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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/10/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2086/2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AI DO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta con R.G. n 2086/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Corso Palladio n. 114, presso e nello studio dell'Avv.
AN RIGATO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende in qualità di domiciliatario insieme con l'Avv. CORRADO RODA del Foro di Milano, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2
società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Via Cengio n. 15, presso e nello studio dell'Avv.
AN AB del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
e contro in persona del legale Controparte_2
rappresentante e liquidatore pro tempore (P.IVA: ), elettivamente domiciliata in Vicenza P.IVA_3
pagina 1 di 27 (VI), Via Cengio n. 15, presso e nello studio dell'Avv. AN AB del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di intervento
Intervenuta
e riunita alla causa civile R.G. n. 3216/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Corso Palladio n. 114, presso e nello studio dell'Avv.
AN RIGATO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende in qualità di domiciliatario insieme con l'Avv. CORRADO RODA del Foro di Milano, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2
società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Via Cengio n. 15, presso e nello studio dell'Avv.
AN AB del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_3
, istituto di credito elettivamente domiciliata in Roma (RM), Piazza della Libertà n. 10, P.IVA_4
presso e nello studio dell'Avv. GIAMPAOLO BALAS e dell'Avv. MARCO ANDREA MORIELLI, entrambi del
Foro di Roma, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti
e contro in persona del legale Controparte_2
rappresentante e liquidatore pro tempore (P.IVA: ), elettivamente domiciliata in Vicenza P.IVA_3
(VI), Via Cengio n. 15, presso e nello studio dell'Avv. AN AB del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di intervento
Intervenuta
Avente ad oggetto: Rapporti Bancari
pagina 2 di 27 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa Parte_1
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c., ingiungere alla Banca convenuta la produzione immediata di copia di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata, con riserva in via alternativa di ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.; nel merito:
- sui rapporti e sui contratti di prestito d'oro in uso dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande: a. per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei rapporti di prestito d'uso d'oro oggetto di causa descritti in narrativa;
b. accertare e dichiarare che ai rapporti ed ai contratti di prestito d'uso d'oro, oggetto del presente giudizio, si applica la disciplina relativa ai contratti di mutuo di cui agli artt. 1813 c.c. e ss., con ogni conseguenza di legge, e che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1814 c.c., il trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'odierna parte attrice sia avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della Banca convenuta o, al più tardi, al momento della sua lavorazione;
c. in virtù di quanto sopra: (i) in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro attualmente in corso facenti capo alla ex
[...]
e ad ovvero i rapporti di prestito n. 35459 (già n. Controparte_4 Controparte_1
6284-8104), n. 35461 (già n. 6284-9337), n. 35466 (già n. 8783-10695), n. 699-37428, n. 699-49015, n. 699-49016, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità ovvero degli addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito convenuto in danno dell'odierna parte attrice ammonta complessivamente ad € 985.138,48 o, in subordine, di € 942.215,94 come accertato all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa sub “Ipotesi HP1” (cfr. pagg. 78-81 dell'elaborato peritale Per_1 definitivo) o, ulteriormente, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare a seguito dell'invocato supplemento di istruttoria;
per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 1000/6320 (già n. 2170341), intestato alla sul quale vengono regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in Parte_1 contestazione, accertando altresì che, in ogni caso, la società non è debitrice di alcuna Parte_1 somma nei confronti di anche sulla scorta di una eventuale compensazione Controparte_1 legale e/o giudiziale delle rispettive poste di debito/credito; (ii) in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro estinti instaurati con la ex Controparte_4
ovvero i rapporti di prestito n. 8783-16173, n. 6284-326, n. 6284-614, n. 6284-619, n.
[...]
6284-1957, n. 6284-1982, n. 6284-4695, n. 6284-4938, n. 6284-5358, n. 6284-5423, n. 699-35462 e n. 35465, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità ovvero degli addebiti illegittimi operati dalla Banca in danno della e quindi il ristorno complessivamente dovuto in favore di Parte_1 parte attrice, è pari all'importo di € 193.492,22 o, in subordine, di € 195.487,34 come accertato all'esito
pagina 3 di 27 dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa sub “Ipotesi HP1” (cfr. pagg. 78-81 dell'elaborato peritale Per_1 definitivo) o, in via ulteriormente gradata – pur risultando errata in radice la mancata valorizzazione del maggior capitale versato dall'azienda orafa in favore della – di € 72.477,54 come accertato CP_2 all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa sub “Ipotesi HP3” (cfr. pagg. 78-81 dell'elaborato Per_1 peritale definitivo) o, ancora, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare a seguito dell'invocato supplemento di istruttoria;
per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 1000/6320 (già n. 2170341), intestato alla sul quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in Parte_1 contestazione, nonché condannare la Banca convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'indebito illegittimamente introitato;
(iii) in relazione al rapporto di prestito d'uso d'oro estinto instaurato con la ex Controparte_2
ovvero il rapporto di prestito n. 29436 (già n. 280 e n. 50643), ricalcolare il rapporto di
[...] dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità ovvero degli addebiti illegittimi operati dalla in CP_2 danno della e quindi il ristorno complessivamente dovuto in favore di parte attrice, è pari Parte_1 all'importo di € 637.846,13 o, in subordine, di € 622.683,62 come accertato all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa sub “Ipotesi HP1” (cfr. pagg. 78-81 dell'elaborato peritale definitivo) o, Per_1 ulteriormente, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare a seguito dell'invocato supplemento di istruttoria;
per l'effetto, rideterminare il saldo creditore dei conti correnti n. 1000/6320 (già n. 2170341) e n. 1000/661 (già n. 0004560), intestati alla sui quali veniva regolato il predetto rapporto di Parte_1 prestito d'uso d'oro in contestazione, nonché condannare la convenuta alla restituzione in favore CP_2 di parte attrice dell'indebito illegittimamente introitato;
(iv) per l'effetto di quanto sopra e delle eventuali compensazioni delle rispettive poste di debito/credito in base ai saldi ricalcolati dei rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, già regolati sui conti correnti n. 1000/6320 (già n. 2170341) e n. 1000/661 (già n. 0004560), rideterminare il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio, dichiarando altresì che, in ogni caso, la società Pt_1 non è debitrice di alcuna somma nei confronti di
[...] Controparte_1
- sui rapporti e sui contratti di conto corrente dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande: a. per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei contratti di conto corrente n. 1000/6320 (già n. 2170341) e n. 1000/661 (già n. 1000/4560) oggetto di causa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1283, 1325 n. 4 e 1418 c.c. nonché art. 117 T.U.B.; b. in virtù di quanto sopra: (i) in relazione al contratto di conto corrente n. 1000/6320 (già n. 2170341) attualmente in essere ed accesso con l'allora oggi ricalcolare il Controparte_4 Controparte_1 rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità ovvero degli addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito convenuto in danno dell'odierna parte attrice ammontano complessivamente ad € 195.838,54 (“saldo zero”, v. paragrafo 8.2 dell'atto di citazione del 10.06.2022) ovvero € 93.064,83 (nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere valido il saldo debitorio al 01.01.2000 presente nel relativo estratto conto) o, in via ulteriormente gradata di € 72.019,81 come accertato all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa sub “Ipotesi HP1” (cfr. pag. 81 dell'elaborato peritale Per_1
pagina 4 di 27 definitivo) o, ancora, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare a seguito dell'invocato supplemento di istruttoria;
per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 1000/6320 (già n. 2170341), intestato alla sul quale vengono altresì regolati numerosi rapporti di prestito d'uso d'oro Parte_1 anch'essi in contestazione, accertando altresì che, in ogni caso, la società non è debitrice di Parte_1 alcuna somma nei confronti di anche sulla scorta di una eventuale Controparte_1 compensazione legale e/o giudiziale delle rispettive poste di debito/credito con riguardo a tutti i rapporti oggi in essere con stessa;
Controparte_1
(ii) in relazione al contratto di conto corrente n. 1000/661 (già n. 1000/4560) oggi estinto ed acceso con l'allora ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, Controparte_2 rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità ovvero degli addebiti illegittimi operati dalla in danno della e quindi il ristorno CP_2 Parte_1 complessivamente dovuto in favore di parte attrice, è pari all'importo di € 33.994,68 in subordine, di € 28.241,29 come accertato all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa sub “Ipotesi HP1” (cfr. Per_1 pagg. 81-82 dell'elaborato peritale definitivo) o, in via ulteriormente gradata – pur non condividendo i criteri utilizzati dalla consulente d'ufficio, anche in punto di prescrizione – di € 12.797,92 come accertato all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa sub “Ipotesi HP3” (cfr. pagg. 81-82 Per_1 dell'elaborato peritale definitivo) o di € 11.566,72 come accertato all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa sub “Ipotesi HP2” (cfr. pagg. 81-82 dell'elaborato peritale definitivo), o, ancora, a Per_1 quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare a seguito dell'invocato supplemento di istruttoria;
per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 1000/661 (già n. 1000/4560), intestato alla sul quale venivano altresì regolati numerosi rapporti di prestito d'uso d'oro Parte_1 anch'essi in contestazione, nonché condannare la Banca convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'indebito illegittimamente introitato;
(iii) per l'effetto di quanto sopra e delle eventuali compensazioni delle rispettive poste di debito/credito in base ai saldi ricalcolati dei rapporti di conto corrente n. 1000/6320 (già n. 2170341) e n. 1000/661 (già n. 1000/4560) in contestazione, rideterminare il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio, dichiarando altresì che, in ogni caso, la società non è debitrice di alcuna somma Parte_1 nei confronti di Controparte_1
- sul rapporto di mutuo chirografario n. 0IR1044761068 (ora n. ) del 23.12.2019 dedotto in P.IVA_5 giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande: a) per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità del contratto di mutuo chirografario n. 0IR1044761068 (ora n. 0844761068) del 23.12.2019 per mancanza o illiceità della causa ai sensi degli artt. 1418 e 1813 c.c., anche in relazione agli artt. 1322 e 1343 c.c., e, per l'effetto, dichiarare la complessiva operazione finanziaria invalida e/o simulata e/o inesistente;
- sul rapporto di mutuo chirografario n. 1582020000 (anche n. 9034740000) del 14.10.2016 dedotto in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande: a) per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole del contratto di mutuo chirografario n. 1582020000 (anche n. 9034740000) del 14.10.2016, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c. nonché dell'art. 117, comma 4, T.U.B. e per violazione della trasparenza e buona fede contrattuale ex D. Lgs. 385/93 nonché delle relative Delibere CICR;
b) in virtù di quanto sopra:
pagina 5 di 27 (i) ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità ovvero degli addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito convenuto in danno dell'odierna parte attrice ammontano complessivamente ad € 26.693,25 o, in subordine, a € 18.864,76 come accertato all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa (cfr. pagg. 82-83 Per_1 dell'elaborato peritale definitivo) o, ulteriormente, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare a seguito dell'invocato supplemento di istruttoria;
- per l'effetto di tutto quanto sopra e delle eventuali compensazioni delle rispettive poste di debito/credito ex art. 1241 e segg. c.c. in base ai saldi ricalcolati di tutti i rapporti oggi in essere con
ivi inclusi i mutui in contestazione n. 0IR1044761068 (ora n. 0844761068) e n. Controparte_1
1582020000 (anche n. 9034740000) nonché i conti correnti n. 1000/6320 (già n. 2170341) e n. 1000/661 (già n. 1000/4560), rideterminare il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio, dichiarando altresì che, in ogni caso, la non è debitrice di alcuna somma nei CP_5 Parte_1 confronti di Controparte_1 sulla garanzia rilasciata da con riferimento ai rapporti dedotti in giudizio, Controparte_3 si chiede l'accoglimento delle seguenti domande: per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della garanzia rilasciata da in relazione ai contestati rapporti Controparte_3 bancari;
per l'effetto dichiarare l'illegittimità di ogni sua eventuale escussione ed azione di regresso nei confronti dell'attrice, con condanna degli odierni convenuti al risarcimento del danno, comprensivo di interessi compensativi e legali, in favore diparte attrice, la cui determinazione equitativa viene rimessa all'Ill.mo Tribunale adito;
- in ogni caso, respingere integralmente, siccome inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, ovvero in ogni caso non provate, per i motivi esposti in atti, tutte le domande formulate da
da Controparte_1 Controparte_6 nei confronti di
[...] Parte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre i.v.a. e c.p.a., e rimborso dei costi sostenuti per la relazione tecnica peritale di Gruppo Imis s.r.l. e degli ulteriori costi sostenendi per la consulenza tecnica di parte e d'ufficio, svolta e da svolgersi in corso di causa”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato Controparte_1
telematicamente, così chiedendo:
“Con riferimento ai rapporti dedotti nella causa originariamente rubricata con R.G. n. 2086/2022, in via preliminare e principale, previo accertamento della carenza di legittimazione e/o titolarità passiva in capo a Controparte_1 quanto al rapporto originariamente accesso con per tutti i
[...] Controparte_2 motivi indicati in narrativa, dichiararsi il presente giudizio inammissibile e/o comunque improcedibile nei confronti della convenuta;
in via preliminare e subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice all'accertamento di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo ai rapporti bancari oggetto di causa nel periodo antecedente al 04.04.2012, per i motivi tutti di cui in narrativa;
nel merito,
pagina 6 di 27 rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano infondate sia in fatto sia in diritto;
con riferimento ai rapporti dedotti nella causa originariamente rubricata con R.G. n. 3216/2022, In via preliminare di merito, previo accertamento della carenza di legittimazione e/o titolarità passiva in capo a Controparte_1 con riferimento al conto corrente originariamente accesso con
[...] Controparte_2 per tutti i motivi indicati in narrativa, dichiararsi il presente giudizio inammissibile e/o comunque improcedibile nei confronti della convenuta;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice all'accertamento di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo ai rapporti bancari oggetto di causa nel periodo antecedente al 10.06.2012, per i motivi tutti di cui in narrativa;
nel merito, rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano infondate sia in fatto sia in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato Controparte_3
telematicamente, così chiedendo:
“Nel merito: per tutto quanto esposto in narrativa, rigettarsi, in quanto infondate, tutte le domande ed eccezioni, nessuna esclusa, promosse dalla società attorea nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
con spese di lite rifuse;
Controparte_3 nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ed eccezioni proposte da Pt_1 che comportino per la odierna convenuta un pregiudizio economico
[...] Controparte_3
e/o un danno patrimoniali derivante dalla eventuale declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o nullità dei contratti intercorsi tra la medesima società attorea e la convenuta con Controparte_7 riferimento alla garanzia pubblica ex L. 662/1996 approvata il 29.07.2016, posizione Fondo di Garanzia
– MCC n. 622481, relativa al finanziamento chirografario concesso dalla Banca a Parte_1 condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_7 manlevare e/o tenere indenne la convenuta medesima in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, da ogni conseguente danno e/o pregiudizio economico che dovesse sopportare con riferimento alla suddetta garanzia, nonché a manlevare e tenere indenne la medesima convenuta dall'eventuale condanna al pagamento in favore della società Controparte_3 attorea al risarcimento del danno da questa espressamente richiesto in via equitativa nelle Parte_1 conclusioni dell'atto di citazione anche nei confronti della convenuta per Controparte_3 la posizione di garanzia intervenuta in relazione al contestato rapporto bancario, nonché, in ogni caso, a tenere indenne e manlevare la convenuta dall'eventuale condanna al Controparte_3 pagamento delle spese processuali ed oneri di legge che dovesse patire in favore della società attorea conseguente alla partecipazione all'odierno giudizio;
Parte_1 con la rifusione delle spese processuali”.
pagina 7 di 27 Parte intervenuta ha concluso Controparte_2
come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Con riferimento ai rapporti dedotti nella causa originariamente rubricata con R.G. n. 2086/2022, In via preliminare e principale, in adesione all'eccezione formulata da previo accertamento della carenza di Controparte_1 legittimazione e/o titolarità passiva in capo a fino alla data del 26.06.2017 per Controparte_1 tutti i motivi indicati in narrativa, dichiararsi il presente giudizio inammissibile e/o comunque improcedibile nei suoi confronti;
rispetto alle domande svolte dall'attrice con riguardo al periodo temporale che va dall'origine del rapporto di prestito d'uso d'oro n. 699-29436 (già n. 280, già n. 50643) dedotto in giudizio al 26.06.2017, accertare e dichiarare la legittimazione e/o titolarità passiva in capo a
[...]
