Sentenza 17 gennaio 2001
Decreto decisorio 16 dicembre 2009
Massime • 1
Una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito, compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 - che rinvia all'art. 52 - 207 e 209 legge fall. con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare; pertanto, come nella procedura fallimentare, i crediti prededucibili non possono farsi valere con le forme ordinarie, essendo applicabili le norme sulla formazione del passivo, con la conseguenza che dopo il deposito dello stato passivo il creditore in prededuzione, il cui credito sia stato escluso dal commissario liquidatore, dovrà proporre opposizione, mentre il creditore il cui credito non sia stato preso in considerazione dovrà proporre domanda di insinuazione tardiva (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo emanato a favore di perito che aveva operato per conto del liquidatore).
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 19/11/2002 n. 362 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 19 novembre 2002
Con l\'istanza d\'interpello di cui all\'oggetto, concernente l\'esatta applicazione dell\'art. 125, secondo comma, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e\' stato esposto il seguente Quesito La societa\' XY S.p.A e\' stata sottoposta alla procedura di Amministrazione Straordinaria prevista dalla legge 3 aprile 1979, n. 95. I commissari incaricati dell\'esecuzione di tale procedura fanno presente di avere gia\' provveduto, mediante ripartizioni parziali dell\'attivo realizzato, al soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati nonche\' della quasi totalita\' (novantanove per cento) dei creditori chirografari. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2001, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo FERRO - Presidente -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
S.I.D.A. SpA SOCIETÀ ITALIANA DI ASSICURAZIONI in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ELEONORA F. PIMENTEL 2, presso l'avvocato COSTA MICHELE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMITO ANTONINO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 358/98 del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 22/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/06/2000 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Costa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. SIDA (Società Italiana di Assicurazioni) e la s.p.a. Unione Euro-Americana di Assicurazioni coassicuravano la soc. Azzurra per il rischio di incendio. In relazione ad un sinistro ed in esecuzione di una clausola contrattuale, secondo cui l'ammontare del danno doveva essere determinato da periti nominati dalle parti, la società assicurata e la s.p.a. SIDA, delegata alla gestione del contratto, designavano i periti che davano inizio alle operazioni per la determinazione del danno e del relativo indennizzo. La s.p.a. SIDA veniva, quindi, posta in liquidazione coatta amministrativa in data 23 luglio 1993 e gli organi della procedura, manifestando l'opinione che non fosse possibile una quantificazione del credito di indennizzo in sede diversa da quella concorsuale. revocavano la nomina del perito. A questo punto l'assicurata, SOC. Azzurra, chiedeva al Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la nomina di un perito di parte per la S I DA. In accoglimento dell'istanza veniva nominato il geom. NT IT. Gli organi della procedura informati della nomina, comunicavano al professionista ed alla soc. Azzurra che non si poteva dare corso alla determinazione arbitrale e che la pretesa creditoria della assicurata doveva essere fatta valere mediante domanda di insinuazione allo stato passivo. Il geom. IT, dopo avere espletato l'incarico, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo del Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto per il pagamento del proprio compenso. La SIDA in l.c.a. proponeva opposizione, che il Pretore rigettava con sentenza n. 74 del 1997. A seguito di gravame della SIDA, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 22 ottobre 1998, confermava la decisione. In particolare, il giudice dell'appello osservava, per quanto qui ancora interessa, che: 1) il contratto di coassicurazione prevedeva la delega alla SIDA per la gestione dell'intero rapporto;
