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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/08/2025, n. 6554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6554 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 42098 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2020, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a Pietrasanta (LU), piazza della Parte_1
Repubblica n. 1, C.F.: , con l'avv. Flaviano Dal Lago P.IVA_1
-OPPONENTE-
E
C.F.: , Controparte_1 P.IVA_2
(già C.F.: ), quale mandataria di Email_1 P.IVA_3
C.F.: , con l'avv. Andrea Davide Arnaldi Parte_2 P.IVA_4
-OPPOSTA-
E
C.F.: , con l'avv. Andrea Controparte_2 C.F._1
Bonuccelli -CHIAMATO IN CAUSA-
E
MARCHE PROFUMI s.r.l. in liquidazione giudiziale, C.F.: P.IVA_5
-CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE-
1 CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis,
-in via istruttoria, previa remissione della causa sul ruolo ammettersi prova le prove indicate nella memoria n. 2) ex articolo 183 sesto comma c.p.c. che qui si trascrivono nuovamente:
1.)ammettersi prova per interrogatorio formale ex articolo 230 c.p.c. sia del terzo chiamato sia del legale rappresentante della società Marche Profumi Controparte_2 s.r.l. nei seguenti termini:
a.-ammettersi interrogatorio formale del terzo chiamato sig. sui Controparte_2 seguenti capitoli;
1.-“Come è vero che la società ha intrattenuto negli anni Parte_1 precedenti il 2018 e precisamente dall'anno 2013 rapporti commerciali per l'acquisto di profumi con la società Marche Profumi s.r.l. con sede in Ancona, Via Albertini 36”; 2.-“Come è vero che in occasione dei rapporti commerciali di cui al capitolo di prova n.1) lei, sig. si relazionava commercialmente, tramite conversazioni Controparte_2 telefoniche e messaggi mail, con il sig. che agiva per conto ed Testimone_1 interesse della società Marche Profumi s.r.l.”;
b.-ammettersi interrogatorio formale del terzo chiamato sig. e del Controparte_2 legale rappresentante della società Marche Profumi s.r.l. sui seguenti capitoli di prova: 3.-“Come è vero che il sig. nel mese di ottobre dell'anno 2018 e Testimone_1 mediante conversazioni telefoniche, proponeva a Lei, sig. di: Controparte_2
-far emettere fatture di vendita da parte di Marche Profumi s.r.l. nei confronti di
[...]
Parte_1
-acconsentire che le fatture emesse da Marche Profumi s.r.l. sarebbero state cedute ad una piattaforma denominata CashMe”; 4.-“Come è vero che il durante la proposta descritta nel precedente Testimone_1 capitolo di prova n.3) comunicava a lei, sig. che al pagamento delle Controparte_2 fatture emesse da Marche ed oggetto della cessione a Cash-me e Parte_3 Factor@Work sr avrebbe provveduto la stessa società Marche Profumi s.r.l.”;
c.- ammettersi interrogatorio formale del terzo chiamato sig. sui Controparte_2 seguenti capitoli di prova: 5.-“Come è vero che lei, sig. acconsentiva nel mese di ottobre 2018 Controparte_2 e mediante conversazione telefonica intervenuta con il sig. alla Testimone_1 proposta formulata dalla società Marche Profumi s.r.l.”;
d.- ammettersi interrogatorio formale del terzo chiamato sig. e del Controparte_2 legale rappresentante della società Marche Profumi s.r.l. sui seguenti capitoli di prova: 6.-“Come è vero che successivamente a quanto concordato con il sig. Testimone_1 e di cui ai precedenti capitoli di prova n. 3), n. 4) e n. 5), la società Marche Profumi s.r.l. emetteva le fatture n. 653 del 07.11.2018, n. 673 del 15.11.2018, n. 680 del 19.11.2018 che le si mostrano (doc. n.4, doc. n.5 e doc. n.6 della difesa Email_1 ;
[...]
2 e.- ammettersi interrogatorio formale del terzo chiamato sig. sui Controparte_2 seguenti capitoli di prova:
7.-“Come è vero che nell'anno 2018 lei, sig. aveva libero accesso Controparte_2 alla posta elettronica certificata di e quotidianamente gestiva la Parte_1 casella di posta elettronica certificata di;
Parte_1
8.-“Come è vero che lei, sig. ha accettato la cessione di credito di Controparte_2 cui alle fatture Marche Profumi s.r.l. n. 653 del 07.11.2018, n. 673 del 15.11.2018, n. 680 del 19.11.2018 senza comunicare alcunché al sig. quale socio Persona_1 di maggioranza e legale rappresentante di;
Parte_1
9-“Come è vero che nell'anno 2018, così come negli anni precedenti, all'arrivo di ogni singola fattura intestata a lei, sig. procedeva Parte_1 Controparte_2 all'invio della stessa allo studio commerciale che segue la società Parte_1 e precisamente allo studio dott. Andrea Bagini -dott. con sede in Persona_2 Pietrasanta (LU), Piazza della Repubblica n.1”;
10.-“Come è vero che lei, sig. ha proceduto all'invio allo studio Controparte_2 commerciale che segue la società e precisamente allo studio dott. Parte_1 Andrea Bagini - dott. con sede in Pietrasanta (LU), Piazza della Persona_2 Par Repubblica n.1 delle sole fatture elencate nei registri fattura iva società Parte_1 e nell'estratto conto Fornitore Marche Profumi s.r.l. che Vi si mostrano (doc. n.2
[...] e doc. n.3 della difesa;
Parte_1
11.-“Come è vero che dopo la cessione di credito delle fatture n. 653 del 07.11.2018, n. 673 del 15.11.2018; n. 680 del 19.11.2018 Lei, sig. ha telefonato Controparte_2 più volte al sig. al fine di sapere quando la società Marche Profumi Testimone_1 s.r.l. avrebbe proceduto al pagamento a favore della piattaforma Cashme delle predette fatture”;
12.-“Come è vero che nelle conversazioni telefoniche di cui al capitolo di prova n. 11, il sig. le confermava che Marche Profumi s.r.l. avrebbe proceduto al Testimone_1 pagamento delle fatture oggetto di cessione dicendole di non riferire alcunché al sig. ; Persona_1
13.-“Come è vero che a seguito dell'emissione delle fatture n. 653 del 07.11.2018, n. 673 del 15.11.2018, n. 680 del 19.11.2018 la società Marche Profumi s.r.l. non ha proceduto alla consegna delle merci indicate nelle fatture stesse”;
14.-“Come è vero che lei, sig. non ha informato dell'emissione delle Controparte_2 fatture n. 653 del 07.11.2018, n. 673 del 15.11.2018, n. 680 del 19.11.2018 e della successiva cessione di credito il sig. né lo studio commerciale (dott. Persona_1
- dott. ) che segue professionalmente la società Persona_3 Persona_2 [...] ; Parte_1
15.-“Come è vero che la società ha proceduto ad effettuare i soli Parte_1 pagamenti riportati nei movimenti bancari che si mostrano (documento n. 12-13-14-15 della difesa ”; Parte_1
16.-“Come è vero che anche per le fatture n. 531/18-129/18-867/17-452/18 e 437/18 di Marche Profumi s.r.l. è intercorso tra lei, sig. ed il sig. Controparte_2 [...]
l'accordo descritto nei capitoli di prova n. 3) e n. 4)”; Tes_1
f.-ammettersi interrogatorio formale del sig. e del legale Controparte_2 rappresentante di sui seguenti capitoli di prova: Parte_4 17.-“Come è vero che la società Marche Profumi s.r.l. ha proceduto al pagamento a favore di delle fatture 531/18-129/18-867/17-452/18 e Pt_5 Email_2 437/18”;
3 g.- ammettersi interrogatorio formale del sig. sulle seguenti Controparte_2 circostanze: 18.-“Come è vero che lei, sig. ha redatto e firmato in Viareggio ed Controparte_2 in data 18.11.2020 la dichiarazione scritta che le si mostra (documento n. 4 della difesa di ed ha redatto e firmato altresì in Viareggio ed in data Parte_1 20.03.2021 la dichiarazione scritta che le si mostra (doc. n.17 della difesa di
[...] ; Parte_1
h.- ammettersi interrogatorio formale del terzo chiamato sig. e del Controparte_2 terzo chiamato legale rappresentante della società Marche Profumi s.r.l. sui seguenti capitoli di prova: 19.-“Come è vero che lei sig. ha effettuato la conversazione Controparte_2 telefonica del 18.11.2020 (doc. n.5 della difesa con il sig. Parte_1 [...]
Tes_1
20.-“Come è vero che lei sig. ha effettuato la conversazione Controparte_2 telefonica del 19.11.2020 (doc. n.6 della difesa con il sig. Parte_1 [...] ; Tes_1
21.-“Come è vero che durante le conversazioni telefoniche di cui ai capitoli di prova n. 19) e n. 20) il sig. ha dichiarato a lei, sig. che la Testimone_1 Controparte_2 società Marche Profumi s.r.l. avrebbe proceduto a pagare a favore di Email_1 le fatture n. 653 del 07.11.2018, n. 673 del 15.11.2018, n. 680 del 19.11.2018”;
[...]
i. ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della società
[...] sui seguenti capitoli di prova: Parte_4
22.-“Come è vero che la società Marche Profumi s.r.l. non ha proceduto alla consegna delle merci indicate nelle fatture n. 653 del 07.11.2018, n. 673 del 15.11.2018, n. 680 del 19.11.2018”;
23.-“Come è vero che la società Marche Profumi s.r.l. ha proceduto al pagamento a favore di delle fatture n. 531/18-129/18-867/17-452/18 e 437/18”; Email_1
24.-“Come è vero che il legale rappresentante di Marche Profumi s.r.l. - sig. Tes_2
- ha sottoscritto la dichiarazione-lettera datata 20.11.2020 che Le si mostra
[...] (documento n. 10 difesa ”; Parte_1
2.)-Inoltre si chiede ammettersi prova per testimoni ex articolo 244 c.p.c. sui seguenti capitoli di prova: 25.-“Come è vero che lo studio commerciale dott. - dott. Persona_3 Persona_2
con sede in Pietrasanta (LU), Piazza della Repubblica n. 1 curava la contabilità
[...] della società già nell'anno 2018”; Parte_1 26.-“Come è vero che nell'anno 2018, così come negli anni precedenti, la società
[...] procedeva, tramite comunicazione a mezzo mail, all'invio di ogni Parte_1 singola fattura, sia emessa sia ricevuta, allo studio commerciale che segue la società e precisamente allo studio dott. - dott. Parte_1 Persona_3 Per_2 ;
[...]
27.-“Come è vero che la società ha proceduto ad inviare allo Parte_1 studio dott. - dott. le fatture indicate elencate nei Persona_3 Persona_2 registri fattura iva società e nell'estratto conto fornitore Marche Parte_1 Profumi s.r.l. che Vi si mostrano (doc. n.2 e doc. n.3 della difesa;
Parte_1
28.-“Come è vero che la società ha proceduto ad effettuare i soli Parte_1 pagamenti riportati nei movimenti bancari che si mostrano (documenti n. 12-13-14-15 della difesa ”; Parte_1 si indica a testimone: 1.) - dott. con studio professionale in Pietrasanta Persona_3
4 (LU), Piazza della Repubblica n.1;
-ammettere la querela di falso proposta incidentalmente nella presente causa civile avverso i seguenti documenti: 1.-fattura Marche Profumi s.r.l. n. 653 del 07.11.2018; 2.-fattura Marche Profumi s.r.l. n. 673 del 15.11.2018; 3.-fattura Marche Profumi s.r.l. n. 680 del 19.11.2018; 4. Marche Profumi s.r.l. n.531 del 03.09.2018; 5.-fattura CP_3 Marche Profumi s.r.l. n. 129 del 14.03.2018; 6.-fattura Marche Profumi s.r.l. n. 867 del 24.11.2017; 7. Profumi s.r.l. n. 452 del 18.07.2018; 8. Controparte_4 [...] n. 437 del 12.07.2018, indicando ai sensi dell'articolo 221, Parte_6 secondo comma codice di procedura civile i documenti di cui alla querela di falso del 31.03.2021 e con ammissione delle prove orali, qui richiamate espressamente, indicate nella querela di falso del 31.03.2021 con l'ammissione dei testi ivi indicati;
-nel merito ed in aggiunta alle istanze istruttorie:
1.-per le motivazioni di cui in atti, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 14378/2020 del 12.09.2020 emesso dal Tribunale di Milano (R.G. 20342/2020) e notificato in data 12.10.2020, accertando e statuendo che nessuna somma di denaro è dovuta dalla società alla società (già Parte_1 Controparte_1 ; Email_1
2.-in dannata ipotesi di accoglimento della domanda proposta da Email_1
condannare il sig. nato a nato a AM (MBG) in [...]
[...] Controparte_2 08.03.1974, residente in [...], C.F.:
, solidalmente alla società MARCHE PROFUMI s.r.l., in C.F._1 persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Ancona, via Albertini n. 36, a tenere indenne e manlevare la società da ogni somma di Parte_1 denaro a qualsiasi titolo, nulla escluso né eccettuato, dovuta alla società
[...] (già e conseguentemente Controparte_1 Email_1 condannare il sig. nato a nato a [...] in data [...], Controparte_2 residente in [...], C.F.: , C.F._1 solidalmente alla società MARCHE PROFUMI s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Ancona, via Albertini n. 36, a pagare direttamente alla società (già Controparte_1
quanto accertato e dichiarato in sentenza;
Email_1
3.-in aggiunta alle domande e conclusioni di cui ai punti n. 1) e 2) respingersi, per le motivazioni in atti, la spiegata domanda riconvenzionale ex articolo 2043 codice civile e nella denegata ipotesi di accoglimento, condannare il sig. nato a Controparte_2 nato a [...] in data [...], residente in [...], C.F.: , solidalmente alla società MARCHE C.F._1 PROFUMI s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Ancona, via Albertini n. 36, a tenere indenne e manlevare la società Parte_1 da ogni somma di denaro a qualsiasi titolo, nulla escluso né eccettuato, dovuta
[...] alla società (già e Controparte_1 Email_1 conseguentemente condannare il sig. nato a nato a [...] Controparte_2 in data 08.03.1974, residente in [...], C.F.:
, solidalmente alla società MARCHE PROFUMI s.r.l. in C.F._1 persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Ancona, via Albertini n. 36, a pagare direttamente alla società (già Controparte_1
quanto accertato e dichiarato in sentenza;
Email_1
-in ogni caso con vittoria di spese vive e compensi professionali.
5 Per la parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
In via principale, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e in quanto non provata per tutte le ragioni di cui in atti e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che è creditrice nei confronti di Parte_2 Parte_1 (C.F.: e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento in favore P.IVA_6 della prima dell'importo di Euro 508.631,17 oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, o della maggiore o minore somma che venisse ritenuta di giustizia.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di ammissione delle eccezioni avversarie circa l'inesistenza del credito ingiunto, accertare e dichiarare la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. di (C.F.: ), e della cedente MARCHE Parte_1 P.IVA_6 PROFUMI s.r.l., (C.F.: ), in solido fra loro, nei confronti della P.IVA_5 cessionaria e, per l'effetto, condannare Parte_2 Parte_1 (C.F.: ) e la cedente MARCHE PROFUMI s.r.l., (C.F.: ), P.IVA_6 P.IVA_5 in solido fra loro, a risarcire a il danno subito, pari all'anticipo Parte_2 versato dalla cessionaria alla cedente in fase di acquisto dei crediti sottesi alle fatture ingiunte e quantificato in Euro 183.592,41 o della maggiore o minore somma che venisse ritenuta di giustizia.
