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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. n. 4241/2021-4572/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente rel/est
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I Grado riunite, iscritte al n.4241/2021 R.G. e n.4572/2021 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 18/6/2024; promosse da e
contro
:
(C.F. ), nata a [...], il [...] ivi residente in [...] C.F._1
San Giuliano n. 24, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/D, presso lo studio dell'avv. Lilian Saccà, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...], [...], ivi residente in [...] C.F._2
Dei Comuni n. 15, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/I, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Rizza, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-resistente con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 14/12/2021);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 17/9/2021 ha chiesto la pronuncia di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la stessa e in Siracusa il Controparte_1
9/6/2007 (Anno 2007, atto n. 104, Parte II, Serie A).
Ha esposto che dalla loro unione sono nati i figli (a Siracusa, in data 4/4/2008) e (a Per_1 Per_2
Siracusa, in data 30/3/2010); che essendo venuto meno l'affetto coniugale essi si sono separati con sentenza di questo tribunale n. 1204/2020 pubblicata il 2/12/2020 emessa a seguito dell'accordo raggiunto tra le parti;
che da allora non hanno più ripreso la convivenza.
Ha dedotto che in sede di separazione le parti avevano concordato l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori con collocazione presso la madre alla quale veniva assegnata la casa coniugale sita in Siracusa, Via San Giuliano n. 24, oltre che la regolamentazione del diritto di visita padre e figli. In punto economico, i coniugi avevano stabilito a carico del il pagamento di un CP_1 assegno mensile pari a €500,00 a titolo di mantenimento per i figli minori oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con la chiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha dedotto Parte_1 che l'assetto dei rapporti familiari non è mutato atteso che i figli continuano a vivere con lei, ma che le loro esigenze, nel frattempo, sono aumentate e che il padre non ha contribuito al mantenimento dei figli sin da quando ha lasciato la casa coniugale nel 2016. Inoltre, ha rappresentato lo scarso interesse del resistente nel partecipare attivamente alle decisioni relative alla vita dei minori arrecando problematiche relative alla concessione di autorizzazioni per la partecipazione dei figli, ad esempio, a gite scolastiche o ad attività extrascolastiche nonché per sottoporli a visite mediche specialistiche.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre nonché la regolamentazione del diritto di vista padre e figli. In punto economico ha chiesto di quantificare in
€600,00 mensili, l'assegno di mantenimento per i minori a carico del padre in vista delle loro maggiori esigenze e, ove risultasse la sussistenza di un rapporto di lavoro, il pagamento diretto a carico del terzo in favore di . Parte_1
Con autonomo ricorso depositato in data 6/10/2021, ha adito l'intestato Tribunale Controparte_1
instaurando il giudizio n. 4572/2021 R.G. al fine di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la Torneo chiedendo che venisse disposto l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori con collocazione presso la madre nonché la regolamentazione del diritto di visita padre e figli. In punto economico ha chiesto che venisse disposta la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di complessivi €200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 5 Nel suddetto procedimento si è costituita contestando la domanda del marito e insistendo Parte_1 per l'accoglimento delle domande in questa sede formulate.
Con provvedimento del 3/1/2022, il Presidente del Tribunale ha riunito il procedimento R.G. n.
4572/2021 al quello iscritto al n. 4241/2024 R.G..
La causa è stata quindi rinviata all'udienza di comparizione personale delle parti del 17/1/2022 nella quale il giudice delegato ha esperito invano il tentativo di conciliazione ed ha confermato a titolo temporaneo ed urgente le condizioni della separazione sollecitando le parti a intraprendere un percorso di mediazione familiare al fine di trovare una modalità comune a entrambi i genitori per affrontare le problematiche di gestione dei figli.
Si è quindi dato corso al giudizio nell'ambito del quale, la causa è stata rimessa all'udienza di precisazione delle conclusioni e quindi posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito. xxx
Ciò posto, osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza di separazione sopra indicata da cui risulta che in quel giudizio i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per il rituale tentativo di conciliazione all'udienza del 1/2/2018, mentre la protrazione dello stato di separazione per il periodo eccedente il termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso e dalle comuni posizioni assunte dalle parti.
Quanto all'affidamento della prole il collegio ritiene di dover confermare il regime di affidamento condiviso dalle parti già concordemente scelto in sede di separazione.
A fronte della scelta preferenziale espressa in tal senso dal legislatore e della non comprovata evidenza di carenze genitoriali del padre, il collegio reputa più rispondente all'interesse della prole un paritario esercizio delle responsabilità da parte dei genitori.
Il d'altra parte, ha contestato quanto dedotto dalla dichiarando all'udienza CP_1 Pt_1
presidenziale di avere sempre dato le autorizzazioni e i consensi necessari per i figli minori ove messo a conoscenza.
