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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ARGENTINO PIETRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 869/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Taranto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre N. 6 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620259003285153009 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre N. 6 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620250002950056000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Preliminarmente il ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione sostanziale, processuale e ad agire del
EF, atteso che, come da giurisprdenza della Cassazione, legittimato è solo il Ministero della Giustizia e conseguentementemente il difetto di mandato da parte del reale presuto creditore all'DER. I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 03/07/2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10620259003285153/000 del 04/04/2025, notificatagli il 17/04/2025, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di
Taranto gli richiedeva il versamento della complessiva somma di euro 9.287,86 (comprensiva di spese esecutive) a titolo di recupero degli importi oggetto di sei cartelle di pagamento, emesse per il recupero di contributi unificati per giudizi innanzi al T.A.R. e al Consiglio di Stato, di tassa automobilistica e di imposta di registro, notificate dal 05/02/2024 al 31/05/2024; nonché avverso la cartella di pagamento n. 10620250002950056/000, notificata in pari data, mediante la quale la predetta Agenzia gli intimava il versamento della complessiva somma di euro 540,00, emessa per il recupero di contributo unificato tributario relativo a tre ricorsi.
Eccepiva il ricorrente la illegittimità dei provvedimenti per: a) omessa notifica delle cartelle prima indicate poste a base dell'intimazione; b) violazione dell'art. 50 – comma 3 – del D.P.R. n.
602/1973 in relazione all'art. 21 septies della legge n. 241/1990 per conflitto di attribuzioni atteso che il modello di intimazione notificata sarebbe stato approvato dall'Agenzia delle Entrate e non con decreto del Ministero delle Finanze;
c) nullità della loro notifica in quanto del tutto carente di quelle procedure atte a garantirne la genuina paternità nonché privi della firma informatica e/o digitale e dell'attestazione di conformità; d) omessa indicazione del calcolo degli interessi e del relativo metodo usato e, comunque, errato calcolo degli stessi in quanto applicati anche sulle sanzioni;
e) violazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000, 3 – comma 3 – della legge n. 241/1990
e 24 Costituzione per omessa allegazione all'intimazione impugnata degli atti prodromici ivi riportati;
f) ingiustificata richiesta di pagamento delle somme pretese a titolo di IRPEF oggetto di detta intimazione;
g) arbitraria azione della controparte nei suoi confronti atteso che aveva promosso l'attività di esazione in assenza dell'espletamento di gara pubblica in violazione della normativa europea sul principio della concorrenza dato che percepisce in proprio gli oneri di riscossione, concludendo per l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione della loro esecutorietà, con vittoria delle spese e dei compensi di lite.
In subordine avanzava richiesta: 1) di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 3, 23, 24, 53,76, 97 della Costituzione e del principio eurounitario della concorrenza attesa la non manifesta infondatezza della questione relativa alla illegittimità dell'art. 17 – comma 1
– del D. L. vo 13/04/1999 n. 112 (Riordino del Servizio Nazionale della Riscossione), come sostituito dall'art. 32 – comma 1, lettera a) – del D. L. 29/11/2008 n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28/01/2009 n. 2 e, quindi, dell'art. 1 – commi 785 e 803, lettera a) – della legge 27/12/2019 n. 160, nella parte in cui non prevedono limiti agli oneri di riscossione anche per il servizio di esazione nazionale;
2) di parere alla Corte di Giustizia Europea sui seguenti quesiti:
- se il ricorrente, giudice di pace all'epoca dei crediti vantati, avesse diritto alla protezione e alla sicurezza sociale di cui all'art. 12 della carta sociale europea e, in particolare, nel rispetto dell'art. “E” combinato con i paragrafi 1, 3, 4e e 4b del predetto articolo 12;
- se il ricorrente, per le funzioni svolte di giudice di pace e per il diritto ad ottenere la protezione sicurezza sociale, andava considerato a tutti gli effetti lavoratore subordinato, atteso il superamento di un pubblico concorso per titoli, giusto l'art. 1 – comma 1, lettera a)
– del D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e le disposizioni di cui alla legge n. 374/1991, “con conseguente riconosdo la sentenza n. 51/cimento del giusto regime fiscale da applicargli nel caso di specie, fermo restando la subentrante legge n. 51/2025”.
