Articolo 13 della Legge 26 novembre 1981, n. 690
Articolo 12Articolo 14
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1 gennaio 2011
Art. 13.
Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della regione Valle d'Aosta sono approvati con legge regionale.
L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate ne' disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2011
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