Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2001, n. 7114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7114 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
# 71 14/0 1 REPUBBLICA ITALIAN. EL POL TAL LA COR U REN A DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente - R.G.N. 23097/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere Cron. 16475 - Rep. 2515 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere- Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 21/12/00 - Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio SA PE, SA GE, elettivamente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 6000 per diritti L.
6. domiciliati in ROMA VIA CERNAIA 43, presso l'avvocato 25 MAG. 2001 il IL CANCELLIERE ROSARIO RAO, rappresentati e difesi dall'avvocato CARMELO TRIOLO, giusta procura a margine del ricorso;
CANCELLERIA - ricorrente 1 0
contro
INTEREUROPEA SpA in 1.c.a., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELL UNITA' 24, l'avvocato presso C V CAMILLO ROMANO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
2000 controricorrente $2494
contro
-1- REFACTOR Srl, in persona del legale rappresentante pro in ROMA presso la CANCELLERIAdomiciliata tempore, della CORTE SUPREPMA di CASSAZIONE, CIVILE rappresentata e difesa dagli avvocati COSIMO GENOVESE, giusta procura speciale per Notaio Antonino D'Agostino di Roma rep. n. 352093 del 31.3.2000;
- controricorrente -
contro
UNIASS ASSICURAZIONI SpA;
intimata · avverso la sentenza n. 356/98 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 06/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il l'Avvocatoresistente, FA, Genovese, che ha chiesto il rigetto о l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il presidente del Tribunale di Messina, accogliendo la domanda proposta dalla società a r.l. FA, con decreto 17 gennaio 1990. ingiungeva ad LO RI e a SE RI (debitore principale il primo, fideiussore il secondo) in via solidale tra loro di pagare alla ricorrente la somma di lire 24.515.221 oltre a interessi essendo il credito relativo al finanziamento concesSO ad LO RI, per l'acquisto di una autovettura, dalla società p.a. IA LI, alla quale la FA era succeduta per cessione del credito. Proponevano opposizione i RI (con citazione 2 marzo 1990 davanti al Tribunale di Messina), chiedendo la revoca del decreto sul rilievo che essi erano stati espressamente liberati dal loro debito dalla IA LI (l'autovettura infatti era stata rubata e la S.p.A. NI succeduta alla S.p.A. Intereuropea assicuratrice contro il furto e posta in liquidazione coatta amministrativa - si era accollata il debito della creditrice addegli acquirenti con adesione effetto liberatorio); in subordine l'autorizzazione a chiamare in causa le due società assicuratrici per losen " essere da esse garantite. 3 La Società FA si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione. Autorizzata dall'istruttore la chiamata in garanzia, la S.p.A. NI si costituiva eccependo il difetto della propria legittimazione passiva;
il commissario liquidatore della S.p.A. Intereuropea eccepiva, costituendosi, la improcedibilità della domanda nei confronti della società in liquidazione coatta amministrativa, a norma degli artt. 51 e 201 1.f.. Il Tribunale di Messina, con sentenza pubblicata il 31 gennaio 1994, dichiarava SE RI, LO RI e la società p.a. Intereuropea obbligati in solido nei confronti della società a r.
