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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/04/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3583/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata
Il tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Angela Randazzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3583/2023 promossa da:
in persona della curatrice dott.ssa rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2 dall'avv. Marco Amorese
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. Manuela Fiore;
CONVENUTO nonché contro
(C.F. ; CP_2 C.F._1
C.F. ); Controparte_3 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e esponendo: che con sentenza del 3 giugno Controparte_1 CP_2 Controparte_3
2020 il Tribunale di Bergamo dichiarava il fallimento della società che dall'esame della Parte_1 documentazione contabile emergeva che al momento dell'apertura del concorso era pendente un procedimento di pignoramento presso terzi promosso da alcuni dipendenti nei confronti della società fallita pagina 1 di 5 per ottenere il pagamento di crediti da lavoro (procedura n. 807/2020 R.G. – Tribunale di Bergamo); che detto procedimento non veniva interrotto a seguito della declaratoria di fallimento e anzi con ordinanza del
5 giugno 2020 il g.e. assegnava ai creditori procedenti € 38.020,00, pignorato ad SMS Group s.p.a. ed €
61.803,20 pignorato ad che in esecuzione della predetta ordinanza versava Controparte_1 CP_1
€ 45.745,42 in favore di e € 14.592,26 in favore di mentre SMS Group CP_2 Controparte_3
s.p.a. € 11.000,00 in favore di € 7.389,07 in favore di che la curatela CP_2 Controparte_3 addiveniva ad una definizione bonaria della controversia con la società SMS Group s.p.a., che corrispondeva la minore somma di € 9.000,00 a tacitazione del credito del fallimento e con riserva di chiedere il residuo agli indebiti percipienti delle somme assegnate a (e cioè € 3.772,53) e Controparte_3
(e cioè € 5.616,54); che tali pagamenti avvenuti successivamente all'apertura del concorso CP_2 erano inefficaci ex art. 44 l.fall.; che, in ogni caso, perlomeno per la componente relativa ai rimborsi spese, alle indennità, alle spese legali erano pure revocabili ai sensi dell'art. 67 l.fall..
Per tutte queste ragioni, concludeva chiedendo di accertare che i pagamenti effettuati dalla società
[...] in favore di e (disposti nelle date del 22 giugno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
2020, 4 agosto 2020 e 16 settembre 2020) sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e, per l'effetto, condannare la società al pagamento dell'importo di € 60.337,68 in favore del Controparte_1
CP_ fallimento : e, in solido con la stessa, per l'importo di € 45.745,42 e Pt_1 CP_2 CP_3 er l'importo di € 14.592,26; nonché accertare che i pagamenti effettuati dalla società SMS Group
[...]
s.p.a in favore di e in data 26 giugno 2020 sono inefficaci ai sensi CP_2 Controparte_3 dell'art. 44 l.fall. e, per l'effetto, condannare a corrispondere al fallimento CP_2 Parte_1
l'importo di € 5.616,54 e condannare a restituire al fallimento l'importo di Controparte_3 Parte_1
€ 3.772,53. In subordine, revocare i pagamenti ai sensi dell'art. 67 l.fall. e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della componente di spese legali, indennità e rimborsi spese pari ad almeno €
7.833,82 o alla diversa somma che sarà determinata in corso di giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 settembre 2023 si costituiva in giudizio la società contestando in fatto e in diritto tutto quanto dedotto dal fallimento e, più Controparte_1 precisamente, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della pretesa. In riconvenzionale e subordinata, promuoveva domanda di risarcimento danni nei confronti della curatela per omessa tempestiva comunicazione a del sopravvenuto fallimento di CP_1 Parte_1 nonché di condanna nei confronti di e al pagamento di tutte le somme Controparte_3 CP_2 che a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa dovesse essere tenuta a pagare al . Parte_1
pagina 2 di 5 Per tutte queste ragioni, concludeva chiedendo: preliminarmente in rito, di differire la prima udienza onde consentire la citazione degli altri convenuti e per rispondere sulla CP_2 Controparte_3 domanda proposta contro di loro da in via subordinata e condizionata;
nel merito, Controparte_1 nei confronti del fallimento ricorrente di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
in ogni caso, rigettare perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande proposte dal
[...] Parte_1 contro in via subordinata e condizionata, sempre nei confronti del
[...] Controparte_1
Fallimento ricorrente, accertare e liquidare tutti i danni subiti da in conseguenza Controparte_1 del comportamento omissivo della curatela e per l'effetto condannare il al risarcimento dei
Parte_1 suddetti danni nella misura determinata in corso di causa e comunque non inferiore ad € 20.112,55, disponendone la compensazione con le somme eventualmente dovute al ricorrente;
nei
Parte_1 confronti di e in via condizionata all'accoglimento delle domande CP_2 Controparte_3 proposte dal contro condannare i medesimi, in via solidale tra loro, a tenere indenne e
Parte_1 CP_1 manlevare di tutte le somme che quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare a Controparte_1 qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione al;
sempre nei confronti dei predetti in via
Parte_1 CP_3 gradata, condannare ciascuno di essi a restituire tutte le somme percepite da in Controparte_1 esecuzione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. fino alla concorrenza a carico di dell'importo di CP_2
€ 45.745,42 e a carico di dell'importo di € 14.592,26; oltre interessi e rivalutazione Controparte_3 monetaria. Con vittoria di spese di lite.
Il Tribunale con sentenza parzialmente definitiva, resa in data 3 febbraio 2025, accoglieva la domanda principale avanzata dal fallimento dichiarando inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. i pagamenti Parte_1 effettuati dalla società in favore di e (effettuati Controparte_1 CP_2 Controparte_3 nelle date del 22 giugno 2020, 4 agosto 2020 e 16 settembre 2020) e, per l'effetto, condannando la società al pagamento dell'importo di € 60.337,68 in favore del fallimento e, in Controparte_1 Parte_1 solido con la stessa, per l'importo di € 45.745,42 e per l'importo di € CP_2 Controparte_3
14.592,26; nonché dichiarando inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. i pagamenti effettuati dalla società SMS
Group s.p.a in favore di e in data 26 giugno 2020 e, per l'effetto, CP_2 Controparte_3 condannando a corrispondere al l'importo di € 5.616,54 e CP_2 Parte_1
a corrispondere al l'importo di € 3.772,53. Con condanna di Controparte_3 Parte_1
e in solido fra loro, alla refusione delle spese Controparte_1 CP_4 Controparte_5 processuali che si liquidano in complessivi € 9.219,00, di cui € 786,00 per anticipazioni e € 8.433,00 per onorari a favore del fallimento oltre rimborso forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a.. Parte_1
pagina 3 di 5 Il Tribunale, con ordinanza resa in pari data, rimetteva in istruttoria la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito e risarcimento danni proposta in via subordinata e condizionata da
[...] nei confronti e fissava udienza in data 1 aprile 2025, Controparte_1 CP_4 Controparte_5 onerando della notifica della comparsa contenente la domanda riconvenzionale ai convenuti CP_1 contumaci nel rispetto dei termini di cui all'art. 281 undecies c.p.c..
e non si costituivano in giudizio. CP_2 Controparte_3
Il Tribunale, all'udienza del 1° aprile 2025, verificata la regolarità delle notifiche, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa, a seguito della quale tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di ripetizione dell'indebito è fondata e come tale merita accoglimento.
È pacifico e incontestato fra le parti che successivamente all'apertura della procedura concorsuale
[...] in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c. ha versato € 45.745,42 in Controparte_1 favore di (di cui € 15.248,48 con bonifico del 22.6.2020; € 15.248,48 con bonifico del CP_2
4.8.2020 ed € 15.248,46 con bonifico del 16.9.2020 - doc. 5 fasc. ricorrente); e € 14.592,26 in favore di
(di cui € 4.864,09 con bonifico del 22.6.2020; € 4.864,09 con bonifico del 4.8.2020 ed € Controparte_3
4.864,08 con bonifico del 16.9.2020 - cfr. doc. 6 fasc. ricorrente).
Con sentenza parzialmente definitiva, resa in data 3 febbraio 20205, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato l'inefficacia ex art. 44 l.fall. di tali pagamenti e per l'effetto condannato al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 60.337,68 in favore del fallimento e, in solido con la stessa, Parte_1 CP_2 er l'importo di € 45.745,42 e di per l'importo di € 14.592,26.
[...] Controparte_3
Il soggetto pignorato che, in sede di espropriazione presso terzi, e dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in qualità di debitor debitoris, versi al creditore pignorante le somme a lui assegnate, ha diritto a ottenere da quest'ultimo la restituzione di quanto corrisposto, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che alla data dell'assegnazione il creditore conoscesse o meno lo stato d'insolvenza del debitore, dal momento che, a partire dalla data del fallimento, il pagamento può essere validamente effettuato soltanto in favore del curatore (cfr. Cass., Sez. I, 14/ 03/2011, n. 5994; 6/09/2007, n. 18714;
Cass., Sez. III, 30/03/2005, n. 6737).
Ne consegue dunque che detti pagamenti, eseguiti successivamente alla dichiarazione di fallimento, non avendo natura di atto solutorio ed essendo privi di titolo e di causa, realizzano la fattispecie dell'art. 2033
pagina 4 di 5 c.c., consentendo a di ripetere quanto indebitamente versato, oltre interessi legali Controparte_1 dalla data dei pagamenti al soddisfo.
Deve essere quindi disposta la condanna di al pagamento a favore di CP_4 Controparte_1 dell'importo di € 45.745,42 e di al pagamento a favore di
[...] Controparte_3 Controparte_1 per l'importo di € 14.592,26; in ogni caso, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo.
Deve infine rigettarsi la domanda di risarcimento danni, non essendo stati né allegati né provati danni differenti dalla corresponsione di somme indebite, per le quali l'accoglimento dell'azione di ripetizione può ritenersi satisfattivo.
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare, in solido fra loro, e e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 CP_4 Controparte_5
e successive modificazioni e integrazioni (giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore da € 52.001,00 a
€ 260.000,00), in complessivi € 8.433,00 per onorari (di cui € 2.252,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, e € 4.252,00 per la fase decisionale) a favore di oltre rimborso Controparte_1 forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a..
p.q.m.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, condanna (C.F. CP_4
al pagamento a favore di dell'importo di € 45.745,42 e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) al pagamento a favore di Controparte_3 C.F._2 Controparte_1 dell'importo di € 14.592,26; in ogni caso, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo;
- condanna (C.F. e (C.F. CP_4 C.F._1 Controparte_5
), in solido fra loro, alla refusione delle spese processuali che si liquidano in € C.F._2
8.433,00 per onorari (di cui € 2.252,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, e € 4.252,00 per la fase decisionale) a favore di oltre rimborso forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a.. Controparte_1
Si comunichi.
Bergamo, 10 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Angela Randazzo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata
Il tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Angela Randazzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3583/2023 promossa da:
in persona della curatrice dott.ssa rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2 dall'avv. Marco Amorese
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. Manuela Fiore;
CONVENUTO nonché contro
(C.F. ; CP_2 C.F._1
C.F. ); Controparte_3 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e esponendo: che con sentenza del 3 giugno Controparte_1 CP_2 Controparte_3
2020 il Tribunale di Bergamo dichiarava il fallimento della società che dall'esame della Parte_1 documentazione contabile emergeva che al momento dell'apertura del concorso era pendente un procedimento di pignoramento presso terzi promosso da alcuni dipendenti nei confronti della società fallita pagina 1 di 5 per ottenere il pagamento di crediti da lavoro (procedura n. 807/2020 R.G. – Tribunale di Bergamo); che detto procedimento non veniva interrotto a seguito della declaratoria di fallimento e anzi con ordinanza del
5 giugno 2020 il g.e. assegnava ai creditori procedenti € 38.020,00, pignorato ad SMS Group s.p.a. ed €
61.803,20 pignorato ad che in esecuzione della predetta ordinanza versava Controparte_1 CP_1
€ 45.745,42 in favore di e € 14.592,26 in favore di mentre SMS Group CP_2 Controparte_3
s.p.a. € 11.000,00 in favore di € 7.389,07 in favore di che la curatela CP_2 Controparte_3 addiveniva ad una definizione bonaria della controversia con la società SMS Group s.p.a., che corrispondeva la minore somma di € 9.000,00 a tacitazione del credito del fallimento e con riserva di chiedere il residuo agli indebiti percipienti delle somme assegnate a (e cioè € 3.772,53) e Controparte_3
(e cioè € 5.616,54); che tali pagamenti avvenuti successivamente all'apertura del concorso CP_2 erano inefficaci ex art. 44 l.fall.; che, in ogni caso, perlomeno per la componente relativa ai rimborsi spese, alle indennità, alle spese legali erano pure revocabili ai sensi dell'art. 67 l.fall..
Per tutte queste ragioni, concludeva chiedendo di accertare che i pagamenti effettuati dalla società
[...] in favore di e (disposti nelle date del 22 giugno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
2020, 4 agosto 2020 e 16 settembre 2020) sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e, per l'effetto, condannare la società al pagamento dell'importo di € 60.337,68 in favore del Controparte_1
CP_ fallimento : e, in solido con la stessa, per l'importo di € 45.745,42 e Pt_1 CP_2 CP_3 er l'importo di € 14.592,26; nonché accertare che i pagamenti effettuati dalla società SMS Group
[...]
s.p.a in favore di e in data 26 giugno 2020 sono inefficaci ai sensi CP_2 Controparte_3 dell'art. 44 l.fall. e, per l'effetto, condannare a corrispondere al fallimento CP_2 Parte_1
l'importo di € 5.616,54 e condannare a restituire al fallimento l'importo di Controparte_3 Parte_1
€ 3.772,53. In subordine, revocare i pagamenti ai sensi dell'art. 67 l.fall. e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della componente di spese legali, indennità e rimborsi spese pari ad almeno €
7.833,82 o alla diversa somma che sarà determinata in corso di giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 settembre 2023 si costituiva in giudizio la società contestando in fatto e in diritto tutto quanto dedotto dal fallimento e, più Controparte_1 precisamente, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della pretesa. In riconvenzionale e subordinata, promuoveva domanda di risarcimento danni nei confronti della curatela per omessa tempestiva comunicazione a del sopravvenuto fallimento di CP_1 Parte_1 nonché di condanna nei confronti di e al pagamento di tutte le somme Controparte_3 CP_2 che a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa dovesse essere tenuta a pagare al . Parte_1
pagina 2 di 5 Per tutte queste ragioni, concludeva chiedendo: preliminarmente in rito, di differire la prima udienza onde consentire la citazione degli altri convenuti e per rispondere sulla CP_2 Controparte_3 domanda proposta contro di loro da in via subordinata e condizionata;
nel merito, Controparte_1 nei confronti del fallimento ricorrente di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
in ogni caso, rigettare perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande proposte dal
[...] Parte_1 contro in via subordinata e condizionata, sempre nei confronti del
[...] Controparte_1
Fallimento ricorrente, accertare e liquidare tutti i danni subiti da in conseguenza Controparte_1 del comportamento omissivo della curatela e per l'effetto condannare il al risarcimento dei
Parte_1 suddetti danni nella misura determinata in corso di causa e comunque non inferiore ad € 20.112,55, disponendone la compensazione con le somme eventualmente dovute al ricorrente;
nei
Parte_1 confronti di e in via condizionata all'accoglimento delle domande CP_2 Controparte_3 proposte dal contro condannare i medesimi, in via solidale tra loro, a tenere indenne e
Parte_1 CP_1 manlevare di tutte le somme che quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare a Controparte_1 qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione al;
sempre nei confronti dei predetti in via
Parte_1 CP_3 gradata, condannare ciascuno di essi a restituire tutte le somme percepite da in Controparte_1 esecuzione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. fino alla concorrenza a carico di dell'importo di CP_2
€ 45.745,42 e a carico di dell'importo di € 14.592,26; oltre interessi e rivalutazione Controparte_3 monetaria. Con vittoria di spese di lite.
Il Tribunale con sentenza parzialmente definitiva, resa in data 3 febbraio 2025, accoglieva la domanda principale avanzata dal fallimento dichiarando inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. i pagamenti Parte_1 effettuati dalla società in favore di e (effettuati Controparte_1 CP_2 Controparte_3 nelle date del 22 giugno 2020, 4 agosto 2020 e 16 settembre 2020) e, per l'effetto, condannando la società al pagamento dell'importo di € 60.337,68 in favore del fallimento e, in Controparte_1 Parte_1 solido con la stessa, per l'importo di € 45.745,42 e per l'importo di € CP_2 Controparte_3
14.592,26; nonché dichiarando inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. i pagamenti effettuati dalla società SMS
Group s.p.a in favore di e in data 26 giugno 2020 e, per l'effetto, CP_2 Controparte_3 condannando a corrispondere al l'importo di € 5.616,54 e CP_2 Parte_1
a corrispondere al l'importo di € 3.772,53. Con condanna di Controparte_3 Parte_1
e in solido fra loro, alla refusione delle spese Controparte_1 CP_4 Controparte_5 processuali che si liquidano in complessivi € 9.219,00, di cui € 786,00 per anticipazioni e € 8.433,00 per onorari a favore del fallimento oltre rimborso forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a.. Parte_1
pagina 3 di 5 Il Tribunale, con ordinanza resa in pari data, rimetteva in istruttoria la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito e risarcimento danni proposta in via subordinata e condizionata da
[...] nei confronti e fissava udienza in data 1 aprile 2025, Controparte_1 CP_4 Controparte_5 onerando della notifica della comparsa contenente la domanda riconvenzionale ai convenuti CP_1 contumaci nel rispetto dei termini di cui all'art. 281 undecies c.p.c..
e non si costituivano in giudizio. CP_2 Controparte_3
Il Tribunale, all'udienza del 1° aprile 2025, verificata la regolarità delle notifiche, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa, a seguito della quale tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di ripetizione dell'indebito è fondata e come tale merita accoglimento.
È pacifico e incontestato fra le parti che successivamente all'apertura della procedura concorsuale
[...] in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c. ha versato € 45.745,42 in Controparte_1 favore di (di cui € 15.248,48 con bonifico del 22.6.2020; € 15.248,48 con bonifico del CP_2
4.8.2020 ed € 15.248,46 con bonifico del 16.9.2020 - doc. 5 fasc. ricorrente); e € 14.592,26 in favore di
(di cui € 4.864,09 con bonifico del 22.6.2020; € 4.864,09 con bonifico del 4.8.2020 ed € Controparte_3
4.864,08 con bonifico del 16.9.2020 - cfr. doc. 6 fasc. ricorrente).
Con sentenza parzialmente definitiva, resa in data 3 febbraio 20205, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato l'inefficacia ex art. 44 l.fall. di tali pagamenti e per l'effetto condannato al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 60.337,68 in favore del fallimento e, in solido con la stessa, Parte_1 CP_2 er l'importo di € 45.745,42 e di per l'importo di € 14.592,26.
[...] Controparte_3
Il soggetto pignorato che, in sede di espropriazione presso terzi, e dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in qualità di debitor debitoris, versi al creditore pignorante le somme a lui assegnate, ha diritto a ottenere da quest'ultimo la restituzione di quanto corrisposto, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che alla data dell'assegnazione il creditore conoscesse o meno lo stato d'insolvenza del debitore, dal momento che, a partire dalla data del fallimento, il pagamento può essere validamente effettuato soltanto in favore del curatore (cfr. Cass., Sez. I, 14/ 03/2011, n. 5994; 6/09/2007, n. 18714;
Cass., Sez. III, 30/03/2005, n. 6737).
Ne consegue dunque che detti pagamenti, eseguiti successivamente alla dichiarazione di fallimento, non avendo natura di atto solutorio ed essendo privi di titolo e di causa, realizzano la fattispecie dell'art. 2033
pagina 4 di 5 c.c., consentendo a di ripetere quanto indebitamente versato, oltre interessi legali Controparte_1 dalla data dei pagamenti al soddisfo.
Deve essere quindi disposta la condanna di al pagamento a favore di CP_4 Controparte_1 dell'importo di € 45.745,42 e di al pagamento a favore di
[...] Controparte_3 Controparte_1 per l'importo di € 14.592,26; in ogni caso, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo.
Deve infine rigettarsi la domanda di risarcimento danni, non essendo stati né allegati né provati danni differenti dalla corresponsione di somme indebite, per le quali l'accoglimento dell'azione di ripetizione può ritenersi satisfattivo.
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare, in solido fra loro, e e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 CP_4 Controparte_5
e successive modificazioni e integrazioni (giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore da € 52.001,00 a
€ 260.000,00), in complessivi € 8.433,00 per onorari (di cui € 2.252,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, e € 4.252,00 per la fase decisionale) a favore di oltre rimborso Controparte_1 forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a..
p.q.m.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, condanna (C.F. CP_4
al pagamento a favore di dell'importo di € 45.745,42 e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) al pagamento a favore di Controparte_3 C.F._2 Controparte_1 dell'importo di € 14.592,26; in ogni caso, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo;
- condanna (C.F. e (C.F. CP_4 C.F._1 Controparte_5
), in solido fra loro, alla refusione delle spese processuali che si liquidano in € C.F._2
8.433,00 per onorari (di cui € 2.252,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, e € 4.252,00 per la fase decisionale) a favore di oltre rimborso forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a.. Controparte_1
Si comunichi.
Bergamo, 10 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Angela Randazzo
pagina 5 di 5