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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/12/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 995/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ER RR,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.11.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
ha pronunciato la seguente SENTENZA, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado pendente tra
l'avv. VIRONE GERLANDO ALDO (C.F. ), nato ad [...] il C.F._1
13/01/1966, rappresentato e difeso dall'avv. SPERANZA SILVANA, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- parte ricorrente -
contro
(C.F. ; CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
oggetto: liquidazione di compenso professionale di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 28 L. 794/1942, 14 D.Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., depositato il
15.3.2023, l'avv. Gerlando Aldo Virone ha chiesto la condanna di al pagamento CP_1
della somma di € 2.683,20, al netto dell'acconto versato dalla stessa, pari ad € 500,00, per l'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento di separazione dei coniugi
R.G.A.C. n. 1829/2019, con condanna alle spese del presente giudizio.
Il ricorrente, con nota del 27.10.2025, ha riferito che la resistente - nel corso del giudizio -
ha versato l'importo di € 1.000,00.
1 Correttamente citata, non si è costituita e pertanto ne va dichiarata la CP_1
contumacia.
Ciò detto in punto di fatto, il ricorso è da accogliere per le ragioni che seguono.
Il ricorrente ha documentato la sussistenza del rapporto (procura in atti) e l'attività svolta
(verbali e atti di udienza nonché sentenza conclusiva del procedimento).
Per ciò che riguarda i compensi, trovano applicazione i parametri forensi di cui al D.M.
Giustizia n. 55/2014 come aggiornati con il D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore e fino all'8 ottobre 2022, quindi vigente al momento del completamento dell'incarico.
Con la precisazione che il ricorrente ha chiesto liquidarsi i compensi minimi per le fasi risultanti (studio, introduttiva e decisoria), al netto degli acconti versati, e che non possono essere riconosciuti interessi sulla somma sopra liquidata dalla pronuncia fino al soddisfo, in assenza di domanda: invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – cui si aderisce – “in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene
nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una
componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli
stessi – siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli
artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (in termini la massima di Cass.
12140/2016; vedi anche Cass. n. 4028/2017).
Il procedimento giudiziale di liquidazione di cui alla L. 794/1942 non si sottrae alle regole generali dettate dagli art. 91 e 92 c.p.c., sicché il giudice deve sempre provvedere sulle spese del suddetto procedimento speciale, attenendosi al principio della soccombenza, salvo che non ravvisi motivi per una totale o parziale compensazione (così Cass. civ. n. 13570/2008).
P.Q.M.
il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando:
liquida in favore dell'avv. Gerlando Aldo Virone, quale compenso professionale dovuto da per l'attività difensiva da lui svolta nell'ambito del di separazione dei coniugi CP_1
R.G.A.C. n. 1829/2019 del Tribunale di Agrigento, la somma di € 1.683,20;
2 condanna a rifondere all'Avv. Gerlando Aldo Virone le spese legali del CP_1
presente giudizio, quantificate in € 852,00, oltre rimborso spese generali del 15%, c.p.a. al 4%
ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 24 dicembre 2025
il Giudice
ER RR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ER RR,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.11.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
ha pronunciato la seguente SENTENZA, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado pendente tra
l'avv. VIRONE GERLANDO ALDO (C.F. ), nato ad [...] il C.F._1
13/01/1966, rappresentato e difeso dall'avv. SPERANZA SILVANA, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- parte ricorrente -
contro
(C.F. ; CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
oggetto: liquidazione di compenso professionale di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 28 L. 794/1942, 14 D.Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., depositato il
15.3.2023, l'avv. Gerlando Aldo Virone ha chiesto la condanna di al pagamento CP_1
della somma di € 2.683,20, al netto dell'acconto versato dalla stessa, pari ad € 500,00, per l'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento di separazione dei coniugi
R.G.A.C. n. 1829/2019, con condanna alle spese del presente giudizio.
Il ricorrente, con nota del 27.10.2025, ha riferito che la resistente - nel corso del giudizio -
ha versato l'importo di € 1.000,00.
1 Correttamente citata, non si è costituita e pertanto ne va dichiarata la CP_1
contumacia.
Ciò detto in punto di fatto, il ricorso è da accogliere per le ragioni che seguono.
Il ricorrente ha documentato la sussistenza del rapporto (procura in atti) e l'attività svolta
(verbali e atti di udienza nonché sentenza conclusiva del procedimento).
Per ciò che riguarda i compensi, trovano applicazione i parametri forensi di cui al D.M.
Giustizia n. 55/2014 come aggiornati con il D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore e fino all'8 ottobre 2022, quindi vigente al momento del completamento dell'incarico.
Con la precisazione che il ricorrente ha chiesto liquidarsi i compensi minimi per le fasi risultanti (studio, introduttiva e decisoria), al netto degli acconti versati, e che non possono essere riconosciuti interessi sulla somma sopra liquidata dalla pronuncia fino al soddisfo, in assenza di domanda: invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – cui si aderisce – “in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene
nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una
componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli
stessi – siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli
artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (in termini la massima di Cass.
12140/2016; vedi anche Cass. n. 4028/2017).
Il procedimento giudiziale di liquidazione di cui alla L. 794/1942 non si sottrae alle regole generali dettate dagli art. 91 e 92 c.p.c., sicché il giudice deve sempre provvedere sulle spese del suddetto procedimento speciale, attenendosi al principio della soccombenza, salvo che non ravvisi motivi per una totale o parziale compensazione (così Cass. civ. n. 13570/2008).
P.Q.M.
il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando:
liquida in favore dell'avv. Gerlando Aldo Virone, quale compenso professionale dovuto da per l'attività difensiva da lui svolta nell'ambito del di separazione dei coniugi CP_1
R.G.A.C. n. 1829/2019 del Tribunale di Agrigento, la somma di € 1.683,20;
2 condanna a rifondere all'Avv. Gerlando Aldo Virone le spese legali del CP_1
presente giudizio, quantificate in € 852,00, oltre rimborso spese generali del 15%, c.p.a. al 4%
ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 24 dicembre 2025
il Giudice
ER RR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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