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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/12/2024, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
467/2024 RGAC
Il giudice, nella persona dei sigg.ri:
Dott. P. Rampini Pres.
Dott.ssa S. Pozzetti Giud.
Dott. P. Perfetti Rel est
Ha emesso sentenza sul ricorso di
, nata ad [...] il [...], CF: residente in [...]di Costigliole, Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Giacomo Scotti nr 66, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Irene
Carpignano del Foro di Asti, (CF: ), presso il cui studio elegge domicilio CodiceFiscale_2
Avverso
, nato ad [...] il [...], residente in [...] Parte_2
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Gligora, del Foro di Asti, C.F. C.F._3
, (telefax per comunicazioni: 0141/230370; pec: ), C.F._4 Email_1 presso il cui studio, sito in Asti, Via Carducci nr.43, elegge domicilio,
[...]
proponeva ricorso per la regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità Parte_3 genitoriale, relativamente al figlio minore , CF: , riconosciuto Persona_1 CodiceFiscale_5 da entrambi i genitori, nato il [...].
Chiedeva:
“NEL MERITO
1) Disporre che il figlio minore venga affidato alle cure di entrambi i genitori, affidamento condiviso, _1 con residenza prevalente e anagrafica presso la madre;
2) Disporre l'assegnazione della casa famigliare alla signora;
Pt_1
3) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore dall'uscita dall'asilo del martedì sino al rientro all'asilo del mercoledì mattina e a week-end alterni dal venerdì all'uscita dall'asilo alla domenica sera, prima di cena. Per quanto attiene alle vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore 2 settimane (non consecutive sino al raggiungimento degli 8 anni del minore) da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio di ogni anno. Per quanto attiene alle vacanze natalizie trascorrerà ad anni _1 alterni con ciascun genitore il periodo che va dalla fine delle lezioni scolastiche al 31 gennaio ovvero dal 1 gennaio all'epifania con la specifica che il genitore che non avrà il figlio con sé nella settimana di Natale potrà tenere con sé il piccolo, per lo scambio degli auguri e dei regali, il giorno del 25 dicembre dalle 11:00 sino al mattino successivo del 26 dicembre alle ore 11:00; per quanto attiene alle vacanze Pasquali _1 trascorrerà ad anni alterni il periodo dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua ovvero dal Lunedi dell'Angelo al rientro a scuola. Per le altre festività infrannuali nonché il giorno del compleanno del minore varrà il criterio dell'alternanza. Le feste del papà e della mamma le trascorrerà con il rispettivo genitore come anche il compleanno della madre e del padre. Si rimanda al piano genitoriale allegato;
4) Disporre che il signor versi entro il 5 di ogni mese alla signora la somma mensile di euro Pt_2 Pt_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle documentate spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Asti;
5) Disporre che l'assegno unico venga percepito dalla signora nella misura del 100%; Pt_1
6) Con vittoria di spese diritti, onorari, iva, Cpa. “
Si costituiva in giudizio il resistente,
formulando le conclusioni che seguono:
“In via principale:
Disporre che il figlio sia affidato congiuntamente ai genitori, con residenza anagrafica formale _1 presso l'attuale;
- le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui ha con sè la prole, ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente.
Prevedere che le modalità di incontro e frequentazione della prole con i genitori avvenga secondo modalità che garantiscano tempi di permanenza identici tra padre e madre nell'arco delle due settimane, e precisamente:
il lunedì la madre accompagnerà a scuola, lo riprenderà il padre all'uscita e lo terrà sino al mercoledì
_1 per riaccompagnarlo a scuola, all'uscita da scuola del mercoledì la madre prenderà tenendolo con sé
_1 sino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
all'uscita da scuola del venerdì il padre prenderà e trascorrerà con il figlio l'intero fine settimana sino alla mattina del lunedì, quando lo
_1 riaccompagnerà a scuola. La settimana successiva i periodi saranno invertiti tra i genitori, e così seguiranno le settimane successive secondo alternanza. In caso di malattia di e/o chiusura della scuola,
_1 varranno le stesse condizioni e l'orario di prelievo/accompagnamento sarà quello delle 17.
