Ordinanza collegiale 26 aprile 2024
Ordinanza collegiale 26 aprile 2024
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/12/2025, n. 22499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22499 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22499/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2024 REG.RIC.
N. 00261/2024 REG.RIC.
N. 00523/2024 REG.RIC.
N. 00524/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2024, proposto da Enel Green Power Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgia Romitelli, Anna Mazzoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore , Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Incentivi Energia (Ie), non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 261 del 2024, proposto da Enel Green Power Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgia Romitelli, Anna Mazzoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Incentivi Energia (Ie), non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 523 del 2024, proposto da Enel Green Power Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Crisafulli, Giorgia Romitelli, Anna Mazzoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Incentivi Energia (Ie), non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 524 del 2024, proposto da Enel Green Power Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Crisafulli, Giorgia Romitelli, Anna Mazzoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Incentivi Energia (Ie), non costituito in giudizio;
quanto al ricorso n. 260 del 2024, per l'annullamento:
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20230620649 del 4 agosto 2023, recante “Accoglimento – Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi dell''art. 1, commi da 954 a 957, della Legge 145 del 30 dicembre 2018, del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)” formulata da Enel Green Power S.p.A., nella parte in cui ha considerato l'impianto sito nel Comune di Rocca de’ Baldi (Cuneo) con potenza pari a 0,734 MW come “impianto di generazione di energia elettrica da fonte Idraulica a bacino/serbatoio”, non come impianto di generazione di energia elettrica da fonte Idraulica “ad acqua fluente”;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello sopra indicato, ivi compresa la nota dello stesso Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20200565403 del 26 novembre 2020, avente ad oggetto il preavviso di accoglimento parziale della predetta richiesta di accesso ai meccanismi incentivanti avanzata dalla Società odierna ricorrente;
quanto al ricorso n. 261 del 2024, per l'annullamento:
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20230620631 del 4 agosto 2023, recante “Accoglimento - Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi dell'art. 1, commi da 954 a 957, della Legge 145 del 30 dicembre 2018, del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)” formulata da Enel Green Power S.p.A., nella parte in cui ha considerato l'impianto sito nel Comune di Rocca de’ Baldi (Cuneo) con potenza pari a 0,421 MW come “impianto di generazione di energia elettrica da fonte Idraulica a bacino/serbatoio”, non come impianto di generazione di energia elettrica da fonte Idraulica “ad acqua fluente”;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello sopra indicato, ivi compresa la nota dello stesso Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20200565393 del 26 novembre 2020, avente ad oggetto il preavviso di accoglimento parziale della predetta richiesta di accesso ai meccanismi incentivanti avanzata dalla Società odierna ricorrente;
quanto al ricorso n. 523 del 2024, per l'annullamento:
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20230620649 del 4 agosto 2023, recante “Accoglimento – Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi dell'art. 1, commi da 954 a 957, della Legge 145 del 30 dicembre 2018, del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)” formulata da Enel Green Power S.p.A., nella parte in cui ha considerato l'impianto sito nel Comune di Rocca de’ Baldi (Cuneo) con potenza pari a 0,734 MW come “impianto di generazione di energia elettrica da fonte Idraulica a bacino/serbatoio”, non come impianto di generazione di energia elettrica da fonte Idraulica “ad acqua fluente”;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello sopra indicato, ivi compresa la nota dello stesso Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20200565403 del 26 novembre 2020, avente ad oggetto il preavviso di accoglimento parziale della predetta richiesta di accesso ai meccanismi incentivanti avanzata dalla Società odierna ricorrente;
quanto al ricorso n. 524 del 2024, per l'annullamento:
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20230620631 del 4 agosto 2023, recante “Accoglimento - Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi dell'art. 1, commi da 954 a 957, della Legge 145 del 30 dicembre 2018, del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)” formulata da Enel Green Power S.p.A., nella parte in cui ha considerato l'impianto sito nel Comune di Rocca de’ Baldi (Cuneo) con potenza pari a 0,421 MW come “impianto di generazione di energia elettrica da fonte Idraulica a bacino/serbatoio”, non come impianto di generazione di energia elettrica da fonte Idraulica “ad acqua fluente”;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello sopra indicato, ivi compresa la nota dello stesso Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20200565393 del 26 novembre 2020, avente ad oggetto il preavviso di accoglimento parziale della predetta richiesta di accesso ai meccanismi incentivanti avanzata dalla Società odierna ricorrente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. AR LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna ricorrente è titolare di due impianti idroelettrici denominati “Crava 1” e Crava 2” ubicati nel Comune di Rocca de’ Baldi (CN) e di potenza pari, rispettivamente, a 0,734 mW e a 0,421 mW.
