Decreto cautelare 10 dicembre 2009
Sentenza 22 febbraio 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 22/02/2010, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01101/2010 REG.SEN.
N. 05920/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5920 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
DI TO VA, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Lamberti e Claudio Maria Lamberti, con domicilio eletto in Napoli, via San Pasquale a Chiaia, n. 55;
contro
il Comune di Sant’Antimo, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. n.163/c – UTC 944 del 4 settembre 2008 di diniego di condono edilizio per le opere realizzate in Sant’Antimo alla via Picasso n. 1;
nonché, con motivi aggiunti,
- dei provvedimenti, di data e numero ignoti, con i quali è stata disposta la demolizione d’ufficio della predetta unità immobiliare.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto il decreto Presidenziale n. 2841 del 10 dicembre 2009;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2010 il dott. Dante D'Alessio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento, in data 4 settembre 2008, con il quale il Dirigente del VII Settore Edilizia Privata del Comune di Sant’Antimo ha respinto la domanda di condono edilizio richiesta il 12 agosto 2008 per la realizzazione di una unità immobiliare dell’edificio sito in Sant’Antimo, Via Picasso n. 1;
Considerato che la parte ricorrente ha poi impugnato anche i provvedimenti, di data e numero ignoti, con i quali è stata disposta la demolizione d’ufficio della predetta unità immobiliare;
Considerato che, come comunicato a verbale in Camera di Consiglio, il Comune di Sant’Antimo ha provveduto alla demolizione dell’intero immobile abusivo sito in Sant’Antimo, Via Picasso n. 1;
Ritenuto che la domanda di condono, presentata il 12 agosto 2008 ai sensi della legge 326 del 2003, risulta manifestamente tardiva tenuto conto che, per giurisprudenza pacifica, il termine ultimo per la presentazione delle domande di condono edilizio, ai sensi della predetta legge, era scaduto sin dal 10 dicembre 2004 e che nessuna influenza su tale termine potevano produrre le leggi emanate in materia dalle regioni;
Ritenuto, in particolare che l’art.32, comma 32, del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito dalla legge 24.11.2003 n. 326, come modificato prima dall'art. 1 del D. L. 31 marzo 2004, n. 82, convertito nella legge 28.5.2004 n. 141, e poi dall'art. 5 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, come modificato dalla relativa legge di conversione n. 191 del 30 luglio 2004, ha previsto che la domanda di definizione degli illeciti edilizi doveva essere presentata al Comune competente “a pena di decadenza” entro il termine del 10 dicembre 2004 e tale termine si deve intendere pacificamente perentorio (fra le più recenti, TAR Campania Napoli, Sez. II, n. 3867 del 13 luglio 2009; TAR Lazio, Roma Sez. I n. 1446 del 13 febbraio 2009), con la conseguenza che le domande proposte oltre tale termine, come nella fattispecie, non possono essere esaminate dai Comuni e devono essere quindi dichiarate inammissibili (o irricevibili);
Ritenuto peraltro che l’avvenuta demolizione dell’intero edificio sito in Sant’Antimo, Via Picasso n. 1 determina il venir meno dell’interesse della parte ricorrente non solo avverso gli atti impugnati con i quali è stata disposta tale demolizione ma anche avverso il precedente diniego di condono edilizio, non rivelandosi allo stato nemmeno elementi per un’eventuale pretesa risarcitoria, peraltro non avanzata in ricorso.
Ciò stante ritiene questa Sezione che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese per la mancata costituzione del Comune di Sant’Antimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli sez. II^, dichiara improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse il ricorso in epigrafe n. 5920 del 2008 R.G., proposto da DI TO VA, nonché i successivi motivi aggiunti.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Carlo D'Alessandro, Presidente
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore
Vincenzo Blanda, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO