Sentenza 26 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/09/2003, n. 14370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14370 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 14 3 70 / 03 Lavoro Composta dagli Ill. - Presidente R.G.N. 7777/01 Dott. Sergio MATTONE - Consigliere Cron. 29071 Dott. Fernando LUPI - Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Ud.21/05/03 Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: METROFERRO S.P.A. (già CO.TRA.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, gia elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO BAGOLAN, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente
contro
CO AN, domiciliata in ROMA VIALE elettivamente 2003 dell'avvocatoGIULIO CESARE 61, presso lo studio LUCIANO DRISALDI, che la rappresenta e difende, giusta 3124 -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 34655/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 07/11/00 R.G.N. 20496/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato BAGOLAN LUCIANO;
udito l'Avvocato DRISALDI LUCIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. - -2- 777/2001 r.g.n. ud. 21 maggio 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso notificato ritualmente SA AN, dipendente del CO con qualifica d'impiegata, adiva il RE di Roma assumendo che, in base ad un accordo aziendale del 9/6/72, la detta azienda si era impegnata a fornire annualmente un abito alle dipendenti di sesso femminile inquadrate nella qualifica di impiegati, assumendo il relativo onere di spesa nella misura dell'80% e restando a carico del personale il residuo 20%. A decorrere dal 1983, però, tale assegnazione non aveva più avuto luogo. Successivamente, con accordo sindacale dell'1/3/90, era stato approvato il nuovo T.U. di massa vestiario e, con verbale d'intesa dell'1/6/90, le parti stipulanti (CO ed associazioni sindacali), preso atto della mancata assegnazione al personale impiegatizio degli effetti di vestiario spettanti, avevano convenuto che agli aventi diritto sarebbero stati distribuiti n. 7 abiti, il cui costo sarebbe stato a totale carico dell'Azienda. Però, poichè anche tale accordo non era stato rispettato dal CO, il ricorrente aveva deciso di rivolgersi all'Autorità giudiziaria chiedendo che l'Azienda fosse condannata al pagamento, in suo favore, della somma di lire 5.600.000 o, in subordine, di lire 5.100.000, per il ristoro del danno subito a seguito del mancato ricevimento degli abiti (n. 10 in virtù dell'Accordo del 9/6/72; n. 7 in virtù di quello dell'1/6/90, più altri due abiti per il periodo successivo al 1991), nonchè alla rifusione delle spese processuali. Costituitosi in giudizio, il CO si opponeva alle richieste del ricorrente, assumendo l'infondatezza della domanda in quanto non sussisteva alcun diritto per il dipendente, scaturente dal sinallagma contrattuale, al conseguimento degli effetti della massa vestiario, non costituendo i capi d'abbigliamento un emolumento destinato ad arricchire il patrimonio del lavoratore;
inoltre, deduceva l'infondatezza della domanda anche sotto - il profilo dell'oggetto, essendo stato richiesto il risarcimento di un danno che non solo non era stato provato nella sua esistenza, ma per il quale non era stata neanche formulata alcuna richiesta di prova. Infine, in ogni caso, contestava la domanda anche in 7777/2001 r.g.n. 1 ud. 21 maggio 2003 ordine al "quantum", stante la sua sproporzione;
inoltre eccepiva la prescrizione quinquennale. S Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese processuali. L'adito RE rigettava il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Azienda resistente.
2. Con successivo ricorso la lavoratrice proponeva appello avverso tale decisione, svolgendo un unico ed articolato motivo d'impugnazione. In particolare l'appellante, pur riproponendo in buona parte le stesse argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado, lamentava l'ingiustizia dell'impugnata sentenza in quanto, a suo avviso, il diritto a conseguire gli abiti in questione nasceva dai vari Accordi Sindacali che, dal 1972 al 1990, si erano succeduti nel tempo, con la conseguenza che il CO, ai sensi dell'art. 2099 c.c., era obbligato all'effettuazione di tale prestazione di chiara natura retributiva. Inoltre, sotto il profilo del "quantum", chiariva che le somme richieste, dovute "in virtù dei richiamati Accordi e/o a titolo di risarcimento del danno", dovevano ritenersi congrue in quanto in linea con i valori di mercato, a differenza delle cifre indicate dal CO nella memoria difensiva, riferentisi ai soli costi di produzione dei manufatti. Infine, l'appellante chiariva che il danno, di cui aveva chiesto, il ristoro si era sicuramente verificato, in quanto la stessa, benché non fosse obbligato ad indossare sul luogo di lavoro una precisa uniforme, comunque si era visto costretto ad acquistare, a proprie spese, anche l'abito che avrebbe dovuto fornire l'Azienda d'appartenenza, con conseguente mancato risparmio nell'ambito del proprio bilancio familiare. Pertanto concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'originaria domanda, con vittoria di spese di lite. Costituitosi in giudizio, il CO resisteva ribadendo, sostanzialmente, le stesse argomentazioni e difese già sviluppate nel corso del giudizio di primo grado;
quindi, concludeva chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese processuali. -3. Con sentenza n.34655 del 9 febbraio 7 novembre 2000 l'adito tribunale, pronunciando sull'appello, condannava il CO.TRA.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di lire 7777/2001 r.g.n. 2 ud. 21 maggio 2003 3.180.000, così valutato il domandato danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo soddisfo. Compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. In particolare osservava il Tribunale che nessun dubbio sussisteva circa il diritto dell'appellante a conseguire, a totale costo dell'Azienda d'appartenenza, il quantitativo di abiti indicato nel verbale d'intesa stipulato in data 1/6/90 tra l'Acotral - alla quale era succeduto il CO - e le Associazioni Sindacali. Infatti, dall'esame di tale verbale, si evinceva chiaramente l'assunzione, da parte dell'appellata, di un'obbligazione connessa al rapporto di lavoro e ritualmente negoziata in sede collettiva. In particolare, risultava che l'intesa venne raggiunta dalle parti con un dichiarato intento transattivo: quello di sanare la situazione verificatasi nel precedente decennio, allorchè l'Azienda, benchè contrattualmente tenuta a fornire determinati capi di vestiario in favore del personale impiegatizio, era rimasta del tutto inadempiente verso tale obbligazione. Pertanto, "a parziale deroga degli Accordi Sindacali Aziendali 9/6/72 e 1/3/90", con la detta intesa entrambe le parti ritennero di convenire, in favore del personale interessato, "in via eccezionale a sanatoria delle spettanze pregresse fino a tutto l' anno 1990", la distribuzione di alcuni capi di vestiario (n. 5 giacche per gli impiegati e n. 7 grembiuli abitini per le impiegate) "senza porre a carico del personale stesso alcun onere"; inoltre venne altresì stabilito che l'acquisizione di tali capi sarebbe iniziata entro il 1990, e si sarebbe conclusa entro il 30/6/91. In ordine al "quantum" della pretesa, però, il tribunale non riteneva di poter accogliere la richiesta negli stessi termini prospettati dall'appellante, e cioè calcolando mediamente, come parametro, un esborso di £ 500.000 per 1 'acquisto di ciascuna giacca: infatti, sotto tale profilo la richiesta era sproporzionata, soprattutto alla luce dei prezzi medi di mercato dei capi d'abbigliamento di qualità corrente. Pertanto, in via equitativa il tribunale riteneva di poter determinare l'ammontare del danno subito dall'appellante in complessive £ 2.100.000, calcolando, in media, un esborso di £. 300.000 per l'acquisto di ciascuno dei sette abiti non forniti dal CO a seguito dell'accordo 1.6.1990, oltre £ 1.080.000 per altri 4 abiti per gli anni successivi (calcolando però per questi ultimi anche l'abbattimento del 20%, quale quota a carico del dipendente). 7777/2001 r.g.n. 3 ud. 21 maggio 2003 Il tribunale infine precisava che non si poneva alcun problema di prescrizione, in quanto il diritto riconosciuto trovava la sua fonte nell'intesa del 1990, avente carattere sostitutivo. -4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione con atto notificato il 19 marzo -2001 la società METROFERRO s.p.a., già COTRAL, con due motivi di impugnazione. Resiste con controricorso l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in due motivi.
1.1. Con il primo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale con riguardo al verbale di intesa 1 giugno 1990 (art. 1362, 1363, 1364, 1366, 1368 c.c.), nonché dell'art. 2697 c.c.; denuncia altresì vizio di motivazione dell'impugnata sentenza. In particolare quest'ultima non aveva tenuto conto del fatto che l'accordo transattivo del 1990 non comportava alcuna deroga alle modalità di consegna del vestiario in questione;
talché sussisteva l'onere, già previsto dalla previgente disciplina contrattuale, di provvedere al ritiro dei capi di abbigliamento. Dell'assolvimento di tale onere il dipendente controricorrente non aveva fornito prova alcuna.
1.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., nonché vizio di motivazione dell'impugnata sentenza. Anche sotto questo ulteriore profilo la società sostiene non sussistere alcun suo inadempimento né conseguentemente alcuna sua responsabilità risarcitoria atteso che il dipendente non aveva provato di aver inoltrato la richiesta di assegnazione del vestiario suddetto. ud. 21 maggio 20037777/2001 r.g.n. 4 2. Nel merito i due motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente sono infondati. - Nella sostanza la società ricorrente denuncia un vizio della motivazione della sentenza nell'interpretazione dell'accordo transattivo del 1° giugno 1990 sotto il profilo che i giudici di merito non avrebbero considerato che le parti intendevano comunque confermare la previgente disciplina posta dagli accordi 1° marzo 1990 e 9 giugno 1972 quanto alle modalità di ritiro del vestiario alla cui consegna si era (pacificamente) obbligata la società ricorrente (anzi la sua dante causa); modalità che nella specie erano tali da escludere l'inadempimento della società perché implicavano un atto di iniziativa e di impulso del lavoratore interessato che in concreto non ci sarebbe stato.
3. Va però considerato che il vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste allorché essa mostri, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento mentre il vizio di contraddittoria motivazione, anch'esso denunziabile in cassazione, presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, ossia l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata. Sotto questi due profili comunque la denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. ex plurimis Cass. 13 gennaio 1999, n.287; 2 febbraio 1999, n.3183; 3 agosto 1999, n.8383). ud. 21 maggio 20037777/2001 r.g.n. 5 Quindi il controllo in sede di legittimità dell'osservanza dell'obbligo della motivazione non può trasmodare in una inammissibile rinnovazione del giudizio di merito;
nè può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso nella sentenza impugnata, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale è possibile valutare la legittimità della base di quel convincimento;
sicchè il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte Inoltre il vizio denunciato deve riguardare un punto decisivo - tale, cioè, che se il relativo errore non fosse stato commesso, il giudizio sarebbe potuto essere diverso - l'identificazione del quale, peraltro, non può essere rimessa a questa Corte cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione viziata, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, è onere della parte ricorrente, dunque, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo sulla sufficienza e non contraddittorietà della motivazione. Ossia il ricorrente, ove lamenti l'omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare quale circostanza processuale il giudice di merito abbia trascurato e per quale motivo logico- giuridico la ricostruzione del fatto accolta dal giudice di merito sia carente. Ove, per contro, il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, si cade nella richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.
4. Con riferimento poi al caso di specie deve in particolare considerarsi che la sentenza impugnata è sufficientemente e non contraddittoriamente motivata. In particolare la difesa della società ricorrente non indica circostanze di fatto o elementi documentali, tempestivamente dedotti, ma non considerati dai giudici d'appello, che correttamente si sono arrestati alla verifica del mancato adempimento da parte della società dell'obbligo di consegna del vestiario in questione. In particolare la società non specifica in ricorso di aver tempestivamente dedotto nella memoria di costituzione in primo grado e di aver richiamato in appello la circostanza delle pretese modalità di adempimento delle obbligazioni in questione e del rilascio dei buoni di prelevamento del vestiario che comproverebbe la mora accipiendi e 7777/2001 r.g.n. 6 ud. 21 maggio 2003 l'insussistenza del suo inadempimento alle obbligazioni assunte con il citato accordo transattivo. Il tribunale è partito dalla ricognizione del contenuto di quest'ultimo accordo dichiaratamente finalizzato a sanare la situazione verificatasi nel precedente decennio, allorché l'Azienda, ancorché contrattualmente tenuta [...] a fornire determinati capi di vestiario in favore del personale impiegatizio, era rimasta del tutto inadempiente verso tale obbligazione>>. L'accordo prevedeva ha ritenuto il tribunale la distribuzione in favore del personale impiegatizio di un certo numero di capi di vestiario (cinque giacche per gli impiegati e sette grembiuli abiti per le impiegate); inoltre prevedeva l'arco di tempo in cui tale distribuzione sarebbe avvenuta (tra l'anno all'epoca in corso ed il successivo 30 giugno 1991) e l'esonero di alcun onere>> a carico del medesimo personale. -Il tribunale in riferimento alle difese dell'Azienda indugia sulla natura - dell'obbligazione dedotta nell'accordo suddetto che, secondo l'appellata, non integrava affatto il sinallagma contrattuale. Secondo il tribunale non si trattava di “abiti uniformi" (nel senso di divise vere e proprie)>>; ossia può aggiungersi come 1 esplicitazione del convincimento del tribunale di abiti finalizzati unicamente ad assicurare il decoro e l'ordine nel luogo di lavoro talché la loro mancata fornitura al personale avrebbe avuto solo l'effetto di non garantire questi ultimi e non già quello di squilibrare il sinallagma contrattuale. Si trattava invece - secondo il tribunale - di una vera e propria prestazione a carattere retributivo;
ossia una prestazione in natura, ma pur sempre sinallagmaticamente legata alla prestazione lavorativa. Questo quindi è stato essenzialmente il profilo interpretativo scrutinato dal tribunale quale punto controverso e dibattuto tra le parti, in ordine al quale si erano contrapposte due interpretazioni distinte. Il tribunale non ha invece affatto preso in considerazione il profilo ulteriore dedotto nell'odierno ricorso dalla società ricorrente, secondo cui l'accordo suddetto, pur esonerando il personale da alcun onere>>, comportava, se letto in correlazione con i precedenti accordi sindacali, un onere di collaborazione del personale avente diritto alla 1 secondo la società ricorrenteconsegna degli abiti in questione;
il quale viceversa www - aveva omesso questa indefettibile collaborazione, consistente essenzialmente nella tempestiva richiesta di ritiro del vestiario, così determinando una mora accipiendi che 7777/2001 r.g.n. 7 ud 21 maggio 2003 avrebbe comportato secondo l'assunto difensivo della società ricorrente l'esonero dell'Azienda dalle conseguenze del mancato adempimento delle obbligazioni assunte nell'accordo medesimo. E' evidente però che tale doglianza contenuta nel ricorso implica che nel giudizio di merito vi sia stata la deduzione di questa particolare interpretazione dell'accordo unitamente all'allegazione del suddetto specifico fatto omissivo (la mancata richiesta di ritiro del vestiario); di tutto ciò, in vero, il tribunale non si è fatto carico, ma la difesa della società non ha indicato in ricorso di aver puntualmente fatto vuoi tale deduzione vuoi tale allegazione. Non può essa pertanto utilmente dolersi del fatto che la sentenza impugnata ometta del tutto di considerare tale circostanza dell'asserita mancata collaborazione della intimata nell'adempimento dell'obbligazione. Marginalmente può aggiungersi che al di là di un asserito onere di tempestiva - richiesta del vestiario in questione è comunque vero che una collaborazione del personale impiegatizio era in realtà in re ipsa in ragione del carattere particolare della prestazione in natura dedotta nell'accordo sindacale;
trattandosi di abiti era pur sempre necessario che ciascun dipendente indicasse la propria taglia per il confezionamento dei plurimi abiti dedotti in obbligazione. Ma la società si ripete non ha indicato di aver L - dedotto, nelle proprie difese nel giudizio di merito, di aver invitato il personale a comunicare la propria taglia a tale fine, né tanto meno di avergli consegnato quelli che la difesa della società definisce "buoni di prelevamento dei capi spettanti", sicché la mera inerzia dei dipendenti creditori della prestazione in natura suddetta, al di là di un asserito termine ultimo per il ritiro del vestiario, non vale ad escludere le conseguenze del mancato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Azienda. 1Infine mette conto rimarcare in ragione di un rilievo fatto dalla difesa della società ricorrente nella discussione orale che la questione decisa da Cass. 23 maggio 2001 n.7038, pur riguardano l'interpretazione del medesimo accordo aziendale del 1990, si poneva in termini diversi dal presente giudizio perché in quel caso i giudici di merito avevano preso posizione in ordine all'asserito onere di ritiro dei capi di vestiario e all'esistenza di ordini di servizio per il rilevamento delle taglie;
circostanze queste che evidentemente erano state tempestivamente dedotte nel giudizio di merito.
5. Il ricorso deve pertanto essere integralmente rigettato. 7777/2001 r.g.n. 8 ud 21 maggio 2003 La condanna alle spese di questo giudizio segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
PER QUESTI MOTIVI
DELLA LEGGE 1 1-8-73 N O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 . 533 La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio liquidate in euro 10,50 oltre euro duemila per onorario d'avvocato. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore (Sergio Mattare Jaely (Giovanni Amoroso)(Giovanniབཐམ ་Ro-t» Perficeзаро IL CANCELLIERIE Depositate in Cancelleria 26 SET 2003 IL CANCELLIERE N O I : 7777/2001 r.g.n. 0 ud. 21 maggio 2003