CASS
Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di possesso e fabbricazione di documento di identificazione falso, perché ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 497-bis cod. pen. occorre che oggetto materiale del reato sia un documento di identificazione falso, valido per l'espatrio e non anche la sua fotocopia utilizzata proprio come tale e non in guisa da voler sembrare un originale o averne l'apparenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2024, n. 21003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21003 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PI EA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ALDO CENICCOLA, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21003 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 22/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 maggio 2023 la Corte di appello di Palermo, a seguito del gravame interposto da EA OT, ha confermato la pronuncia del 28 settembre 2021 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, One aveva affermato la responsabilità per i delitti di cui agli artt. 110, 640 cod. pen. (capo 1. della rubrica) e agli artt. 61, comma 1, n. 2, 497-bis, comma 2, cod. pen. (capo 2.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la decisione di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 497-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto la Corte di merito (tra l'altro, ribadendo acriticamente la decisione di primo grado): - avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo 2., nonostante ne sia oggetto materiale la copia fotostatica di un documento di identità falso (contenuto in un plico chiuso di cui il ricorrente è stato latore per conto del coimputato separatamente giudicato) e, dunque, difformemente da quanto chiarito dalla giurisprudenza e, in particolare, dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 - 01); - gli avrebbe attribuito l'elemento soggettivo del reato con un'argomentazione viziata (non emergendo alcuna prova che il plico fosse aperto e il contenuto sia stato visto dal OT ed anzi deponendo in senso contrario il suo comportamento allorché è stato convocato dalla polizia giudiziaria); - avrebbe ritenuto l'ipotesi di cui all'art. 497-bis, comma 2, cit., in mancanza della prova di un suo concorso nel confezionamento del documento falso e nonostante non possa sostenersi che gli lo abbia detenuto fuori dai casi di uso personale, ipotesi in contrasto la contestazione del delitto di truffa (capo 1.), che il ricorrente avrebbe commesso utilizzando la falsa fotocopia. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 497-bis e 489 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 2., nell'ipotesi di uso di atto falso, per il tramite di un'argomentazione in contrasto con quanto chiarito da Sez. U, n. 35814/2019, cit., atteso che la condotta del ricorrente ha avuto ad oggetto una copia non autenticata di un documento di identità, utilizzato non per l'identificazione dello stesso imputato ma per l'avvio di un'impresa individuale strumentale alla commissione di una truffa (di cui egli non avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile: cfr. terzo motivo). 2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 640 e 61, comma 1, n. 2, cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto - con un iter illogico e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità - si sarebbe affermata la responsabilità del OT, a titolo di concorso, per il delitto di truffa (capo 1.) valorizzando il rilievo della sua condotta (la consegna 2 del documento di cui al capo 2.) rispetto alla commissione di essa, ossia la mera idoneità di essa, in assenza della prova di un suo concreto e consapevole contributo rilevante ex art. 110 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate per il tramite dell'apodittico richiamo delle modalità della condotta e del danno ingente arrecato, senza considerare «la sostanziale incensuratezza» dell'imputato (che ha riportato una sola condanna con decreto penale) e la sua «condotta procedimentale». CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, rimanendo assorbito il secondo e il quarto motivo. È, invece, inammissibile il terzo motivo. 1. Il primo motivo di ricorso, relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto previsto dall'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. (capo 2. della rubrica), è fondato nei termini che seguono. Dalla ricostruzione del fatto compiuta dai Giudici di merito non si trae con chiarezza se il OT abbia in effetti detenuto un falso documento di identità (apparentemente rilasciato a CO CO, soggetto inesistente, su cui era apposta la foto del coimputato TO Chinnici, zio del OT) o (come prospetta il ricorso e come già assunto con l'atto di appello) solo una copia di esso, utilizzata per l'avvio dell'impresa individuale (la cui ditta sarebbe stata spesa per commettere il delitto di truffa). Difatti: - la sentenza di appello ha affermato che il OT ha detenuto «un documento di identità falso» e ne ha esibito copia al rag. AS IU per «l'apertura di una partita IVA» a nome del CO, escludendo rilevanza - nell'ottica difensiva - alla dedotta detenzione solo di una copia (richiamando il principio posto da Sez. U, n. 35814/2019, Marcis, cit., secondo cui «la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale»); la medesima sentenza - allorché ha avuto riguardo all'elemento soggettivo del reato - ha poi affermato che il OT «ha detenuto copia» della carta di identità de qua;