, per le ragioni esposte in atti, ma al contempo Controparte_2 accertare e dichiarare l'improcedibilità o inammissibilità delle predette domande nei confronti di
[...]
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 Controparte_2
T.U.B.; in via preliminare e subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice all'accertamento o ripetizione di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo ai rapporti bancari oggetto di causa nel periodo antecedente al 04.04.2012, per i motivi tutti di cui in narrativa;
nel merito, rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano infondate sia in fatto sia in diritto;
con riferimento ai rapporti dedotti nella causa originariamente rubricata con R.G. n. 3216/2022, In via preliminare e principale, in adesione all'eccezione formulata da previo accertamento della carenza di Controparte_1 legittimazione e/o titolarità passiva in capo a fino alla data del 26.06.2017 per Controparte_1 tutti i motivi indicati in narrativa, dichiararsi il presente giudizio inammissibile e/o comunque improcedibile nei suoi confronti;
rispetto alle domande svolte dall'attrice con riguardo al periodo temporale che va dall'origine dei rapporti dedotti in giudizio al 26.06.2017, accertare e dichiarare la legittimazione e/o titolarità passiva in capo a , per le ragioni esposte Controparte_2 in atti, ma al contempo accertare e dichiarare l'improcedibilità o inammissibilità delle predette domande nei confronti di ai Controparte_2 sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 T.U.B.; in via preliminare e subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice all'accertamento o ripetizione di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo ai rapporti bancari oggetto di causa nel periodo antecedente al 10.06.2012, per i motivi tutti di cui in narrativa;
nel merito, rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano infondate sia in fatto sia in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
pagina 8 di 27 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di essere titolare di due contratti di Parte_1
conto corrente, di cui uno stipulato con e uno con Controparte_4 [...]
ma entrambi attualmente nella titolarità di convenuta in Controparte_2 Controparte_1
giudizio, sui quali erano stati regolati vari rapporti di prestito d'uso d'oro, in parte estinti e in parte ancora in corso;
che mediante i contratti di prestito d'uso d'oro le banche concedevano in prestito all'azienda orafa una certa quantità di oro in lingotti per utilizzarlo nella sua filiera produttiva, con decorrenza - dal momento della consegna del metallo prezioso - di interessi corrispettivi calcolati sulla base del controvalore dell'oro rilevato dalla Borsa di Londra ed espresso in Dollari americani, convertiti in Euro al cambio valuta del giorno della liquidazione, nonché con obbligo per il ricevente di restituire alla scadenza del rapporto il metallo non utilizzato o pagarne il relativo prezzo;
che tali contratti atipici si configuravano quali contratti di mutuo, connotati da alcuni elementi aleatori, con conseguente applicabilità della relativa normativa sia codicistica sia bancaria;
che di conseguenza gli interessi corrispettivi versati andavano calcolati sul quantum mutuato, non sul suo controvalore crescente nel tempo in misura non predeterminabile;
che inoltre il contratto di apertura del prestito d'uso d'oro n.
29436 era nullo ex art. 117, c. 3, T.U.B., in quanto non era stato consegnato dalla nonostante la CP_2
richiesta alla stessa rivolta ai sensi dell'art. 119 T.U.B.; che i contratti di apertura dei prestiti d'uso d'oro n. 6284-1957, n. 6284-1982 e n. 35465 erano addirittura inesistenti, mancando i documenti di trasporto relativi alla consegna dei lingotti d'oro all'azienda orafa;
che in tutti i contratti le clausole di determinazione degli interessi erano indeterminate e mancavano quelle afferenti a ulteriori spese e commissioni pur addebitate, per cui era necessario ricalcolare il rapporto dare-avere tra le parti alla luce del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, c. 7, T.U.B.; che inoltre in tutti i contratti de quibus non era stato indicato il T.A.E.G., conseguendone la nullità di cui all'art. 117, c. 8, che la controparte CP_8
aveva violato l'obbligo della buona fede negoziale in quanto non aveva esplicitato chiaramente le condizioni economiche dei contratti stipulati e aveva omesso di consegnare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 T.U.B. già menzionato. chiedeva quindi, previo ordine ex art. Parte_1
186 ter c.p.c. di consegnare la documentazione contrattuale integrale, che venisse dichiarata la nullità totale o parziale dei contratti dedotti in causa e che i saldi dei conti correnti in essere venissero ricalcolati tenendo conto: che su quello originariamente stipulato con era stata Controparte_1
pagina 9 di 27 addebitata illegittimamente la somma di € 985.138,48 complessivi;
che su quello originariamente stipulato con era stata addebitata illegittimamente la somma di € Controparte_4
193.492,22 complessivi;
che su quello originariamente stipulato con Controparte_2
era stata addebitata illegittimamente la somma di € 637.846,13 complessivi. Co Si costituiva in giudizio (di seguito, breviter ) eccependo in via pregiudiziale la Controparte_1
propria carenza di legittimazione o titolarità passiva delle posizioni giuridiche controverse con riguardo ai contratti che erano stati stipulati da in quanto non le erano stati Controparte_2
trasferiti a seguito dell'apertura nei confronti della stessa della procedura di liquidazione coatta amministrativa, giusta D.L. 99/2017 e conseguente Contratto di Cessione del 26.6.2017, nonché eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione di ripetizione ex adverso esperita con riguardo agli addebiti anteriori al 4.4.2012, ossia anteriori alla scadenza del decennio decorrente a ritroso dalla data della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio. Nel merito, contestava l'assimilazione del prestito d'uso d'oro al mutuo, in quanto la proprietà dei lingotti rimaneva in capo all'istituto di credito fino alla scadenza del rapporto, per cui non trovava applicazione la normativa sulla cui base la società attrice aveva formulato le proprie pretese. Produceva inoltre il documento di trasporto afferente alla consegna dell'oro di cui al contratto n. 35465, mentre con riguardo ai restanti rapporti di cui era stata contestata la datio rilevava che la stessa era ammessa dalla stessa perizia di parte allegata all'atto di citazione. Replicava inoltre: che il tasso e il fixing sulla cui scorta venivano calcolati gli interessi corrispettivi non erano indeterminati, ma meramente variabili in base alle fluttuazioni commerciali;
che la mancata indicazione del T.A.E.G. non comportava alcuna nullità negoziale;
che le censure inerenti alla violazione dell'obbligo di buona fede erano generiche;
che il rapporto n. 669-29436 originariamente riferibile a non si era posto in Controparte_2
continuazione con i rapporti n. 280 e n. 50643, per cui i calcoli di controparte erano anche in parte qua Co errati. chiedeva quindi che venissero accolte le eccezioni svolte in via pregiudiziale e preliminare, in ogni caso rigettando le domande attoree.
Interveniva poi in giudizio coatta amministrativa (di Controparte_2
seguito, breviter, eccependo parimenti la carenza di legittimazione o titolarità passiva in CP_10
Co CP_1 capo a dei rapporti controversi scaturiti da contratti originariamente stipulati da in bonis, essendo tali rapporti transitati nella sfera giuridica della procedura di liquidazione coatta pagina 10 di 27 amministrativa menzionata, e dunque, in parte qua, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità delle domande attoree o la relativa improcedibilità ai sensi dell'art. 83 T.U.B., nonché eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione di ripetizione afferente agli addebiti risalenti a data anteriore al Co
4.4.2012. Nel merito, riproponeva le medesime difese già svolte da e, nelle conclusioni, aderiva alle domande dalla stessa formulate.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva disposta la riunione - al procedimento così instaurato con R.G. n. 2086/2022 - del giudizio successivamente iscritto con R.G. n.
3216/2022.
Quest'ultimo era stato instaurato nuovamente da avverso e avverso Parte_1 Controparte_1
(di seguito, breviter, MCC) in relazione ai due contratti di conto corrente, Controparte_3
di cui uno stipulato con e uno con Controparte_4 Controparte_2
Co attualmente nella titolarità di , sui quali erano stati regolati i rapporti di prestito d'uso d'oro di
[...]
cui al parallelo giudizio, nonché in relazione a un contratto di mutuo chirografario stipulato con la Co medesima in data 23.12.2019 e in relazione a un ulteriore contratto di mutuo chirografario Contr stipulato in data 14.10.2016 con (di seguit, breviter, società poi Controparte_11
Co incorporata in , su cui MCC aveva prestato la garanzia suppletiva di cui al Fondo PMI.
Con riguardo a tutti gli elencati rapporti, eccepiva il difetto di documentazione negoziale, Parte_1
pur a seguito della richiesta inoltrata alla controparte ai sensi dell'art. 119 T.U.B.
Con riguardo a entrambi i rapporti di conto corrente originariamente stipulati con Controparte_4
e con eccepiva: la nullità per vizio di
[...] Controparte_2 Parte_1
forma, mancando le corrispettive scritture contrattuali;
l'applicazione illegittima dell'anatocismo anteriormente alla Delibera CICR del 9.2.2000; l'addebito di commissioni di massimo scoperto non pattuite o pattuite in termini indeterminati, comunque senza rispettare il limite normativo della misura percentuale dello 0,5% e senza documentare gli sconfinamenti del conto;
l'addebito di commissioni di istruttoria veloce indeterminate e comunque avulse dallo svolgimento della correlata attività istruttoria;
l'addebito parimenti illegittimo di varie commissioni e spese non concordate;
l'esercizio illegittimo dello ius variandi consentito ex art. 118 T.U.B.; l'illegittimità dell'antergazione e postergazione delle valute, non essendo stata pattuita alcuna relativa clausola o essendo stata pattuita in termini indeterminati;
l'indeterminatezza delle clausole che regolano i tassi degli interessi pagina 11 di 27 corrispettivi e moratori e il tasso di finanziamento in base al Prime Rate ABI, con conseguente necessità di ricalcolare gli interessi medesimi al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B.
Con riguardo al solo rapporto di conto corrente originariamente stipulato con CP_2 [...]
la società attrice eccepiva poi l'addebito di interessi che per alcuni trimestri superavano CP_2
la soglia usuraria e che comunque dovevano considerarsi soggettivamente usurari. Con riguardo al solo rapporto di conto corrente originariamente stipulato con Controparte_4
eccepiva, invece, la mancanza degli estratti conto anteriori all'1.1.2000 con conseguente necessità di azzerare il saldo. contestava poi la carenza di causa, per mancata traditio della res, del mutuo chirografario Parte_1
Co stipulato con in quanto finalizzato solo a ripianare l'esposizione debitoria maturata in relazione al CP_1 Contr prestito d'uso d'oro n. 29436 (ex . Con riguardo al mutuo chirografario stipulato invece con contestava la carenza del piano di ammortamento, la mancata indicazione della tipologia di ammortamento e l'indicazione di un T.A.E.G. diverso da quello applicato, cui conseguivano nullità negoziali estendibili alla garanzia prestata da MCC, di cui diveniva impossibile l'escussione, con conseguente liberazione del soggetto garante.
Anche in parte qua la società attrice sosteneva che gli istituti di credito coinvolti avevano violato l'obbligo della buona fede negoziale, in quanto non avevano esplicitato chiaramente le condizioni economiche dei contratti e avevano omesso di consegnare ex art. 119 T.U.B. la documentazione richiesta. Chiedeva in conclusione, previo ordine ex art. 186 ter c.p.c. di consegnare la documentazione contrattuale integrale: che il saldo del conto corrente originariamente stipulato con Controparte_4
venisse rideterminato stornando la somma di € 195.838,54 ovvero di € 93.064,83 in
[...]
Co caso di mancato azzeramento del saldo alla data dell'1.1.2000; che venisse condannata a restituire la somma di € 33.994,68 con riguardo al conto corrente, estinto in data 17.9.2018, originariamente Co stipulato con che il mutuo chirografario stipulato con venisse Controparte_2
Contr dichiarato nullo o inesistente;
che il saldo del mutuo chirografario stipulato con venisse rideterminato con decurtazione dell'importo di € 26.693,25 e con dichiarazione di nullità della garanzia prestata da MCC;
che la controparte venisse condannata al risarcimento del danno cagionato, da liquidarsi equitativamente. Co Si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale la propria carenza di legittimazione o pagina 12 di 27 titolarità passiva delle posizioni giuridiche controversie con riguardo ai contratti che erano stati
CP_1 stipulati da (di seguito, breviter, , in quanto non le erano stati Controparte_2
trasferiti a seguito dell'apertura nei confronti della stessa della procedura di liquidazione coatta amministrativa, giusta D.L. 99/2017 e conseguente Contratto di Cessione del 26.6.2017, nonché eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione di ripetizione ex adverso esperita con riguardo agli addebiti anteriori al 10.6.2012, ossia anteriori alla scadenza del decennio decorrente a ritroso dalla Co data della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio. Nel merito, replicava: che la CP_1 prima scrittura negoziale rinvenuta con riguardo al contratto di conto corrente stipulato con risaliva, anziché al 1993, all'1.2.2001; che entrambe le banche stipulanti si erano uniformate alla delibera CICR del 9.2.2000 con comunicazione in Gazzetta Ufficiale, non essendovi necessità di comunicazione individuale per le modifiche migliorative ai sensi dell'art. 7 della delibera medesima;
che le censure inerenti alla violazione del dovere di buona fede, alle commissioni indebite, al gioco delle valute e all'usura soggettiva erano inammissibilmente generiche;
che la stessa controparte aveva riscontrato un'usura oggettiva meramente sopravvenuta, e come tale irrilevante;
che il tasso Prime
Rate ABI non era indeterminato, ma meramente variabile;
che non era nullo un contratto di mutuo - Co nella specie quello stipulato con - concesso per ripianare una pregressa esposizione debitoria;
che Contr nel contratto di mutuo stipulato con e parti avevano pattuito un tasso fisso, per cui non era necessario allegare un piano di ammortamento, mentre né la mancanza né l'indeterminatezza del
T.A.E.G. potrebbe ingenerare una nullità negoziale, in quanto si tratta di un tasso a mera valenza Co informativa. Contestati in ogni caso i conteggi avversari, chiedeva l'accoglimento delle eccezioni svolte in via pregiudiziale e preliminare e, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree.
Si costituiva in giudizio parimenti quale gestore del Fondo di Garanzia Controparte_3
per le PMI in forza di convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico ex art. 2, c. 100, lett. a), L.
662/1996, riconoscendo di aver ammesso alla garanzia pubblica fino all'importo massimo Parte_1
di € 480.000,00 pari all'80% della somma mutuata. MCC rilevava: che la garanzia non era stata escussa, per cui non sussisteva alcun credito da far valere in via di regresso nei confronti del soggetto mutuatario, con conseguente insussistenza dell'interesse dello stesso ad agire nei confronti del garante;
che, essendo stati conclusi contratti autonomi di garanzia, la società garantita comunque non poteva opporre le eccezioni di nullità afferenti al rapporto fondamentale;
che la domanda di pagina 13 di 27 risarcimento svolta nei confronti di tutte le parti convenute era generica e infondata. Chiedeva quindi il
Co rigetto delle domande attoree, altresì formulando nei confronti di domanda subordinata trasversale di manleva.
