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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 136/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Auricchio Raffaele C.F._1
e da
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Improta AN C.F._2
ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto Parte_1 Controparte_1
iscritto a ruolo in data 20/01/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 21.4.2018 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Massa di Somma (Atto n. 2 , Parte II, serie A, anno 2018).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, Carandente n. Massa Controparte_2
di Somma il 14.7.2016 e Carandente n. Massa di Somma il 30.09.2022, le CP_3
parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 28.1.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) I ricorrenti espressamente consentono alla loro separazione personale consensuale.
Essi vivranno separatamente ciascuno presso il proprio domicilio e saranno liberi di fissare ove meglio ritengano la propria residenza. Eventuali cambi di residenza e/o di recapiti saranno comunicati all'altro coniuge a mezzo lettera raccomandata a/r.
2 2) Le parti si danno atto che il sig. di comune Parte_1
accordo si è già trasferito altrove ed ha anche cambiato la residenza.
3) I figli minori AN e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, CP_3
con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente. In relazione al diritto di visita, previo accordo con la ex-moglie, il padre potrà vedere/tenere con sé i figli tutte le volte che potrà compatibilmente con le esigenze e l'età dei minori e le proprie necessità lavorative. In ogni caso, anche di mancato accordo, viene stabilito il seguente calendario al fine dell'espletamento del diritto/dovere di visita: - martedì e giovedì dalle
16:30 alle 20:00, nonché i week-end con OT (alternati di settimana in settimana) dalle
09:00 del sabato alle 20:00 della domenica. - da 24 al 31 Dicembre con un genitore e dal
1 al 6 Gennaio con l'altro alternati di anno in anno;
- il giorno di Pasqua con un genitore,
e il Lunedì in Albis con l'altro alternati di anno in anno;
- 15 giorni consecutivi ad Agosto
(o nel mese estivo prescelto) con un genitore e 15 giorni con l'altro alternati di anno in anno.
4) I coniugi si obbligano a fornire alle autorità amministrative il consenso per rilascio passaporto per destinazioni consentite, con autorizzazione a mantenerlo o prorogarlo in favore di entrambi.
5) Il prosieguo scolastico della prole, come per legge e nei limiti delle attitudini dei figli, sarà concordato preventivamente tra i coniugi.
6) In relazione agli aspetti economici, il sig. si Parte_1
obbliga, entro il giorno 7 di ogni mese (in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, con effettivo accredito della somma entro la detta data), al versamento dell'importo mensile di €400,00 (quattrocento/00) a titolo di contributo per il mantenimento alimentare dei figli minori, annualmente rivalutato secondo indici ISTAT (ex costo vita), nonché al versamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole (previa esibizione dei giustificativi di spesa), secondo lo schema previsto dal protocollo familiare del
29.11.2017 redatto dal Consiglio Nazionale Forense. Inoltre ad integrazione del predetto assegno di mantenimento il sig. rinuncia Parte_1
3 integralmente, fino al compimento del 21° anno d'età dei figli, alla propria quota del 50%
(pari ad €100 mensili circa per ogni figlio) di Assegno Unico ed universale per i figli introdotto dal D.L. 230/2021 in favore della madre, acconsentendo ed autorizzando dunque che la madre faccia richiesta all'ente erogatore della prestazione e ne ottenga il 100% del pagamento della stessa. Pertanto, se l'importo a titolo di assegno unico che veniva attualmente percepito dal sig. verrà percepito Parte_1 della sig.ra , allora l'importo del mantenimento versato Controparte_1
– in parte direttamente ed in parte indirettamente – risulterà pari ad €600,00 mensili, in considerazione del reddito comunque modesto del sig. Parte_1
.
[...]
7) Le parti in relazione ai reciproci rapporti dichiarano altresì di aver risolto ogni questione e di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia di assegno di mantenimento, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo ragione o causa. In particolare, ai fini degli obblighi di deduzione ed allegazione delle dichiarazioni reddituali degli ultimi
3 anni, si precisa che il sig. è occupato dal 2020 Parte_1 come si evince dall'estratto contributivo allegato nonché dalle dichiarazioni reddituali allegati, mentre la sig.ra è disoccupata e non ha percepito/prodotto alcun Parte_2 reddito negli ultimi 3 anni. ”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Questo Tribunale prende altresì atto che le parti rinunciano vicendevolmente al contributo al mantenimento, dichiarando di aver risolto ogni questione e pertanto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
GR (NA) il 21/08/1990, e , nata a [...] Controparte_1
BI (NA) il 07/06/1991, che hanno contratto matrimonio a Massa di Somma il
21.04.2018 (atto n.2 , Parte II, Serie A, anno 2018 );
- dispone affido condiviso dei minori AN e con collocazione prevalente CP_3
presso la residenza madre e diritto di visita paterno come da accordi;
- determina in € 400,00 il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del sig. da corrispondersi alla sig.ra mediante contanti, Parte_1 CP_1
vaglia postale o bonifico entro il giorno 7 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale
Istat e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 20/02/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 136/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Auricchio Raffaele C.F._1
e da
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Improta AN C.F._2
ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto Parte_1 Controparte_1
iscritto a ruolo in data 20/01/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 21.4.2018 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Massa di Somma (Atto n. 2 , Parte II, serie A, anno 2018).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, Carandente n. Massa Controparte_2
di Somma il 14.7.2016 e Carandente n. Massa di Somma il 30.09.2022, le CP_3
parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 28.1.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) I ricorrenti espressamente consentono alla loro separazione personale consensuale.
