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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 3687 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio Parte_1 degli avvocati Giorgio Rodin, Giuliana Murino, Teodoro Rodin e Fabrizio Rodin che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura speciale agli atti
RICORRENTE contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, elettivamente domiciliato in Cagliari nell'ufficio Legale della Sede Provinciale, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Falqui Cao
e in virtù di procura generale alle liti in atti Controparte_2
RESISTENTE
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato ad accertare e dichiarare che il ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, per il riconoscimento del requisito sanitario necessario per poter godere dell' assegno mensile di assistenza, parte opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato la valutazione sfavorevole effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, Dott. , secondo cui Persona_1
l'opponente risulta affetto da:” Esiti di orchifunicolectomia destra per neoplasia testicolare germinale (seminoma), trattato con successiva chemioterapia. ““e ha concluso “per la conferma del giudizio della Commissione Medica della ASL di Cagliari, ovvero invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 70% (SETTANTA).
La difesa opponente ha censurato la valutazione in atti ritenendo che le conclusioni assunte dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva non sono condivisibili poichè l'indagine peritale si presenta incompleta, essendo necessario valutare l'incidenza invalidante di tutte le menomazioni che affliggono il ricorrente e l'incidenza delle stesse sulla sua capacità lavorativa specifica ed attitudinale.
A supporto della propria tesi ha rilevato che nella bozza di perizia il CTU, posta la diagnosi di esiti di orchifunicolectomia destra per neoplasia testicolare ha concluso affermando che la capacità lavorativa del ricorrente è ridotta in misura pari al 70%. Con le osservazioni alla bozza di perizia la difesa del ricorrente ha chiesto al CTU di integrare l'indagine peritale includendo la valutazione dell'enfisema para settale – patologia documentata in atti e non considerata dal perito – e dell'incidenza del quadro diagnostico sulla sua capacità lavorativa specifica ed attitudinale ai fini dell'attribuzione di 5 punti aggiuntivi così come previsto dall'art. 3 del Dlg 23 novembre 1988 n°509.
Nelle controdeduzioni, allegate alla perizia definitiva, il perito ha giustificato la mancata valutazione dell'enfisema para settale con una asserita asintomaticità priva di limitazioni respiratorie nonostante la documentazione in atti attesta la presenza di allergia respiratoria, laddove il CTU non ha, di converso, condotto specifici esami che confermino tale asserita assenza di sintomi e di limitazioni funzionali (ad es. spirometria). Occorre considerare che il codice tabellare applicabile a tale menomazione (6005 - enfisema lobare congenito) prevede una incidenza invalidante fissa dell'11%
a prescindere dalla eventuale presenza di un deficit respiratorio, da conteggiarsi separatamente. Per quanto riguarda, invece, l'incidenza del quadro diagnostico sulla capacità lavorativa specifica ed attitudinale, non è stata formulata alcuna controdeduzione, benché il ricorrente abbia lavorato come operaio e come cameriere, attività prevalentemente di fatica, su cui è innegabile che il quadro diagnostico ha una incidenza non marginale. A questo riguardo, il perito non ha considerato che il ricorrente è da anni affetto da lombalgia, in ragione della quale è stato necessario predisporre un progetto riabilitativo in data 24/10/2024 con l'obiettivo di contenere la sintomatologia algica che lo affligge da anni, agevolmente rilevabile all'esame obiettivo. In sintesi sommando tale incidenza dell'11% a quella del 70% relativa alla patologia neoplastica, ed aggiungendo l'incremento di 5 punti previsto dall'art. 3 del Dlg 23 novembre 1988 n°509 per l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica ed attitudinale, si raggiunge una riduzione complessiva della capacità lavorativa pari al 78%, cui andrebbe aggiunta, per completezza, anche la percentuale relativa alla lombalgia, riconducibile per analogia sub cod. 7010.
Parte opponente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare e dichiarare che la capacità lavorativa di
è ridotta in misura pari o superiore al 74% con decorrenza dalla data di Parte_1 presentazione della domanda amministrativa, con condanna dell' alla corresponsione delle spese CP_3 processuali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. CP_ L' si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo che l'elaborato peritale di cui si chiede non sia concessa l'omologazione non risulta affetto da alcun vizio, infatti è completo e adeguatamente motivato. In particolare, il dott. , con disamina contestata solo Per_1 genericamente, ha acclarato elementi che inequivocabilmente depongono per l'assenza delle condizioni di legge pretese. Il consulente ha preso in considerazione le diverse patologie di cui soffre la parte ricorrente, analizzandole accuratamente e giustificando la valutazione complessiva conseguente. Per tali ragioni l'istituto si è opposto al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e rinnovata la consulenza tecnico d'ufficio, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti e all' udienza tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
§§§§
L'opposizione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Nel caso di specie, stante le censure mosse alla consulenza nell'atto introduttivo del giudizio, si è ritenuto a fini istruttori di procedere al rinnovo della consulenza tecnica, affidata al Dr. Per_2
In particolare, il consulente, esaminato il caso mediante visita peritale ed esame della
[...] documentazione prodotta, ha accertato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:”• Seminoma testicolo destro trattato con orchiectomia e chemioterapia adiuvante • Enfisema polmonare •
Lombalgia cronica con discopatia L5/S1 in iniziale rotoscoliosi sinistro convessa “.
Il ctu dott. ha accertato che “con riferimento alla tabella di invalidità civile ai sensi del Per_2
D.M. febbraio 1992, il seminoma del testicolo in considerazione dello stadio iniziale di malattia, del trattamento chemioterapico effettuato notoriamente responsivo e del tempo di oltre due anni intercorso dalla diagnosi, in conformità con codice 9323 configura uno stato di invalidità quantificabile nella misura del 70% come riconosciuto dalla Commissione Medica della ASL di
Cagliari. Per quanto riguarda le altre patologie l'enfisema, considerata l'assenza di compromissioni respiratorie va valutato nella misura dell'11% in base al codice 6005. La discopatia L5/S1, assimilabile ad una spondilolistesi L5/S1, in conformità con il codice 7008, nella misura del 12%.
Ricorrendo al calcolo riduzionistico la somma delle singole percentuali dà un totale del 76%”.
Poichè la consulenza risulta suffragata da riscontri oggettivi anamnestici e documentali, adeguatamente motivata e maggiormente approfondita rispetto alla consulenza depositata in fase di accertamento tecnico preventivo, in adesione alle conclusioni nella medesima riportate, il Giudice accerta che a causa delle infermità o difetti fisici o mentali dai quali è Parte_1 affetta è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 76% dalla data della domanda amministrativa, conseguentemente, accoglie la presente opposizione. Stante il principio della soccombenza, le spese processuali sono poste a carico dell' in CP_3 favore dell'opponente liquidando sia la fase relativa all'atp che la fase dell'opposizione ex art. 445 bis cpc e aumentate del 5% per i collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e liquidate come da dispositivo. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
accerta che a causa del complesso delle patologie da cui è affetto, Parte_1
è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 76% dalla data della domanda amministrativa (15 dicembre 2022) e per l'effetto, accoglie il ricorso in opposizione dal medesimo proposto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. con l'atto introduttivo del giudizio.
Condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opponente liquidando CP_3
l'importo di € 1.606,50 per la fase relativa all'ATP e di € 3.319,00 per la fase dell'opposizione ex art. 445 bis sesto comma c.p.c., oltre 15% di spese generali e accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari della parte opponente. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti.
Così deciso in Cagliari 22 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo
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