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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8454/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8454 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 attrice, con gli avv.ti Augusto Azzini e Nadia Marcoli
e
FRANCESCO AGOSTINI (C.F. ) C.F._1 convenuto, con l'avv.to Giulio Agnesi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 6.2.2025 e, perciò, per parte attrice come da prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e per parte convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 15.7.2021, (da ora solo , Parte_1 Pt_1 quale società beneficiaria (in forza di scissione parziale) di una parte del patrimonio di Ing Bank n.v.
(società che ha incorporato , ha esposto che: a) in data 4.12.2006 Controparte_1 [...] aveva concluso con ES ST il contratto di leasing immobiliare n. 83558/001, Controparte_1 pagina 1 di 14 avente ad oggetto due unità immobiliari site nel Comune di Brescia, via Chiusure, nn. 58/d e 58/e; b) le condizioni contrattuali erano state più volte modificate “a seguito delle molteplici richieste, avanzate dall'Utilizzatore, di rinegoziazione delle condizioni economiche di contratto”; c) l'ST si era reso inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto, omettendo, in particolare, di provvedere al pagamento dei canoni;
d) con comunicazione in data 3.2.2020, aveva quindi invocato l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18 delle condizioni generali di contratto, intimando all'ST il rilascio dell'immobile e il pagamento degli importi dovuti, pari ad € 63.965,64=.
Tutto ciò premesso, ha concluso perché il tribunale, previo accertamento dell'intervenuta Pt_1 risoluzione di diritto del contratto di leasing, volesse ordinare al resistente il rilascio degli immobili oggetto del contratto e, in ogni caso, per l'adozione di “tutti quei provvedimenti idonei a consentire a parte ricorrente di rientrare nella disponibilità materiale del predetto immobile”, con vittoria di spese.
L'ST si è costituito in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza della domanda proposta da lamentando, in particolare: i) “la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e/o Pt_1
l'inesistenza della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 18 delle condizioni generali di contratto”; ii) “l'intervenuta pattuizione e/o applicazione di interessi usurari a far data dalla scrittura di rinegoziazione del 29 ottobre 2010”; iii) la nullità del contratto ex art. 117, 1° comma, TUB o, in subordine, la nullità di singole clausole “anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c.,
117 e 118 TUB”; iv) “la mancata e/o errata indicazione nel contratto e/o nelle intervenute scritture di rinegoziazione, del tasso interno di attualizzazione, e/o l'indicazione di un tasso indeterminato”.
Contestata la sussistenza del preteso inadempimento, l'ST ha perciò concluso per il rigetto della domanda avversaria e, in subordine, per la concessione di un adeguato termine per il rilascio;
in via riconvenzionale, ha poi domandato la rideterminazione del piano di ammortamento e, per l'effetto, la condanna di alla restituzione delle somme indebitamente percepite nel corso del rapporto, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione.
Con ordinanza in data 26.10.2021, il g.i. ha disposto il mutamento del rito sommario in ordinario, assegnando alle parti i termini per le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
6.2.2025, sulle conclusioni (anche istruttorie) delle parti richiamate in epigrafe.
pagina 2 di 14 2. Premessa.
Come accennato sub 1., lamenta l'inadempimento dell'ST agli obblighi derivanti dal Pt_1 contratto di leasing (per mancato pagamento dei canoni) e invoca la risoluzione di diritto di detto contratto in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18 delle condizioni generali;
in subordine chiede che sia comunque pronunciata la risoluzione del contratto, sempre per grave inadempimento dell'utilizzatore.
L'ST contesta d'essere inadempiente, sollevando una nutrita serie di censure con le quali lamenta, in sostanza, l'invalidità (sotto vari profili) delle previsioni contrattuali relative alla misura degli interessi;
ciò posto, evidenzia di aver versato alla società concedente somme eccedenti quanto realmente dovuto, una volta depurato il proprio debito dagli addebiti illegittimi.
Per ragioni di ordine logico, devono essere esaminate preliminarmente le censure sollevate dall'ST, dovendosi verificare la sussistenza (o meno) del preteso inadempimento.
La natura eterogenea delle censure sollevate dall'ST ne impone poi l'esame separato.
3. Usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti in sede di seconda appendice contrattuale.
L'ST eccepisce, in primo luogo, che “con riferimento al contratto di locazione finanziaria n.
83558/001, non è revocabile in dubbio il superamento dei tassi soglia “antiusura” di cui alla L.
108/1996 con la sottoscrizione della scrittura di rinegoziazione del 29 ottobre 2010 […]”.
E ciò perché “il Tasso Soglia Usura per il “leasing Immobiliare” vigente al momento della stipula della rinegoziazione del 29 ottobre 2010 era pari al 5,205%, posto che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2010, applicabile dal 1 ottobre fino al 31 dicembre
2010, indicava per tale categoria il Tasso Effettivo Globale Medio del 3,47%: TEGM 3,47% x 1,5 =
TSU 5,205% (v. decreto MEF rilevazione tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura IV trimestre 2010, ALL. F del doc. 3)”.
Mentre “dall'analisi di Fintra S.r.l. - da intendersi qui integralmente richiamata e facente parte del presente atto - (doc. 3) è emerso che il tasso interno di attualizzazione riferibile alla rinegoziazione del
29/10/2010 è pari al 5,7067% e che il Tasso Annuo Nominale applicato dal leasing per la determinazione degli interessi corrispettivi risulta pari al 5,486%, già di per sé superiore alla soglia usura […]”.
pagina 3 di 14 replica a tale assunto contestando il preteso superamento della soglia usuraria;
evidenzia che il Pt_1 perito officiato dall'ST ha “eseguito un calcolo meramente teorico ed incompleto: lo stesso, infatti, ha omesso di conteggiare il valore, peraltro noto al perito che lo ha indicato a pagina 5 dell'elaborato tra le condizioni economiche del contratto, del parametro di indicizzazione (Euribor 3 mesi) al momento della stipula dell'appendice”.
Rilevato pertanto che “in un contratto indicizzato, quale quello di cui è causa, il calcolo della misura degli interessi deve necessariamente tenere conto del valore del parametro di riferimento (nel nostro caso Euribor tre mesi), posto che, in caso contrario, il calcolo effettuato non è coerente con quanto previsto in contratto ed un dato falsato non può che restituire risultati falsati”, conclude osservando che “non considerare nella determinazione del tasso l'effetto prodotto dall'indicizzazione significa alterare consapevolmente il costo del contratto, con ogni conseguenza in merito alla temerarietà dell'eccezione di usurarietà”.
Ritiene il tribunale di dover aderire alla soluzione proposta dalla società concedente.
Il contratto stipulato dalle parti in data 4.12.2006 ha subito successive modifiche, apportate con le tre scritture denominate “appendice al contratto di locazione finanziaria (leasing) n. 83558/1 del
04/12/2006”; la prima priva di data e le successive in data 29.10.2010 e 12.7.2012.
L'ST, come accennato, non solleva alcuna contestazione in ordine alla misura degli interessi pattuiti in sede di originaria stipula del contratto e successivamente variata per effetto della prima e della terza appendice al contratto, concentrando le proprie censure sulla sola seconda appendice.
