Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 154
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Decadenza ex art. 25 dpr 602/1973

    La Corte ha ritenuto che l'omessa impugnazione di una intimazione precedente rende inammissibili le eccezioni di omessa notifica della cartella presupposta, di prescrizione e di decadenza.

  • Inammissibile
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che l'omessa impugnazione di una intimazione precedente rende inammissibili le eccezioni di omessa notifica della cartella presupposta, di prescrizione e di decadenza.

  • Rigettato
    Omessa indicazione modalità di calcolo interessi

    L'atto impugnato contiene l'indicazione delle modalità legali di calcolo degli interessi moratori come previsto dall'art. 30 dpr 602/1973.

  • Inammissibile
    Violazione art. 6/10 comma 2 Statuto del contribuente

    La Corte ha ritenuto l'eccezione generica e incomprensibile, pertanto inammissibile.

  • Rigettato
    Omessa allegazione atti presupposti

    La Corte ha ritenuto non violato l'art. 7 l. 212/2000, in quanto non vi era necessità di allegare atti presupposti non potendosi considerare omessi in mancanza di tempestiva impugnazione degli atti successivi.

  • Inammissibile
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'omessa impugnazione di una intimazione precedente rende inammissibili le eccezioni di omessa notifica della cartella presupposta, di prescrizione e di decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 154
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 154
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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