratto, atipico, deve essere assimilato al contratto tipico di mutuo ex art. 1813 e ss. c.c. per le analogie tra le due figure contrattuali, come rilevato anche dalla giurisprudenza citata e dal parere dell'Agenzia delle
Entrate del 15.11.2011, da cui la non correttezza del comportamento della
Banca la quale tratta il bene mutuato come se continuasse a rimanere in proprietà della mutuante e non del mutuatario e della pretesa delle Banche di calcolare gli interessi non sul valore dell'oro al momento in cui è stato concesso in prestito, bensì sul valore dello stesso nel corso del tempo, come è avvenuto
Co da parte di relativamente ai rapporti per cui è causa. La convenuta ha applicato gli interessi sulla base del valore crescente dell'oro consegnato a con riferimento ai giorni di effettivo utilizzo e sulla base di un anno di Pt_1
360 giorni, calcolando tale valore sulla base del fixing di Londra e addebitando gli interessi sul c/c citato previa effettuazione del cambio USD/EUR al valore rilevato dalla BCE;
- che quando non aveva provveduto alle singole scadenze dei Pt_1
prestiti alla restituzione del tantundem, aveva corrisposto il valore stabilito in sede contrattuale;
- che rispetto ai contratti di prestito d'uso d'oro emergevano i seguenti motivi di nullità:
1) violazione dell'art. 117 TUB per mancanza di forma scritta del contratto che non era stato consegnato all'attrice da le diffide Parte_2
pagina 11 di 45 recapitate rispetto ai rapporti indicati nell'atto e mancanza dei documenti di trasporto relativi alla consegna dei lingotti d'oro a in riferimento ai Pt_1
contratti indicati in citazione;
2) violazione dell'art. 117TUB per indeterminatezza/indeterminabilità
delle condizioni economiche anche ove i contratti erano stati consegnati, in quanto non erano indicate spese e oneri connessi al finanziamento e non si comprendeva quale fixing (antimeridiano, pomeridiano o la media dei due dovesse essere applicato) con conseguente applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 117, comma 7, TUB;
Co
- che avrebbe anche violato i doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175, 1375 e 1337 c.c. e dal TUB avendo determinato in modo non corretto, chiaro ed esauriente nonché adeguato le condizioni economiche applicato ai prestiti d'uso d'oro e non avendo consegnato, quando richiesta ex art. 119TUB, la documentazione relativa nella sua integralità;
Co
- che era legittimata passiva anche in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro n. 699-29409 e n. 699-29411, nonché al rapporto di conto corrente n. 1000/597 (già n. 0333216) (estinto in data 23/10/2018 per mezzo giroconto sul conto corrente n. 26960-50) con l'allora VI a cui era subentrata in virtù
delle disposizioni del D.L. 99/2017 e del conseguente contratto di cessione di
Co azienda VI in l.c.a.- .
Da quanto finora esposto derivava la necessità di rideterminare il saldo del rapporto stabilendo:
pagina 12 di 45 - un ristorno pari ad € 224.778,73 o la diversa somma risultante all'esito
Contr dell'istruttoria relativamente ai prestiti d'uso estinti, instaurati con l'ex ,
ovvero i rapporti di prestito d'uso d'oro nn. 8783-10804, 960-474 e 8783-9249;
- un ristorno pari ad € 548.529,39 o la diversa domma risultante all'esito dell'istruttoria relativamente ai rapporti di prestito d'uso d'oro attualmente in corso, ovvero i rapporti nn. 699-33631, 699-33897, 699-36547, 699-36923, 699-
40091, 699-40505, 699-40734, 699-41764, 699-41994, 699-29409 e 699-29411
con conseguente accertamento che nulla deve alla convenuta, anche a Pt_1
seguito di eventuale compensazione legale e/o giudiziale delle rispettive poste di debito/credito.
Co II. Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione e/o titolarità passiva in relazione ai rapporti nn. 699-
29409, 699-29411 e 1000/597 facenti capo a VI in quanto il presente giudizio era stato incardinato successivamente alla data del 26.06.2017, data della
Co stipula del contratto di cessione intervenuto tra e . In CP_6
particolare se il trasferimento dei predetti contratti di prestito d'uso d'oro era stato stabilito dalla legge a seguito dell'apertura della procedura di l.c.a. di
VI, avendo quest'ultima perso la licenza bancaria, è lo stesso D.L. 99/2017
Co (art. 3) a escludere qualsiasi responsabilità di relativamente a situazioni passive potenziali per quanto riguarda i rapporti ceduti per controversie sorte successivamente alla cessione.
Co
eccepiva anche la prescrizione di tutti gli addebiti accertati come illegittimamente applicati, a qualunque titolo nel corso dei rapporti prima del
28.06.2012 (decennio anteriore al primo atto interruttivo, rappresentato dalla pagina 13 di 45 notifica dell'atto di citazione) e replicando come segue, nel merito, alle domande attoree:
- che il prestito d'uso d'oro non è un contratto di mutuo ma un “prestito d'uso” in quanto la proprietà dell'oro resta in capo alla Banca e l'azienda orafa si limita a utilizzarlo per le proprie lavorazioni e alla scadenza restituisce l'oro o l'equivalente in denaro del valore del metallo alla conclusione del rapporto,
come rilevato dalla giurisprudenza citata;
- che abnorme sarebbe la conseguenza che la parte attrice trae dalla qualificazione come mutuo, ovvero che l'obbligazione sarebbe estinta con la restituzione del “capitale mutuato”, oltre interessi, in quanto palesemente distonica rispetto al regolamento negoziale e agli interessi delle parti,
pretendendo di neutralizzare l'andamento del mercato dell'oro a detrimento della e a vantaggio della azienda orafa;
CP_2
- che l'alea contrattuale, data dal valore del fixing dell'oro al tempo della restituzione del metallo o del suo controvalore, è sopportata da entrambi i contraenti in quanto in caso di rialzo dell'oro ne sarà avvantaggiata la Banca e in caso di ribasso la controparte contrattuale;
- che non sussisteva la dedotta nullità per mancanza di forma scritta del contratto o per mancanza della prova dell'avvenuta consegna dell'oro a seguito della documentazione che era stata prodotta;
- che, in ordine alla dedotta inesistenza dei contratti per mancata consegna dell'oro, era proprio la perizia avversaria ad ammettere l'avvenuta consegna dei lingotti;
pagina 14 di 45 - che non sussisteva l'asserita indeterminatezza degli interessi che, come da contratto, erano determinabili senza difficoltà o incertezze;
- che non aveva rilievo l'asserita mancata indicazione del TAEG
trattandosi, secondo la giurisprudenza, non di un tasso ma di un indicatore del costo complessivo del contratto la cui mancanza non comporta invalidità del contratto;
- che generiche erano le argomentazioni attoree circa la violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte della CP_2
- che non era dato comprendere come l'attrice fosse arrivata a quantificare l'importo richiesto in rettifica dei saldi/restituzione di indebito.
Concludeva, quindi, come in atti.
III. Interveniva in giudizio con comparsa di intervento CP_6
adesivo, aderendo alla prospettata carenza di legittimazione/titolarità passiva di
Co
ed eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità/inammissibilità del giudizio nei propri confronti ex art. 83 TUB avendo la domanda attorea ad oggetto l'accertamento di un credito vantato nei confronti della l.c.a.. Nel
Co merito formulava deduzioni analoghe a quelle di .
IV. Concesso rinvio per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, all'udienza del 14.06.23 il precedente g.i., su eccezione di parte convenuta a cui aveva prestato adesione parte attrice, dichiarava l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale in relazione alle domande di nullità delle fideiussioni e a quelle conseguenziali, concedendo a parte attrice termine per la riassunzione avanti al Tribunale delle Imprese di Milano
individuato come giudice competente. La causa era successivamente istruita pagina 15 di 45 mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (come da verbale dell'udienza del 19.12.23) e CTU contabile (consulente d'ufficio dott.ssa Persona_1
con il quesito di cui a verbale dell'udienza del 04.06.24, quindi,
[...]
ritenuta matura per la decisione da questo g.i. era fissata per precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 10.07.25, all'esito della quale era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini massimi ex art. 190
c.p.c. per scritti conclusivi.
V. Le domande attoree sono fondate nei limiti che seguono.
V.
1. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione/titolarità passiva
Co formulata da , premesso che la stessa riguarda i seguenti rapporti ex VI:
(xv) prestito d'uso d'oro n. 699-29409 (già n. 3287), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 2.985,00 grammi, acceso il 18.11.2015 e tuttora in corso;
(xvi) prestito d'uso d'oro n. 699-29411 (già n. 168), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 8.955,00 grammi, acceso a partire dall'08.10.2003
e tuttora in corso;
(xvii) conto corrente n. 1000/597 (già n. 0333216), sul quale vengono regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro ed estinto in data 23.10.2018 a mezzo girocontazione sul conto corrente n. 26960-50;
questo Tribunale, con altro giudicante, aveva già deciso un caso analogo
(cfr. Trib. Vicenza sentenza n. 1418/2025 g.i. dott.ssa Gandolfo) alle cui motivazioni, condividendole in toto, ci si può riportare anche ex art. 118 disp.
att. c.p.c.: “Premesso che si tratta non di verificare in rito la sussistenza della legittimazione passiva del soggetto evocato in giudizio, ma piuttosto di pagina 16 di 45 verificare nel merito se tale soggetto sia titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, si rammenta che, successivamente alla sottoposizione di
BPVI alla procedura di liquidazione coatta amministrativa gli organi della
Co procedura, sulla scorta del D.L. 99/2017, hanno stipulato co un Contratto
di Cessione di azienda datato 26.6.2017 [..] con il quale a quest'ultima venivano ceduti ad un prezzo simbolico tutti i rapporti bancari facenti capo all'istituto di credito in bonis e rientranti nel c.d. “Insieme Aggregato”. L'art. 3 del predetto
Contratto stabilisce che: “L'Insieme Aggregato è composto dai seguenti beni
[…] i quali rappresentano […] un complesso organizzato come ramo d'azienda bancaria: (a) le Attività Incluse di BPVi e le Passività incluse di BPVi [..]”.
Co Orbene, sostiene che le azioni giudiziarie intentate successivamente alla c.d. Data di Esecuzione del Contratto di Cessione del 26.6.2017, anche qualora
Co abbiano ad oggetto rapporti rientranti nel c.d. Insieme Aggregato ceduto ,
devono essere proposte nei confronti di ogniqualvolta riguardino CP_6
fatti e circostanze antecedenti, appunto, alla data di “Esecuzione dell'Accordo”.
L'art. 3.1.4, lett. b), del menzionato Contratto dispone infatti che “… a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi,
non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferite a … CP_4
(vi) qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal
Contenzioso Pregresso”. Stante la formulazione letterale di tale disposizione,
l'eccezione di risulta accoglibile. Infatti, nonostante la cessione del CP_4
Co rapporto sostanziale a , l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto alle domande di accertamento e restituzione di interessi e oneri indebitamente pagina 17 di 45 computati sul conto corrente in questione anteriormente alla c.d. Data di
Esecuzione rimarrebbe appunto perché i fatti costitutivi della CP_6
pretesa attorea si sono formati antecedentemente alla cessione, quando però le relative domande giudiziali non erano ancora state proposte. In questo senso ha d'altronde già statuito anche l'intestato Tribunale (Trib. Vicenza n. 2383/2019).
Co La legittimazione di permane tuttavia per gli addebiti successivi al
26.6.2017. Quanto agli addebiti antecedenti, nonostante sia Parte_3
intervenuta in causa anche formula le domande attinenti ai CP_6
Co rapporti originariamente riferibili a BPVI in bonis nei soli confronti d , per cui le stesse devono essere rigettate. Ma se anche si considerassero le suddette domande come rivolte nei confronti d le stesse dovrebbero essere CP_6
comunque dichiarate improcedibili ex art. 83, comma 3, T.U.B. ai sensi del quale: “… contro la banca in liquidazione non può essere promossa né
proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92,
comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare …”. In astratto, l'apertura della liquidazione coatta amministrativa determina quindi l'improcedibilità di qualsivoglia domanda giudiziale proposta nelle forme della cognizione ordinaria nei confronti del soggetto sottoposto alla citata procedura concorsuale. Qui le operazioni di liquidazione del patrimonio dell'ente e di riparto del relativo ricavato nel rispetto del principio della par condicio creditorum comportano che qualsiasi asserito creditore debba sottoporre la propria pretesa a una verifica, da parte degli organi della procedura e del ceto creditorio, prodromica all'eventuale ammissione al passivo. Il metodo del pagina 18 di 45 riparto concorsuale diventa così imprescindibile. Passando quindi ad applicare l'art. 83 T.U.B. nella presente controversia, occorre precisare che – benchè R
[..] abbia formulato non una domanda di condanna, ma una domanda di rettifica del saldo dei rapporti di conto corrente dedotti in causa, previa dichiarazione di nullità delle clausole da cui sarebbero scaturiti addebiti illegittimi – non è possibile esaminare in questa sede nemmeno la domanda di accertamento così dedotta. Anche una declaratoria di nullità (totale o parziale)
finirebbe infatti per rappresentare un titolo passato in giudicato sulla cui base poter avanzare contro la procedura concorsuale una pretesa restitutoria, il cui accertamento risulterebbe però sottratto alle garanzie proprie della formazione dello stato passivo, configurate a tutela della massa dei creditori.
Contrariamente dunque a quanto sostiene la società attrice ancora nelle sue difese finali [..]l'improcedibilità delle domande attoree da svolgersi nei confronti d va pronunciata senza effettuare alcuna differenziazione CP_6
per tipologia di domanda proposta.”.
Tale ultima conclusione deve adesso a maggior ragione confermarsi a seguito dei recenti arresti della Corte di legittimità che, in virtù di un risalente orientamento a cui questo Tribunale aveva sempre prestato adesione, ma che non erano stati condivisi da altri giudici di merito, ha statuito, appunto, per l'improcedibilità anche delle domande di mero accertamento di crediti nei confronti della liquidatela (cfr. Cass. 20184/2025 di cui si riporta il passo saliente della motivazione e la massima finale “Il motivo prospetta la questione,
dibattuta anche nella giurisprudenza di questa Corte, se siano ammissibili o pagina 19 di 45 meno azioni di mero accertamento nei confronti delle liquidazioni coatte amministrative cd. bancarie.
Ritiene la Corte di aderire all'orientamento tradizionale già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 3, Sentenza n. 14231 del 17/12/1999).
Militano in tal senso diversi argomenti.
3.1.1 Il primo è di carattere letterale.
E' vero, infatti, che l'art. 83 T.u.b. (d.lgs. n. 1 settembre 1993, n. 385) ha portata più ampia delle norme dettate, in materia, dalla legge fallimentare (artt.
51 e 52). Ed invero, il terzo comma del predetto art. 83 così recita: “Dal
termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87,
88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né
proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”.
La norma è chiaramente correlata alla specificità del procedimento di formazione dello stato passivo, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria.
Ma la norma è anche chiara nell'escludere, una volta aperta la procedura di liquidazione, la proponibilità di qualsiasi tipo di azione, anche di mero accertamento, nei confronti della società posta in l.c.a., posto che espressamente dispone che non possa essere “promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3”.
La nettezza dell'espressione normativa esclude dunque la possibilità di diverse ed alternative interpretazioni.
pagina 20 di 45 3.1.2 Nella direzione esegetica sopra prospettata è peraltro orientata –
come si diceva - la giurisprudenza tradizionale di questa Corte, secondo la quale “Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così
determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito” (Cass. 14231/1999, cit. supra;
vedi anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 10654 del 11/08/2000). È stato così affermato con termini riferiti alla liquidazione coatta amministrativa (ma estensibili anche alla liquidazione cd. bancaria) e con espressione rigorosa - che questo
Collegio condivide - che “una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito, compresi quelli prededucibili, è
tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 - che rinvia all'art. 52
- 207 e 209 legge fall. con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare” (così verbatim, Sez. 1, Sentenza
n. 553 del 17/01/2001; nello stesso senso si leggano anche: Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 7114 del 25/05/2001; Sez. 1, Sentenza n. 339 del 09/01/2013).
3.1.3 Del resto non può neanche essere dimenticata la peculiarità del procedimento di verifica dei crediti, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa. Invero, all'accertamento dei crediti, nei confronti di un'impresa sottoposta a tale liquidazione, si deve necessariamente procedere pagina 21 di 45 davanti al Commissario liquidatore, secondo una procedura preordinata dalla legge anche a tutela del pubblico interesse e senza intervento, nella prima fase cd. amministrativa, dell'autorità giudiziaria (così, anche Cass. Sez. L, Sentenza
n. 1881 del 15/05/1975).
Così, la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta, poi, la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori
(così, Cass. n. 553/2001, cit. supra).
Si deve operare una distinzione in relazione alla fase in cui si trova la procedura concorsuale.
Infatti, durante l'attività di formazione dello stato passivo, demandata ai competenti organi amministrativi della liquidazione coatta, e sino al momento del deposito dello stesso nella cancelleria del luogo ove l'impresa ha la sede principale, si verifica una “temporanea” improponibilità innanzi al giudice ordinario delle domande, per differimento dell'esercizio del potere giudiziale,
ferma restando l'assoggettabilità ad opposizione o ad impugnazione del provvedimento attinente allo stato passivo (v. ex pluribus Cass. 23 ottobre
1986, n. 6224; Cass. s.u. 10 gennaio 1991, n. 162; Cass. 13 marzo 1994 n. 3442 e da ultimo Cass. 23 luglio 1999, n. 8136).
Una volta esaurita l'attività “amministrativa” di formazione dello stato passivo inizia la fase giurisdizionale, nella quale le modifiche dello stato passivo possono essere determinate, oltre che da opposizioni o impugnazioni dello stesso, anche dalle domande di insinuazione tardiva, proposte nelle forme pagina 22 di 45 previste dalla legge fallimentare e dal (cfr. Cass. 20 dicembre 1971, n. CP_7
3699; Cass. 21 ottobre 1981, n. 5511; per la ricostruzione del sistema, si legga sempre: Cass. n. 553/2001, cit. supra).
Deve ritenersi che la domanda proposta nelle forme ordinarie risulta,
pertanto, affetta da vizi per violazione delle forme inderogabili in cui (ivi compresa la sede giurisdizionale) può essere fatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Invero il sistema così ricostruito determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie.
3.1.4 Va anche aggiunto che, per la liquidazione coatta amministrativa ed a differenza di quanto accade per il fallimento, non è neanche ipotizzabile una residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie in relazione all'intenzione di ottenere un titolo ovvero un accertamento da far valere alla chiusura del concorso ed in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, posto che tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità liquidatoria del procedimento di liquidazione coatta amministrativa (così, Cass. 1881/1975 e Cass. n.
553/2001, cit. supra).
Occorre infatti ricordare che, per la liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria, l'art. 92 T.u.b. prevede espressamente, al sesto somma, che “Si
applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali”. Così, come, del resto è previsto analogamente per la liquidazione coatta amministrativa dall'art. 213, u.c., l. fall, ove si dispone che, dopo le pagina 23 di 45 ripartizioni finali tra i creditori, si applicano “le norme dell'art. 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile”.
3.2 Vero è che si sono registrate, nella giurisprudenza di legittimità,
opinioni talvolta dissonnanti rispetto a quella qui accolta. Ma queste opinioni vanno contestualizzate nel peculiare ambito processuale ove sono state pronunciate (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15066 del 19/06/2017, ove è stata avvertita, in materia di licenziamento del lavoratore, l'opportunità che l'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori sia preceduta da un previo accertamento determinativo dell'an della pretesa) e, comunque, si rivelano minoritarie e recessive (v. Sez. 1, Sentenza n. 2541 del 07/03/2000)
rispetto al formante giurisprudenziale sopra ricordato.
Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto:
“Ai sensi dell'art. 83, 3 comma, T.u.b., qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa “bancaria” dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endoconcorsuale”, in senso conforme anche la successiva
Cass. 27470/2025 proprio in riferimento a controversia decisa in senso conforme all'orientamento sopra citato da questo Tribunale.
pagina 24 di 45 In conseguenza di quanto sopra esposto, e in riferimento ai rapporti citati
Co la titolarità passiva di rimane circoscritta ai rapporti ancora in essere,
limitatamente alle movimentazioni successive alla data del 26.06.2017.
V.
2. Passando al merito, si rileva che viene nuovamente all'attenzione di questo Tribunale un contenzioso che ben può ormai definirsi seriale,
quantomeno nel circondario vicentino.
Alla luce di tale circostanza questo giudicante non può che far riferimento, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., a precedenti conformi sulla materia oggetto di controversia sia dell'Ufficio, sia della Corte distrettuale.
Quanto alla fondamentale questione, su cui si impernia buona parte della pretesa restitutoria attorea della qualificazione dei contratti di cui trattasi quali contratti di mutuo, appare illuminante, al fine di confutare le argomentazioni attoree quanto esposto, con esemplare chiarezza, da App. Venezia n.
2673/2025: “In estrema sintesi, si tratta di un rapporto [il contratto di prestito d'uso d'oro] in forza del quale l'istituto di credito consegna all'azienda orafa una determinata quantità di oro in lingotti, prevedendo che la ricevente, oltre a versare gli interessi che decorrono dal momento della consegna medesima,
restituisca a una determinata scadenza il tantundem o, in alternativa, il relativo prezzo dell'oro trattenuto per le lavorazioni, calcolato secondo la quotazione del metallo al momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto. Ciò premesso,
va innanzi tutto, esclusa ogni indeterminatezza dell'alea sottesa al contratto, in quanto, da un lato, la possibilità di oscillazione del valore dell'oro è intrinseca al materiale fatto oggetto del contratto fra le parti, rappresentando l'alea caratteristica del negozio (come di tutti quelli collegati all'andamento di valore pagina 25 di 45 di merci o monete) e, dall'altro, i parametri indicati risultano adeguatamente oggettivi ed esterni rispetto alla banca determinando, in alternativa alla restituzione dello stesso materiale ricevuto in prestito i criteri per determinare il prezzo al quale acquistare l'oro [..] L'appellante [..] sostiene l'assunto che in caso di contratti non “tipizzati” vi sarebbe la “necessità di inquadrare giuridicamente la tipologia contrattuale de quo, al fine di poter ricavare la disciplina applicabile ai diversi rapporti obbligatori dalla stessa scaturenti” e che “il contratto tipico cui far riferimento per disciplinare il prestito d'uso d'oro” sarebbe “il contratto di mutuo” [..] La “completa assimilazione” dei prestiti d'uso d'oro al mutuo, viene sostenuta per trarne la nullità delle clausole relative alla previsione che la proprietà dell'oro concesso in prestito passi al momento dell'esercizio dell'opzione (fra restituzione del materiale ovvero acquisto dell'oro con pagamento del corrispettivo), anziché al momento della consegna dell'oro, ritenendo trattarsi di “norme inderogabili”. Secondo
l'appellante, dunque, la clausola del contratto di prestito d'uso, la quale stabilisce che il mutuatario dell'oro non ne acquisisce la proprietà
automaticamente, ma ha la facoltà di acquisirla ovvero – alternativamente – di restituire l'oro prestato, non potrebbe immutare la disciplina di legge secondo cui il trasferimento della proprietà consegue ipso iure alla natura fungibile del bene mutuato con conseguente confusione nel patrimonio del mutuatario. 2.3.
Ciò premesso, va ritenuto che né l'inquadramento giuridico proposto né le conseguenze che da esso la parte appellante mirerebbe a ottenere possono essere condivisi.
2.4. Innanzi tutto, Cass. 9256/2020 non pare fornire alcun effettivo avallo alla prospettazione sostenuta dalla parte appellante. Anzi, a ben pagina 26 di 45 vedere, tale pronuncia qualifica il contratto di prestito d'uso d'oro come contratto “atipico” e, dunque, non direttamente riconducibile ad alcun contratto nominato, rilevandosi unicamente che esso è “suscettibile di accostamento al mutuo, sotto vari profili” (fra i quali, peraltro, la S. Corte non annovera la disciplina del trasferimento della proprietà delle cose mutuate).
Anche altro precedente di legittimità, vale a dire Cass. 23171/2017, pur constatando che «l'unica pattuizione non riconducibile al contratto di mutuo rimarrebbe quella secondo la quale “il trasferimento della proprietà dell'oro greggio avviene al momento dell'esercizio d'opzione”», nondimeno, si è ben guardata dal ritenere tale previsione tamquam non esset o addirittura la sua nullità. Vi è stata, dunque, nella motivazione dei citati arresti, la considerazione della clausola relativa al trasferimento della proprietà e,
ciononostante, non è stata ritenuta l'incompatibilità di essa con le regole di trasferimento del diritto relative a beni fungibili. Nella sentenza della
ASzione civile, sez. I, 26.6.2023, n. 18147 si trova adeguatamente compendiato anche con riferimento ai precedenti di legittimità l'approdo raggiunto: proprio in ordine alla “natura del prestito d'uso d'oro”, la Suprema
Corte osserva che essa «è stata ricostruita nel precedente di Cass. n. 23171 del
2017, cui si è ispirata anche la successiva Cass. n. 9256 del 2020, così
illustrandone le caratteristiche quale contratto atipico mediante cui un istituto di credito mette a disposizione di soggetti operanti nel settore dell'oreficeria un certo quantitativo d'oro, del quale - alla scadenza pattuita - può essere disposta la restituzione, ovvero, in alternativa, il pagamento del controvalore;
la stessa messa a disposizione ha come corrispettivo una somma di danaro, sotto forma pagina 27 di 45 di interessi sul "prestito", interessi normalmente decorrenti su di un contratto bancario collegato al "prestito" dell'oro e diretta a remunerare il servizio di finanziamento». La sintesi è chiara ed evidenzia l'infondatezza dello sforzo di riqualificazione compiuto da parte appellante, poiché non è vero, innanzitutto,
che i rapporti in esame siano stati semplicemente condotti alla tipologia del mutuo, conseguendone, sempre secondo l'appellante, l'integrale e rigida applicazione della relativa disciplina codicistica.
2.5. A ben vedere, la stessa questione in ordine al momento del passaggio della proprietà non risulta affatto dirimente ai fini che qui rilevano. Questa Corte ha già ritenuto (in altri precedenti relativi a prestiti d'uso d'oro) che la individuazione del passaggio della proprietà in un momento diverso dalla consegna dell'oro “non costringe affatto a ritenere che il valore cui fare riferimento al fine di individuare l'oggetto della restituzione sia quello iniziale, del contratto con consegna dei lingotti, poiché anzi la disciplina pattizia come sopra ricostruita (già nei tre arresti della ASzione) trova elemento tipico, qualificante e meritevole di tutela proprio nella specifica previsione della facoltà alternativa di restituzione del tantundem: come si è già visto, la parte può restituire il medesimo quantitativo di lingotti o una somma di denaro pari al valore che essi hanno in quel momento (e non certo in quello anteriore ed ormai potenzialmente lontano dell'inizio del rapporto). In altri termini, la società cliente acquisisce un dato quantitativo di lingotti e può in ogni momento curare la restituzione di un pari quantitativo o in alternativa pagare il valore che quel pari quantitativo assume in quel momento;
mancata la restituzione, la medesima alternativa e la medesima valorizzazione si avrà al termine del rapporto;
la suddetta pagina 28 di 45 valorizzazione trova peraltro un parametro oggettivo di riferimento, previsto nel contratto e nella prassi, costituito dal fixing rilevato dalla Borsa di Londra
ed espresso in USD e poi successivamente convertito in Euro al cambio BCE
nel giorno della relativa liquidazione;
il costo per il cliente del finanziamento è
invece espresso nella diversa e ulteriore pattuizione relativa agli interessi dovuti” (Corte app. Venezia sentenza n. 1573/2024). Anche accedendo all'ipotesi interpretativa sostenuta dall'appellante, quindi, in forza della quale la proprietà dell'oro sarebbe stata trasferita nel caso di specie alla medesima fin dal momento della sua presa in consegna, nondimeno la società ricevente l'oro alle previste scadenze contrattuali doveva, in alternativa alla restituzione del metallo non impiegato nelle proprie lavorazioni artigianali o industriali,
versare alla controparte il prezzo dell'oro acquistato calcolandolo in base al suo controvalore al momento della scadenza contrattuale medesima, come chiaramente espresso nelle già richiamate clausole dei contratti di PUO per cui
è causa.
2.6. Il punto è che proprio la natura atipica del contratto, che lo stesso appellante riconosce essere stata voluta dalle parti, verrebbe, tramite l'interpretazione da esso suggerita, completamente obliterata e - in ultima analisi - contraddetta se si dovesse disciplinare il contratto atipico nei medesimi termini di un contratto tipico. La stessa giurisprudenza di legittimità
richiamata (Cass. 18147/2023; Cass. 9256/2020) nel riconoscere che la regolamentazione del prestito d'uso d'oro è un contratto atipico “suscettibile però di accostamento al mutuo sotto vari profili” non giunge al risultato di applicare alla figura atipica l'intera disciplina del mutuo, quasi si trattasse di una disciplina inderogabile. Né trova alcun fondamento la pretesa pagina 29 di 45 dell'appellante di ravvisare negli articoli 1813 e 1814 c.c. delle “norme inderogabili” tali da comportare la nullità delle diverse clausole predisposte dalle parti “con la sostituzione automatica prevista dall'art. 1939 c.c.” (appello,
pag. 25). La atipicità del contratto certamente può scontare alcune incongruenze nella disciplina del rapporto e se l'appellante crede di ravvisarne una nella ricostruzione che – in linea con le pattuizioni contrattuali – differisce il trasferimento della proprietà dell'oro a un momento successivo alla consegna
[..] occorre allora convenire che anche la tesi dell'appellante non è in grado di fornire una ragionevole spiegazione dell'alternativa – rispetto alla restituzione dell'oro – dell'acquisto di esso: non potendosi certo ipotizzare che chi sia già
proprietario si renda acquirente del medesimo diritto sullo stesso bene. 2.7.
Rimane, dunque, maggiormente in linea con le previsioni contrattuali,
rispettosa dell'autonomia contrattuale (art. 1322, co. 2, c.c.) e con l'indicata solo parziale assimilabilità del PUO al mutuo, la previsione che il valore dell'oro non restituito vada ragguagliato alle quotazioni del materiale correnti alla data in cui si sarebbe dovuta effettuare la restituzione, come del resto può
indirettamente ricavarsi proprio dalla disciplina del mutuo, segnatamente dalla previsione dell'art. 1818 del codice civile. In tale disposizione, per il caso in cui la restituzione da parte del mutuatario della cosa mutuata (diversa dal denaro)
sia divenuta “impossibile o notevolmente difficile”, è previsto sì che il mutuatario si liberi con il pagamento del valore delle cose ricevute, ma “avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire”,
rendendosi così evidente che il rischio delle oscillazioni di valore è a carico del mutuatario.
2.8. Sotto altro, ma concorrente, profilo, va tenuto conto che si pagina 30 di 45 tratta di un contratto con causa finanziaria, nel quale le parti ben possono,
nella loro autonomia contrattuale, stabilire un valore convenzionale al quale rifarsi per determinare l'entità delle obbligazioni di una delle parti. Come
insegnato da Cass. s.u. n. 5657 del 23/02/2023, “Non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del
1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni”. Va ricordato che secondo Cass. 4659/21: «La clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di "leasing in costruendo", non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al "domestic currency swap",
costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato».
2.9. Né sussiste alcuna illegittima distribuzione dell'alea quale conseguenza dell'aleatorietà dell'oscillazione del valore dell'oro. Mentre il rischio contrattuale è connesso all'operazione economica sottesa e non vale certo a viziare di per sé il contratto (essendo prevista dalla legge financo la categoria dei contratti aleatori “per loro natura o per volontà delle parti”: art. 1469 c.c.), che l'oro subisca oscillazioni anche cospicue di valore in ragione di vari fattori legati al mondo economico è
pagina 31 di 45 nozione che può ritenersi elementare e notoria, sicché va esclusa ogni nullità
del contratto in ragione della possibilità che la quotazione dell'oro vari nel tempo. Si tratta di evenienza, invero, che può rivelarsi svantaggiosa per l'una o per l'altra parte, a seconda dell'andamento del valore dell'oro, ragion per cui il tentativo della parte appellante di scaricare unicamente sulla banca finanziatrice il rischio connesso all'oscillazione dell'oro è del tutto privo di fondamento giuridico ed economico. D'altronde, non può trascurarsi nemmeno che le scadenze contrattuali in occasione delle quali l'imprenditore poteva scegliere se prorogare il rapporto o se viceversa definirlo erano trimestrali,
ragion per cui la società aveva tutta la possibilità di verificare ad ogni scadenza il proprio permanente interesse a restare vincolata ai contratti in questione,
valutando a tal fine anche il progressivo aumento del valore dell'oro a cui era parametrato l'andamento della propria esposizione debitoria, sulla scorta di indici oggettivi e conoscibili [..] L'alea sottesa al contratto era dunque esposta in termini senz'altro trasparenti, e non occulti, ed è stata periodicamente valutata ed accettata dalla cliente.”.
Tale orientamento ben può dirsi consolidato nel distretto (v. App.
Venezia n. 2668/2025;1589/2025; 1574/2024) e nel Tribunale adito (constando un unico precedente di segno contrario citato dagli attori, rispetto a innumerevoli precedenti del sottoscritto e di altri giudicanti contrari all'impostazione attorea cfr. Trib. Vicenza n. 1819/2020; 945/2023; 1841/2024;
13/2025 e 1052/2025). Nello stesso senso anche App. Torino n. 910/2024: “il contratto di prestito d'uso d'oro, frequente nella pratica commerciale delle imprese orafe, prevede che l'impresa riceva da una banca un certo quantitativo pagina 32 di 45 d'oro, che verrà utilizzato nell'ambito dell'attività. Alla scadenza, salva la possibilità di rinnovo, l'impresa orafa può scegliere di restituire la stessa quantità e qualità del bene ricevuto o, al contrario, di acquistare l'oro preso in prestito al prezzo dato alla quotazione del metallo alla data di esercizio dell'opzione di acquisto. Il contratto in esame, come osservato dalla parte appellante, è con tutta evidenza un contratto atipico che non trova una specifica regolamentazione nel codice civile. Pur presentando aspetti simili ad altri contratti tipici, e segnatamente più di un'assonanza con il mutuo, da esso si distingue per alcune fondamentali caratteristiche. Mentre il contratto di mutuo, come delineato dagli artt. 1813 e ss. c.c., prevede il trasferimento della proprietà dal mutuante al mutuatario al momento della consegna del denaro o di altro bene fungibile, nel prestito d'uso d'oro, il cliente riceve l'oro dalla banca per la lavorazione, ma la titolarità del bene non viene mai trasferita, se non nel momento in cui, in alternativa alla restituzione, viene esercitata l'opzione per l'acquisto di parte o dell'intera quantità di metallo ricevuta in prestito” (Corte d'Appello di Torino, 29.01.2019, n. 174).“
V.
3. Quanto alla questione concernente la carenza documentale rispetto ad alcuni dei contratti di cui si controverte, deve essere in primo luogo rigettata la eccezione di asserita inesistenza dei rapporti di prestito d'uso d'oro
(pag. 26 atto di citazione) per mancanza del documento di trasporto del lingotto d'oro oggetto del contratto per tre ordini di ragioni: 1) alle pag. 3-4
dell'atto di citazione è la stessa parte attrice a dare atto che i contratti sono stati accesi, e in taluni casi anche già estinti e che hanno avuto oggetto lingotti d'oro per un determinato peso (se non fossero stati consegnati non si comprende pagina 33 di 45 come parte attrice ne potesse conoscere il peso;
2) alle pagg. 21-22 dell'atto di citazione, riportandosi alla perizia econometrica allegata sub. 11, parte attrice indica il peso in grammi del metallo “consegnato” o “erogato”, nonché i successivi rimborsi mediante restituzione del metallo o acquisto del medesimo,
così smentendo il suo assunto secondo cui non vi sarebbe la prova della consegna del metallo;
3) se il metallo non fosse stato consegnato non si comprende cosa abbia pagato rispetto a tali rapporti, tranne voler Pt_1
ammettere, il che pare francamente assurdo, che una società commerciale versi alla importi periodici cospicui identificandone anche il titolo (o CP_2
restituisca oro) senza averlo ricevuto.
V.
4. Quanto alla dedotta nullità dei contratti di prestito d'uso d'oro
(indicati a pag. 24 dell'atto di citazione) in quanto non era mai stato prodotto dalla controparte, pur a fronte delle richieste attoree ex art. 119 TUB, il contratto di apertura del rapporto, deve essere rilevato che i contratti dei prestiti d'uso d'oro nn. 699-33631, 699-33897, 699-36457, 699-36923, 699-
40091, 699-40505, 699-40734, 699-41764, 699-41994 sono stati successivamente depositati da convenuta sub. docc. da 7 a 15, mentre riguardo agli altri contratti ci si riporta alle pag. da 4 a 14 della CTU in cui è indicata la documentazione prodotta per ciascun rapporto.
Co
sostiene di aver consegnato ciò che era in suo possesso e di non avere l'obbligo di conservare documentazione anteriore al decennio rispetto alla data della richiesta, ivi compresi i contratti.
Sul punto questo giudicante condivide l'orientamento di merito, che allo stato deve dirsi maggioritario, secondo cui “in caso di rapporti iniziati da oltre pagina 34 di 45 dieci anni dal momento dell'istaurazione del giudizio, e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni circa la forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi un'istanza ex art. 119 t.u.b. oltre dieci anni dopo, l'onere probatorio a carico del cliente attore, che domandi la ripetizione di versamenti o il riaccertamento del saldo e che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta, non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto a opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi […] la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio;
il cliente ha, obbiettivamente, tenuto un comportamento non diligente e in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso”
(cfr. App. Firenze nn. 803 del 202516 del 2025, n. 757 del 2024, n. 1437 del
2024, n. 1429 del 2024 e n. 2504 del 2023, nonché Cass. 35039/2022 “[i]n tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119,
comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede “in executivis”. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a pagina 35 di 45 prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (nello stesso senso Cass. 18227/2024, nonché Cass. 12178/2020 che circoscrive l'obbligo di conservazione anche del contratto nel limite del decennio dalla sua accensione
Pertanto va affermato che la corretta applicazione dei principi di diritto che regolano l'azione di ripetizione dell'indebito o di accertamento del saldo contabile in materia bancaria (onere a carico del correntista che agisce in ripetizione di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca;
onere di provare anche i fatti negativi, quale il mancato rispetto della forma scritta, in ipotesi ricorrendo a presunzioni, dimostrazione dei fatti positivi contrari;
limitazione dell'obbligo per la banca di conservare la documentazione per un decennio) comporta che,
nel caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni ex 117 TUB circa forma scritta e consegna di copia del contratto, come nel caso di specie, l'onere probatorio non possa ritenersi assolto formulando un'istanza alla banca ex 119 TUB oltre dieci anni dopo l'apertura del rapporto. Una diversa conclusione che imponesse nella sostanza alla banca convenuta un correlativo obbligo di produzione di documentazione contrattuale senza alcuna limitazione temporale, ben oltre il termine ex 119
TUB, pena l'automatica raggiunta prova dell'assenza della causa debendi,
pagina 36 di 45 sarebbe irragionevole, in contrasto con i principi basilari dell'onere della prova,
con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto, con il principio generale della certezza dei rapporti giuridici (cfr. App. Bologna n.
2146/2024).
V.
5. Quanto alla prescrizione eccepita dalla considerato che tutti CP_2
gli addebiti di cui si chiede la ripetizione per ammissione della stessa attrice sono transitati dal conto corrente n. 29960-50 (su cui è stato girocontato anche il saldo del c/c 1000/597 ex VI) la stessa risulta operante su tutti i pagamenti anteriori al decennio dall'ultimo atto interruttivo, avvenuto con la nota di
Co recapitata ad il 26.11.21, tenuto conto che, una volta che la Pt_1 CP_2
abbia eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione a decorrere dalle singole rimesse, grava sul correntista, attore, la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate. Tale prova non è stata fornita in causa da parte attrice e pertanto si considerano prescritti, ai fini delle domande di ripetizione di indebito, tutte le somme addebitate (e quindi pagate dalla correntista) anteriormente al predetto decennio (quindi anteriormente al
26.11.21 tenuto conto dell'atto di interruzione della prescrizione del 26.11.21
all. 1 perizia di parte attrice). Ciò a confutare anche la deduzione attorea sulla operatività della eccepita prescrizione, in quanto non si deve aver riguardo alla scadenza dei singoli rapporti essendo i pagamenti di cui si chiede la ripetizione regolati sui predetti conti correnti.
V.
6. Quanto alla mancata indicazione del TAEG nei contratti e conseguente loro nullità la doglianza è infondata in quanto, per giurisprudenza ormai consolidata, anche di legittimità, “al di fuori dei casi di contratti stipulati pagina 37 di 45 con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del
TAEG non determina la nullità del contratto, in quanto l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento,
che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto".
Cfr. Cass. 14/02/2023, n. 4597, secondo cui il TAEG/ISC "rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa,
finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera
Pa funzione di pubblicità e trasparenza, non costituisce un tasso di interesse,
un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB" (cfr. Cass. 9352/2025).
V.
7. Da quanto esposto ai precedenti paragrafi V.4 e V.
5. deriva che la domanda attorea di ripetizione deve essere rigettata quanto ai contratti anteriori al decennio per i quali non sussisteva l'obbligo di conservazione (e quindi di consegna a seguito della richiesta ex art. 119TUB della parte attrice e pagina 38 di 45 non doveva. Pertanto, nemmeno essere ammesso dal precedente g.i. l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto le richieste ex art. 119 TUB erano del
2019. Trattasi dei contratti indicati pag. 5 e ss. della CTU ai paragrafi:
- 3.3.3 prestito d'uso d'oro n. 8783-10804 (già nn. 960-473, 1858-488,
1817876, PL1604800), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.999,60
grammi, acceso il 07.03.2000 ed estinto in data 31.10.2012;
- 4.4.4 prestito d'uso d'oro n. 960-474 (già nn. 1858-489, 141-1817881,
PL3391600), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.990,00 grammi,
acceso il 21.08.2001 ed estinto in data 30.11.2011
- 5.5.5 prestito d'uso d'oro n. 8783-9249 (già nn. 8783-3496, 960-613,
337598, 4475-387), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 12.447,74
grammi, acceso il 20.09.1988 ed estinto in data 30.05.2014
- 15.15.15 prestito d'uso d'oro ex VI n. 699-29411 (già n. 168), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 8.955,00 grammi, acceso a partire dall'08.10.2003 e tuttora in corso;
e rispetto ai quali il quesito demandato al CTU dal precedente g.i.
disponeva il ricalcolo degli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. pro tempore vigente considerando il valore del lingotto sulla base del Fixing applicato dalla banca e del cambio del giorno di liquidazione.
Per i restanti contratti il contratto di accensione è presente in atti,
insieme alla ulteriore documentazione indicata nella CTU oppure avrebbe dovuto essere prodotto in quanto acceso entro il decennio (prestito d'uso d'oro ex VI n. 699-29409) pertanto solo degli stessi si tratterà nel seguito.
pagina 39 di 45 V.
8. Quanto a tali rapporti in ultimo menzionati, procedendo nell'ordine seguito dalla CTU e facendo applicazione, per quanto già detto, della ipotesi 1)
in cui il valore del lingotto era variato sulla base del fixing/cambio, si rileva quanto segue:
1) 6.6.6. TI D'uso N. 699-33631
Tale prestito d'uso è stato acceso in data 14/05/2018 ed è costituito da due lingotti da 1 kg. ciascuno. Il prestito è tutt'ora in corso. Il contratto originario è
stato prodotto in atti.
La CTU ha, correttamente, confrontato il tasso applicato dall'istituto bancario, con i tassi soglia previsti per la categoria per la categoria “Altri
finanziamenti alle famiglie e alle imprese”. I tassi applicati non sono mai risultati usurari e non risultano essere mai stati applicati interessi di mora.
Applicando poi la prescrizione di tutte le rimesse anteriori al decennio
(ipotesi 1, caso a CTU) emerge un credito a favore di di € 237,50 (pag. Pt_1
59 CTU).
2) 7.7.7. TI d'uso n. 699-33897
Tale prestito d'uso è stato acceso in data 22/05/2018 con la consegna di due lingotti da 1 kg. ciascuno. Il prestito è tutt'ora in corso.
Il contratto originario è stato prodotto in atti.
La CTU ha confrontato il tasso applicato dall'istituto bancario, con i tassi soglia previsti per la categoria per la categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.
I tassi applicati non sono mai risultati usurari e non risultano essere mai stati applicati interessi di mora.
pagina 40 di 45 Applicando poi la prescrizione di tutte le rimesse anteriori al decennio
(caso a CTU) emerge un credito a favore di di € 241,18 (pag. 63 CTU). Pt_1
3) 8.8.8. TI d'uso N. 699-36547
Tale prestito d'uso è stato acceso in data 3/09/2018 con la consegna di due lingotti da 1 kg ciascuno. In data 01/03/2019 è stata effettuata una estinzione parziale tramite acquisto di 1 Kg. Il prestito è tutt'ora in corso per il rimanente
1 KG (L13402). Il contratto originario è stato prodotto in atti.
La CTU ha confrontato il tasso applicato dall'istituto bancario, con i tassi soglia previsti per la categoria per la categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.
I tassi applicati non sono mai risultati usurari e non risultano essere mai stati applicati interessi di mora.
Applicando poi la prescrizione di tutte le rimesse anteriori al decennio
(ipotesi 1, caso a CTU) emerge un debito a sfavore di di € 65,42 (pag. 68 Pt_1
CTU) essendo stati addebitati interessi inferiori al tasso contrattualmente stabilito.
4) 9.9.9. TI d'uso n. 699-36923
Tale prestito d'uso è stato acceso in data 17/09/2018 con la consegna di due lingotti da 1 kg. ciascuno. Il prestito è tutt'ora in corso. Il contratto originario è stato prodotto in atti.
La CTU ha confrontato il tasso applicato dall'istituto bancario, con i tassi soglia previsti per la categoria per la categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.
pagina 41 di 45 I tassi applicati non sono mai risultati usurari e non risultano essere mai stati applicati interessi di mora.
Applicando poi la prescrizione di tutte le rimesse anteriori al decennio
(ipotesi 1 caso a CTU) emerge un debito a sfavore di di € 99,15 essendo Pt_1
stati addebitati interessi inferiori al tasso contrattuale (pag. 73 CTU).
V.
8.1. Quanto ai seguenti prestiti d'uso d'oro n. 699-40091 (10), 699-
40505 (11), 699-40734 (12), 699-41764 (13 e 699-41994 (14), tuttora in corso, la
CTU non ha potuto effettuare alcun ricalcolo in quanto, pur presente il contratto di apertura, non risultavano depositate le contabili di addebito degli interessi ed ha verificato che nella contabile di accensione la aveva CP_2
addebito spese secondo il dettame contrattuale. Parte attrice pretenderebbe ricalcolare, comunque, tali rapporti ma la richiesta è da respingere, infatti
è attrice in ripetizione e pertanto onerata dalla prova della sussistenza Pt_1
di addebiti e condizioni illegittime e di aver subito addebiti a fronte di condizioni nulle o per somme maggiori di quelle contrattualmente stabilite.
Tali circostanze, però, rispetto a questi rapporti non vengono mai dedotte.
Essendo presente il contratto in atti spettava a dedurre di aver subito Pt_1
addebiti diversi da quelli contrattualmente stabiliti, non potendo certo nei presenti casi far riferimento a condizioni inesistenti o indeterminate. Nella
perizia allegata viene effettuato un ricalcolo dando per mancante il contratto di accensione del rapporto, condizioni nella fattispecie non sussistente.
V.
8.2. Quanto al contratto di prestito d'uso d'oro n. 6999-29409 (ex 3287)
tale prestito è stato acceso con la ex VI in data 18.11.2015 con la consegna di tre lingotti da 1 kg. ciascuno. L'estinzione parziale del prestito è avvenuta pagina 42 di 45 tramite la restituzione di 1 kg di metallo prezioso. Non è stato prodotto il contratto iniziale.
Confrontando il tasso di interesse applicato con i tassi soglia previsti dalla categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” lo stesso non è mai risultato usuraio e non sono mai stati applicati interessi di mora.
Il CTU ha proceduto al ricalcolo come da quesito (quindi ricalcolando gli interessi al tasso legale pro tempore vigente considerando il valore del lingotto sulla base del fixing applicato dalla e del cambio del giorno di CP_2
liquidazione) giungendo ad un ricalcolo (ipotesi 1 caso a) di € 9.297,11 a credito di Tuttavia, rispetto a tali somme, considerato che gli importi Pt_1
ripetibili anteriori al 26.06.2017 (data di esecuzione della cessione degli asset
Co tra e ) andrebbero richiesti alla l.c.a. (ma per essi si è già detto CP_6
della improcedibilità nella presente sede della relativa domanda, che comunque l'attrice non formula nelle proprie conclusioni anche verso CP_6
l.c.a.) si ricava un importo a credito dell'attrice pari ad € 4.025,68 (ricavabile dalla tabella a pag. 10 della CTU considerando solo gli interessi e le spese addebitate dopo il 26.06.2017 e i relativi ricalcoli).
V.
8.3. Da quanto sopra esposto deriva un ristorno complessivo a credito di di € 4.339,79. Pt_1
V.
9. Quanto alla dedotta violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte della Banca la stessa è formulata in modo del tutto generico in realtà, pare, riportandosi alle deduzioni già svolte in precedenza negli scritti attorei e di cui si è già trattato e, in ogni caso, non raggiungendo quel minimo pagina 43 di 45 di specificità, anche in riferimento ai singoli rapporti, perché la stessa possa essere esaminata.
VI. Quanto alle spese di lite, tenuto conto che le pretese attoree di nullità
totale dei contratti, così come quelle volte ad applicare ai prestiti d'uso d'oro dedotti in causa la disciplina del contratto di mutuo sono state rigettate,
mentre riguardo alle domande di ripetizione le stesse sono risultate fondate per una somma pari a meno dell'1% di quella pretesa dalla parte attrice (pari a €
773.308,12), le spese di lite debbono essere poste a carico della medesima parte attrice nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa già esposto al parametro medio per tutte le fasi previste dal citato D.M..
Le spese tra l'attrice e l'intervenuta possono essere CP_6
compensate in quanto la stessa è intervenuta volontariamente in causa senza che vi fossero domande degli attori nei suoi confronti.
Le spese di CTU, come già liquidate in atti, sono poste a carico dell'attrice
Co nella misura di 9/10 e della convenuta per il restante 1/10, fatto salvo il vincolo solidale nei confronti del CTU. Rimangono a carico delle parti le spese di CTP eseguite in corso di causa e ante causam
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accerta e dichiara che ha illegittimamente addebitato a Controparte_1
l'importo di € 4.339,79 in relazione ai contratti di Parte_1
cui in motivazione e per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione alla pagina 44 di 45 predetta attrice di detto importo, maggiorato degli interessi ex art. 1284,
comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) rigetta le altre domande attoree;
3) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le Parte_1
spese di lite del presente giudizio, liquidate, già compensate nella misura di
1/10, in € 26.273,7 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) compensa le spese di lite tra l'attrice e l'intervenuta;
5) pone le spese di CTU, come già liquidate in atti, a definitivo carico dell'attrice nella misura di 9/10 e della convenuta Parte_1
nella misura di 1/10, fatto salvo il vincolo solidale di tutte Controparte_8
le parti nei confronti del CTU.
Così deciso in Vicenza il 09/12/2025
Il Giudice
LE CO
pagina 45 di 45
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. LE CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3511/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. RODA CORRADO del Foro di Milano e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesca Rigato del Foro di Vicenza, in Vicenza, Corso Palladio nr.
114
ATTRICE contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AS BI del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, via Cengio nr. 15
CONVENUTA
e nei confronti di:
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. AS BI del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, via Cengio nr. 15
pagina 1 di 45 INTERVENUTA
avente ad oggetto
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
In via preliminare:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c., ingiungere alla Banca
convenuta la produzione immediata di copia di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.;
Nel merito:
sui rapporti e sui contratti di prestito d'oro in uso dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande: per tutti i motivi dedotti in atti,
accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei rapporti di prestito d'uso d'oro oggetto di causa descritti in narrativa;
accertare e dichiarare che ai rapporti ed ai contratti di prestito d'uso d'oro, oggetto del presente giudizio, si applica la disciplina relativa ai contratti di mutuo di cui agli artt. 1813 c.c. e ss., con ogni conseguenza di legge, e che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1814 c.c., il trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'odierna parte attrice sia avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della Banca convenuta o, al più tardi, al momento della sua lavorazione;
in virtù di quanto sopra:
pagina 2 di 45 I. in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro estinti, instaurati con l'ex AS
di Risparmio ovvero i rapporti di prestito d'uso d'oro nn. Controparte_3
8783- 10804; 960-474 e 8783-9249, ricalcolare il rapporto di dare- avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità, ovvero degli addebiti illegittimi operati dalla in danno della e quindi il CP_2 Parte_1
ristorno complessivamente dovuto in favore di parte attrice, è pari all'importo di € 224.778,73 o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 26960-50 intestato alla Parte_1
, sul quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso
[...]
d'oro in contestazione, nonché condannare la banca convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'indebito illegittimamente addebitato;
II. in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro attualmente in corso, ovvero i rapporti nn. 699-33631; 699-33897; 699-36547; 699-36923; 699-40091; 699-
40505; 699-40734; 699-41764; 699-41994; 699-29409 e 699-29411, ricalcolare il rapporto di dare – avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità
ovvero degli addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito convenuto in danno dell'odierna parte attrice ammonta a complessivi € 548.529,39 o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria; per l'effetto, rideterminare il saldo creditore dei conti correnti nn. 26960-50 e n. 1000/597 intestati alla , sul quale Parte_1
venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione,
pagina 3 di 45 accertando altresì che in ogni caso, la società non è Parte_1
debitrice di alcuna somma nei confronti di anche sulla Controparte_1
scorta di una eventuale compensazione legale e/o giudiziale delle rispettive poste di debito/credito;
III. per l'effetto di quanto sopra e delle eventuali compensazioni delle rispettive poste di debito 7 credito in base ai saldi ricalcolati dei rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione già regolati sui conti correnti n. 26960-50
e nn. 1000/597, rideterminare il complessivo saldo creditore / debitore tra le parti del giudizio, dichiarando altresì che, in ogni caso, la società Parte_1
non è debitrice di alcuna somma nei confronti di
[...] Controparte_1
[...]
In via istruttoria:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., si chiede di voler ordinare alla
Banca convenuta la produzione di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordinanza ingiunzionale ex art. 186 ter c.p.c.;
si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le nullità di cui ai rapporti dedotti in giudizio, nonché a sviluppare ex novo i conteggi dei rapporti di dare/avere tra le parti, a titolo di capitale, interessi e competenze,
dalla costituzione dei rapporti oggetto di giudizio in poi, rideterminando il saldo dovuto per i rapporti di finanziamento di prestito d'uso d'oro, in applicazione della disciplina di cui agli art. 1813 e 1814 e segg. cod. civ., depurando il conteggio dall'incidenza di ogni irregolarità, secondo quanto esposto in narrativa. Si chiede altresì che la richiesta CTU contabile determini il TEG effettivamente praticato dalla pagina 4 di 45 Banca rispetto a quello pattuito in relazione ai contratti di prestito d'oro,
considerando l'oscillazione di valore (fixing) dell'oro e della valuta quale costo dei finanziamenti stessi. In ogni caso, ove risulti un TEG difforme da quello contrattualmente previsto, ricalcoli il piano di ammortamento al tasso legale e/o al tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.
Con espressa riserva di articolare i capitoli di prova per testi e documenti.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e Cpa, e rimborso dei costi sostenuti per la relazione tecnica peritale di Gruppo Imis S.r.l. e degli ulteriori costi sostenendi per la consulenza tecnica di parte e d'ufficio, da svolgersi in corso di causa.
PER LA PARTE CONVENUTA:
In via preliminare, in via principale
- previo accertamento della carenza di legittimazione e/o titolarità passiva in capo a per tutti i motivi indicati in narrativa, dichiararsi Controparte_1
il presente giudizio inammissibile e/o comunque improcedibile nei confronti della convenuta;
In via preliminare, in via subordinata
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice all'accertamento di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo ai rapporti bancari oggetto di causa nel periodo antecedente al
28.06.2012, per i motivi tutti di cui in narrativa;
Nel merito pagina 5 di 45 - rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano infondate sia in fatto sia in diritto.
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze di lite.
PER LA PARTE INTERVENUTA:
In via preliminare e principale
Co
- in adesione all'eccezione già formulata da , previo accertamento della carenza di legittimazione e/o titolarità passiva in capo a Controparte_1
per tutti i motivi indicati in narrativa, dichiararsi il presente giudizio inammissibile e/o comunque improcedibile nei confronti dell'attrice;
- al contempo accertare e dichiarare l'improcedibilità o inammissibilità delle predette domande nei confronti di in LCA ai Controparte_2
sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 TUB.
In via preliminare e subordinata
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice all'accertamento o ripetizione di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo ai rapporti bancari oggetto di causa nel periodo antecedente al 28.06.2012, per i motivi tutti di cui in narrativa.
Nel merito pagina 6 di 45 - rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano infondate sia in fatto sia in diritto.
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Per quanto qui ancora rileva, con atto di citazione ritualmente notificato (d'ora in avanti “ ), conveniva in Parte_1 Pt_1
Co giudizio (d'ora in avanti ”) formulando le conclusioni Controparte_1
di cui in citazione.
A sostegno delle proprie domande esponeva, in fatto, quanto segue:
- è una società vicentina operante nel settore orafo e la sua attività Pt_1
prevalente consiste nella produzione, anche tramite terzisti e nella vendita di oggetti in metalli preziosi;
Co
- è parte con e lo era con AS di Risparmio del Veneto S.p.A. Pt_1
Contr (d'ora in avanti ”) e (d'ora in avanti Controparte_2
“VI”) dei seguenti rapporti:
• quanto ai rapporti facenti capo all'ex CRV:
(i) prestito d'uso d'oro n. 8783-10804 (già nn. 960-473, 1858-488,
1817876, PL1604800), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.999,60
grammi, acceso il 07.03.2000 ed estinto in data 31.10.2012;
pagina 7 di 45 (ii) prestito d'uso d'oro n. 960-474 (già nn. 1858-489, 141-1817881,
PL3391600), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.990,00 grammi,
acceso il 21.08.2001 ed estinto in data 30.11.2011;
(iii) prestito d'uso d'oro n. 8783-9249 (già nn. 8783-3496, 960-613,
337598, 4475-387), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 12.447,74
grammi, acceso il 20.09.1988 ed estinto in data 30.05.2014;
(iv) conto corrente n. 26960-50, sul quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro;
• quanto ai rapporti facenti capo a : Controparte_1
(v) prestito d'uso d'oro n. 699-33631, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale 1.990,00 grammi, acceso il 14.05.2018 e tuttora in corso;
(vi) prestito d'uso d'oro n. 699-33897, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.990,00 grammi, acceso il 22.05.2018 e tuttora in corso;
(vii) prestito d'uso d'oro n. 699-36547, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.990,00 grammi, acceso il 03.09.2018 e tuttora in corso;
(viii) prestito d'uso d'oro n. 699-36923, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.990,00 grammi, acceso il 17.09.2018 e tuttora in corso;
(ix) prestito d'uso d'oro n. 699-40091, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.990,00 grammi, acceso il 16.01.2019 e tuttora in corso;
(x) prestito d'uso d'oro n. 699-40505, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 995,00 grammi, acceso il 04.02.2019 e tuttora in corso;
(xi) prestito d'uso d'oro n. 699-40734, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.990,00 grammi, acceso il 12.02.2019 e tuttora in corso;
pagina 8 di 45 (xii) prestito d'uso d'oro n. 699-41764, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.990,00 grammi, acceso il 11.03.2019 e tuttora in corso;
(xiii) prestito d'uso d'oro n. 699-41994, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.990,00 grammi, acceso il 19.03.2019 e tuttora in corso;
(xiv) conto corrente n. 26960-50, sul quale vengono regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro;
• quanto infine ai rapporti facenti capo all'ex BPVI:
(xv) prestito d'uso d'oro n. 699-29409 (già n. 3287), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 2.985,00 grammi, acceso il 18.11.2015 e tuttora in corso;
(xvi) prestito d'uso d'oro n. 699-29411 (già n. 168), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 8.955,00 grammi, acceso a partire dall'08.10.2003
e tuttora in corso;
(xvii) conto corrente n. 1000/597 (già n. 0333216), sul quale vengono regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro ed estinto in data 23.10.2018 a mezzo girocontazione sul conto corrente n. 26960-50.
- di aver fatto eseguire una valutazione in termini di correttezza contrattuale e analisi contabile degli stessi da parte di una società specializzata in analisi bancarie da cui erano emerse delle irregolarità.
Ciò premesso in fatto, l'attrice deduceva, in sintesi, quanto segue in diritto:
- che il rapporto di prestito d'uso d'oro è il contratto in forza del quale un soggetto, solitamente una banca, concede in prestito ad un altro soggetto,
azienda orafa-argentiera o gioielliera, una certa quantità di metallo prezioso,
pagina 9 di 45 nel caso di cui trattasi oro, affinché quest'ultima possa utilizzarlo nell'ambito della propria attività caratteristica o processo produttivo. A carico del soggetto che riceve il metallo è prevista l'obbligazione periodica di pagamento di interessi corrispettivi, oltre agli oneri accessori, e alla scadenza del rapporto,
alternativamente, l'obbligo di restituire la stessa quantità e qualità del metallo ricevuto o di pagarne il prezzo;
- che l'operatività di tale rapporto prende avvio al momento della consegna dell'oro richiesto, da quel giorno iniziano a decorrere gli interessi contrattualmente stabiliti per la durata del rapporto sulla base del controvalore dell'oro rilevato dalla Borsa di Londra ed espresso in dollari statunitensi (USD)
e successivamente convertito in Euro al cambio BCE del giorno della relativa liquidazione;
- che tale contratto nasconde elementi aleatori occulti e di indeterminatezza e indeterminabilità contrattuale che riguardano:
a) il valore dell'oro sul mercato nel momento in cui l'obbligazione di pagamento a carico del cliente diviene esigibile a causa delle fluttuazioni del prezzo dell'oro che possono far crescere in modo esponenziale il costo del capitale inizialmente erogato;
b) il parametro di riferimento per l'individuazione del valore dell'oro,
ossia la rilevazione del suo prezzo al fixing di Londra, a causa della volatilità
del relativo indice che può variare a seconda che il rilevamento sia quello antimeridiano o pomeridiano o la media dei due valori;
pagina 10 di 45 c) il tasso di cambio USD/ITL e USD/EUR, ossia le oscillazioni della valuta in cui è espresso il prezzo dell'oro che intervengono nel corso del rapporto;
- che tale contratto, atipico, deve essere assimilato al contratto tipico di mutuo ex art. 1813 e ss. c.c. per le analogie tra le due figure contrattuali, come rilevato anche dalla giurisprudenza citata e dal parere dell'Agenzia delle
Entrate del 15.11.2011, da cui la non correttezza del comportamento della
Banca la quale tratta il bene mutuato come se continuasse a rimanere in proprietà della mutuante e non del mutuatario e della pretesa delle Banche di calcolare gli interessi non sul valore dell'oro al momento in cui è stato concesso in prestito, bensì sul valore dello stesso nel corso del tempo, come è avvenuto
Co da parte di relativamente ai rapporti per cui è causa. La convenuta ha applicato gli interessi sulla base del valore crescente dell'oro consegnato a con riferimento ai giorni di effettivo utilizzo e sulla base di un anno di Pt_1
360 giorni, calcolando tale valore sulla base del fixing di Londra e addebitando gli interessi sul c/c citato previa effettuazione del cambio USD/EUR al valore rilevato dalla BCE;
- che quando non aveva provveduto alle singole scadenze dei Pt_1
prestiti alla restituzione del tantundem, aveva corrisposto il valore stabilito in sede contrattuale;
- che rispetto ai contratti di prestito d'uso d'oro emergevano i seguenti motivi di nullità:
1) violazione dell'art. 117 TUB per mancanza di forma scritta del contratto che non era stato consegnato all'attrice da le diffide Parte_2
pagina 11 di 45 recapitate rispetto ai rapporti indicati nell'atto e mancanza dei documenti di trasporto relativi alla consegna dei lingotti d'oro a in riferimento ai Pt_1
contratti indicati in citazione;
2) violazione dell'art. 117TUB per indeterminatezza/indeterminabilità
delle condizioni economiche anche ove i contratti erano stati consegnati, in quanto non erano indicate spese e oneri connessi al finanziamento e non si comprendeva quale fixing (antimeridiano, pomeridiano o la media dei due dovesse essere applicato) con conseguente applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 117, comma 7, TUB;
Co
- che avrebbe anche violato i doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175, 1375 e 1337 c.c. e dal TUB avendo determinato in modo non corretto, chiaro ed esauriente nonché adeguato le condizioni economiche applicato ai prestiti d'uso d'oro e non avendo consegnato, quando richiesta ex art. 119TUB, la documentazione relativa nella sua integralità;
Co
- che era legittimata passiva anche in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro n. 699-29409 e n. 699-29411, nonché al rapporto di conto corrente n. 1000/597 (già n. 0333216) (estinto in data 23/10/2018 per mezzo giroconto sul conto corrente n. 26960-50) con l'allora VI a cui era subentrata in virtù
delle disposizioni del D.L. 99/2017 e del conseguente contratto di cessione di
Co azienda VI in l.c.a.- .
Da quanto finora esposto derivava la necessità di rideterminare il saldo del rapporto stabilendo:
pagina 12 di 45 - un ristorno pari ad € 224.778,73 o la diversa somma risultante all'esito
Contr dell'istruttoria relativamente ai prestiti d'uso estinti, instaurati con l'ex ,
ovvero i rapporti di prestito d'uso d'oro nn. 8783-10804, 960-474 e 8783-9249;
- un ristorno pari ad € 548.529,39 o la diversa domma risultante all'esito dell'istruttoria relativamente ai rapporti di prestito d'uso d'oro attualmente in corso, ovvero i rapporti nn. 699-33631, 699-33897, 699-36547, 699-36923, 699-
40091, 699-40505, 699-40734, 699-41764, 699-41994, 699-29409 e 699-29411
con conseguente accertamento che nulla deve alla convenuta, anche a Pt_1
seguito di eventuale compensazione legale e/o giudiziale delle rispettive poste di debito/credito.
Co II. Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione e/o titolarità passiva in relazione ai rapporti nn. 699-
29409, 699-29411 e 1000/597 facenti capo a VI in quanto il presente giudizio era stato incardinato successivamente alla data del 26.06.2017, data della
Co stipula del contratto di cessione intervenuto tra e . In CP_6
particolare se il trasferimento dei predetti contratti di prestito d'uso d'oro era stato stabilito dalla legge a seguito dell'apertura della procedura di l.c.a. di
VI, avendo quest'ultima perso la licenza bancaria, è lo stesso D.L. 99/2017
Co (art. 3) a escludere qualsiasi responsabilità di relativamente a situazioni passive potenziali per quanto riguarda i rapporti ceduti per controversie sorte successivamente alla cessione.
Co
eccepiva anche la prescrizione di tutti gli addebiti accertati come illegittimamente applicati, a qualunque titolo nel corso dei rapporti prima del
28.06.2012 (decennio anteriore al primo atto interruttivo, rappresentato dalla pagina 13 di 45 notifica dell'atto di citazione) e replicando come segue, nel merito, alle domande attoree:
- che il prestito d'uso d'oro non è un contratto di mutuo ma un “prestito d'uso” in quanto la proprietà dell'oro resta in capo alla Banca e l'azienda orafa si limita a utilizzarlo per le proprie lavorazioni e alla scadenza restituisce l'oro o l'equivalente in denaro del valore del metallo alla conclusione del rapporto,
come rilevato dalla giurisprudenza citata;
- che abnorme sarebbe la conseguenza che la parte attrice trae dalla qualificazione come mutuo, ovvero che l'obbligazione sarebbe estinta con la restituzione del “capitale mutuato”, oltre interessi, in quanto palesemente distonica rispetto al regolamento negoziale e agli interessi delle parti,
pretendendo di neutralizzare l'andamento del mercato dell'oro a detrimento della e a vantaggio della azienda orafa;
CP_2
- che l'alea contrattuale, data dal valore del fixing dell'oro al tempo della restituzione del metallo o del suo controvalore, è sopportata da entrambi i contraenti in quanto in caso di rialzo dell'oro ne sarà avvantaggiata la Banca e in caso di ribasso la controparte contrattuale;
- che non sussisteva la dedotta nullità per mancanza di forma scritta del contratto o per mancanza della prova dell'avvenuta consegna dell'oro a seguito della documentazione che era stata prodotta;
- che, in ordine alla dedotta inesistenza dei contratti per mancata consegna dell'oro, era proprio la perizia avversaria ad ammettere l'avvenuta consegna dei lingotti;
pagina 14 di 45 - che non sussisteva l'asserita indeterminatezza degli interessi che, come da contratto, erano determinabili senza difficoltà o incertezze;
- che non aveva rilievo l'asserita mancata indicazione del TAEG
trattandosi, secondo la giurisprudenza, non di un tasso ma di un indicatore del costo complessivo del contratto la cui mancanza non comporta invalidità del contratto;
- che generiche erano le argomentazioni attoree circa la violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte della CP_2
- che non era dato comprendere come l'attrice fosse arrivata a quantificare l'importo richiesto in rettifica dei saldi/restituzione di indebito.
Concludeva, quindi, come in atti.
III. Interveniva in giudizio con comparsa di intervento CP_6
adesivo, aderendo alla prospettata carenza di legittimazione/titolarità passiva di
Co
ed eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità/inammissibilità del giudizio nei propri confronti ex art. 83 TUB avendo la domanda attorea ad oggetto l'accertamento di un credito vantato nei confronti della l.c.a.. Nel
Co merito formulava deduzioni analoghe a quelle di .
IV. Concesso rinvio per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, all'udienza del 14.06.23 il precedente g.i., su eccezione di parte convenuta a cui aveva prestato adesione parte attrice, dichiarava l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale in relazione alle domande di nullità delle fideiussioni e a quelle conseguenziali, concedendo a parte attrice termine per la riassunzione avanti al Tribunale delle Imprese di Milano
individuato come giudice competente. La causa era successivamente istruita pagina 15 di 45 mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (come da verbale dell'udienza del 19.12.23) e CTU contabile (consulente d'ufficio dott.ssa Persona_1
con il quesito di cui a verbale dell'udienza del 04.06.24, quindi,
[...]
ritenuta matura per la decisione da questo g.i. era fissata per precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 10.07.25, all'esito della quale era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini massimi ex art. 190
c.p.c. per scritti conclusivi.
V. Le domande attoree sono fondate nei limiti che seguono.
V.
1. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione/titolarità passiva
Co formulata da , premesso che la stessa riguarda i seguenti rapporti ex VI:
(xv) prestito d'uso d'oro n. 699-29409 (già n. 3287), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 2.985,00 grammi, acceso il 18.11.2015 e tuttora in corso;
(xvi) prestito d'uso d'oro n. 699-29411 (già n. 168), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 8.955,00 grammi, acceso a partire dall'08.10.2003
e tuttora in corso;
(xvii) conto corrente n. 1000/597 (già n. 0333216), sul quale vengono regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro ed estinto in data 23.10.2018 a mezzo girocontazione sul conto corrente n. 26960-50;
questo Tribunale, con altro giudicante, aveva già deciso un caso analogo
(cfr. Trib. Vicenza sentenza n. 1418/2025 g.i. dott.ssa Gandolfo) alle cui motivazioni, condividendole in toto, ci si può riportare anche ex art. 118 disp.
att. c.p.c.: “Premesso che si tratta non di verificare in rito la sussistenza della legittimazione passiva del soggetto evocato in giudizio, ma piuttosto di pagina 16 di 45 verificare nel merito se tale soggetto sia titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, si rammenta che, successivamente alla sottoposizione di
BPVI alla procedura di liquidazione coatta amministrativa gli organi della
Co procedura, sulla scorta del D.L. 99/2017, hanno stipulato co un Contratto
di Cessione di azienda datato 26.6.2017 [..] con il quale a quest'ultima venivano ceduti ad un prezzo simbolico tutti i rapporti bancari facenti capo all'istituto di credito in bonis e rientranti nel c.d. “Insieme Aggregato”. L'art. 3 del predetto
Contratto stabilisce che: “L'Insieme Aggregato è composto dai seguenti beni
[…] i quali rappresentano […] un complesso organizzato come ramo d'azienda bancaria: (a) le Attività Incluse di BPVi e le Passività incluse di BPVi [..]”.
Co Orbene, sostiene che le azioni giudiziarie intentate successivamente alla c.d. Data di Esecuzione del Contratto di Cessione del 26.6.2017, anche qualora
Co abbiano ad oggetto rapporti rientranti nel c.d. Insieme Aggregato ceduto ,
devono essere proposte nei confronti di ogniqualvolta riguardino CP_6
fatti e circostanze antecedenti, appunto, alla data di “Esecuzione dell'Accordo”.
L'art. 3.1.4, lett. b), del menzionato Contratto dispone infatti che “… a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi,
non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferite a … CP_4
(vi) qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal
Contenzioso Pregresso”. Stante la formulazione letterale di tale disposizione,
l'eccezione di risulta accoglibile. Infatti, nonostante la cessione del CP_4
Co rapporto sostanziale a , l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto alle domande di accertamento e restituzione di interessi e oneri indebitamente pagina 17 di 45 computati sul conto corrente in questione anteriormente alla c.d. Data di
Esecuzione rimarrebbe appunto perché i fatti costitutivi della CP_6
pretesa attorea si sono formati antecedentemente alla cessione, quando però le relative domande giudiziali non erano ancora state proposte. In questo senso ha d'altronde già statuito anche l'intestato Tribunale (Trib. Vicenza n. 2383/2019).
Co La legittimazione di permane tuttavia per gli addebiti successivi al
26.6.2017. Quanto agli addebiti antecedenti, nonostante sia Parte_3
intervenuta in causa anche formula le domande attinenti ai CP_6
Co rapporti originariamente riferibili a BPVI in bonis nei soli confronti d , per cui le stesse devono essere rigettate. Ma se anche si considerassero le suddette domande come rivolte nei confronti d le stesse dovrebbero essere CP_6
comunque dichiarate improcedibili ex art. 83, comma 3, T.U.B. ai sensi del quale: “… contro la banca in liquidazione non può essere promossa né
proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92,
comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare …”. In astratto, l'apertura della liquidazione coatta amministrativa determina quindi l'improcedibilità di qualsivoglia domanda giudiziale proposta nelle forme della cognizione ordinaria nei confronti del soggetto sottoposto alla citata procedura concorsuale. Qui le operazioni di liquidazione del patrimonio dell'ente e di riparto del relativo ricavato nel rispetto del principio della par condicio creditorum comportano che qualsiasi asserito creditore debba sottoporre la propria pretesa a una verifica, da parte degli organi della procedura e del ceto creditorio, prodromica all'eventuale ammissione al passivo. Il metodo del pagina 18 di 45 riparto concorsuale diventa così imprescindibile. Passando quindi ad applicare l'art. 83 T.U.B. nella presente controversia, occorre precisare che – benchè R
[..] abbia formulato non una domanda di condanna, ma una domanda di rettifica del saldo dei rapporti di conto corrente dedotti in causa, previa dichiarazione di nullità delle clausole da cui sarebbero scaturiti addebiti illegittimi – non è possibile esaminare in questa sede nemmeno la domanda di accertamento così dedotta. Anche una declaratoria di nullità (totale o parziale)
finirebbe infatti per rappresentare un titolo passato in giudicato sulla cui base poter avanzare contro la procedura concorsuale una pretesa restitutoria, il cui accertamento risulterebbe però sottratto alle garanzie proprie della formazione dello stato passivo, configurate a tutela della massa dei creditori.
Contrariamente dunque a quanto sostiene la società attrice ancora nelle sue difese finali [..]l'improcedibilità delle domande attoree da svolgersi nei confronti d va pronunciata senza effettuare alcuna differenziazione CP_6
per tipologia di domanda proposta.”.
Tale ultima conclusione deve adesso a maggior ragione confermarsi a seguito dei recenti arresti della Corte di legittimità che, in virtù di un risalente orientamento a cui questo Tribunale aveva sempre prestato adesione, ma che non erano stati condivisi da altri giudici di merito, ha statuito, appunto, per l'improcedibilità anche delle domande di mero accertamento di crediti nei confronti della liquidatela (cfr. Cass. 20184/2025 di cui si riporta il passo saliente della motivazione e la massima finale “Il motivo prospetta la questione,
dibattuta anche nella giurisprudenza di questa Corte, se siano ammissibili o pagina 19 di 45 meno azioni di mero accertamento nei confronti delle liquidazioni coatte amministrative cd. bancarie.
Ritiene la Corte di aderire all'orientamento tradizionale già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 3, Sentenza n. 14231 del 17/12/1999).
Militano in tal senso diversi argomenti.
3.1.1 Il primo è di carattere letterale.
E' vero, infatti, che l'art. 83 T.u.b. (d.lgs. n. 1 settembre 1993, n. 385) ha portata più ampia delle norme dettate, in materia, dalla legge fallimentare (artt.
51 e 52). Ed invero, il terzo comma del predetto art. 83 così recita: “Dal
termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87,
88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né
proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”.
La norma è chiaramente correlata alla specificità del procedimento di formazione dello stato passivo, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria.
Ma la norma è anche chiara nell'escludere, una volta aperta la procedura di liquidazione, la proponibilità di qualsiasi tipo di azione, anche di mero accertamento, nei confronti della società posta in l.c.a., posto che espressamente dispone che non possa essere “promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3”.
La nettezza dell'espressione normativa esclude dunque la possibilità di diverse ed alternative interpretazioni.
pagina 20 di 45 3.1.2 Nella direzione esegetica sopra prospettata è peraltro orientata –
come si diceva - la giurisprudenza tradizionale di questa Corte, secondo la quale “Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così
determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito” (Cass. 14231/1999, cit. supra;
vedi anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 10654 del 11/08/2000). È stato così affermato con termini riferiti alla liquidazione coatta amministrativa (ma estensibili anche alla liquidazione cd. bancaria) e con espressione rigorosa - che questo
Collegio condivide - che “una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito, compresi quelli prededucibili, è
tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 - che rinvia all'art. 52
- 207 e 209 legge fall. con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare” (così verbatim, Sez. 1, Sentenza
n. 553 del 17/01/2001; nello stesso senso si leggano anche: Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 7114 del 25/05/2001; Sez. 1, Sentenza n. 339 del 09/01/2013).
3.1.3 Del resto non può neanche essere dimenticata la peculiarità del procedimento di verifica dei crediti, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa. Invero, all'accertamento dei crediti, nei confronti di un'impresa sottoposta a tale liquidazione, si deve necessariamente procedere pagina 21 di 45 davanti al Commissario liquidatore, secondo una procedura preordinata dalla legge anche a tutela del pubblico interesse e senza intervento, nella prima fase cd. amministrativa, dell'autorità giudiziaria (così, anche Cass. Sez. L, Sentenza
n. 1881 del 15/05/1975).
Così, la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta, poi, la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori
(così, Cass. n. 553/2001, cit. supra).
Si deve operare una distinzione in relazione alla fase in cui si trova la procedura concorsuale.
Infatti, durante l'attività di formazione dello stato passivo, demandata ai competenti organi amministrativi della liquidazione coatta, e sino al momento del deposito dello stesso nella cancelleria del luogo ove l'impresa ha la sede principale, si verifica una “temporanea” improponibilità innanzi al giudice ordinario delle domande, per differimento dell'esercizio del potere giudiziale,
ferma restando l'assoggettabilità ad opposizione o ad impugnazione del provvedimento attinente allo stato passivo (v. ex pluribus Cass. 23 ottobre
1986, n. 6224; Cass. s.u. 10 gennaio 1991, n. 162; Cass. 13 marzo 1994 n. 3442 e da ultimo Cass. 23 luglio 1999, n. 8136).
Una volta esaurita l'attività “amministrativa” di formazione dello stato passivo inizia la fase giurisdizionale, nella quale le modifiche dello stato passivo possono essere determinate, oltre che da opposizioni o impugnazioni dello stesso, anche dalle domande di insinuazione tardiva, proposte nelle forme pagina 22 di 45 previste dalla legge fallimentare e dal (cfr. Cass. 20 dicembre 1971, n. CP_7
3699; Cass. 21 ottobre 1981, n. 5511; per la ricostruzione del sistema, si legga sempre: Cass. n. 553/2001, cit. supra).
Deve ritenersi che la domanda proposta nelle forme ordinarie risulta,
pertanto, affetta da vizi per violazione delle forme inderogabili in cui (ivi compresa la sede giurisdizionale) può essere fatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Invero il sistema così ricostruito determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie.
3.1.4 Va anche aggiunto che, per la liquidazione coatta amministrativa ed a differenza di quanto accade per il fallimento, non è neanche ipotizzabile una residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie in relazione all'intenzione di ottenere un titolo ovvero un accertamento da far valere alla chiusura del concorso ed in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, posto che tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità liquidatoria del procedimento di liquidazione coatta amministrativa (così, Cass. 1881/1975 e Cass. n.
553/2001, cit. supra).
Occorre infatti ricordare che, per la liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria, l'art. 92 T.u.b. prevede espressamente, al sesto somma, che “Si
applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali”. Così, come, del resto è previsto analogamente per la liquidazione coatta amministrativa dall'art. 213, u.c., l. fall, ove si dispone che, dopo le pagina 23 di 45 ripartizioni finali tra i creditori, si applicano “le norme dell'art. 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile”.
3.2 Vero è che si sono registrate, nella giurisprudenza di legittimità,
opinioni talvolta dissonnanti rispetto a quella qui accolta. Ma queste opinioni vanno contestualizzate nel peculiare ambito processuale ove sono state pronunciate (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15066 del 19/06/2017, ove è stata avvertita, in materia di licenziamento del lavoratore, l'opportunità che l'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori sia preceduta da un previo accertamento determinativo dell'an della pretesa) e, comunque, si rivelano minoritarie e recessive (v. Sez. 1, Sentenza n. 2541 del 07/03/2000)
rispetto al formante giurisprudenziale sopra ricordato.
Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto:
“Ai sensi dell'art. 83, 3 comma, T.u.b., qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa “bancaria” dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endoconcorsuale”, in senso conforme anche la successiva
Cass. 27470/2025 proprio in riferimento a controversia decisa in senso conforme all'orientamento sopra citato da questo Tribunale.
pagina 24 di 45 In conseguenza di quanto sopra esposto, e in riferimento ai rapporti citati
Co la titolarità passiva di rimane circoscritta ai rapporti ancora in essere,
limitatamente alle movimentazioni successive alla data del 26.06.2017.
V.
2. Passando al merito, si rileva che viene nuovamente all'attenzione di questo Tribunale un contenzioso che ben può ormai definirsi seriale,
quantomeno nel circondario vicentino.
Alla luce di tale circostanza questo giudicante non può che far riferimento, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., a precedenti conformi sulla materia oggetto di controversia sia dell'Ufficio, sia della Corte distrettuale.
Quanto alla fondamentale questione, su cui si impernia buona parte della pretesa restitutoria attorea della qualificazione dei contratti di cui trattasi quali contratti di mutuo, appare illuminante, al fine di confutare le argomentazioni attoree quanto esposto, con esemplare chiarezza, da App. Venezia n.
2673/2025: “In estrema sintesi, si tratta di un rapporto [il contratto di prestito d'uso d'oro] in forza del quale l'istituto di credito consegna all'azienda orafa una determinata quantità di oro in lingotti, prevedendo che la ricevente, oltre a versare gli interessi che decorrono dal momento della consegna medesima,
restituisca a una determinata scadenza il tantundem o, in alternativa, il relativo prezzo dell'oro trattenuto per le lavorazioni, calcolato secondo la quotazione del metallo al momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto. Ciò premesso,
va innanzi tutto, esclusa ogni indeterminatezza dell'alea sottesa al contratto, in quanto, da un lato, la possibilità di oscillazione del valore dell'oro è intrinseca al materiale fatto oggetto del contratto fra le parti, rappresentando l'alea caratteristica del negozio (come di tutti quelli collegati all'andamento di valore pagina 25 di 45 di merci o monete) e, dall'altro, i parametri indicati risultano adeguatamente oggettivi ed esterni rispetto alla banca determinando, in alternativa alla restituzione dello stesso materiale ricevuto in prestito i criteri per determinare il prezzo al quale acquistare l'oro [..] L'appellante [..] sostiene l'assunto che in caso di contratti non “tipizzati” vi sarebbe la “necessità di inquadrare giuridicamente la tipologia contrattuale de quo, al fine di poter ricavare la disciplina applicabile ai diversi rapporti obbligatori dalla stessa scaturenti” e che “il contratto tipico cui far riferimento per disciplinare il prestito d'uso d'oro” sarebbe “il contratto di mutuo” [..] La “completa assimilazione” dei prestiti d'uso d'oro al mutuo, viene sostenuta per trarne la nullità delle clausole relative alla previsione che la proprietà dell'oro concesso in prestito passi al momento dell'esercizio dell'opzione (fra restituzione del materiale ovvero acquisto dell'oro con pagamento del corrispettivo), anziché al momento della consegna dell'oro, ritenendo trattarsi di “norme inderogabili”. Secondo
l'appellante, dunque, la clausola del contratto di prestito d'uso, la quale stabilisce che il mutuatario dell'oro non ne acquisisce la proprietà
automaticamente, ma ha la facoltà di acquisirla ovvero – alternativamente – di restituire l'oro prestato, non potrebbe immutare la disciplina di legge secondo cui il trasferimento della proprietà consegue ipso iure alla natura fungibile del bene mutuato con conseguente confusione nel patrimonio del mutuatario. 2.3.
Ciò premesso, va ritenuto che né l'inquadramento giuridico proposto né le conseguenze che da esso la parte appellante mirerebbe a ottenere possono essere condivisi.
2.4. Innanzi tutto, Cass. 9256/2020 non pare fornire alcun effettivo avallo alla prospettazione sostenuta dalla parte appellante. Anzi, a ben pagina 26 di 45 vedere, tale pronuncia qualifica il contratto di prestito d'uso d'oro come contratto “atipico” e, dunque, non direttamente riconducibile ad alcun contratto nominato, rilevandosi unicamente che esso è “suscettibile di accostamento al mutuo, sotto vari profili” (fra i quali, peraltro, la S. Corte non annovera la disciplina del trasferimento della proprietà delle cose mutuate).
Anche altro precedente di legittimità, vale a dire Cass. 23171/2017, pur constatando che «l'unica pattuizione non riconducibile al contratto di mutuo rimarrebbe quella secondo la quale “il trasferimento della proprietà dell'oro greggio avviene al momento dell'esercizio d'opzione”», nondimeno, si è ben guardata dal ritenere tale previsione tamquam non esset o addirittura la sua nullità. Vi è stata, dunque, nella motivazione dei citati arresti, la considerazione della clausola relativa al trasferimento della proprietà e,
ciononostante, non è stata ritenuta l'incompatibilità di essa con le regole di trasferimento del diritto relative a beni fungibili. Nella sentenza della
ASzione civile, sez. I, 26.6.2023, n. 18147 si trova adeguatamente compendiato anche con riferimento ai precedenti di legittimità l'approdo raggiunto: proprio in ordine alla “natura del prestito d'uso d'oro”, la Suprema
Corte osserva che essa «è stata ricostruita nel precedente di Cass. n. 23171 del
2017, cui si è ispirata anche la successiva Cass. n. 9256 del 2020, così
illustrandone le caratteristiche quale contratto atipico mediante cui un istituto di credito mette a disposizione di soggetti operanti nel settore dell'oreficeria un certo quantitativo d'oro, del quale - alla scadenza pattuita - può essere disposta la restituzione, ovvero, in alternativa, il pagamento del controvalore;
la stessa messa a disposizione ha come corrispettivo una somma di danaro, sotto forma pagina 27 di 45 di interessi sul "prestito", interessi normalmente decorrenti su di un contratto bancario collegato al "prestito" dell'oro e diretta a remunerare il servizio di finanziamento». La sintesi è chiara ed evidenzia l'infondatezza dello sforzo di riqualificazione compiuto da parte appellante, poiché non è vero, innanzitutto,
che i rapporti in esame siano stati semplicemente condotti alla tipologia del mutuo, conseguendone, sempre secondo l'appellante, l'integrale e rigida applicazione della relativa disciplina codicistica.
2.5. A ben vedere, la stessa questione in ordine al momento del passaggio della proprietà non risulta affatto dirimente ai fini che qui rilevano. Questa Corte ha già ritenuto (in altri precedenti relativi a prestiti d'uso d'oro) che la individuazione del passaggio della proprietà in un momento diverso dalla consegna dell'oro “non costringe affatto a ritenere che il valore cui fare riferimento al fine di individuare l'oggetto della restituzione sia quello iniziale, del contratto con consegna dei lingotti, poiché anzi la disciplina pattizia come sopra ricostruita (già nei tre arresti della ASzione) trova elemento tipico, qualificante e meritevole di tutela proprio nella specifica previsione della facoltà alternativa di restituzione del tantundem: come si è già visto, la parte può restituire il medesimo quantitativo di lingotti o una somma di denaro pari al valore che essi hanno in quel momento (e non certo in quello anteriore ed ormai potenzialmente lontano dell'inizio del rapporto). In altri termini, la società cliente acquisisce un dato quantitativo di lingotti e può in ogni momento curare la restituzione di un pari quantitativo o in alternativa pagare il valore che quel pari quantitativo assume in quel momento;
mancata la restituzione, la medesima alternativa e la medesima valorizzazione si avrà al termine del rapporto;
la suddetta pagina 28 di 45 valorizzazione trova peraltro un parametro oggettivo di riferimento, previsto nel contratto e nella prassi, costituito dal fixing rilevato dalla Borsa di Londra
ed espresso in USD e poi successivamente convertito in Euro al cambio BCE
nel giorno della relativa liquidazione;
il costo per il cliente del finanziamento è
invece espresso nella diversa e ulteriore pattuizione relativa agli interessi dovuti” (Corte app. Venezia sentenza n. 1573/2024). Anche accedendo all'ipotesi interpretativa sostenuta dall'appellante, quindi, in forza della quale la proprietà dell'oro sarebbe stata trasferita nel caso di specie alla medesima fin dal momento della sua presa in consegna, nondimeno la società ricevente l'oro alle previste scadenze contrattuali doveva, in alternativa alla restituzione del metallo non impiegato nelle proprie lavorazioni artigianali o industriali,
versare alla controparte il prezzo dell'oro acquistato calcolandolo in base al suo controvalore al momento della scadenza contrattuale medesima, come chiaramente espresso nelle già richiamate clausole dei contratti di PUO per cui
è causa.
2.6. Il punto è che proprio la natura atipica del contratto, che lo stesso appellante riconosce essere stata voluta dalle parti, verrebbe, tramite l'interpretazione da esso suggerita, completamente obliterata e - in ultima analisi - contraddetta se si dovesse disciplinare il contratto atipico nei medesimi termini di un contratto tipico. La stessa giurisprudenza di legittimità
richiamata (Cass. 18147/2023; Cass. 9256/2020) nel riconoscere che la regolamentazione del prestito d'uso d'oro è un contratto atipico “suscettibile però di accostamento al mutuo sotto vari profili” non giunge al risultato di applicare alla figura atipica l'intera disciplina del mutuo, quasi si trattasse di una disciplina inderogabile. Né trova alcun fondamento la pretesa pagina 29 di 45 dell'appellante di ravvisare negli articoli 1813 e 1814 c.c. delle “norme inderogabili” tali da comportare la nullità delle diverse clausole predisposte dalle parti “con la sostituzione automatica prevista dall'art. 1939 c.c.” (appello,
pag. 25). La atipicità del contratto certamente può scontare alcune incongruenze nella disciplina del rapporto e se l'appellante crede di ravvisarne una nella ricostruzione che – in linea con le pattuizioni contrattuali – differisce il trasferimento della proprietà dell'oro a un momento successivo alla consegna
[..] occorre allora convenire che anche la tesi dell'appellante non è in grado di fornire una ragionevole spiegazione dell'alternativa – rispetto alla restituzione dell'oro – dell'acquisto di esso: non potendosi certo ipotizzare che chi sia già
proprietario si renda acquirente del medesimo diritto sullo stesso bene. 2.7.
Rimane, dunque, maggiormente in linea con le previsioni contrattuali,
rispettosa dell'autonomia contrattuale (art. 1322, co. 2, c.c.) e con l'indicata solo parziale assimilabilità del PUO al mutuo, la previsione che il valore dell'oro non restituito vada ragguagliato alle quotazioni del materiale correnti alla data in cui si sarebbe dovuta effettuare la restituzione, come del resto può
indirettamente ricavarsi proprio dalla disciplina del mutuo, segnatamente dalla previsione dell'art. 1818 del codice civile. In tale disposizione, per il caso in cui la restituzione da parte del mutuatario della cosa mutuata (diversa dal denaro)
sia divenuta “impossibile o notevolmente difficile”, è previsto sì che il mutuatario si liberi con il pagamento del valore delle cose ricevute, ma “avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire”,
rendendosi così evidente che il rischio delle oscillazioni di valore è a carico del mutuatario.
2.8. Sotto altro, ma concorrente, profilo, va tenuto conto che si pagina 30 di 45 tratta di un contratto con causa finanziaria, nel quale le parti ben possono,
nella loro autonomia contrattuale, stabilire un valore convenzionale al quale rifarsi per determinare l'entità delle obbligazioni di una delle parti. Come
insegnato da Cass. s.u. n. 5657 del 23/02/2023, “Non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del
1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni”. Va ricordato che secondo Cass. 4659/21: «La clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di "leasing in costruendo", non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al "domestic currency swap",
costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato».
2.9. Né sussiste alcuna illegittima distribuzione dell'alea quale conseguenza dell'aleatorietà dell'oscillazione del valore dell'oro. Mentre il rischio contrattuale è connesso all'operazione economica sottesa e non vale certo a viziare di per sé il contratto (essendo prevista dalla legge financo la categoria dei contratti aleatori “per loro natura o per volontà delle parti”: art. 1469 c.c.), che l'oro subisca oscillazioni anche cospicue di valore in ragione di vari fattori legati al mondo economico è
pagina 31 di 45 nozione che può ritenersi elementare e notoria, sicché va esclusa ogni nullità
del contratto in ragione della possibilità che la quotazione dell'oro vari nel tempo. Si tratta di evenienza, invero, che può rivelarsi svantaggiosa per l'una o per l'altra parte, a seconda dell'andamento del valore dell'oro, ragion per cui il tentativo della parte appellante di scaricare unicamente sulla banca finanziatrice il rischio connesso all'oscillazione dell'oro è del tutto privo di fondamento giuridico ed economico. D'altronde, non può trascurarsi nemmeno che le scadenze contrattuali in occasione delle quali l'imprenditore poteva scegliere se prorogare il rapporto o se viceversa definirlo erano trimestrali,
ragion per cui la società aveva tutta la possibilità di verificare ad ogni scadenza il proprio permanente interesse a restare vincolata ai contratti in questione,
valutando a tal fine anche il progressivo aumento del valore dell'oro a cui era parametrato l'andamento della propria esposizione debitoria, sulla scorta di indici oggettivi e conoscibili [..] L'alea sottesa al contratto era dunque esposta in termini senz'altro trasparenti, e non occulti, ed è stata periodicamente valutata ed accettata dalla cliente.”.
Tale orientamento ben può dirsi consolidato nel distretto (v. App.
Venezia n. 2668/2025;1589/2025; 1574/2024) e nel Tribunale adito (constando un unico precedente di segno contrario citato dagli attori, rispetto a innumerevoli precedenti del sottoscritto e di altri giudicanti contrari all'impostazione attorea cfr. Trib. Vicenza n. 1819/2020; 945/2023; 1841/2024;
13/2025 e 1052/2025). Nello stesso senso anche App. Torino n. 910/2024: “il contratto di prestito d'uso d'oro, frequente nella pratica commerciale delle imprese orafe, prevede che l'impresa riceva da una banca un certo quantitativo pagina 32 di 45 d'oro, che verrà utilizzato nell'ambito dell'attività. Alla scadenza, salva la possibilità di rinnovo, l'impresa orafa può scegliere di restituire la stessa quantità e qualità del bene ricevuto o, al contrario, di acquistare l'oro preso in prestito al prezzo dato alla quotazione del metallo alla data di esercizio dell'opzione di acquisto. Il contratto in esame, come osservato dalla parte appellante, è con tutta evidenza un contratto atipico che non trova una specifica regolamentazione nel codice civile. Pur presentando aspetti simili ad altri contratti tipici, e segnatamente più di un'assonanza con il mutuo, da esso si distingue per alcune fondamentali caratteristiche. Mentre il contratto di mutuo, come delineato dagli artt. 1813 e ss. c.c., prevede il trasferimento della proprietà dal mutuante al mutuatario al momento della consegna del denaro o di altro bene fungibile, nel prestito d'uso d'oro, il cliente riceve l'oro dalla banca per la lavorazione, ma la titolarità del bene non viene mai trasferita, se non nel momento in cui, in alternativa alla restituzione, viene esercitata l'opzione per l'acquisto di parte o dell'intera quantità di metallo ricevuta in prestito” (Corte d'Appello di Torino, 29.01.2019, n. 174).“
V.
3. Quanto alla questione concernente la carenza documentale rispetto ad alcuni dei contratti di cui si controverte, deve essere in primo luogo rigettata la eccezione di asserita inesistenza dei rapporti di prestito d'uso d'oro
(pag. 26 atto di citazione) per mancanza del documento di trasporto del lingotto d'oro oggetto del contratto per tre ordini di ragioni: 1) alle pag. 3-4
dell'atto di citazione è la stessa parte attrice a dare atto che i contratti sono stati accesi, e in taluni casi anche già estinti e che hanno avuto oggetto lingotti d'oro per un determinato peso (se non fossero stati consegnati non si comprende pagina 33 di 45 come parte attrice ne potesse conoscere il peso;
2) alle pagg. 21-22 dell'atto di citazione, riportandosi alla perizia econometrica allegata sub. 11, parte attrice indica il peso in grammi del metallo “consegnato” o “erogato”, nonché i successivi rimborsi mediante restituzione del metallo o acquisto del medesimo,
così smentendo il suo assunto secondo cui non vi sarebbe la prova della consegna del metallo;
3) se il metallo non fosse stato consegnato non si comprende cosa abbia pagato rispetto a tali rapporti, tranne voler Pt_1
ammettere, il che pare francamente assurdo, che una società commerciale versi alla importi periodici cospicui identificandone anche il titolo (o CP_2
restituisca oro) senza averlo ricevuto.
V.
4. Quanto alla dedotta nullità dei contratti di prestito d'uso d'oro
(indicati a pag. 24 dell'atto di citazione) in quanto non era mai stato prodotto dalla controparte, pur a fronte delle richieste attoree ex art. 119 TUB, il contratto di apertura del rapporto, deve essere rilevato che i contratti dei prestiti d'uso d'oro nn. 699-33631, 699-33897, 699-36457, 699-36923, 699-
40091, 699-40505, 699-40734, 699-41764, 699-41994 sono stati successivamente depositati da convenuta sub. docc. da 7 a 15, mentre riguardo agli altri contratti ci si riporta alle pag. da 4 a 14 della CTU in cui è indicata la documentazione prodotta per ciascun rapporto.
Co
sostiene di aver consegnato ciò che era in suo possesso e di non avere l'obbligo di conservare documentazione anteriore al decennio rispetto alla data della richiesta, ivi compresi i contratti.
