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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7737 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Rosario Antonio Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3726 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione a seguito della trattazione scritta dell'udienza del 05/12/2025, vertente
TRA
- Parte_1
( ), in persona del socio
[...] P.IVA_1 accomandatario ( anche in Parte_1 C.F._1 proprio, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Giacchi come da procura in atti;
RECLAMANTE
E
- LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 480/2025 DELLA
Parte_1
( , in persona del curatore avv. Gian Luca Righi,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pietrolucci come da procura in atti;
RECLAMATA
E
r.g. n. 1 - ), elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._2 presso l'avv. Gilberto Cerutti;
RECLAMATA CONTUMACE
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: “l'Ecc.ma Corte voglia: 1) annullare la sentenza impugnata e revocare la liquidazione giudiziale, con ogni conseguenza di legge;
2) condannare la ricorrente al rimborso delle spese processuali del doppio grado”.
Per parte reclamata: “si insiste per l'accoglimento delle conclusioni, come rassegnate nella memoria di costituzione e, quindi, per l'integrale rigetto del reclamo avversario e per la conferma della sentenza n. 563/2025, emessa dal Tribunale di Roma, sezione XIV, pubblicata in data 19/06/2025, con la quale è stata dichiarata l'apertura della Liquidazione Giudiziale della
[...]
e di , Parte_1 Parte_1 in qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile. Con vittoria delle spese di lite, come per legge. In via meramente subordinata e salvo gravame sul punto, in ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere di accogliere il reclamo avversario, si insiste in questa sede per la condanna alle spese di lite di controparte, ovvero, ulteriormente in subordine, alla loro necessaria compensazione, vista la negligente condotta tenuta dalla difesa di controparte, che ha di fatto generato l'esigenza del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Parte reclamante ha impugnato la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a suo carico, ribadendo le ragioni di opposizione già proposte in primo grado e disattese dal tribunale: 1) il decorso del termine annuale dalla cancellazione dal registro imprese ex art. 33 c.c.i.i.; 2) il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 lett. d) c.c.i.i..
La curatela ha resistito al gravame, deducendo che non risulta affatto la cancellazione al registro imprese e che la documentazione prodotta è insufficiente ai fini della prova dei requisiti dimensionali.
Nonostante la rituale notificazione, nessuno si è costituito in giudizio per la creditrice che aveva richiesto l'apertura della procedura concorsuale.
r.g. n. 2 Respinta l'istanza di sospensione ex art. 52 c.c.i.i., è stata disposta l'acquisizione della relazione di cui all'art. 130 c.c.i.i..
Le parti hanno quindi concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Il primo motivo di reclamo è manifestamente infondato: la società debitrice, come rilevato dal tribunale, “risulta ancora iscritta nel Registro delle Imprese, come si evince dalla visura camerale depositata dalla stessa ricorrente”.
La cancellazione, infatti, riguarda soltanto l'iscrizione all'albo speciale delle imprese artigiane.
Non di meno, la reclamante ha fornito riscontro dell'effettiva cessazione dell'attività, risalente al 30/6/2011 secondo quanto risulta dal registro imprese: ha infatti documentato la conciliazione sindacale con i dipendenti (in data 16/6/2021
e 16/7/2021), nonché la coeva cessione degli arredi e delle attrezzature per l'esercizio dell'attività di parrucchiere (come da contratto del 16/6/2021 e fattura del 14/7/2021).
La circostanza della risalente cessazione ha trovato conferma anche nelle verifiche effettuate dal curatore, che non ha rinvenuto traccia dello svolgimento di ulteriori attività e, anzi, ha constatato che nei medesimi locali commerciali esercita (sotto altra insegna) il soggetto giuridico costituito dalle ex dipendenti;
il curatore stesso ha altresì recepito la dichiarazione della titolare, confermativa della cessazione di “ ” già nel 2021 (a causa della pandemia). Parte_1
Parte reclamante ha inoltre depositato le dichiarazioni fiscali risalenti agli anni di esercizio dell'attività, documentando volumi ampiamente inferiori alla soglia di legge: “per il 2019 ha dichiarato ricavi per euro 108.274,00 e un reddito d'impresa lordo di euro 20.444,00, nessuna posta attiva di bilancio (immobili, macchinari, crediti ecc.); per il 2020 ha dichiarato ricavi per euro 94.185,00 e un reddito d'impresa lordo di euro 14.891,00, nessuna posta attiva di bilancio
(immobili, macchinari, crediti ecc.); per il 2021 ha dichiarato ricavi per euro
51.956,00 e un reddito d'impresa lordo di euro 5.015,00, nessuna posta attiva di bilancio (immobili, macchinari, crediti ecc.) (docc. 8, 9, e 10)”.
r.g. n. 3 Riscontrata l'assenza di beni (salvo quelli personali del socio accomandatario, quali due veicoli e quattro orologi già pignorati dalla creditrice istante), non sono emerse passività ulteriori rispetto a quella di euro 7.823,64
(quale T.F.R. oltre accessori, maturato dall'istante medesima) e ai debiti erariali/previdenziali per complessivi euro 31.235,54 (nel complesso ampiamente inferiori al parametro di cui all'art. 2, I comma lett. d) n. 3 c.c.i.i.).
In conclusione, la documentazione prodotta e gli accertamenti eseguiti restituiscono, in maniera coerente (anche rispetto all'attività svolta e al tipo sociale prescelto), la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economico- patrimoniali della società, idonea a suffragare la sussistenza dei requisiti dimensionali dell'impresa minore nei tre esercizi antecedenti all'istanza di liquidazione giudiziale.
Per quanto premesso, si fa luogo alla revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovendo tuttavia essere disposti gli obblighi informativi di cui all'art. 53, IV comma c.c.i.i. come da dispositivo.
Le spese vanno integralmente compensate: il contenzioso è ascrivibile alla condotta della stessa reclamante che, nonostante la risalente cessazione dell'attività, non ha provveduto alla corrispondente cancellazione al registro imprese (anzi indebitamente affermando tale circostanza), salvo poi offrire, soltanto in via presuntiva, la prova di cui agli artt. 121 e 2 lett. d) c.c.i.i.. Ai fini di quanto previsto dall'art. 147 D.P.R. 115/2002 come modificato dall'art. 366
c.c.i.i.., le spese della procedura e il compenso del curatore vanno posti a carico della debitrice, che ha dato causa all'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo, così provvede:
- revoca la sentenza del Tribunale di Roma n. 563/2025, che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
di Parte_1 [...]
; Parte_1
r.g. n.
4 - compensa integralmente le spese di lite;
- accerta ai fini di quanto previsto dall'art. 147 D.P.R. 115/2002 che con la propria condotta parte reclamante ha dato causa all'apertura della liquidazione giudiziale;
- dispone che la società debitrice, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, fornisca con cadenza mensile, entro il giorno 30 di ogni mese, al Tribunale di Roma, sotto la vigilanza del curatore, le informazioni sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria e depositi con la medesima cadenza una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.
Così deciso in Roma il 18/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 5