In via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di ammissione delle eccezioni avversarie circa l'inesistenza del credito ingiunto, nonché di rigetto delle altre domande subordinate qui formulate, accertata l'inesistenza del credito sotteso alle fatture ingiunte, compensare le spese di lite.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Per il terzo chiamato Controparte_2
In tesi: Voglia il Tribunale, disattese le istanze avversarie, accertare e dichiarare, per le motivazioni e causali esposte in narrativa, la società Marche Profumi s.r.l. tenuta a manlevare e tenere indenne in proprio da ogni somma di denaro a Controparte_2 qualsiasi titolo, nulla escluso né eccettuato, dovuta alla società Email_1 e alla società
[...] Parte_1
In ipotesi: previa remissione della causa sul ruolo, ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società Marche Profumi s.r.l. sui capitoli di prova indicati nella memoria ex articolo 183, secondo comma c.p.c. del 14.05.2022 che qui si devono intendere integralmente riportati e trascritti.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 14378/2020 pubblicato in data 12/09/2020, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 203.991,57 oltre interessi e spese ivi liquidate, quale saldo delle fatture n. 653 del 07/11/2018, n. 673 del 15/11/2018
e n. 680 del 19/11/2018 emesse a suo carico da MARCHE PROFUMI s.r.l. e azionate, in qualità di cessionaria dei rispettivi crediti, da Parte_2
(rappresentata in giudizio dalla mandataria che in Email_1
seguito è stata incorporata da Controparte_1
odierna opposta).
[...]
A sostegno è stato dedotto che i crediti di cui alle indicate fatture sono inesistenti, tali fatture essendo state emesse al solo fine di poter poi effettuare delle cessioni di credito nell'ambito di un'operazione congegnata dall'amministratore dell'opponente all'epoca dei fatti, , con il Controparte_2
legale rappresentante della MARCHE PROFUMI s.r.l., in modo da procurare liquidità a tale ultima società (in corso di causa sottoposta a liquidazione giudiziale dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 30/2023 del 20/03/2023).
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Autorizzata quindi, su richiesta dell'opponente, la chiamata in causa di Marche
Profumi s.r.l. e di , si è costituito soltanto quest'ultimo Controparte_2
confermando integralmente la versione dei fatti resa dalla società opponente e assumendosi ogni responsabilità al riguardo.
Negate all'esito, con ordinanza del 18/10/2021, sia la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo che la richiesta autorizzazione alla presentazione di
7 querela di falso avanzata dall'opponente, respinte altresì le istanze istruttorie, la causa, previa riassunzione nei confronti della curatela della Marche Profumi
s.r.l. a seguito di interruzione dichiarata ex art. 143 d.lgs. n. 14/2019, è stata infine posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito va osservato che la società istante, per il tramite dell'allora suo amministratore , non ha soltanto emesso le Controparte_2
fatture azionate con il decreto opposto ma ha pure confermato l'esistenza dei relativi crediti, con tre distinte dichiarazioni pacificamente compiute da
, nella indicata qualità, in favore della cessionaria del credito Controparte_2
(documenti 4.2, 5.2. e 6.2 di parte opposta).
Inoltre, delle tre fatture, la n. 673/2018 e la n. 680/2018 recano pure il timbro della società opponente e la sigla dell'amministratore.
In ogni caso quel che rileva è l'efficacia giuridica da riconoscere alle dette tre dichiarazioni di conferma, che sono in effetti da qualificare come confessioni stragiudiziali ai sensi dell'art. 2735 cod. civ.
Infatti le dichiarazioni di conferma, poste in essere dal soggetto munito dei pieni poteri di rappresentanza della società, ossia l'amministratore CP_2
, sono state da lui compiute nella consapevolezza e volontà di ammettere
[...]
un fatto sfavorevole alla società e favorevole all'altra parte, con conseguente pregiudizio per la società costituito dalla difficoltà di potersi in seguito sottrarre al pagamento del credito confermato e, al contempo, con un corrispondente vantaggio per il destinatario della dichiarazione, dato dalla certezza di ricevere il pagamento.
La confessione stragiudiziale, equiparata negli effetti a quella giudiziale, non ammette la dimostrazione di fatti ad essa contrari costituendo piena prova
8 contro colui che l'ha fatta, potendo perdere tale efficacia vincolante solo in caso di revoca, a sua volta consentita dall'art. 2732 cod. civ. ove sia stata determinata da errore di fatto o da violenza, ipotesi che all'evidenza sono inconfigurabili nella fattispecie.
Ne consegue che la società opponente non può adesso, per il tramite del suo nuovo amministratore, limitarsi a una mera ritrattazione delle suddette confessioni stragiudiziali, assumendo che il ha agito di propria CP_2
iniziativa senza consultare il socio di maggioranza e sostenendo l'inesistenza dei crediti oggetto delle confessioni.
Pertanto l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Tale conclusione della vertenza impone l'accoglimento della domanda di manleva subordinatamente proposta dall'attrice-opponente nei confronti dei terzi chiamati, stante la posizione processuale assunta da , che Controparte_2
ha riconosciuto di avere agito in collusione con Marche Profumi s.r.l. e tenuto conto dell'arricchimento di cui questa ha beneficiato, avendo ricevuto dalla cessionaria dei crediti il pagamento quasi integrale dei medesimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14378/2020 pubblicato in data 12/09/2020;
2)condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in Euro 14.103,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opposta;
9 3)dichiara i chiamati in causa tenuti a manlevare la società opponente e, per l'effetto, li condanna in solido a rimborsare degli Parte_1
importi che la stessa dimostrerà di avere pagato alla parte opposta in forza del decreto ingiuntivo e della presente sentenza;
4)condanna i chiamati in causa in solido al pagamento delle spese processuali sostenute da che liquida in Euro 14.103,00 per Parte_1
compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile.
Milano, 18 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
10
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 42098 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2020, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a Pietrasanta (LU), piazza della Parte_1
Repubblica n. 1, C.F.: , con l'avv. Flaviano Dal Lago P.IVA_1
-OPPONENTE-
E
C.F.: , Controparte_1 P.IVA_2
(già C.F.: ), quale mandataria di Email_1 P.IVA_3
C.F.: , con l'avv. Andrea Davide Arnaldi Parte_2 P.IVA_4
-OPPOSTA-
E
C.F.: , con l'avv. Andrea Controparte_2 C.F._1
Bonuccelli -CHIAMATO IN CAUSA-
E
MARCHE PROFUMI s.r.l. in liquidazione giudiziale, C.F.: P.IVA_5
-CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE-
1 CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis,
-in via istruttoria, previa remissione della causa sul ruolo ammettersi prova le prove indicate nella memoria n. 2) ex articolo 183 sesto comma c.p.c. che qui si trascrivono nuovamente:
1.)ammettersi prova per interrogatorio formale ex articolo 230 c.p.c. sia del terzo chiamato sia del legale rappresentante della società Marche Profumi Controparte_2 s.r.l. nei seguenti termini:
a.-ammettersi interrogatorio formale del terzo chiamato sig. sui Controparte_2 seguenti capitoli;
1.-“Come è vero che la società ha intrattenuto negli anni Parte_1 precedenti il 2018 e precisamente dall'anno 2013 rapporti commerciali per l'acquisto di profumi con la società Marche Profumi s.r.l. con sede in Ancona, Via Albertini 36”; 2.-“Come è vero che in occasione dei rapporti commerciali di cui al capitolo di prova n.1) lei, sig. si relazionava commercialmente, tramite conversazioni Controparte_2 telefoniche e messaggi mail, con il sig. che agiva per conto ed Testimone_1 interesse della società Marche Profumi s.r.l.”;
b.-ammettersi interrogatorio formale del terzo chiamato sig. e del Controparte_2 legale rappresentante della società Marche Profumi s.r.l. sui seguenti capitoli di prova: 3.-“Come è vero che il sig. nel mese di ottobre dell'anno 2018 e Testimone_1 mediante conversazioni telefoniche, proponeva a Lei, sig. di: Controparte_2
-far emettere fatture di vendita da parte di Marche Profumi s.r.l. nei confronti di
[...]
Parte_1
-acconsentire che le fatture emesse da Marche Profumi s.r.l. sarebbero state cedute ad una piattaforma denominata CashMe”; 4.-“Come è vero che il durante la proposta descritta nel precedente Testimone_1 capitolo di prova n.3) comunicava a lei, sig. che al pagamento delle Controparte_2 fatture emesse da Marche ed oggetto della cessione a Cash-me e Parte_3 Factor@Work sr avrebbe provveduto la stessa società Marche Profumi s.r.l.”;
c.- ammettersi interrogatorio formale del terzo chiamato sig. sui Controparte_2 seguenti capitoli di prova: 5.-“Come è vero che lei, sig. acconsentiva nel mese di ottobre 2018 Controparte_2 e mediante conversazione telefonica intervenuta con il sig. alla Testimone_1 proposta formulata dalla società Marche Profumi s.r.l.”;
d.- ammettersi interrogatorio formale del terzo chiamato sig. e del Controparte_2 legale rappresentante della società Marche Profumi s.r.l. sui seguenti capitoli di prova: 6.-“Come è vero che successivamente a quanto concordato con il sig. Testimone_1 e di cui ai precedenti capitoli di prova n. 3), n. 4) e n. 5), la società Marche Profumi s.r.l. emetteva le fatture n. 653 del 07.11.2018, n. 673 del 15.11.2018, n. 680 del 19.11.2018 che le si mostrano (doc. n.4, doc. n.5 e doc. n.6 della difesa Email_1 ;
[...]