2. Per ciascuno dei predetti impianti ha presentato istanza di incentivazione ai sensi del D.M. 23 giugno 2016, dichiarando la loro ascrivibilità alla tipologia “ad acqua fluente”.
3. Il Gestore dei servizi energetici ha trasmesso le note di preavviso di rigetto, nelle quali ha evidenziato che:
(i) secondo la terminologia UNIPEDE (richiamata dal paragrafo 1.1.1 dell’Allegato 2 del D.M. 23 giugno 2016) la differenza tra le tipologie di impianto (ad acqua fluente con o senza derivazione d’acqua, a bacino e a serbatoio) è collegata ai tempi di riempimento dell’invaso;
(ii) quanto alle caratteristiche dell’impianto - come desumibili dal titolo concessorio e dalla descrizione delle opere di prelievo disponibile sul sito istituzionale dell’Oasi di Crava Morozzo -, “ la risorsa viene prelevata dal torrente Pesio mediante una traversa in cemento munita di una paratoia atta a regolare il livello del piccolo invaso della capacità di 24.000 mc, dalla traversa un canale derivatore a pelo libero convoglia le acque nel lago artificiale di S.Quirico della capacità di 54.000 mc dal quale parte la condotta in pressione che alimenta l’impianto di Crava 1 (FER100896); l’impianto di Crava 1 scarica nel lago artificiale di Crava della capacità di 50.000 mc dal quale si alimenta l’impianto di Crava 2 (FER100589), da quest’ultimo l’acqua viene infine restituita al torrente Pesio ”;
(iii) “ il lago di S. Quirico ed il lago di Crava sono entrambi di origine artificiale” e, rientrando tra le aree protette, ad essi si applica “ il divieto di prosciugamento ”;
(iv) l’esercizio delle centrali di Crava 1 e Crava 2 deve garantire “ una escursione dei
livelli dei due laghi di 0.5 m ” (come da disposizione dell’Ente Parco naturale delle Alpi Marittime);
(v) l’impossibilità di “ stabilire la complessiva capacità di modulazione dei due impianti ” dovuta all’“ assenza di una indicazione specifica sul volume di acqua corrispondente alla variazione di
livello imposta ” dall’Ente Parco.
Il Gestore ha quindi invitato l’odierna ricorrente a presentare eventuali osservazioni e documenti, precisando che < in assenza di ulteriori precisazioni e sulla base dei volumi nominali degli invasi consegue una classificazione dell’impianto in oggetto come idroelettrico “a bacino” >.
4. L’odierna ricorrente ha presentato le osservazioni di seguito sintetizzate.
4.1. Con riguardo al lago di San Quirico o Morozzo, che alimenta l’impianto “Crava 1” ha precisato che:
(i) considerata la superficie totale dello specchio d’acqua pari a 44.905 m² e “ una escursione massima di 0,5 m (dalla quota di 387,5 m slm alla quota di 388,00 m slm), ipotizzando a maggior cautela, che le sponde siano perfettamente verticali, non reale, si può stimare per eccesso un volume teorico di 22.452 m³ ”;
(ii) “ Sulla base della portata massima derivabile pari a 9 m³/s il tempo per il riempimento/utilizzo di tale volume è pari a 2.495 secondi circa 42 minuti. Con la portata media di 4,2 mc/s il tempo di riempimento/utilizzo è pari a 5.346 secondi circa 89 minuti ”.
4.2. Con riferimento al lago di Crava, che alimenta l’impianto “Crava 2” ha osservato che:
(a) “ considerata una superficie di 25.331,75 m² ricavata dalla ‘Relazione rilievo morfobatimetrico del 14 giugno 2018’ effettuata dalla Società Graia srl alla quota di 371,00 m slm ed una escursione massima di 0,5 m (dalla quota di 370,5 m slm alla quota di 371,00 m slm) si può determinare un volume di m³ 12.219 m³ ”.
(b) “ Sulla base della portata massima derivabile pari a 9 m³/s il tempo per il riempimento/utilizzo di tale volume è pari a 1.358 secondi circa 22 minuti. Con la portata media di 4,2 m³/s il tempo di riempimento/utilizzo è pari a 2.909 secondi circa 48 minuti ”;
(c) il vincolo di quota imposto dall’Ente Parco di 0,5 metri “ che determina sul lago di Crava un volume teorico di 12.219 m² impone lo stesso vincolo di volume utilizzabile anche sul lago superiore di San Quirico ”.
Le osservazioni si concludono affermando che “ l’effettiva variazione di livello dei due laghi nel normale esercizio delle centrali è circa 0,25 m per il lago di San Quirico e 0,30 m per il lago di Crava andando a limitare ulteriormente il volume effettivamente utilizzabile ”.
5. Il GSE ha accolto le richieste di incentivazione, ammettendo gli impianti alla tariffa di 101 euro per mWh - prevista dall’allegato 1 del D.M. 23 giugno 2016 per la tipologia “a bacino” in relazione alla fascia di potenza compresa tra uno e cinquemila kilowatt (corrispondenti, rispettivamente, a 0,001 mW e a 5 mW) -, anziché alla tariffa di euro 150 per mWh, relativa agli impianti “ad acqua fluente” compresi nel range di potenza tra cinquecento e mille kW (corrispondenti, rispettivamente, a 0,5 mW e a 1 mW).
L’iter motivazionale consta dei seguenti passaggi:
(aa) mancato invio da parte del soggetto responsabile di “ una indicazione specifica sul volume di acqua corrispondente alla variazione di livello imposta ” dall’Ente Parco;
(bb) con riferimento all’Impianto Crava 1, “ sempre nel rispetto del vincolo di 0,5 m imposto dall’Ente, questi può disporre non solo del volume stimato di 22.452 m³ per il lago di San Quirico (che già di per sé porta ad un tempo di riempimento stimato prossimo alle due ore) ma anche dei 24.000 m³ dell’invaso generato dalla traversa sul torrente Pesio. Si perviene quindi ad un tempo di riempimento per l’impianto di Crava 1 pari a circa 184 minuti, superiore al limite di due ore ”;
(cc) per quanto attiene all’Impianto Crava 2, “ dal momento che l’impianto di Crava 1 scarica la risorsa impiegata nel lago di Crava dal quale attinge appunto l’impianto di Crava 2, quest’ultimo può, sempre nel rispetto del vincolo di 0,5 metri imposto dall’Ente, sfruttare sia il volume stimato di 12.219 m³ per il lago di Crava ma anche i 22.452 m³ stimati per il lago di San Quirico (già questo determinerebbe un tempo di riempimento superiore al limite di due ore) nonché i 24.000 m³ dell’invaso generato dalla traversa sul torrente Pesio. Si perviene quindi ad un tempo di riempimento per l’impianto di Crava 2 pari a circa 233 minuti, superiore al limite di due ore ”;
(dd) “ per quanto previsto dall’UNIPEDE (…) l’impianto di Crava 2 sarebbe comunque da inquadrare nella stessa tipologia dell’impianto di Crava 1, quindi a bacino ” sulla base delle medesime considerazioni di cui alla lettera (bb);
(ee) la non condivisibilità della “ tesi del Soggetto Responsabile secondo cui, a causa della stretta interconnessione idraulica tra i due laghi, il vincolo di quota imposta di 0,5 m che determina sul lago di Crava un volume teorico di 12.219 m³ imporrebbe lo stesso vincolo di volume utilizzabile anche sul lago superiore di San Quirico ”.
6. Tali provvedimenti di accoglimento parziale sono stati impugnati con distinti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, affidati ai seguenti motivi:
I. Violazione, falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione, falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, incongruità della motivazione.
Il provvedimento conclusivo avrebbe illegittimamente ampliato l’apparato motivazionale rispetto alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento (integrale) dell’istanza, non consentendo alla società di presentare controdeduzioni al riguardo. Più precisamente, il preavviso di rigetto (parziale) si sarebbe limitato a rappresentare l’impossibilità di “ stabilire la complessiva capacità di modulazione dei due impianti ” e non anche la necessità - poi evidenziata nel provvedimento conclusivo - di considerare, ai fini del calcolo dei tempi di riempimento degli invasi, anche il volume a monte generato dalla traversa sul torrente Pesio.
