Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Elisa Tomassi in funzione del Giudice del Lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell' udienza cartolare del 9.1.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento N.R.G. 9814/2024
TRA
, nata a [...], il [...], nella qualità di esercente la potestà Parte 1 genitoriale sul minore nato a [...], il [...] Parte 2 rappresenta e difesa dall'avv. Pasquale Lipardi, elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza G. Bovio n. 8.
RICORRENTE
E
CP_1, in persona del legale rappresentante p.t.. RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.04.2024, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di avere inoltrato in data 13.5.2022 domanda alla Commissione Sanitaria competente per ottenere l'indennità di frequenza in favore del figlio minore Parte 2 e precisava che la commissione riconosceva il minore “non invalido civile" e pertanto alcuna prestazione le era stata corrisposta.
Tanto premesso, adiva questo Tribunale ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c. chiedendo venisse disposto accertamento tecnico preventivo volto alla verifica delle condizioni di salute del figlio minore al fine sopra indicato;
assegnato il procedimento a questo giudice, che conferiva incarico di a.t.p. medico legale, veniva depositata la relazione del c.t.u., avverso le cui conclusioni, veniva proposto tempestivo atto di dissenso. In data 23.04.2024 veniva depositato l'odierno ricorso, nel quale la ricorrente motivava il detto dissenso e concludeva chiedendo: “1) Preliminarmente, in via istruttoria, rinnovare la C.T.U. a diverso consulente medico legale specializzato in neuropsichiatria infantile al fine di accertare l'esatta invalidità spettante al minore come conseguenza delle patologie da cui è affetto, con indicazione del dies a quo che si chiede coincida con la
2) Accogliere il presente ricorso e dichiarare conseguentemente il minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (ex lege 289/90) con decorrenza dalla data di inoltro della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta ed accertata dall'adita giustizia;
3) Per l'effetto condannare l' Controparte_2
[...] in persona del suo Presidente e/o legale rapp.te p.t., domiciliato, ope legis, nella sede di Napoli alla Via Alcide De Gasperi n. 55 - 80133, al pagamento delle spese e competenze del procedimento sommario ex art. 445 bis cpc e del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con sentenza munita di clausola, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
L' CP_1, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva, restando contumace.
In esito alla udienza cartolare 9.1.25, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Il ricorso appare tempestivo, risalendo il deposito della dichiarazione di dissenso al 28.3.2024 e il deposito del ricorso stesso al 23.4.2024, pertanto nei trenta giorni successivi.
Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto.
Va premesso che sono state avanzate contestazioni specifiche alla relazione di c.t.u. resa dal consulente nominato, dott. inerenti la contraddittorietà delle Persona 1
,
conclusioni rassegnate e la carenza di motivazione medico-legale della prestazione richiesta.
La ricorrente sottolineava in particolare che precedentemente alla domanda amministrativa era stato accertato nei confronti del minore “il disturbo misto delle capacità scolastiche caratterizzato da lentezza esecutiva (dislessia e discalculia) ritardo nell'acquisizione del linguaggio in lingua italiana;
miopia; strabismo;
bradilalia; ritardo mentale;
iperattività" con conseguente difficoltà nell'apprendimento del linguaggio, chiusura relazionale e immaturità affettiva;
che il figlio, alla luce delle patologie di cui è affetto, frequentava il centro accreditato di riabilitazione "Nea Mood" per trattamenti di logopedia e psicoterapia;
che, nonostante le sedute riabilitative, tali problematiche non erano state risolte (cfr. relazione di logopedia "Nea Mood" dr. Per 2 del 27.02.2023); che il rifiutato sostegno scolastico evidenziava “notevoli difficoltà che il minore Pt 2 vuole allontanare da se in quanto adolescente, perché gli creano disagio nei confronti degli altri, tale ultima condizione non può che essere fonte di stress, ansia e depressione". Contestava al ctu di avere accertato "soltanto se lo stesso fosse in grado di controllare gli sfinteri, parlare e comunicare, (...) orientarsi nello spazio e nel tempo" e di non avere sottoposto "a dei tests, in particolare non gli chiedeva di eseguire delle operazioni aritmetiche, accertando la totale inabilità; non si sincerava sulla capacità di comprensione del testo di un problema, né gli richiedeva di scrivere, sotto dettatura, un testo potendo in quel caso rilevare che dal punto di vista grafico il tratto è caratterizzato da ampie dimensioni (infatti Pt 2 scrive solo in stampatello) ed è tremulo, così come si evince nel piano didattico personalizzato redatto dagli insegnati del minore per l'anno 2022/2022". Evidenziava inoltre le omissioni del c.t.u. in quanto avrebbe dovuto "specificare se le patologie da cui è affetto Pt 2 hanno o meno influito sullo svolgimento delle attività proprie e tipiche di un minore della sua età (...). In particolare, il perito avrebbe dovuto riferire se e a causa delle afflizioni riscontrate il piccolo rispetto a un minore sano di pari età, presenti o meno difficoltà di relazione difficoltà nell'apprendimento e in tutte le altre attività, ludiche, ricreative, sportive etc. ... in cui si esplica la vita del minore”. Infine, rilevava la sottovalutazione della disortografia e la discalculia, e di non aver approfondito con ulteriori visite mediche la presenza della dislessia (crf. Certificato di frequenza della dott.ssa Per_2 del 22.4.2024 e relazione del centro di riabilitazione del 11.9.2023); infatti lo specialista accertava: “difficoltà trasversali in diverse aree che interessano sia l'attività di studio, sia la gestione degli aspetti metacognitivi relativi al riuscire al riflettere sul proprio funzionamento mentale. È presente una certa fatica nel mantenere adeguati livelli di concentrazione prolungata (...) difficoltà nell'organizzazione del lavoro".
