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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/10/2025, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 6118 anno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LA LL ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6118 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, assunta in decisione all'udienza del 26.06.2025 e vertente
TRA
(CF: ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(CF: ) tutti elettivamente domiciliati Parte_4 C.F._4 presso il procuratore Avv. Liberina Tridente, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto introduttivo. attori
E
, , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, E
[...] Controparte_5 Controparte_6 convenuti contumaci
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.06.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio i Sigg.
, , e al fine di veder dichiarato CP_1 CP_2 Pt_5 CP_4 CP_5 CP_6
l'acquisto per usucapione del compendio immobiliare, della corte e delle sue pertinenze siti nel Comune di Teano (CE), Catasto dei Terreni al Foglio 90, P.lle 5091, 5092, 5095, 5096 in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato ultraventennale.
A sostegno della propria domanda gli attori esponevano:
- di essere eredi del de cuius , figlio di fu Persona_1 Parte_3 Per_1 comproprietario di porzioni delle p.lle 182 e 184 del foglio 90 del Comune di Teano;
- che il aveva posseduto tali particelle, in maniera continua, ininterrotta, Persona_1
pacifica e pubblica da oltre 30 anni, senza alcuna contestazione o rivendicazione da parte di alcuno;
- che, pertanto, lo stesso aveva maturato alla data del decesso (24.01.2009) i requisiti dell'usucapione, senza però agire in Tribunale per il riconoscimento del suddetto diritto;
- che gli altri intestatari delle succitate particelle sono tutti deceduti e non risultano esservi denunzie di successioni per passaggio agli eredi;
- che, pertanto, al fine di procedere ad un'azione legale di usucapione, in data 28.02.2017 veniva dato incarico al Geom. di procedere al frazionamento di dette CP_7 particelle;
- che venivano contattati gli eredi degli aventi diritto sugli immobili in oggetto, i quali acconsentivano di procedere allo stralcio delle quote;
- che i germani e intervenivano quali eredi della de cuius CP_1 CP_6 [...]
fu , mentre i germani , , , e Per_2 Per_3 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
(quest'ultimo deceduto e rappresentato dagli odierni istanti), erano tutti Per_1 intervenuti in rappresentanza di fu Parte_3 Per_1
- che il de cuius , in vita procedette ad acquistare le quote possedute dalle Persona_1
zie fu e fu quote così come da loro Persona_4 Per_1 Controparte_8 Per_1 possedute per bonaria attribuzione con gli altri contitolari, senza mai procedere a divisione ereditaria;
2 - che dal frazionamento effettuato agli istanti risultano assegnate le particelle 5091, 5092,
5095 e 509;
- che dai registri immobiliari non risultano essere trascritte nel ventennio precedente l'atto introduttivo del presente giudizio, e contro i suddetti beni, domande giudiziali volte e rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sul fondo medesimo.
Benché ritualmente citate, le parti convenute rimanevano contumaci.
La causa proseguiva con la concessione dei termini ex art. 183 co.6 c.p.c. e con la fase istruttoria mediante l'escussione dei testi di parte attrice.
Dopo diversi rinvii in prosieguo precisazione delle conclusioni, atteso il carico di ruolo e l'avvicendarsi di diversi giudicanti, subentrata nel ruolo la scrivente in data 18.11.2020, all'udienza del 20.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****************
Nel merito, premessa la corretta istaurazione del contraddittorio nei riguardi dei soggetti in danno dei quali si sarebbe maturata l'usucapione, questo Tribunale ritiene che la domanda di accertamento dell'acquisita proprietà per usucapione del compendio immobiliare in questione debba trovare accoglimento.
In diritto, ai fini dell'acquisto per usucapione, fattispecie prevista in relazione ai beni immobili dall'art. 1158 c.c., occorre che il possessore esplichi in modo costante, per il ventennio richiesto dalla norma, il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa, tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass., n.
10652/1994; v. altresì Cass., n. 18392/2006, n. 11000/2001, n. 4206/1987). Il possesso utile ad usucapire è un possesso continuo, interrotto e non viziato da violenza o clandestinità, sicché il termine ventennale inizia a decorrere dal momento in cui è acquistato il potere di fatto sulla cosa con tutti i suddetti requisiti, accompagnato dal relativo animus possidendi, vale a dire dalla manifestazione del dominio esclusivo sulla res da
3 parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Nel caso di specie, gli elementi costitutivi della domanda azionata, quali il possesso pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto (anche per gli effetti dell'art. 1146 c.c.) per il tempo richiesto dalla legge (nel caso specifico il periodo è superiore ai 30 anni), sono stati tutti provati ed emergono pacificamente dalle emergenze probatorie, ovvero non solo dagli atti processuali (non vi sono atti di opposizione all'altrui possesso o manifestazioni di mera tolleranza del possesso altrui), ma anche dalle dichiarazioni rese in fase istruttoria, dai quali si desume, altresì, l'essersi il de cuius prima e, alla morte di questi gli eredi Persona_1 odierni istanti, assunto l'onere di gestire e manutenere il bene, oltre a provvedere alle spese ordinarie e straordinarie per i lavori e le opere relative al compendio immobiliare in oggetto, utile ai fini della configurazione soggettiva del possesso “uti dominus”.
In particolare, il primo teste escusso Sig. ha dichiarato: “…Ho conosciuto il Testimone_1 sig. deceduto circa 10 anni fa, in quanto la sua abitazione era poco distante dalla Persona_1 proprietà di mio padre ed anche perché io e lui ci arruolammo entrambi nella Polizia di Stato. Confermo la circostanza relativa al possesso esclusivo della zona di terreno sita in Teano da parte del Persona_1 nei trenta anni precedenti al suo decesso, poiché ricordo che spesso veniva a casa nostra per chiederci in prestito gli attrezzi. Dopo la sua morte ho visto sempre la moglie ed il figlio del su detta Persona_1 zona di terreno intenti a raccogliere le ciliegie ovvero a pulire il fondo…”. Anche il secondo teste, Sig.
, asserendo “…di avere sempre visto il su detto fondo da quando ero bambino...”, Tes_2 Per_1 ha poi continuato confermando sostanzialmente quanto sostenuto dagli attori.
Va, pertanto, apprezzata favorevolmente la genuinità delle deposizioni testimoniali assunte, che hanno confermato ogni assunto. Alcuna problematica in ordine alla conformazione del compendio immobiliare così come relazionato dal geom. , il cui elaborato è CP_7 acquisito agli atti del giudizio.
La domanda di usucapione deve essere, dunque, accolta.
La presente sentenza deve essere trascritta nei pubblici registri Immobiliari dal
Conservatore, che vi è tenuto, per legge, ai sensi dell'art. 2651 c.c., contenendo essa una pronuncia di usucapione.
4 Le spese processuali vengono integralmente compensate per equi motivi.
P. Q. M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto DICHIARA gli attori proprietari per intervenuta usucapione dei beni immobili siti nel Comune di Teano (CE), in Catasto dei Terreni al
Foglio 90, P.lle 5091, 5092, 5095, 5096;
2. ORDINA la trascrizione della presente sentenza nei Pubblici Registri Immobiliari, in relazione alla pronuncia di usucapione in essa contenuta, con esonero di responsabilità del
Conservatore;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 28.10.2025
Il giudice
LA LL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LA LL ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6118 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, assunta in decisione all'udienza del 26.06.2025 e vertente
TRA
(CF: ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(CF: ) tutti elettivamente domiciliati Parte_4 C.F._4 presso il procuratore Avv. Liberina Tridente, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto introduttivo. attori
E
, , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, E
[...] Controparte_5 Controparte_6 convenuti contumaci
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.06.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio i Sigg.
, , e al fine di veder dichiarato CP_1 CP_2 Pt_5 CP_4 CP_5 CP_6
l'acquisto per usucapione del compendio immobiliare, della corte e delle sue pertinenze siti nel Comune di Teano (CE), Catasto dei Terreni al Foglio 90, P.lle 5091, 5092, 5095, 5096 in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato ultraventennale.
A sostegno della propria domanda gli attori esponevano:
- di essere eredi del de cuius , figlio di fu Persona_1 Parte_3 Per_1 comproprietario di porzioni delle p.lle 182 e 184 del foglio 90 del Comune di Teano;
- che il aveva posseduto tali particelle, in maniera continua, ininterrotta, Persona_1
pacifica e pubblica da oltre 30 anni, senza alcuna contestazione o rivendicazione da parte di alcuno;
- che, pertanto, lo stesso aveva maturato alla data del decesso (24.01.2009) i requisiti dell'usucapione, senza però agire in Tribunale per il riconoscimento del suddetto diritto;
- che gli altri intestatari delle succitate particelle sono tutti deceduti e non risultano esservi denunzie di successioni per passaggio agli eredi;
- che, pertanto, al fine di procedere ad un'azione legale di usucapione, in data 28.02.2017 veniva dato incarico al Geom. di procedere al frazionamento di dette CP_7 particelle;
- che venivano contattati gli eredi degli aventi diritto sugli immobili in oggetto, i quali acconsentivano di procedere allo stralcio delle quote;
- che i germani e intervenivano quali eredi della de cuius CP_1 CP_6 [...]
fu , mentre i germani , , , e Per_2 Per_3 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
(quest'ultimo deceduto e rappresentato dagli odierni istanti), erano tutti Per_1 intervenuti in rappresentanza di fu Parte_3 Per_1
- che il de cuius , in vita procedette ad acquistare le quote possedute dalle Persona_1
zie fu e fu quote così come da loro Persona_4 Per_1 Controparte_8 Per_1 possedute per bonaria attribuzione con gli altri contitolari, senza mai procedere a divisione ereditaria;
2 - che dal frazionamento effettuato agli istanti risultano assegnate le particelle 5091, 5092,
5095 e 509;
- che dai registri immobiliari non risultano essere trascritte nel ventennio precedente l'atto introduttivo del presente giudizio, e contro i suddetti beni, domande giudiziali volte e rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sul fondo medesimo.