Allegava al ricorso copia: dell'intimazione e della cartella opposte;
di tre sentenze della C.G.U.E.; del suo certificato di servizio quale giudice di pace;
di C.U.D.; di cedolini paga;
di dichiarazione dei redditi;
della sentenza del T.A.R. del Lazio n.9770/2021; della circolare 1/DF/2011 del Ministero delle Finanze – all. B – lettera di procedura d'infrazione della Commissione Europea;
di modello unico IRPEF/2024 e di provvedimento n. prot. 22585/2015. In via istruttoria avanzava richiesta di ordine di esibizione alla controparte degli originali/copie conformi degli atti opposti e delle cartelle di pagamento indicate nell'avviso di intimazione unitamente alla documentazione attestante la loro notifica nonché di quella relativa al rapporto di servizio che lega il funzionario dell'Agenzia delle Entrate che avrebbe firmato ed emesso “gli impugnati ai fini IRPEF per quanto di competenza”.
Il 27/06/2025 si costituiva l'agente della riscossione mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali avanzava, in via preliminare, richiesta di cessazione della materia del contendere limitatamente al credito contenuto nella cartella di pagamento n. 10620240016017987/000 in quanto annullata da questa Corte con sentenza n. 963 del 29/05/2025 e, pertanto, l'intimazione opposta non avrebbe prodotto effetti in ordine alla stessa e l'improponibilità della domanda con riferimento alle cartelle di pagamento n. 10620230017088724/000, n. 10620240006172527/000, n.
10620240006779855/000 e n. 10620240006781471/001 in quanto il ricorrente aveva già promosso opposizione avverso le stesse con relativo giudizio conclusosi con sentenza di questa Corte n.
1894/2024 a lui sfavorevole e passata in giudicato;
evidenziava, poi: a) di avere provveduto, in precedenza, alla notifica di ulteriori provvedimenti interruttivi della prescrizione, tra i quali, l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 10684202400004804/001; b) il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze della controparte riguardanti il merito della pretesa perché riferibile all'operato degli enti/uffici impositori che avevano effettuato l'iscrizione a ruolo da lui non sindacabile perché competente solo per l'esazione dei tributi;
c) la regolarità della notifica effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 come risultava dalla relativa refertazione in formato digitale e, comunque, qualsivoglia ipotesi di vizio attinente alla stessa, risultava sanato dalla costituzione di controparte ai sensi degli artt. 160 e 156 c. p. c.; d) la non necessità di una firma digitale sugli atti notificati e, comunque, detta firma risultava apposta sulla cartella, concludendo per il rigetto del medesimo ricorso in via principale o per l'assenza di sua responsabilità in caso di accoglimento dell'avversa domanda, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
Allegava all'atto di costituzione copia: delle sentenze n. 1894/2024 e n. 963/2025 innanzi indicate;
delle relate di notifica delle cartelle e dell'atto di pignoramento e di atto di chiamata in causa.
Il 05/09/2025 si costituiva l'ufficio di segreteria di questa Corte mediante atto di intervento volontario con le quali eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze del contribuente attinenti all'attività di esazione perché riferibili esclusivamente all'operato dell'agente della riscossione e la regolare notifica allo stesso di invito al pagamento del C.U.T. e di tre avvisi di irrogazione sanzioni che, non impugnati entro il termine di legge, erano divenuti definitivi e irretrattabili, concludendo per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Allegava all'atto di costituzione copia: di atto di chiamata in causa;
di tre ricorsi;
dei predetti inviti e avvisi di irrogazione sanzioni e di tre sentenze di questa Corte.
Con ordinanza n. 721 del 28/10/2025, l'adita Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
All'udienza di trattazione, dopo che il ricorrente eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione sostanziale e “ad processum” degli enti/uffici impositori con particolare riferimento all'imposizione relativa al contributo unificato, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla pretesa contenuta nella cartella di pagamento n. 10620240016017987/000, notificata il 31/05/2024, in quanto, annullata da questa Corte con sentenza n. 963/2025, l'intimazione impugnata non potrà produrre alcun effetto in ordine alla stessa.
