Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 348/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
L'ABBATE MIRIAM e LARICCHIUTA ANGELA
appellante e
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. LA CP_1 P.IVA_1
GATTA CARMELINA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza definitiva in data 7.12.2023, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto il ricorso proposto da volto ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte del Fondo di Tesoreria dell del T.F.R. CP_1 spettantegli per l'importo residuo di € 4.692,65, oltre accessori di legge, in relazione al rapporto di lavoro dal 1.07.2016 al 31.07.2019 alle dipendenze della “Ecologia
Falzarano s.r.l.”, dichiarata fallita.
1.1. A sostegno della domanda, con ricorso depositato in data 6.9.2022, il lavoratore aveva dedotto: - che alla cessazione del rapporto di lavoro era rimasto creditore nei confronti della società datrice di importi a titolo di trattamento di fine rapporto pari a complessivi € 5.106,07; - di aver presentato, ai sensi dell'art. 10
L.F., rituale domanda di ammissione al passivo del fallimento datoriale al fine di ottenere il riconoscimento in privilegio del T.F.R.; - che il suo credito era stato escluso dal G.D. all'udienza di verifica per le seguenti ragioni: “Muovendo dall'assunto che vede l'azienda Ecologia Falzarano rientrare nelle cc.dd. aziende che, per il numero di dipendenti in carico, devono sottostare alla normativa prevista dalla legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), la quale espressamente prevede l'obbligo in capo a quest'ultima del versamento del TFR al fondo di tesoreria (ex. comb. disp. art. 1, commi 755 e 756, della legge m. 296/2006 ed art. 1, comma 5 del successivo decreto Interministeriale di attuazione del 30.01.2017), va da sé che risulta errato il CUD di riferimento del lavoratore – tra l'altro in contrasto con quanto trascritto nelle buste-paga disponibili presso la Falzarano, ove la quota
TFR viene indicata come interamente versata al fondo. E ciò, a prescindere dall'effettiva circostanza che abbia visto tale versamento o trattenuta essersi verificata, in quanto all'attualità unico soggetto debitore nei confronti del lavoratore risulta essere esclusivamente ed unicamente l'ente previdenziale, restando di contro obbligata l'azienda solo nei confronti di quest'ultima, in quanto trattasi di obbligazione contributiva, di cui il lavoratore non può essere affatto parte. Conseguentemente, e conclusivamente, deve proporsi all'adito G.D., contrariamente a quanto per errore indicato nel progetto di stato passivo (errore indotto dal
CUD), la non ammissione a favore dei lavoratori anche della quota di TFR richiesta alla società fallita, attesa, alla luce di quanto innanzi detto, la rilevata circostanza della carenza in capo alla medesima società della scritta legittimazione passiva. Provvedimento del GD: il giudice esclude il credito in conformità alla proposta dei Curatori”; - che, a seguito di tanto, si era rivolto all'Istituto previdenziale, ma la sua istanza amministrativa era stata respinta.
2. Il giudicante ha disatteso la pretesa attorea, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
pag. 2/11 - è documentato che il T.F.R. maturato dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro sia stato devoluto al Fondo Tesoreria e non a forme pensionistiche CP_1 complementari;
- è pacifico che la società Ecologia Falzarano s.r.l. non abbia versato integralmente al Fondo di Tesoreria tutti gli accantonamenti dovuti a titolo di T.F.R., ma abbia effettuato versamenti per il solo importo di € 413,42, già corrisposto dal Fondo al lavoratore a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro;
-a fronte di tanto, il ricorrente ha chiesto la corresponsione, da parte del Fondo di
Tesoreria, dell'ulteriore importo di € 4.692,65, corrispondente alle quote di T.F.R. maturate nel corso del rapporto di lavoro e non versate da Ecologia Falzarano s.r.l. allo stesso Fondo;
-nel Fondo di Tesoreria istituito dalla legge 296/2006 (legge finanziaria CP_1 per il 2007) con effetto dal 1.01.2007, allo scopo di garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto, confluiscono i T.F.R. maturati e non destinati alle forme pensionistiche complementari previste dal d.lgs. 252/2005 dei dipendenti di datori di lavoro privati o organismi pubblici riconducibili al settore privato che occupino almeno 50 dipendenti;
- a partire dall'1.1.2007, dunque, le imprese che soddisfano i suddetti requisiti hanno l'obbligo di versare mensilmente le quote di T.F.R. maturate da ciascun dipendente;
- il D.M. 30.01.2007 n. 24980 (cui l'art. 1, comma 757, legge 296/2006 ha demandato parte della regolamentazione della disciplina) ha stabilito, all'art. 2, che il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c. in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 e che la quota di
T.F.R. di competenza del Fondo è corrisposta dal datore di lavoro salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al riferiti al mese di CP_2 erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese;
pag. 3/11 - il meccanismo di erogazione onera, quindi, il datore di lavoro di anticipare al lavoratore anche il T.F.R. maturato e versato al Fondo di Tesoreria, salvo poi riconoscergli la possibilità di effettuare i debiti conguagli;
-la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi sulla specifica questione oggetto di causa, ha ritenuto che, a norma della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore venga effettuata dal
Fondo di cui al precedente comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
- a fronte del chiaro ed inequivoco tenore della normativa richiamata, non potrebbe comunque ritenersi operante il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c., per l'assorbente ragione che quest'ultima disposizione, al comma 1, stabilisce espressamente che la regola per cui le prestazioni previdenziali sono dovute al prestatore anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti opera “salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”.