Orbene, come noto, per i minori per i quali siano state riconosciute le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età nonché per i minori ipoacusici con particolare deficit uditivo la legge 11.10.90 n. 289 concede una indennità di frequenza (si noti non cumulabile con la indennità di accompagnamento di cui alle leggi 406/68, 18/80 e 508/88 e di importo pari all'assegno di cui all'art. 13 L.118/71 ed alle medesime condizioni reddituali), ove sussista il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, e ciò sia per la frequenza scolastica ovvero di centri di formazione o addestramento professionale che per la frequenza di centri ambulatoriali ovvero di centri diurni, purché in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap oppure la frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna e di centri di formazione e addestramento professionali.
Per tale assegno di frequenza non è più prevista, come nell'art. 17 della legge 118/71, la sussistenza anche del requisito della non deambulazione mentre le finalità rieducative sono riconosciute anche alla frequenza delle scuole di qualsiasi ordine e grado. La ratio della disposizione è quella di accordare una assistenza al minore che a seguito della infermità debba essere aiutato nel reinserimento scolastico e che venga considerato bisognoso e meritevole dell'assistenza per essere la infermità appunto suscettibile di ulteriore cura ed emenda sotto il profilo sanitario, come dimostrato in concreto dalla sussistenza, almeno periodica, di tali trattamenti terapeutici.
L'indennità in esame è, inoltre, erogata alle medesime condizioni reddituali previste per la concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili, con esclusione del cumulo con i redditi dei genitori ex L. 33/80.
Nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U., specialista in psichiatria, nominato in sede di a.t.p, ha accertato nella relazione che il minore è affetto da Disturbo misto della capacità scolastiche con lentezza esecutiva, dislessia e discalculia e ha accertato, in quella sede, che il minore presentava una condizione che NON configura(va) una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, ritenendo che Pertanto è da considerare minore non invalido. Tale condizione è presente nell'attualità e a far data dalla domanda dell'13/05/2022.
Successivamente, il c.t.u. ha chiarito con apposite note scritte, redatte sul fondamento del contenuto delle contestazioni e della nuova documentazione medica prodotta, quanto rappresentato in ricorso in esito successivo al dissenso, e ha accertato che il minore"
Il minore, oggetto della presente consulenza, presenta una lentezza negli apprendimenti scolastici. Specifico, come già precisato in fase di atpo, che la condizione del minore riguarda esclusivamente alcuni processi di apprendimento, cioè automatismi che non si sviluppano in maniera ottimale durante il percorso scolastico come la lettura precisa e fluente, e la capacità di fare calcoli.
Questo disturbo si manifesta in età evolutiva, quando emerge la difficoltà a sviluppare una capacità che per gli altri invece diventa progressivamente un automatismo, ed è modificabile con interventi specifici. Pt_2 ha ricevuto la diagnosi a gennaio 2021, cioè all'età di 15 anni ed ha effettuato in passato e solo per pochi mesi, all'età di 7 anni, terapia logopedia. Successivamente alla diagnosi del 2021 ha effettuato, ed effettua tutt'ora solo un tutoraggio per le attività scolastiche, al di fuori dell'orario scolastico. Egli segue un piano didattico personalizzato, in quanto pur essendo stato proposto il sostegno scolastico il minore lo ha rifiutato.