Il ricorso è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato. Quanto al motivo di cui sub a), l'agente della riscossione resistente ha dimostrato l'avvenuta regolare notifica delle cartelle prodromiche che, peraltro, sono state impugnate dalla controparte (cinque su sei).
In ordine ai motivi di cui sub b) e sub e), da trattare congiuntamente perché attinenti ad analoga questione e, cioè, alla regolarità formale dell'intimazione opposta, va rilevato che la stessa trova disciplina nell'art. 50 – commi 2 e 3 – del D. P. R. n. 602/1973 e, per la sua validità, è previsto solo che venga redatta in conformità al modello approvato con decreto del M.E.F., senza alcuna necessità di allegati.
Attualmente, con provvedimento del 30/11/2022, è stato approvato il nuovo modello di avviso di intimazione che modifica quello precedente mediante la sostituzione del riferimento alle
Commissioni Tributarie, con quello alle Corti di Giustizia Tributarie, adeguando anche il logo dell'agente della riscossione. Nella fattispecie, l'intimazione impugnata risulta correttamente e validamente redatta in conformità al nuovo modello atteso che riporta l'indicazione, non solo degli atti prodromici, ma anche quella delle istruzioni per il pagamento, del responsabile del procedimento e delle modalità di ricorso.
Peraltro, detta intimazione non è annullabile per difetto di motivazione in quanto, una volta redatta in conformità al suindicato modello, è configurabile come atto vincolato e, pertanto, non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione ex art. 21 octies – comma 2 – della legge n. 241/1990.
Occorre tenere presente che, per effetto della legge n. 130/2022, il direttore dell'Agenzia delle
Entrate è stato autorizzato ad approvare il predetto nuovo modello.
Va considerato, poi, che i rapporti tra DE e EF sono di vigilanza e indirizzo strategico. In particolare il Dipartimento delle Finanze, che esercita il controllo, coordina le politiche fiscali e assegna le risorse, mentre l'DE, ente pubblico non economico, gestisce autonomamente i tributi, ma nell'ambito degli obiettivi definiti dal Ministero con un rapporto regolato da una convenzione triennale che ne stabilisce i servizi e gli obiettivi.
Pertanto l'DE può senz'altro operare quale “longa manus” del EF e non vi può essere alcun conflitto di attribuzione tra i due.
Circa il motivo di cui sub c), va ritenuto che, in tema di notifica a mezzo PEC, l'art. 26 – comma 2
– del D.P.R. n. 602/1973 prevede che “la notifica della cartella (o di altro atto esecutivo) può essere eseguita, con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005 n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149 bis del codice di procedura civile”.
In punto di diritto, poi, va richiamato l'indirizzo costante e consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito in base al quale “in tema di riscossione delle imposte, nel caso in cui la cartella esattoriale (o altro atto di esazione) sia stata redatta e notificata su supporto cartaceo, come pure nell'ipotesi che il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale e anche nel caso in cui l'atto sia stato redatto sin dall'origine e notificato in forma digitale,
l'omessa sottoscrizione di esso da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende dall'apposizione di un sigillo o di un timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il predetto documento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del
D.P.R. n. 602/1973, sia la cartella che l'avviso di intimazione, quali documenti per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, devono essere predisposti secondo l'apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la loro intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (cfr. Cass., sezione tributaria, ordinanze n. 12997 del 15/05/2025, n. 3940/2021, n. 21328/2020 e n. 27181/2020; nonché Corte di
Giustizia di 2° Grado della Toscana, sentenza n. 113 del 23/01/2024).
Relativamente al motivo di cui sub d), va evidenziato che i provvedimenti impugnati non recano richieste di pagamento degli interessi. Tale motivo, quindi, andava proposto mediante impugnativa degli atti prodromici agli stessi in base alla fondamentale regola contenuta nell'art. 19 – comma 3 –del D.
L. vo n. 546/1992 atteso che quelli per cui è giudizio, potevano essere opposti per vizi propri e non per quelli riferibili a provvedimenti precedenti e presupposti.
