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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 340 del Ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F ), già , in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano
Chiulli per procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ed (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Cinzia Molinaro C.F._2
pagina 1 di 10 in forza di procura rilasciata per la prima a margine dell'atto di citazione in primo grado e per la seconda in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellate ed appellanti incidentali –
NONCHE' CONTRO
), rappresentato e difeso Controparte_3 CodiceFiscale_3 dall'avv. Marco Chiarugi in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato –
ED INFINE NEI CONFRONTI DI
in persona del Controparte_4 Controparte_5
- Appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1125 pubblicata in data 05.10.2022 dal Tribunale di Ancona
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
- in via principale accertare e dichiarare l'inesistenza, nel caso di specie, di una responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c., come acclarata in sentenza in parziale accoglimento della responsabilità della nella verificazione del CP_6 sinistro de quo, sia per la diversa ricostruzione della dinamica dell'infortunio emersa all'esito della fase istruttoria svolta che, invero, attiene al paradigma normativo dell'art. 1218 c.c., sia per quanto all'abnorme concreta applicazione della ritenuta norma astratta che, sostanzialmente, è stata impiegata al lume degli elementi costitutivi della diversa responsabilità ex art. 1218 c.c. e conseguentemente riformare la sentenza opposta in rigetto totale della domanda attorea illegittimamente accolta;
- in via subordinata rigettare totalmente la domanda risarcitoria spiegata in primo grado da parte attrice, perché infondata in fatto ed in diritto, sia con
pagina 2 di 10 riferimento ad una responsabilità della Scuola, ai sensi dell'art. 1218 c.c., sia anche, in subordine, ad una diversa responsabilità, ai sensi dell'art. 2048 c.c.;
- in via di più gradato subordine, per la sola denegata e non creduta ipotesi, in cui sia confermata la sentenza impugnata, ridurre il risarcimento già commisurato nei limiti delle risultanze della CTU svolta senza riconoscimento delle lesioni, di cui al secondo intervento patito inerente alla malattia manifestatasi nel periodo 2019-2020, altresì sottraendo dal risarcimento deciso in sentenza
“Incremento per sofferenza soggettiva 25% €. 4.460,50” sul danno biologico (cfr. sentenza, pag. 10, secondo capoverso) e l'ulteriore aumento per personalizzazione dell'intero danno non patrimoniale di “€ 5.757,75” (cfr. sentenza, pag. 10, terzo capoverso) in quanto non dovuti, non provati e comunque in duplicazione tra loro, pure senza applicazione di rivalutazione della somma risarcitoria ed interessi dalla data dell'infortunio alla sentenza, inoltre senza riconoscimento del danno in iure proprio a beneficio dei sig.ri CP_3
e ed infine con compensazione delle spese
[...] CP_1 legali maturate in primo grado osservata l'eccessiva determinazione della domanda in citazione, rispetto al danno accertato in corso di causa;
- sempre con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio e restituzione di tutto quanto, nelle more, eventualmente versato agli Appellanti da . “ Parte_1
Per le appellate ed appellanti incidentali:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel merito: rigettare l'appello principale in quanto infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui agli scritti difensivi in atti, con ogni statuizione;
in accoglimento del proposto appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n.1125/2022 del Tribunale di Ancona del 05/10/2022, in via preliminare: A) accertare e dichiarare la nullità parziale della sentenza impugnata per le motivazioni di cui agli scritti difensivi in atti, con ogni conseguente ed opportuno provvedimento;
in via istruttoria: ribadite le eccezioni ex art.246 c.p.c., accertare e dichiarare la nullità del contenuto delle deposizioni dei testi all'udienza Testimone_1 del 12.07.2018 e resa all'udienz Testimone_2 nel merito: accertare la esclusiva responsabilità, extracontrattuale (ex art. 2049 c.c. e/o in subordine ex art. 2043 c.c.) e/o contrattuale, del personale docente dell'Istituto Scolastico Comprensivo “Grazie Tavernelle” di Ancona nella causazione del sinistro per cui è causa e, conseguentemente, accertare la esclusiva responsabilità, extracontrattuale e/o contrattuale del
[...]