Sul punto questo giudicante condivide l'orientamento di merito, che allo stato deve dirsi maggioritario, secondo cui “in caso di rapporti iniziati da oltre pagina 34 di 45 dieci anni dal momento dell'istaurazione del giudizio, e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni circa la forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi un'istanza ex art. 119 t.u.b. oltre dieci anni dopo, l'onere probatorio a carico del cliente attore, che domandi la ripetizione di versamenti o il riaccertamento del saldo e che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta, non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto a opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi […] la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio;
il cliente ha, obbiettivamente, tenuto un comportamento non diligente e in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso”
(cfr. App. Firenze nn. 803 del 202516 del 2025, n. 757 del 2024, n. 1437 del
2024, n. 1429 del 2024 e n. 2504 del 2023, nonché Cass. 35039/2022 “[i]n tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119,
comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede “in executivis”. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a pagina 35 di 45 prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (nello stesso senso Cass. 18227/2024, nonché Cass. 12178/2020 che circoscrive l'obbligo di conservazione anche del contratto nel limite del decennio dalla sua accensione
Pertanto va affermato che la corretta applicazione dei principi di diritto che regolano l'azione di ripetizione dell'indebito o di accertamento del saldo contabile in materia bancaria (onere a carico del correntista che agisce in ripetizione di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca;
onere di provare anche i fatti negativi, quale il mancato rispetto della forma scritta, in ipotesi ricorrendo a presunzioni, dimostrazione dei fatti positivi contrari;
limitazione dell'obbligo per la banca di conservare la documentazione per un decennio) comporta che,
nel caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni ex 117 TUB circa forma scritta e consegna di copia del contratto, come nel caso di specie, l'onere probatorio non possa ritenersi assolto formulando un'istanza alla banca ex 119 TUB oltre dieci anni dopo l'apertura del rapporto. Una diversa conclusione che imponesse nella sostanza alla banca convenuta un correlativo obbligo di produzione di documentazione contrattuale senza alcuna limitazione temporale, ben oltre il termine ex 119
TUB, pena l'automatica raggiunta prova dell'assenza della causa debendi,
pagina 36 di 45 sarebbe irragionevole, in contrasto con i principi basilari dell'onere della prova,
con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto, con il principio generale della certezza dei rapporti giuridici (cfr. App. Bologna n.
2146/2024).
V.
5. Quanto alla prescrizione eccepita dalla considerato che tutti CP_2
gli addebiti di cui si chiede la ripetizione per ammissione della stessa attrice sono transitati dal conto corrente n. 29960-50 (su cui è stato girocontato anche il saldo del c/c 1000/597 ex VI) la stessa risulta operante su tutti i pagamenti anteriori al decennio dall'ultimo atto interruttivo, avvenuto con la nota di
Co recapitata ad il 26.11.21, tenuto conto che, una volta che la Pt_1 CP_2
abbia eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione a decorrere dalle singole rimesse, grava sul correntista, attore, la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate. Tale prova non è stata fornita in causa da parte attrice e pertanto si considerano prescritti, ai fini delle domande di ripetizione di indebito, tutte le somme addebitate (e quindi pagate dalla correntista) anteriormente al predetto decennio (quindi anteriormente al
26.11.21 tenuto conto dell'atto di interruzione della prescrizione del 26.11.21
all. 1 perizia di parte attrice). Ciò a confutare anche la deduzione attorea sulla operatività della eccepita prescrizione, in quanto non si deve aver riguardo alla scadenza dei singoli rapporti essendo i pagamenti di cui si chiede la ripetizione regolati sui predetti conti correnti.
V.
6. Quanto alla mancata indicazione del TAEG nei contratti e conseguente loro nullità la doglianza è infondata in quanto, per giurisprudenza ormai consolidata, anche di legittimità, “al di fuori dei casi di contratti stipulati pagina 37 di 45 con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del
TAEG non determina la nullità del contratto, in quanto l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento,
che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto".
Cfr. Cass. 14/02/2023, n. 4597, secondo cui il TAEG/ISC "rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa,
finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera
Pa funzione di pubblicità e trasparenza, non costituisce un tasso di interesse,
un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB" (cfr. Cass. 9352/2025).
V.
7. Da quanto esposto ai precedenti paragrafi V.4 e V.
5. deriva che la domanda attorea di ripetizione deve essere rigettata quanto ai contratti anteriori al decennio per i quali non sussisteva l'obbligo di conservazione (e quindi di consegna a seguito della richiesta ex art. 119TUB della parte attrice e pagina 38 di 45 non doveva. Pertanto, nemmeno essere ammesso dal precedente g.i. l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto le richieste ex art. 119 TUB erano del
2019. Trattasi dei contratti indicati pag. 5 e ss. della CTU ai paragrafi:
- 3.3.3 prestito d'uso d'oro n. 8783-10804 (già nn. 960-473, 1858-488,
1817876, PL1604800), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.999,60
grammi, acceso il 07.03.2000 ed estinto in data 31.10.2012;
- 4.4.4 prestito d'uso d'oro n. 960-474 (già nn. 1858-489, 141-1817881,
PL3391600), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 1.990,00 grammi,
acceso il 21.08.2001 ed estinto in data 30.11.2011
- 5.5.5 prestito d'uso d'oro n. 8783-9249 (già nn. 8783-3496, 960-613,
337598, 4475-387), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 12.447,74
grammi, acceso il 20.09.1988 ed estinto in data 30.05.2014
- 15.15.15 prestito d'uso d'oro ex VI n. 699-29411 (già n. 168), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 8.955,00 grammi, acceso a partire dall'08.10.2003 e tuttora in corso;
e rispetto ai quali il quesito demandato al CTU dal precedente g.i.
disponeva il ricalcolo degli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. pro tempore vigente considerando il valore del lingotto sulla base del Fixing applicato dalla banca e del cambio del giorno di liquidazione.
Per i restanti contratti il contratto di accensione è presente in atti,
insieme alla ulteriore documentazione indicata nella CTU oppure avrebbe dovuto essere prodotto in quanto acceso entro il decennio (prestito d'uso d'oro ex VI n. 699-29409) pertanto solo degli stessi si tratterà nel seguito.
pagina 39 di 45 V.
8. Quanto a tali rapporti in ultimo menzionati, procedendo nell'ordine seguito dalla CTU e facendo applicazione, per quanto già detto, della ipotesi 1)
in cui il valore del lingotto era variato sulla base del fixing/cambio, si rileva quanto segue:
1) 6.6.6. TI D'uso N. 699-33631
Tale prestito d'uso è stato acceso in data 14/05/2018 ed è costituito da due lingotti da 1 kg. ciascuno. Il prestito è tutt'ora in corso. Il contratto originario è
stato prodotto in atti.
La CTU ha, correttamente, confrontato il tasso applicato dall'istituto bancario, con i tassi soglia previsti per la categoria per la categoria “Altri
finanziamenti alle famiglie e alle imprese”. I tassi applicati non sono mai risultati usurari e non risultano essere mai stati applicati interessi di mora.
Applicando poi la prescrizione di tutte le rimesse anteriori al decennio
(ipotesi 1, caso a CTU) emerge un credito a favore di di € 237,50 (pag. Pt_1
59 CTU).
2) 7.7.7. TI d'uso n. 699-33897
Tale prestito d'uso è stato acceso in data 22/05/2018 con la consegna di due lingotti da 1 kg. ciascuno. Il prestito è tutt'ora in corso.
Il contratto originario è stato prodotto in atti.
La CTU ha confrontato il tasso applicato dall'istituto bancario, con i tassi soglia previsti per la categoria per la categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.
I tassi applicati non sono mai risultati usurari e non risultano essere mai stati applicati interessi di mora.
pagina 40 di 45 Applicando poi la prescrizione di tutte le rimesse anteriori al decennio
(caso a CTU) emerge un credito a favore di di € 241,18 (pag. 63 CTU). Pt_1
3) 8.8.8. TI d'uso N. 699-36547
Tale prestito d'uso è stato acceso in data 3/09/2018 con la consegna di due lingotti da 1 kg ciascuno. In data 01/03/2019 è stata effettuata una estinzione parziale tramite acquisto di 1 Kg. Il prestito è tutt'ora in corso per il rimanente
1 KG (L13402). Il contratto originario è stato prodotto in atti.
La CTU ha confrontato il tasso applicato dall'istituto bancario, con i tassi soglia previsti per la categoria per la categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.
I tassi applicati non sono mai risultati usurari e non risultano essere mai stati applicati interessi di mora.
Applicando poi la prescrizione di tutte le rimesse anteriori al decennio
(ipotesi 1, caso a CTU) emerge un debito a sfavore di di € 65,42 (pag. 68 Pt_1
CTU) essendo stati addebitati interessi inferiori al tasso contrattualmente stabilito.
4) 9.9.9. TI d'uso n. 699-36923
Tale prestito d'uso è stato acceso in data 17/09/2018 con la consegna di due lingotti da 1 kg. ciascuno. Il prestito è tutt'ora in corso. Il contratto originario è stato prodotto in atti.
La CTU ha confrontato il tasso applicato dall'istituto bancario, con i tassi soglia previsti per la categoria per la categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.
pagina 41 di 45 I tassi applicati non sono mai risultati usurari e non risultano essere mai stati applicati interessi di mora.
Applicando poi la prescrizione di tutte le rimesse anteriori al decennio
(ipotesi 1 caso a CTU) emerge un debito a sfavore di di € 99,15 essendo Pt_1
stati addebitati interessi inferiori al tasso contrattuale (pag. 73 CTU).
V.
8.1. Quanto ai seguenti prestiti d'uso d'oro n. 699-40091 (10), 699-
40505 (11), 699-40734 (12), 699-41764 (13 e 699-41994 (14), tuttora in corso, la
CTU non ha potuto effettuare alcun ricalcolo in quanto, pur presente il contratto di apertura, non risultavano depositate le contabili di addebito degli interessi ed ha verificato che nella contabile di accensione la aveva CP_2
addebito spese secondo il dettame contrattuale. Parte attrice pretenderebbe ricalcolare, comunque, tali rapporti ma la richiesta è da respingere, infatti
è attrice in ripetizione e pertanto onerata dalla prova della sussistenza Pt_1
di addebiti e condizioni illegittime e di aver subito addebiti a fronte di condizioni nulle o per somme maggiori di quelle contrattualmente stabilite.
Tali circostanze, però, rispetto a questi rapporti non vengono mai dedotte.
Essendo presente il contratto in atti spettava a dedurre di aver subito Pt_1
addebiti diversi da quelli contrattualmente stabiliti, non potendo certo nei presenti casi far riferimento a condizioni inesistenti o indeterminate. Nella
perizia allegata viene effettuato un ricalcolo dando per mancante il contratto di accensione del rapporto, condizioni nella fattispecie non sussistente.
V.
8.2. Quanto al contratto di prestito d'uso d'oro n. 6999-29409 (ex 3287)
tale prestito è stato acceso con la ex VI in data 18.11.2015 con la consegna di tre lingotti da 1 kg. ciascuno. L'estinzione parziale del prestito è avvenuta pagina 42 di 45 tramite la restituzione di 1 kg di metallo prezioso. Non è stato prodotto il contratto iniziale.
Confrontando il tasso di interesse applicato con i tassi soglia previsti dalla categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” lo stesso non è mai risultato usuraio e non sono mai stati applicati interessi di mora.
Il CTU ha proceduto al ricalcolo come da quesito (quindi ricalcolando gli interessi al tasso legale pro tempore vigente considerando il valore del lingotto sulla base del fixing applicato dalla e del cambio del giorno di CP_2
liquidazione) giungendo ad un ricalcolo (ipotesi 1 caso a) di € 9.297,11 a credito di Tuttavia, rispetto a tali somme, considerato che gli importi Pt_1
ripetibili anteriori al 26.06.2017 (data di esecuzione della cessione degli asset
Co tra e ) andrebbero richiesti alla l.c.a. (ma per essi si è già detto CP_6
della improcedibilità nella presente sede della relativa domanda, che comunque l'attrice non formula nelle proprie conclusioni anche verso CP_6
l.c.a.) si ricava un importo a credito dell'attrice pari ad € 4.025,68 (ricavabile dalla tabella a pag. 10 della CTU considerando solo gli interessi e le spese addebitate dopo il 26.06.2017 e i relativi ricalcoli).
V.
8.3. Da quanto sopra esposto deriva un ristorno complessivo a credito di di € 4.339,79. Pt_1
V.
9. Quanto alla dedotta violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte della Banca la stessa è formulata in modo del tutto generico in realtà, pare, riportandosi alle deduzioni già svolte in precedenza negli scritti attorei e di cui si è già trattato e, in ogni caso, non raggiungendo quel minimo pagina 43 di 45 di specificità, anche in riferimento ai singoli rapporti, perché la stessa possa essere esaminata.
VI. Quanto alle spese di lite, tenuto conto che le pretese attoree di nullità
totale dei contratti, così come quelle volte ad applicare ai prestiti d'uso d'oro dedotti in causa la disciplina del contratto di mutuo sono state rigettate,
mentre riguardo alle domande di ripetizione le stesse sono risultate fondate per una somma pari a meno dell'1% di quella pretesa dalla parte attrice (pari a €
773.308,12), le spese di lite debbono essere poste a carico della medesima parte attrice nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa già esposto al parametro medio per tutte le fasi previste dal citato D.M..
Le spese tra l'attrice e l'intervenuta possono essere CP_6
compensate in quanto la stessa è intervenuta volontariamente in causa senza che vi fossero domande degli attori nei suoi confronti.
Le spese di CTU, come già liquidate in atti, sono poste a carico dell'attrice
Co nella misura di 9/10 e della convenuta per il restante 1/10, fatto salvo il vincolo solidale nei confronti del CTU. Rimangono a carico delle parti le spese di CTP eseguite in corso di causa e ante causam
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accerta e dichiara che ha illegittimamente addebitato a Controparte_1
l'importo di € 4.339,79 in relazione ai contratti di Parte_1
cui in motivazione e per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione alla pagina 44 di 45 predetta attrice di detto importo, maggiorato degli interessi ex art. 1284,
comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) rigetta le altre domande attoree;
3) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le Parte_1
spese di lite del presente giudizio, liquidate, già compensate nella misura di
1/10, in € 26.273,7 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) compensa le spese di lite tra l'attrice e l'intervenuta;
5) pone le spese di CTU, come già liquidate in atti, a definitivo carico dell'attrice nella misura di 9/10 e della convenuta Parte_1
nella misura di 1/10, fatto salvo il vincolo solidale di tutte Controparte_8
le parti nei confronti del CTU.
Così deciso in Vicenza il 09/12/2025
Il Giudice
LE CO
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