3. Con ricorso depositato in data 8.5.2024, ha interposto appello avverso Pt_1 la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma e concludendo nel senso del riconoscimento del suo diritto al pagamento da parte dell'Istituto del CP_3
T.F.R per l'importo residuo di €. 4.692,65, oltre accessori di legge;
instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito l con apposita memoria, per CP_1 resistere all'avversa iniziativa processuale.
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante ed il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 28.1.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. L'appellante, ripercorsi l'iter amministrativo e giudiziario inutilmente seguiti onde ottenere la liquidazione del T.F.R., si duole dell'erroneità in diritto della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non legittimato il Fondo di
Tesoreria dell' ed inoperante il principio di automaticità delle prestazioni di CP_1 cui all'art. 2116 c.c.
pag. 4/11 Afferma che, proprio in base alla legge 296/2006, art. 1, commi 749-766, il datore di lavoro interessato deve versare come contributo al Fondo di Tesoreria il CP_1
T.F.R. accantonato, detraendo dallo stesso il contributo addizionale, e che lo stesso
Istituto, con messaggio del 19 ottobre 2012 n. 17020, ha chiarito che per le prestazioni erogate dal si applica il principio generale di automaticità. CP_2
Richiama recente giurisprudenza di legittimità (in particolare: Cass. n. 25305 del
22.08.2023), pronunciatasi nel senso che il Fondo di Tesoreria è l'unico CP_1 soggetto obbligato a corrispondere le quote di T.F.R. maturate dopo il 1.01.2007, anche qualora non vi sia prova dell'avvenuto versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, trattandosi di prestazione di natura previdenziale.
5. L'Istituto appellato, nel riproporre la tesi difensiva già condivisa dal giudice di prime cure, richiama - a sua volta - precedenti giurisprudenziali di legittimità, tra cui Cass. n. 24510 del 10.09.2021.
6. L'appello è fondato e va accolto per le seguenti – dirimenti – considerazioni.
6.1. La tesi giuridica esposta nella sentenza impugnata, conforme all'orientamento di legittimità richiamato anche in questa sede dall' non può essere CP_1 ulteriormente condivisa, anche in considerazione delle più recenti ed argomentate pronunce della Suprema Corte, che ne hanno determinato il superamento.
A Cass., n. 25305/2023, espressamente citata dall'appellante, ha fatto seguito, da ultimo, Cass., 30/04/2024, n. 11569, alla cui articolata motivazione si rinvia ricettiziamente.
La Cassazione, in sintesi, ha affermato i seguenti principi, che questa Corte condivide e fa propri, in quanto del tutto pertinenti alla fattispecie in esame: “… la
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, nell'istituire a far data dal 1.1.2007 il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" e nel prevedere che esso venga "gestito, per conto dello Stato, dall' su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato", con modalità CP_1 di finanziamento che "rispondono al principio della ripartizione", stabilisce che il Fondo così istituito "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756". pag. 5/11 Quest'ultimo, a sua volta, oltre a prevedere che, con la medesima decorrenza, al debba CP_2 affluire mensilmente un "contributo" a carico dei datori di lavoro che abbiano cinquanta o più addetti alle proprie dipendenze in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata "destinata alle forme pensionistiche complementari" di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 ovvero all'opzione di cui al successivo comma 756-bis, stabilisce specificamente, ai fini che qui interessano, che "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal
(...) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo CP_2 medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro".
A sua volta, il D.M. n. 30.1.2007, art. 2, emanato in attuazione della delega di cui alla L. n.
296 del 2006, art. 1, comma 757, oltre a prevedere al comma 1 che "il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile", stabilisce espressamente, al comma 2, che "le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio, da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese"; fermo tuttavia restando, aggiunge il successivo comma 4, che
"l'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può in ogni caso eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva" e che, "qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni sulla quota parte di competenza del Fondo stesso".
