Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2001, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
....03297/0 1 AULA "B" ITALIAN_ oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEZIONE LAVORO Richiesta copia studio dal Sig.
5.24 composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: per diritti L. 6000 1108-03-01 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente IL CANCELLIERE R.G.N. 15592/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Cron. 6847 Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto UD.30.01.2001 da 1) - DALLA VERDE S.P.A. 2) - DALLA VERDE GINO la prima, in persona del suo legale rapp.te LL RD CANCELLERIA NO, e il secondo in proprio, rapp.ti e difesi dall'avv. Otello Giandomenici, del Foro di Vicenza, presso il quale elett.te domiciliano in Vicenza, via Pescherie Vecchie, n. 23, giusta procura speciale a margine del ricorso, e, di CANCELLERA ufficio, dom.ti in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, e, la LL RD s.p.a., per esso avv. Otello Giandomenici, deceduto, 1 506 dall'avv. Giuseppe Gigli, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, Via G. Pisanelli, n. 04, giusta procura speciale per notar LD D'RC di Vicenza del 25 gennaio 2001, rep. n. 13129, depositata in udienza,
- ricorrenti -
contro
I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Prof. Ing. Giovanni Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Rina Sarto Fabrizio Correra, con i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale depositata in atti, costituito solo con procura e
contro
I N A I L Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., avv. prof. Pietro Magno, rapp.to e difeso dagli avv.ti Pasquale Rossi e Saverio Muccio, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via IV novembre, n. 144, giusta procura speciale in calce al controricorso, - controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 00068/97 del 06.06/09.09.1997, R.G. nn. 00001/97. 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Giuseppe Gigli per la LL RD s.p.a., Saverio Muccio per l'Inail, e Fabrizio Correra, per l'Inps; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 0107/96 del 20 marzo 04 maggio 1996 il Pretore di Vicenza, riuniti i quattro procedimenti, rigettava le opposizioni a decreti ingiuntivi e ad ordinanze ingiunzioni emesse rispettivamente dal Pretore ad istanza dell'Inps - Istituto nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps) e dell'Inail - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul le ordinanzeLavoro (in appresso Inail) e (per ingiunzioni) dagli stessi Istituti, confermando le condanne a pene pecuniarie di cui agli atti opposti, per violazioni delle norme sulla registrazione sui libri matricola e paga di lavoratori dipendenti, per contributi omessi e relative somme aggiuntive, e per mancato versamento di premi assicurativi. 3 Il Tribunale di Vicenza rigettava l'appello proposto dalla società e dal LL RD NO in proprio;
spese del grado a carico degli stessi appellanti. Osservava il Tribunale, limitatamente a quanto ancora sub iudice: la compilazione per ciascuno dei quaranta operai del “questionario dei lavoratori all'estero" trasmesso all'Inail e la segnalazione allo stesso Istituto del rientro in Italia dei medesimi lavoratori al termine del periodo di lavoro nei cantieri di Tripoli, questi ultimi espressamente indicati di proprietà della LL RD s.p.a., quali dichiarazioni con chiaro e univoco valore confessorio stragiudiziale provenienti dal rappresentante legale della società, nonché l'avvenuta annotazione nella contabilità dell'azienda delle spese di viaggio in Libia, dei compensi per i detti lavoratori e delle spese relative a quei cantieri, circostanze tutte confermate dall'ispettore del lavoro verbalizzante, dimostravano la sussistenza del rapporto di lavoro dei detti dipendenti con la LL RD s.p.a. nonché la relazione diretta tra detti cantieri in Libia e la medesima società; nessun elemento di sicura valenza probatoria risultava, per contro, agli atti;