Ha altresì dedotto che a causa del proprio stato di disoccupazione ha avuto difficoltà nel versare gli importi dovuti per il mantenimento dei figli cui ha concorso come ha potuto anche con il supporto dei propri familiari ed in forma diretta durante i tempi di permanenza dei figli presso di lui.
pagina 3 di 5 Orbene, seppure la condizione di disoccupazione non esima il dal dovere di attivarsi per CP_1
concorrere ai bisogni dei figli, il solo fatto che lo stesso si sia reso inadempiente nel mantenimento dei figli non implica ex se una prognosi di inadeguatezza nell'esercizio delle proprie responsabilità quale genitore, dovendo a tal fine concorrere ulteriori elementi dimostrativi di tale inidoneità genitoriale.
Il invero, si dimostra interessato alla vita dei figli così può desumersi dalle domande dal CP_1
medesimo formulate nel presente giudizio nonché della stesse dichiarazioni rese dalla in sede di Pt_1
udienza presidenziale, da cui si desume che il diniego di talune autorizzazioni (quali quella alla gita scolastica in periodo di pandemia) era dato nell'interesse dei figli e non per ragioni sterilmente oppositive o di disinteresse.
Ne consegue che va rigettata la domanda di affidamento esclusivo dei figli formulata dalla ricorrente e confermato l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
Anche con riferimento al diritto di visita del padre, in mancanza di elementi di novità in corso di causa, deve confermarsi il provvedimento presidenziale che ha confermato la regolamentazione delle visite stabilita con la separazione.
Quanto all'assegno di mantenimento per i figli, richiamati i parametri normativi previsti dall'art. 337 ter c.c., va rilevato che se è vero che le esigenze dei figli accrescono con l'età è anche vero che non può non tenersi conto delle concrete capacità contributive dei genitori.
La capacità lavorativa del ancora in giovane età, induce a ritenere reversibile la dichiarata CP_1
condizione attuale di disoccupazione cosicchè, avuto riguardo anche alle accresciute esigenze dei figli, deve confermarsi l'assegno di mantenimento di € 500 al mese concordato in sede di separazione.
Va infine confermato il concorso al 50% nelle spese straordinarie dei figli già previsto con la separazione e confermato dal presidente nel presente giudizio con l'ordinanza sopra citata.
Le ulteriori domande proposte dal sono inammissibili atteso che gli impegni di natura CP_1
economica restano civilisticamente regolati dai relativi titoli negoziali.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la parziale reciproca soccombenza le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Siracusa il 9/6/2007 tra CP_1
(Anno 2007, Att. N. 104, Parte II, Serie A);
[...] Parte_1
pagina 4 di 5 conferma l'ordinanza presidenziale del 17.1.2022; rigetta nel resto;
compensa interamente le spese del giudizio;
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
14/2/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente rel/est
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I Grado riunite, iscritte al n.4241/2021 R.G. e n.4572/2021 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 18/6/2024; promosse da e
contro
:
(C.F. ), nata a [...], il [...] ivi residente in [...] C.F._1
San Giuliano n. 24, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/D, presso lo studio dell'avv. Lilian Saccà, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...], [...], ivi residente in [...] C.F._2
Dei Comuni n. 15, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/I, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Rizza, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-resistente con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 14/12/2021);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 17/9/2021 ha chiesto la pronuncia di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la stessa e in Siracusa il Controparte_1
9/6/2007 (Anno 2007, atto n. 104, Parte II, Serie A).
Ha esposto che dalla loro unione sono nati i figli (a Siracusa, in data 4/4/2008) e (a Per_1 Per_2
Siracusa, in data 30/3/2010); che essendo venuto meno l'affetto coniugale essi si sono separati con sentenza di questo tribunale n. 1204/2020 pubblicata il 2/12/2020 emessa a seguito dell'accordo raggiunto tra le parti;
che da allora non hanno più ripreso la convivenza.
Ha dedotto che in sede di separazione le parti avevano concordato l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori con collocazione presso la madre alla quale veniva assegnata la casa coniugale sita in Siracusa, Via San Giuliano n. 24, oltre che la regolamentazione del diritto di visita padre e figli. In punto economico, i coniugi avevano stabilito a carico del il pagamento di un CP_1 assegno mensile pari a €500,00 a titolo di mantenimento per i figli minori oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con la chiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha dedotto Parte_1 che l'assetto dei rapporti familiari non è mutato atteso che i figli continuano a vivere con lei, ma che le loro esigenze, nel frattempo, sono aumentate e che il padre non ha contribuito al mantenimento dei figli sin da quando ha lasciato la casa coniugale nel 2016. Inoltre, ha rappresentato lo scarso interesse del resistente nel partecipare attivamente alle decisioni relative alla vita dei minori arrecando problematiche relative alla concessione di autorizzazioni per la partecipazione dei figli, ad esempio, a gite scolastiche o ad attività extrascolastiche nonché per sottoporli a visite mediche specialistiche.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre nonché la regolamentazione del diritto di vista padre e figli. In punto economico ha chiesto di quantificare in
€600,00 mensili, l'assegno di mantenimento per i minori a carico del padre in vista delle loro maggiori esigenze e, ove risultasse la sussistenza di un rapporto di lavoro, il pagamento diretto a carico del terzo in favore di . Parte_1
Con autonomo ricorso depositato in data 6/10/2021, ha adito l'intestato Tribunale Controparte_1
instaurando il giudizio n. 4572/2021 R.G. al fine di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la Torneo chiedendo che venisse disposto l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori con collocazione presso la madre nonché la regolamentazione del diritto di visita padre e figli. In punto economico ha chiesto che venisse disposta la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di complessivi €200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 5 Nel suddetto procedimento si è costituita contestando la domanda del marito e insistendo Parte_1 per l'accoglimento delle domande in questa sede formulate.