Da quanto testè esposto, e segnatamente dal combinato disposto della L. n. 296 del 2006, artt.
1, comma 756, e del D.M. n. 30.1.2007, art. 2, commi 2 e 4, si ricava anzitutto che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il Fondo di tesoreria: il datore di lavoro, infatti, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali.
pag. 6/11 Si tratta di un meccanismo di anticipazione salvo conguaglio affatto analogo a quello che presiede alla corresponsione di altre prestazioni previdenziali (ad es., assegni familiari, indennità di malattia, indennità di maternità), le quali, proprio per ciò, vengono del pari corrisposte "sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro", esattamente come prevede, per la prestazione in esame, la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756.
D'altra parte, la circostanza che il D.M. n. 30.1.2007, art. 1, comma 1, stabilisca che "il
Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile", avvalora un'ulteriore conclusione già desumibile dal tenore testuale della L. n. 296 del 2006, artt. 1, commi 755 ss.: e precisamente, che quella corrisposta dal è una prestazione che, CP_2 sebbene modulata quanto a presupposti e misura secondo le previsioni dell'art. 2120 c.c., costituisce nondimeno una prestazione previdenziale.
Deve infatti convenirsi (…) nel rilievo che la L. n. 296 del 2006 abbia all'uopo istituito una gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 2114 c.c.: al Fondo, invero, affluiscono i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro che abbiano cinquanta o più dipendenti ed è il Fondo medesimo tenuto ad erogare le relative prestazioni "secondo il principio della ripartizione"; né, in contrario, potrebbe argomentarsi in relazione al disposto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata (...) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro": la disposizione testè cit. deve infatti ritenersi riferita al fatto che, operando il Fondo a far data dall'1.1.2007, le quote di TFR maturate nel periodo precedente dai lavoratori interessati non possono che restare a carico del datore di lavoro.
Del resto, che non si possa attribuire alla disposizione in esame il significato di rendere piuttosto il Fondo adiectus solutionis causa delle quote di TFR liberamente e volontariamente versate dal datore di lavoro si ricava dal meccanismo obbligatorio che presiede alla corresponsione del "contributo" mensilmente dovuto in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata "destinata alle forme pensionistiche complementari" di cui al
D.Lgs. n. 252 del 2005 ovvero all'opzione di cui al successivo comma 756-bis: il D.M. n.
30.1.2007, art. 1, oltre ad affermare, al comma 5, che i datori di lavoro indicati nella L. n.
pag. 7/11 296 del 2006, art. 1, comma 756, "sono obbligati al versamento del contributo", stabilisce al comma 3 che "ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 756, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva".
(…) Ma la conferma più decisiva della natura previdenziale della prestazione corrisposta dal
Fondo di tesoreria si ricava, a ben vedere, dalla previsione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui il Fondo stesso "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756": se infatti pochi dubbi possono sussistere circa il fatto che l'impiego del verbo "garantisce" lascia trasparire l'intento del legislatore di sottrarre la corresponsione del TFR alle alterne fortune cui essa può andare incontro allorché
l'unica sua garanzia sia costituita dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro di cui all'art. 2740 c.c. (ed eventualmente dal Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982), non
è meno vero che l'unico modo in cui il legislatore può sottrarre un interesse reputato meritevole di tutela al destino precario cui è inevitabilmente soggetto sulla base del mercato concorrenziale è di attrarlo nell'orbita della regolamentazione pubblica;
e se è vero che, già sulla base del rapporto di lavoro privato, il TFR costituisce retribuzione differita con funzione previdenziale, è evidente che non si può garantire pubblicamente la meritevolezza di tale funzione se non per tramite dell'istituzione di una forma di previdenza obbligatoria, solo quest'ultima essendo assistita dalla previsione di cui all'art. 2116, comma 1, c.c., secondo cui
"le prestazioni (...) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali".
In quest'ottica, si può ulteriormente rilevare che l'istituzione del Fondo di tesoreria intende sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti per il TFR che il lavoratore non abbia destinato, sponte sua, alla previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 oppure all'opzione di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756-bis, allo scopo di gestirà secondo un sistema a ripartizione che consenta, all'occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità, così come prevede la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 758; e ciò, mentre pag. 8/11 avvalora ulteriormente la natura squisitamente contributiva del "contributo" cui sono tenuti i datori di lavoro di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta per fini di pubblica utilità (ossia di un'imposta speciale, così come in generale i contributi previdenziali), non può specularmente che confermare che quella erogata dal è una prestazione previdenziale pubblica, ancorché modulata, quanto a CP_2 presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c..