non certamente la pretesa assunzione dei detti quaranta lavoratori ad opera della "LL RD lavoratori all'estero General Elettric Company Cooker s.p.a.", sia q perché dai documenti prodotti risultava, invece, la "Società italiana Dellaverde" socieà estera, quindi non di nazionalità libica e con la denominazione "Dellaverde" e non "LL RD", sia perché da alcune attestazioni di un non ben precisato Ufficio Tasse di Tripoli risultavano pagamenti per tasse e contributi, questi ultimi relativi una (ancora) diversaai detti quaranta lavoratori, "Impresa Dellaverde C.O. Libia"; da tale documentazione, pertanto, non era dato rilevare l'esistenza dell'asserita autonoma e diversa impresa libica, né risultava dedotto e provato un qualche rimborso alla LL RD s.p.a. da terzi;
per le analoghe omissioni riguardanti l'impiegato tecnico AL GI (per il quale la presenza in Libia risultava confermata dallo stesso LL RD NO con una trasferta del lavoratore per quel giorno) non valeva, in contrario, sul presupposto di una pretesa inattendibilità della dichiarazione del LL RD, né la documentazione medica, atteso che quest'ultima non certificava patologie che potessero influenzare l'equilibrio mentale del soggetto, né una eventuale indagine di raffronto delle dichiarazioni con la documentazione aziendale (fogli di presenza e passaporto) atteso che i fogli di presenza presentavano manomissioni che ne determinavano confusione e inattendibilità, e non certezza sugli eventuali dati a confronto;
esclusa ogni validità di tale documentazione, 5 a rimaneva non contestato il valore probatorio dell'accertamento ispettivo, ed infondato, pertanto, l'appello proposto. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza la LL RD s.p.a. e LL RD NO in proprio, con due motivi di censura. Si è costituito con controricorso l'Inail. Si è costituito, depositando agli atti la sola procura, l'Inps. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la società e il LL RD NO denunziano violazione e comunque falsa applicazione della legge n. 398 del 1987, e in particolare primo e secondo comma, di essa, nonchédell'art. 11 omessa, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le part, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il Tribunale non aveva valutato le circostanze, pacifiche agli atti, che esisteva contemporaneamente la "LL RD lavoratori all'estero General Elettric Company Cooker s.p.a." di nazionalità libica, cui partecipava sia pure in minima parte la “LL RD s.p.a.", che quest'ultima si era limitata ad inviare dall'Italia i quaranta lavoratori con visto turistico per una eventuale loro assunzione, puntualmente verificatasi, 6 h da parte della società libica, e che per il detto periodo di tre mesi i quaranta lavoratori non avevano percepito retribuzioni dalla "LL RD s.p.a.". Il motivo è infondato. L'operazione argomentativa del Tribunale di Vicenza, congrua e logica nella peraltro decisamente puntuale, dei fatti e nella valutazione delle ricostruzione circostanze, non è minimamente scalfita dalla censura in esame, a sua volta, invece, del tutto generica e finanche fondata su presupposti di fatto in pieno contrasto con gli accertamenti del giudice di appello. Il Tribunale, infatti, ha esaminato la documentazione e gli altri elementi istruttori agli atti (questionario dei lavoratori all'estero a firma del LL RD NO trasmesso all' Inail, annotazione nella contabilità dell'azienda delle spese di viaggio in Libia per i lavoratori e dei compensi loro erogati per il periodo in questione, testimonianza dell'ispettore del lavoro verbalizzante sui medesimi accertamenti), ha proceduto agli opportuni riscontri della documentazione e delle prove testimoniali in relazione alle eccezioni in fatto proposte dalle parti appellanti (società LL RD lavoratori all'estero General Elettric Company Cooker s.p.a., la società Società italiana Dellaverde, attestazioni dell'Ufficio tasse di Tripoli di pagamento di tasse e contributi dalla impresa 7 Dellaverde C.O. Libia, dichiarazione di Della RD NO posizione del AL, testimonianza Dall'Amico sulla stesso punto), ne ha rilevato le enormi sullo contraddizioni (inesistenza formale della prima società - in ordine alla quale restava solo la improbabile - tenuto conto che la affermazione della difesa documentazione prodotta si riferiva alla seconda società denominazione Dellaverde, simile ma non uguale alla con LL RD, e non di nazionalità libica, e che tasse e contributi, con esatte imputazioni peraltro sconosciute, risultavano a carico di