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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/11/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. IC AR, ha pronunciato — ad esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. — la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 407 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
cod. fisc. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18.11.1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marino Salvatore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opponente –
CONTRO
, cod. fisc. , nato a [...], Controparte_1 C.F._2
il 15.06.1978, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sinatra Maurizio
Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opposta –
Conclusioni: Come precisate all'udienza del 19.11.2025.
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato telematicamente il 24.10.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo stragiudiziale e, pertanto, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite (v. atto denominato “Transazione ”). Controparte_2
Le parti, all'udienza del 19.11.2025, hanno confermato le predette volontà e precisato le conclusioni, sicché, discussa la causa, questa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Ciò posto, come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di definizione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione esercitata e alle difese svolte (v. Cass. n.
12310/2007).
Sulla base dell'insegnamento offerto dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo “per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio” (così Cass., Sez. Un., n. 1048/2000).
La pronuncia — che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (ex multis, Cass.
Sez. II n. 19845 del 23.07.2019) — deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie che occupa, le stesse parti, in considerazione dell'accordo raggiunto, hanno dichiarato la loro sopravvenuta carenza di interesse (cfr. art. 100
c.p.c.), sicché deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo
Pag. 2 di 3 venuta meno la posizione di contrasto (e, quindi, la res litigiosa) e, con essa,
l'interesse a proseguire il giudizio.
Trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di cessata materia del contendere comporta la revoca del provvedimento monitorio originariamente emesso, come richiesto dalle parti.
Ai fini del riparto delle spese di lite, l'intervenuto accordo stragiudiziale giustifica la compensazione delle spese del giudizio, così come richiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 35/2025 del 17.01.2025;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, in data 19/11/2025.
Il Giudice
IC AR
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. IC AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. IC AR, ha pronunciato — ad esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. — la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 407 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
cod. fisc. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18.11.1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marino Salvatore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opponente –
CONTRO
, cod. fisc. , nato a [...], Controparte_1 C.F._2
il 15.06.1978, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sinatra Maurizio
Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opposta –
Conclusioni: Come precisate all'udienza del 19.11.2025.
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato telematicamente il 24.10.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo stragiudiziale e, pertanto, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite (v. atto denominato “Transazione ”). Controparte_2
Le parti, all'udienza del 19.11.2025, hanno confermato le predette volontà e precisato le conclusioni, sicché, discussa la causa, questa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Ciò posto, come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di definizione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione esercitata e alle difese svolte (v. Cass. n.
12310/2007).
Sulla base dell'insegnamento offerto dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo “per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio” (così Cass., Sez. Un., n. 1048/2000).
La pronuncia — che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (ex multis, Cass.
Sez. II n. 19845 del 23.07.2019) — deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie che occupa, le stesse parti, in considerazione dell'accordo raggiunto, hanno dichiarato la loro sopravvenuta carenza di interesse (cfr. art. 100
c.p.c.), sicché deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo
Pag. 2 di 3 venuta meno la posizione di contrasto (e, quindi, la res litigiosa) e, con essa,
l'interesse a proseguire il giudizio.
Trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di cessata materia del contendere comporta la revoca del provvedimento monitorio originariamente emesso, come richiesto dalle parti.
Ai fini del riparto delle spese di lite, l'intervenuto accordo stragiudiziale giustifica la compensazione delle spese del giudizio, così come richiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 35/2025 del 17.01.2025;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, in data 19/11/2025.
Il Giudice
IC AR
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. IC AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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