II. Violazione, falsa applicazione del paragrafo 1.1.1 dell’Allegato 2 al D.M. 23 giugno 2016. Violazione, falsa applicazione del paragrafo 1.3.4 delle “Procedure Applicative del D.M. 23 giugno 2016” predisposte dal GSE. Violazione, falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione, falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, sviamento, difetto di motivazione.
La valutazione compiuta dal Gestore in ordine ai tempi di riempimento correlati ai volumi d’acqua derivabili non terrebbe conto del mutato utilizzo dei bacini artificiali che, a seguito della loro inclusione nell’area protetta “Oasi di Crava Morozzo”, non consisterebbe più nell’accumulo dell’acqua ai fini idroelettrici, ma nel mantenimento della stabilità del livello dei bacini al fine di preservare l’ecosistema. L’installazione dei misuratori di livello contribuirebbe a regolare l’esercizio degli impianti secondo la tipologia “ad acqua fluente” secondo la logica “ tanto entra, tanto esce ”, non essendo consentito lo svuotamento dei due laghi, che pertanto si presenterebbero come “ volumi morti ”.
Inoltre, il vincolo di escursione massima tra i livelli dei due laghi imposto dall’Ente Parco si ripercuoterebbe anche sui volumi di acqua a monte della traversa sul fiume Pesio. La quota della soglia della traversa (388 metri sul livello del mare) coincide con la quota massima di regolazione del lago di San Quirico, per cui anche a monte della traversa sarebbe possibile prendere in considerazione solo il volume d’acqua calcolato come differenza tra 388 metri s.l.m. e 387,50 metri s.l.m.. Sommando tale quantitativo d’acqua - determinato sulla base del rilievo morfobatimetrico contenuto nella relazione prodotta dalla ricorrente - a quello del lago di San Quirico e, successivamente, dividendo la predetta sommatoria prima per il valore della portata media del fiume Pesio (calcolato, alternativamente, sulla base dei dati del Piano di tutela della acque della Regione Piemonte del 2021 ovvero sulla base della portata media di concessione) e, poi, per sessanta, si otterrebbero tempi di riempimento inferiori a quello stabilito dal D.M. 23 giugno 2016 ai fini della qualificazione dell’impianto come “ad acqua fluente”.
7. Con riferimento ad entrambi i ricorsi straordinari il Gestore dei servizi energetici ha presentato opposizione ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 1199/1971, chiedendo che fossero decisi in sede giurisdizionale.
8. Nel provvedere alla trasposizione, parte ricorrente ha effettuato, per mero errore, due depositi informatici successivi per ciascun ricorso (n. 260/2024 e n. 523/2024 con riguardo all’impianto “Crava 1”; n. 261/2024 e n. 524/2024 con riguardo all’impianto “Crava 2”).
9. Si sono costituiti il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nei giudizi iscritti ai nrg. 523/2024 e 524/2024, il GSE nei giudizi iscritti ai nrg. 260/2024, 261/2024, 523/2024, 524/2024 e l’Agenzia del Demanio nel giudizio iscritto al nrg. 524/2024.
10. Con riferimento ai ricorsi iscritti ai nrg. 260/2024 e 261/2024 parte ricorrente ha formulato più istanze di cancellazione della causa dal ruolo, cui hanno fatto seguito le ordinanze n. 8355/2024 e n. 8358/2024.
11. Per quanto concerne i ricorsi iscritti ai nrg. 523/2024 e 524/2024 la ricorrente ha prodotto documenti e memoria ex art. 73 del c.p.a., cui ha fatto seguito la replica del GSE e, da ultimo, ha presentato istanza di rinvio, volto a consentire al GSE di pronunciarsi sull’istanza di revisione della classificazione degli impianti alla luce dell’art. 22, comma 2, del D.M. 4 luglio 2019.
12. All’udienza del 9 dicembre 2025 il Collegio ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, la questione del difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio; parte ricorrente ha chiesto di valutare lo stralcio degli scritti difensivi da ultimo depositati dal Gestore. All’esito la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente si rileva l’assenza dei presupposti per il rinvio dell’udienza, perché “ il richiamo ad una possibile ed ipotetica composizione della lite (in assenza anche di tempi certi indicati dalle parti) non integra motivo eccezionale idoneo a giustificare il chiesto rinvio della trattazione del ricorso ” (TAR Lazio, Roma, III-ter, n. 417/2024).