L'esame della scrittura in data 29.10.2010 conferma che, con la stessa, le parti non hanno perfezionato una nuova operazione di finanziamento, non avendo la società concedente erogato nuova finanza, né acquistato ulteriori beni da affidare in godimento all'utilizzatore.
Con detta scrittura le parti si sono difatti limitate a rideterminare le modalità di restituzione del residuo debito (che, a seguito della prima appendice di variazione, doveva essere restituito in “n. 134 corrispettivi periodici ciascuno dell'importo di Euro 10.165,88 oltre IVA con periodicità mensile e scadenza dal 01/10/2010 al 01/11/2021”) con le seguenti nuove modalità:
“- n. 33 corrispettivi periodici ciascuno dell'importo di Euro 10.314,12 oltre IVA con periodicità mesile e scadenza dal 01/01/2007 al 01/09/2009 e pagina 4 di 14 - n. 12 corrispettivi periodici ciascuno dell'importo di Euro 6.000 oltre IVA con periodicità mesile e scadenza dal 01/10/2009 al 01/09/2010
- n. 18 corrispettivi periodici ciascuno dell'importo di Euro 6.000 oltre IVA con periodicità mesile e scadenza dal 01/10/2010 al 01/03/2012 e
- n. 152 corrispettivi periodici ciascuno dell'importo di Euro 9.277,75 oltre IVA con periodicità mesile e scadenza dal 01/04/2012 al 01/11/2024”.
Sono poi rimasti invariati il parametro di indicizzazione e il prezzo per l'eventuale acquisto dei beni alla scadenza del contratto, confermato in € 260.000,00=, oltre iva.
Scaturisce infine dalle allegazioni della stessa parte convenuta che il tasso contemplato dalla appendice di variazione in data 29.10.2010 è comunque inferiore a quello originariamente pattuito.
Ciò posto, rileva il tribunale che il tenore dell'accordo conferma che, con lo stesso, le parti si sono limitate a stabilire nuove modalità e tempi di restituzione del residuo debito gravante sull'ST, mantenendo, come detto, invariata la previsione relativa all'indicizzazione (specificata nel relativo allegato al contratto), che prevede, fra l'altro, che “si assume come 'indice di base' il tasso
EURIBOR3EU pari al 2,50% oggi stabilito di comune accordo tra le parti indipendentemente dalla quotazione odierna di tale tipo di tasso, trattandosi di parametro di riferimento utilizzato per la formulazione del piano finanziario del contratto”.
In tale contesto, è del tutto pacifico in causa che, alla data della seconda variazione contrattuale il valore effettivo dell'Euribor oscillava “tra lo 0,942% del 1 ottobre 2010 ed il 1,046% del 1 novembre
2010” (circostanza allegata dalla difesa di già con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. Pt_1
e rimasta incontestata).
L'interpretazione della clausola relativa alla misura degli interessi, alla stregua del fondamentale principio di buona fede, impone pertanto di determinare l'effettiva misura del tasso pattuito (e poi applicato) tenendo conto degli effetti della (necessaria) applicazione del parametro di indicizzazione mantenuto invariato, destinato a ridurre sensibilmente tale tasso per effetto della ricordata conferma del parametro Euribor “convenzionale” stabilito in sede di stipula del contratto originario, decisamente superiore a quello effettivamente vigente alla data della variazione contrattuale.
pagina 5 di 14 Si osserva d'altronde che, a norma dell'art. 644 c.p., il reato di usura punisce colui che si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità
e che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.
Ne deriva la necessità di escludere che vi sia superamento della soglia usuraria quando la corretta interpretazione della clausola, valutata nel suo complesso, conduca al risultato dell'applicazione di un tasso di interesse concretamente rispettoso di tale soglia.
La difesa dell'ST contesta tale opzione interpretativa richiamando “le specifiche modalità di adeguamento del corrispettivo espressamente pattuite nella clausola di indicizzazione del contratto di locazione finanziaria inter partes: <<l'entità dell'adeguamento di ogni corrispettivo periodico verrà calcolata moltiplicando il capitale residuo medio in essere nel periodo precedente l'adeguamento per la differenza media, ponderata al vigenza, tra l'indice base e valore assunto dal tasso interesse euribor - euro interbancario 3 mesi lettera>>”, dalle quali si ricava che l'adeguamento che deriva dall'applicazione della clausola di indicizzazione “è destinato ad operare solo nel corso dell'esecuzione del contratto”.
Richiama inoltre le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia relativamente ai criteri di conteggio del
TEG, concordi nell'escludere la rilevanza, a tali fini, della clausola di indicizzazione.
Entrambi gli argomenti, pur condivisibili dal punto di vista teorico, non possono essere condivisi.
Ed infatti, ribadito che a norma dell'art. 644 c.p., il reato di usura punisce colui che si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro, devono ritenersi – a tal fine – irrilevanti le modalità stabilite dalle parti per l'esecuzione degli addebiti o accrediti conseguenti all'applicazione dell'indicizzazione.
Altrettanto irrilevanti ai fini della presente indagine – diretta ad accertare la legittimità del “tasso leasing” pattuito in sede di seconda variazione contrattuale – devono poi ritenersi i criteri forniti dalla
Banca d'Italia per il – diverso – calcolo del TEG.
In conclusione, le modalità di rideterminazione della restituzione del residuo debito da parte dell'utilizzatore concordate dalle parti in sede di seconda appendice di variazione contrattuale possono ritenersi censurabili dal punto di vista meramente tecnico (richiedendo un'ulteriore operazione di applicazione “ab origine” del parametro di indicizzazione), ma resistono alla (grave) censura di pagina 6 di 14 usurarietà della pattuizione, dovendosi escludere che la società concedente si sia fatta dare o promettere, in tale occasione, interessi o altri vantaggi usurari.
Si aggiunga che, nel caso in esame, le parti hanno rinegoziato il contratto confermando, come ricordato, l'assunzione di un parametro Euribor “convenzionale” decisamente superiore a quello effettivamente vigente a quella data;
soluzione che ha comportato una decisa riduzione del debito effettivo del soggetto utilizzatore, rispetto a quanto ricavabile dalle indicazioni relative al numero delle rate – e ai relativi importi – previste con l'appendice in esame, risultando perciò sostanzialmente rispettato il diritto dell'utilizzatore a conoscere il costo effettivo dell'operazione di finanziamento (a seguito della rimodulazione).
Ribadita poi la – pacifica – irrilevanza di fenomeni di “usura sopravvenuta”, resta infine escluso che successive variazioni in incremento dei tassi, tali da raggiungere la ricordata misura convenzionale del
2,5%, possa comportare il superamento della soglia usuraria, dato questo che deve essere verificato con esclusivo riferimento al momento della relativa pattuizione.
4. Omessa indicazione del tasso leasing in sede di stipula del contratto e di successive rinegoziazioni.
Contrariamente a quanto assume la difesa dell'ST, il contratto di leasing concluso in data
4.12.2006 contiene la chiara indicazione del “tasso interno di attualizzazione ai sensi della delibera del
CICR del 4 marzo 2003”, stabilito nella misura del “6,374 con capitalizzazione mensile”.
Dovendosi poi escludere, per le ragioni indicate, che le variazioni contrattuali successivamente concordate integrino nuove operazioni di finanziamento, si deve anche escludere la necessità di indicare in tali occasioni la nuova misura del “tasso leasing”.