1. FA al pagamento della somma di cui alla ingiunzione, oltre a interessi moratori convenzionali del luglio 1989 e rigettava la domanda proposta nei confronti della NI. La Corte d'appello di Messina, con la sentenza pubblicata il 6 ottobre 1998, accoglieva l'appello proposto dal commissario liquidatore della S.p.A.. Intereuropea Assicurazioni, dichiarando improponibile la domanda di garanzia avanzata dagli opponenti nei confronti della stessa società e rigettava l'appello proposto da LO RI e SE RI confermando il decreto di ingiunzione opposto. i on Rilevava la Corte di merito che l'accertamento del Cas 4 credito fatto valere nei confronti della S.p.A. Intereuropea Assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa doveva avvenire secondo il procedimento previsto per la formazione dello stato passivo dagli artt. 207-209 legge fallimentare, con la conseguente improponibilità della domanda avanzata con la chiamata in garanzia nel giudizio di opposizione ad ingiunzione. Condivideva con riguardo all'appello def RI il giudizio del Tribunale sulla natura non liberatoria dell'accollo convenuto tra SE RI e la società Intereuropea, giacchè la lettera 28 gennaio 1985 della società IA-LI con la quale essa quale creditrice ipotecaria - aveva inteso esercitare l'azione surrogatoria nei confronti dell'assicuratore non conteneva alcuna espressione interpretabile come adesione all'accollo ad effetto liberatorio;
riteneva inammissibile il motivo con il quale gli appellanti RI avevano prospettato il difetto di legittimazione attiva della società FA, poiché la relativa accezione non era stata proposta in primo grado ed era perciò preclusa in appello a norma dell'art. 345 c.p.c.. Escludeva, infine, che fosse ravvisabile nel comportamento della creditrice D1AC- LI la violazione del dovere di collaborazione con gli effetti della mora così da escludere la obbligazione hepen 5 degli interessi moratori a carico dei debitori, giacchè con la lettera 21 gennaio 1985 la stessa società aveva indicato l'esatto importo del suoall'assicuratore credito e nessuna rilevanza può attribuirsi al fatto che essa non abbia dato risposta all'invito a comunicare l' entità della sua pretesa, successivamente -il 28 gennaio 1987 rivoltole dalla S.p.A. Intereuropea. Contro questa decisione SE RI ed LO RI hanno proposto ricorso per cassazione, prospettando quattro motivi di impugnazione, illustrati con successiva memoria. Hanno resistito con separati controricorsi la società a r.l. FA e la S.p.A. Intereuropea in liquidazione. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso- diretto nei confronti della società assicuratrice Intereuropea i - consorti RI, prospettando "violazione e falsa applicazione" degli . artt. 200, 52 e 201 legge fallimentare, criticano la decisione per avere la Corte di merito dichiarato la improponibilità della domanda di garanzia nei confronti della stessa società perché - posta in liquidazione coatta amministrativa quando invece quella domanda rimaneva attratta nella competenza funzionale del giudice della causa Cutaw ! principale di opposizione alla ingiunzione. Il motivo è infondato. E' fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore;
mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in quella sede: sicchè si determina una situazione di improcedibilità se già proposta di ) 0 improseguibilità) della domanda, che concerne così la domanda di condanna come quella di mero accertamento del credito (per tutte, Cass. 17 dic. 1999, n. 14231). Richiamano i ricorrenti l'opposto principio affermato da Cass. 14 marzo 1985, n. 1979 (conforme a ripetute pronunce delle sezioni unite della stessa Corte) che attiene però al disposto eccezionale di cui all'art. 25, comma 2, legge 24 dicembre 1969, n. 990 in tema (del tutto estraneo alla presente fattispecie di assicurazione contro il furto) di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, secondo il quale se durante il giudizio per 7 risarcimento dei danni promosso (anche) nei confronti della impresa assicuratrice interviene la liquidazione coatta amministrativa della stessa impresa il processo prosegue nei suoi confronti in deroga - appunto al generale divieto di azioni individuali nei confronti delle imprese assoggettate a quella procedura concorsuale.