Durante le ferie estive ciascun coniuge terrà con sé per 15 giorni anche non consecutivi, _1 preferibilmente nel mese di Agosto. I genitori concorderanno i rispettivi periodi di ferie entro il mese di maggio di ogni anno (e, in ogni caso, non appena ne avranno ricevuto comunicazione da parte dei rispettivi datori di lavoro). Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo circa i periodi di rispettiva spettanza, negli anni pari prevarranno le scelte della madre e in quelli dispari quelle del padre.
Per quanto attiene alle vacanze natalizie, le parti manterranno lo stesso regime di visita di cui sopra, garantendo tuttavia a ciascun genitore (e conseguentemente al minore), in alternanza, il trascorrimento di ogni festività (Vigilia, Natale, Santo Stefano, 31 dicembre, 1 gennaio ed Epifania). Il periodo pasquale sarà suddiviso tra i genitori in misura tale che un genitore starà con il figlio dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al giorno di Pasqua, e l'altro, dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa scolastica.
L'anno successivo il periodo sarà invertito.
I genitori suddivideranno col criterio dell'alternanza tutte le altre festività infrannuali (25 aprile - 1° maggio -
2 giugno - 1° novembre - 8 dicembre e Santo Patrono) in quanto non soppresse.
Considerata la permanenza pressoché paritetica del minore presso ciascun genitore, Disporre che ogni genitore provveda al mantenimento diretto di , nel periodo in cui il minore sarà presso sé, sino _1 all'indipendenza economica del medesimo.
Disporre che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore, all'uopo espressamente richiamando il relativo protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
Disporre che l'assegno unico venga suddiviso in ragione del 50% ciascuno tra i genitori.”
La proposta formulata dalla difesa del padre pare invero la più rispondente alle concrete esigenze del bimbo.
In particolare,
lo ha evidenziato come il proposto modello di ripartizione pressoché paritaria dei tempi sia di fatto Pt_2 attuato, su base volontaria, dai genitori, sin da tempo (quantomeno dal settembre del 2023).
A detto rilievo la madre ha replicato esser detto regime temporaneo, in attesa della definizione delle questioni patrimoniali (cfr. memoria 26.6.2024, dovendosi peraltro osservare non esser di Pt_1 detrimento al minore, anzi tutt'altro, la circostanza che il padre si faccia adiuvare dai propri genitori nella gestione del tempo con il bambino: “Vero è che trascorre -come spiegato in comparsa di _1 costituzione-tempi similari con e senza la madre, ma è altresì vero che viene recuperato sempre dai _1 nonni paterni (non dal padre) sia all'uscita dalla scuola materna sia presso la madre quando è con la medesima. La concorda sull'affido momentaneo di a terze persone (ed ai nonni) ma non Pt_1 _1 sull'affido costante ai predetti a scapito del tempo che la madre può trascorrere con il medesimo;
sul punto valga precisare che lo termina il suo lavoro alle ore 17:00 e l'asilo è aperto sino alle ore 18:00…”). Pt_2
Orbene,
il bambino si è evidentemente reso aduso ad una distribuzione paritaria dei tempi, con l'uno e l'altro genitore (ovvero, i rispettivi rami familiari),
e la interruzione di questo modus operandi non appare in alcun modo nell'interesse dello stesso, tanto più che non sono emerse criticità, quanto al bimbo, nel vissuto di detta situazione.
Il piano genitoriale proposto dallo appare dunque meritevole di accoglimento. Pt_2
È parzialmente fondata, per contro, la richiesta di assegno contributivo al mantenimento della prole, in capo alla parte paterna (ciò che integra, lo si rammenta, adempimento di un dovere fondamentale del genitore) tenuto conto della capacità reddituale del padre (circa € 2000 mensili per reddito da lavoro dipendente, a fronte di € 1400 circa in capo alla madre) di talché, pur in presenza di una suddivisione paritaria delle tempistiche nell'accudimento del figlio, pare al collegio che sussistano i presupposti per la allocazione, in capo al resistente, di un assegno pari ad € 100,00 mensili.
Assegni familiari, date le modalità di affidamento, al 50% tra le parti.
Spese compensate, viste le ragioni della decisione.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Affida il minore in via congiunta alle parti;
Il bambino avrà collocazione presso la madre, in Motta di Costigliole (AT), Via Scotti nr 66, ed ivi residenza anagrafica;
la abitazione è di conseguenza assegnata alla ricorrente;
i tempi di permanenza del minore presso i genitori saranno così ripartiti:
il lunedì la madre accompagnerà a scuola, lo riprenderà il padre all'uscita e lo terrà sino al
_1 mercoledì per riaccompagnarlo a scuola;
all'uscita da scuola del mercoledì la madre prenderà
_1 tenendolo con sé sino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
all'uscita da scuola del venerdì il padre prenderà e trascorrerà con il figlio l'intero fine settimana sino alla mattina del
_1 lunedì, quando lo riaccompagnerà a scuola. La settimana successiva i periodi saranno invertiti tra i genitori, e così seguiranno le settimane successive secondo alternanza. In caso di malattia di e/o
_1 chiusura della scuola, varranno le stesse condizioni e l'orario di prelievo/accompagnamento sarà quello delle 17.
Durante le ferie estive ciascun coniuge terrà con sé per 15 giorni anche non consecutivi, _1 preferibilmente nel mese di Agosto. I genitori concorderanno i rispettivi periodi di ferie entro il mese di maggio di ogni anno (e, in ogni caso, non appena ne avranno ricevuto comunicazione da parte dei rispettivi datori di lavoro). Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo circa i periodi di rispettiva spettanza, negli anni pari prevarranno le scelte della madre e in quelli dispari quelle del padre.
Per quanto attiene alle vacanze natalizie, il bambino (con alternanza annuale) trascorrerà il primo periodo (da inizio festività sino al 30 dicembre compreso) con un genitore – per l'anno 2024, la madre – ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro – per il 2024, con il padre;
Il periodo pasquale sarà suddiviso tra i genitori in misura tale che un genitore starà con il figlio dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al giorno di Pasqua, e l'altro, dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa scolastica. L'anno successivo il periodo sarà invertito.
I genitori suddivideranno col criterio dell'alternanza tutte le altre festività infrannuali (25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 1° novembre - 8 dicembre e Santo Patrono) in quanto non soppresse;
Entro il giorno 5 di ogni mese, il padre verserà € 100,00, per mantenimento della prole, in favore della madre, somma rivalutanda annualmente ex ISTAT, oltre 50% spese straordinarie come da Protocollo
Tribunale di Asti.
Assegni familiari al 50% tra le parti.
Spese compensate.
Asti, 13.11.2024
Il Pres il rel est
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
467/2024 RGAC
Il giudice, nella persona dei sigg.ri:
Dott. P. Rampini Pres.
Dott.ssa S. Pozzetti Giud.
Dott. P. Perfetti Rel est
Ha emesso sentenza sul ricorso di
, nata ad [...] il [...], CF: residente in [...]di Costigliole, Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Giacomo Scotti nr 66, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Irene
Carpignano del Foro di Asti, (CF: ), presso il cui studio elegge domicilio CodiceFiscale_2
Avverso
, nato ad [...] il [...], residente in [...] Parte_2
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Gligora, del Foro di Asti, C.F. C.F._3
, (telefax per comunicazioni: 0141/230370; pec: ), C.F._4 Email_1 presso il cui studio, sito in Asti, Via Carducci nr.43, elegge domicilio,
[...]
proponeva ricorso per la regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità Parte_3 genitoriale, relativamente al figlio minore , CF: , riconosciuto Persona_1 CodiceFiscale_5 da entrambi i genitori, nato il [...].
Chiedeva:
“NEL MERITO
1) Disporre che il figlio minore venga affidato alle cure di entrambi i genitori, affidamento condiviso, _1 con residenza prevalente e anagrafica presso la madre;
2) Disporre l'assegnazione della casa famigliare alla signora;
Pt_1
3) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore dall'uscita dall'asilo del martedì sino al rientro all'asilo del mercoledì mattina e a week-end alterni dal venerdì all'uscita dall'asilo alla domenica sera, prima di cena. Per quanto attiene alle vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore 2 settimane (non consecutive sino al raggiungimento degli 8 anni del minore) da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio di ogni anno. Per quanto attiene alle vacanze natalizie trascorrerà ad anni _1 alterni con ciascun genitore il periodo che va dalla fine delle lezioni scolastiche al 31 gennaio ovvero dal 1 gennaio all'epifania con la specifica che il genitore che non avrà il figlio con sé nella settimana di Natale potrà tenere con sé il piccolo, per lo scambio degli auguri e dei regali, il giorno del 25 dicembre dalle 11:00 sino al mattino successivo del 26 dicembre alle ore 11:00; per quanto attiene alle vacanze Pasquali _1 trascorrerà ad anni alterni il periodo dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua ovvero dal Lunedi dell'Angelo al rientro a scuola. Per le altre festività infrannuali nonché il giorno del compleanno del minore varrà il criterio dell'alternanza. Le feste del papà e della mamma le trascorrerà con il rispettivo genitore come anche il compleanno della madre e del padre. Si rimanda al piano genitoriale allegato;
4) Disporre che il signor versi entro il 5 di ogni mese alla signora la somma mensile di euro Pt_2 Pt_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle documentate spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Asti;
5) Disporre che l'assegno unico venga percepito dalla signora nella misura del 100%; Pt_1
6) Con vittoria di spese diritti, onorari, iva, Cpa. “
Si costituiva in giudizio il resistente,
formulando le conclusioni che seguono:
“In via principale:
Disporre che il figlio sia affidato congiuntamente ai genitori, con residenza anagrafica formale _1 presso l'attuale;
- le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui ha con sè la prole, ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente.