Benché ritualmente citate, le parti convenute rimanevano contumaci.
La causa proseguiva con la concessione dei termini ex art. 183 co.6 c.p.c. e con la fase istruttoria mediante l'escussione dei testi di parte attrice.
Dopo diversi rinvii in prosieguo precisazione delle conclusioni, atteso il carico di ruolo e l'avvicendarsi di diversi giudicanti, subentrata nel ruolo la scrivente in data 18.11.2020, all'udienza del 20.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****************
Nel merito, premessa la corretta istaurazione del contraddittorio nei riguardi dei soggetti in danno dei quali si sarebbe maturata l'usucapione, questo Tribunale ritiene che la domanda di accertamento dell'acquisita proprietà per usucapione del compendio immobiliare in questione debba trovare accoglimento.
In diritto, ai fini dell'acquisto per usucapione, fattispecie prevista in relazione ai beni immobili dall'art. 1158 c.c., occorre che il possessore esplichi in modo costante, per il ventennio richiesto dalla norma, il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa, tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass., n.
10652/1994; v. altresì Cass., n. 18392/2006, n. 11000/2001, n. 4206/1987). Il possesso utile ad usucapire è un possesso continuo, interrotto e non viziato da violenza o clandestinità, sicché il termine ventennale inizia a decorrere dal momento in cui è acquistato il potere di fatto sulla cosa con tutti i suddetti requisiti, accompagnato dal relativo animus possidendi, vale a dire dalla manifestazione del dominio esclusivo sulla res da
3 parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Nel caso di specie, gli elementi costitutivi della domanda azionata, quali il possesso pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto (anche per gli effetti dell'art. 1146 c.c.) per il tempo richiesto dalla legge (nel caso specifico il periodo è superiore ai 30 anni), sono stati tutti provati ed emergono pacificamente dalle emergenze probatorie, ovvero non solo dagli atti processuali (non vi sono atti di opposizione all'altrui possesso o manifestazioni di mera tolleranza del possesso altrui), ma anche dalle dichiarazioni rese in fase istruttoria, dai quali si desume, altresì, l'essersi il de cuius prima e, alla morte di questi gli eredi Persona_1 odierni istanti, assunto l'onere di gestire e manutenere il bene, oltre a provvedere alle spese ordinarie e straordinarie per i lavori e le opere relative al compendio immobiliare in oggetto, utile ai fini della configurazione soggettiva del possesso “uti dominus”.
In particolare, il primo teste escusso Sig. ha dichiarato: “…Ho conosciuto il Testimone_1 sig. deceduto circa 10 anni fa, in quanto la sua abitazione era poco distante dalla Persona_1 proprietà di mio padre ed anche perché io e lui ci arruolammo entrambi nella Polizia di Stato. Confermo la circostanza relativa al possesso esclusivo della zona di terreno sita in Teano da parte del Persona_1 nei trenta anni precedenti al suo decesso, poiché ricordo che spesso veniva a casa nostra per chiederci in prestito gli attrezzi. Dopo la sua morte ho visto sempre la moglie ed il figlio del su detta Persona_1 zona di terreno intenti a raccogliere le ciliegie ovvero a pulire il fondo…”. Anche il secondo teste, Sig.
, asserendo “…di avere sempre visto il su detto fondo da quando ero bambino...”, Tes_2 Per_1 ha poi continuato confermando sostanzialmente quanto sostenuto dagli attori.
Va, pertanto, apprezzata favorevolmente la genuinità delle deposizioni testimoniali assunte, che hanno confermato ogni assunto. Alcuna problematica in ordine alla conformazione del compendio immobiliare così come relazionato dal geom. , il cui elaborato è CP_7 acquisito agli atti del giudizio.
La domanda di usucapione deve essere, dunque, accolta.
La presente sentenza deve essere trascritta nei pubblici registri Immobiliari dal
Conservatore, che vi è tenuto, per legge, ai sensi dell'art. 2651 c.c., contenendo essa una pronuncia di usucapione.
4 Le spese processuali vengono integralmente compensate per equi motivi.
P. Q. M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto DICHIARA gli attori proprietari per intervenuta usucapione dei beni immobili siti nel Comune di Teano (CE), in Catasto dei Terreni al
Foglio 90, P.lle 5091, 5092, 5095, 5096;
2. ORDINA la trascrizione della presente sentenza nei Pubblici Registri Immobiliari, in relazione alla pronuncia di usucapione in essa contenuta, con esonero di responsabilità del
Conservatore;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 28.10.2025
Il giudice
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