Anche in tale successivo giudizio dispiegava intervento volontario Controparte_2
eccependo parimenti la carenza di legittimazione o titolarità passiva
[...]
Co CP_1 in capo a dei rapporti controversi scaturiti da contratti originariamente stipulati da in bonis, essendo tali rapporti transitati nella sfera giuridica della procedura di liquidazione coatta amministrativa menzionata, e dunque, in parte qua, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità delle domande attoree o la relativa improcedibilità ai sensi dell'art. 83 T.U.B., nonché eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione di ripetizione afferente agli addebiti risalenti a data anteriore al Co 10.6.2012. Nel merito, riproponeva le medesime difese già svolte da e, nelle conclusioni, aderiva alle domande dalla stessa formulate.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva disposta la riunione del giudizio de quo, iscritto con R.G. n. 3216/2022, a quello di più risalente iscrizione a ruolo, recante R.G.
n. 2086/2022.
Con riguardo a entrambi i processi così riuniti, il Giudice assegnava il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, il quale tuttavia sortiva risultato negativo. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante C.T.U. contabile, previo ordine ex art. 210 c.p.c. di integrazione della documentazione contrattuale depositata in atti. Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di un termine ridotto a quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Con ordinanza 30.11.2024 il Giudice rimetteva la causa in istruttoria per un approfondimento peritale, per poi nuovamente trattenere la causa in decisione a seguito della concessione di nuovi termini per il deposito degli scritti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva.
Tanto premesso, va in primo luogo esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva Co CP_1 formulata da con riguardo al rapporto di conto corrente originariamente stipulato con c/c n.
pagina 14 di 27 1000/661) e con riguardo al relativo contratto di prestito d'uso d'oro (n. 699-29436).
Premesso che si tratta non di verificare in rito la sussistenza della legittimazione passiva del soggetto evocato in giudizio, ma piuttosto di verificare nel merito se tale soggetto sia titolare del rapporto CP_1 sostanziale dedotto in giudizio, si rammenta che, successivamente alla sottoposizione di alla procedura di liquidazione coatta amministrativa gli organi della procedura, sulla scorta del D.L.
Co 99/2017, hanno stipulato con un Contratto di Cessione di azienda datato 26.6.2017 (doc. 22 attoreo) con il quale a quest'ultima venivano ceduti ad un prezzo simbolico tutti i rapporti bancari facenti capo all'istituto di credito in bonis e rientranti nel c.d. “Insieme Aggregato”. L'art. 3 del predetto
Contratto stabilisce che: “L'Insieme Aggregato è composto dai seguenti beni […] i quali rappresentano CP_1
[…] un complesso organizzato come ramo d'azienda bancaria: (a) le Attività Incluse di e le CP_1 Co Passività incluse di ..]”. Orbene, sostiene che le azioni giudiziarie intentate successivamente alla c.d. Data di Esecuzione del Contratto di Cessione del 26.6.2017, anche qualora abbiano ad oggetto Co rapporti rientranti nel c.d. Insieme Aggregato ceduto a , devono essere proposte nei confronti di ogniqualvolta riguardino fatti e circostanze antecedenti, appunto, alla data di “Esecuzione CP_10
dell'Accordo”. L'art. 3.1.4, lett. b), del menzionato Contratto dispone infatti che “… a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferite a … (vi) qualsiasi contenzioso (e relativi effetti CP_9
negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso”.
Stante la formulazione letterale di tale disposizione, l'eccezione di risulta accoglibile. CP_9
Co Infatti, nonostante la cessione del rapporto sostanziale a , l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto alle domande di accertamento e restituzione di interessi e oneri indebitamente computati sul conto corrente in questione anteriormente alla c.d. Data di Esecuzione rimarrebbe appunto CP_10
perché i fatti costitutivi della pretesa attorea si sono formati antecedentemente alla cessione, quando però le relative domande giudiziali non erano ancora state proposte. In questo senso ha d'altronde già statuito anche l'intestato Tribunale (Trib. Vicenza n. 2383/2019). Co La legittimazione di permane tuttavia per gli addebiti successivi al 26.6.2017.
Quanto agli addebiti antecedenti, nonostante sia intervenuta in causa anche Parte_1 CP_10
CP_1 formula le domande attinenti ai rapporti originariamente riferibili a in bonis nei soli confronti di pagina 15 di 27 Co
, per cui le stesse devono essere rigettate.
Ma se anche si considerassero le suddette domande come rivolte nei confronti di le stesse CP_10
dovrebbero essere comunque dichiarate improcedibili ex art. 83, comma 3, T.U.B. ai sensi del quale: “… contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso
o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare …”.
In astratto, l'apertura della liquidazione coatta amministrativa determina quindi l'improcedibilità di qualsivoglia domanda giudiziale proposta nelle forme della cognizione ordinaria nei confronti del soggetto sottoposto alla citata procedura concorsuale. Qui le operazioni di liquidazione del patrimonio dell'ente e di riparto del relativo ricavato nel rispetto del principio della par condicio creditorum comportano che qualsiasi asserito creditore debba sottoporre la propria pretesa a una verifica, da parte degli organi della procedura e del ceto creditorio, prodromica all'eventuale ammissione al passivo. Il metodo del riparto concorsuale diventa così imprescindibile.
Passando quindi ad applicare l'art. 83 T.U.B. nella presente controversia, occorre precisare che – benchè quantomeno nel giudizio iscritto con R.G. n. 2086/2022, abbia formulato non una Parte_1
domanda di condanna, ma una domanda di rettifica del saldo dei rapporti di conto corrente dedotti in causa, previa dichiarazione di nullità delle clausole da cui sarebbero scaturiti addebiti illegittimi – non è possibile esaminare in questa sede nemmeno la domanda di accertamento così dedotta. Anche una declaratoria di nullità (totale o parziale) finirebbe infatti per rappresentare un titolo passato in giudicato sulla cui base poter avanzare contro la procedura concorsuale una pretesa restitutoria, il cui accertamento risulterebbe però sottratto alle garanzie proprie della formazione dello stato passivo, configurate a tutela della massa dei creditori.
Contrariamente dunque a quanto sostiene la società attrice ancora nelle sue difese finali (cfr. pag. 13 della comparsa conclusionale), l'improcedibilità delle domande attoree da svolgersi nei confronti di va pronunciata senza effettuare alcuna differenziazione per tipologia di domanda proposta. CP_10
Il thema decidendum ac probandum del presente giudizio rimane dunque circoscritto: a) al conto corrente n. 1000/6320 stipulato con b) al conto corrente Controparte_4
stipulato con c) al conto corrente n. 1000/661 stipulato con Controparte_1 Controparte_2
ma limitatamente alle movimentazioni successive alla data del 26.6.2017; d) ai relativi
[...]
pagina 16 di 27 contratti di prestito d'uso d'oro, ma limitatamente alle movimentazioni intercorse tra il 26.6.2017 e la data di estinzione del 23.12.2019 per quanto riguarda quello collegato al conto corrente n. 1000/661;
e) ai due mutui chirografari oggetto del procedimento riunito.
Doglianze inerenti ai contratti di prestito d'uso d'oro.
Fermo quanto sopra, vanno dunque presi in considerazione i contratti di prestito d'uso d'oro dedotti in causa. Giova rammentare che si tratta di un rapporto in forza del quale l'istituto di credito consegna all'azienda orafa una determinata quantità di oro in lingotti, prevedendo che la ricevente, oltre a versare gli interessi corrispettivi che decorrono dal momento della consegna medesima, restituisca a una determinata scadenza il tantundem oppure il relativo prezzo dell'oro trattenuto per le lavorazioni, calcolato in base alla quotazione del metallo al momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto, rilevato dalla Borsa di Londra ed espresso in Dollari americani, previa conversione in valuta nazionale.
Parte attrice sostiene che tale figura negoziale sia assimilabile al contratto di mutuo, con conseguente trasferimento della proprietà dell'oro al momento della sua consegna iniziale, per cui gli interessi e le commissioni dovrebbero essere calcolati sulla base del valore del metallo alla data della suddetta consegna, e non sulla base del valore che il metallo assume successivamente, variando sensibilmente nel tempo. Tale ricostruzione, a parere del giudicante, non è corretta.
Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità menzionata anche in atto di citazione (Cass. n.
9256/2020), il prestito d'uso d'oro compendia un contratto atipico assimilabile al mutuo, in quanto condivide con lo stesso alcuni elementi costitutivi caratterizzanti la suddetta tipologia, oltre che - soprattutto - la sua pregnante causa di finanziamento.
Ciò detto, a prescindere dall'eventualità che da tale assimilazione discenda o meno l'effetto del trasferimento della proprietà del metallo prezioso fin dal momento della sua consegna dalla banca all'azienda orafa, non ne conseguirebbe in alcun caso l'effetto, presunto dalla tesi attorea, secondo cui il prezzo da pagare in caso di trattenimento dell'oro consegnato dovrebbe essere parametrato al valore dell'oro al momento dell'iniziale consegna. Detto altrimenti, se anche si volesse accedere all'ipotesi interpretativa promossa dalla difesa di per la quale la proprietà dell'oro sarebbe stata Parte_1
trasferita nel caso di specie alla medesima fin dal momento della sua presa in consegna, Parte_1
l'odierna attrice – a parere del giudicante – alle previste scadenze contrattuali doveva, in alternativa alla restituzione del metallo non impiegato nelle proprie lavorazioni artigianali o industriali, versare alla pagina 17 di 27 controparte il prezzo dell'oro acquistato calcolandolo in base al suo controvalore al momento della scadenza contrattuale medesima. In questo senso si esprimono chiaramente le clausole dei contratti sottoscritti tra le parti (cfr. all.ti doc. 15 attoreo).
Siffatte clausole non sono incompatibili con il tipo negoziale configurato, ma ne rappresentano l'atipicità, esprimendo con trasparenza un preciso assetto degli interessi delle parti che risulta meritevole di tutela (art. 1322 c.c.). È evidente infatti che l'azienda orafa ha accettato l'alea dell'oscillazione del valore del metallo in questione per poter tenere a propria disposizione determinate quantità di oro da utilizzare in base alla domanda del mercato, ma senza esporsi al rischio dell'invenduto e senza dunque sostenere da subito l'onere economico di lingotti di cui potrebbe non avere avuto bisogno nell'esercizio della sua attività d'impresa. Posto che la predetta oscillazione non registra necessariamente un andamento in crescita, merita osservare che nel caso di specie la stessa che è senz'altro un soggetto imprenditoriale qualificato nel settore commerciale di Parte_1
riferimento, ad ogni scadenza contrattuale ha più volte ritenuto conforme al proprio interesse il rinnovo del rapporto di prestito d'uso, trattenendo i relativi quantitativi d'oro e sopportando il rischio, noto sine ullo dubio, del suo progressivo aumento di valore (di cui si sarebbe avvantaggiato esso stesso in caso di sua lavorazione e rivendita a terzi), anziché restituire immantinente il metallo alla banca. Va peraltro sottolineato che le scadenze contrattuali in occasione delle quali l'imprenditore poteva scegliere se prorogare il rapporto o se viceversa definirlo erano molto brevi (di novanta giorni), per cui la società attrice non si può dolere dell'ingente incremento del valore dell'oro nell'ultimo ventennio, in quanto aveva la possibilità di verificare a ogni trimestre il proprio interesse a rimanere avvinto ai contratti in questione, valutando a tal fine anche il progressivo aumento del valore dell'oro a cui era parametrato l'andamento della propria esposizione debitoria, sulla scorta di indici oggettivi e conoscibili: l'alea sottesa al contratto era dunque esposta in termini senz'altro trasparenti, e non occulti.
Per effetto di quanto sopra esposto, il saldo corretto del rapporto dare-avere tra le parti va ricalcolato in base ai seguenti criteri:
1) calcolo degli interessi e delle commissioni in base al valore dell'oro determinato dal fixing vigente in costanza di rapporto;
2) applicazione degli interessi al tasso legale in assenza del contratto iniziale;
pagina 18 di 27 3) applicazione degli interessi al tasso pattuito in contratto, con sostituzione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. solo in caso di eventuale pattuizione indeterminata;
4) verifica della correttezza del cambio valuta USD/EUR applicato;
5) elisione di oneri e spese non contrattualizzate;
6) nessuna prescrizione, in quanto il relativo termine decorre dalla cessazione di ogni singolo rapporto.
Con riguardo al precedente punto sub 2), si rileva che l'eccezione di nullità per mancanza del contratto iniziale di prestito d'uso d'oro è stata formulata da in atto di citazione in primis con Parte_1
riferimento al rapporto n. 669-29436 collegato al conto corrente n. 1000/661 per la quale viene Co statuita la parziale carenza di titolarità del rapporto medesimo in capo a e connessa improcedibilità dell'azione nei confronti di pertanto, nel ricalcolo da effettuare deve procedersi CP_10
all'applicazione di interessi al tasso legale solo con riguardo al periodo di efficacia negoziale intercorrente tra il 26.6.2017 e il 23.12.2019.
Con riguardo poi ai rilievi di analogo tenore riguardanti ulteriori rapporti contrattuali (cfr. pag. 33 della comparsa conclusionale di parte attrice), si rileva che la C.T.U. disposta in corso di causa ha applicato l'indicato criterio in ciascuno dei conteggi proposti (cfr. pag. 25 del primo elaborato peritale), previa verifica della documentazione disponibile per ogni rapporto (cfr. pag. 27-28 e all.to 16 del primo elaborato peritale), seguendo poi la medesima metodica anche in sede di integrazione tecnica in forza della formulazione del punto sub 2) del quesito peritale posto dal giudicante con ordinanza 30.11.2024.
Con riguardo al precedente punto sub 3), ritiene lo scrivente Giudice che non meriti accoglimento la tesi attorea secondo cui le clausole inerenti al tasso di interesse operato dalla banca in costanza di rapporto siano indeterminate per “l'impossibilità di comprendere quale fixing, ovvero se antimeridiano, pomeridiano o la media dei due, debba essere applicato” (pag. 44 della comparsa conclusionale, in continuità con pag. 23 dell'atto di citazione). Infatti, i contratti de quibus fanno riferimento alla media dei fixing pomeridiani di Londra del periodo, per “periodo” dovendosi all'evidenza intendere l'orizzonte temporale di vigenza dei contratti medesimi. La mancata indicazione del T.A.E.G. invece, come noto, non è causa di nullità (se non nei contratti stipulati dai consumatori, nel cui novero non si iscrive l'odierna società attrice), in quanto si tratta di un indicatore avente finalità meramente informative.
Con riguardo al precedente punto sub 6), deve essere sottolineato che l'assimilazione tipologica del prestito d'uso d'oro al mutuo, e la loro comune causa di finanziamento, comporta che il dies a quo del pagina 19 di 27 termine prescrizionale decorra dalla data di estinzione di ogni singolo rapporto: nel caso di specie, dalle predette singole date di estinzione non è mai decorso il termine decennale della prescrizione ordinaria.
Con riguardo infine ai due contratti di prestito d'uso d'oro per i quali la società attrice deduce l'assenza Co dei documenti di trasporto attestanti la consegna dei relativi lingotti, coglie nel segno la difesa di secondo cui la consegna medesima, oltre a non dover essere dimostrata per iscritto ai fini della validità del rapporto negoziale, è riconosciuta dalla medesima controparte mediante il deposito della propria perizia di parte (doc. 15 attoreo). Le difese svolte in parte qua da sono dunque Parte_1
contraddittorie e, come tali, inaccoglibili.