Prevedere che le modalità di incontro e frequentazione della prole con i genitori avvenga secondo modalità che garantiscano tempi di permanenza identici tra padre e madre nell'arco delle due settimane, e precisamente:
il lunedì la madre accompagnerà a scuola, lo riprenderà il padre all'uscita e lo terrà sino al mercoledì
_1 per riaccompagnarlo a scuola, all'uscita da scuola del mercoledì la madre prenderà tenendolo con sé
_1 sino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
all'uscita da scuola del venerdì il padre prenderà e trascorrerà con il figlio l'intero fine settimana sino alla mattina del lunedì, quando lo
_1 riaccompagnerà a scuola. La settimana successiva i periodi saranno invertiti tra i genitori, e così seguiranno le settimane successive secondo alternanza. In caso di malattia di e/o chiusura della scuola,
_1 varranno le stesse condizioni e l'orario di prelievo/accompagnamento sarà quello delle 17.
Durante le ferie estive ciascun coniuge terrà con sé per 15 giorni anche non consecutivi, _1 preferibilmente nel mese di Agosto. I genitori concorderanno i rispettivi periodi di ferie entro il mese di maggio di ogni anno (e, in ogni caso, non appena ne avranno ricevuto comunicazione da parte dei rispettivi datori di lavoro). Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo circa i periodi di rispettiva spettanza, negli anni pari prevarranno le scelte della madre e in quelli dispari quelle del padre.
Per quanto attiene alle vacanze natalizie, le parti manterranno lo stesso regime di visita di cui sopra, garantendo tuttavia a ciascun genitore (e conseguentemente al minore), in alternanza, il trascorrimento di ogni festività (Vigilia, Natale, Santo Stefano, 31 dicembre, 1 gennaio ed Epifania). Il periodo pasquale sarà suddiviso tra i genitori in misura tale che un genitore starà con il figlio dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al giorno di Pasqua, e l'altro, dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa scolastica.
L'anno successivo il periodo sarà invertito.
I genitori suddivideranno col criterio dell'alternanza tutte le altre festività infrannuali (25 aprile - 1° maggio -
2 giugno - 1° novembre - 8 dicembre e Santo Patrono) in quanto non soppresse.
Considerata la permanenza pressoché paritetica del minore presso ciascun genitore, Disporre che ogni genitore provveda al mantenimento diretto di , nel periodo in cui il minore sarà presso sé, sino _1 all'indipendenza economica del medesimo.
Disporre che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore, all'uopo espressamente richiamando il relativo protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
Disporre che l'assegno unico venga suddiviso in ragione del 50% ciascuno tra i genitori.”
La proposta formulata dalla difesa del padre pare invero la più rispondente alle concrete esigenze del bimbo.
In particolare,
lo ha evidenziato come il proposto modello di ripartizione pressoché paritaria dei tempi sia di fatto Pt_2 attuato, su base volontaria, dai genitori, sin da tempo (quantomeno dal settembre del 2023).