In base allo stesso principio, anche la questione sollevata in udienza dal ricorrente andava proposta mediante impugnativa degli atti prodromici suindicati e, con particolare riferimento al C.U., degli avvisi di pagamento e di irrogazione delle sanzioni regolarmente notificati al contribuente dall'ufficio di segreteria di questa Corte.
In ordine al motivo di cui sub f), va precisato che le cartelle poste a base dell'avviso di intimazione non recano richieste di pagamento a titolo di IRPEF.
L'unica cartella avente ad oggetto un tributo erariale, è quella n. 10620240006781471/001 riguardante ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate di Taranto per il recupero di “imposta di registro-locazione fabbricati”.
Comunque, tale motivo andava proposto mediante impugnativa della cartella di riferimento in base al principio innanzi evidenziato.
Tenuto conto delle suesposte circostanze, appare ultronea qualsivoglia richiesta di parere in merito alla Corte di Giustizia Europea;
così come appare irrilevante la richiesta di esibizione di documenti all'Agenzia delle Entrate finalizzata all'individuazione del funzionario che avrebbe firmato ed emesso inesistenti atti a fini IRPEF.
In ordine al motivo di cui sub g), va considerato che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) è, per espresso dettato normativo, ente preposto alla riscossione nazionale dei tributi e, come tale, non deve operare a seguito di partecipazione a gara pubblica.
Solo per l'esecuzione di servizi specifici come quelli legati alla digitalizzazione o al supporto operativo, necessita di bandi di gara e procedure di affidamento pubblico (gare), spesso di procedura aperta (es. per servizi informatici per selezionare fornitori esterni, in linea con il Codice degli Appalti - D. L. vo n. 50/2016 - e la normativa anticorruzione – ANAC), bilanciando l'interesse pubblico alla riscossione con l'efficienza e la trasparenza, tramite affidamento a terzi qualificati o a gestione interna (cfr., per es., la determinazione direttoriale n. 3 del 26/02/2024).
Quanto agli oneri di riscossione, nell'ambito della riforma introdotta dalla legge n. 160/2019, è stabilito (art. 1 – comma 803 -) che debbano essere a carico dei contribuenti gli oneri suddetti che costituiscono le spese sostenute dall'ente impositore per l'attività di riscossione, unitamente agli interessi di mora.
La disciplina normativa di riferimento si colloca in diverse disposizioni e cioè: 1) l'art. 1 – commi
802 e 803, lettera a) – per quello che riguarda le attività di riscossione promosse direttamente dall'ente o tramite affidamento a concessionario;
2) l'art. 1 – comma 792, lettera i) – per quelle effettuate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. In particolare:
- per quanto riguarda gli oneri inerenti alle attività di riscossione in gestione diretta, è stabilita una quota pari al 3% in caso di pagamento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica, con un massimo di 300,00 euro e gli interessi di mora sono conteggiati al tasso di quello legale aumentabile sino a 2 punti percentuali;
- per la riscossione di AdER, invece, sono stabilite le medesime quote (3% e 6%) a seconda che la cartella sia pagata o meno entro il termine di 60 giorni dalla notifica.
Riassumendo: a) con riferimento all'intimazione in esame, il motivo di ricorso avverso la stessa è inammissibile in base a quanto innanzi già argomentato atteso che andava proposto mediante opposizione alle cartelle ivi considerate;
b) non appare corretto affermare che la normativa di settore non prevede limiti all'entità di detti oneri.
Tenuto conto di quanto suesposto, la richiesta del contribuente di rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale appare privo del requisito fondamentale della rilevanza atteso che la risoluzione della questione dallo stesso evidenziata, non avrebbe alcuna influenza sulla decisione del presente giudizio.
Alla soccombenza del ricorrente, consegue la condanna dello stesso al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese e dei compensi di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado, decidendo in composizione monocratica sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione e la cartella di pagamento di cui in premessa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla pretesa portata dalla cartella di pagamento n. 10620240016017987/000; 2) lo rigetta nel resto;
3) condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Taranto, delle spese e dei compensi di lite, liquidati in complessivi euro 1.000,00; 4) compensa integralmente i predetti compensi e spese tra lo stesso ricorrente e l'Ufficio di Segreteria di questa Corte.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ARGENTINO PIETRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 869/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Taranto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre N. 6 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620259003285153009 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre N. 6 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620250002950056000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Preliminarmente il ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione sostanziale, processuale e ad agire del
EF, atteso che, come da giurisprdenza della Cassazione, legittimato è solo il Ministero della Giustizia e conseguentementemente il difetto di mandato da parte del reale presuto creditore all'DER. I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 03/07/2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10620259003285153/000 del 04/04/2025, notificatagli il 17/04/2025, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di
Taranto gli richiedeva il versamento della complessiva somma di euro 9.287,86 (comprensiva di spese esecutive) a titolo di recupero degli importi oggetto di sei cartelle di pagamento, emesse per il recupero di contributi unificati per giudizi innanzi al T.A.R. e al Consiglio di Stato, di tassa automobilistica e di imposta di registro, notificate dal 05/02/2024 al 31/05/2024; nonché avverso la cartella di pagamento n. 10620250002950056/000, notificata in pari data, mediante la quale la predetta Agenzia gli intimava il versamento della complessiva somma di euro 540,00, emessa per il recupero di contributo unificato tributario relativo a tre ricorsi.
Eccepiva il ricorrente la illegittimità dei provvedimenti per: a) omessa notifica delle cartelle prima indicate poste a base dell'intimazione; b) violazione dell'art. 50 – comma 3 – del D.P.R. n.
602/1973 in relazione all'art. 21 septies della legge n. 241/1990 per conflitto di attribuzioni atteso che il modello di intimazione notificata sarebbe stato approvato dall'Agenzia delle Entrate e non con decreto del Ministero delle Finanze;
c) nullità della loro notifica in quanto del tutto carente di quelle procedure atte a garantirne la genuina paternità nonché privi della firma informatica e/o digitale e dell'attestazione di conformità; d) omessa indicazione del calcolo degli interessi e del relativo metodo usato e, comunque, errato calcolo degli stessi in quanto applicati anche sulle sanzioni;
e) violazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000, 3 – comma 3 – della legge n. 241/1990
e 24 Costituzione per omessa allegazione all'intimazione impugnata degli atti prodromici ivi riportati;
f) ingiustificata richiesta di pagamento delle somme pretese a titolo di IRPEF oggetto di detta intimazione;
g) arbitraria azione della controparte nei suoi confronti atteso che aveva promosso l'attività di esazione in assenza dell'espletamento di gara pubblica in violazione della normativa europea sul principio della concorrenza dato che percepisce in proprio gli oneri di riscossione, concludendo per l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione della loro esecutorietà, con vittoria delle spese e dei compensi di lite.
In subordine avanzava richiesta: 1) di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 3, 23, 24, 53,76, 97 della Costituzione e del principio eurounitario della concorrenza attesa la non manifesta infondatezza della questione relativa alla illegittimità dell'art. 17 – comma 1
– del D. L. vo 13/04/1999 n. 112 (Riordino del Servizio Nazionale della Riscossione), come sostituito dall'art. 32 – comma 1, lettera a) – del D. L. 29/11/2008 n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28/01/2009 n. 2 e, quindi, dell'art. 1 – commi 785 e 803, lettera a) – della legge 27/12/2019 n. 160, nella parte in cui non prevedono limiti agli oneri di riscossione anche per il servizio di esazione nazionale;
2) di parere alla Corte di Giustizia Europea sui seguenti quesiti:
- se il ricorrente, giudice di pace all'epoca dei crediti vantati, avesse diritto alla protezione e alla sicurezza sociale di cui all'art. 12 della carta sociale europea e, in particolare, nel rispetto dell'art. “E” combinato con i paragrafi 1, 3, 4e e 4b del predetto articolo 12;
- se il ricorrente, per le funzioni svolte di giudice di pace e per il diritto ad ottenere la protezione sicurezza sociale, andava considerato a tutti gli effetti lavoratore subordinato, atteso il superamento di un pubblico concorso per titoli, giusto l'art. 1 – comma 1, lettera a)
– del D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e le disposizioni di cui alla legge n. 374/1991, “con conseguente riconosdo la sentenza n. 51/cimento del giusto regime fiscale da applicargli nel caso di specie, fermo restando la subentrante legge n. 51/2025”.
Allegava al ricorso copia: dell'intimazione e della cartella opposte;
di tre sentenze della C.G.U.E.; del suo certificato di servizio quale giudice di pace;
di C.U.D.; di cedolini paga;
di dichiarazione dei redditi;
della sentenza del T.A.R. del Lazio n.9770/2021; della circolare 1/DF/2011 del Ministero delle Finanze – all. B – lettera di procedura d'infrazione della Commissione Europea;
di modello unico IRPEF/2024 e di provvedimento n. prot. 22585/2015. In via istruttoria avanzava richiesta di ordine di esibizione alla controparte degli originali/copie conformi degli atti opposti e delle cartelle di pagamento indicate nell'avviso di intimazione unitamente alla documentazione attestante la loro notifica nonché di quella relativa al rapporto di servizio che lega il funzionario dell'Agenzia delle Entrate che avrebbe firmato ed emesso “gli impugnati ai fini IRPEF per quanto di competenza”.
Il 27/06/2025 si costituiva l'agente della riscossione mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali avanzava, in via preliminare, richiesta di cessazione della materia del contendere limitatamente al credito contenuto nella cartella di pagamento n. 10620240016017987/000 in quanto annullata da questa Corte con sentenza n. 963 del 29/05/2025 e, pertanto, l'intimazione opposta non avrebbe prodotto effetti in ordine alla stessa e l'improponibilità della domanda con riferimento alle cartelle di pagamento n. 10620230017088724/000, n. 10620240006172527/000, n.
10620240006779855/000 e n. 10620240006781471/001 in quanto il ricorrente aveva già promosso opposizione avverso le stesse con relativo giudizio conclusosi con sentenza di questa Corte n.
1894/2024 a lui sfavorevole e passata in giudicato;
evidenziava, poi: a) di avere provveduto, in precedenza, alla notifica di ulteriori provvedimenti interruttivi della prescrizione, tra i quali, l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 10684202400004804/001; b) il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze della controparte riguardanti il merito della pretesa perché riferibile all'operato degli enti/uffici impositori che avevano effettuato l'iscrizione a ruolo da lui non sindacabile perché competente solo per l'esazione dei tributi;
c) la regolarità della notifica effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 come risultava dalla relativa refertazione in formato digitale e, comunque, qualsivoglia ipotesi di vizio attinente alla stessa, risultava sanato dalla costituzione di controparte ai sensi degli artt. 160 e 156 c. p. c.; d) la non necessità di una firma digitale sugli atti notificati e, comunque, detta firma risultava apposta sulla cartella, concludendo per il rigetto del medesimo ricorso in via principale o per l'assenza di sua responsabilità in caso di accoglimento dell'avversa domanda, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
Allegava all'atto di costituzione copia: delle sentenze n. 1894/2024 e n. 963/2025 innanzi indicate;
delle relate di notifica delle cartelle e dell'atto di pignoramento e di atto di chiamata in causa.
Il 05/09/2025 si costituiva l'ufficio di segreteria di questa Corte mediante atto di intervento volontario con le quali eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze del contribuente attinenti all'attività di esazione perché riferibili esclusivamente all'operato dell'agente della riscossione e la regolare notifica allo stesso di invito al pagamento del C.U.T. e di tre avvisi di irrogazione sanzioni che, non impugnati entro il termine di legge, erano divenuti definitivi e irretrattabili, concludendo per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Allegava all'atto di costituzione copia: di atto di chiamata in causa;
di tre ricorsi;
dei predetti inviti e avvisi di irrogazione sanzioni e di tre sentenze di questa Corte.
Con ordinanza n. 721 del 28/10/2025, l'adita Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
All'udienza di trattazione, dopo che il ricorrente eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione sostanziale e “ad processum” degli enti/uffici impositori con particolare riferimento all'imposizione relativa al contributo unificato, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla pretesa contenuta nella cartella di pagamento n. 10620240016017987/000, notificata il 31/05/2024, in quanto, annullata da questa Corte con sentenza n. 963/2025, l'intimazione impugnata non potrà produrre alcun effetto in ordine alla stessa.
