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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1027/2024 R.G.
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere istruttore, Dr. Paola Mureddu
Nel procedimento sopra rubricato promosso da
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.Laura Vasselli;
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Bianca Verrillo;
APPELLATE NON COSTITUITO ha pronunciato la seguente
ORDINANZA esaminati gli atti;
RILEVATO
- che, in data 21.3.2023, parte appellante ha depositato atto di rinuncia all'appello, con relativa accettazione di controparte;
- che deve senz'altro dichiararsi l'estinzione del giudizio, vista la cessazione della materia del contendere in conseguenza della rinuncia all'impugnazione;
- che, invero, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la rinuncia all'impugnazione è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (ex plurimis Cass. Civ. 31199 del 2018);
- che sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Spese compensate.
Si comunichi.
Ancona, 16.4.2025
Il Consigliere Istruttore
Dr. Paola Mureddu
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere istruttore, Dr. Paola Mureddu
Nel procedimento sopra rubricato promosso da
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.Laura Vasselli;
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Bianca Verrillo;
APPELLATE NON COSTITUITO ha pronunciato la seguente
ORDINANZA esaminati gli atti;
RILEVATO
- che, in data 21.3.2023, parte appellante ha depositato atto di rinuncia all'appello, con relativa accettazione di controparte;
- che deve senz'altro dichiararsi l'estinzione del giudizio, vista la cessazione della materia del contendere in conseguenza della rinuncia all'impugnazione;
- che, invero, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la rinuncia all'impugnazione è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (ex plurimis Cass. Civ. 31199 del 2018);
- che sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Spese compensate.
Si comunichi.
Ancona, 16.4.2025
Il Consigliere Istruttore
Dr. Paola Mureddu