Sentenza 27 luglio 1999
Massime • 1
In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi (come nel caso di dichiarazione di fallimento) tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (ad es. in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro ovvero del diritto ad una qualifica) oppure costitutive (ad es. di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette al pagamento di somme di danaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale. Per le prime va affermata (come per il fallimento) la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (in luogo della "vis attractiva" del foro fallimentare) la regola dell'improcedibilità od improseguibilità della domanda per differimento dell'esercizio del potere giudiziale, sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o ad impugnazione davanti al tribunale fallimentare.
Commentario • 1
- 1. Licenziamento illegittimo: è il datore che deve provare l'impossibilità di reintegroAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 24 gennaio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8136 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
EL TI, NI ITALIA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, rappresentate e difese dall'avvocato FULVIO CAROLLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SIDA ASSIC ORA TIRRENA COMP ASSIC SPA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DELL'OLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO IPPOLITO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 366/97 del Pretore di VICENZA, depositata il 23/12/98 r.g.n.337/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/04/99 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per la dichiarazione di competenza del Pretore di Vicenza in funzione di giudice del lavoro. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5.9.1997 NA LL, ed IT Terenziani, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'agente CC, titolare dell'agenzia di Vicenza della soc. SIDA assicurazioni, chiedevano al Pretore del lavoro di Vicenza la condanna di detta società al pagamento di differenze retributive, essendo risultato il CC insolvente ed essendo stata, a seguito di revoca del mandato, assunta la gestione dell'agenzia direttamente dalla mandante, ora NA Assicurazioni. Si costituiva la convenuta eccependo l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro, trattandosi di compagnia assicurativa in liquidazione coatta amministrativa, di tal che il foro competente doveva individuarsi nel tribunale fallimentare di Roma. All'udienza di discussione le ricorrenti aderivano a questa eccezione ed il Pretore adito pronunziava sentenza depositata il 23.12.1997 - e comunicata il 9.1.1998 - con cui declinava la propria competenza dichiarando competente il Tribunale fallimentare. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per regolamento di competenza cui replica la Compagnia resistente, con memoria ex art.47, c.4 c.p.c. Il P.M. ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevano le ricorrenti che la causa doveva essere trattenuta e decisa dal Pretore adito osservando come, in un caso analogo, questa Corte (sent. n. 7795/97) aveva statuito che "la competenza per materia del giudice del lavoro in ordine alla domanda proposta dal commissario liquidatore di una impresa assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa per un credito inerente ad un pregresso rapporto di agenzia, non trova deroga in favore del Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, sia per il fatto che alla liquidazione coatta amministrativa non è applicabile l'art. 24 della legge fallimentare, sia soprattutto perché tale eccezione non dipende in alcun modo dal procedimento concorsuale, restando irrilevante che il convenuto abbia eccepito innanzi al Pretore un proprio credito in compensazione".
La censura non coglie esattamente nel segno, anche se perviene ad una conclusione accettabile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa deve distinguersi - come in caso di dichiarazione di fallimento - tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (ad es. in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro, ovvero del diritto ad una qualifica) oppure costitutive (ad es. di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale). Per le prime va affermata - come per il fallimento - la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera - invece che, come in caso di fallimento, l'attrazione della domanda nel foro fallimentare - la regola dell'improcedibilità o improseguibilità della domanda, per "differimento dell'esercizio del potere giurisdizionale" (sic.: Cass. S.U., 3.10.1996, n. 8635) sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare al sensi dell'art. 209 della legge fallimentare (Cass., 20.7.1995, n. 7907). In sostanza, riguardo ad una pretesa creditoria avanzata nei confronti di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, a differenza dell'ipotesi di fallimento dell'impresa (nel qual caso opera senz'altro Il trasferimento di competenza al giudice fallimentare), si verifica una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, fino a quando il credito non sia fatto valere nella apposita fase amministrativa di verificazione dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura.
Tale principio - espressamente affermato da questa Corte con riferimento a controversie tra società assicuratrici ed agenti, ex art. 409, n.3 c.p.c., aventi ad il pagamento di provvigioni (Cass., 28.11.1992, n. 12756) è applicabile anche alle controversie - come quella in esame - relative a pretese nascenti dallo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, rientranti nell'art. 409, n.1 c.p.c. In conclusione deve affermarsi che spetta al Pretore del lavoro di Vicenza, il preventivo accertamento dell'avvenuto espletamento della suddetta procedura amministrativa di verificazione dello stato passivo (al cui esito le parti potrebbero conformare le rispettive condotte in sede processuale) sicché, in questa fase, e in ragione di questo doveroso adempimento, permane la sua competenza. Appare equo compensare per intero tra le parti le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Pretore del lavoro di Vicenza. Compensa le spese di questa fase del giudizio. Così deciso in Roma, il 15 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999