Pertanto, ha versato in eccedenza rispetto al dovuto: a) la somma di € 1.964,42 con Parte_1
CP_1 riguardo ai rapporti originariamente intrattenuti con limitatamente al periodo di vigenza Co contrattuale di cui risponde;
b) la somma di € 272,31 per i rapporti sorti fin dal principio nella Co titolarità di;
c) la somma di € 4.372,66 per i rapporti originariamente intrattenuti con
[...]
(cfr. pag.
5-6 dell'integrazione peritale). Il saldo dei relativi conti correnti Controparte_4
deve dunque essere ricalcolato di conseguenza, ferma la verifica della fondatezza delle doglianze attoree che ineriscono direttamente e specificamente a tali rapporti.
Doglianze inerenti ai contratti di conto corrente
In relazione al contratto di conto corrente stipulato con Controparte_4
Co attualmente nella titolarità di , si osserva – seguendo l'ordine delle doglianze attoree – quanto segue.
È in atti la scrittura negoziale di apertura del rapporto in data 6.10.1993 così come la serie completa degli estratti conto dall'1.1.2000 (cfr. pag. 34 del primo elaborato peritale).
La capitalizzazione degli interessi risulta applicata illegittimamente fino al terzo trimestre del 2014, in quanto la relativa periodicità era trimestrale per gli interessi passivi e annuale per gli interessi passivi, in violazione di quanto disposto dalla delibera CICR 9.2.2000. Pertanto nel ricalcolo del saldo del conto corrente va espunto l'anatocismo applicato fino all'adeguamento delle condizioni negoziali al disposto normativo (cfr. pag. 52-53 dell'elaborato peritale).
Gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto vanno parimenti espunti, in quanto la relativa clausola risulta indeterminata: indica infatti la periodicità e la percentuale, ma non anche la base di calcolo cui deve essere applicata (cfr. pag. 48 dell'elaborato peritale).
pagina 20 di 27 Analogamente vanno espunti a causa dell'indeterminata formulazione della relativa clausola - fino alla stipulazione del contratto collegato di apertura di credito in data 7.11.2014 - gli importi addebitati a titolo di commissione di istruttoria veloce e a titolo di commissione di disponibilità fondi, nonché gli ulteriori oneri indicati come indebiti dalla C.T.U. (cfr. pag. 49 dell'elaborato peritale).
Risulta invece corretta la contabilizzazione delle valute delle operazioni compiute sul conto corrente de quo (cfr. pag. 50 dell'elaborato peritale). Il C.T.U. ha invece ricalcolato il saldo senza tener conto delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali peggiorative per il correntista e non comunicate allo stesso in ottemperanza all'art. 118 T.U.B. (cfr. pag. 54 dell'elaborato peritale).
Quanto infine alla doglianza attorea inerente all'indeterminatezza della clausola relativa ai tassi di interesse il C.T.U., oltre ad aver accertato l'insussistenza di qualsiasi ipotesi usuraria (cfr. pag. 40 dell'elaborato peritale), ha per contro riscontrato la fondatezza della prospettazione della società attrice fino alla rinegoziazione avvenuta il 7.11.2014 e pertanto ha ricalcolato gli interessi addebitati fino a tale data applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. (cfr. pag. 44 e pag. 68 dell'elaborato peritale).
Tale ricalcolo ha scontato tuttavia la prescrizione del diritto attoreo alla ripetizione di tutti gli addebiti anteriori alla data del 10.6.2012, in quanto - nonostante la presenza dell'affidamento accordato dalla banca - tutte le rimesse anteriori a tale termine (corrispondente alla scadenza del decennio della prescrizione ordinaria decorrente a ritroso dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio) avevano natura solutoria (cfr. pag. 37 dell'elaborato peritale). Diventa dunque inconducente la contestazione promossa da avverso gli addebiti che sarebbero stati Parte_1
effettuati nel periodo antecedente alla data dell'1.1.2000 – per la quale non sono stati prodotti gli estratti conto attestanti l'andamento del rapporto – in quanto tala addebiti, financo se illegittimi, risulterebbero in ogni caso ad oggi appunto irripetibili.
Il saldo del rapporto di conto corrente n. 1000/6320 va dunque rideterminato in ragione delle anomalie bancarie rilevate nella misura di € 116.561,09 alla data del 31.1.2022 anziché in quella indicata dalla banca di € 126.552,67 (cfr. pag. 55 dell'elaborato peritale).
Invero, dal suddetto saldo vanno decurtate anche le somme non dovute con riguardo ai rapporti di prestito d'uso d'oro regolati sul conto corrente in esame, vale a dire € 4.372,66 per quelli inizialmente stipulati con la ed € 272,31 per quelli sorti quando il conto Controparte_4
pagina 21 di 27 corrente era già transitato nella titolarità di Controparte_1
Il saldo accertato del rapporto di conto corrente n. 1000/6320 alla data del 31.1.2022 risulta così pari a
€ 111.916,12 a debito del correntista.
In relazione invece al contratto di conto corrente stipulato con Controparte_2
Co attualmente nella titolarità di , si osserva – sempre seguendo l'ordine delle doglianze attoree – quanto segue.
Non è stato prodotto in causa il contratto di apertura del rapporto in data 3.12.1993. È stata prodotta una scrittura negoziale datata 1.2.2001 fortemente incompleta. La prima regolamentazione delle condizioni economiche sulla cui base il C.T.U. ha potuto condurre le indagini tecniche demandategli è così quella del 3.4.2006. Gli estratti conto sono stati invece prodotti in serie completa solo dall'1.1.2005 al 17.9.2018 quando è stata disposta la chiusura del conto (cfr. pag. 33-34 dell'elaborato peritale).
La capitalizzazione degli interessi risulta applicata illegittimamente fino al primo trimestre del 2016, in quanto la relativa periodicità era trimestrale per gli interessi passivi e annuale per gli interessi passivi, in violazione di quanto disposto dalla delibera CICR 9.2.2000. Pertanto nel ricalcolo del saldo del conto corrente va espunto l'anatocismo applicato fino all'entrata in vigore al 1.10.2016 della delibera CICR
3.8.2016, mentre per il periodo successivo il C.T.U. ha mantenuto la capitalizzazione annuale in quanto autorizzata dal correntista (cfr. pag. 51-52 dell'elaborato peritale).
Gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto, di commissione di istruttoria veloce e di commissione di disponibilità fondi vanno parimenti espunti, in quanto le relative clausole risultano indeterminate, così come quelle di ulteriori oneri individuati dal C.T.U. (cfr. pag. 46-47 dell'elaborato peritale).
Risulta invece corretta la contabilizzazione delle valute delle operazioni compiute sul conto corrente de quo (cfr. pag. 47 dell'elaborato peritale). il C.T.U. ha invece ricalcolato il saldo senza tener conto delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali peggiorative per il correntista e non comunicate allo stesso in ottemperanza all'art. 118 T.U.B. (cfr. pag. 53 dell'elaborato peritale).
Quanto infine alla doglianza attorea inerente all'indeterminatezza della clausola relativa ai tassi di interesse il C.T.U., oltre ad aver accertato l'insussistenza di qualsiasi ipotesi usuraria (cfr. pag. 38 dell'elaborato peritale), ha confermato che la prima clausola in parte qua sufficientemente pagina 22 di 27 determinata è quella contenuta nella scrittura contrattuale del 3.4.2006, per cui ha ricalcolato gli interessi addebitati e documentati dall'1.1.2005 al 2.4.2006 applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. (cfr. pag. 41-43 dell'elaborato peritale).
Siffatti criteri di rideterminazione del saldo del conto corrente in esame vanno però applicati al solo periodo intercorrente tra il 26.6.2017 e il 17.9.2018 (data di chiusura del conto): le doglianze relative al
Co periodo antecedente, infatti, dovevano essere rivolte non nei confronti di ma nei confronti di
[...]
e sono comunque improcedibili nel presente giudizio. Stante tale delimitazione temporale, CP_10
rimane inconducente in questa sede la verifica degli effetti dell'istituto della prescrizione eccepita dalla convenuta. CP_2
Con riguardo al rapporto di conto corrente n. 1000/661 è stata così quantificata dal C.T.U. una differenza a favore del correntista pari a € 2.325,27 (cfr. pag. 10 dell'integrazione peritale).
A tale importo va poi aggiunto quello dovuto in riferimento ai rapporti di prestito d'uso d'oro regolati Co sul conto corrente in esame, vale a dire € 1.964,42. risulta dunque tenuta in parte qua a ripetere in favore di la somma complessiva di € 4.289,69. CP_13
Poiché la stessa parte attrice chiede la compensazione delle reciproche poste creditorie accertate nel corso del giudizio, si deve concludere che il saldo come sopra accertato del rapporto di conto corrente n. 1000/6320 alla data del 31.1.2022 risulta così pari a € 107.626,43 (ossia € 111.916,12 - € 4.289,69) a debito del correntista.
Doglianze inerenti ai contratti di mutuo Co contesta poi la nullità del contratto di mutuo n. 0844761068 stipulato con in data CP_13
23.12.2019 in quanto lo stesso era finalizzato unicamente a ripianare l'esposizione debitoria maturata in relazione al prestito d'uso d'oro n. 29436 e dunque, oltre a ravvisarsi un vizio della causa concreta del negozio, non si era perfezionata la traditio della res necessaria per ritenere valido il contratto di natura reale in questione.
A confutazione della fondatezza della tesi attorea è sufficiente richiamare la recente pronuncia della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 5841/2025, invero confermativa di un orientamento già prevalente in seno alla giurisprudenza di legittimità, ha statuito che: “È valido … il contratto di mutuo solutorio, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata
pagina 23 di 27 materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”. In altri termini, l'erogazione della somma in favore di ha consentito alla stessa di averne la CP_13
disponibilità giuridica, tanto da decidere di ripianare una propria pregressa esposizione debitoria, e così risultando valido il contratto di mutuo stipulato tra le parti.
La contestazione attorea va dunque in parte qua rigettata. censura anche il contratto di mutuo n. 1582020000 stipulato in data 14.10.2016 con CP_13
Co
poi incorporata in . Controparte_11
Il C.T.U. ha appurato che il T.A.E.G. effettivo è inferiore da quello contrattualizzato: è noto tuttavia che tale divergenza – stante la natura meramente informativa di tale indicatore – non è causa di nullità della relativa clausola contrattuale (se non nell'ambito dei contratti al consumo, ossia in un'ipotesi non ricorrente nel caso di specie). Ha poi appurato che, nonostante la mancata allegazione al contratto del piano di ammortamento, la clausola relativa al tasso di interessi era sufficientemente determinata, in quanto precisava che la quota capitale di ogni rata trimestrale era costante, mentre la quota di interessi dipendeva dal tasso variabile, i cui criteri di calcolo erano stati specificamente definiti (cfr. pag. 60 dell'elaborato peritale). Trattandosi peraltro di ammortamento all'italiana, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi, semplice o composta, non ha comportato alcun profilo di indeterminatezza in danno del soggetto mutuatario (cfr. pag. 61 dell'elaborato peritale).
Anche le domande svolte in parte qua da vanno dunque rigettate. CP_13
Ne segue parimenti l'infondatezza della domanda di accertamento della nullità per estensione della garanzia rilasciata da MCC.
Conclusioni e spese
Per effetto del parziale accoglimento delle pretese attoree, va rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente n. 1000/6320, il quale alla data del 31.1.2022 risulta pari a € 107.626,43 a debito del correntista.
pagina 24 di 27 Le restanti domande vanno rigettate, ad eccezione di quelle rivolte o da rivolgersi nei confronti di
[...]
in quanto improcedibili. In particolare, vanno rigettate anche le domande di condanna CP_10
Co risarcitoria di , in quanto non risulta ex actis che sia stato cagionato a alcun danno, né CP_13
la convenuta risulta aver agito con mala fede nell'esecuzione dei contratti dedotti quale oggetto CP_2
del presente giudizio.
In forza del principio della soccombenza, tenuto conto che le doglianze attoree sono state solo parzialmente accolte, le spese di lite vanno compensate per un quinto e i restanti quattro quinti vanno posti a carico di e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, CP_13
modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da €
1.000.000 a € 2.000.000 per la causa portante e da € 520.000 a € 1.000.000 per la causa riunita). La compensazione non opera invece con riguardo al rapporto processuale instauratosi tra e CP_13
MCC, risultando la prima totalmente soccombente nei confronti della seconda.
Con riguardo alle fasi di studio e introduzione della controversia le spese devono essere liquidate separatamente per i due giudizi (con riguardo ai soggetti che erano parti di entrambi), essendo stata disposta la riunione solo in un momento successivo. Co Per le suddette fasi le stesse vanno liquidate, ai medi tariffari, in favore cumulativamente di e di le quali hanno condiviso il medesimo difensore e le medesime argomentazioni difensive, CP_10
con la maggiorazione tuttavia del 30% ai sensi dell'art. 4, c. 2, D.M. 55/2014.
Le fasi di trattazione e decisione della controversia vanno invece liquidate unitariamene per i due giudizi riuniti, sommando il valore delle due cause (e dunque considerando lo scaglione da € 2.000.000 Co a € 4.000.000) per le sole e e considerando invece per MCC il valore della causa iscritta CP_10
con R.G. n. 3216/2022.
Con riguardo alla posizione di MCC, inoltre, la liquidazione deve avvenire con applicazione dei minimi tariffari in ragione della posizione marginale assunta nell'economia globale del giudizio.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste per metà a carico di e per CP_13
Co metà a carico di in quanto le questioni definite in sede peritale hanno comportato la soccombenza delle suddette parti, a prescindere dall'entità delle relative conseguenze economiche. A carico di ciascuna parte rimangono invece i compensi dei rispettivi tecnici di parte nominati sia ante causam sia nel corso del giudizio.
pagina 25 di 27
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la carenza di titolarità passiva di con riguardo ai rapporti di cui Controparte_1
era originariamente titolare limitatamente alle operazioni Controparte_2
contabilizzate prima della data del 26.6.2017;
2. dichiara l'improcedibilità delle domande svolte nei confronti di
[...]
; Controparte_2
3. ridetermina il saldo del conto corrente di cui è titolare n. 1000/6320 nella misura CP_13
di € 107.626,43 a debito del correntista, alla data del 31.1.2022;
4. rigetta ogni altra domanda proposta in entrambi i giudizi riuniti;
5. compensa un quinto delle spese di lite relative al rapporto processuale tra e CP_13 [...]
Controparte_1
6. condanna a rifondere in favore di e di CP_13 Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, i restanti quattro quinti Controparte_2
delle spese di lite relative alle fasi di studio e di introduzione del giudizio iscritto con R.G. n.
2086/2022, per la frazione liquidate in € 10.337,60 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
7. condanna a rifondere in favore di e di CP_13 Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, i restanti quattro quinti Controparte_2
delle spese di lite relative alle fasi di studio e di introduzione del giudizio iscritto con R.G. n.
3216/2022, per la frazione liquidate in € 7.951,84 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
8. condanna a rifondere in favore di e di CP_13 Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, i restanti quattro quinti Controparte_2
delle spese di lite relative alle fasi di trattazione e decisione di entrambi i giudizi riuniti, per la frazione liquidate in € 37.870,56 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
pagina 26 di 27 9. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, CP_13 Controparte_3
liquidate in € 14.598,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
10. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, per metà a carico di e per CP_13
metà a carico di condannando le stesse a rifondere alle controparti Controparte_1
quanto eventualmente da queste versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U., anche in eccedenza rispetto alla quota posta a loro carico.