2. Sempre in via preliminare si ritiene di dover disporre la riunione dei ricorsi n.r.g. 260/2024, 261/2024, 523/2024 e 524/2024 in ragione della loro connessione soggettiva ed oggettiva, riguardando due impianti alimentati dalla stessa fonte idraulica e collegati tra di loro.
3. I ricorsi n.r.g. 260/2024, 261/2024 devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il contenuto dell’istanza di parte - intesa ad abbandonare i giudizi n.r.g. 260/2024 e 261/2024, erroneamente incardinati quali “doppioni” dei ricorsi n.r.g. 523/2024 e 524/2024 e riguardanti gli stessi provvedimenti, al fine di coltivare esclusivamente quest’ultimi, “ ben può essere qualificato, ex art. 84, comma 4, c.p.a, quale sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione a mente delle cui indicazioni, il Giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso, ed altresì dal comportamento della parte, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso ” (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 3548/2021).
4. Si passa all’esame dei ricorsi nrg. 523/2024 e 524/2024.
5. Il Collegio rileva che può prescindersi dall’esame della richiesta di stralcio delle memorie di replica del Gestore, in ragione della infondatezza nel merito dei ricorsi (Cons. Stato, sez. II, n. 7593/2025).
6. Con riguardo al ricorso iscritto al nrg. 524/2024 deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio, costituitasi per mero errore, essendo estranea alla presente controversia in ragione della mancata impugnazione di provvedimenti da essa adottati.
6.1. Infondato è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la parziale diversità tra le ragioni ostative rappresentate nel preavviso di diniego e quelle indicate nel provvedimento impugnato.
Nella nota di preavviso di rigetto parziale è stata individuata quale ragione ostativa all’accoglimento totale dell’istanza l’“ assenza di una indicazione specifica sul volume di acqua corrispondente alla variazione di livello imposta ” dall’Ente Parco, cui non è stato dato riscontro dall’odierna ricorrente.
Se è vero che, al fine di garantire l’effettiva partecipazione dell’interessato al procedimento, bisogna escludere la possibilità di fondare il provvedimento conclusivo del procedimento su ragioni del tutto nuove rispetto a quanto rappresentato nel preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della L. n. 241/1990, è altrettanto vero che, quando l’Amministrazione ha consentito la possibilità di presentare controdeduzioni utili all’assunzione della determinazione conclusiva, non può essere ritenuto illegittimo per violazione dell’anzidetta norma il provvedimento di diniego (parziale) “ la cui motivazione sia semplicemente meglio specificata e arricchita di ragioni giustificative, comunque coerenti rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del privato ”. Ciò in quanto “ non deve (…) sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti - che si risolverebbe in una sorta di integrale anticipazione del contenuto motivazionale del futuro ed eventuale provvedimento di diniego - ben potendo, invece, la pubblica amministrazione meglio precisare nel provvedimento finale le proprie posizioni giuridiche, purché il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis citato ” (Cons. Stato, sez. VII, n. 7247/2025).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche si osserva che nel caso specifico la questione del volume generato a monte dalla traversa sul torrente Pesio non può essere considerata quale ragione completamente nuova, in quanto costituisce uno degli elementi - noti all’odierna ricorrente - della massa d’acqua che alimenta gli impianti e che, logicamente, è destinato ad influire sulla “ complessiva capacità di modulazione ” degli stessi.
Ciò si desume dalle controdeduzioni trasmesse nel corso del procedimento dall’odierna ricorrente al Gestore e, in particolare, dall’acclusa relazione del giugno 2018, che contiene il rilievo morfobatimetrico dei bacini e che descrive compiutamente il percorso del volume d’acqua che:
1) viene prelevato dal torrente Pesio attraverso un’opera di captazione;
2) passa attraverso un canale di derivazione e confluisce nel primo invaso (lago di San Quirico o Morozzo) “ corrispondente alla vasca di carico della centrale ”;
3) tramite una galleria viene condotto in pressione alla centrale idroelettrica dell’impianto denominato “Crava 1”;
4) a mezzo di un canale di scarico viene rilasciato nel secondo invaso (lago di Crava), a valle del quale è installata la centrale dell’impianto “Crava 2”;
5) dopo l’utilizzo a fini idroelettrici viene restituito al corso del torrente Pesio (doc. 1 prod. ric., pagg. 191-192 di 224).
