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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 07/10/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3342/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to CH AN e dell'avv.to NADALI FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
CH AN e dell'avv.to NADALI FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
separati con sentenza non definitiva n. 2/2025, pubblicata il 14/01/2025 e passata in giudicato il 15/07/2025 – R.G. 3342/2024 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
28/10/2001, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, CP_1
1 , nato a [...] il [...], maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 12/09/2025 e cioè “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune
di Meduna di Livenza (TV).
2. sciogliere la comunione legale dei coniugi.
3. presso l'abitazione sita in 30026 – Portogruaro (VE), via Villanova, n. 17/B,
già casa coniugale, di comproprietà dei coniugi, risiederà la sig.ra Pt_1
[...]
4. confermare l'assegno di mantenimento per il figlio che nelle more Per_2
tra il deposito del ricorso cumulativo e il deposito delle presenti note scritte, il
10.09.2025 ha compiuto la maggiore età, ma non è attualmente ancora economicamente autosufficiente, vive presso l'ex casa coniugale con la madre e frequenta per l'anno scolastico 2025/2026 la V' Liceo Scientifico XXV Aprile
di Portogruaro. Il padre, pertanto, verserà alla madre tramite accredito in c/c,
entro e non oltre il giorno quindici (15) di ogni mese, quale contributo al mantenimento ordinario la somma di € 200,00, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT al consumo,
decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. Confermare altresì
che i genitori divideranno al 50% le spese straordinarie, (mediche, scolastiche,
sportive, ricreative, ecc. ecc.). Resta fermo il principio che le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori sempreché non siano urgenti od improrogabili e per la cui individuazione ci si rimette al protocollo in essere tra il Tribunale e l' Ordine degli Avvocati di
Pordenone.
2 Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all' impugnazione dell'
emananda sentenza di divorzio”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza non definitiva n. 2/2025, pubblicata il 14/01/2025 e passata in giudicato il 15/07/2025 – R.G. 3342/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. fino al 12 settembre 2025 per il deposito di note scritte con le quali precisare le conclusioni.
Con successive note scritte depositate in data 11/09/2025, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Con ordinanza del 12/09/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, ed ex art. 473-bis.49 c.p.c., accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto
3 regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il regime della comunione legale dei beni è già cessato ex art. 191 c.c., come dichiarato nella sentenza di separazione.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Meduna di Livenza (TV), in data 28/04/2001;
[...] CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MEDUNA DI LIVENZA
(TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 1, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 07/10/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3342/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to CH AN e dell'avv.to NADALI FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
CH AN e dell'avv.to NADALI FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
separati con sentenza non definitiva n. 2/2025, pubblicata il 14/01/2025 e passata in giudicato il 15/07/2025 – R.G. 3342/2024 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
28/10/2001, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, CP_1
1 , nato a [...] il [...], maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 12/09/2025 e cioè “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune
di Meduna di Livenza (TV).
2. sciogliere la comunione legale dei coniugi.
3. presso l'abitazione sita in 30026 – Portogruaro (VE), via Villanova, n. 17/B,
già casa coniugale, di comproprietà dei coniugi, risiederà la sig.ra Pt_1
[...]
4. confermare l'assegno di mantenimento per il figlio che nelle more Per_2
tra il deposito del ricorso cumulativo e il deposito delle presenti note scritte, il
10.09.2025 ha compiuto la maggiore età, ma non è attualmente ancora economicamente autosufficiente, vive presso l'ex casa coniugale con la madre e frequenta per l'anno scolastico 2025/2026 la V' Liceo Scientifico XXV Aprile
di Portogruaro. Il padre, pertanto, verserà alla madre tramite accredito in c/c,
entro e non oltre il giorno quindici (15) di ogni mese, quale contributo al mantenimento ordinario la somma di € 200,00, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT al consumo,
decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. Confermare altresì
che i genitori divideranno al 50% le spese straordinarie, (mediche, scolastiche,
sportive, ricreative, ecc. ecc.). Resta fermo il principio che le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori sempreché non siano urgenti od improrogabili e per la cui individuazione ci si rimette al protocollo in essere tra il Tribunale e l' Ordine degli Avvocati di
Pordenone.
2 Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all' impugnazione dell'
emananda sentenza di divorzio”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza non definitiva n. 2/2025, pubblicata il 14/01/2025 e passata in giudicato il 15/07/2025 – R.G. 3342/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. fino al 12 settembre 2025 per il deposito di note scritte con le quali precisare le conclusioni.
Con successive note scritte depositate in data 11/09/2025, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Con ordinanza del 12/09/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, ed ex art. 473-bis.49 c.p.c., accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto
3 regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il regime della comunione legale dei beni è già cessato ex art. 191 c.c., come dichiarato nella sentenza di separazione.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Meduna di Livenza (TV), in data 28/04/2001;
[...] CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MEDUNA DI LIVENZA
(TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 1, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 07/10/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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