Così deciso in Vicenza, il 9 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AI DO
pagina 27 di 27
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AI DO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta con R.G. n 2086/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Corso Palladio n. 114, presso e nello studio dell'Avv.
AN RIGATO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende in qualità di domiciliatario insieme con l'Avv. CORRADO RODA del Foro di Milano, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2
società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Via Cengio n. 15, presso e nello studio dell'Avv.
AN AB del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
e contro in persona del legale Controparte_2
rappresentante e liquidatore pro tempore (P.IVA: ), elettivamente domiciliata in Vicenza P.IVA_3
pagina 1 di 27 (VI), Via Cengio n. 15, presso e nello studio dell'Avv. AN AB del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di intervento
Intervenuta
e riunita alla causa civile R.G. n. 3216/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Corso Palladio n. 114, presso e nello studio dell'Avv.
AN RIGATO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende in qualità di domiciliatario insieme con l'Avv. CORRADO RODA del Foro di Milano, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2
società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Via Cengio n. 15, presso e nello studio dell'Avv.
AN AB del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_3
, istituto di credito elettivamente domiciliata in Roma (RM), Piazza della Libertà n. 10, P.IVA_4
presso e nello studio dell'Avv. GIAMPAOLO BALAS e dell'Avv. MARCO ANDREA MORIELLI, entrambi del
Foro di Roma, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti
e contro in persona del legale Controparte_2
rappresentante e liquidatore pro tempore (P.IVA: ), elettivamente domiciliata in Vicenza P.IVA_3
(VI), Via Cengio n. 15, presso e nello studio dell'Avv. AN AB del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di intervento
Intervenuta
Avente ad oggetto: Rapporti Bancari
pagina 2 di 27 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa Parte_1
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c., ingiungere alla Banca convenuta la produzione immediata di copia di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata, con riserva in via alternativa di ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.; nel merito:
- sui rapporti e sui contratti di prestito d'oro in uso dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande: a. per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei rapporti di prestito d'uso d'oro oggetto di causa descritti in narrativa;
b. accertare e dichiarare che ai rapporti ed ai contratti di prestito d'uso d'oro, oggetto del presente giudizio, si applica la disciplina relativa ai contratti di mutuo di cui agli artt. 1813 c.c. e ss., con ogni conseguenza di legge, e che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1814 c.c., il trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'odierna parte attrice sia avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della Banca convenuta o, al più tardi, al momento della sua lavorazione;
c. in virtù di quanto sopra: (i) in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro attualmente in corso facenti capo alla ex
[...]
e ad ovvero i rapporti di prestito n. 35459 (già n. Controparte_4 Controparte_1
6284-8104), n. 35461 (già n. 6284-9337), n. 35466 (già n. 8783-10695), n. 699-37428, n. 699-49015, n. 699-49016, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità ovvero degli addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito convenuto in danno dell'odierna parte attrice ammonta complessivamente ad € 985.138,48 o, in subordine, di € 942.215,94 come accertato all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa sub “Ipotesi HP1” (cfr. pagg. 78-81 dell'elaborato peritale Per_1 definitivo) o, ulteriormente, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare a seguito dell'invocato supplemento di istruttoria;
per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 1000/6320 (già n. 2170341), intestato alla sul quale vengono regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in Parte_1 contestazione, accertando altresì che, in ogni caso, la società non è debitrice di alcuna Parte_1 somma nei confronti di anche sulla scorta di una eventuale compensazione Controparte_1 legale e/o giudiziale delle rispettive poste di debito/credito; (ii) in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro estinti instaurati con la ex Controparte_4
ovvero i rapporti di prestito n. 8783-16173, n. 6284-326, n. 6284-614, n. 6284-619, n.
[...]
6284-1957, n. 6284-1982, n. 6284-4695, n. 6284-4938, n. 6284-5358, n. 6284-5423, n. 699-35462 e n. 35465, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità ovvero degli addebiti illegittimi operati dalla Banca in danno della e quindi il ristorno complessivamente dovuto in favore di Parte_1 parte attrice, è pari all'importo di € 193.492,22 o, in subordine, di € 195.487,34 come accertato all'esito
pagina 3 di 27 dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa sub “Ipotesi HP1” (cfr. pagg. 78-81 dell'elaborato peritale Per_1 definitivo) o, in via ulteriormente gradata – pur risultando errata in radice la mancata valorizzazione del maggior capitale versato dall'azienda orafa in favore della – di € 72.477,54 come accertato CP_2 all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa sub “Ipotesi HP3” (cfr. pagg. 78-81 dell'elaborato Per_1 peritale definitivo) o, ancora, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare a seguito dell'invocato supplemento di istruttoria;
per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 1000/6320 (già n. 2170341), intestato alla sul quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in Parte_1 contestazione, nonché condannare la Banca convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'indebito illegittimamente introitato;
(iii) in relazione al rapporto di prestito d'uso d'oro estinto instaurato con la ex Controparte_2
ovvero il rapporto di prestito n. 29436 (già n. 280 e n. 50643), ricalcolare il rapporto di
[...] dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità ovvero degli addebiti illegittimi operati dalla in CP_2 danno della e quindi il ristorno complessivamente dovuto in favore di parte attrice, è pari Parte_1 all'importo di € 637.846,13 o, in subordine, di € 622.683,62 come accertato all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa sub “Ipotesi HP1” (cfr. pagg. 78-81 dell'elaborato peritale definitivo) o, Per_1 ulteriormente, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare a seguito dell'invocato supplemento di istruttoria;
per l'effetto, rideterminare il saldo creditore dei conti correnti n. 1000/6320 (già n. 2170341) e n. 1000/661 (già n. 0004560), intestati alla sui quali veniva regolato il predetto rapporto di Parte_1 prestito d'uso d'oro in contestazione, nonché condannare la convenuta alla restituzione in favore CP_2 di parte attrice dell'indebito illegittimamente introitato;
(iv) per l'effetto di quanto sopra e delle eventuali compensazioni delle rispettive poste di debito/credito in base ai saldi ricalcolati dei rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, già regolati sui conti correnti n. 1000/6320 (già n. 2170341) e n. 1000/661 (già n. 0004560), rideterminare il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio, dichiarando altresì che, in ogni caso, la società Pt_1 non è debitrice di alcuna somma nei confronti di
[...] Controparte_1
- sui rapporti e sui contratti di conto corrente dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande: a. per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei contratti di conto corrente n. 1000/6320 (già n. 2170341) e n. 1000/661 (già n. 1000/4560) oggetto di causa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1283, 1325 n. 4 e 1418 c.c. nonché art. 117 T.U.B.; b. in virtù di quanto sopra: (i) in relazione al contratto di conto corrente n. 1000/6320 (già n. 2170341) attualmente in essere ed accesso con l'allora oggi ricalcolare il Controparte_4 Controparte_1 rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità ovvero degli addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito convenuto in danno dell'odierna parte attrice ammontano complessivamente ad € 195.838,54 (“saldo zero”, v. paragrafo 8.2 dell'atto di citazione del 10.06.2022) ovvero € 93.064,83 (nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere valido il saldo debitorio al 01.01.2000 presente nel relativo estratto conto) o, in via ulteriormente gradata di € 72.019,81 come accertato all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa sub “Ipotesi HP1” (cfr. pag. 81 dell'elaborato peritale Per_1
pagina 4 di 27 definitivo) o, ancora, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare a seguito dell'invocato supplemento di istruttoria;
per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 1000/6320 (già n. 2170341), intestato alla sul quale vengono altresì regolati numerosi rapporti di prestito d'uso d'oro Parte_1 anch'essi in contestazione, accertando altresì che, in ogni caso, la società non è debitrice di Parte_1 alcuna somma nei confronti di anche sulla scorta di una eventuale Controparte_1 compensazione legale e/o giudiziale delle rispettive poste di debito/credito con riguardo a tutti i rapporti oggi in essere con stessa;
Controparte_1
(ii) in relazione al contratto di conto corrente n. 1000/661 (già n. 1000/4560) oggi estinto ed acceso con l'allora ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, Controparte_2 rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità ovvero degli addebiti illegittimi operati dalla in danno della e quindi il ristorno CP_2 Parte_1 complessivamente dovuto in favore di parte attrice, è pari all'importo di € 33.994,68 in subordine, di € 28.241,29 come accertato all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa sub “Ipotesi HP1” (cfr. Per_1 pagg. 81-82 dell'elaborato peritale definitivo) o, in via ulteriormente gradata – pur non condividendo i criteri utilizzati dalla consulente d'ufficio, anche in punto di prescrizione – di € 12.797,92 come accertato all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa sub “Ipotesi HP3” (cfr. pagg. 81-82 Per_1 dell'elaborato peritale definitivo) o di € 11.566,72 come accertato all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa sub “Ipotesi HP2” (cfr. pagg. 81-82 dell'elaborato peritale definitivo), o, ancora, a Per_1 quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare a seguito dell'invocato supplemento di istruttoria;
per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 1000/661 (già n. 1000/4560), intestato alla sul quale venivano altresì regolati numerosi rapporti di prestito d'uso d'oro Parte_1 anch'essi in contestazione, nonché condannare la Banca convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'indebito illegittimamente introitato;
(iii) per l'effetto di quanto sopra e delle eventuali compensazioni delle rispettive poste di debito/credito in base ai saldi ricalcolati dei rapporti di conto corrente n. 1000/6320 (già n. 2170341) e n. 1000/661 (già n. 1000/4560) in contestazione, rideterminare il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio, dichiarando altresì che, in ogni caso, la società non è debitrice di alcuna somma Parte_1 nei confronti di Controparte_1
- sul rapporto di mutuo chirografario n. 0IR1044761068 (ora n. ) del 23.12.2019 dedotto in P.IVA_5 giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande: a) per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità del contratto di mutuo chirografario n. 0IR1044761068 (ora n. 0844761068) del 23.12.2019 per mancanza o illiceità della causa ai sensi degli artt. 1418 e 1813 c.c., anche in relazione agli artt. 1322 e 1343 c.c., e, per l'effetto, dichiarare la complessiva operazione finanziaria invalida e/o simulata e/o inesistente;
- sul rapporto di mutuo chirografario n. 1582020000 (anche n. 9034740000) del 14.10.2016 dedotto in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande: a) per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole del contratto di mutuo chirografario n. 1582020000 (anche n. 9034740000) del 14.10.2016, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c. nonché dell'art. 117, comma 4, T.U.B. e per violazione della trasparenza e buona fede contrattuale ex D. Lgs. 385/93 nonché delle relative Delibere CICR;
b) in virtù di quanto sopra:
pagina 5 di 27 (i) ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità ovvero degli addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito convenuto in danno dell'odierna parte attrice ammontano complessivamente ad € 26.693,25 o, in subordine, a € 18.864,76 come accertato all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa (cfr. pagg. 82-83 Per_1 dell'elaborato peritale definitivo) o, ulteriormente, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare a seguito dell'invocato supplemento di istruttoria;
- per l'effetto di tutto quanto sopra e delle eventuali compensazioni delle rispettive poste di debito/credito ex art. 1241 e segg. c.c. in base ai saldi ricalcolati di tutti i rapporti oggi in essere con
ivi inclusi i mutui in contestazione n. 0IR1044761068 (ora n. 0844761068) e n. Controparte_1
1582020000 (anche n. 9034740000) nonché i conti correnti n. 1000/6320 (già n. 2170341) e n. 1000/661 (già n. 1000/4560), rideterminare il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio, dichiarando altresì che, in ogni caso, la non è debitrice di alcuna somma nei CP_5 Parte_1 confronti di Controparte_1 sulla garanzia rilasciata da con riferimento ai rapporti dedotti in giudizio, Controparte_3 si chiede l'accoglimento delle seguenti domande: per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della garanzia rilasciata da in relazione ai contestati rapporti Controparte_3 bancari;
per l'effetto dichiarare l'illegittimità di ogni sua eventuale escussione ed azione di regresso nei confronti dell'attrice, con condanna degli odierni convenuti al risarcimento del danno, comprensivo di interessi compensativi e legali, in favore diparte attrice, la cui determinazione equitativa viene rimessa all'Ill.mo Tribunale adito;
- in ogni caso, respingere integralmente, siccome inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, ovvero in ogni caso non provate, per i motivi esposti in atti, tutte le domande formulate da
da Controparte_1 Controparte_6 nei confronti di
[...] Parte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre i.v.a. e c.p.a., e rimborso dei costi sostenuti per la relazione tecnica peritale di Gruppo Imis s.r.l. e degli ulteriori costi sostenendi per la consulenza tecnica di parte e d'ufficio, svolta e da svolgersi in corso di causa”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato Controparte_1
telematicamente, così chiedendo:
“Con riferimento ai rapporti dedotti nella causa originariamente rubricata con R.G. n. 2086/2022, in via preliminare e principale, previo accertamento della carenza di legittimazione e/o titolarità passiva in capo a Controparte_1 quanto al rapporto originariamente accesso con per tutti i
[...] Controparte_2 motivi indicati in narrativa, dichiararsi il presente giudizio inammissibile e/o comunque improcedibile nei confronti della convenuta;
in via preliminare e subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice all'accertamento di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo ai rapporti bancari oggetto di causa nel periodo antecedente al 04.04.2012, per i motivi tutti di cui in narrativa;
nel merito,
pagina 6 di 27 rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano infondate sia in fatto sia in diritto;
con riferimento ai rapporti dedotti nella causa originariamente rubricata con R.G. n. 3216/2022, In via preliminare di merito, previo accertamento della carenza di legittimazione e/o titolarità passiva in capo a Controparte_1 con riferimento al conto corrente originariamente accesso con
[...] Controparte_2 per tutti i motivi indicati in narrativa, dichiararsi il presente giudizio inammissibile e/o comunque improcedibile nei confronti della convenuta;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice all'accertamento di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo ai rapporti bancari oggetto di causa nel periodo antecedente al 10.06.2012, per i motivi tutti di cui in narrativa;
nel merito, rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano infondate sia in fatto sia in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato Controparte_3
telematicamente, così chiedendo:
“Nel merito: per tutto quanto esposto in narrativa, rigettarsi, in quanto infondate, tutte le domande ed eccezioni, nessuna esclusa, promosse dalla società attorea nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
con spese di lite rifuse;
Controparte_3 nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ed eccezioni proposte da Pt_1 che comportino per la odierna convenuta un pregiudizio economico
[...] Controparte_3
e/o un danno patrimoniali derivante dalla eventuale declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o nullità dei contratti intercorsi tra la medesima società attorea e la convenuta con Controparte_7 riferimento alla garanzia pubblica ex L. 662/1996 approvata il 29.07.2016, posizione Fondo di Garanzia
– MCC n. 622481, relativa al finanziamento chirografario concesso dalla Banca a Parte_1 condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_7 manlevare e/o tenere indenne la convenuta medesima in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, da ogni conseguente danno e/o pregiudizio economico che dovesse sopportare con riferimento alla suddetta garanzia, nonché a manlevare e tenere indenne la medesima convenuta dall'eventuale condanna al pagamento in favore della società Controparte_3 attorea al risarcimento del danno da questa espressamente richiesto in via equitativa nelle Parte_1 conclusioni dell'atto di citazione anche nei confronti della convenuta per Controparte_3 la posizione di garanzia intervenuta in relazione al contestato rapporto bancario, nonché, in ogni caso, a tenere indenne e manlevare la convenuta dall'eventuale condanna al Controparte_3 pagamento delle spese processuali ed oneri di legge che dovesse patire in favore della società attorea conseguente alla partecipazione all'odierno giudizio;
Parte_1 con la rifusione delle spese processuali”.
pagina 7 di 27 Parte intervenuta ha concluso Controparte_2
come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Con riferimento ai rapporti dedotti nella causa originariamente rubricata con R.G. n. 2086/2022, In via preliminare e principale, in adesione all'eccezione formulata da previo accertamento della carenza di Controparte_1 legittimazione e/o titolarità passiva in capo a fino alla data del 26.06.2017 per Controparte_1 tutti i motivi indicati in narrativa, dichiararsi il presente giudizio inammissibile e/o comunque improcedibile nei suoi confronti;
rispetto alle domande svolte dall'attrice con riguardo al periodo temporale che va dall'origine del rapporto di prestito d'uso d'oro n. 699-29436 (già n. 280, già n. 50643) dedotto in giudizio al 26.06.2017, accertare e dichiarare la legittimazione e/o titolarità passiva in capo a
[...]