2) la delega nel contratto di coassicurazione ha natura di mandato in rem propriam, essendo conferita nell'interesse anche del delegante oltre che dei terzi interessati;
3) per tale ragione, dopo l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, quando la nomina del perito aveva già avuto luogo ed erano iniziate le operazioni peritali, la SIDA avrebbe potuto al più chiedere la dichiarazione di improcedibilità della domanda nei suoi confronti, ma non avrebbe potuto revocare la nomina dell'arbitro, impedendo la prosecuzione dell'arbitrato per l'accertamento del danno nei confronti del coassicuratore;
4) la clausola compromissoria per arbitrato irrituale, da inquadrare nella figura del mandato in rem propriam, non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 78 l. fall e, pertanto, resta insensibile agli eventi che interessano una sola delle parti e non si scioglie per effetto dell'apertura a carico di una di esse di una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
5) la revoca non era comunque possibile poiché il giudizio doveva concludersi, sia pure con una pronunzia in rito, considerato che la perdita di capacità della SIDA avrebbe con sentito, ai sensi dell'art. 820, 3^ co., C.P.C., sol tanto la proroga del termine per la decisione;
6) il compenso del perito non poteva considerarsi debito di massa poiché lo stesso, seppure in relazione ad un rapporto preesistente, aveva svolto la sua attività per conto del liquidatore della SIDA.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la SIDA in l.c.a., deducendo due motivi. NT IT non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la procedura ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 201, 52 e 93 l. fall., lamentando che la pretesa del IT, indipendentemente dalla sua qualificazione, era assoggettata al concorso formale, con la conseguenza che il credito non poteva essere accertato in sede ordinaria, ma soltanto dal commissario liquidatore nella fase amministrativa, prima del deposito dello stato passivo e successivamente dal tribunale fallimentare secondo le forme previste per l'accertamento del passivo.
Il motivo è fondato. Anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, come nel fallimento, operano i principi del concorso formale e sostanziale, in virtù dei quali, da un lato, i creditori, fatti salvi gli eventuali diritti di prelazione, possono partecipare solo in proporzione delle rispettive ragioni (par condicio creditorum) alla distribuzione del ricavato fallimentare e, d'altro canto, tutte le posizioni creditorie verso il fallito sono sottoposte ad un accertamento unitario, quali che siano i titoli e quali che possano essere, in astratto, le domande proponibili. Ciò discende univocamente dal richiamo, nell'ambito della legge fallimentare, degli artt. 51 e 52 e degli artt. da 98 a 103, operati rispettivamente dai successivi artt. 201 e 209. Pertanto, ogni diritto di credito, una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, è tutelabile esclusivamente nelle forme previste dagli artt. 201 (che richiama, come si è detto, anche l'art. 52), 207 e 209 l. fall.. La previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori. Ciò determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie. Per la liquidazione coatta amministrativa, inoltre ed a differenza di quanto accade per il fallimento, non si può neppure ipotizzare una residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie, in relazione alla intenzione di ottenere un titolo da far valere, alla chiusura del concorso, soltanto in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, poiché tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità del procedimento di liquidazione coatta amministrativa (Cass. 15 maggio 1975, n. 1881). Si deve, tuttavia, operare una distinzione in relazione alla fase in cui si trova la procedura concorsuale. Durante l'attività di formazione dello stato passivo, demandata ai competenti organi amministrativi della liquidazione coatta, e sino al momento del deposito dello stesso nella cancelleria del luogo ove l'impresa ha la sede principale, si verifica una temporanea improponibilità innanzi al giudice ordinario delle domande, per differimento dell'esercizio del potere giudiziale, ferma restando l'assoggettabilità ad opposizione o ad impugnazione del provvedimento attinente allo stato passivo (v. ex pluribus Cass. 23 ottobre 1986, n. 6224; Cass. s.u. 10 gennaio 1991, n. 162; Cass. 13 marzo 1994 n. 3442 e da ultimo Cass. 23 luglio 1999, n. 8136) . Una volta esaurita l'attività
