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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1180/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249001799546000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7766/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti dell'ADER, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, ricevuta il 16.1.2025, relativa alle cartelle n. 09420110026803146000 e n.
09420200009623251000 per tasse auto rispettivamente 2006 e 2015, chiedendone l'annullamento per decadenza ex art. 25 dpr 602/1973, la prescrizione, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la violazione dell'art. 6/10 comma 2 dello Statuto del contribuente, l'omessa allegazione degli atti presupposti in violazione dell'art. 7, comma 1, l. 212/2000, l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è opposta ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va rigettato.
L'Ader ha dimostrato la rituale notifica, mediante consegna al destinatario, dell'intimazione n.
09420219002303724000 (relativa alla cartella n. 09420110026803146000) il 31.1.2022 e della cartella n.
09420200009623251000 il 2.3.2022.
Dalle predette date non è decorso, prima della notifica dell'atto impugnato (il 16.1.2025) il termine di prescrizione triennale ex art. 5, comma 51, d.l. 953/1982.
L'omessa impugnazione dell'intimazione n. 09420219002303724000 rende inammissibili le eccezioni di omessa notifica della cartella n. 09420110026803146000, di prescrizione precedentemente maturata e di violazione dell'art. 25 dpr 602/1973 (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 5.8.2024).
L'omessa tempestiva impugnazione della cartella n. 09420200009623251000 ha reso inammissibile, rispetto ad essa, l'eccezione di violazione dell'art. 25 dpr 602/1973.
L'eccepita violazione dell'art. 6/10 comma 2 dello Statuto del contribuente è inammissibile in quanto generica ed incomprensibile.
Non è stato violato l'art. 7 l. 212/2000 in quanto non vi era necessità di allegate atti presupposti che non possono considerarsi omessi in mancanza di tempestiva impugnazione degli atti successivi.
L'atto impugnato contiene l'indicazione delle modalità legali di calcolo degli interessi moratori (art. 30 dpr
602/1973), non essendo necessarie ulteriori indicazioni.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte resistente.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1180/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249001799546000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7766/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti dell'ADER, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, ricevuta il 16.1.2025, relativa alle cartelle n. 09420110026803146000 e n.
09420200009623251000 per tasse auto rispettivamente 2006 e 2015, chiedendone l'annullamento per decadenza ex art. 25 dpr 602/1973, la prescrizione, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la violazione dell'art. 6/10 comma 2 dello Statuto del contribuente, l'omessa allegazione degli atti presupposti in violazione dell'art. 7, comma 1, l. 212/2000, l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è opposta ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va rigettato.
L'Ader ha dimostrato la rituale notifica, mediante consegna al destinatario, dell'intimazione n.
09420219002303724000 (relativa alla cartella n. 09420110026803146000) il 31.1.2022 e della cartella n.
09420200009623251000 il 2.3.2022.
Dalle predette date non è decorso, prima della notifica dell'atto impugnato (il 16.1.2025) il termine di prescrizione triennale ex art. 5, comma 51, d.l. 953/1982.
L'omessa impugnazione dell'intimazione n. 09420219002303724000 rende inammissibili le eccezioni di omessa notifica della cartella n. 09420110026803146000, di prescrizione precedentemente maturata e di violazione dell'art. 25 dpr 602/1973 (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 5.8.2024).
L'omessa tempestiva impugnazione della cartella n. 09420200009623251000 ha reso inammissibile, rispetto ad essa, l'eccezione di violazione dell'art. 25 dpr 602/1973.
L'eccepita violazione dell'art. 6/10 comma 2 dello Statuto del contribuente è inammissibile in quanto generica ed incomprensibile.
Non è stato violato l'art. 7 l. 212/2000 in quanto non vi era necessità di allegate atti presupposti che non possono considerarsi omessi in mancanza di tempestiva impugnazione degli atti successivi.
L'atto impugnato contiene l'indicazione delle modalità legali di calcolo degli interessi moratori (art. 30 dpr
602/1973), non essendo necessarie ulteriori indicazioni.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte resistente.