6.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Secondo la definizione offerta dal D.M. 23 giugno 2016, “ Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente con o senza derivazione d’acqua, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia dell'UNIPEDE ” (allegato 2, par. 1.1.1).
L’art. 22, comma 1, del D.M. 23 giugno 2016 affida l’integrazione delle proprie disposizioni all’emanazione di linee guida (procedure applicative) da parte del GSE, essendo quest’ultimo titolare delle conoscenze specialistiche necessarie all’elaborazione della disciplina di carattere operativo che, trasfusa nelle procedure applicative, rappresenta lo strumento flessibile attraverso cui effettuare gli aggiornamenti che si rendano necessari alla luce dell’evoluzione tecnologica e della prassi amministrativa (TAR Lazio, sez. III-ter, n. 16381/2024).
Nelle procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016 si richiama la “ Terminologia impiegata nelle statistiche dell’industria elettrica ” dell’UNIPEDE per precisare che:
(i) ai fini della classificazione delle derivazioni idroelettriche viene utilizzato il criterio basato sulla “ durata di riempimento dell’invaso ”, distinguendo, per quanto di interesse ai fini della presente controversia, le derivazioni “ad acqua fluente” dalle derivazioni “a bacino”, in quanto nelle prime la durata di riempimento dell’invaso è minore o uguale a due ore, mentre nelle altre è compresa tra due e quattrocento ore;
(ii) “ Per estensione, le derivazioni che risultino direttamente collegate all’esercizio di una derivazione con invaso a monte e i cui apporti intermedi siano trascurabili devono essere classificate nella stessa categoria di quella che ne condiziona l’esercizio ” (par. 1.3.4).
L’art. 22, comma 2, del D.M. 4 luglio 2019 prevede che “ ai fini del presente decreto e del decreto 23 giugno 2016, gli impianti idroelettrici si classificano a bacino/a serbatoio o ad acqua fluente sulla base dell’effettiva capacità del produttore elettrico di conservare o meno l’apporto idrico per l’utilizzo energetico differito ”.
Tale disposizione ha chiarito che, anche con riguardo agli impianti ricadenti entro la regolamentazione del D.M. 23 giugno 2016, “ il dato dirimente per considerare un impianto a bacino è, sostanzialmente, la disponibilità del bacino di accumulo che consente al produttore di energia di regolare la conservazione dell’acqua per il successivo utilizzo energetico ” (TAR Lazio, III-ter, 10904/2022).
Secondo la giurisprudenza la qualificazione dell’impianto idroelettrico “ad acqua fluente” ovvero “a bacino” costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, sindacabile unicamente sotto il profilo dell’evidente illogicità o irragionevolezza (TAR Lazio, III-ter, n. 4461/2025; n. 7627/2024).
Non può essere condivisa la tesi della società ricorrente secondo cui la concreta gestione dei volumi d’acqua provenienti da bacini artificiali condizionerebbe la natura degli impianti, poiché essa muove dall’erroneo presupposto che l’unico volume di acqua rilevante ai fini della qualificazione dell’impianto a monte (che condiziona poi l’esercizio dell’impianto a valle, come stabilito dal par. 1.3.4. delle Procedure operative) sarebbe non quello dell’intero invaso ma unicamente il quantitativo compreso tra le quote di 387,50 e 388,00 metri sul livello del mare.
Su tale impostazione si basano i risultati del calcolo dei tempi di riempimento dei bacini indicati dalla società ricorrente.
Orbene, è proprio la possibilità di gestire i volumi d’acqua da destinare alla produzione di energia a dare prova della programmabilità degli impianti.
La tesi sostenuta dalla società ricorrente contrasta quindi con le caratteristiche che notoriamente sono proprie dei bacini artificiali ad uso idroelettrico - i quali prelevano il volume d’acqua da fiumi o torrenti e fungono da “ vasca di carico della centrale ” - e, inoltre, impinge nella discrezionalità tecnica attribuita al GSE ai fini della qualificazione dell’impianto.
Le portate d’acqua destinate alle turbine provengono pur sempre da canalizzazioni alimentate dagli invasi artificiali del lago di San Quirico e del Lago di Crava, che fungono da bacini di accumulo delle acque del torrente Pesio.