Essi vivranno separatamente ciascuno presso il proprio domicilio e saranno liberi di fissare ove meglio ritengano la propria residenza. Eventuali cambi di residenza e/o di recapiti saranno comunicati all'altro coniuge a mezzo lettera raccomandata a/r.
2 2) Le parti si danno atto che il sig. di comune Parte_1
accordo si è già trasferito altrove ed ha anche cambiato la residenza.
3) I figli minori AN e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, CP_3
con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente. In relazione al diritto di visita, previo accordo con la ex-moglie, il padre potrà vedere/tenere con sé i figli tutte le volte che potrà compatibilmente con le esigenze e l'età dei minori e le proprie necessità lavorative. In ogni caso, anche di mancato accordo, viene stabilito il seguente calendario al fine dell'espletamento del diritto/dovere di visita: - martedì e giovedì dalle
16:30 alle 20:00, nonché i week-end con OT (alternati di settimana in settimana) dalle
09:00 del sabato alle 20:00 della domenica. - da 24 al 31 Dicembre con un genitore e dal
1 al 6 Gennaio con l'altro alternati di anno in anno;
- il giorno di Pasqua con un genitore,
e il Lunedì in Albis con l'altro alternati di anno in anno;
- 15 giorni consecutivi ad Agosto
(o nel mese estivo prescelto) con un genitore e 15 giorni con l'altro alternati di anno in anno.
4) I coniugi si obbligano a fornire alle autorità amministrative il consenso per rilascio passaporto per destinazioni consentite, con autorizzazione a mantenerlo o prorogarlo in favore di entrambi.
5) Il prosieguo scolastico della prole, come per legge e nei limiti delle attitudini dei figli, sarà concordato preventivamente tra i coniugi.
6) In relazione agli aspetti economici, il sig. si Parte_1
obbliga, entro il giorno 7 di ogni mese (in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, con effettivo accredito della somma entro la detta data), al versamento dell'importo mensile di €400,00 (quattrocento/00) a titolo di contributo per il mantenimento alimentare dei figli minori, annualmente rivalutato secondo indici ISTAT (ex costo vita), nonché al versamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole (previa esibizione dei giustificativi di spesa), secondo lo schema previsto dal protocollo familiare del
29.11.2017 redatto dal Consiglio Nazionale Forense. Inoltre ad integrazione del predetto assegno di mantenimento il sig. rinuncia Parte_1
3 integralmente, fino al compimento del 21° anno d'età dei figli, alla propria quota del 50%
(pari ad €100 mensili circa per ogni figlio) di Assegno Unico ed universale per i figli introdotto dal D.L. 230/2021 in favore della madre, acconsentendo ed autorizzando dunque che la madre faccia richiesta all'ente erogatore della prestazione e ne ottenga il 100% del pagamento della stessa. Pertanto, se l'importo a titolo di assegno unico che veniva attualmente percepito dal sig. verrà percepito Parte_1 della sig.ra , allora l'importo del mantenimento versato Controparte_1
– in parte direttamente ed in parte indirettamente – risulterà pari ad €600,00 mensili, in considerazione del reddito comunque modesto del sig. Parte_1
.
[...]
7) Le parti in relazione ai reciproci rapporti dichiarano altresì di aver risolto ogni questione e di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia di assegno di mantenimento, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo ragione o causa. In particolare, ai fini degli obblighi di deduzione ed allegazione delle dichiarazioni reddituali degli ultimi
3 anni, si precisa che il sig. è occupato dal 2020 Parte_1 come si evince dall'estratto contributivo allegato nonché dalle dichiarazioni reddituali allegati, mentre la sig.ra è disoccupata e non ha percepito/prodotto alcun Parte_2 reddito negli ultimi 3 anni. ”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Questo Tribunale prende altresì atto che le parti rinunciano vicendevolmente al contributo al mantenimento, dichiarando di aver risolto ogni questione e pertanto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
GR (NA) il 21/08/1990, e , nata a [...] Controparte_1
BI (NA) il 07/06/1991, che hanno contratto matrimonio a Massa di Somma il
21.04.2018 (atto n.2 , Parte II, Serie A, anno 2018 );
- dispone affido condiviso dei minori AN e con collocazione prevalente CP_3
presso la residenza madre e diritto di visita paterno come da accordi;
- determina in € 400,00 il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del sig. da corrispondersi alla sig.ra mediante contanti, Parte_1 CP_1
vaglia postale o bonifico entro il giorno 7 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale
Istat e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 20/02/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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