1. L'intelligenza del minore è nella norma, egli ha capacità cognitive adeguate alla sua età: però apprende con difficoltà e a ritmo più lento rispetto ai suoi coetanei, perché fatica e disperde energie a causa delle sue caratteristiche individuali di apprendimento che la didattica in quel momento non asseconda. Queste sue caratteristiche negli apprendimenti appartengono ad un aspetto di neurodiversità. Si tratta di caratteristiche individuali e non di patologia.
2. Il tutoraggio che egli effettua, infatti, si rende utile, per un aiuto nei compiti e migliorare la sua capacità di lavoro. Non ha mai praticato attività abilitative, per questo problema specifico, in quanto non ritenute necessarie. Per quanto concerne l'autonomia, un ragazzo dell'età di Parte 2 deve:
Essere in grado di controllare gli sfinteri e di recarsi autonomamente in bagno
☐ Parlare e comunicare
Interagire con i coetanei
Essere in grado di espletare attività finalizzate Mangiare e bere da solo
Vestirsi da solo
☐ Orientarsi nello spazio sia in quello interno che in quello esterno alla casa
☐ Orientarsi nel tempo riconoscendo differenza tra oggi, domani, ieri e non conoscere necessariamente la data esatta. In Parte 2 le funzioni su elencate sono per lo più integre. Egli riferisce di uscire con gli amici e di avere una vita sociale, anche se ha qualche difficoltà nelle relazioni in quanto timido e chiuso. Le funzioni cognitive e l'orientamento nei parametri spazio- temporali sono nella norma, eccetto per una lentezza negli apprendimenti, nella capacità di calcolo e nelle capacità esecutive. Questa condizione non impedisce, e non compromette l'espletamento delle altre attività sociali, anche se come è evidenziato questo avviene in maniera deficitaria, in quanto il minore è chiuso da un punto di vista relazionale.
Siamo come è evidente di fronte ad una caso limite, in cui se consideriamo come fondamentali il solo deficit nelle capacità sociali e in quelle relative all'apprendimento, quali elementi fondanti la condizione di invalido civile, il minore può essere considerato invalido all'epoca della mia visita. Nella nuova documentazione del 22/04/2024 viene, altrtesì, documentato la continuitò di frequenza del centro NeoMod per il tutoraggio specializzato, con evidenza di persistenza della discalculia e dislessia. Da quanto esposto in sede di discussione medico-legale si può affermare che Parte_2 all'epoca della mia valutazione in fase di atpo, di anni 17 e mesi 4 presentava una condizione che configurava una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Pertanto è da considerare minore invalido.
Tale condizione era presente all'epoca della valutazione e a far data dalla domanda del 13/05/2022.
In conclusione, tale stato patologico, a giudizio del c.t.u. nominato, sul fondamento anche della nuova documentazione prodotta, fa sì che il minore debba essere ritenuto avere difficoltà persistenti dell'età dalla domanda amministrativa avanzata in data 13/05/2022. Le conclusioni cui è pervenuto nelle note il detto consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
La domanda originaria deve pertanto essere accolta per quanto detto. Sul punto, va premesso, sul piano generale, mutando il proprio precedente orientamento, che nel presente giudizio si disquisisce del solo requisito sanitario;
ciò in adesione a quanto ritenuto dalla Cassazione (v. ordinanza 05 novembre 2019, n. 28450), la quale ha in tal sede ribadito la soluzione già adottata con le sentenze nn. 6010, 6084 e 6085 del 2014 e n. 8533 del 2015, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che, a mente del comma 5, in caso di mancata contestazione diviene immodificabile, ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, anche se la sussistenza di valutazioni tecniche divergenti induce a ritenerne equa la compensazione parziale, in misura pari alls metà.
Le spese di c.t.u, vengono poste a carico dell' CP_1 e liquidate come da separato decreto. Ai sensi dell'art. 447 c.p.c. la sentenza è provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Parte 2in accoglimento della domanda, dichiara che è minore con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età ai fini della fruizione dell'indennità di frequenza ex legge 289/90 a decorrere dalla domanda amministrativa del 13/05/2022; condanna l'CP_1 al pagamento della metà delle spese di lite, quantificando detta metà in euro 980,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione, dichiarando compensata tra le parti la restante metà. Si comunichi.
Napoli, 20.1.2025
Il giudice dr. Elisa Tomassi