Il ricorso è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato. Quanto al motivo di cui sub a), l'agente della riscossione resistente ha dimostrato l'avvenuta regolare notifica delle cartelle prodromiche che, peraltro, sono state impugnate dalla controparte (cinque su sei).
In ordine ai motivi di cui sub b) e sub e), da trattare congiuntamente perché attinenti ad analoga questione e, cioè, alla regolarità formale dell'intimazione opposta, va rilevato che la stessa trova disciplina nell'art. 50 – commi 2 e 3 – del D. P. R. n. 602/1973 e, per la sua validità, è previsto solo che venga redatta in conformità al modello approvato con decreto del M.E.F., senza alcuna necessità di allegati.
Attualmente, con provvedimento del 30/11/2022, è stato approvato il nuovo modello di avviso di intimazione che modifica quello precedente mediante la sostituzione del riferimento alle
Commissioni Tributarie, con quello alle Corti di Giustizia Tributarie, adeguando anche il logo dell'agente della riscossione. Nella fattispecie, l'intimazione impugnata risulta correttamente e validamente redatta in conformità al nuovo modello atteso che riporta l'indicazione, non solo degli atti prodromici, ma anche quella delle istruzioni per il pagamento, del responsabile del procedimento e delle modalità di ricorso.
Peraltro, detta intimazione non è annullabile per difetto di motivazione in quanto, una volta redatta in conformità al suindicato modello, è configurabile come atto vincolato e, pertanto, non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione ex art. 21 octies – comma 2 – della legge n. 241/1990.
Occorre tenere presente che, per effetto della legge n. 130/2022, il direttore dell'Agenzia delle
Entrate è stato autorizzato ad approvare il predetto nuovo modello.
Va considerato, poi, che i rapporti tra DE e EF sono di vigilanza e indirizzo strategico. In particolare il Dipartimento delle Finanze, che esercita il controllo, coordina le politiche fiscali e assegna le risorse, mentre l'DE, ente pubblico non economico, gestisce autonomamente i tributi, ma nell'ambito degli obiettivi definiti dal Ministero con un rapporto regolato da una convenzione triennale che ne stabilisce i servizi e gli obiettivi.
Pertanto l'DE può senz'altro operare quale “longa manus” del EF e non vi può essere alcun conflitto di attribuzione tra i due.
Circa il motivo di cui sub c), va ritenuto che, in tema di notifica a mezzo PEC, l'art. 26 – comma 2
– del D.P.R. n. 602/1973 prevede che “la notifica della cartella (o di altro atto esecutivo) può essere eseguita, con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005 n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149 bis del codice di procedura civile”.
In punto di diritto, poi, va richiamato l'indirizzo costante e consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito in base al quale “in tema di riscossione delle imposte, nel caso in cui la cartella esattoriale (o altro atto di esazione) sia stata redatta e notificata su supporto cartaceo, come pure nell'ipotesi che il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale e anche nel caso in cui l'atto sia stato redatto sin dall'origine e notificato in forma digitale,
l'omessa sottoscrizione di esso da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende dall'apposizione di un sigillo o di un timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il predetto documento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del
D.P.R. n. 602/1973, sia la cartella che l'avviso di intimazione, quali documenti per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, devono essere predisposti secondo l'apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la loro intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (cfr. Cass., sezione tributaria, ordinanze n. 12997 del 15/05/2025, n. 3940/2021, n. 21328/2020 e n. 27181/2020; nonché Corte di
Giustizia di 2° Grado della Toscana, sentenza n. 113 del 23/01/2024).
Relativamente al motivo di cui sub d), va evidenziato che i provvedimenti impugnati non recano richieste di pagamento degli interessi. Tale motivo, quindi, andava proposto mediante impugnativa degli atti prodromici agli stessi in base alla fondamentale regola contenuta nell'art. 19 – comma 3 –del D.
L. vo n. 546/1992 atteso che quelli per cui è giudizio, potevano essere opposti per vizi propri e non per quelli riferibili a provvedimenti precedenti e presupposti.