una ancora diversa e mai nominata Impresa Dellaverde C.O. Libia, come da attestazioni di un non identificato Ufficio Tasse di Tripoli), ne ha desunto l'assoluta inattendibilità della tesi degli appellanti (lavoratori italiani già dipendenti della LL RD s.p.a. e autorizzati (?) con visto turistico a recarsi in Libia per essere assunti dalla (inesistente) società libica, e ha concluso, infine, in considerazione della totale mancanza di elementi di contrasto, per l'assoluta (e non contestata) attendibilità delle operazioni ispettive e dei relativi verbali, il tutto, peraltro, confermato dai testi esaminati in istruttoria. Orbene, la censura in questa sede si fonda su mere affermazioni contrarie sugli elementi di fatto (esistenza della società libica, insussistenza degli elementi 8 certificativi e contabili, assunzioni dei dipendenti in Libia, inattendibilità delle attestazioni e dichiarazioni di LL RD NO, etc.), il tutto senza la minima indicazione di un qualche fondamento di sostegno о di supporto;
il che costituisce una mera e generica critica alla sentenza impugnata, fuori delle ipotesi dei motivi di ricorso per cassazione elencati nell'art. 360 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso la società e il LL RD NO denunziano violazione e comunque falsa applicazione dell'art. 2697 C.C., nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia: una volta contestate le pretese dei due Istituti rispettivamente per contributi e premi, l'onere della prova circa l'esatto ammontare delle richieste in relazione ai titoli giustificativi incombeva agli stessi Istituti, sicché l'affermazione della genericità delle contestazioni, per la prima volta in grado di appello da parte degli appellanti, e sul presupposto della congruità e analiticità dei conteggi delle controparti, era apodittica, tanto più che da parte della società e del LL RD era stata richiesta consulenza contabile sulle somme richieste e consulenza tecnica sul passaporto del AL per un confronto tra i prestazioni effettuate dal dati del documento e le dipendente all'estero. 9 Anche questo secondo motivo è assolutamente infondato. Con la stessa genericità la società oppone in questa sede l'omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte degli enti impositivi. In realtà, come si è già rilevato nelle argomentazioni esposte a proposito del primo motivo di ricorso, il Tribunale ha correttamente rilevato che gli elementi risultanti dalla ispezione e dai relativi verbali risultavano confermati in sede istruttoria dagli operatori procedenti, e non contestati neanche in minima parte dalle difese dei verbalizzati, se non proprio avvalorati dai non chiari e inattendibili paradigmi della tesi in contrario ☐ sostenuta. Quanto alla opposta apoditticità del rigetto da parte del Tribunale della istanza di una consulenza tecnica per il confronto dei dati sullo spostamento del dipendente AL, è appena il caso di rilevare che a motivo del provvedimento il giudice di appello ha richiamato l'assoluta inutilità del mezzo istruttorio per la inattendibilità dei dati da confrontare in presenza di (non contestate) manomissioni e alterazioni dei relativi documenti. Il ricorso, pertanto, va rigettato, e i ricorrenti in questa sede, per il principio della soccombenza, vanno condannati, in solido tra loro, al rimborso in favore h 10 degli Istituti costituiti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Co r t e rigetta il ricorso, e condanna la la LL RD s.p.a., in persona di LL RD NO, e LL RD NO in proprio, in solido tra loro, al rimborso in favore dell'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Inail Istituto Nazionale per - l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro delle spese del giudizio di cassazione, in lire 38.000 " oltre a lire 2.500.000 per onorari in favore dell'Inps e a lire 3.000.000 per onorari in favore dell'Inail. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovanni Mapforella GiuseppeGiuseppe Iannirubertoirub шлив Sell. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 3 0 - 7 MAR. 2001 5 1 A . . S I T S oggi, D N R A , A T 3 ' O , L L 7 IL CANCELLIERE - A L L S E 8 O E - D B P 1 I S I 1 S I D N N E E A G G S T O S G I E O A A P L D O M E I T , A T O L I A R L R D I T E S E D D I T G N E E R S E 11