2. Dei successivi tre motivi diretti a distinti punti della decisione pronunciata nei confronti della società FA (ricorrente per ingiunzione ed opposta), il secondo, prospettando "violazione e falsa applicazione" dell'art. 100 c.p.c. e degli artt. 1264 e 1406 C.C., censura l'asserito errore della Corte di merito che ha giudicato tardiva e non ammissibile in appello la eccezione con la quale gli opponenti avevano rilevato (e già prima nella comparsa conclusionale davanti al Tribunale) il difetto di legittimazione attiva della società FA. La stessa società -infatti- ricorrente aveva prospettato e fatto valere il proprio diritto di credito sul fondamento della cessione operata a suo favore della originaria creditrice DI LI (società di leasing che aveva finanziato "l'acquisto" della autovettura), ma della asserita cessione non provata in causa i debitori non avevano ricevuto la notifica né avevano avuto Losart 8 altrimenti notizia. Ebbene i ricorrenti oppongono che il legittimazione (sia attiva che passiva), difetto di alla regolarità del contraddittorio, attenendo rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. Il motivo è fondato con le precisazioni di cui qui di seguito si dirà (e nell'accoglimento di esso rimangono assorbiti il terzo ed il quarto motivo attinenti a temi di merito controversi che presuppongono la incontestata cessione del credito). Si deve innanzitutto rilevare che al presente procedimento - pendente alla data del 30 aprile 1995 non è applicabile il disposto novellato dell'art. 345 c.p.c., sicchè nella specie è operante il previgente comma 2 dello stesso art. 345 c.p.c. che espressamente ammette la proponibilità di nuove eccezioni nel giudizio di appello. E per altro la "eccezione" sollevata dai debitori nella comparsa conclusionale davanti al Tribunale (tardivamente in quel grado) e riproposta come specifico motivo dell'appello, attiene a ben vedere, non già alla legittimazione della società attrice (che aveva richiesto e ottenuto l'ingiunzione esplicitamente come pretesa cessionaria del diritto di credito), ma alla effettiva titolarità del diritto azionato, fatto valere dalla stessa FA sul loxer 9 fondamento appunto della prospettata cessione di credito, non conosciuta dai debitori (secondo essi affermano) e non provata nel giudizio. A rigore dunque la nuova difesa dei consorti RI in appello neppure integra l'eccezione nel senso proprio dell'art. 2697, comma 2, C.C., come contestazione della sussistenza del fatto stesso costituivo del diritto fatto valere dalla società FA, contestazione idonea ad attivare a carico della stessa (dopo il silenzio mantenuto sul punto dagli opponenti, che aveva fatto presumere una implicita loro ammissione) l'onere probatorio al riguardo. Ebbene, rileva il collegio, se vero che la notificazione al debitore ceduto - della avvenuta cessione del credito (prescritta dall'art. 1264, 1° c., c.c. perché la cessione sia a lui opponibile) ben può essere attuata dal cessionario con l'atto stesso introduttivo del giudizio contenente la domanda di pagamento diretta all'adempimento coattivo del debitore ceduto - (cass. 8387/1997; 4077/1990; 1394/1974), non v'è dubbio tuttavia che il cessionario sia onerato di provare l'avvenuta cessione a suo favore e che il debitore (che non abbia ricevuto la notificazione della cessione dal suo originario creditore), per essere liberato pagando al cessionario, debba accertare AN 10 impiegando l'ordinaria diligenza sussistenza validità dell'asserito trasferimento del credito. Erronea è perciò (per violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. - ante riforma - in relazione all'art. 342 c.p.c.) la decisione della Corte di merito che ha ritenuto preclusa in appello la difesa dei consorti RI, tardivamente avanzata in primo grado ma dell'appello,riproposta con uno specifico motivo quali avavano contestato la titolarità del diritto di credito fatto valere in giudizio dalla società FA pretesa cessionaria con la domanda di ingiunzione (impropriamente eccependo il difetto di legittimazione attiva); e non ha quindi indagato nel merito il tema divenuto essenziale nel giudizio - della prova della costitutivo delavvenuta cessione, come elemento diritto dalla FA azionato, contestato dagli appellanti.
3. Rigettato il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti RI, soccombenti nei confronti della S.p.A. Intereuropea Assicurazioni, sono tenuti in solido e condannati- al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore della stessa società resistente.
4. Accolto il secondo motivo del ricorso e er oz dichiarati assorbiti il terzo e il quarto, la sentenza l 11 deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per riesame alla Corte d'appello di AT (che provvederà anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio nei rapporto tra la società FA e i CT 250.000 consorti RI). ST.60000
P.Q.M.
TOT. 310000 La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese di questa fase del giudizio liquidate, a favore della resistente S.p.A. Intereuropea Assicurazioni, in complessive lire 2.620.000 delle quali lire 2.500.000 per onorari di avvocato;
accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara ( assorbiti il terzo e il quarto, cassa la sentenza 4 impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, e i r e s anche per le spese di questa fase del giudizio, alla Corte d'appello di AT. Roma, 21 dicembre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Pellegrino Senofonte Giovanni Losavio E 33330 Hengl A R T T S Samuilla avio, est. 0 0 DIROMA 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2. Prima Sex one Civile elleria IL CANCELLIERE Depositato t 2.5 MAC 2001 CANCELLIERE25 12