Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/06/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
1
n. 366/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 366/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 24 giugno
2025 e promossa da:
– CF - nata il [...] a [...] - ora Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme - ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata alla via Reno n. 10 di Lamezia
Terme presso lo studio dell'avvocato Fabio Davoli – CF - dal quale è rappresentata e C.F._2 difesa giusta procura in calce al ricorso;
-parte ricorrente- contro
– CF - nato a [...] - ora Lamezia Terme - il 01/02/1950, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato alla via Reno n. 10 di Lamezia Terme presso lo studio dell'avvocato Elisabetta
MOLINARO – CF - che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 27/03/2025, la sig.ra esponeva: Parte_1
= che, in data 25.01.1975, i signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1975;
= che hanno scelto il regime della comunione dei beni e, dalla loro unione, sono nati e , Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
= che la residenza comune dei coniugi è in Lamezia Terme alla via Timpone nr. 28;
= che, benché nato sotto i migliori auspici, il rapporto coniugale, si è andato sempre più deteriorando a seguito dell'insorgere di gravi ed insanabili contrasti che hanno reso non più tollerabile la prosecuzione della convivenza;
= che, in tale contesto, deve considerarsi assolutamente non più ricreabile l'affectio coniugalis;
= che il signor risulta pensionato e percepisce una pensione mensile di euro 900,00 circa CP_1 mentre, la ricorrente, risulta disoccupata;
= che per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici occorre contemperare gli interessi delle parti contrapposte allo scopo di scongiurare una disparità economica tra i coniugi;
= che alla mia assistita spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurarle un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione;
la quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diverso dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. 1, n.
14840 del 27/06/2006);
= che la signora è stata ammessa in via anticipata e provvisoria dal Consiglio Parte_1 dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme al patrocinio a spese dello Stato (vedi, in tal senso, pressoché testualmente, il ricorso introduttivo in atti).
Chiedeva, dunque, al Tribunale adito di “pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni”: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati e con obbligo di mutuo rispetto;
2) assegnare la casa familiare sita in Lamezia Terme, alla Via Timpone nr. 28, alla signora 3) Parte_1 determinare in € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, la somma che il sig.
[...] dovrà versare alla sig.ra a titolo di contributo per il suo mantenimento;
CP_1 Parte_1
4) disporre che le spese per le utenze domestiche quali corrente elettrica, gas ed acqua siano a totale carico del sig. 5) ammettere in via definitiva la signora al patrocinio a CP_1 Parte_1 spese dello Stato”; con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio (vedi conclusioni in atti).
Si costituiva in giudizio il quale aderiva a quanto richiesto dalla ricorrente anche in tema di CP_1 status ed accettava le condizioni formulate nel ricorso introduttivo.
Chiedeva, pertanto, di: “pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni”: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati e con obbligo di mutuo rispetto;
2) assegnare la casa familiare sita in
Lamezia Terme, alla via Timpone n. 28 alla sig.ra che continuerà ad abitarvi da sola, con Parte_1 onere per il sig. di continuare a corrispondere le spese delle utenze e manutenzione oltre al CP_1 mantenimento nella misura di € 200,00 in favore della coniuge;
3) ammettere in via definitiva il sig. l CP_1 patrocinio a spese dello Stato”; con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio (vedi comparsa in atti).
In data 18 giugno 2025, le parti congiuntamente depositavano in cancelleria istanza di sostanziale mutamento del rito - da separazione giudiziale a separazione consensuale - insistendo nella richiesta di omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso e dalle parti successivamente integralmente condivise. 3
All'udienza del 24 giugno 2025, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, oltre che nella sua qualità di Giudice Delegato alla trattazione della controversia in oggetto, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni di separazione e comunicato in cancelleria in data 18 giugno
2025 - nonché dell'assoluta indisponibilità delle stesse alla reciproca conciliazione – e della loro volontà di rinunciare alla comparizione personale in udienza, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio in
Lamezia Terme (CZ) ed in data 25 gennaio 1975, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo comune, come risulta dall'estratto già allegato in atti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., come si ricava altresì – definitivamente – dal fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio perpetrato in udienza e dalla condivisione delle parti circa il definitivo fallimento del ménage familiare.
Il Tribunale - pertanto - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei coniugi stessi, anche avuto riguardo alle reciproche condizioni economiche reddituali, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda – resa successivamente congiunta a fronte di un ricorso inizialmente attivato in forma contenziosa
- può pertanto essere in toto recepita.
La natura della procedura e l'accordo per come nelle more raggiunto, consigliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 366 del 2025 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione giudiziale dei coniugi, instaurata da – CF Parte_1
- avverso – CF - con l'intervento del C.F._1 CP_1 C.F._3
MINISTERO in sede - interventore ex lege: CP_2
Così provvede:
A) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi sig.ra – CF Parte_1
- e sig. – CF - che hanno C.F._1 CP_1 C.F._3 contratto matrimonio in Lamezia Terme (CZ) ed in data 25.01.1975, il cui atto risulta trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme (atto n. 18, parte II, serie A, Vol. 0, anno 1975), alle seguenti e concordate condizioni:
1) assegna la casa familiare, sita in Lamezia Terme, alla Via Timpone nr. 28, alla signora
Parte_1 4
2) determina in € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, la somma che il sig. dovrà versare alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 suo mantenimento;
3) dispone che le spese per le utenze domestiche quali corrente elettrica, gas ed acqua siano a totale carico del sig. CP_1
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme – atto n. 18, parte II, serie A, Vol. 0, anno
1975 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)