Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8136
CASS
Sentenza 27 luglio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi (come nel caso di dichiarazione di fallimento) tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (ad es. in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro ovvero del diritto ad una qualifica) oppure costitutive (ad es. di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette al pagamento di somme di danaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale. Per le prime va affermata (come per il fallimento) la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (in luogo della "vis attractiva" del foro fallimentare) la regola dell'improcedibilità od improseguibilità della domanda per differimento dell'esercizio del potere giudiziale, sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o ad impugnazione davanti al tribunale fallimentare.

Commentario1

  • 1Licenziamento illegittimo: è il datore che deve provare l'impossibilità di reintegroAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 24 gennaio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8136
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8136
Data del deposito : 27 luglio 1999

Testo completo