A detto rilievo la madre ha replicato esser detto regime temporaneo, in attesa della definizione delle questioni patrimoniali (cfr. memoria 26.6.2024, dovendosi peraltro osservare non esser di Pt_1 detrimento al minore, anzi tutt'altro, la circostanza che il padre si faccia adiuvare dai propri genitori nella gestione del tempo con il bambino: “Vero è che trascorre -come spiegato in comparsa di _1 costituzione-tempi similari con e senza la madre, ma è altresì vero che viene recuperato sempre dai _1 nonni paterni (non dal padre) sia all'uscita dalla scuola materna sia presso la madre quando è con la medesima. La concorda sull'affido momentaneo di a terze persone (ed ai nonni) ma non Pt_1 _1 sull'affido costante ai predetti a scapito del tempo che la madre può trascorrere con il medesimo;
sul punto valga precisare che lo termina il suo lavoro alle ore 17:00 e l'asilo è aperto sino alle ore 18:00…”). Pt_2
Orbene,
il bambino si è evidentemente reso aduso ad una distribuzione paritaria dei tempi, con l'uno e l'altro genitore (ovvero, i rispettivi rami familiari),
e la interruzione di questo modus operandi non appare in alcun modo nell'interesse dello stesso, tanto più che non sono emerse criticità, quanto al bimbo, nel vissuto di detta situazione.
Il piano genitoriale proposto dallo appare dunque meritevole di accoglimento. Pt_2
È parzialmente fondata, per contro, la richiesta di assegno contributivo al mantenimento della prole, in capo alla parte paterna (ciò che integra, lo si rammenta, adempimento di un dovere fondamentale del genitore) tenuto conto della capacità reddituale del padre (circa € 2000 mensili per reddito da lavoro dipendente, a fronte di € 1400 circa in capo alla madre) di talché, pur in presenza di una suddivisione paritaria delle tempistiche nell'accudimento del figlio, pare al collegio che sussistano i presupposti per la allocazione, in capo al resistente, di un assegno pari ad € 100,00 mensili.
Assegni familiari, date le modalità di affidamento, al 50% tra le parti.
Spese compensate, viste le ragioni della decisione.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Affida il minore in via congiunta alle parti;
Il bambino avrà collocazione presso la madre, in Motta di Costigliole (AT), Via Scotti nr 66, ed ivi residenza anagrafica;
la abitazione è di conseguenza assegnata alla ricorrente;
i tempi di permanenza del minore presso i genitori saranno così ripartiti:
il lunedì la madre accompagnerà a scuola, lo riprenderà il padre all'uscita e lo terrà sino al
_1 mercoledì per riaccompagnarlo a scuola;
all'uscita da scuola del mercoledì la madre prenderà
_1 tenendolo con sé sino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
all'uscita da scuola del venerdì il padre prenderà e trascorrerà con il figlio l'intero fine settimana sino alla mattina del
_1 lunedì, quando lo riaccompagnerà a scuola. La settimana successiva i periodi saranno invertiti tra i genitori, e così seguiranno le settimane successive secondo alternanza. In caso di malattia di e/o
_1 chiusura della scuola, varranno le stesse condizioni e l'orario di prelievo/accompagnamento sarà quello delle 17.
Durante le ferie estive ciascun coniuge terrà con sé per 15 giorni anche non consecutivi, _1 preferibilmente nel mese di Agosto. I genitori concorderanno i rispettivi periodi di ferie entro il mese di maggio di ogni anno (e, in ogni caso, non appena ne avranno ricevuto comunicazione da parte dei rispettivi datori di lavoro). Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo circa i periodi di rispettiva spettanza, negli anni pari prevarranno le scelte della madre e in quelli dispari quelle del padre.
Per quanto attiene alle vacanze natalizie, il bambino (con alternanza annuale) trascorrerà il primo periodo (da inizio festività sino al 30 dicembre compreso) con un genitore – per l'anno 2024, la madre – ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro – per il 2024, con il padre;
Il periodo pasquale sarà suddiviso tra i genitori in misura tale che un genitore starà con il figlio dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al giorno di Pasqua, e l'altro, dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa scolastica. L'anno successivo il periodo sarà invertito.
I genitori suddivideranno col criterio dell'alternanza tutte le altre festività infrannuali (25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 1° novembre - 8 dicembre e Santo Patrono) in quanto non soppresse;
Entro il giorno 5 di ogni mese, il padre verserà € 100,00, per mantenimento della prole, in favore della madre, somma rivalutanda annualmente ex ISTAT, oltre 50% spese straordinarie come da Protocollo
Tribunale di Asti.
Assegni familiari al 50% tra le parti.
Spese compensate.
Asti, 13.11.2024
Il Pres il rel est