2 e.- ammettersi interrogatorio formale del terzo chiamato sig. sui Controparte_2 seguenti capitoli di prova:
7.-“Come è vero che nell'anno 2018 lei, sig. aveva libero accesso Controparte_2 alla posta elettronica certificata di e quotidianamente gestiva la Parte_1 casella di posta elettronica certificata di;
Parte_1
8.-“Come è vero che lei, sig. ha accettato la cessione di credito di Controparte_2 cui alle fatture Marche Profumi s.r.l. n. 653 del 07.11.2018, n. 673 del 15.11.2018, n. 680 del 19.11.2018 senza comunicare alcunché al sig. quale socio Persona_1 di maggioranza e legale rappresentante di;
Parte_1
9-“Come è vero che nell'anno 2018, così come negli anni precedenti, all'arrivo di ogni singola fattura intestata a lei, sig. procedeva Parte_1 Controparte_2 all'invio della stessa allo studio commerciale che segue la società Parte_1 e precisamente allo studio dott. Andrea Bagini -dott. con sede in Persona_2 Pietrasanta (LU), Piazza della Repubblica n.1”;
10.-“Come è vero che lei, sig. ha proceduto all'invio allo studio Controparte_2 commerciale che segue la società e precisamente allo studio dott. Parte_1 Andrea Bagini - dott. con sede in Pietrasanta (LU), Piazza della Persona_2 Par Repubblica n.1 delle sole fatture elencate nei registri fattura iva società Parte_1 e nell'estratto conto Fornitore Marche Profumi s.r.l. che Vi si mostrano (doc. n.2
[...] e doc. n.3 della difesa;
Parte_1
11.-“Come è vero che dopo la cessione di credito delle fatture n. 653 del 07.11.2018, n. 673 del 15.11.2018; n. 680 del 19.11.2018 Lei, sig. ha telefonato Controparte_2 più volte al sig. al fine di sapere quando la società Marche Profumi Testimone_1 s.r.l. avrebbe proceduto al pagamento a favore della piattaforma Cashme delle predette fatture”;
12.-“Come è vero che nelle conversazioni telefoniche di cui al capitolo di prova n. 11, il sig. le confermava che Marche Profumi s.r.l. avrebbe proceduto al Testimone_1 pagamento delle fatture oggetto di cessione dicendole di non riferire alcunché al sig. ; Persona_1
13.-“Come è vero che a seguito dell'emissione delle fatture n. 653 del 07.11.2018, n. 673 del 15.11.2018, n. 680 del 19.11.2018 la società Marche Profumi s.r.l. non ha proceduto alla consegna delle merci indicate nelle fatture stesse”;
14.-“Come è vero che lei, sig. non ha informato dell'emissione delle Controparte_2 fatture n. 653 del 07.11.2018, n. 673 del 15.11.2018, n. 680 del 19.11.2018 e della successiva cessione di credito il sig. né lo studio commerciale (dott. Persona_1
- dott. ) che segue professionalmente la società Persona_3 Persona_2 [...] ; Parte_1
15.-“Come è vero che la società ha proceduto ad effettuare i soli Parte_1 pagamenti riportati nei movimenti bancari che si mostrano (documento n. 12-13-14-15 della difesa ”; Parte_1
16.-“Come è vero che anche per le fatture n. 531/18-129/18-867/17-452/18 e 437/18 di Marche Profumi s.r.l. è intercorso tra lei, sig. ed il sig. Controparte_2 [...]
l'accordo descritto nei capitoli di prova n. 3) e n. 4)”; Tes_1
f.-ammettersi interrogatorio formale del sig. e del legale Controparte_2 rappresentante di sui seguenti capitoli di prova: Parte_4 17.-“Come è vero che la società Marche Profumi s.r.l. ha proceduto al pagamento a favore di delle fatture 531/18-129/18-867/17-452/18 e Pt_5 Email_2 437/18”;
3 g.- ammettersi interrogatorio formale del sig. sulle seguenti Controparte_2 circostanze: 18.-“Come è vero che lei, sig. ha redatto e firmato in Viareggio ed Controparte_2 in data 18.11.2020 la dichiarazione scritta che le si mostra (documento n. 4 della difesa di ed ha redatto e firmato altresì in Viareggio ed in data Parte_1 20.03.2021 la dichiarazione scritta che le si mostra (doc. n.17 della difesa di
[...] ; Parte_1
h.- ammettersi interrogatorio formale del terzo chiamato sig. e del Controparte_2 terzo chiamato legale rappresentante della società Marche Profumi s.r.l. sui seguenti capitoli di prova: 19.-“Come è vero che lei sig. ha effettuato la conversazione Controparte_2 telefonica del 18.11.2020 (doc. n.5 della difesa con il sig. Parte_1 [...]
Tes_1
20.-“Come è vero che lei sig. ha effettuato la conversazione Controparte_2 telefonica del 19.11.2020 (doc. n.6 della difesa con il sig. Parte_1 [...] ; Tes_1
21.-“Come è vero che durante le conversazioni telefoniche di cui ai capitoli di prova n. 19) e n. 20) il sig. ha dichiarato a lei, sig. che la Testimone_1 Controparte_2 società Marche Profumi s.r.l. avrebbe proceduto a pagare a favore di Email_1 le fatture n. 653 del 07.11.2018, n. 673 del 15.11.2018, n. 680 del 19.11.2018”;
[...]
i. ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della società
[...] sui seguenti capitoli di prova: Parte_4
22.-“Come è vero che la società Marche Profumi s.r.l. non ha proceduto alla consegna delle merci indicate nelle fatture n. 653 del 07.11.2018, n. 673 del 15.11.2018, n. 680 del 19.11.2018”;
23.-“Come è vero che la società Marche Profumi s.r.l. ha proceduto al pagamento a favore di delle fatture n. 531/18-129/18-867/17-452/18 e 437/18”; Email_1
24.-“Come è vero che il legale rappresentante di Marche Profumi s.r.l. - sig. Tes_2
- ha sottoscritto la dichiarazione-lettera datata 20.11.2020 che Le si mostra
[...] (documento n. 10 difesa ”; Parte_1
2.)-Inoltre si chiede ammettersi prova per testimoni ex articolo 244 c.p.c. sui seguenti capitoli di prova: 25.-“Come è vero che lo studio commerciale dott. - dott. Persona_3 Persona_2
con sede in Pietrasanta (LU), Piazza della Repubblica n. 1 curava la contabilità
[...] della società già nell'anno 2018”; Parte_1 26.-“Come è vero che nell'anno 2018, così come negli anni precedenti, la società
[...] procedeva, tramite comunicazione a mezzo mail, all'invio di ogni Parte_1 singola fattura, sia emessa sia ricevuta, allo studio commerciale che segue la società e precisamente allo studio dott. - dott. Parte_1 Persona_3 Per_2 ;
[...]