amministrativa di formazione dello stato passivo, inizia la fase giurisdizionale nella quale le modifiche dello stato passivo possono essere determinate, oltre che da opposizioni o impugnazioni dello stesso, anche dalle domande di insinuazione tardiva, proposte nelle forme previste dalla legge fallimentare (Cass. 20 dicembre 1971, n. 3699; Cass. 21 ottobre 1981, n. 5511). La preclusione rispetto a forme di tutela diverse da quelle del l'accertamento endofallimentare opera certamente anche nei confronti dei crediti prededucibili. Infatti, la regola dell'assoggettamento a concorso formale di "ogni credito", dettata dall'art. 52 l. fall. con nesso di strumentalità e complementarità rispetto al divieto delle azioni esecutive individuali, dettato dall'art. 51 l. fall., non consente la proposizione nella sede ordinaria di una azione di condanna (o anche di mero accertamento che risulti prodromica ad una condanna) perché "nessuna fattispecie satisfattoria di posizioni creditorie particolari, incidente con effetto depauperatorio sul patrimonio del fallito vincolato al soddisfacimento paritetico dei creditori ... può legittimamente trovare luogo al di fuori del concorso" (così Cass. 11 novembre 1998, n. 11379). Pertanto, così come avviene nella procedura fallimentare (cfr., tra le tante decisioni, Cass. 22 ottobre 1984 n. 5345; Cass. 6 giugno 1989 n. 2743; Cass. maggio 1991 n. 5124; Cass. 24 marzo 1994, n. 2896; Cass. 28 ottobre 1998, n. 10759; Cass. 18 febbraio 1999, n. 1356), anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa i crediti prededucibili non possono farsi valere con le forme ordinarie, essendo, invece, applicabili le norme sulla formazione del passivo, con la conseguenza che dopo il deposito dello stato passivo il creditore inprededuzione, il cui credito sia stato escluso dal commissario liquidatore, dovrà proporre opposizione, mentre il creditore il cui credito non sia stato preso in considerazione dovrà proporre domanda di insinuazione tardiva (v. ex pluribus Cass. 19 novembre 1971, n. 3345; Cass. 5 febbraio 1972, n. 272; Cass. s.u. 18 aprile 1988, n. 3034; in relazione alla amministrazione straordinaria, come regolata dalla l. n. 95 del 1979, che rinviava alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa, v. Cass. 6 agosto 1998, n. 7704; Cass. 13 aprile 1994, n. 3432; Cass. 16 febbraio 1993, n. 1923) Nè, in relazione ai crediti prededucibili verso impresa in liquidazione coatta amministrativa, si può porre la questione della percorribilità della diversa strada "endofallimentare" del decreto ex art. 111 l. fall. e del reclamo ex art. 26 l. fall. (sulla problematica v. Cass. n. 11379/1998 cit.), poiché gli atti del commissario liquidatore non sono reclamabili ai sensi dell'art. 26 l. fall., ma eventualmente sono impugnabili innanzi al giudice amministrativo (cfr. Cass. 29 novembre 1989, n. 5223); d'altro canto, il procedimento previsto dall'art. 213 l. fall. per le osservazioni al bilancio, al conto di gestione ed al piano di riparto si apre soltanto nella fase di chiusura della procedura e le osservazioni presuppongono. comunque, l'avvenuto accertamento dei crediti (cfr. ex pluribus, in relazione al fallimento, Cass. 24 marzo 1994, n. 2896;
Cass. 8 agosto 1995, n. 8669; Cass. 23 marzo 1996, n. 2566; Cass. 18 febbraio 1999, n. 1356). La domanda proposta nelle forme ordinarie, è, pertanto, affetta da vizi per violazione delle forme inderogabili in cui (e della sede giurisdizionale dinanzi alla quale) può essere fatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
In accoglimento del primo motivo, si deve, quindi, dichiarare l'improponibilità della domanda formulata nei confronti della SIDA in liquidazione coatta amministrativa e, per l'effetto, si deve revocare il decreto ingiuntivo n. 78 del 1996 emesso dal Pretore di Barcellona di Pozzo e si deve cassare senza rinvio la sentenza impugnata.
Alla accertata improponibilità della domanda consegue l'assorbimento dei motivi di ricorso attinenti al merito della decisione.
Soccorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e revoca il decreto ingiuntivo n. 78 del 1996 del Pretore di Barcellona di Pozzo;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria 17 gennaio 2001