Solo per completezza si osserva che, in ogni caso, la terza appendice di variazione (ossia quella in data
12.7.2012) contiene l'indicazione del nuovo “tasso leasing” (definito quale “tasso interno di attualizzazione ai sensi della delibera del CICR del 4 marzo 2003 e s.m. e i.”), stabilito nella misura del
“4,4984 con capitalizzazione mensile, con effetto dal canone con scadenza dal 01/08/2012”.
Si aggiunga quanto si dirà ora, sub 5.
5. Erronea indicazione del tasso interno di attualizzazione.
La (pacifica) scollatura rilevabile fra “tasso leasing”, indicato quale TAN, ed effettivo tasso interno di attualizzazione (TIR) non comporta, per costante giurisprudenza di questo tribunale, un vizio della pattuizione relativa agli interessi.
pagina 7 di 14 Si riportano, di seguito, per la parte che qui interessa, le motivazioni delle sentenze di questo tribunale nn. 2017/2021, 396/2022 e 3081/2025.
La sentenza n. 2017/2021 osserva, in particolare, che “è invece obbligatoria l'indicazione del tasso interno di attualizzazione (c.d. tasso leasing), che, secondo la definizione della Banca d'Italia è quello
“per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti.
Non è pertanto un tasso applicato ad un montante al fine di determinare il corrispettivo del leasing, ma
è un indice che permette di risolvere un'equazione tra valori indicati.
Pertanto, se sono noti il costo di acquisto del bene locato, il numero e l'entità dei canoni e il prezzo di opzione, non può che concludersi che il tasso interno di attualizzazione sia un dato che si estrae a ritroso, partendo appunto dall'uguaglianza tra costo di acquisto da un lato e valore attuale canoni e prezzo di opzione. […]
Premesso che, in assenza di precise indicazioni normative con riguardo alla formula matematica da utilizzare per calcolare il tasso leasing, con particolare riguardo al calcolo periodale (annuo o mensile), a parità di condizioni economiche, il tasso leasing può essere sensibilmente diverso, è necessario, prima di tutto, verificare quali possano essere le conseguenze dell'eventuale errata indicazione nel contratto del tasso interno di attualizzazione.
Escluso che si possa far riferimento alla disciplina che presiede all'omessa indicazione di una clausola di contenuto economico prevista per legge, in quanto l'errata indicazione non coincide con l'omessa indicazione, vi è da chiedersi se, in tali casi, si sia di fronte ad un'ipotesi di indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
A tale domanda non può che darsi risposta negativa alla luce delle particolarità del contratto di locazione finanziaria. In tale contratto, infatti, sin da principio, vengono indicati il prezzo d'acquisto, il numero e la misura dei canoni, il corrispettivo globale della locazione finanziaria, il prezzo per l'esercizio dell'opzione d'acquisto, il regime fiscale applicato.
Non può pertanto dubitarsi che l'utilizzatore, sin dalla sottoscrizione del contratto, sia posto nelle condizioni di valutare con precisione l'entità dell'obbligazione pecuniaria assunta e che, in linea di massima, nell'eventuale discrasia tra l'indicazione di un parametro matematico che uguaglia due pagina 8 di 14 termini di un'equazione (calcolato utilizzando una formula di matematica finanziaria non presente nel patrimonio conoscitivo della generalità dei consociati) e le condizioni economiche espressamente e puntualmente indicate, il consenso si sia formato su queste ultime piuttosto che sul primo.
Conseguentemente deve escludersi l'applicabilità dell'art. 117 comma 4 TUB in quanto gli elementi essenziali allo scopo previsti ai sensi dell'art. 1346 c.c. e del comma 4 medesimo sono tutti presenti.
Né, come già anticipato, può essere richiamato l'art. 117 comma 8 TUB non essendo l'eventuale errata indicazione riconducibile all'omessa indicazione. L'errata indicazione del tasso potrebbe al più costituire fonte di responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove l'utilizzatore alleghi e provi, ad esempio, che, qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato, egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni.
Pertanto, se pure si accertasse l'errata indicazione del tasso leasing non troverebbe applicazione né la sanzione di nullità parziale con applicazione del tasso legale sostitutivo ex art. 117 TUB o 1284 cod. civ. né la rideterminazione delle pattuizioni contrattuali in conformità al tasso leasing indicato in contratto poiché, come già detto, deve ritenersi che il consenso sia stato raggiunto sulle condizioni economiche espressamente pattuite piuttosto che su un dato “astratto” quale il tasso interno di attualizzazione.
Ciò esime da ogni approfondimento con riguardo all'effettiva errata indicazione del tasso leasing”.
In armonia con tali principi, la successiva sentenza n. 396/2022 ha affermato che “si condivide difatti quanto affermato dal Tribunale di Milano con – fra le altre - la recente pronuncia n. 6369/2018, secondo cui “una difformità tra il tasso di leasing (espresso su base annua nei fogli informativi, dove per definizione non è possibile “modulare” il tasso sulla base delle condizioni contrattuali rilevanti ai fini del tasso effettivo del rapporto, che verranno solo di seguito convenute) e il tasso effettivamente praticato (la cui indicazione non è imposta dalla legge) può dipendere da diverse variabili: dal pagamento in via eventualmente anticipata anziché posticipata degli interessi, dal fatto che il pagamento avvenga con cadenza/e inferiore/i all'anno (in base quindi alla rateazione dell'obbligo di restituzione), e ancora per via del fatto che l'imputazione della rata possa avvenire tanto al capitale, che agli interessi (operazione implicitamente consentita dalla legge: l'art. 3 della delibera c.i.c.r.
9.2.2000 presuppone tale possibilità). Ciò si risolve a vantaggio della banca, con un suo arricchimento pagina 9 di 14 di fatto, e purtuttavia non significa che vi sia stata applicazione di un tasso di interesse difforme dal tasso annuo nominale (né tantomeno viene in rilievo un fenomeno di anatocismo).
Lo scostamento rilevato tra il tasso leasing indicato rispetto a quello effettivamente applicato assume pertanto natura fisiologica, poiché il primo si esprime su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti e dalla loro tempistica.
Questo tribunale ha già d'altronde evidenziato in controversie di tenore analogo a quella in esame che il tasso effettivo è “diverso dal TAN nei casi in cui vi siano pagamenti frazionati (non unica soluzione annuale)”.
Quanto alle conseguenze della difformità fra tasso annuo nominale indicato in contratto e tasso effettivamente applicato, la medesima pronuncia ha poi ribadito che “dalla dedotta difformità non potrebbe mai derivare, […], la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB (non ai sensi del comma 4: gli elementi essenziali allo scopo richiesti ex art. 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB sono tutti presenti, e il tasso leasing in tesi difforme non ne importa indeterminatezza ma, in ipotesi, espressione incongrua;
non ai sensi del comma 6 TUB, che punisce la difformità delle condizioni indicate in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, ossia rispetto a quelle comunicate alla clientela a norma dell'art. 116 TUB, mentre quelle indicate in contratto e documento di sintesi non consta differiscano rispetto a condizioni più favorevoli della cui pubblicità non è neppure allegata notizia;
non ai sensi del comma 8: in effetti riconducibile l'indicazione del tasso leasing al contenuto tipico determinato prescritto a fini di trasparenza, la difformità non è in sé assimilabile all'assenza dell'indicazione), ma potrebbe se del caso ravvisarsi (in caso di significativa difformità) responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove l'utilizzatore alleghi e provi, ad esempio, - ciò che non è avvenuto in questa sede - che qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni: ove pure si accertasse la difformità eccepita (e per quanto detto non ravvisata), non troverebbe dunque applicazione la sanzione di nullità parziale con applicazione del tasso legale sostitutivo (sia esso quello previsto dall'art. 117 co. 7 TUB per il caso di inosservanza dei commi 4 e 6 ovvero quello previsto dall'art. 1284 c.c.)” (così, sentenza n. 180/2021, in motivazione, richiamata dalla difesa della convenuta;
in argomento si veda anche la sentenza di questo tribunale n. 202/2021, sempre richiamata dalla difesa della convenuta).
pagina 10 di 14 Col che va ribadito che l'eventuale difformità fra tasso leasing indicato e tasso concretamente applicato non determina né un'ipotesi di indeterminatezza del tasso pattuito (con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.), né la necessaria prevalenza del primo tasso
(indicato) sul secondo (concretamente applicato), risultando perciò escluso il diritto dell'utilizzatore di ripetere gli importi (in ipotesi) versati in eccedenza”.
La sentenza n. 3081/2025 rileva infine che “va perciò escluso che la eventuale difformità fra il tasso leasing indicato in contratto e il tasso concretamente applicato determini la lamentata
“indeterminabilità delle condizioni applicate” per “mancato rispetto del principio di equivalenza”.
Sulla scorta di tale premessa, va quindi ribadito che il contratto di leasing per cui è causa provvede alla chiara indicazione de: i) l'importo complessivo finanziato;
ii) la durata della locazione finanziaria;
iii) il corrispettivo globale della locazione finanziaria;
iv) il numero e l'ammontare dei canoni, con relativa periodicità e decorrenza;
v) il prezzo per l'eventuale acquisto del bene alla scadenza del contratto;
vi) il c.d. tasso leasing (indicato quale “tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti”); vii) il parametro di indicizzazione;
viii) il tasso degli interessi di mora;
ix) le principali voci di spesa;
x) le varie spese applicate in costanza di rapporto e nell'ipotesi di inadempimento;
risultando perciò sicuramente percepibile dal cliente il costo effettivo dell'operazione di finanziamento;
(cfr., in argomento, la recente Cass. 28824/2023, secondo cui “in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4,
T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto)”)”.
pagina 11 di 14 6. Inadempimento dell'utilizzatore - clausola risolutiva espressa.
Disattese tutte le censure sollevate dall'ST, va rilevata la sussistenza dell'inadempimento di quest'ultimo, con la conseguente risoluzione (di diritto) del contratto.
Deve essere difatti disattesa l'ulteriore censura di invalidità della clausola risolutiva espressa contemplata dall'art. 18 delle condizioni generali di contratto, che testualmente recita: “qualora l'Utilizzatore non adempia completamente e tempestivamente alle obbligazioni derivanti dagli artt. nn.
3, 9, 11, 12 e 17 e ciò anche nelle ipotesi che l'inadempienza riguardi anche uno solo dei rapporti disciplinati dal presente atto, la EN avrà facoltà di determinare di diritto, e quindi con effetto immediato, la risoluzione del rapporto, come da art. 1456 C.C., […]. La EN avrà inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, […] senza necessità di preventiva costituzione in mora dell'Utilizzatore nei seguenti casi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Utilizzatore
o cessazione della sua attività; - scoperta da parte della EN, successivamente alla stipulazione del contratto, di un giustificato motivo che legittimi la risoluzione del contratto di acquisto dei beni concluso con il venditore […]”.
La clausola contempla quindi specifiche ipotesi di inadempimento, trovando perciò applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto;
in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa” (Cass. 32681/2019 – richiamata da parte attrice – da cui è tratta la massima;
conformi le precedenti Cass. 1950/2009 e 11055/2002).
È poi pacifico in causa che l'inadempimento dell'ST eccede la soglia quantitativa di cui all'art. 1,
137° comma, l. 124/2017.
Si osserva in ogni caso che il contratto è giunto alla sua naturale scadenza del 4.12.2024, senza che risulti che l'ST – comunque inadempiente – abbia esercitato la c.d. opzione di acquisto.
Ne deriva, anche sotto questo diverso profilo, il diritto di alla restituzione dell'immobile. Pt_1
pagina 12 di 14 7. Domanda di restituzione.
Accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing, l'ST va condannato alla restituzione degli immobili oggetto del contratto di leasing in favore di Pt_1
La risoluzione del contratto determina difatti la definitiva caducazione del diritto di godimento dell'utilizzatore, con conseguente obbligo di restituzione dei beni, liberi da persone e cose.
L'ST va perciò condannato alla restituzione, in favore di degli immobili così identificati: Pt_1
“in Comune di Brescia (BS), Via Chiusure 58/d -58/e le unità immobiliari censite, alla stipula, nel
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del predetto Comune alla partita 1068646 Foglio 9, Sezione Fiu con il mappale 56, subalterno 1, zona censuaria 3, natura C/2, classe 6, metri quadrati 138 e con il mappale
56, subalterno 2, zona censuaria 3, natura C/3, classe 4, metri quadrati 233, il tutto oggi censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Brescia (BS) come segue;
- Sezione Urbana FIU, Foglio 9, mappale 56, subalterno 4, natura C/6, consistenza 20 metri quadrati, superficie catastale 25 metri quadrati, Via Chiusure 58/E, piano T;
- Sezione Urbana FIU, Foglio 9, mappale 56, subalterno 6, natura C/3, consistenza 50 metri quadrati, superficie catastale 73 metri quadrati, Via Chiusure 58/E, piano S1;
- Sezione Urbana FIU, Foglio 9, mappale 56, subalterno 7, natura A/10, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 100 metri quadrati, Via Chiusure 58/E, piano T – S1;
- Sezione Urbana FIU, Foglio 9, mappale 56, subalterno 8, natura A/10 consistenza 13 vani, superficie catastale 234 metri quadrati, Via Chiusure 58/E, piano T – 1”.
Immobili che andranno restituiti a liberi da persone e cose, entro 60 giorni dalla notificazione (a Pt_1 cura di della presente sentenza. Pt_1
8. Istanza istruttoria e spese.
Le ragioni della decisione rendono superflua la richiesta c.t.u., che risulta perciò inammissibile.
L'ST, soccombente, va infine condannato alla rifusione delle spese sostenute da per il Pt_1 presente giudizio, che si liquidano (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore indeterminabile, complessità alta), in € 545,00= per spese ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
pagina 13 di 14 - accerta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing immobiliare n. 83558/001, in data
4.12.2006 – e successive modifiche – per cui è causa;
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di ES ST e, per l'effetto, Parte_1 condanna il convenuto a restituire alla società attrice le unità immobiliari meglio descritte in motivazione (paragrafo 7.), libere da persone e cose, entro 60 giorni dalla notificazione (a cura di
[...]
della presente sentenza;
Parte_1
- condanna ES ST al pagamento, in favore di della somma di € 545,00= Parte_1 per spese ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 25.7.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8454 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 attrice, con gli avv.ti Augusto Azzini e Nadia Marcoli
e
FRANCESCO AGOSTINI (C.F. ) C.F._1 convenuto, con l'avv.to Giulio Agnesi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 6.2.2025 e, perciò, per parte attrice come da prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e per parte convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 15.7.2021, (da ora solo , Parte_1 Pt_1 quale società beneficiaria (in forza di scissione parziale) di una parte del patrimonio di Ing Bank n.v.
(società che ha incorporato , ha esposto che: a) in data 4.12.2006 Controparte_1 [...] aveva concluso con ES ST il contratto di leasing immobiliare n. 83558/001, Controparte_1 pagina 1 di 14 avente ad oggetto due unità immobiliari site nel Comune di Brescia, via Chiusure, nn. 58/d e 58/e; b) le condizioni contrattuali erano state più volte modificate “a seguito delle molteplici richieste, avanzate dall'Utilizzatore, di rinegoziazione delle condizioni economiche di contratto”; c) l'ST si era reso inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto, omettendo, in particolare, di provvedere al pagamento dei canoni;
d) con comunicazione in data 3.2.2020, aveva quindi invocato l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18 delle condizioni generali di contratto, intimando all'ST il rilascio dell'immobile e il pagamento degli importi dovuti, pari ad € 63.965,64=.
Tutto ciò premesso, ha concluso perché il tribunale, previo accertamento dell'intervenuta Pt_1 risoluzione di diritto del contratto di leasing, volesse ordinare al resistente il rilascio degli immobili oggetto del contratto e, in ogni caso, per l'adozione di “tutti quei provvedimenti idonei a consentire a parte ricorrente di rientrare nella disponibilità materiale del predetto immobile”, con vittoria di spese.
L'ST si è costituito in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza della domanda proposta da lamentando, in particolare: i) “la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e/o Pt_1
l'inesistenza della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 18 delle condizioni generali di contratto”; ii) “l'intervenuta pattuizione e/o applicazione di interessi usurari a far data dalla scrittura di rinegoziazione del 29 ottobre 2010”; iii) la nullità del contratto ex art. 117, 1° comma, TUB o, in subordine, la nullità di singole clausole “anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c.,
117 e 118 TUB”; iv) “la mancata e/o errata indicazione nel contratto e/o nelle intervenute scritture di rinegoziazione, del tasso interno di attualizzazione, e/o l'indicazione di un tasso indeterminato”.
Contestata la sussistenza del preteso inadempimento, l'ST ha perciò concluso per il rigetto della domanda avversaria e, in subordine, per la concessione di un adeguato termine per il rilascio;
in via riconvenzionale, ha poi domandato la rideterminazione del piano di ammortamento e, per l'effetto, la condanna di alla restituzione delle somme indebitamente percepite nel corso del rapporto, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione.
Con ordinanza in data 26.10.2021, il g.i. ha disposto il mutamento del rito sommario in ordinario, assegnando alle parti i termini per le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
6.2.2025, sulle conclusioni (anche istruttorie) delle parti richiamate in epigrafe.
pagina 2 di 14 2. Premessa.
Come accennato sub 1., lamenta l'inadempimento dell'ST agli obblighi derivanti dal Pt_1 contratto di leasing (per mancato pagamento dei canoni) e invoca la risoluzione di diritto di detto contratto in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18 delle condizioni generali;
in subordine chiede che sia comunque pronunciata la risoluzione del contratto, sempre per grave inadempimento dell'utilizzatore.
L'ST contesta d'essere inadempiente, sollevando una nutrita serie di censure con le quali lamenta, in sostanza, l'invalidità (sotto vari profili) delle previsioni contrattuali relative alla misura degli interessi;
ciò posto, evidenzia di aver versato alla società concedente somme eccedenti quanto realmente dovuto, una volta depurato il proprio debito dagli addebiti illegittimi.
Per ragioni di ordine logico, devono essere esaminate preliminarmente le censure sollevate dall'ST, dovendosi verificare la sussistenza (o meno) del preteso inadempimento.
La natura eterogenea delle censure sollevate dall'ST ne impone poi l'esame separato.
3. Usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti in sede di seconda appendice contrattuale.
L'ST eccepisce, in primo luogo, che “con riferimento al contratto di locazione finanziaria n.
83558/001, non è revocabile in dubbio il superamento dei tassi soglia “antiusura” di cui alla L.
108/1996 con la sottoscrizione della scrittura di rinegoziazione del 29 ottobre 2010 […]”.
E ciò perché “il Tasso Soglia Usura per il “leasing Immobiliare” vigente al momento della stipula della rinegoziazione del 29 ottobre 2010 era pari al 5,205%, posto che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2010, applicabile dal 1 ottobre fino al 31 dicembre
2010, indicava per tale categoria il Tasso Effettivo Globale Medio del 3,47%: TEGM 3,47% x 1,5 =
TSU 5,205% (v. decreto MEF rilevazione tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura IV trimestre 2010, ALL. F del doc. 3)”.
Mentre “dall'analisi di Fintra S.r.l. - da intendersi qui integralmente richiamata e facente parte del presente atto - (doc. 3) è emerso che il tasso interno di attualizzazione riferibile alla rinegoziazione del
29/10/2010 è pari al 5,7067% e che il Tasso Annuo Nominale applicato dal leasing per la determinazione degli interessi corrispettivi risulta pari al 5,486%, già di per sé superiore alla soglia usura […]”.
pagina 3 di 14 replica a tale assunto contestando il preteso superamento della soglia usuraria;
evidenzia che il Pt_1 perito officiato dall'ST ha “eseguito un calcolo meramente teorico ed incompleto: lo stesso, infatti, ha omesso di conteggiare il valore, peraltro noto al perito che lo ha indicato a pagina 5 dell'elaborato tra le condizioni economiche del contratto, del parametro di indicizzazione (Euribor 3 mesi) al momento della stipula dell'appendice”.
Rilevato pertanto che “in un contratto indicizzato, quale quello di cui è causa, il calcolo della misura degli interessi deve necessariamente tenere conto del valore del parametro di riferimento (nel nostro caso Euribor tre mesi), posto che, in caso contrario, il calcolo effettuato non è coerente con quanto previsto in contratto ed un dato falsato non può che restituire risultati falsati”, conclude osservando che “non considerare nella determinazione del tasso l'effetto prodotto dall'indicizzazione significa alterare consapevolmente il costo del contratto, con ogni conseguenza in merito alla temerarietà dell'eccezione di usurarietà”.
Ritiene il tribunale di dover aderire alla soluzione proposta dalla società concedente.
Il contratto stipulato dalle parti in data 4.12.2006 ha subito successive modifiche, apportate con le tre scritture denominate “appendice al contratto di locazione finanziaria (leasing) n. 83558/1 del
04/12/2006”; la prima priva di data e le successive in data 29.10.2010 e 12.7.2012.
L'ST, come accennato, non solleva alcuna contestazione in ordine alla misura degli interessi pattuiti in sede di originaria stipula del contratto e successivamente variata per effetto della prima e della terza appendice al contratto, concentrando le proprie censure sulla sola seconda appendice.
L'esame della scrittura in data 29.10.2010 conferma che, con la stessa, le parti non hanno perfezionato una nuova operazione di finanziamento, non avendo la società concedente erogato nuova finanza, né acquistato ulteriori beni da affidare in godimento all'utilizzatore.
Con detta scrittura le parti si sono difatti limitate a rideterminare le modalità di restituzione del residuo debito (che, a seguito della prima appendice di variazione, doveva essere restituito in “n. 134 corrispettivi periodici ciascuno dell'importo di Euro 10.165,88 oltre IVA con periodicità mensile e scadenza dal 01/10/2010 al 01/11/2021”) con le seguenti nuove modalità:
“- n. 33 corrispettivi periodici ciascuno dell'importo di Euro 10.314,12 oltre IVA con periodicità mesile e scadenza dal 01/01/2007 al 01/09/2009 e pagina 4 di 14 - n. 12 corrispettivi periodici ciascuno dell'importo di Euro 6.000 oltre IVA con periodicità mesile e scadenza dal 01/10/2009 al 01/09/2010
- n. 18 corrispettivi periodici ciascuno dell'importo di Euro 6.000 oltre IVA con periodicità mesile e scadenza dal 01/10/2010 al 01/03/2012 e
- n. 152 corrispettivi periodici ciascuno dell'importo di Euro 9.277,75 oltre IVA con periodicità mesile e scadenza dal 01/04/2012 al 01/11/2024”.
Sono poi rimasti invariati il parametro di indicizzazione e il prezzo per l'eventuale acquisto dei beni alla scadenza del contratto, confermato in € 260.000,00=, oltre iva.
Scaturisce infine dalle allegazioni della stessa parte convenuta che il tasso contemplato dalla appendice di variazione in data 29.10.2010 è comunque inferiore a quello originariamente pattuito.
Ciò posto, rileva il tribunale che il tenore dell'accordo conferma che, con lo stesso, le parti si sono limitate a stabilire nuove modalità e tempi di restituzione del residuo debito gravante sull'ST, mantenendo, come detto, invariata la previsione relativa all'indicizzazione (specificata nel relativo allegato al contratto), che prevede, fra l'altro, che “si assume come 'indice di base' il tasso
EURIBOR3EU pari al 2,50% oggi stabilito di comune accordo tra le parti indipendentemente dalla quotazione odierna di tale tipo di tasso, trattandosi di parametro di riferimento utilizzato per la formulazione del piano finanziario del contratto”.
In tale contesto, è del tutto pacifico in causa che, alla data della seconda variazione contrattuale il valore effettivo dell'Euribor oscillava “tra lo 0,942% del 1 ottobre 2010 ed il 1,046% del 1 novembre
2010” (circostanza allegata dalla difesa di già con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. Pt_1
e rimasta incontestata).
L'interpretazione della clausola relativa alla misura degli interessi, alla stregua del fondamentale principio di buona fede, impone pertanto di determinare l'effettiva misura del tasso pattuito (e poi applicato) tenendo conto degli effetti della (necessaria) applicazione del parametro di indicizzazione mantenuto invariato, destinato a ridurre sensibilmente tale tasso per effetto della ricordata conferma del parametro Euribor “convenzionale” stabilito in sede di stipula del contratto originario, decisamente superiore a quello effettivamente vigente alla data della variazione contrattuale.
pagina 5 di 14 Si osserva d'altronde che, a norma dell'art. 644 c.p., il reato di usura punisce colui che si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità
e che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.
Ne deriva la necessità di escludere che vi sia superamento della soglia usuraria quando la corretta interpretazione della clausola, valutata nel suo complesso, conduca al risultato dell'applicazione di un tasso di interesse concretamente rispettoso di tale soglia.
La difesa dell'ST contesta tale opzione interpretativa richiamando “le specifiche modalità di adeguamento del corrispettivo espressamente pattuite nella clausola di indicizzazione del contratto di locazione finanziaria inter partes: <<l'entità dell'adeguamento di ogni corrispettivo periodico verrà calcolata moltiplicando il capitale residuo medio in essere nel periodo precedente l'adeguamento per la differenza media, ponderata al vigenza, tra l'indice base e valore assunto dal tasso interesse euribor - euro interbancario 3 mesi lettera>>”, dalle quali si ricava che l'adeguamento che deriva dall'applicazione della clausola di indicizzazione “è destinato ad operare solo nel corso dell'esecuzione del contratto”.
Richiama inoltre le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia relativamente ai criteri di conteggio del
TEG, concordi nell'escludere la rilevanza, a tali fini, della clausola di indicizzazione.
Entrambi gli argomenti, pur condivisibili dal punto di vista teorico, non possono essere condivisi.
Ed infatti, ribadito che a norma dell'art. 644 c.p., il reato di usura punisce colui che si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro, devono ritenersi – a tal fine – irrilevanti le modalità stabilite dalle parti per l'esecuzione degli addebiti o accrediti conseguenti all'applicazione dell'indicizzazione.
Altrettanto irrilevanti ai fini della presente indagine – diretta ad accertare la legittimità del “tasso leasing” pattuito in sede di seconda variazione contrattuale – devono poi ritenersi i criteri forniti dalla
Banca d'Italia per il – diverso – calcolo del TEG.
In conclusione, le modalità di rideterminazione della restituzione del residuo debito da parte dell'utilizzatore concordate dalle parti in sede di seconda appendice di variazione contrattuale possono ritenersi censurabili dal punto di vista meramente tecnico (richiedendo un'ulteriore operazione di applicazione “ab origine” del parametro di indicizzazione), ma resistono alla (grave) censura di pagina 6 di 14 usurarietà della pattuizione, dovendosi escludere che la società concedente si sia fatta dare o promettere, in tale occasione, interessi o altri vantaggi usurari.
Si aggiunga che, nel caso in esame, le parti hanno rinegoziato il contratto confermando, come ricordato, l'assunzione di un parametro Euribor “convenzionale” decisamente superiore a quello effettivamente vigente a quella data;
soluzione che ha comportato una decisa riduzione del debito effettivo del soggetto utilizzatore, rispetto a quanto ricavabile dalle indicazioni relative al numero delle rate – e ai relativi importi – previste con l'appendice in esame, risultando perciò sostanzialmente rispettato il diritto dell'utilizzatore a conoscere il costo effettivo dell'operazione di finanziamento (a seguito della rimodulazione).
Ribadita poi la – pacifica – irrilevanza di fenomeni di “usura sopravvenuta”, resta infine escluso che successive variazioni in incremento dei tassi, tali da raggiungere la ricordata misura convenzionale del
2,5%, possa comportare il superamento della soglia usuraria, dato questo che deve essere verificato con esclusivo riferimento al momento della relativa pattuizione.
4. Omessa indicazione del tasso leasing in sede di stipula del contratto e di successive rinegoziazioni.
Contrariamente a quanto assume la difesa dell'ST, il contratto di leasing concluso in data
4.12.2006 contiene la chiara indicazione del “tasso interno di attualizzazione ai sensi della delibera del
CICR del 4 marzo 2003”, stabilito nella misura del “6,374 con capitalizzazione mensile”.
Dovendosi poi escludere, per le ragioni indicate, che le variazioni contrattuali successivamente concordate integrino nuove operazioni di finanziamento, si deve anche escludere la necessità di indicare in tali occasioni la nuova misura del “tasso leasing”.
Solo per completezza si osserva che, in ogni caso, la terza appendice di variazione (ossia quella in data
12.7.2012) contiene l'indicazione del nuovo “tasso leasing” (definito quale “tasso interno di attualizzazione ai sensi della delibera del CICR del 4 marzo 2003 e s.m. e i.”), stabilito nella misura del
“4,4984 con capitalizzazione mensile, con effetto dal canone con scadenza dal 01/08/2012”.
Si aggiunga quanto si dirà ora, sub 5.
5. Erronea indicazione del tasso interno di attualizzazione.
La (pacifica) scollatura rilevabile fra “tasso leasing”, indicato quale TAN, ed effettivo tasso interno di attualizzazione (TIR) non comporta, per costante giurisprudenza di questo tribunale, un vizio della pattuizione relativa agli interessi.
pagina 7 di 14 Si riportano, di seguito, per la parte che qui interessa, le motivazioni delle sentenze di questo tribunale nn. 2017/2021, 396/2022 e 3081/2025.
La sentenza n. 2017/2021 osserva, in particolare, che “è invece obbligatoria l'indicazione del tasso interno di attualizzazione (c.d. tasso leasing), che, secondo la definizione della Banca d'Italia è quello
“per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti.
Non è pertanto un tasso applicato ad un montante al fine di determinare il corrispettivo del leasing, ma
è un indice che permette di risolvere un'equazione tra valori indicati.
Pertanto, se sono noti il costo di acquisto del bene locato, il numero e l'entità dei canoni e il prezzo di opzione, non può che concludersi che il tasso interno di attualizzazione sia un dato che si estrae a ritroso, partendo appunto dall'uguaglianza tra costo di acquisto da un lato e valore attuale canoni e prezzo di opzione. […]
Premesso che, in assenza di precise indicazioni normative con riguardo alla formula matematica da utilizzare per calcolare il tasso leasing, con particolare riguardo al calcolo periodale (annuo o mensile), a parità di condizioni economiche, il tasso leasing può essere sensibilmente diverso, è necessario, prima di tutto, verificare quali possano essere le conseguenze dell'eventuale errata indicazione nel contratto del tasso interno di attualizzazione.
Escluso che si possa far riferimento alla disciplina che presiede all'omessa indicazione di una clausola di contenuto economico prevista per legge, in quanto l'errata indicazione non coincide con l'omessa indicazione, vi è da chiedersi se, in tali casi, si sia di fronte ad un'ipotesi di indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
A tale domanda non può che darsi risposta negativa alla luce delle particolarità del contratto di locazione finanziaria. In tale contratto, infatti, sin da principio, vengono indicati il prezzo d'acquisto, il numero e la misura dei canoni, il corrispettivo globale della locazione finanziaria, il prezzo per l'esercizio dell'opzione d'acquisto, il regime fiscale applicato.
Non può pertanto dubitarsi che l'utilizzatore, sin dalla sottoscrizione del contratto, sia posto nelle condizioni di valutare con precisione l'entità dell'obbligazione pecuniaria assunta e che, in linea di massima, nell'eventuale discrasia tra l'indicazione di un parametro matematico che uguaglia due pagina 8 di 14 termini di un'equazione (calcolato utilizzando una formula di matematica finanziaria non presente nel patrimonio conoscitivo della generalità dei consociati) e le condizioni economiche espressamente e puntualmente indicate, il consenso si sia formato su queste ultime piuttosto che sul primo.
Conseguentemente deve escludersi l'applicabilità dell'art. 117 comma 4 TUB in quanto gli elementi essenziali allo scopo previsti ai sensi dell'art. 1346 c.c. e del comma 4 medesimo sono tutti presenti.
Né, come già anticipato, può essere richiamato l'art. 117 comma 8 TUB non essendo l'eventuale errata indicazione riconducibile all'omessa indicazione. L'errata indicazione del tasso potrebbe al più costituire fonte di responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove l'utilizzatore alleghi e provi, ad esempio, che, qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato, egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni.
Pertanto, se pure si accertasse l'errata indicazione del tasso leasing non troverebbe applicazione né la sanzione di nullità parziale con applicazione del tasso legale sostitutivo ex art. 117 TUB o 1284 cod. civ. né la rideterminazione delle pattuizioni contrattuali in conformità al tasso leasing indicato in contratto poiché, come già detto, deve ritenersi che il consenso sia stato raggiunto sulle condizioni economiche espressamente pattuite piuttosto che su un dato “astratto” quale il tasso interno di attualizzazione.
Ciò esime da ogni approfondimento con riguardo all'effettiva errata indicazione del tasso leasing”.
In armonia con tali principi, la successiva sentenza n. 396/2022 ha affermato che “si condivide difatti quanto affermato dal Tribunale di Milano con – fra le altre - la recente pronuncia n. 6369/2018, secondo cui “una difformità tra il tasso di leasing (espresso su base annua nei fogli informativi, dove per definizione non è possibile “modulare” il tasso sulla base delle condizioni contrattuali rilevanti ai fini del tasso effettivo del rapporto, che verranno solo di seguito convenute) e il tasso effettivamente praticato (la cui indicazione non è imposta dalla legge) può dipendere da diverse variabili: dal pagamento in via eventualmente anticipata anziché posticipata degli interessi, dal fatto che il pagamento avvenga con cadenza/e inferiore/i all'anno (in base quindi alla rateazione dell'obbligo di restituzione), e ancora per via del fatto che l'imputazione della rata possa avvenire tanto al capitale, che agli interessi (operazione implicitamente consentita dalla legge: l'art. 3 della delibera c.i.c.r.
9.2.2000 presuppone tale possibilità). Ciò si risolve a vantaggio della banca, con un suo arricchimento pagina 9 di 14 di fatto, e purtuttavia non significa che vi sia stata applicazione di un tasso di interesse difforme dal tasso annuo nominale (né tantomeno viene in rilievo un fenomeno di anatocismo).
Lo scostamento rilevato tra il tasso leasing indicato rispetto a quello effettivamente applicato assume pertanto natura fisiologica, poiché il primo si esprime su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti e dalla loro tempistica.
Questo tribunale ha già d'altronde evidenziato in controversie di tenore analogo a quella in esame che il tasso effettivo è “diverso dal TAN nei casi in cui vi siano pagamenti frazionati (non unica soluzione annuale)”.
Quanto alle conseguenze della difformità fra tasso annuo nominale indicato in contratto e tasso effettivamente applicato, la medesima pronuncia ha poi ribadito che “dalla dedotta difformità non potrebbe mai derivare, […], la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB (non ai sensi del comma 4: gli elementi essenziali allo scopo richiesti ex art. 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB sono tutti presenti, e il tasso leasing in tesi difforme non ne importa indeterminatezza ma, in ipotesi, espressione incongrua;
non ai sensi del comma 6 TUB, che punisce la difformità delle condizioni indicate in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, ossia rispetto a quelle comunicate alla clientela a norma dell'art. 116 TUB, mentre quelle indicate in contratto e documento di sintesi non consta differiscano rispetto a condizioni più favorevoli della cui pubblicità non è neppure allegata notizia;
non ai sensi del comma 8: in effetti riconducibile l'indicazione del tasso leasing al contenuto tipico determinato prescritto a fini di trasparenza, la difformità non è in sé assimilabile all'assenza dell'indicazione), ma potrebbe se del caso ravvisarsi (in caso di significativa difformità) responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove l'utilizzatore alleghi e provi, ad esempio, - ciò che non è avvenuto in questa sede - che qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni: ove pure si accertasse la difformità eccepita (e per quanto detto non ravvisata), non troverebbe dunque applicazione la sanzione di nullità parziale con applicazione del tasso legale sostitutivo (sia esso quello previsto dall'art. 117 co. 7 TUB per il caso di inosservanza dei commi 4 e 6 ovvero quello previsto dall'art. 1284 c.c.)” (così, sentenza n. 180/2021, in motivazione, richiamata dalla difesa della convenuta;
in argomento si veda anche la sentenza di questo tribunale n. 202/2021, sempre richiamata dalla difesa della convenuta).
pagina 10 di 14 Col che va ribadito che l'eventuale difformità fra tasso leasing indicato e tasso concretamente applicato non determina né un'ipotesi di indeterminatezza del tasso pattuito (con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.), né la necessaria prevalenza del primo tasso
(indicato) sul secondo (concretamente applicato), risultando perciò escluso il diritto dell'utilizzatore di ripetere gli importi (in ipotesi) versati in eccedenza”.
La sentenza n. 3081/2025 rileva infine che “va perciò escluso che la eventuale difformità fra il tasso leasing indicato in contratto e il tasso concretamente applicato determini la lamentata
“indeterminabilità delle condizioni applicate” per “mancato rispetto del principio di equivalenza”.
Sulla scorta di tale premessa, va quindi ribadito che il contratto di leasing per cui è causa provvede alla chiara indicazione de: i) l'importo complessivo finanziato;
ii) la durata della locazione finanziaria;
iii) il corrispettivo globale della locazione finanziaria;
iv) il numero e l'ammontare dei canoni, con relativa periodicità e decorrenza;
v) il prezzo per l'eventuale acquisto del bene alla scadenza del contratto;
vi) il c.d. tasso leasing (indicato quale “tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti”); vii) il parametro di indicizzazione;
viii) il tasso degli interessi di mora;
ix) le principali voci di spesa;
x) le varie spese applicate in costanza di rapporto e nell'ipotesi di inadempimento;
risultando perciò sicuramente percepibile dal cliente il costo effettivo dell'operazione di finanziamento;
(cfr., in argomento, la recente Cass. 28824/2023, secondo cui “in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4,
T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto)”)”.
pagina 11 di 14 6. Inadempimento dell'utilizzatore - clausola risolutiva espressa.
Disattese tutte le censure sollevate dall'ST, va rilevata la sussistenza dell'inadempimento di quest'ultimo, con la conseguente risoluzione (di diritto) del contratto.
Deve essere difatti disattesa l'ulteriore censura di invalidità della clausola risolutiva espressa contemplata dall'art. 18 delle condizioni generali di contratto, che testualmente recita: “qualora l'Utilizzatore non adempia completamente e tempestivamente alle obbligazioni derivanti dagli artt. nn.
3, 9, 11, 12 e 17 e ciò anche nelle ipotesi che l'inadempienza riguardi anche uno solo dei rapporti disciplinati dal presente atto, la EN avrà facoltà di determinare di diritto, e quindi con effetto immediato, la risoluzione del rapporto, come da art. 1456 C.C., […]. La EN avrà inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, […] senza necessità di preventiva costituzione in mora dell'Utilizzatore nei seguenti casi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Utilizzatore
o cessazione della sua attività; - scoperta da parte della EN, successivamente alla stipulazione del contratto, di un giustificato motivo che legittimi la risoluzione del contratto di acquisto dei beni concluso con il venditore […]”.
La clausola contempla quindi specifiche ipotesi di inadempimento, trovando perciò applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto;
in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa” (Cass. 32681/2019 – richiamata da parte attrice – da cui è tratta la massima;
conformi le precedenti Cass. 1950/2009 e 11055/2002).
È poi pacifico in causa che l'inadempimento dell'ST eccede la soglia quantitativa di cui all'art. 1,
137° comma, l. 124/2017.
Si osserva in ogni caso che il contratto è giunto alla sua naturale scadenza del 4.12.2024, senza che risulti che l'ST – comunque inadempiente – abbia esercitato la c.d. opzione di acquisto.
Ne deriva, anche sotto questo diverso profilo, il diritto di alla restituzione dell'immobile. Pt_1
pagina 12 di 14 7. Domanda di restituzione.
Accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing, l'ST va condannato alla restituzione degli immobili oggetto del contratto di leasing in favore di Pt_1
La risoluzione del contratto determina difatti la definitiva caducazione del diritto di godimento dell'utilizzatore, con conseguente obbligo di restituzione dei beni, liberi da persone e cose.
L'ST va perciò condannato alla restituzione, in favore di degli immobili così identificati: Pt_1
“in Comune di Brescia (BS), Via Chiusure 58/d -58/e le unità immobiliari censite, alla stipula, nel
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del predetto Comune alla partita 1068646 Foglio 9, Sezione Fiu con il mappale 56, subalterno 1, zona censuaria 3, natura C/2, classe 6, metri quadrati 138 e con il mappale
56, subalterno 2, zona censuaria 3, natura C/3, classe 4, metri quadrati 233, il tutto oggi censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Brescia (BS) come segue;
- Sezione Urbana FIU, Foglio 9, mappale 56, subalterno 4, natura C/6, consistenza 20 metri quadrati, superficie catastale 25 metri quadrati, Via Chiusure 58/E, piano T;
- Sezione Urbana FIU, Foglio 9, mappale 56, subalterno 6, natura C/3, consistenza 50 metri quadrati, superficie catastale 73 metri quadrati, Via Chiusure 58/E, piano S1;
- Sezione Urbana FIU, Foglio 9, mappale 56, subalterno 7, natura A/10, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 100 metri quadrati, Via Chiusure 58/E, piano T – S1;
- Sezione Urbana FIU, Foglio 9, mappale 56, subalterno 8, natura A/10 consistenza 13 vani, superficie catastale 234 metri quadrati, Via Chiusure 58/E, piano T – 1”.
Immobili che andranno restituiti a liberi da persone e cose, entro 60 giorni dalla notificazione (a Pt_1 cura di della presente sentenza. Pt_1
8. Istanza istruttoria e spese.
Le ragioni della decisione rendono superflua la richiesta c.t.u., che risulta perciò inammissibile.
L'ST, soccombente, va infine condannato alla rifusione delle spese sostenute da per il Pt_1 presente giudizio, che si liquidano (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore indeterminabile, complessità alta), in € 545,00= per spese ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
pagina 13 di 14 - accerta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing immobiliare n. 83558/001, in data
4.12.2006 – e successive modifiche – per cui è causa;
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di ES ST e, per l'effetto, Parte_1 condanna il convenuto a restituire alla società attrice le unità immobiliari meglio descritte in motivazione (paragrafo 7.), libere da persone e cose, entro 60 giorni dalla notificazione (a cura di
[...]
della presente sentenza;
Parte_1
- condanna ES ST al pagamento, in favore di della somma di € 545,00= Parte_1 per spese ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 25.7.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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