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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/11/2025, n. 4835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4835 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20405/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. NT DI SO Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 20405/2023 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ZANCHETTA Parte_1 MANUELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FELISIO CRISTIANO che CP_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da verbale d'udienza del 28/10/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra , non coniugati, i Parte_1 CP_1 quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 21/11/2023 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Il 13/05/2024 si costituiva in giudizio . CP_1
Le parti depositavano, quindi, le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 13/06/2024 il Giudice sentiva le parti e, all'esito, provvedeva in conformità ad accordo raggiunto tra le parti in via provvisoria e urgente, richiedendo altresì ai Servizi competenti di monitorare il nucleo e rinviando a successiva udienza.
All'udienza del 17/12/2024 il Giudice sentiva le parti, le quali chiedevano la conferma dei provvedimenti precedentemente assunti in via provvisoria e urgente, con alcune specificazioni. Il
Giudice, quindi, provvedeva in conformità.
All'udienza dell'08/040/2025, il Giudice, sentite le parti e disaminate le relazioni dei servizi competenti, confermava il provvedimento del 17/012/2024.
All'udienza del 28/10/2025 il Giudice, all'esito, formulava alle parti una proposta conciliativa cui le parti aderivano, disponendo quindi in via provvisoria e urgente in conformità all'accordo e rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte, anche per il tramite dei Servizi sociali territorialmente competenti.
Spese di lite compensate in ragione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Pt_2 prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e lavorativi dei genitori, la minore possa incontrare e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
-Tutti i martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 19 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
tutti i weekend (o il sabato o la domenica) dalle ore 11 con riaccompagnamento presso la mamma alle ore 20:45;
-Nelle vacanze natalizie 2025: due giorni consecutivi durante le vacanze, da concordare fra le parti, nel periodo 24.12.2025 -06.01.2026, con pernottamento presso il papà;
A partire dal 12.01.2026:
-a fine settimana alternati da sabato alle ore 11:00 sino alla domenica sera con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 20:30;
-durante la settimana, il martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici) sino alle ore 20:30 con accompagnamento presso l'abitazione materna e, in aggiunta, nelle settimane il cui weekend è di spettanza materna, il giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 17 in periodi non scolastici) sino alle ore 20:30 con accompagnamento presso l'abitazione materna;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni ed in caso di disaccordo, negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo;
-ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno della figlia;
-due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e, in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
-a partire dalle vacanze natalizie 2026: metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16:00
e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16:00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale.
DISPONE che orrisponda a , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia, entro il 28 di ogni mese, l'assegno di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
PRENDE ATTO che l'assegno unico verrà percepito integralmente alla sig.ra CP_1
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. NT DI SO Dr. Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. NT DI SO Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 20405/2023 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ZANCHETTA Parte_1 MANUELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FELISIO CRISTIANO che CP_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da verbale d'udienza del 28/10/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra , non coniugati, i Parte_1 CP_1 quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 21/11/2023 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Il 13/05/2024 si costituiva in giudizio . CP_1
Le parti depositavano, quindi, le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 13/06/2024 il Giudice sentiva le parti e, all'esito, provvedeva in conformità ad accordo raggiunto tra le parti in via provvisoria e urgente, richiedendo altresì ai Servizi competenti di monitorare il nucleo e rinviando a successiva udienza.
All'udienza del 17/12/2024 il Giudice sentiva le parti, le quali chiedevano la conferma dei provvedimenti precedentemente assunti in via provvisoria e urgente, con alcune specificazioni. Il
Giudice, quindi, provvedeva in conformità.
All'udienza dell'08/040/2025, il Giudice, sentite le parti e disaminate le relazioni dei servizi competenti, confermava il provvedimento del 17/012/2024.
All'udienza del 28/10/2025 il Giudice, all'esito, formulava alle parti una proposta conciliativa cui le parti aderivano, disponendo quindi in via provvisoria e urgente in conformità all'accordo e rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte, anche per il tramite dei Servizi sociali territorialmente competenti.
Spese di lite compensate in ragione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Pt_2 prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e lavorativi dei genitori, la minore possa incontrare e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
-Tutti i martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 19 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
tutti i weekend (o il sabato o la domenica) dalle ore 11 con riaccompagnamento presso la mamma alle ore 20:45;
-Nelle vacanze natalizie 2025: due giorni consecutivi durante le vacanze, da concordare fra le parti, nel periodo 24.12.2025 -06.01.2026, con pernottamento presso il papà;
A partire dal 12.01.2026:
-a fine settimana alternati da sabato alle ore 11:00 sino alla domenica sera con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 20:30;
-durante la settimana, il martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici) sino alle ore 20:30 con accompagnamento presso l'abitazione materna e, in aggiunta, nelle settimane il cui weekend è di spettanza materna, il giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 17 in periodi non scolastici) sino alle ore 20:30 con accompagnamento presso l'abitazione materna;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni ed in caso di disaccordo, negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo;
-ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno della figlia;
-due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e, in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
-a partire dalle vacanze natalizie 2026: metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16:00
e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16:00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale.
DISPONE che orrisponda a , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia, entro il 28 di ogni mese, l'assegno di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
PRENDE ATTO che l'assegno unico verrà percepito integralmente alla sig.ra CP_1
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. NT DI SO Dr. Alberto Tetamo