27.-“Come è vero che la società ha proceduto ad inviare allo Parte_1 studio dott. - dott. le fatture indicate elencate nei Persona_3 Persona_2 registri fattura iva società e nell'estratto conto fornitore Marche Parte_1 Profumi s.r.l. che Vi si mostrano (doc. n.2 e doc. n.3 della difesa;
Parte_1
28.-“Come è vero che la società ha proceduto ad effettuare i soli Parte_1 pagamenti riportati nei movimenti bancari che si mostrano (documenti n. 12-13-14-15 della difesa ”; Parte_1 si indica a testimone: 1.) - dott. con studio professionale in Pietrasanta Persona_3
4 (LU), Piazza della Repubblica n.1;
-ammettere la querela di falso proposta incidentalmente nella presente causa civile avverso i seguenti documenti: 1.-fattura Marche Profumi s.r.l. n. 653 del 07.11.2018; 2.-fattura Marche Profumi s.r.l. n. 673 del 15.11.2018; 3.-fattura Marche Profumi s.r.l. n. 680 del 19.11.2018; 4. Marche Profumi s.r.l. n.531 del 03.09.2018; 5.-fattura CP_3 Marche Profumi s.r.l. n. 129 del 14.03.2018; 6.-fattura Marche Profumi s.r.l. n. 867 del 24.11.2017; 7. Profumi s.r.l. n. 452 del 18.07.2018; 8. Controparte_4 [...] n. 437 del 12.07.2018, indicando ai sensi dell'articolo 221, Parte_6 secondo comma codice di procedura civile i documenti di cui alla querela di falso del 31.03.2021 e con ammissione delle prove orali, qui richiamate espressamente, indicate nella querela di falso del 31.03.2021 con l'ammissione dei testi ivi indicati;
-nel merito ed in aggiunta alle istanze istruttorie:
1.-per le motivazioni di cui in atti, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 14378/2020 del 12.09.2020 emesso dal Tribunale di Milano (R.G. 20342/2020) e notificato in data 12.10.2020, accertando e statuendo che nessuna somma di denaro è dovuta dalla società alla società (già Parte_1 Controparte_1 ; Email_1
2.-in dannata ipotesi di accoglimento della domanda proposta da Email_1
condannare il sig. nato a nato a AM (MBG) in [...]
[...] Controparte_2 08.03.1974, residente in [...], C.F.:
, solidalmente alla società MARCHE PROFUMI s.r.l., in C.F._1 persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Ancona, via Albertini n. 36, a tenere indenne e manlevare la società da ogni somma di Parte_1 denaro a qualsiasi titolo, nulla escluso né eccettuato, dovuta alla società
[...] (già e conseguentemente Controparte_1 Email_1 condannare il sig. nato a nato a [...] in data [...], Controparte_2 residente in [...], C.F.: , C.F._1 solidalmente alla società MARCHE PROFUMI s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Ancona, via Albertini n. 36, a pagare direttamente alla società (già Controparte_1
quanto accertato e dichiarato in sentenza;
Email_1
3.-in aggiunta alle domande e conclusioni di cui ai punti n. 1) e 2) respingersi, per le motivazioni in atti, la spiegata domanda riconvenzionale ex articolo 2043 codice civile e nella denegata ipotesi di accoglimento, condannare il sig. nato a Controparte_2 nato a [...] in data [...], residente in [...], C.F.: , solidalmente alla società MARCHE C.F._1 PROFUMI s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Ancona, via Albertini n. 36, a tenere indenne e manlevare la società Parte_1 da ogni somma di denaro a qualsiasi titolo, nulla escluso né eccettuato, dovuta
[...] alla società (già e Controparte_1 Email_1 conseguentemente condannare il sig. nato a nato a [...] Controparte_2 in data 08.03.1974, residente in [...], C.F.:
, solidalmente alla società MARCHE PROFUMI s.r.l. in C.F._1 persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Ancona, via Albertini n. 36, a pagare direttamente alla società (già Controparte_1
quanto accertato e dichiarato in sentenza;
Email_1
-in ogni caso con vittoria di spese vive e compensi professionali.
5 Per la parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
In via principale, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e in quanto non provata per tutte le ragioni di cui in atti e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che è creditrice nei confronti di Parte_2 Parte_1 (C.F.: e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento in favore P.IVA_6 della prima dell'importo di Euro 508.631,17 oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, o della maggiore o minore somma che venisse ritenuta di giustizia.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di ammissione delle eccezioni avversarie circa l'inesistenza del credito ingiunto, accertare e dichiarare la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. di (C.F.: ), e della cedente MARCHE Parte_1 P.IVA_6 PROFUMI s.r.l., (C.F.: ), in solido fra loro, nei confronti della P.IVA_5 cessionaria e, per l'effetto, condannare Parte_2 Parte_1 (C.F.: ) e la cedente MARCHE PROFUMI s.r.l., (C.F.: ), P.IVA_6 P.IVA_5 in solido fra loro, a risarcire a il danno subito, pari all'anticipo Parte_2 versato dalla cessionaria alla cedente in fase di acquisto dei crediti sottesi alle fatture ingiunte e quantificato in Euro 183.592,41 o della maggiore o minore somma che venisse ritenuta di giustizia.