- la pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha richiamato la deposizione dello IU (chiarendo che egli aveva curato la presentazione della richiesta di assegnazione della partita IVA per via telematica), ha fatto riferimento all'esibizione da parte del OT «di una carta di identità all'evidenza falsa»; purtuttavia, nel prosieguo, ha negato rilevanza - al fine di escludere la responsabilità dell'imputato - all'esibizione da parte sua di «una fotocopia della carta di identità», sempre richiamando Sez. U, n. 35814/2019, Marcis, cit.; inoltre, il dato dell'effettivo possesso da parte del OT del documento di identità contraffatto non si trae dall'esito delle investigazioni (riportate dal primo Giudice) che hanno condotto la polizia giudiziaria a «entra[re] in possesso della carta di identità» apparentemente rilasciata al CO, poiché la stessa 3 sentenza ha dato conto della trasmissione, da parte dell'Ufficio postale dal quale era stata rilasciata la carta Postepay utilizzata della truffa, degli atti relativi alla medesima carta postale, inclusa «la carta di identità della persona» (non specificata) «che ne aveva chiesto il rilascio», espressione che tuttavia deve riferirsi alla copia del documento di identità (non essendo previsto il trattenimento dell'originale del documento di identità da parte dell'ufficio postale). 1.1. Tanto premesso, ad avviso del Collegio, non si può trarre dal principio posto da Sez. U, n. 35814/2019, Marcis, cit. per la falsità in atti, l'irrilevanza del possesso della sola copia fotostatica di un documento falso valido per l'espatrio, invece che del documento contraffatto, rispetto alla sussistenza delle ipotesi di reato punite dall'art. 497-bis cod. pen. Vero è, infatti, che - come già osservato - «la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale» (Sez. U, n. 35814/2019, cit.); e che l'Alto Consesso - nel delineare i limiti della rilevanza penale della «contraffazione che si realizza mediante la formazione di un atto in realtà inesistente» compiuta mediante «l'utilizzo di una falsa copia», pervenendo all'elaborazione del principio appena esposto - ha a chiare lettere condiviso «quel filone interpretativo» già presente nella giurisprudenza di legittimità, «che meglio ne definisce l'ambito di estensione incentrando la sua attenzione sulle ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza», ovvero «la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme», caso in cui «la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 cod. pen., secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, Favia, Rv. 239112; v., inoltre, Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv. 211443). [...] Entro tale prospettiva, a ben vedere, deve ritenersi indifferente la circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell'atto "originale" rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia, perché l'intervento falsificatorio effettuato con la modalità della contraffazione assume come riferimento non tanto la copia in sé, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita dall'agente, laddove l'atto originale non esiste affatto ovvero, se realmente esistente, rimane inalterato e comunque estraneo alla vicenda»: in tale ipotesi, «la falsità materiale si concentra sull'esistenza stessa dell'oggetto documentato, ma non investe, nella realtà, un documento pubblico, bensì solo una copia informe» la quale «nell'intenzione dell'agente [è] destinata a provare artificiosamente l'esistenza» del primo (Sez. U, n. 35814/2019, cit.). Tuttavia, deve considerarsi che: - «le fattispecie di possesso e fabbricazione di documenti d'identità falsi di cui all'art. 497 bis c.p. sono state introdotte dal legislatore tra i reati contro la fede pubblica nel capo dedicato a quelli concernenti le falsità personali al fine di rendere più severa la repressione penale dei comportamenti tesi ad ostacolare l'identificazione delle persone (come suggerisce la stessa 4 rubrica dell'articolo del d.l. n. 144 del 2005 [conv. con modif. dalla legge 31 luglio 2005, n. 155] che ha configurato la nuova disposizione). Non può dunque dubitarsi che il bene giuridico oggetto delle [...] incriminazioni [in discorso] sia innanzi tutto la pubblica fede personale, ancorché tutelato in maniera indiretta, tanto da rimanere sullo sfondo, attraverso la punizione di condotte che sembrano anticipare perfino il pericolo di una lesione o che comunque si rivelano solo astrattamente idonee a generarlo. Ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato è infatti già la materiale falsificazione dell'atto certificativo o il mero possesso del documento contraffatto», non rilevandone, invece, l'uso (al di là della genesi storica della norma, contenuta nel citato decreto legge contenente «misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale», in ossequio alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005» (cfr. Sez. 5, n. 4029 del 26/01/2016, Cela, Rv. 267355 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 40272 del 11/07/2016, Bertoli, Rv. 267791 - 01, e Sez. 5, n. 39408 del 18/07/2012, D'Agostino, Rv. 253579 - 01); - tanto che la giurisprudenza ha evidenziato la «radicale diversità» tra l'uso di atto falso (incriminato dall'art. 489 cod. pen.) e il possesso o la fabbricazione di documenti di identificazione falsi (previsti dall'art. 497-bis cod. pen.), proprio sotto il profilo del bene giuridico tutelato, ritenendo «eloquente la diversa collocazione sistematica delle due norme, essendo la prima inserita nel capo 2, titolo 3, libro 2, dedicato alla falsità in atti, mentre la seconda è collocata nel capo 4 dedicato alle falsità personali, ad evidente significazione che la ratio è la tutela non della genuinità del documento in sé, quanto l'affidabilità dell'identificazione personale, ovviamente vulnerata dall'uso di un documento falso ai fini dell'espatrio» (Sez. 5, n. 15833 del 27/01/2010, Marku, n.m.; cfr. pure Sez. 5, n. 40272 del 11/07/2016, Bertoli, Rv. 267791 - 01: «integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio o la materiale falsificazione dello stesso, indipendentemente dall'uso che il soggetto agente intenda farne, in quanto l'aver circoscritto l'oggetto materiale del reato ai suddetti documenti trova la sua giustificazione nella ritenuta maggiore pericolosità delle condotte che li riguardano e non nella intenzione di punire soltanto le condotte di effettiva agevolazione all'espatrio o all'ingresso»). Di conseguenza, perché ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 497-bis cod. pen., occorre che oggetto materiale del reato sia il documento valido per l'espatrio, per l'appunto, falso e non la sua fotocopia utilizzata come tale, ossia proprio quale copia (vale a dire che «non si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza»: Sez. U, n. 35814/2019, cit.); in altri termini, non può sussumersi nell'art. 497-bis il solo possesso di una copia, esibita come tale, che potrà essere ritenuto rappresentativo (ossia avere efficacia probatoria), per il tramite di una congrua argomentazione, del possesso effettivo del documento contraffatto, questo sì incriminato dall'art. 497-bis cod. pen. (sol che si pensi che la giurisprudenza ha già chiarito che, «per l'integrazione del delitto di possesso di documenti di identificazione falsi», non è «necessaria una contiguità fisica, attuale e costante, tra il documento ed il soggetto agente, essendo sufficiente che questi detenga o abbia detenuto, 5 anche prima dell'accertamento del fatto da parte della polizia giudiziaria, l'atto certificativo in un luogo e con modalità tali da assicurarsene l'immediata disponibilità»: Sez. 5, n. 14029/2016, cit.; Sez. 5, n. 17944 del 19 marzo 2014, Sino, Rv. 259075). Il che non conduce a negare la rilevanza penale aliunde delle ipotesi in cui la formazione della copia falsa del documento di identità valido per l'espatrio sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme, ipotesi in cui - in conformità all'insegnamento di Sez. U, n. 35814/2019, cit. - la falsità in atti (e non personale) sarà sanzionabile, «secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente (e del soggetto agente), a mente degli artt. 477 (e 482 cod. pen., se il fatto è commesso da un privato), quale falsità materiale in certificato amministrativo (cfr. Sez. 5, n. 14548 del 12/01/2023, Tiepolo, Rv. 284296 - 01); e l'utilizzo della copia potrà pure in rilievo sub specie del delitto di truffa (cfr. Sez. 5, n. 2935 del 05/11/2018 - dep. 2019, Manzo, Rv. 274589 - 02; Sez. 5, n. 1926 del 06/12/2017 - dep. 2018, Zanchi, Rv. 272323 - 01). Ne deriva, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2) della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio - da compiersi secondo i princìpi sopra esposti - ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Restano assorbiti il secondo e il quarto motivo di ricorso. 2. Il terzo motivo di ricorso, inerente al delitto di cui agli artt. 640 e 61, comma 1, n. 2, cod. pen. (capo 1.) è inammissibile, poiché privo della necessaria specificità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). La prospettazione difensiva non si è confronta compiutamente con la sentenza impugnata, che non si è espressa affatto in termini di mera idoneità del fatto del OT, ma ha attribuito ad esso efficienza causale nella concreta articolazione della truffa, avendo negato - alla luce della ricostruzione dell'occorso, in forza anzitutto delle dichiarazioni del rag. IU, il difetto di consapevolezza dell'imputato della falsità della copia della carta di identità (sulla sufficienza, a tal fine della copia, si è detto retro), in difetto di elementi da cui trarre che il plico fosse chiuso, elementi che il ricorso non adduce, non avendo dunque neppure compiutamente denunciato un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2) della rubrica con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 22/02/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ALDO CENICCOLA, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21003 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 22/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 maggio 2023 la Corte di appello di Palermo, a seguito del gravame interposto da EA OT, ha confermato la pronuncia del 28 settembre 2021 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, One aveva affermato la responsabilità per i delitti di cui agli artt. 110, 640 cod. pen. (capo 1. della rubrica) e agli artt. 61, comma 1, n. 2, 497-bis, comma 2, cod. pen. (capo 2.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la decisione di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 497-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto la Corte di merito (tra l'altro, ribadendo acriticamente la decisione di primo grado): - avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo 2., nonostante ne sia oggetto materiale la copia fotostatica di un documento di identità falso (contenuto in un plico chiuso di cui il ricorrente è stato latore per conto del coimputato separatamente giudicato) e, dunque, difformemente da quanto chiarito dalla giurisprudenza e, in particolare, dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 - 01); - gli avrebbe attribuito l'elemento soggettivo del reato con un'argomentazione viziata (non emergendo alcuna prova che il plico fosse aperto e il contenuto sia stato visto dal OT ed anzi deponendo in senso contrario il suo comportamento allorché è stato convocato dalla polizia giudiziaria); - avrebbe ritenuto l'ipotesi di cui all'art. 497-bis, comma 2, cit., in mancanza della prova di un suo concorso nel confezionamento del documento falso e nonostante non possa sostenersi che gli lo abbia detenuto fuori dai casi di uso personale, ipotesi in contrasto la contestazione del delitto di truffa (capo 1.), che il ricorrente avrebbe commesso utilizzando la falsa fotocopia. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 497-bis e 489 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 2., nell'ipotesi di uso di atto falso, per il tramite di un'argomentazione in contrasto con quanto chiarito da Sez. U, n. 35814/2019, cit., atteso che la condotta del ricorrente ha avuto ad oggetto una copia non autenticata di un documento di identità, utilizzato non per l'identificazione dello stesso imputato ma per l'avvio di un'impresa individuale strumentale alla commissione di una truffa (di cui egli non avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile: cfr. terzo motivo). 2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 640 e 61, comma 1, n. 2, cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto - con un iter illogico e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità - si sarebbe affermata la responsabilità del OT, a titolo di concorso, per il delitto di truffa (capo 1.) valorizzando il rilievo della sua condotta (la consegna 2 del documento di cui al capo 2.) rispetto alla commissione di essa, ossia la mera idoneità di essa, in assenza della prova di un suo concreto e consapevole contributo rilevante ex art. 110 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate per il tramite dell'apodittico richiamo delle modalità della condotta e del danno ingente arrecato, senza considerare «la sostanziale incensuratezza» dell'imputato (che ha riportato una sola condanna con decreto penale) e la sua «condotta procedimentale». CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, rimanendo assorbito il secondo e il quarto motivo. È, invece, inammissibile il terzo motivo. 1. Il primo motivo di ricorso, relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto previsto dall'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. (capo 2. della rubrica), è fondato nei termini che seguono. Dalla ricostruzione del fatto compiuta dai Giudici di merito non si trae con chiarezza se il OT abbia in effetti detenuto un falso documento di identità (apparentemente rilasciato a CO CO, soggetto inesistente, su cui era apposta la foto del coimputato TO Chinnici, zio del OT) o (come prospetta il ricorso e come già assunto con l'atto di appello) solo una copia di esso, utilizzata per l'avvio dell'impresa individuale (la cui ditta sarebbe stata spesa per commettere il delitto di truffa). Difatti: - la sentenza di appello ha affermato che il OT ha detenuto «un documento di identità falso» e ne ha esibito copia al rag. AS IU per «l'apertura di una partita IVA» a nome del CO, escludendo rilevanza - nell'ottica difensiva - alla dedotta detenzione solo di una copia (richiamando il principio posto da Sez. U, n. 35814/2019, Marcis, cit., secondo cui «la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale»); la medesima sentenza - allorché ha avuto riguardo all'elemento soggettivo del reato - ha poi affermato che il OT «ha detenuto copia» della carta di identità de qua;
- la pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha richiamato la deposizione dello IU (chiarendo che egli aveva curato la presentazione della richiesta di assegnazione della partita IVA per via telematica), ha fatto riferimento all'esibizione da parte del OT «di una carta di identità all'evidenza falsa»; purtuttavia, nel prosieguo, ha negato rilevanza - al fine di escludere la responsabilità dell'imputato - all'esibizione da parte sua di «una fotocopia della carta di identità», sempre richiamando Sez. U, n. 35814/2019, Marcis, cit.; inoltre, il dato dell'effettivo possesso da parte del OT del documento di identità contraffatto non si trae dall'esito delle investigazioni (riportate dal primo Giudice) che hanno condotto la polizia giudiziaria a «entra[re] in possesso della carta di identità» apparentemente rilasciata al CO, poiché la stessa 3 sentenza ha dato conto della trasmissione, da parte dell'Ufficio postale dal quale era stata rilasciata la carta Postepay utilizzata della truffa, degli atti relativi alla medesima carta postale, inclusa «la carta di identità della persona» (non specificata) «che ne aveva chiesto il rilascio», espressione che tuttavia deve riferirsi alla copia del documento di identità (non essendo previsto il trattenimento dell'originale del documento di identità da parte dell'ufficio postale). 1.1. Tanto premesso, ad avviso del Collegio, non si può trarre dal principio posto da Sez. U, n. 35814/2019, Marcis, cit. per la falsità in atti, l'irrilevanza del possesso della sola copia fotostatica di un documento falso valido per l'espatrio, invece che del documento contraffatto, rispetto alla sussistenza delle ipotesi di reato punite dall'art. 497-bis cod. pen. Vero è, infatti, che - come già osservato - «la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale» (Sez. U, n. 35814/2019, cit.); e che l'Alto Consesso - nel delineare i limiti della rilevanza penale della «contraffazione che si realizza mediante la formazione di un atto in realtà inesistente» compiuta mediante «l'utilizzo di una falsa copia», pervenendo all'elaborazione del principio appena esposto - ha a chiare lettere condiviso «quel filone interpretativo» già presente nella giurisprudenza di legittimità, «che meglio ne definisce l'ambito di estensione incentrando la sua attenzione sulle ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza», ovvero «la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme», caso in cui «la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 cod. pen., secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, Favia, Rv. 239112; v., inoltre, Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv. 211443). [...] Entro tale prospettiva, a ben vedere, deve ritenersi indifferente la circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell'atto "originale" rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia, perché l'intervento falsificatorio effettuato con la modalità della contraffazione assume come riferimento non tanto la copia in sé, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita dall'agente, laddove l'atto originale non esiste affatto ovvero, se realmente esistente, rimane inalterato e comunque estraneo alla vicenda»: in tale ipotesi, «la falsità materiale si concentra sull'esistenza stessa dell'oggetto documentato, ma non investe, nella realtà, un documento pubblico, bensì solo una copia informe» la quale «nell'intenzione dell'agente [è] destinata a provare artificiosamente l'esistenza» del primo (Sez. U, n. 35814/2019, cit.). Tuttavia, deve considerarsi che: - «le fattispecie di possesso e fabbricazione di documenti d'identità falsi di cui all'art. 497 bis c.p. sono state introdotte dal legislatore tra i reati contro la fede pubblica nel capo dedicato a quelli concernenti le falsità personali al fine di rendere più severa la repressione penale dei comportamenti tesi ad ostacolare l'identificazione delle persone (come suggerisce la stessa 4 rubrica dell'articolo del d.l. n. 144 del 2005 [conv. con modif. dalla legge 31 luglio 2005, n. 155] che ha configurato la nuova disposizione). Non può dunque dubitarsi che il bene giuridico oggetto delle [...] incriminazioni [in discorso] sia innanzi tutto la pubblica fede personale, ancorché tutelato in maniera indiretta, tanto da rimanere sullo sfondo, attraverso la punizione di condotte che sembrano anticipare perfino il pericolo di una lesione o che comunque si rivelano solo astrattamente idonee a generarlo. Ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato è infatti già la materiale falsificazione dell'atto certificativo o il mero possesso del documento contraffatto», non rilevandone, invece, l'uso (al di là della genesi storica della norma, contenuta nel citato decreto legge contenente «misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale», in ossequio alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005» (cfr. Sez. 5, n. 4029 del 26/01/2016, Cela, Rv. 267355 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 40272 del 11/07/2016, Bertoli, Rv. 267791 - 01, e Sez. 5, n. 39408 del 18/07/2012, D'Agostino, Rv. 253579 - 01); - tanto che la giurisprudenza ha evidenziato la «radicale diversità» tra l'uso di atto falso (incriminato dall'art. 489 cod. pen.) e il possesso o la fabbricazione di documenti di identificazione falsi (previsti dall'art. 497-bis cod. pen.), proprio sotto il profilo del bene giuridico tutelato, ritenendo «eloquente la diversa collocazione sistematica delle due norme, essendo la prima inserita nel capo 2, titolo 3, libro 2, dedicato alla falsità in atti, mentre la seconda è collocata nel capo 4 dedicato alle falsità personali, ad evidente significazione che la ratio è la tutela non della genuinità del documento in sé, quanto l'affidabilità dell'identificazione personale, ovviamente vulnerata dall'uso di un documento falso ai fini dell'espatrio» (Sez. 5, n. 15833 del 27/01/2010, Marku, n.m.; cfr. pure Sez. 5, n. 40272 del 11/07/2016, Bertoli, Rv. 267791 - 01: «integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio o la materiale falsificazione dello stesso, indipendentemente dall'uso che il soggetto agente intenda farne, in quanto l'aver circoscritto l'oggetto materiale del reato ai suddetti documenti trova la sua giustificazione nella ritenuta maggiore pericolosità delle condotte che li riguardano e non nella intenzione di punire soltanto le condotte di effettiva agevolazione all'espatrio o all'ingresso»). Di conseguenza, perché ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 497-bis cod. pen., occorre che oggetto materiale del reato sia il documento valido per l'espatrio, per l'appunto, falso e non la sua fotocopia utilizzata come tale, ossia proprio quale copia (vale a dire che «non si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza»: Sez. U, n. 35814/2019, cit.); in altri termini, non può sussumersi nell'art. 497-bis il solo possesso di una copia, esibita come tale, che potrà essere ritenuto rappresentativo (ossia avere efficacia probatoria), per il tramite di una congrua argomentazione, del possesso effettivo del documento contraffatto, questo sì incriminato dall'art. 497-bis cod. pen. (sol che si pensi che la giurisprudenza ha già chiarito che, «per l'integrazione del delitto di possesso di documenti di identificazione falsi», non è «necessaria una contiguità fisica, attuale e costante, tra il documento ed il soggetto agente, essendo sufficiente che questi detenga o abbia detenuto, 5 anche prima dell'accertamento del fatto da parte della polizia giudiziaria, l'atto certificativo in un luogo e con modalità tali da assicurarsene l'immediata disponibilità»: Sez. 5, n. 14029/2016, cit.; Sez. 5, n. 17944 del 19 marzo 2014, Sino, Rv. 259075). Il che non conduce a negare la rilevanza penale aliunde delle ipotesi in cui la formazione della copia falsa del documento di identità valido per l'espatrio sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme, ipotesi in cui - in conformità all'insegnamento di Sez. U, n. 35814/2019, cit. - la falsità in atti (e non personale) sarà sanzionabile, «secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente (e del soggetto agente), a mente degli artt. 477 (e 482 cod. pen., se il fatto è commesso da un privato), quale falsità materiale in certificato amministrativo (cfr. Sez. 5, n. 14548 del 12/01/2023, Tiepolo, Rv. 284296 - 01); e l'utilizzo della copia potrà pure in rilievo sub specie del delitto di truffa (cfr. Sez. 5, n. 2935 del 05/11/2018 - dep. 2019, Manzo, Rv. 274589 - 02; Sez. 5, n. 1926 del 06/12/2017 - dep. 2018, Zanchi, Rv. 272323 - 01). Ne deriva, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2) della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio - da compiersi secondo i princìpi sopra esposti - ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Restano assorbiti il secondo e il quarto motivo di ricorso. 2. Il terzo motivo di ricorso, inerente al delitto di cui agli artt. 640 e 61, comma 1, n. 2, cod. pen. (capo 1.) è inammissibile, poiché privo della necessaria specificità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). La prospettazione difensiva non si è confronta compiutamente con la sentenza impugnata, che non si è espressa affatto in termini di mera idoneità del fatto del OT, ma ha attribuito ad esso efficienza causale nella concreta articolazione della truffa, avendo negato - alla luce della ricostruzione dell'occorso, in forza anzitutto delle dichiarazioni del rag. IU, il difetto di consapevolezza dell'imputato della falsità della copia della carta di identità (sulla sufficienza, a tal fine della copia, si è detto retro), in difetto di elementi da cui trarre che il plico fosse chiuso, elementi che il ricorso non adduce, non avendo dunque neppure compiutamente denunciato un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2) della rubrica con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 22/02/2024.