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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 10517/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 [...]
, residente a [...], ed C.F._1
elettivamente domiciliato in via Costantino Nigra n. 5 Palermo, presso lo studio dell'Avv. Renato Siciliano che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistente
Oggetto: assegno temporaneo per i figli minori e REm
MEDIANTE LETTURA – AI SENSI DELL'ART. 429 CPC - ALL'UDIENZA
DEL 06.06.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al diritto all'assegno temporaneo per i figli minori e per tre rate di REm;
Part dichiara dovuto il rateo di per il mese di settembre 2021 pari ad € 720,00 oltre accessori come per legge;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore del procuratore antistatario.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.07.2024 il ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo di accertare “il diritto del ricorrente ad avere corrisposto dall' CP_1
l'ottava rata dell'Assegno temporaneo, non erogatagli, per i 2 figli minori (euro
167,50 per ciascuno), per un importo complessivo di euro 335,00, ai sensi del d.l.
8 giugno 2021, n. 79 e del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230; b) il diritto del ricorrente ad avere corrisposto dall' n. 2 quote del REM – anch'esse CP_1
d'importo pari ad euro 720,00 ciascuna – previste dall'art. 36 del decreto 73/2021 prorogate per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, non erogategli, per un importo complessivo pari ad euro 1.440,00; c) il diritto del ricorrente agli interessi e alla rivalutazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulle somme spettanti non percepite di cui ai superiori punti a) e b) delle odierne conclusioni, per un importo complessivo di euro 1.775,00, per i titoli di cui alla superiore narrativa”.
CP_ Assumeva di avere avanzato all' richiesta di corresponsione dell'ottava rata dell'assegno temporaneo per i due figli minori pari complessivamente ad € 335,00 comunicando altresì l'IBAN sul quale eseguire l'accredito nonché richiesta di pagamento di due rate di REm cui aveva diritto e che ammontavano ad € 1.440,00.
Documentava l'avvenuto inoltro delle richieste con i correlati estratti conto bancari comprovante le rate effettivamente erogate. Produceva altresì attestazione ISEE ed estratto conto previdenziale.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che allegava l'avvenuta corresponsione dell'assegno temporaneo producendo schermata relativa all'erogazione della prestazione riportante data 28.10.2024 mentre chiedeva il rigetto della richiesta inerente al REm poiché una della quattro rate non era stato possibile erogarle per fatto addebitabile al ricorrente (mancata comunicazione IBAN).
Con note successivamente depositate allegava l'avvenuto pagamento dell'assegno temporaneo per i figli minori e le tre rate di Rem.
CP_ La causa, rinviata al fine di consentire all' di verificare l'adempimento delle prestazioni richieste, all'udienza di oggi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene trattenuta in decisione.
*
Preliminarmente deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine
CP_ all'assegno temporaneo per i figli minori, avendo l' provato di avere liquidato ed erogato in data 28.10.2024 le rate non corrisposte, senza contestazione alcuna.
Parte Venendo alla richiesta di corresponsione di due delle quattro rate relative al ,
CP_ l' nella memoria di costituzione, non contesta il diritto alla prestazione limitandosi a rappresentare l'impossibilità dell'accredito sul conto corrente non avendo il ricorrente indicato l'IBAN. Contesta altresì che le rate non corrisposte siano in numero di due, assumendo di averne corrisposte tre delle quattro pretese.
Con note depositate in data 15.05.2025 ha prodotto i pagamenti effettuati ed in particolare l'accredito sul conto corrente intestato al ricorrente della terza rata del reddito di emergenza. Così facendo, pertanto rimane non ancora corrisposto un unico rateo.
Ora, non essendo in contestazione il diritto del ricorrente a percepire il reddito di emergenza che spetta ai nuclei familiari in difficoltà al fine di far fronte alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19. Per accedere al REm, infatti, è necessario soddisfare determinati requisiti di reddito, patrimoniali e di residenza, oltre a non
CP_ essere titolari di altri benefici economici, nella fattispecie la contestazione dell' muove unicamente sulla colpevole mancata indicazione dell'IBAN.
Ebbene tale contestazione non è accoglibile atteso che il ricorrente, con comunicazione del 19.12.2023 diretta al responsabile dell'UO indennità e sussidi,
Sig. , ha indicato l'IBAN sul quale accreditare le somme. Persona_1 CP_ Il ricorrente ha altresì dato prova delle mensilità accreditate e l' con le note in ultimo depositate ha provato la corresponsione di tre della quattro mensilità spettanti.
Ne consegue pertanto che l' , attesa la sussistenza dei presupposti, è tenuto a CP_2
corrispondere l'ultimo rateo mancante, ovvero € 720,00, a titolo di reddito di emergenza per la mensilità di Settembre 2021, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso anche i pagamenti eseguiti sono intervenuti successivamente al ricorso, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 e con distrazione in favore dell'Avv. Renato
Siciliano.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 06.06.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente