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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 6514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6514 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Marina Tafuri Presidente dott. Stefano Risolo Consigliere rel. dott.ssa Ornella Minucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. 3667/2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Avellino, 17 aprile 2024, n. 833), vertente
FRA
nato ad [...] il [...] (c.f.: e Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, alla via Santa Lucia n. 50, presso lo studio dell'avv. Stefano D'Ambrosio
(c.f.: , che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto C.F._2 di gravame ( ; Email_1 appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Monteforte Irpino (AV), alla via Nazionale Alvanella n. 64, presso lo studio dell'avv. Luisa Leonino (c.f.: ), che la rappresenta e difende C.F._4 come da procura su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata
nonché
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello.
Per l'appellata: ha chiesto rigettarsi l'appello.
Per il P.G.: non ha formulato parere, non essendo implicati nella procedura interessi facenti capo a soggetti minorenni od incapaci.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Avellino il 27.02.2023, Controparte_1 domandava pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Amalfi (SA) il 20.10.2018 e porsi a carico del coniuge l'obbligo di Controparte_2 corrisponderle un assegno divorzile;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva , non opponendosi alla domanda di divorzio. Parte_1
Emessi i provvedimenti presidenziali all'udienza del 09.05.2023, la causa veniva rinviata all'udienza del 19.10.2023, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative. All'esito della detta udienza, il G.I., su richiesta della difesa dello rinviava Parte_1 la causa al 30.11.2023 per la precisazione delle conclusioni in ordine alla richiesta di emissione della sentenza parziale sullo status e concedeva il termine sino alla predetta udienza per il deposito di memorie conclusionali limitatamente a tale domanda.
Depositate le memorie conclusionali, il G.I., in data 28.01.2024, rimetteva la causa al Collegio per l'emissione della sentenza parziale sullo status.
Con provvedimento del 06.02.024, il Collegio, ritenendo che non fosse stata prodotta la sentenza parziale sullo status passata in giudicato, rimetteva la causa sul ruolo al solo fine di consentirne il deposito alle parti costituite e fissava all'uopo l'udienza del 29.03.2024. La difesa della ricorrente depositava la documentazione richiesta ed alla successiva udienza del
29.03.2024 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 29.04.2024 veniva depositata la sentenza parziale di divorzio sullo status, notificata alla controparte, e - con ordinanza emessa in pari data - veniva disposta la prosecuzione della causa per la decisione sulle questioni economiche.
2. Con ricorso depositato il 31.07.2024 ha proposto appello , il quale, per le Parte_1 ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza parziale di divorzio ovvero l'inammissibilità della domanda della sulla base della CP_1 quale il provvedimento era stato emesso.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione, si è costituita con comparsa di risposta , resistendo nel merito. Controparte_1 All'esito della camera di consiglio del 05.11.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'atto di gravame (e le note scritte depositate), lamenta innanzitutto Parte_1 che, all'esito dell'udienza cartolare del 29.04.2024, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza concedere alle parti in termini di cui all'art. 190 c.p.c., ciò che concreterebbe una prima ragione di nullità della sentenza.
Con secondo motivo di appello, lo sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe Parte_1 dato atto in motivazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione n.
1603/2022, atteso che la medesima veniva confermata con sentenza della Corte d'Appello n.
165/2024 (pubblicata il 17.01.2024) e che avverso tale ultima pronuncia la CP_1 proponeva ricorso per Cassazione, sul quale la Suprema Corte non si sarebbe ancora pronunciata, dal che discenderebbe la carenza di un presupposto indefettibile per l'emissione della sentenza oggetto di gravame.
Con terzo motivo di impugnazione, lo rileva che all'atto della costituzione dinanzi Parte_1 al G.I. aveva eccepito la carenza del deposito a cura della controparte della sentenza non definitiva sullo status emessa durante la procedura di separazione (e la conseguente inammissibilità della domanda di divorzio) e che il giudice - senza pronunciarsi sull'eccezione
(peraltro giudicata tardiva in sentenza in maniera asseritamente erronea) - aveva concesso termine alle parti per l'integrazione della documentazione, dando modo alla difesa della di depositare la sentenza non definitiva sullo status. CP_1
Con quarto ed ultimo motivo di gravame, lo deduce la genericità della sentenza Parte_1 impugnata per esservi erroneamente individuati i dati dell'estratto per riassunto del matrimonio emesso dal Comune di Avellino (Comune di residenza dei coniugi) in luogo degli estremi oggetto della registrazione presso il Comune di Amalfi (SA), ove le nozze furono celebrate il 20.10.2018; da tanto discenderebbe un'erronea individuazione dell'oggetto originario della domanda (essendo i dati indicati in sentenza i medesimi riportati nel ricorso di divorzio dalla ) e la conseguente nullità della sentenza per vizio formale non CP_1 emendabile attraverso la semplice procedura di correzione dell'errore materiale.
3.1. Con la comparsa di costituzione e risposta (e le note scritte depositate), resiste nel merito
, deducendo l'inesistenza di alcuna sanzione di nullità connessa alla mancata Controparte_1 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ai fini dell'emissione di una sentenza sullo status
e l'infondatezza delle ulteriori argomentazioni di controparte inerenti alle carenze ovvero alle inesattezze delle produzioni documentali acquisite ai fini della decisione emessa dal Tribunale di Avellino.
4. Il gravame è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, quanto al primo motivo di impugnazione, deve evidenziarsi che, come statuito dalla pacifica giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di divorzio, ed in caso di adozione di sentenza non definitiva sullo status, non trova applicazione l'art. 190 c.p.c., venendo in rilievo la disciplina speciale dell'art. 4, l. n. 898/1970 (come modificato dall'art. 8, l. n. 74 del 1987), che consente al giudice istruttore di rimettere la causa al collegio per la relativa decisione, quando la causa debba proseguire per la determinazione dell'assegno, così accelerando la procedura di accertamento dei presupposti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio non solo quando la domanda non sia contestata, ma anche quando vi sia disaccordo delle parti sul punto, essendo tale disciplina finalizzata a scoraggiare quelle condotte processuali defatigatorie volte a procrastinare la statuizione sulla modifica dello status
(cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. 6, ordinanza n. 20323 del 26.07.2019, Rv. 654966-01; Cass.
Civ., n. 23969 del 25.11.2010, che estende il principio alla procedura di separazione;
Cass. Civ.,
n. 9882 del 2006, Rv. 588479-01).
Riguardo al secondo motivo di gravame, deve rilevarsi che - pur avendo il Tribunale erroneamente dato atto nella motivazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza definitiva di separazione n. 1603/2022 (confermata con sentenza della Corte d'Appello n.
165/2024, il ricorso per Cassazione avverso la quale - proposto dalla - non risulta CP_1 ancora definito) - ciò non produce effetti in termini di nullità sulla sentenza impugnata, atteso che la medesima afferisce al solo status, sicchè presupposto indefettibile della stessa è il solo passaggio in giudicato (che è pacifico e documentalmente provato) della corrispondente sentenza sullo status emessa nella procedura di separazione.