In via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di ammissione delle eccezioni avversarie circa l'inesistenza del credito ingiunto, nonché di rigetto delle altre domande subordinate qui formulate, accertata l'inesistenza del credito sotteso alle fatture ingiunte, compensare le spese di lite.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Per il terzo chiamato Controparte_2
In tesi: Voglia il Tribunale, disattese le istanze avversarie, accertare e dichiarare, per le motivazioni e causali esposte in narrativa, la società Marche Profumi s.r.l. tenuta a manlevare e tenere indenne in proprio da ogni somma di denaro a Controparte_2 qualsiasi titolo, nulla escluso né eccettuato, dovuta alla società Email_1 e alla società
[...] Parte_1
In ipotesi: previa remissione della causa sul ruolo, ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società Marche Profumi s.r.l. sui capitoli di prova indicati nella memoria ex articolo 183, secondo comma c.p.c. del 14.05.2022 che qui si devono intendere integralmente riportati e trascritti.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 14378/2020 pubblicato in data 12/09/2020, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 203.991,57 oltre interessi e spese ivi liquidate, quale saldo delle fatture n. 653 del 07/11/2018, n. 673 del 15/11/2018
e n. 680 del 19/11/2018 emesse a suo carico da MARCHE PROFUMI s.r.l. e azionate, in qualità di cessionaria dei rispettivi crediti, da Parte_2
(rappresentata in giudizio dalla mandataria che in Email_1
seguito è stata incorporata da Controparte_1
odierna opposta).
[...]
A sostegno è stato dedotto che i crediti di cui alle indicate fatture sono inesistenti, tali fatture essendo state emesse al solo fine di poter poi effettuare delle cessioni di credito nell'ambito di un'operazione congegnata dall'amministratore dell'opponente all'epoca dei fatti, , con il Controparte_2
legale rappresentante della MARCHE PROFUMI s.r.l., in modo da procurare liquidità a tale ultima società (in corso di causa sottoposta a liquidazione giudiziale dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 30/2023 del 20/03/2023).
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Autorizzata quindi, su richiesta dell'opponente, la chiamata in causa di Marche
Profumi s.r.l. e di , si è costituito soltanto quest'ultimo Controparte_2
confermando integralmente la versione dei fatti resa dalla società opponente e assumendosi ogni responsabilità al riguardo.
Negate all'esito, con ordinanza del 18/10/2021, sia la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo che la richiesta autorizzazione alla presentazione di
7 querela di falso avanzata dall'opponente, respinte altresì le istanze istruttorie, la causa, previa riassunzione nei confronti della curatela della Marche Profumi
s.r.l. a seguito di interruzione dichiarata ex art. 143 d.lgs. n. 14/2019, è stata infine posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito va osservato che la società istante, per il tramite dell'allora suo amministratore , non ha soltanto emesso le Controparte_2
fatture azionate con il decreto opposto ma ha pure confermato l'esistenza dei relativi crediti, con tre distinte dichiarazioni pacificamente compiute da
, nella indicata qualità, in favore della cessionaria del credito Controparte_2
(documenti 4.2, 5.2. e 6.2 di parte opposta).
Inoltre, delle tre fatture, la n. 673/2018 e la n. 680/2018 recano pure il timbro della società opponente e la sigla dell'amministratore.
In ogni caso quel che rileva è l'efficacia giuridica da riconoscere alle dette tre dichiarazioni di conferma, che sono in effetti da qualificare come confessioni stragiudiziali ai sensi dell'art. 2735 cod. civ.
Infatti le dichiarazioni di conferma, poste in essere dal soggetto munito dei pieni poteri di rappresentanza della società, ossia l'amministratore CP_2
, sono state da lui compiute nella consapevolezza e volontà di ammettere
[...]
un fatto sfavorevole alla società e favorevole all'altra parte, con conseguente pregiudizio per la società costituito dalla difficoltà di potersi in seguito sottrarre al pagamento del credito confermato e, al contempo, con un corrispondente vantaggio per il destinatario della dichiarazione, dato dalla certezza di ricevere il pagamento.
La confessione stragiudiziale, equiparata negli effetti a quella giudiziale, non ammette la dimostrazione di fatti ad essa contrari costituendo piena prova
8 contro colui che l'ha fatta, potendo perdere tale efficacia vincolante solo in caso di revoca, a sua volta consentita dall'art. 2732 cod. civ. ove sia stata determinata da errore di fatto o da violenza, ipotesi che all'evidenza sono inconfigurabili nella fattispecie.
Ne consegue che la società opponente non può adesso, per il tramite del suo nuovo amministratore, limitarsi a una mera ritrattazione delle suddette confessioni stragiudiziali, assumendo che il ha agito di propria CP_2
iniziativa senza consultare il socio di maggioranza e sostenendo l'inesistenza dei crediti oggetto delle confessioni.
Pertanto l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Tale conclusione della vertenza impone l'accoglimento della domanda di manleva subordinatamente proposta dall'attrice-opponente nei confronti dei terzi chiamati, stante la posizione processuale assunta da , che Controparte_2
ha riconosciuto di avere agito in collusione con Marche Profumi s.r.l. e tenuto conto dell'arricchimento di cui questa ha beneficiato, avendo ricevuto dalla cessionaria dei crediti il pagamento quasi integrale dei medesimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14378/2020 pubblicato in data 12/09/2020;
2)condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in Euro 14.103,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opposta;
9 3)dichiara i chiamati in causa tenuti a manlevare la società opponente e, per l'effetto, li condanna in solido a rimborsare degli Parte_1
importi che la stessa dimostrerà di avere pagato alla parte opposta in forza del decreto ingiuntivo e della presente sentenza;
4)condanna i chiamati in causa in solido al pagamento delle spese processuali sostenute da che liquida in Euro 14.103,00 per Parte_1
compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile.
Milano, 18 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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