(ora Controparte_7 Controparte_4
) e per l'effetto condannare il
[...] Controparte_7
(ora
[...] Controparte_4 CP_8
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi
[...]
sig.ra da liquidarsi nella complessiva somma di € Parte_3
pagina 3 di 10 38.225,75 (da cui detrarre la somma ricevuta in virtù della sentenza di primo grado) o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal dì del fatto fino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria ed alle spese di CTP pari ad euro 366,00, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla sig.ra da CP_1 liquidarsi nella complessiva somma di €. 3.822,56 (da cui detrarre la somma ricevuta in virtù della sentenza di primo grado) o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal dì del fatto fino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria. In ogni caso, dichiarare inammissibili tutte le domande ed eccezioni nuove proposte dall'appellante in violazione dell'art. 345 c.p.c. per le ragioni di cui agli scritti difensivi in atti. Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa nel merito Rigettare il ricorso ex adverso proposto per le motivazioni di cui in narrativa ovvero con ogni più opportuna statuizione;
Con vittoria di anticipazioni e compenso professionale nei confronti del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”
[...]
[...]
[...]
[...]
e , in proprio e quali genitori responsabili per Controparte_9 CP_1
(all'epoca minorenne), hanno convenuto il Controparte_2 [...]
dinanzi al Tribunale di Ancona al fine di ottenere il risarcimento di Controparte_4 tutti i danni subiti a seguito dell'infortunio occorso in data 13.11.2012 alla propria figlia, mentre stava partecipando alla lezione di educazione fisica presso l'istituto scolastico comprensivo “Grazie-Tavernelle” di Ancona.
Costituendosi in giudizio, l'amministrazione convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, contestando che sia ravvisabile nel caso di specie una responsabilità degli insegnanti presenti;
ha comunque sollecitato il differimento della prima udienza al fine di evocare in giudizio la compagnia assicuratrice con pagina 4 di 10 cui la direzione scolastica aveva stipulato una polizza a garanzia della propria responsabilità civile.
Chiamata in giudizio, la ha contestato la fondatezza della Parte_2 domanda attorea e comunque l'entità dei danni lamentati.
Nel corso del giudizio la ragazza ha raggiunto la maggiore età e si è costituita in proprio, associandosi alle domande già proposte dai propri genitori.
All'esito dell'istruttoria, con sentenza in data 05.10.2022 il Tribunale di Ancona ha parzialmente accolto la domanda attorea, ravvisando nel caso di specie la responsabilità degli insegnanti limitatamente alla quota pari al 50%; recependo le conclusioni della C.T.U., il primo giudice ha condannato il convenuto a CP_4 versare in favore della ragazza la somma complessivamente pari ad €.19.112,87
a titolo di danno alla persona complessivamente subito ed in favore di ciascun genitore la somma pari ad €.1.911,28 a titolo di danno subito iure proprio, ponendo altresì a carico dell'amministrazione le spese di lite e di consulenza;
ha da ultimo condannato la compagnia terza chiamata a manlevare integralmente il
, compensando le spese tra tali parti. CP_4
Avverso tale sentenza ha proposto appello la (già CP_10 CP_11
), contestando che possa essere ravvisata nel caso di specie alcuna
[...] responsabilità in capo agli insegnanti;
ha altresì lamentato che il C.T.U. abbia tenuto conto della ulteriore documentazione prodotta nel corso delle operazioni peritali, censurando in ogni caso la liquidazione del danno in favore della ragazza e dei genitori e contestando da ultimo la regolazione delle spese di lite.
Costituendosi nel presente grado, e hanno Controparte_2 CP_1 contestato la fondatezza del gravame ed hanno proposto appello incidentale al fine di sentir accertare l'integrale responsabilità dell'amministrazione scolastica e di ottenere il rimborso anche dei costi anticipati per la consulenza di parte.
Si è altresì costituito , chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_9 principale e la conferma della sentenza gravata.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, invece, il
[...]
ha preferito restare contumace nel presente grado. Controparte_4
pagina 5 di 10 La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 13.02.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, la censura la sentenza nel CP_10 capo in cui è stata ravvisata “una concorrente responsabilità degli insegnanti” in misura pari al 50%; l'appellante evidenzia il contrasto tra l'affermazione del primo giudice, secondo cui gli obblighi di vigilanza da parte degli insegnanti non sarebbero stati in concreto disattesi, e la conclusione cui è infine pervenuto, secondo cui sarebbe comunque ravvisabile “un inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte dalla scuola”, in quanto il gioco del rugby “è notoriamente considerato più pericoloso di altri (…) tenuto conto degli scontri tra i giocatori per il possesso palla, ma soprattutto per il fatto che non è opportuno farlo con squadre miste (maschi e femmine)”.
Tale motivo dev'essere accolto.
Occorre preliminarmente ribadire la legittimazione e l'interesse della compagnia, terza chiamata nel giudizio di primo grado, a proporre appello avverso la sentenza non impugnata dal chiamante, tenuto conto che l'odierna appellante ha mosso censure che riguardano “l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale presupposto della garanzia azionata” (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n.36420 del
29.12.2023).
Nel merito, è stato chiarito che, “in tema di danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara svoltasi all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2048 c.c., è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l'atto dannoso sia posto pagina 6 di 10 in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso;
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto. Ne consegue che grava sullo studente l'onere di provare l'illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto” (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n.9983 del 10.04.2019, nell'ambito della quale è stata esclusa la responsabilità della scuola per un infortunio avvenuto durante una partita di pallamano svoltasi sotto il controllo dell'insegnante, mentre gli alunni si rincorrevano per conseguire il possesso della palla).
In tale prospettiva, “non integra i presupposti del fatto illecito la condotta di gioco tenuta durante il normale sviluppo dell'azione di una partita (nella specie, di calcio) se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale, con l'età e la struttura fisica dei partecipanti al gioco” (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n. 6844 del
08.04.2016).
Tali conclusioni sono state ribadite anche per quanto riguarda il gioco del rugby, non riconducibile ad un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. anche in considerazione degli aspetti educativi connessi agli sport di squadra (leggasi in particolare Cass. Sez. III, ordinanza n.20790 del
25.07.2024, che ha escluso la responsabilità della scuola anche ai sensi dell'art. 2048 c.c., tenuto conto che il sinistro si era “verificato con modalità tali da non potere essere impedito” e che l'evento era riconducibile
“nell'alea normale dell'attività sportiva”).
pagina 7 di 10 Nel caso di specie, è stato comprovato (e non risulta sostanzialmente contestato) che l'infortunio è avvenuto mentre i ragazzi stavano partecipando ad un progetto di avviamento al rugby (debitamente autorizzato dai genitori) alla presenza dell'insegnante di educazione fisica ed anche di un altro insegnante chiamato ad assisterla;
né è emerso dall'istruttoria alcun comportamento violento o comunque anomalo da parte dello studente con cui la ha urtato prima di cadere in terra, non CP_2 essendo stato neppure dedotto che egli avesse una particolare forza o prestanza fisica.
Anche ove si ritenga che l'infortunio sia stato provocato dal comportamento tenuto dalla stessa minore (la quale si sarebbe scontrata con un altro studente al fine di mantenere il controllo della palla) e che pertanto il fatto debba essere ricondotto nell'ambito della responsabilità contrattuale disciplinata dall'art. 1218 c.c., la responsabilità dell'istituto scolastico dovrebbe comunque essere esclusa, non essendo emerso alcun elemento idoneo a presumere che la caduta sia stata determinata da un omesso controllo da parte dell'insegnante o comunque da una sua colpa (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, sentenza n.5118 del 17.02.2023, nonché Cass. Sez.
III, sentenza n.3612 del 17.02.2014, che esclude qualsiasi responsabilità per infortuni strettamente connessi con l'attività sportiva svolta, preventivamente autorizzata dai genitori del minore).
In accoglimento del primo motivo dell'appello principale ed in riforma della sentenza gravata, pertanto, dev'essere rigettata qualsiasi domanda proposta dalla e dai propri genitori al fine di ottenere il CP_2 risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta occorsa alla ragazza in data 13.11.2012.
Restano ovviamente assorbiti gli ulteriori motivi dell'appello principale
(relativi alla liquidazione del danno) e tutti i motivi dell'appello incidentale, volti a sentir accertare l'integrale responsabilità della scuola e ad ottenere la liquidazione di ulteriori voci di danno.
pagina 8 di 10 Dev'essere altresì accolta la domanda proposta dalla compagnia terza chiamata al fine di ottenere la restituzione di tutte le somme versate in provvisorio adempimento della sentenza di primo grado.
2. Tenuto conto dell'esito complessivo del presente giudizio, ma anche della peculiarità della vicenda esaminata e del fatto che solo di recente la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel senso sopra descritto, sussistono ragionevoli motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti e con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
Va dato atto inoltre della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002 per il versamento da parte delle appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già versato per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 1125 pubblicata in data 05.10.2022 dal CP_10
Tribunale di Ancona, cosí dispone:
In accoglimento del primo motivo dell'appello principale ed in riforma della sentenza gravata,
RIGETTA ogni domanda proposta da , e Controparte_2 Controparte_9
. CP_1
In accoglimento della domanda proposta da CP_10
CO , e a Controparte_2 Controparte_9 CP_1 restituire tutte le somme da ciascuno ricevute in provvisorio adempimento della sentenza di primo grado.
COMPENSA integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio con riferimento a tutte le parti in causa. pagina 9 di 10 DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché le appellanti incidentali versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 340 del Ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F ), già , in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano
Chiulli per procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ed (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Cinzia Molinaro C.F._2
pagina 1 di 10 in forza di procura rilasciata per la prima a margine dell'atto di citazione in primo grado e per la seconda in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellate ed appellanti incidentali –
NONCHE' CONTRO
), rappresentato e difeso Controparte_3 CodiceFiscale_3 dall'avv. Marco Chiarugi in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato –
ED INFINE NEI CONFRONTI DI
in persona del Controparte_4 Controparte_5
- Appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1125 pubblicata in data 05.10.2022 dal Tribunale di Ancona
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
- in via principale accertare e dichiarare l'inesistenza, nel caso di specie, di una responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c., come acclarata in sentenza in parziale accoglimento della responsabilità della nella verificazione del CP_6 sinistro de quo, sia per la diversa ricostruzione della dinamica dell'infortunio emersa all'esito della fase istruttoria svolta che, invero, attiene al paradigma normativo dell'art. 1218 c.c., sia per quanto all'abnorme concreta applicazione della ritenuta norma astratta che, sostanzialmente, è stata impiegata al lume degli elementi costitutivi della diversa responsabilità ex art. 1218 c.c. e conseguentemente riformare la sentenza opposta in rigetto totale della domanda attorea illegittimamente accolta;
- in via subordinata rigettare totalmente la domanda risarcitoria spiegata in primo grado da parte attrice, perché infondata in fatto ed in diritto, sia con
pagina 2 di 10 riferimento ad una responsabilità della Scuola, ai sensi dell'art. 1218 c.c., sia anche, in subordine, ad una diversa responsabilità, ai sensi dell'art. 2048 c.c.;
