Sentenza 13 maggio 2008
Massime • 1
È affetta da abnormità l'ordinanza adottata fuori udienza dal giudice del dibattimento con cui lo stesso revochi la declaratoria di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti successivi, pronunciata in udienza e basata su un presupposto erroneo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2008, n. 35380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35380 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 13/05/2008
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 576
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 644/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA AN;
avverso l'ordinanza emessa il 12 dicembre 2007 dal giudice del tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 13 maggio 2008 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza dibattimentale del 19 novembre 2007 il giudice del tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, nel procedimento a carico di AI AN per reati edilizi, dichiarò la nullità dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. e degli atti successivi per omessa notifica al secondo difensore dell'imputato avv. Fornari e restituì gli atti al pubblico ministero.
Successivamente, con ordinanza emessa de plano il 12 dicembre 2007, il medesimo giudice rilevò che la precedente ordinanza era stata emessa sul presupposto erroneo che la nomina dell'avv. Fornari fosse stata portata a conoscenza del pubblico ministero prima della data dell'invio dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., mentre in realtà essa era stata trasmessa dopo tale data sicché nessuna notifica doveva essere fatta all'avv. Fornari. Di conseguenza, revocò l'ordinanza del 19 novembre 2007 e dispose la prosecuzione del dibattimento nonché la citazione dei testimoni a cura della cancelleria. Il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione deducendo l'abnormità della ordinanza impugnata perché ha revocato un provvedimento decisorio non revocabile;
perché è stata emessa da giudice che ormai si era definitivamente spogliato del processo;
perché è avulsa da ogni schema normativo;
e perché non poteva essere disposta la citazione dei testi a cura della cancelleria, tanto più che non era stato ancora aperto il dibattimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte è abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Sez. 5, 11 febbraio 1994, n. 182, Marino, m. 197091; Sez. Un., 10 dicembre 1997, n. 17/98, Di Battista, m. 209603; Sez. Un., 24 novembre 1999, n. 26/2000, Magnani, m. 215094; Sez. 5, 14 giugno 2007 n. 28548, Mitrano, m. 237568). Nel caso in esame, il collegio condivide le considerazioni svolte nella sua requisitoria dal Procuratore generale, il quale ha osservato che "il giudice non si è attenuto alla regola secondo cui è preclusa al giudicante, in via generale, la facoltà di ritornare sui propri provvedimenti che abbiano un carattere definitivo, e che siano autonomamente impugnabili.
La declaratoria di nullità dell'avviso di conclusione della indagini preliminari perché non notificata al secondo difensore del AI, anche se in ipotesi erronea, perché basata sul presupposto che la nomina del secondo difensore fosse stata conosciuta dal pubblico ministero prima dell'avviso mentre gli è stata resa nota solo in data successiva, ha comunque comportato un regresso del processo dall'udienza dibattimentale alla fase delle indagini preliminari.
Ciò posto, incombeva al pubblico ministero di impugnare il provvedimento che si basava su un presupposto non vero, con le forme ordinarie e non, invece, provocare, fuori udienza, in assenza di contraddittorio, un provvedimento del tribunale di revoca dell'ordinanza che, presentando i caratteri della definitività, atteso che con la decisione si era spogliato del processo, era ormai sottratta al suo potere.
Va da sè che avverso quel provvedimento che per la sua atipicità si pone del tutto al di fuori da ogni schema si sistema processuale, l'unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione". Queste considerazioni corrispondono del resto alla assoluta atipicità di una ordinanza, emessa inaudita altera parte, senza alcun contraddittorio, con la quale è stata revocata una precedente ordinanza, emessa invece in dibattimento e nel pieno contraddittorio delle parti. Va inoltre rilevato che, avendo il giudice disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ed essendo ormai il processo regredito alla fase delle indagini preliminari, il giudice stesso di conseguenza non aveva più alcun residuo potere giurisdizionale e non poteva quindi decidere sull'istanza di revoca del pubblico ministero.
Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che "a ciascun giudice è preclusa in via generale, salvo e nei limiti in cui gli sia espressamente attribuita, la facoltà di ritornare autonomamente sui propri provvedimenti a carattere definitorio nei cui confronti sia positivamente prevista l'azionabilità di un apposito ed efficace rimedio caducatorio" (Sez. Un., 14 luglio 2004, n. 36168, Pangallo); che "allorché il provvedimento del giudice, emesso informa di ordinanza, non decide su questioni contingenti o temporanee, sia di rito, sia di merito, ma statuisce su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto a impugnazione, il provvedimento stesso deve ritenersi, al pari delle sentenze, irrevocabile, con la conseguenza che, essendosi esaurita con la sua emanazione la potestà decisoria, è sottratta, immediatamente o successivamente, all'organo della giurisdizione la possibilità di tornare sulla decisione assunta, salva la possibilità che la questione venga riproposta sulla base di elementi nuovi" (Sez. 1, 22 settembre 1999, n. 5099, Papurello, m. 214695). Ritiene dunque il Collegio che la revoca della precedente ordinanza sia - almeno nel concreto caso di specie - un atto abnorme, in quanto per la sua stranezza ed atipicità si pone al di fuori di ogni schema processuale, e sia quindi impugnabile con ricorso per cassazione (v. in senso diverso, in generale, Sez. 2, 28 settembre 2005, n. 40229, Brancaccio, m. 232982; Sez. 5, 11 aprile 2003, n. 30874, Stefani, m. 226500), che rappresenta l'unico rimedio esperibile. E ciò innanzitutto perché il giudice non aveva il potere di emanarlo, in quanto il provvedimento revocato non si era limitato a decidere su questioni contingenti e temporanee, ma aveva carattere di definitività e quindi il giudice aveva esaurito ogni sua potestà decisoria, che non poteva rivivere solo a seguito di una irrituale istanza del pubblico ministero. È stato invero ritenuto che il provvedimento con cui il giudice dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero "costituisce esplicazione del potere decisorio conferito al giudice ex art. 552 c.p.p." (Sez. 5, 2 marzo 2006, n. 17529, Belotti, m. 234707). In secondo luogo, e soprattutto, perché nel caso di specie si è trattato non tanto di una revoca determinata dalla rilevazione di un presunto errore precedentemente compiuto, bensì di una vera e propria nuova valutazione e decisione, adottata senza alcuna garanzia di contraddittorio ed in violazione di qualsiasi diritto di difesa, mentre il provvedimento revocato era stato adottato in dibattimento e nel contraddittorio con il pubblico ministero, sulla base dell'esame e della valutazione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, il quale inoltre nulla aveva rilevato sull'eccezione preliminare della difesa. Dovendo quindi il provvedimento impugnato ritenersi abnorme perché avulso da ogni schema di sistema processuale, lo stesso deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2008