, per le ragioni esposte in atti, ma al contempo Controparte_2 accertare e dichiarare l'improcedibilità o inammissibilità delle predette domande nei confronti di
[...]
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 Controparte_2
T.U.B.; in via preliminare e subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice all'accertamento o ripetizione di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo ai rapporti bancari oggetto di causa nel periodo antecedente al 04.04.2012, per i motivi tutti di cui in narrativa;
nel merito, rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano infondate sia in fatto sia in diritto;
con riferimento ai rapporti dedotti nella causa originariamente rubricata con R.G. n. 3216/2022, In via preliminare e principale, in adesione all'eccezione formulata da previo accertamento della carenza di Controparte_1 legittimazione e/o titolarità passiva in capo a fino alla data del 26.06.2017 per Controparte_1 tutti i motivi indicati in narrativa, dichiararsi il presente giudizio inammissibile e/o comunque improcedibile nei suoi confronti;
rispetto alle domande svolte dall'attrice con riguardo al periodo temporale che va dall'origine dei rapporti dedotti in giudizio al 26.06.2017, accertare e dichiarare la legittimazione e/o titolarità passiva in capo a , per le ragioni esposte Controparte_2 in atti, ma al contempo accertare e dichiarare l'improcedibilità o inammissibilità delle predette domande nei confronti di ai Controparte_2 sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 T.U.B.; in via preliminare e subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice all'accertamento o ripetizione di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo ai rapporti bancari oggetto di causa nel periodo antecedente al 10.06.2012, per i motivi tutti di cui in narrativa;
nel merito, rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano infondate sia in fatto sia in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
pagina 8 di 27 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di essere titolare di due contratti di Parte_1
conto corrente, di cui uno stipulato con e uno con Controparte_4 [...]
ma entrambi attualmente nella titolarità di convenuta in Controparte_2 Controparte_1
giudizio, sui quali erano stati regolati vari rapporti di prestito d'uso d'oro, in parte estinti e in parte ancora in corso;
che mediante i contratti di prestito d'uso d'oro le banche concedevano in prestito all'azienda orafa una certa quantità di oro in lingotti per utilizzarlo nella sua filiera produttiva, con decorrenza - dal momento della consegna del metallo prezioso - di interessi corrispettivi calcolati sulla base del controvalore dell'oro rilevato dalla Borsa di Londra ed espresso in Dollari americani, convertiti in Euro al cambio valuta del giorno della liquidazione, nonché con obbligo per il ricevente di restituire alla scadenza del rapporto il metallo non utilizzato o pagarne il relativo prezzo;
che tali contratti atipici si configuravano quali contratti di mutuo, connotati da alcuni elementi aleatori, con conseguente applicabilità della relativa normativa sia codicistica sia bancaria;
che di conseguenza gli interessi corrispettivi versati andavano calcolati sul quantum mutuato, non sul suo controvalore crescente nel tempo in misura non predeterminabile;
che inoltre il contratto di apertura del prestito d'uso d'oro n.
29436 era nullo ex art. 117, c. 3, T.U.B., in quanto non era stato consegnato dalla nonostante la CP_2
richiesta alla stessa rivolta ai sensi dell'art. 119 T.U.B.; che i contratti di apertura dei prestiti d'uso d'oro n. 6284-1957, n. 6284-1982 e n. 35465 erano addirittura inesistenti, mancando i documenti di trasporto relativi alla consegna dei lingotti d'oro all'azienda orafa;
che in tutti i contratti le clausole di determinazione degli interessi erano indeterminate e mancavano quelle afferenti a ulteriori spese e commissioni pur addebitate, per cui era necessario ricalcolare il rapporto dare-avere tra le parti alla luce del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, c. 7, T.U.B.; che inoltre in tutti i contratti de quibus non era stato indicato il T.A.E.G., conseguendone la nullità di cui all'art. 117, c. 8, che la controparte CP_8
aveva violato l'obbligo della buona fede negoziale in quanto non aveva esplicitato chiaramente le condizioni economiche dei contratti stipulati e aveva omesso di consegnare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 T.U.B. già menzionato. chiedeva quindi, previo ordine ex art. Parte_1
186 ter c.p.c. di consegnare la documentazione contrattuale integrale, che venisse dichiarata la nullità totale o parziale dei contratti dedotti in causa e che i saldi dei conti correnti in essere venissero ricalcolati tenendo conto: che su quello originariamente stipulato con era stata Controparte_1
pagina 9 di 27 addebitata illegittimamente la somma di € 985.138,48 complessivi;
che su quello originariamente stipulato con era stata addebitata illegittimamente la somma di € Controparte_4
193.492,22 complessivi;
che su quello originariamente stipulato con Controparte_2
era stata addebitata illegittimamente la somma di € 637.846,13 complessivi. Co Si costituiva in giudizio (di seguito, breviter ) eccependo in via pregiudiziale la Controparte_1
propria carenza di legittimazione o titolarità passiva delle posizioni giuridiche controverse con riguardo ai contratti che erano stati stipulati da in quanto non le erano stati Controparte_2
trasferiti a seguito dell'apertura nei confronti della stessa della procedura di liquidazione coatta amministrativa, giusta D.L. 99/2017 e conseguente Contratto di Cessione del 26.6.2017, nonché eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione di ripetizione ex adverso esperita con riguardo agli addebiti anteriori al 4.4.2012, ossia anteriori alla scadenza del decennio decorrente a ritroso dalla data della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio. Nel merito, contestava l'assimilazione del prestito d'uso d'oro al mutuo, in quanto la proprietà dei lingotti rimaneva in capo all'istituto di credito fino alla scadenza del rapporto, per cui non trovava applicazione la normativa sulla cui base la società attrice aveva formulato le proprie pretese. Produceva inoltre il documento di trasporto afferente alla consegna dell'oro di cui al contratto n. 35465, mentre con riguardo ai restanti rapporti di cui era stata contestata la datio rilevava che la stessa era ammessa dalla stessa perizia di parte allegata all'atto di citazione. Replicava inoltre: che il tasso e il fixing sulla cui scorta venivano calcolati gli interessi corrispettivi non erano indeterminati, ma meramente variabili in base alle fluttuazioni commerciali;
che la mancata indicazione del T.A.E.G. non comportava alcuna nullità negoziale;
che le censure inerenti alla violazione dell'obbligo di buona fede erano generiche;
che il rapporto n. 669-29436 originariamente riferibile a non si era posto in Controparte_2
continuazione con i rapporti n. 280 e n. 50643, per cui i calcoli di controparte erano anche in parte qua Co errati. chiedeva quindi che venissero accolte le eccezioni svolte in via pregiudiziale e preliminare, in ogni caso rigettando le domande attoree.
Interveniva poi in giudizio coatta amministrativa (di Controparte_2
seguito, breviter, eccependo parimenti la carenza di legittimazione o titolarità passiva in CP_10
Co CP_1 capo a dei rapporti controversi scaturiti da contratti originariamente stipulati da in bonis, essendo tali rapporti transitati nella sfera giuridica della procedura di liquidazione coatta pagina 10 di 27 amministrativa menzionata, e dunque, in parte qua, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità delle domande attoree o la relativa improcedibilità ai sensi dell'art. 83 T.U.B., nonché eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione di ripetizione afferente agli addebiti risalenti a data anteriore al Co
4.4.2012. Nel merito, riproponeva le medesime difese già svolte da e, nelle conclusioni, aderiva alle domande dalla stessa formulate.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva disposta la riunione - al procedimento così instaurato con R.G. n. 2086/2022 - del giudizio successivamente iscritto con R.G. n.
3216/2022.
Quest'ultimo era stato instaurato nuovamente da avverso e avverso Parte_1 Controparte_1
(di seguito, breviter, MCC) in relazione ai due contratti di conto corrente, Controparte_3
di cui uno stipulato con e uno con Controparte_4 Controparte_2
Co attualmente nella titolarità di , sui quali erano stati regolati i rapporti di prestito d'uso d'oro di
[...]
cui al parallelo giudizio, nonché in relazione a un contratto di mutuo chirografario stipulato con la Co medesima in data 23.12.2019 e in relazione a un ulteriore contratto di mutuo chirografario Contr stipulato in data 14.10.2016 con (di seguit, breviter, società poi Controparte_11
Co incorporata in , su cui MCC aveva prestato la garanzia suppletiva di cui al Fondo PMI.
Con riguardo a tutti gli elencati rapporti, eccepiva il difetto di documentazione negoziale, Parte_1
pur a seguito della richiesta inoltrata alla controparte ai sensi dell'art. 119 T.U.B.
Con riguardo a entrambi i rapporti di conto corrente originariamente stipulati con Controparte_4
e con eccepiva: la nullità per vizio di
[...] Controparte_2 Parte_1
forma, mancando le corrispettive scritture contrattuali;
l'applicazione illegittima dell'anatocismo anteriormente alla Delibera CICR del 9.2.2000; l'addebito di commissioni di massimo scoperto non pattuite o pattuite in termini indeterminati, comunque senza rispettare il limite normativo della misura percentuale dello 0,5% e senza documentare gli sconfinamenti del conto;
l'addebito di commissioni di istruttoria veloce indeterminate e comunque avulse dallo svolgimento della correlata attività istruttoria;
l'addebito parimenti illegittimo di varie commissioni e spese non concordate;
l'esercizio illegittimo dello ius variandi consentito ex art. 118 T.U.B.; l'illegittimità dell'antergazione e postergazione delle valute, non essendo stata pattuita alcuna relativa clausola o essendo stata pattuita in termini indeterminati;
l'indeterminatezza delle clausole che regolano i tassi degli interessi pagina 11 di 27 corrispettivi e moratori e il tasso di finanziamento in base al Prime Rate ABI, con conseguente necessità di ricalcolare gli interessi medesimi al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B.
Con riguardo al solo rapporto di conto corrente originariamente stipulato con CP_2 [...]
la società attrice eccepiva poi l'addebito di interessi che per alcuni trimestri superavano CP_2
la soglia usuraria e che comunque dovevano considerarsi soggettivamente usurari. Con riguardo al solo rapporto di conto corrente originariamente stipulato con Controparte_4
eccepiva, invece, la mancanza degli estratti conto anteriori all'1.1.2000 con conseguente necessità di azzerare il saldo. contestava poi la carenza di causa, per mancata traditio della res, del mutuo chirografario Parte_1
Co stipulato con in quanto finalizzato solo a ripianare l'esposizione debitoria maturata in relazione al CP_1 Contr prestito d'uso d'oro n. 29436 (ex . Con riguardo al mutuo chirografario stipulato invece con contestava la carenza del piano di ammortamento, la mancata indicazione della tipologia di ammortamento e l'indicazione di un T.A.E.G. diverso da quello applicato, cui conseguivano nullità negoziali estendibili alla garanzia prestata da MCC, di cui diveniva impossibile l'escussione, con conseguente liberazione del soggetto garante.
Anche in parte qua la società attrice sosteneva che gli istituti di credito coinvolti avevano violato l'obbligo della buona fede negoziale, in quanto non avevano esplicitato chiaramente le condizioni economiche dei contratti e avevano omesso di consegnare ex art. 119 T.U.B. la documentazione richiesta. Chiedeva in conclusione, previo ordine ex art. 186 ter c.p.c. di consegnare la documentazione contrattuale integrale: che il saldo del conto corrente originariamente stipulato con Controparte_4
venisse rideterminato stornando la somma di € 195.838,54 ovvero di € 93.064,83 in
[...]
Co caso di mancato azzeramento del saldo alla data dell'1.1.2000; che venisse condannata a restituire la somma di € 33.994,68 con riguardo al conto corrente, estinto in data 17.9.2018, originariamente Co stipulato con che il mutuo chirografario stipulato con venisse Controparte_2
Contr dichiarato nullo o inesistente;
che il saldo del mutuo chirografario stipulato con venisse rideterminato con decurtazione dell'importo di € 26.693,25 e con dichiarazione di nullità della garanzia prestata da MCC;
che la controparte venisse condannata al risarcimento del danno cagionato, da liquidarsi equitativamente. Co Si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale la propria carenza di legittimazione o pagina 12 di 27 titolarità passiva delle posizioni giuridiche controversie con riguardo ai contratti che erano stati
CP_1 stipulati da (di seguito, breviter, , in quanto non le erano stati Controparte_2
trasferiti a seguito dell'apertura nei confronti della stessa della procedura di liquidazione coatta amministrativa, giusta D.L. 99/2017 e conseguente Contratto di Cessione del 26.6.2017, nonché eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione di ripetizione ex adverso esperita con riguardo agli addebiti anteriori al 10.6.2012, ossia anteriori alla scadenza del decennio decorrente a ritroso dalla Co data della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio. Nel merito, replicava: che la CP_1 prima scrittura negoziale rinvenuta con riguardo al contratto di conto corrente stipulato con risaliva, anziché al 1993, all'1.2.2001; che entrambe le banche stipulanti si erano uniformate alla delibera CICR del 9.2.2000 con comunicazione in Gazzetta Ufficiale, non essendovi necessità di comunicazione individuale per le modifiche migliorative ai sensi dell'art. 7 della delibera medesima;
che le censure inerenti alla violazione del dovere di buona fede, alle commissioni indebite, al gioco delle valute e all'usura soggettiva erano inammissibilmente generiche;
che la stessa controparte aveva riscontrato un'usura oggettiva meramente sopravvenuta, e come tale irrilevante;
che il tasso Prime
Rate ABI non era indeterminato, ma meramente variabile;
che non era nullo un contratto di mutuo - Co nella specie quello stipulato con - concesso per ripianare una pregressa esposizione debitoria;
che Contr nel contratto di mutuo stipulato con e parti avevano pattuito un tasso fisso, per cui non era necessario allegare un piano di ammortamento, mentre né la mancanza né l'indeterminatezza del
T.A.E.G. potrebbe ingenerare una nullità negoziale, in quanto si tratta di un tasso a mera valenza Co informativa. Contestati in ogni caso i conteggi avversari, chiedeva l'accoglimento delle eccezioni svolte in via pregiudiziale e preliminare e, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree.
Si costituiva in giudizio parimenti quale gestore del Fondo di Garanzia Controparte_3
per le PMI in forza di convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico ex art. 2, c. 100, lett. a), L.
662/1996, riconoscendo di aver ammesso alla garanzia pubblica fino all'importo massimo Parte_1
di € 480.000,00 pari all'80% della somma mutuata. MCC rilevava: che la garanzia non era stata escussa, per cui non sussisteva alcun credito da far valere in via di regresso nei confronti del soggetto mutuatario, con conseguente insussistenza dell'interesse dello stesso ad agire nei confronti del garante;
che, essendo stati conclusi contratti autonomi di garanzia, la società garantita comunque non poteva opporre le eccezioni di nullità afferenti al rapporto fondamentale;
che la domanda di pagina 13 di 27 risarcimento svolta nei confronti di tutte le parti convenute era generica e infondata. Chiedeva quindi il
Co rigetto delle domande attoree, altresì formulando nei confronti di domanda subordinata trasversale di manleva.