- in via di più gradato subordine, per la sola denegata e non creduta ipotesi, in cui sia confermata la sentenza impugnata, ridurre il risarcimento già commisurato nei limiti delle risultanze della CTU svolta senza riconoscimento delle lesioni, di cui al secondo intervento patito inerente alla malattia manifestatasi nel periodo 2019-2020, altresì sottraendo dal risarcimento deciso in sentenza
“Incremento per sofferenza soggettiva 25% €. 4.460,50” sul danno biologico (cfr. sentenza, pag. 10, secondo capoverso) e l'ulteriore aumento per personalizzazione dell'intero danno non patrimoniale di “€ 5.757,75” (cfr. sentenza, pag. 10, terzo capoverso) in quanto non dovuti, non provati e comunque in duplicazione tra loro, pure senza applicazione di rivalutazione della somma risarcitoria ed interessi dalla data dell'infortunio alla sentenza, inoltre senza riconoscimento del danno in iure proprio a beneficio dei sig.ri CP_3
e ed infine con compensazione delle spese
[...] CP_1 legali maturate in primo grado osservata l'eccessiva determinazione della domanda in citazione, rispetto al danno accertato in corso di causa;
- sempre con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio e restituzione di tutto quanto, nelle more, eventualmente versato agli Appellanti da . “ Parte_1
Per le appellate ed appellanti incidentali:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel merito: rigettare l'appello principale in quanto infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui agli scritti difensivi in atti, con ogni statuizione;
in accoglimento del proposto appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n.1125/2022 del Tribunale di Ancona del 05/10/2022, in via preliminare: A) accertare e dichiarare la nullità parziale della sentenza impugnata per le motivazioni di cui agli scritti difensivi in atti, con ogni conseguente ed opportuno provvedimento;
in via istruttoria: ribadite le eccezioni ex art.246 c.p.c., accertare e dichiarare la nullità del contenuto delle deposizioni dei testi all'udienza Testimone_1 del 12.07.2018 e resa all'udienz Testimone_2 nel merito: accertare la esclusiva responsabilità, extracontrattuale (ex art. 2049 c.c. e/o in subordine ex art. 2043 c.c.) e/o contrattuale, del personale docente dell'Istituto Scolastico Comprensivo “Grazie Tavernelle” di Ancona nella causazione del sinistro per cui è causa e, conseguentemente, accertare la esclusiva responsabilità, extracontrattuale e/o contrattuale del
[...]
(ora Controparte_7 Controparte_4
) e per l'effetto condannare il
[...] Controparte_7
(ora
[...] Controparte_4 CP_8
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi
[...]
sig.ra da liquidarsi nella complessiva somma di € Parte_3
pagina 3 di 10 38.225,75 (da cui detrarre la somma ricevuta in virtù della sentenza di primo grado) o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal dì del fatto fino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria ed alle spese di CTP pari ad euro 366,00, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla sig.ra da CP_1 liquidarsi nella complessiva somma di €. 3.822,56 (da cui detrarre la somma ricevuta in virtù della sentenza di primo grado) o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal dì del fatto fino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria. In ogni caso, dichiarare inammissibili tutte le domande ed eccezioni nuove proposte dall'appellante in violazione dell'art. 345 c.p.c. per le ragioni di cui agli scritti difensivi in atti. Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa nel merito Rigettare il ricorso ex adverso proposto per le motivazioni di cui in narrativa ovvero con ogni più opportuna statuizione;
Con vittoria di anticipazioni e compenso professionale nei confronti del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”
[...]
[...]
[...]
[...]
e , in proprio e quali genitori responsabili per Controparte_9 CP_1
(all'epoca minorenne), hanno convenuto il Controparte_2 [...]
dinanzi al Tribunale di Ancona al fine di ottenere il risarcimento di Controparte_4 tutti i danni subiti a seguito dell'infortunio occorso in data 13.11.2012 alla propria figlia, mentre stava partecipando alla lezione di educazione fisica presso l'istituto scolastico comprensivo “Grazie-Tavernelle” di Ancona.
Costituendosi in giudizio, l'amministrazione convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, contestando che sia ravvisabile nel caso di specie una responsabilità degli insegnanti presenti;
ha comunque sollecitato il differimento della prima udienza al fine di evocare in giudizio la compagnia assicuratrice con pagina 4 di 10 cui la direzione scolastica aveva stipulato una polizza a garanzia della propria responsabilità civile.
Chiamata in giudizio, la ha contestato la fondatezza della Parte_2 domanda attorea e comunque l'entità dei danni lamentati.
Nel corso del giudizio la ragazza ha raggiunto la maggiore età e si è costituita in proprio, associandosi alle domande già proposte dai propri genitori.
All'esito dell'istruttoria, con sentenza in data 05.10.2022 il Tribunale di Ancona ha parzialmente accolto la domanda attorea, ravvisando nel caso di specie la responsabilità degli insegnanti limitatamente alla quota pari al 50%; recependo le conclusioni della C.T.U., il primo giudice ha condannato il convenuto a CP_4 versare in favore della ragazza la somma complessivamente pari ad €.19.112,87
a titolo di danno alla persona complessivamente subito ed in favore di ciascun genitore la somma pari ad €.1.911,28 a titolo di danno subito iure proprio, ponendo altresì a carico dell'amministrazione le spese di lite e di consulenza;
ha da ultimo condannato la compagnia terza chiamata a manlevare integralmente il
, compensando le spese tra tali parti. CP_4
Avverso tale sentenza ha proposto appello la (già CP_10 CP_11
), contestando che possa essere ravvisata nel caso di specie alcuna
[...] responsabilità in capo agli insegnanti;
ha altresì lamentato che il C.T.U. abbia tenuto conto della ulteriore documentazione prodotta nel corso delle operazioni peritali, censurando in ogni caso la liquidazione del danno in favore della ragazza e dei genitori e contestando da ultimo la regolazione delle spese di lite.
Costituendosi nel presente grado, e hanno Controparte_2 CP_1 contestato la fondatezza del gravame ed hanno proposto appello incidentale al fine di sentir accertare l'integrale responsabilità dell'amministrazione scolastica e di ottenere il rimborso anche dei costi anticipati per la consulenza di parte.
Si è altresì costituito , chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_9 principale e la conferma della sentenza gravata.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, invece, il
[...]
ha preferito restare contumace nel presente grado. Controparte_4
pagina 5 di 10 La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 13.02.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, la censura la sentenza nel CP_10 capo in cui è stata ravvisata “una concorrente responsabilità degli insegnanti” in misura pari al 50%; l'appellante evidenzia il contrasto tra l'affermazione del primo giudice, secondo cui gli obblighi di vigilanza da parte degli insegnanti non sarebbero stati in concreto disattesi, e la conclusione cui è infine pervenuto, secondo cui sarebbe comunque ravvisabile “un inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte dalla scuola”, in quanto il gioco del rugby “è notoriamente considerato più pericoloso di altri (…) tenuto conto degli scontri tra i giocatori per il possesso palla, ma soprattutto per il fatto che non è opportuno farlo con squadre miste (maschi e femmine)”.
Tale motivo dev'essere accolto.
Occorre preliminarmente ribadire la legittimazione e l'interesse della compagnia, terza chiamata nel giudizio di primo grado, a proporre appello avverso la sentenza non impugnata dal chiamante, tenuto conto che l'odierna appellante ha mosso censure che riguardano “l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale presupposto della garanzia azionata” (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n.36420 del
29.12.2023).
Nel merito, è stato chiarito che, “in tema di danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara svoltasi all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2048 c.c., è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l'atto dannoso sia posto pagina 6 di 10 in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso;
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto. Ne consegue che grava sullo studente l'onere di provare l'illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto” (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n.9983 del 10.04.2019, nell'ambito della quale è stata esclusa la responsabilità della scuola per un infortunio avvenuto durante una partita di pallamano svoltasi sotto il controllo dell'insegnante, mentre gli alunni si rincorrevano per conseguire il possesso della palla).