La regolazione delle acque disposta dall’Ente Parco e attuata dal soggetto responsabile a fini di tutela dell’ecosistema non muta, anzi rafforza il carattere di programmabilità dell’impianto che, si ribadisce, per le caratteristiche strutturali è estraneo al carattere aleatorio della tipologia “ad acqua fluente”.
Le caratteristiche di continuità e non interrompibilità del flusso di acqua - ai fini di tutela dell’ecosistema - consentono già di per sé di ascrivere tale tipologia di impianti alla categoria di quelli programmabili, ossia tra gli impianti “a bacino”.
Gli impianti “ad acqua fluente” sono invece caratterizzati dall’impossibilità di programmare il flusso d’acqua. Tale distinzione è rinvenibile nell’art. 2, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 387 del 2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), il quale prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili sono gli impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 8504/2022).
In base all’orientamento della Sezione, < secondo le suddette definizioni dell'UNIPEDE, la peculiarità degli impianti ad acqua fluente consiste nella capacità di utilizzare la “portata di volta in volta presente”, ossia quella che fluisce nel corso d'acqua che, per sua natura, non può garantire all'impianto idroelettrico di utilizzare un flusso d'acqua costante. Al contrario, gli impianti “a bacino/serbatoio” rientrano tra gli “impianti programmabili”, che lasciano al Produttore il potere di programmare la produzione di energia elettrica in base alle proprie scelte e/o esigenze in quanto, diversamente dagli impianti ad acqua fluente, che adoperano la “portata di volta in volta presente”, si servono della capacità di accumulo del bacino che consente di accumulare l'acqua in un tempo diverso da quello in cui viene utilizzata > (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 17199/2023; n. 12904/2021).
Come illustrato, gli impianti sono collocati a valle di invasi artificiali, la cui funzione è notoriamente quella di bacino di accumulo. Alla luce delle considerazioni svolte, gli impianti ricevono un flusso programmabile a monte o, più precisamente, programmato, dato che esso deve essere mantenuto entro i limiti stabiliti dall’Ente Parco ai fini di tutela dell’ecosistema dell’area protetta “Oasi di Crava Morozzo”.
Nel caso in esame “ manca quell’elemento di alea correlato al carattere di non programmabilità degli impianti ad acqua fluente, dove invece la variazione diacronica del flusso d’acqua giustifica il riconoscimento di tariffe più elevate, finalizzate ad assicurare che l’investimento iniziale venga recuperato nel tempo tramite la produzione di energia incentivata ” (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 17199/2023 cit.).
Come illustrato, le Procedure operative tramite il richiamo all’UNIPEDE prevedono quale soglia di discrimine tra la tipologia “a bacino” e quella “ad acqua fluente” il tempo di riempimento di due ore.
I calcoli dei tempi di riempimento proposti dalla società ricorrente danno risultati inferiori alle due ore e ai valori indicati dal GSE nel provvedimento di accoglimento parziale poiché nell’operazione di divisione, a parità di valori di portata media (divisori), il valore in metri cubi del volume della vasca di carico (dividendo) è di fatto sottostimato, prendendo in considerazione solo una parte del volume d’acqua contenuto nel bacino.
7. In conclusione, il Collegio ritiene che, previa riunione dei ricorsi iscritti ai n.r.g. 260/2024, 261/2024, 523/2024, 524/2024, le impugnative iscritte ai n.r.g. 260/2024 e 261/2024 debbano essere dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse; con riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 524/2024 debba essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio; i ricorsi iscritti ai n.r.g. 523/2024 e 524/2024 siano infondati e, pertanto, debbano essere respinti.
8. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del GSE e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e sono liquidate come da dispositivo sulla base del diverso impegno difensivo. Non vi è luogo a provvedere nei confronti dell’Agenzia del Demanio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dispone la riunione dei ricorsi iscritti al n.r.g. 260/2024, 261/2024, 523/2024, 524/2024;
- dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi iscritti ai n.r.g. 260/2024 e 261/2024;
- con riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 524/2024 dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio;
- respinge i ricorsi iscritti ai n.r.g. 523/2024 e 524/2024.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate complessivamente in euro 7.000 (settemila/00), di cui euro 6.000 (seimila/00) nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici ed euro 1.000 (mille/00) nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite nei confronti dell’Agenzia del Demanio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE IL, Presidente FF
AR LL, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LL | LE IL |
IL SEGRETARIO