Relativamente al terzo motivo di appello, deve osservarsi che - anche a prescindere dalla risolutiva circostanza che la ha dedotto e documentato di avere tempestivamente CP_1 depositato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa la documentazione occorrente (fra cui la sentenza passata in giudicato sullo status emessa in sede di separazione), dal che la superfluità sul punto della prescrizione dell'integrazione documentale disposta dal G.I. - la censura formulata dallo in ordine alla valutazione giudiziale di tardività dell'eccezione che Parte_1 era stata sollevata per far valere l'incompletezza del corredo documentale depositato dalla ricorrente (con particolare riferimento alla sentenza di separazione sullo status) risulta assorbita dall'attivazione del legittimo potere del giudice di disporre l'integrazione probatoria sul punto, sicché è evidente la carenza di alcun rilievo pratico della questione introdotta con il terzo motivo di gravame. Riguardo al quarto ed ultimo motivo di gravame, deve osservarsi come non si evincano nella sentenza impugnata sostanziali errori di individuazione del matrimonio contratto dalle parti, atteso che il Tribunale ha fatto riferimento alla certificazione depositata dalla , CP_1 consistente nell'estratto per riassunto del matrimonio celebrato in Amalfi (SA) il 20.10.2018 recante il numero di iscrizione nei registri anagrafici del Comune di Avellino nell'anno 2019,
Parte II, serie B, n. 58. Trattasi - dunque - della certificazione rilasciata dal Comune di residenza dei coniugi al tempo del matrimonio cui - conformemente al disposto dell'art. 63, co. 2, lett. b), del D.P.R. n. 396/2000 - l'atto di matrimonio deve essere trasmesso dal Comune
(ove diverso) di celebrazione delle nozze;
è ovvio, pertanto, che il certificato rilasciato dal competente ufficio del Comune di Avellino rechi estremi diversi da quelli (riportati nell'atto di appello) che sono annotati nel registro tenuto presso il Comune di Amalfi, ove le nozze furono officiate, senza che da ciò possa derivare alcun dubbio in ordine all'oggetto della sentenza non definitiva sullo status.
Residua solo un mero errore materiale (avendo il Tribunale, per evidente svista, indicato in quello di Amalfi e non in quello di Avellino il Comune che ha rilasciato l'estratto depositato agli atti dalla ), il quale potrà costituire oggetto di semplice istanza di correzione di CP_1 errore materiale da avanzarsi a cura degli interessati dinanzi all'A.G. competente.
5. Le spese del presente grado del giudizio - liquidate come da dispositivo secondo i vigenti criteri tabellari - seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 833/2024, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Avellino in data 17.04.2024 e pubblicata in data 29.04.2024, così provvede:
a) rigetta il gravame;
b) condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 grado, che si liquidano nella misura di euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Marina Tafuri)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Marina Tafuri Presidente dott. Stefano Risolo Consigliere rel. dott.ssa Ornella Minucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. 3667/2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Avellino, 17 aprile 2024, n. 833), vertente
FRA
nato ad [...] il [...] (c.f.: e Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, alla via Santa Lucia n. 50, presso lo studio dell'avv. Stefano D'Ambrosio
(c.f.: , che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto C.F._2 di gravame ( ; Email_1 appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Monteforte Irpino (AV), alla via Nazionale Alvanella n. 64, presso lo studio dell'avv. Luisa Leonino (c.f.: ), che la rappresenta e difende C.F._4 come da procura su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata
nonché
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello.
Per l'appellata: ha chiesto rigettarsi l'appello.
Per il P.G.: non ha formulato parere, non essendo implicati nella procedura interessi facenti capo a soggetti minorenni od incapaci.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Avellino il 27.02.2023, Controparte_1 domandava pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Amalfi (SA) il 20.10.2018 e porsi a carico del coniuge l'obbligo di Controparte_2 corrisponderle un assegno divorzile;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva , non opponendosi alla domanda di divorzio. Parte_1
Emessi i provvedimenti presidenziali all'udienza del 09.05.2023, la causa veniva rinviata all'udienza del 19.10.2023, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative. All'esito della detta udienza, il G.I., su richiesta della difesa dello rinviava Parte_1 la causa al 30.11.2023 per la precisazione delle conclusioni in ordine alla richiesta di emissione della sentenza parziale sullo status e concedeva il termine sino alla predetta udienza per il deposito di memorie conclusionali limitatamente a tale domanda.
Depositate le memorie conclusionali, il G.I., in data 28.01.2024, rimetteva la causa al Collegio per l'emissione della sentenza parziale sullo status.
Con provvedimento del 06.02.024, il Collegio, ritenendo che non fosse stata prodotta la sentenza parziale sullo status passata in giudicato, rimetteva la causa sul ruolo al solo fine di consentirne il deposito alle parti costituite e fissava all'uopo l'udienza del 29.03.2024. La difesa della ricorrente depositava la documentazione richiesta ed alla successiva udienza del
29.03.2024 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 29.04.2024 veniva depositata la sentenza parziale di divorzio sullo status, notificata alla controparte, e - con ordinanza emessa in pari data - veniva disposta la prosecuzione della causa per la decisione sulle questioni economiche.
2. Con ricorso depositato il 31.07.2024 ha proposto appello , il quale, per le Parte_1 ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza parziale di divorzio ovvero l'inammissibilità della domanda della sulla base della CP_1 quale il provvedimento era stato emesso.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione, si è costituita con comparsa di risposta , resistendo nel merito. Controparte_1 All'esito della camera di consiglio del 05.11.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'atto di gravame (e le note scritte depositate), lamenta innanzitutto Parte_1 che, all'esito dell'udienza cartolare del 29.04.2024, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza concedere alle parti in termini di cui all'art. 190 c.p.c., ciò che concreterebbe una prima ragione di nullità della sentenza.
Con secondo motivo di appello, lo sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe Parte_1 dato atto in motivazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione n.
1603/2022, atteso che la medesima veniva confermata con sentenza della Corte d'Appello n.
165/2024 (pubblicata il 17.01.2024) e che avverso tale ultima pronuncia la CP_1 proponeva ricorso per Cassazione, sul quale la Suprema Corte non si sarebbe ancora pronunciata, dal che discenderebbe la carenza di un presupposto indefettibile per l'emissione della sentenza oggetto di gravame.
Con terzo motivo di impugnazione, lo rileva che all'atto della costituzione dinanzi Parte_1 al G.I. aveva eccepito la carenza del deposito a cura della controparte della sentenza non definitiva sullo status emessa durante la procedura di separazione (e la conseguente inammissibilità della domanda di divorzio) e che il giudice - senza pronunciarsi sull'eccezione
(peraltro giudicata tardiva in sentenza in maniera asseritamente erronea) - aveva concesso termine alle parti per l'integrazione della documentazione, dando modo alla difesa della di depositare la sentenza non definitiva sullo status. CP_1
Con quarto ed ultimo motivo di gravame, lo deduce la genericità della sentenza Parte_1 impugnata per esservi erroneamente individuati i dati dell'estratto per riassunto del matrimonio emesso dal Comune di Avellino (Comune di residenza dei coniugi) in luogo degli estremi oggetto della registrazione presso il Comune di Amalfi (SA), ove le nozze furono celebrate il 20.10.2018; da tanto discenderebbe un'erronea individuazione dell'oggetto originario della domanda (essendo i dati indicati in sentenza i medesimi riportati nel ricorso di divorzio dalla ) e la conseguente nullità della sentenza per vizio formale non CP_1 emendabile attraverso la semplice procedura di correzione dell'errore materiale.
3.1. Con la comparsa di costituzione e risposta (e le note scritte depositate), resiste nel merito
, deducendo l'inesistenza di alcuna sanzione di nullità connessa alla mancata Controparte_1 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ai fini dell'emissione di una sentenza sullo status
e l'infondatezza delle ulteriori argomentazioni di controparte inerenti alle carenze ovvero alle inesattezze delle produzioni documentali acquisite ai fini della decisione emessa dal Tribunale di Avellino.
4. Il gravame è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, quanto al primo motivo di impugnazione, deve evidenziarsi che, come statuito dalla pacifica giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di divorzio, ed in caso di adozione di sentenza non definitiva sullo status, non trova applicazione l'art. 190 c.p.c., venendo in rilievo la disciplina speciale dell'art. 4, l. n. 898/1970 (come modificato dall'art. 8, l. n. 74 del 1987), che consente al giudice istruttore di rimettere la causa al collegio per la relativa decisione, quando la causa debba proseguire per la determinazione dell'assegno, così accelerando la procedura di accertamento dei presupposti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio non solo quando la domanda non sia contestata, ma anche quando vi sia disaccordo delle parti sul punto, essendo tale disciplina finalizzata a scoraggiare quelle condotte processuali defatigatorie volte a procrastinare la statuizione sulla modifica dello status
(cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. 6, ordinanza n. 20323 del 26.07.2019, Rv. 654966-01; Cass.
