Ordinanza cautelare 15 luglio 2021
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00313/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2021, proposto da
BO TA, rappresentata e difesa dall’avvocato Giampaolo Di Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ASL Teramo 4, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Pagliaricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IL AC in L’Aquila, via Tre Vasche n. 14;
nei confronti
EL FR, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione n. 55 del 15 gennaio 2020 del Direttore Generale dell’ASL di Teramo di indizione dell’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direttore Medico dell'U.O.C. “ Servizio Tutela della salute nei luoghi di lavoro ”;
- della deliberazione n. 0503 del 12 marzo 2021 con la quale il Direttore Generale della ASL di Teramo ha escluso la ricorrente dalla graduatoria di ammissione di cui all’Avviso Pubblico per l'attribuzione dell’incarico quinquennale di Direttore Medico dell'U.O.C. “ Servizio Tutela della salute nei luoghi di lavoro ”;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ove lesivi, con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ASL Teramo 4;
Vista la nota del 16 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. SS BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con deliberazione n. 55 del 15 gennaio 2020 la ASL di Teramo, odierna resistente, ha approvato un avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direttore Medico dell’U.O.C. “Servizio Tutela della salute nei luoghi di lavoro”.
La dottoressa BO TA, odierna ricorrente, presentava domanda per partecipare alla sopra menzionata procedura ma, con deliberazione n. 0503 del 12 marzo 2021 dell’ufficio U.O.C. gestione del personale della ASL di Teramo, di cui in epigrafe, la stessa non veniva ammessa alla partecipazione della predetta procedura concorsuale.
Avverso tale provvedimento, nonché gli altri in epigrafe indicati, la dottoressa BO ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 21 giugno 2021, deducendo motivi relativi a violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio, in data 2 luglio 2021, l’ASL 4 di Teramo, depositando memoria con cui ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 14 luglio 2021 è stata emessa l’ordinanza n. 110/2021 con cui è stata respinta la proposta domanda cautelare e tale ordinanza è stata successivamente confermata dal Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 6619/2021, ha respinto il proposto appello cautelare.
In data 16 ottobre 2025 parte ricorrente ha depositato propria nota con cui ha dichiarato che “ L’odierno giudizio, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all’art. 35 comma 1 lett. c), C.p.a., deve essere oggetto, a giudizio di questa difesa, di una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo più interesse la ricorrente a coltivarne la prosecuzione. ”.
A tale nota è seguita, poi, la nota di parte resistente del 29 ottobre 2025, con cui la stessa chiedeva che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infine, all’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
1. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. - Difatti, come sopra esposto, con nota depositata in data 16 ottobre 2025, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
A tale nota è seguita poi, in data 29 ottobre 2025, nota di parte resistente che ha preso atto di tale sopravvenuta mancanza di interesse della ricorrente, chiedendo anch’essa che il ricorso venga dichiarato improcedibile.
Ciò premesso, il Collegio rileva che è principio generale del processo amministrativo la piena disponibilità dell’azione da parte ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ben potendo la predetta parte, nell’ambito della menzionata disponibilità, dichiarare di avere perduto ogni interesse per la decisione.
In tale evenienza, il Giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità a quanto stabilito dalla Giurisprudenza secondo cui “ La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta…l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4288).
3. - Per le ragioni innanzi illustrate, dunque, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono giusti motivi, tenuto conto dell’oggetto della causa e della peculiarità della vicenda, per disporre l’integrale compensazione, fra le parti costituite, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA AN, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
SS BA, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| SS BA | NA AN |
IL SEGRETARIO