In tale prospettiva, “non integra i presupposti del fatto illecito la condotta di gioco tenuta durante il normale sviluppo dell'azione di una partita (nella specie, di calcio) se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale, con l'età e la struttura fisica dei partecipanti al gioco” (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n. 6844 del
08.04.2016).
Tali conclusioni sono state ribadite anche per quanto riguarda il gioco del rugby, non riconducibile ad un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. anche in considerazione degli aspetti educativi connessi agli sport di squadra (leggasi in particolare Cass. Sez. III, ordinanza n.20790 del
25.07.2024, che ha escluso la responsabilità della scuola anche ai sensi dell'art. 2048 c.c., tenuto conto che il sinistro si era “verificato con modalità tali da non potere essere impedito” e che l'evento era riconducibile
“nell'alea normale dell'attività sportiva”).
pagina 7 di 10 Nel caso di specie, è stato comprovato (e non risulta sostanzialmente contestato) che l'infortunio è avvenuto mentre i ragazzi stavano partecipando ad un progetto di avviamento al rugby (debitamente autorizzato dai genitori) alla presenza dell'insegnante di educazione fisica ed anche di un altro insegnante chiamato ad assisterla;
né è emerso dall'istruttoria alcun comportamento violento o comunque anomalo da parte dello studente con cui la ha urtato prima di cadere in terra, non CP_2 essendo stato neppure dedotto che egli avesse una particolare forza o prestanza fisica.
Anche ove si ritenga che l'infortunio sia stato provocato dal comportamento tenuto dalla stessa minore (la quale si sarebbe scontrata con un altro studente al fine di mantenere il controllo della palla) e che pertanto il fatto debba essere ricondotto nell'ambito della responsabilità contrattuale disciplinata dall'art. 1218 c.c., la responsabilità dell'istituto scolastico dovrebbe comunque essere esclusa, non essendo emerso alcun elemento idoneo a presumere che la caduta sia stata determinata da un omesso controllo da parte dell'insegnante o comunque da una sua colpa (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, sentenza n.5118 del 17.02.2023, nonché Cass. Sez.
III, sentenza n.3612 del 17.02.2014, che esclude qualsiasi responsabilità per infortuni strettamente connessi con l'attività sportiva svolta, preventivamente autorizzata dai genitori del minore).
In accoglimento del primo motivo dell'appello principale ed in riforma della sentenza gravata, pertanto, dev'essere rigettata qualsiasi domanda proposta dalla e dai propri genitori al fine di ottenere il CP_2 risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta occorsa alla ragazza in data 13.11.2012.
Restano ovviamente assorbiti gli ulteriori motivi dell'appello principale
(relativi alla liquidazione del danno) e tutti i motivi dell'appello incidentale, volti a sentir accertare l'integrale responsabilità della scuola e ad ottenere la liquidazione di ulteriori voci di danno.
pagina 8 di 10 Dev'essere altresì accolta la domanda proposta dalla compagnia terza chiamata al fine di ottenere la restituzione di tutte le somme versate in provvisorio adempimento della sentenza di primo grado.
2. Tenuto conto dell'esito complessivo del presente giudizio, ma anche della peculiarità della vicenda esaminata e del fatto che solo di recente la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel senso sopra descritto, sussistono ragionevoli motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti e con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
Va dato atto inoltre della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002 per il versamento da parte delle appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già versato per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 1125 pubblicata in data 05.10.2022 dal CP_10
Tribunale di Ancona, cosí dispone:
In accoglimento del primo motivo dell'appello principale ed in riforma della sentenza gravata,
RIGETTA ogni domanda proposta da , e Controparte_2 Controparte_9
. CP_1
In accoglimento della domanda proposta da CP_10
CO , e a Controparte_2 Controparte_9 CP_1 restituire tutte le somme da ciascuno ricevute in provvisorio adempimento della sentenza di primo grado.
COMPENSA integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio con riferimento a tutte le parti in causa. pagina 9 di 10 DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché le appellanti incidentali versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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