Del resto, che il TFR possa non avere carattere unitario e comporsi di quote distinte, una facente capo al datore di lavoro privato e l'altra alla previdenza pubblica, è qualcosa che questa Corte ha avuto modo di affermare, sia pure con riguardo alla quota di esso maturata durante il periodo di cassa integrazione (cfr. Cass. n. 15978 del 2009).
Mentre, sotto altro profilo, è appena il caso di notare che in nessun modo le anzidette conclusioni appaiono suscettibili di porre dubbi di legittimità costituzionale in relazione al diverso trattamento giuridico del TFR corrisposto dai datori di lavoro non tenuti all'applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755 ss.: l'istituzione di forme di previdenza obbligatorie rientra infatti nella discrezionalità del legislatore, che ben può ritenere, in relazione all'importanza economica di flussi di reddito cospicui come quelli concernenti il risparmio forzoso a fini previdenziali delle imprese con cinquanta o più dipendenti, di attrarli nell'orbita della disciplina pubblicistica;
e in quest'ottica, eventuali dubbi di legittimità costituzionale potrebbero, a tutto concedere, residuare per la diversa tutela accordata ai lavoratori dipendenti di imprese non altrettanto grandi, per i quali tuttavia soccorre, ricorrendone le condizioni, la supplenza del Fondo di garanzia di cui alla citata L. n. 297 del
1982”.
Sulla scorta di tali considerazioni, la S.C., oltre a evidenziare l'errore in diritto della sentenza impugnata, per avere affermato la natura retributiva del TFR corrisposto dal Fondo di Tesoreria, e ad accreditarne, invece, la natura di “prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c.”, ha espressamente dato conto “dell'impossibilità di assicurare continuità ai principi di diritto espressi da Cass. nn. 27014 del 2017 e 11536 del 2019 e da
Cass. nn. 12009 del 2018 e 24510 del 2021”, già poste a base della sentenza oggetto dell'odierno gravame e citate dall'Istituto nella memoria di costituzione in appello;
inoltre, ha chiarito in modo puntuale ed inequivoco “che il Fondo di tesoreria è l'unico pag. 9/11 obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell'art. 2116, comma 1,
c.c.” e che “il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il
TFR maturato dopo il 1.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo, e dovendo semmai, recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso”.
6.2. Applicando i suesposti principi al caso in esame, è evidente la fondatezza delle censure articolate dall'appellante avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento del proposto gravame, non può che essere riformata.
Non vi sono, infatti, altre questioni poste dall' ed ostative al pagamento in CP_1 favore del lavoratore delle quote di maturate nel corso del rapporto di lavoro Pt_2
e non versate al Fondo dalla società datrice poi fallita, posto che l'Istituto, oltre ad aver pacificamente già erogato la prestazione nei limiti dei versamenti effettuati dal datore di lavoro, non ha formulato alcuna censura avverso la statuizione del primo giudice secondo cui “è documentato (…) che il T.F.R. maturato dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro sia stato devoluto al Fondo Tesoreria e non a forme pensionistiche CP_1 complementari”.
7. Dunque, spetta al lavoratore la residua somma a titolo di T.F.R., al netto di quanto già liquidatogli (€ 5.106,07-€ 413,42=€ 4.692,65), attestata dalla documentazione in atti e non oggetto di contestazione alcuna da parte dell'Istituto quanto all'importo; conseguentemente, va disposta la condanna dell' al CP_1 pagamento della predetta somma, oltre accessori nei limiti di cui alla l. n. 412 del
1991, art. 16, comma 6 (giusta Cass., 11569/24; Cass., 25305/2023).
8. Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate tra le parti, in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella misura, che si stima equa, di 1/3, potendosi ravvisare un'ipotesi di mutamento sopravvenuto della giurisprudenza di legittimità rispetto alla questione dirimente oggetto della presente controversia;
il residuo segue la soccombenza e va posto a carico dell'Istituto.
pag. 10/11 La liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e delle attività defensionali e fasi processuali svolte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro accoglie l'appello proposto da , con ricorso depositato in data Parte_1
8.5.2024, nei confronti dell in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza resa in CP_1 data 7.12.2023 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento, in CP_1 favore di , della complessiva somma di € 4.692,65, oltre accessori nei Pt_1 limiti di cui all'art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1992 dal dì di maturazione del credito sino al saldo;
compensa per 1/3 tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio, che liquida, per l'intero, in complessivi € 1.500,00 per ciascun grado, oltre accessori come per legge, e condanna l' al pagamento, in favore di , dei CP_1 Pt_1 residui 2/3, che distrae in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Bari, il 28/01/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Ernesta Tarantino
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