In base allo stesso principio, anche la questione sollevata in udienza dal ricorrente andava proposta mediante impugnativa degli atti prodromici suindicati e, con particolare riferimento al C.U., degli avvisi di pagamento e di irrogazione delle sanzioni regolarmente notificati al contribuente dall'ufficio di segreteria di questa Corte.
In ordine al motivo di cui sub f), va precisato che le cartelle poste a base dell'avviso di intimazione non recano richieste di pagamento a titolo di IRPEF.
L'unica cartella avente ad oggetto un tributo erariale, è quella n. 10620240006781471/001 riguardante ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate di Taranto per il recupero di “imposta di registro-locazione fabbricati”.
Comunque, tale motivo andava proposto mediante impugnativa della cartella di riferimento in base al principio innanzi evidenziato.
Tenuto conto delle suesposte circostanze, appare ultronea qualsivoglia richiesta di parere in merito alla Corte di Giustizia Europea;
così come appare irrilevante la richiesta di esibizione di documenti all'Agenzia delle Entrate finalizzata all'individuazione del funzionario che avrebbe firmato ed emesso inesistenti atti a fini IRPEF.
In ordine al motivo di cui sub g), va considerato che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) è, per espresso dettato normativo, ente preposto alla riscossione nazionale dei tributi e, come tale, non deve operare a seguito di partecipazione a gara pubblica.
Solo per l'esecuzione di servizi specifici come quelli legati alla digitalizzazione o al supporto operativo, necessita di bandi di gara e procedure di affidamento pubblico (gare), spesso di procedura aperta (es. per servizi informatici per selezionare fornitori esterni, in linea con il Codice degli Appalti - D. L. vo n. 50/2016 - e la normativa anticorruzione – ANAC), bilanciando l'interesse pubblico alla riscossione con l'efficienza e la trasparenza, tramite affidamento a terzi qualificati o a gestione interna (cfr., per es., la determinazione direttoriale n. 3 del 26/02/2024).
Quanto agli oneri di riscossione, nell'ambito della riforma introdotta dalla legge n. 160/2019, è stabilito (art. 1 – comma 803 -) che debbano essere a carico dei contribuenti gli oneri suddetti che costituiscono le spese sostenute dall'ente impositore per l'attività di riscossione, unitamente agli interessi di mora.
La disciplina normativa di riferimento si colloca in diverse disposizioni e cioè: 1) l'art. 1 – commi
802 e 803, lettera a) – per quello che riguarda le attività di riscossione promosse direttamente dall'ente o tramite affidamento a concessionario;
2) l'art. 1 – comma 792, lettera i) – per quelle effettuate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. In particolare:
- per quanto riguarda gli oneri inerenti alle attività di riscossione in gestione diretta, è stabilita una quota pari al 3% in caso di pagamento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica, con un massimo di 300,00 euro e gli interessi di mora sono conteggiati al tasso di quello legale aumentabile sino a 2 punti percentuali;
- per la riscossione di AdER, invece, sono stabilite le medesime quote (3% e 6%) a seconda che la cartella sia pagata o meno entro il termine di 60 giorni dalla notifica.
Riassumendo: a) con riferimento all'intimazione in esame, il motivo di ricorso avverso la stessa è inammissibile in base a quanto innanzi già argomentato atteso che andava proposto mediante opposizione alle cartelle ivi considerate;
b) non appare corretto affermare che la normativa di settore non prevede limiti all'entità di detti oneri.
Tenuto conto di quanto suesposto, la richiesta del contribuente di rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale appare privo del requisito fondamentale della rilevanza atteso che la risoluzione della questione dallo stesso evidenziata, non avrebbe alcuna influenza sulla decisione del presente giudizio.
Alla soccombenza del ricorrente, consegue la condanna dello stesso al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese e dei compensi di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado, decidendo in composizione monocratica sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione e la cartella di pagamento di cui in premessa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla pretesa portata dalla cartella di pagamento n. 10620240016017987/000; 2) lo rigetta nel resto;
3) condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Taranto, delle spese e dei compensi di lite, liquidati in complessivi euro 1.000,00; 4) compensa integralmente i predetti compensi e spese tra lo stesso ricorrente e l'Ufficio di Segreteria di questa Corte.