Con provvedimento del 3/1/2022, il Presidente del Tribunale ha riunito il procedimento R.G. n.
4572/2021 al quello iscritto al n. 4241/2024 R.G..
La causa è stata quindi rinviata all'udienza di comparizione personale delle parti del 17/1/2022 nella quale il giudice delegato ha esperito invano il tentativo di conciliazione ed ha confermato a titolo temporaneo ed urgente le condizioni della separazione sollecitando le parti a intraprendere un percorso di mediazione familiare al fine di trovare una modalità comune a entrambi i genitori per affrontare le problematiche di gestione dei figli.
Si è quindi dato corso al giudizio nell'ambito del quale, la causa è stata rimessa all'udienza di precisazione delle conclusioni e quindi posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito. xxx
Ciò posto, osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza di separazione sopra indicata da cui risulta che in quel giudizio i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per il rituale tentativo di conciliazione all'udienza del 1/2/2018, mentre la protrazione dello stato di separazione per il periodo eccedente il termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso e dalle comuni posizioni assunte dalle parti.
Quanto all'affidamento della prole il collegio ritiene di dover confermare il regime di affidamento condiviso dalle parti già concordemente scelto in sede di separazione.
A fronte della scelta preferenziale espressa in tal senso dal legislatore e della non comprovata evidenza di carenze genitoriali del padre, il collegio reputa più rispondente all'interesse della prole un paritario esercizio delle responsabilità da parte dei genitori.
Il d'altra parte, ha contestato quanto dedotto dalla dichiarando all'udienza CP_1 Pt_1
presidenziale di avere sempre dato le autorizzazioni e i consensi necessari per i figli minori ove messo a conoscenza.
Ha altresì dedotto che a causa del proprio stato di disoccupazione ha avuto difficoltà nel versare gli importi dovuti per il mantenimento dei figli cui ha concorso come ha potuto anche con il supporto dei propri familiari ed in forma diretta durante i tempi di permanenza dei figli presso di lui.
pagina 3 di 5 Orbene, seppure la condizione di disoccupazione non esima il dal dovere di attivarsi per CP_1
concorrere ai bisogni dei figli, il solo fatto che lo stesso si sia reso inadempiente nel mantenimento dei figli non implica ex se una prognosi di inadeguatezza nell'esercizio delle proprie responsabilità quale genitore, dovendo a tal fine concorrere ulteriori elementi dimostrativi di tale inidoneità genitoriale.
Il invero, si dimostra interessato alla vita dei figli così può desumersi dalle domande dal CP_1
medesimo formulate nel presente giudizio nonché della stesse dichiarazioni rese dalla in sede di Pt_1
udienza presidenziale, da cui si desume che il diniego di talune autorizzazioni (quali quella alla gita scolastica in periodo di pandemia) era dato nell'interesse dei figli e non per ragioni sterilmente oppositive o di disinteresse.
Ne consegue che va rigettata la domanda di affidamento esclusivo dei figli formulata dalla ricorrente e confermato l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
Anche con riferimento al diritto di visita del padre, in mancanza di elementi di novità in corso di causa, deve confermarsi il provvedimento presidenziale che ha confermato la regolamentazione delle visite stabilita con la separazione.
Quanto all'assegno di mantenimento per i figli, richiamati i parametri normativi previsti dall'art. 337 ter c.c., va rilevato che se è vero che le esigenze dei figli accrescono con l'età è anche vero che non può non tenersi conto delle concrete capacità contributive dei genitori.
La capacità lavorativa del ancora in giovane età, induce a ritenere reversibile la dichiarata CP_1
condizione attuale di disoccupazione cosicchè, avuto riguardo anche alle accresciute esigenze dei figli, deve confermarsi l'assegno di mantenimento di € 500 al mese concordato in sede di separazione.
Va infine confermato il concorso al 50% nelle spese straordinarie dei figli già previsto con la separazione e confermato dal presidente nel presente giudizio con l'ordinanza sopra citata.
Le ulteriori domande proposte dal sono inammissibili atteso che gli impegni di natura CP_1
economica restano civilisticamente regolati dai relativi titoli negoziali.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la parziale reciproca soccombenza le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Siracusa il 9/6/2007 tra CP_1
(Anno 2007, Att. N. 104, Parte II, Serie A);
[...] Parte_1
pagina 4 di 5 conferma l'ordinanza presidenziale del 17.1.2022; rigetta nel resto;
compensa interamente le spese del giudizio;
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
14/2/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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