Anche in tale successivo giudizio dispiegava intervento volontario Controparte_2
eccependo parimenti la carenza di legittimazione o titolarità passiva
[...]
Co CP_1 in capo a dei rapporti controversi scaturiti da contratti originariamente stipulati da in bonis, essendo tali rapporti transitati nella sfera giuridica della procedura di liquidazione coatta amministrativa menzionata, e dunque, in parte qua, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità delle domande attoree o la relativa improcedibilità ai sensi dell'art. 83 T.U.B., nonché eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione di ripetizione afferente agli addebiti risalenti a data anteriore al Co 10.6.2012. Nel merito, riproponeva le medesime difese già svolte da e, nelle conclusioni, aderiva alle domande dalla stessa formulate.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva disposta la riunione del giudizio de quo, iscritto con R.G. n. 3216/2022, a quello di più risalente iscrizione a ruolo, recante R.G.
n. 2086/2022.
Con riguardo a entrambi i processi così riuniti, il Giudice assegnava il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, il quale tuttavia sortiva risultato negativo. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante C.T.U. contabile, previo ordine ex art. 210 c.p.c. di integrazione della documentazione contrattuale depositata in atti. Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di un termine ridotto a quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Con ordinanza 30.11.2024 il Giudice rimetteva la causa in istruttoria per un approfondimento peritale, per poi nuovamente trattenere la causa in decisione a seguito della concessione di nuovi termini per il deposito degli scritti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva.
Tanto premesso, va in primo luogo esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva Co CP_1 formulata da con riguardo al rapporto di conto corrente originariamente stipulato con c/c n.
pagina 14 di 27 1000/661) e con riguardo al relativo contratto di prestito d'uso d'oro (n. 699-29436).
Premesso che si tratta non di verificare in rito la sussistenza della legittimazione passiva del soggetto evocato in giudizio, ma piuttosto di verificare nel merito se tale soggetto sia titolare del rapporto CP_1 sostanziale dedotto in giudizio, si rammenta che, successivamente alla sottoposizione di alla procedura di liquidazione coatta amministrativa gli organi della procedura, sulla scorta del D.L.
Co 99/2017, hanno stipulato con un Contratto di Cessione di azienda datato 26.6.2017 (doc. 22 attoreo) con il quale a quest'ultima venivano ceduti ad un prezzo simbolico tutti i rapporti bancari facenti capo all'istituto di credito in bonis e rientranti nel c.d. “Insieme Aggregato”. L'art. 3 del predetto
Contratto stabilisce che: “L'Insieme Aggregato è composto dai seguenti beni […] i quali rappresentano CP_1
[…] un complesso organizzato come ramo d'azienda bancaria: (a) le Attività Incluse di e le CP_1 Co Passività incluse di ..]”. Orbene, sostiene che le azioni giudiziarie intentate successivamente alla c.d. Data di Esecuzione del Contratto di Cessione del 26.6.2017, anche qualora abbiano ad oggetto Co rapporti rientranti nel c.d. Insieme Aggregato ceduto a , devono essere proposte nei confronti di ogniqualvolta riguardino fatti e circostanze antecedenti, appunto, alla data di “Esecuzione CP_10
dell'Accordo”. L'art. 3.1.4, lett. b), del menzionato Contratto dispone infatti che “… a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferite a … (vi) qualsiasi contenzioso (e relativi effetti CP_9
negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso”.
Stante la formulazione letterale di tale disposizione, l'eccezione di risulta accoglibile. CP_9
Co Infatti, nonostante la cessione del rapporto sostanziale a , l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto alle domande di accertamento e restituzione di interessi e oneri indebitamente computati sul conto corrente in questione anteriormente alla c.d. Data di Esecuzione rimarrebbe appunto CP_10
perché i fatti costitutivi della pretesa attorea si sono formati antecedentemente alla cessione, quando però le relative domande giudiziali non erano ancora state proposte. In questo senso ha d'altronde già statuito anche l'intestato Tribunale (Trib. Vicenza n. 2383/2019). Co La legittimazione di permane tuttavia per gli addebiti successivi al 26.6.2017.
Quanto agli addebiti antecedenti, nonostante sia intervenuta in causa anche Parte_1 CP_10
CP_1 formula le domande attinenti ai rapporti originariamente riferibili a in bonis nei soli confronti di pagina 15 di 27 Co
, per cui le stesse devono essere rigettate.
Ma se anche si considerassero le suddette domande come rivolte nei confronti di le stesse CP_10
dovrebbero essere comunque dichiarate improcedibili ex art. 83, comma 3, T.U.B. ai sensi del quale: “… contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso
o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare …”.
In astratto, l'apertura della liquidazione coatta amministrativa determina quindi l'improcedibilità di qualsivoglia domanda giudiziale proposta nelle forme della cognizione ordinaria nei confronti del soggetto sottoposto alla citata procedura concorsuale. Qui le operazioni di liquidazione del patrimonio dell'ente e di riparto del relativo ricavato nel rispetto del principio della par condicio creditorum comportano che qualsiasi asserito creditore debba sottoporre la propria pretesa a una verifica, da parte degli organi della procedura e del ceto creditorio, prodromica all'eventuale ammissione al passivo. Il metodo del riparto concorsuale diventa così imprescindibile.
Passando quindi ad applicare l'art. 83 T.U.B. nella presente controversia, occorre precisare che – benchè quantomeno nel giudizio iscritto con R.G. n. 2086/2022, abbia formulato non una Parte_1
domanda di condanna, ma una domanda di rettifica del saldo dei rapporti di conto corrente dedotti in causa, previa dichiarazione di nullità delle clausole da cui sarebbero scaturiti addebiti illegittimi – non è possibile esaminare in questa sede nemmeno la domanda di accertamento così dedotta. Anche una declaratoria di nullità (totale o parziale) finirebbe infatti per rappresentare un titolo passato in giudicato sulla cui base poter avanzare contro la procedura concorsuale una pretesa restitutoria, il cui accertamento risulterebbe però sottratto alle garanzie proprie della formazione dello stato passivo, configurate a tutela della massa dei creditori.
Contrariamente dunque a quanto sostiene la società attrice ancora nelle sue difese finali (cfr. pag. 13 della comparsa conclusionale), l'improcedibilità delle domande attoree da svolgersi nei confronti di va pronunciata senza effettuare alcuna differenziazione per tipologia di domanda proposta. CP_10
Il thema decidendum ac probandum del presente giudizio rimane dunque circoscritto: a) al conto corrente n. 1000/6320 stipulato con b) al conto corrente Controparte_4
stipulato con c) al conto corrente n. 1000/661 stipulato con Controparte_1 Controparte_2
ma limitatamente alle movimentazioni successive alla data del 26.6.2017; d) ai relativi
[...]
pagina 16 di 27 contratti di prestito d'uso d'oro, ma limitatamente alle movimentazioni intercorse tra il 26.6.2017 e la data di estinzione del 23.12.2019 per quanto riguarda quello collegato al conto corrente n. 1000/661;
e) ai due mutui chirografari oggetto del procedimento riunito.
Doglianze inerenti ai contratti di prestito d'uso d'oro.
Fermo quanto sopra, vanno dunque presi in considerazione i contratti di prestito d'uso d'oro dedotti in causa. Giova rammentare che si tratta di un rapporto in forza del quale l'istituto di credito consegna all'azienda orafa una determinata quantità di oro in lingotti, prevedendo che la ricevente, oltre a versare gli interessi corrispettivi che decorrono dal momento della consegna medesima, restituisca a una determinata scadenza il tantundem oppure il relativo prezzo dell'oro trattenuto per le lavorazioni, calcolato in base alla quotazione del metallo al momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto, rilevato dalla Borsa di Londra ed espresso in Dollari americani, previa conversione in valuta nazionale.
Parte attrice sostiene che tale figura negoziale sia assimilabile al contratto di mutuo, con conseguente trasferimento della proprietà dell'oro al momento della sua consegna iniziale, per cui gli interessi e le commissioni dovrebbero essere calcolati sulla base del valore del metallo alla data della suddetta consegna, e non sulla base del valore che il metallo assume successivamente, variando sensibilmente nel tempo. Tale ricostruzione, a parere del giudicante, non è corretta.
Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità menzionata anche in atto di citazione (Cass. n.
9256/2020), il prestito d'uso d'oro compendia un contratto atipico assimilabile al mutuo, in quanto condivide con lo stesso alcuni elementi costitutivi caratterizzanti la suddetta tipologia, oltre che - soprattutto - la sua pregnante causa di finanziamento.
Ciò detto, a prescindere dall'eventualità che da tale assimilazione discenda o meno l'effetto del trasferimento della proprietà del metallo prezioso fin dal momento della sua consegna dalla banca all'azienda orafa, non ne conseguirebbe in alcun caso l'effetto, presunto dalla tesi attorea, secondo cui il prezzo da pagare in caso di trattenimento dell'oro consegnato dovrebbe essere parametrato al valore dell'oro al momento dell'iniziale consegna. Detto altrimenti, se anche si volesse accedere all'ipotesi interpretativa promossa dalla difesa di per la quale la proprietà dell'oro sarebbe stata Parte_1
trasferita nel caso di specie alla medesima fin dal momento della sua presa in consegna, Parte_1
l'odierna attrice – a parere del giudicante – alle previste scadenze contrattuali doveva, in alternativa alla restituzione del metallo non impiegato nelle proprie lavorazioni artigianali o industriali, versare alla pagina 17 di 27 controparte il prezzo dell'oro acquistato calcolandolo in base al suo controvalore al momento della scadenza contrattuale medesima. In questo senso si esprimono chiaramente le clausole dei contratti sottoscritti tra le parti (cfr. all.ti doc. 15 attoreo).
Siffatte clausole non sono incompatibili con il tipo negoziale configurato, ma ne rappresentano l'atipicità, esprimendo con trasparenza un preciso assetto degli interessi delle parti che risulta meritevole di tutela (art. 1322 c.c.). È evidente infatti che l'azienda orafa ha accettato l'alea dell'oscillazione del valore del metallo in questione per poter tenere a propria disposizione determinate quantità di oro da utilizzare in base alla domanda del mercato, ma senza esporsi al rischio dell'invenduto e senza dunque sostenere da subito l'onere economico di lingotti di cui potrebbe non avere avuto bisogno nell'esercizio della sua attività d'impresa. Posto che la predetta oscillazione non registra necessariamente un andamento in crescita, merita osservare che nel caso di specie la stessa che è senz'altro un soggetto imprenditoriale qualificato nel settore commerciale di Parte_1
riferimento, ad ogni scadenza contrattuale ha più volte ritenuto conforme al proprio interesse il rinnovo del rapporto di prestito d'uso, trattenendo i relativi quantitativi d'oro e sopportando il rischio, noto sine ullo dubio, del suo progressivo aumento di valore (di cui si sarebbe avvantaggiato esso stesso in caso di sua lavorazione e rivendita a terzi), anziché restituire immantinente il metallo alla banca. Va peraltro sottolineato che le scadenze contrattuali in occasione delle quali l'imprenditore poteva scegliere se prorogare il rapporto o se viceversa definirlo erano molto brevi (di novanta giorni), per cui la società attrice non si può dolere dell'ingente incremento del valore dell'oro nell'ultimo ventennio, in quanto aveva la possibilità di verificare a ogni trimestre il proprio interesse a rimanere avvinto ai contratti in questione, valutando a tal fine anche il progressivo aumento del valore dell'oro a cui era parametrato l'andamento della propria esposizione debitoria, sulla scorta di indici oggettivi e conoscibili: l'alea sottesa al contratto era dunque esposta in termini senz'altro trasparenti, e non occulti.
Per effetto di quanto sopra esposto, il saldo corretto del rapporto dare-avere tra le parti va ricalcolato in base ai seguenti criteri:
1) calcolo degli interessi e delle commissioni in base al valore dell'oro determinato dal fixing vigente in costanza di rapporto;
2) applicazione degli interessi al tasso legale in assenza del contratto iniziale;
pagina 18 di 27 3) applicazione degli interessi al tasso pattuito in contratto, con sostituzione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. solo in caso di eventuale pattuizione indeterminata;
4) verifica della correttezza del cambio valuta USD/EUR applicato;
5) elisione di oneri e spese non contrattualizzate;
6) nessuna prescrizione, in quanto il relativo termine decorre dalla cessazione di ogni singolo rapporto.
Con riguardo al precedente punto sub 2), si rileva che l'eccezione di nullità per mancanza del contratto iniziale di prestito d'uso d'oro è stata formulata da in atto di citazione in primis con Parte_1
riferimento al rapporto n. 669-29436 collegato al conto corrente n. 1000/661 per la quale viene Co statuita la parziale carenza di titolarità del rapporto medesimo in capo a e connessa improcedibilità dell'azione nei confronti di pertanto, nel ricalcolo da effettuare deve procedersi CP_10
all'applicazione di interessi al tasso legale solo con riguardo al periodo di efficacia negoziale intercorrente tra il 26.6.2017 e il 23.12.2019.
Con riguardo poi ai rilievi di analogo tenore riguardanti ulteriori rapporti contrattuali (cfr. pag. 33 della comparsa conclusionale di parte attrice), si rileva che la C.T.U. disposta in corso di causa ha applicato l'indicato criterio in ciascuno dei conteggi proposti (cfr. pag. 25 del primo elaborato peritale), previa verifica della documentazione disponibile per ogni rapporto (cfr. pag. 27-28 e all.to 16 del primo elaborato peritale), seguendo poi la medesima metodica anche in sede di integrazione tecnica in forza della formulazione del punto sub 2) del quesito peritale posto dal giudicante con ordinanza 30.11.2024.
Con riguardo al precedente punto sub 3), ritiene lo scrivente Giudice che non meriti accoglimento la tesi attorea secondo cui le clausole inerenti al tasso di interesse operato dalla banca in costanza di rapporto siano indeterminate per “l'impossibilità di comprendere quale fixing, ovvero se antimeridiano, pomeridiano o la media dei due, debba essere applicato” (pag. 44 della comparsa conclusionale, in continuità con pag. 23 dell'atto di citazione). Infatti, i contratti de quibus fanno riferimento alla media dei fixing pomeridiani di Londra del periodo, per “periodo” dovendosi all'evidenza intendere l'orizzonte temporale di vigenza dei contratti medesimi. La mancata indicazione del T.A.E.G. invece, come noto, non è causa di nullità (se non nei contratti stipulati dai consumatori, nel cui novero non si iscrive l'odierna società attrice), in quanto si tratta di un indicatore avente finalità meramente informative.
Con riguardo al precedente punto sub 6), deve essere sottolineato che l'assimilazione tipologica del prestito d'uso d'oro al mutuo, e la loro comune causa di finanziamento, comporta che il dies a quo del pagina 19 di 27 termine prescrizionale decorra dalla data di estinzione di ogni singolo rapporto: nel caso di specie, dalle predette singole date di estinzione non è mai decorso il termine decennale della prescrizione ordinaria.
Con riguardo infine ai due contratti di prestito d'uso d'oro per i quali la società attrice deduce l'assenza Co dei documenti di trasporto attestanti la consegna dei relativi lingotti, coglie nel segno la difesa di secondo cui la consegna medesima, oltre a non dover essere dimostrata per iscritto ai fini della validità del rapporto negoziale, è riconosciuta dalla medesima controparte mediante il deposito della propria perizia di parte (doc. 15 attoreo). Le difese svolte in parte qua da sono dunque Parte_1
contraddittorie e, come tali, inaccoglibili.