Civ., n. 23969 del 25.11.2010, che estende il principio alla procedura di separazione;
Cass. Civ.,
n. 9882 del 2006, Rv. 588479-01).
Riguardo al secondo motivo di gravame, deve rilevarsi che - pur avendo il Tribunale erroneamente dato atto nella motivazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza definitiva di separazione n. 1603/2022 (confermata con sentenza della Corte d'Appello n.
165/2024, il ricorso per Cassazione avverso la quale - proposto dalla - non risulta CP_1 ancora definito) - ciò non produce effetti in termini di nullità sulla sentenza impugnata, atteso che la medesima afferisce al solo status, sicchè presupposto indefettibile della stessa è il solo passaggio in giudicato (che è pacifico e documentalmente provato) della corrispondente sentenza sullo status emessa nella procedura di separazione.
Relativamente al terzo motivo di appello, deve osservarsi che - anche a prescindere dalla risolutiva circostanza che la ha dedotto e documentato di avere tempestivamente CP_1 depositato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa la documentazione occorrente (fra cui la sentenza passata in giudicato sullo status emessa in sede di separazione), dal che la superfluità sul punto della prescrizione dell'integrazione documentale disposta dal G.I. - la censura formulata dallo in ordine alla valutazione giudiziale di tardività dell'eccezione che Parte_1 era stata sollevata per far valere l'incompletezza del corredo documentale depositato dalla ricorrente (con particolare riferimento alla sentenza di separazione sullo status) risulta assorbita dall'attivazione del legittimo potere del giudice di disporre l'integrazione probatoria sul punto, sicché è evidente la carenza di alcun rilievo pratico della questione introdotta con il terzo motivo di gravame. Riguardo al quarto ed ultimo motivo di gravame, deve osservarsi come non si evincano nella sentenza impugnata sostanziali errori di individuazione del matrimonio contratto dalle parti, atteso che il Tribunale ha fatto riferimento alla certificazione depositata dalla , CP_1 consistente nell'estratto per riassunto del matrimonio celebrato in Amalfi (SA) il 20.10.2018 recante il numero di iscrizione nei registri anagrafici del Comune di Avellino nell'anno 2019,
Parte II, serie B, n. 58. Trattasi - dunque - della certificazione rilasciata dal Comune di residenza dei coniugi al tempo del matrimonio cui - conformemente al disposto dell'art. 63, co. 2, lett. b), del D.P.R. n. 396/2000 - l'atto di matrimonio deve essere trasmesso dal Comune
(ove diverso) di celebrazione delle nozze;
è ovvio, pertanto, che il certificato rilasciato dal competente ufficio del Comune di Avellino rechi estremi diversi da quelli (riportati nell'atto di appello) che sono annotati nel registro tenuto presso il Comune di Amalfi, ove le nozze furono officiate, senza che da ciò possa derivare alcun dubbio in ordine all'oggetto della sentenza non definitiva sullo status.
Residua solo un mero errore materiale (avendo il Tribunale, per evidente svista, indicato in quello di Amalfi e non in quello di Avellino il Comune che ha rilasciato l'estratto depositato agli atti dalla ), il quale potrà costituire oggetto di semplice istanza di correzione di CP_1 errore materiale da avanzarsi a cura degli interessati dinanzi all'A.G. competente.
5. Le spese del presente grado del giudizio - liquidate come da dispositivo secondo i vigenti criteri tabellari - seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 833/2024, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Avellino in data 17.04.2024 e pubblicata in data 29.04.2024, così provvede:
a) rigetta il gravame;
b) condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 grado, che si liquidano nella misura di euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Marina Tafuri)