Art. 3.
La tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113 , e le tabelle n. 1 e n. 4 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 , debbono intendersi sostituite, ai fini dell'applicazione agli ufficiali della Guardia di finanza delle disposizioni delle leggi anzidette che vi fanno riferimento, dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate alla presente legge.
La tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113 , e le tabelle n. 1 e n. 4 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 , debbono intendersi sostituite, ai fini dell'applicazione agli ufficiali della Guardia di finanza delle disposizioni delle leggi anzidette che vi fanno riferimento, dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate alla presente legge.