Pertanto, ha versato in eccedenza rispetto al dovuto: a) la somma di € 1.964,42 con Parte_1
CP_1 riguardo ai rapporti originariamente intrattenuti con limitatamente al periodo di vigenza Co contrattuale di cui risponde;
b) la somma di € 272,31 per i rapporti sorti fin dal principio nella Co titolarità di;
c) la somma di € 4.372,66 per i rapporti originariamente intrattenuti con
[...]
(cfr. pag.
5-6 dell'integrazione peritale). Il saldo dei relativi conti correnti Controparte_4
deve dunque essere ricalcolato di conseguenza, ferma la verifica della fondatezza delle doglianze attoree che ineriscono direttamente e specificamente a tali rapporti.
Doglianze inerenti ai contratti di conto corrente
In relazione al contratto di conto corrente stipulato con Controparte_4
Co attualmente nella titolarità di , si osserva – seguendo l'ordine delle doglianze attoree – quanto segue.
È in atti la scrittura negoziale di apertura del rapporto in data 6.10.1993 così come la serie completa degli estratti conto dall'1.1.2000 (cfr. pag. 34 del primo elaborato peritale).
La capitalizzazione degli interessi risulta applicata illegittimamente fino al terzo trimestre del 2014, in quanto la relativa periodicità era trimestrale per gli interessi passivi e annuale per gli interessi passivi, in violazione di quanto disposto dalla delibera CICR 9.2.2000. Pertanto nel ricalcolo del saldo del conto corrente va espunto l'anatocismo applicato fino all'adeguamento delle condizioni negoziali al disposto normativo (cfr. pag. 52-53 dell'elaborato peritale).
Gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto vanno parimenti espunti, in quanto la relativa clausola risulta indeterminata: indica infatti la periodicità e la percentuale, ma non anche la base di calcolo cui deve essere applicata (cfr. pag. 48 dell'elaborato peritale).
pagina 20 di 27 Analogamente vanno espunti a causa dell'indeterminata formulazione della relativa clausola - fino alla stipulazione del contratto collegato di apertura di credito in data 7.11.2014 - gli importi addebitati a titolo di commissione di istruttoria veloce e a titolo di commissione di disponibilità fondi, nonché gli ulteriori oneri indicati come indebiti dalla C.T.U. (cfr. pag. 49 dell'elaborato peritale).
Risulta invece corretta la contabilizzazione delle valute delle operazioni compiute sul conto corrente de quo (cfr. pag. 50 dell'elaborato peritale). Il C.T.U. ha invece ricalcolato il saldo senza tener conto delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali peggiorative per il correntista e non comunicate allo stesso in ottemperanza all'art. 118 T.U.B. (cfr. pag. 54 dell'elaborato peritale).
Quanto infine alla doglianza attorea inerente all'indeterminatezza della clausola relativa ai tassi di interesse il C.T.U., oltre ad aver accertato l'insussistenza di qualsiasi ipotesi usuraria (cfr. pag. 40 dell'elaborato peritale), ha per contro riscontrato la fondatezza della prospettazione della società attrice fino alla rinegoziazione avvenuta il 7.11.2014 e pertanto ha ricalcolato gli interessi addebitati fino a tale data applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. (cfr. pag. 44 e pag. 68 dell'elaborato peritale).
Tale ricalcolo ha scontato tuttavia la prescrizione del diritto attoreo alla ripetizione di tutti gli addebiti anteriori alla data del 10.6.2012, in quanto - nonostante la presenza dell'affidamento accordato dalla banca - tutte le rimesse anteriori a tale termine (corrispondente alla scadenza del decennio della prescrizione ordinaria decorrente a ritroso dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio) avevano natura solutoria (cfr. pag. 37 dell'elaborato peritale). Diventa dunque inconducente la contestazione promossa da avverso gli addebiti che sarebbero stati Parte_1
effettuati nel periodo antecedente alla data dell'1.1.2000 – per la quale non sono stati prodotti gli estratti conto attestanti l'andamento del rapporto – in quanto tala addebiti, financo se illegittimi, risulterebbero in ogni caso ad oggi appunto irripetibili.
Il saldo del rapporto di conto corrente n. 1000/6320 va dunque rideterminato in ragione delle anomalie bancarie rilevate nella misura di € 116.561,09 alla data del 31.1.2022 anziché in quella indicata dalla banca di € 126.552,67 (cfr. pag. 55 dell'elaborato peritale).
Invero, dal suddetto saldo vanno decurtate anche le somme non dovute con riguardo ai rapporti di prestito d'uso d'oro regolati sul conto corrente in esame, vale a dire € 4.372,66 per quelli inizialmente stipulati con la ed € 272,31 per quelli sorti quando il conto Controparte_4
pagina 21 di 27 corrente era già transitato nella titolarità di Controparte_1
Il saldo accertato del rapporto di conto corrente n. 1000/6320 alla data del 31.1.2022 risulta così pari a
€ 111.916,12 a debito del correntista.
In relazione invece al contratto di conto corrente stipulato con Controparte_2
Co attualmente nella titolarità di , si osserva – sempre seguendo l'ordine delle doglianze attoree – quanto segue.
Non è stato prodotto in causa il contratto di apertura del rapporto in data 3.12.1993. È stata prodotta una scrittura negoziale datata 1.2.2001 fortemente incompleta. La prima regolamentazione delle condizioni economiche sulla cui base il C.T.U. ha potuto condurre le indagini tecniche demandategli è così quella del 3.4.2006. Gli estratti conto sono stati invece prodotti in serie completa solo dall'1.1.2005 al 17.9.2018 quando è stata disposta la chiusura del conto (cfr. pag. 33-34 dell'elaborato peritale).
La capitalizzazione degli interessi risulta applicata illegittimamente fino al primo trimestre del 2016, in quanto la relativa periodicità era trimestrale per gli interessi passivi e annuale per gli interessi passivi, in violazione di quanto disposto dalla delibera CICR 9.2.2000. Pertanto nel ricalcolo del saldo del conto corrente va espunto l'anatocismo applicato fino all'entrata in vigore al 1.10.2016 della delibera CICR
3.8.2016, mentre per il periodo successivo il C.T.U. ha mantenuto la capitalizzazione annuale in quanto autorizzata dal correntista (cfr. pag. 51-52 dell'elaborato peritale).
Gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto, di commissione di istruttoria veloce e di commissione di disponibilità fondi vanno parimenti espunti, in quanto le relative clausole risultano indeterminate, così come quelle di ulteriori oneri individuati dal C.T.U. (cfr. pag. 46-47 dell'elaborato peritale).
Risulta invece corretta la contabilizzazione delle valute delle operazioni compiute sul conto corrente de quo (cfr. pag. 47 dell'elaborato peritale). il C.T.U. ha invece ricalcolato il saldo senza tener conto delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali peggiorative per il correntista e non comunicate allo stesso in ottemperanza all'art. 118 T.U.B. (cfr. pag. 53 dell'elaborato peritale).
Quanto infine alla doglianza attorea inerente all'indeterminatezza della clausola relativa ai tassi di interesse il C.T.U., oltre ad aver accertato l'insussistenza di qualsiasi ipotesi usuraria (cfr. pag. 38 dell'elaborato peritale), ha confermato che la prima clausola in parte qua sufficientemente pagina 22 di 27 determinata è quella contenuta nella scrittura contrattuale del 3.4.2006, per cui ha ricalcolato gli interessi addebitati e documentati dall'1.1.2005 al 2.4.2006 applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. (cfr. pag. 41-43 dell'elaborato peritale).
Siffatti criteri di rideterminazione del saldo del conto corrente in esame vanno però applicati al solo periodo intercorrente tra il 26.6.2017 e il 17.9.2018 (data di chiusura del conto): le doglianze relative al
Co periodo antecedente, infatti, dovevano essere rivolte non nei confronti di ma nei confronti di
[...]
e sono comunque improcedibili nel presente giudizio. Stante tale delimitazione temporale, CP_10
rimane inconducente in questa sede la verifica degli effetti dell'istituto della prescrizione eccepita dalla convenuta. CP_2
Con riguardo al rapporto di conto corrente n. 1000/661 è stata così quantificata dal C.T.U. una differenza a favore del correntista pari a € 2.325,27 (cfr. pag. 10 dell'integrazione peritale).
A tale importo va poi aggiunto quello dovuto in riferimento ai rapporti di prestito d'uso d'oro regolati Co sul conto corrente in esame, vale a dire € 1.964,42. risulta dunque tenuta in parte qua a ripetere in favore di la somma complessiva di € 4.289,69. CP_13
Poiché la stessa parte attrice chiede la compensazione delle reciproche poste creditorie accertate nel corso del giudizio, si deve concludere che il saldo come sopra accertato del rapporto di conto corrente n. 1000/6320 alla data del 31.1.2022 risulta così pari a € 107.626,43 (ossia € 111.916,12 - € 4.289,69) a debito del correntista.
Doglianze inerenti ai contratti di mutuo Co contesta poi la nullità del contratto di mutuo n. 0844761068 stipulato con in data CP_13
23.12.2019 in quanto lo stesso era finalizzato unicamente a ripianare l'esposizione debitoria maturata in relazione al prestito d'uso d'oro n. 29436 e dunque, oltre a ravvisarsi un vizio della causa concreta del negozio, non si era perfezionata la traditio della res necessaria per ritenere valido il contratto di natura reale in questione.
A confutazione della fondatezza della tesi attorea è sufficiente richiamare la recente pronuncia della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 5841/2025, invero confermativa di un orientamento già prevalente in seno alla giurisprudenza di legittimità, ha statuito che: “È valido … il contratto di mutuo solutorio, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata
pagina 23 di 27 materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”. In altri termini, l'erogazione della somma in favore di ha consentito alla stessa di averne la CP_13
disponibilità giuridica, tanto da decidere di ripianare una propria pregressa esposizione debitoria, e così risultando valido il contratto di mutuo stipulato tra le parti.
La contestazione attorea va dunque in parte qua rigettata. censura anche il contratto di mutuo n. 1582020000 stipulato in data 14.10.2016 con CP_13
Co
poi incorporata in . Controparte_11
Il C.T.U. ha appurato che il T.A.E.G. effettivo è inferiore da quello contrattualizzato: è noto tuttavia che tale divergenza – stante la natura meramente informativa di tale indicatore – non è causa di nullità della relativa clausola contrattuale (se non nell'ambito dei contratti al consumo, ossia in un'ipotesi non ricorrente nel caso di specie). Ha poi appurato che, nonostante la mancata allegazione al contratto del piano di ammortamento, la clausola relativa al tasso di interessi era sufficientemente determinata, in quanto precisava che la quota capitale di ogni rata trimestrale era costante, mentre la quota di interessi dipendeva dal tasso variabile, i cui criteri di calcolo erano stati specificamente definiti (cfr. pag. 60 dell'elaborato peritale). Trattandosi peraltro di ammortamento all'italiana, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi, semplice o composta, non ha comportato alcun profilo di indeterminatezza in danno del soggetto mutuatario (cfr. pag. 61 dell'elaborato peritale).
Anche le domande svolte in parte qua da vanno dunque rigettate. CP_13
Ne segue parimenti l'infondatezza della domanda di accertamento della nullità per estensione della garanzia rilasciata da MCC.
Conclusioni e spese
Per effetto del parziale accoglimento delle pretese attoree, va rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente n. 1000/6320, il quale alla data del 31.1.2022 risulta pari a € 107.626,43 a debito del correntista.
pagina 24 di 27 Le restanti domande vanno rigettate, ad eccezione di quelle rivolte o da rivolgersi nei confronti di
[...]
in quanto improcedibili. In particolare, vanno rigettate anche le domande di condanna CP_10
Co risarcitoria di , in quanto non risulta ex actis che sia stato cagionato a alcun danno, né CP_13
la convenuta risulta aver agito con mala fede nell'esecuzione dei contratti dedotti quale oggetto CP_2
del presente giudizio.
In forza del principio della soccombenza, tenuto conto che le doglianze attoree sono state solo parzialmente accolte, le spese di lite vanno compensate per un quinto e i restanti quattro quinti vanno posti a carico di e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, CP_13
modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da €
1.000.000 a € 2.000.000 per la causa portante e da € 520.000 a € 1.000.000 per la causa riunita). La compensazione non opera invece con riguardo al rapporto processuale instauratosi tra e CP_13
MCC, risultando la prima totalmente soccombente nei confronti della seconda.
Con riguardo alle fasi di studio e introduzione della controversia le spese devono essere liquidate separatamente per i due giudizi (con riguardo ai soggetti che erano parti di entrambi), essendo stata disposta la riunione solo in un momento successivo. Co Per le suddette fasi le stesse vanno liquidate, ai medi tariffari, in favore cumulativamente di e di le quali hanno condiviso il medesimo difensore e le medesime argomentazioni difensive, CP_10
con la maggiorazione tuttavia del 30% ai sensi dell'art. 4, c. 2, D.M. 55/2014.
Le fasi di trattazione e decisione della controversia vanno invece liquidate unitariamene per i due giudizi riuniti, sommando il valore delle due cause (e dunque considerando lo scaglione da € 2.000.000 Co a € 4.000.000) per le sole e e considerando invece per MCC il valore della causa iscritta CP_10
con R.G. n. 3216/2022.
Con riguardo alla posizione di MCC, inoltre, la liquidazione deve avvenire con applicazione dei minimi tariffari in ragione della posizione marginale assunta nell'economia globale del giudizio.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste per metà a carico di e per CP_13
Co metà a carico di in quanto le questioni definite in sede peritale hanno comportato la soccombenza delle suddette parti, a prescindere dall'entità delle relative conseguenze economiche. A carico di ciascuna parte rimangono invece i compensi dei rispettivi tecnici di parte nominati sia ante causam sia nel corso del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la carenza di titolarità passiva di con riguardo ai rapporti di cui Controparte_1
era originariamente titolare limitatamente alle operazioni Controparte_2
contabilizzate prima della data del 26.6.2017;
2. dichiara l'improcedibilità delle domande svolte nei confronti di
[...]
; Controparte_2
3. ridetermina il saldo del conto corrente di cui è titolare n. 1000/6320 nella misura CP_13
di € 107.626,43 a debito del correntista, alla data del 31.1.2022;
4. rigetta ogni altra domanda proposta in entrambi i giudizi riuniti;
5. compensa un quinto delle spese di lite relative al rapporto processuale tra e CP_13 [...]
Controparte_1
6. condanna a rifondere in favore di e di CP_13 Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, i restanti quattro quinti Controparte_2
delle spese di lite relative alle fasi di studio e di introduzione del giudizio iscritto con R.G. n.
2086/2022, per la frazione liquidate in € 10.337,60 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
7. condanna a rifondere in favore di e di CP_13 Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, i restanti quattro quinti Controparte_2
delle spese di lite relative alle fasi di studio e di introduzione del giudizio iscritto con R.G. n.
3216/2022, per la frazione liquidate in € 7.951,84 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
8. condanna a rifondere in favore di e di CP_13 Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, i restanti quattro quinti Controparte_2
delle spese di lite relative alle fasi di trattazione e decisione di entrambi i giudizi riuniti, per la frazione liquidate in € 37.870,56 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
pagina 26 di 27 9. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, CP_13 Controparte_3
liquidate in € 14.598,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
10. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, per metà a carico di e per CP_13
metà a carico di condannando le stesse a rifondere alle controparti Controparte_1
quanto eventualmente da queste versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U., anche in eccedenza rispetto alla quota posta a loro carico.
Così deciso in Vicenza, il 9 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AI DO
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