TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/12/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Nr. 702/2023 R.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Busto Arsizio
Sez. III^ Civile, nella persona del Magistrato Dott.ssa MA NA LA
Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 702 del Ruolo Generale dell'anno 2023, promossa con atto di citazione notificato in data 6.3.2023 e definita all'esito della trattazione orale all'udienza del
09/12/2025 da
(P.iva/CF ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 domiciliata elettivamente presso l'indirizzo pec dell'Avv. PANGRAZI LIBERATI
ALBERTO che la rappresenta e difende con procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(P.iva/CF ) in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 domiciliata elettivamente presso l'indirizzo dell'Avv. DELLA CAGNOLETTA
NC che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto; pagamento somma
CONCLUSIONI
nell'interesse dell'attore “Voglia la S.V. Ill.ma, previa ogni più utile declaratoria del caso e di Legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa e rigettata anche in via istruttoria ed incidentale, - accertare e dichiarare, per tutte le causali dedotte, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o annullabilità del Decreto Ingiuntivo opposto, per l'effetto revocarlo, annullarlo, dichiararlo inefficace in quanto illegittimo nonché non fondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa dell'atto introduttivo con la migliore statuizione e/o formula del caso;
- accertare e dichiarare la nullità totale dei contratti di fideiussione omnibus del 14.04.2011 e del 30.05.2012 sottoscritti dalla per tutte le causali dedotte nell'atto Parte_1 introduttivo e pertanto rigettare ogni domanda ex adverso formulata nei confronti dell'opponente, con la migliore statuizione e/o formula di rito in quanto infondata in fatto e in diritto. - in via subordinata, accertare e dichiarare la parziale nullità dei contratti di fideiussione omnibus del 14.04.2011 e del 30.05.2012 sottoscritti dalla nelle Parte_1 clausole 2), 6) e 8) per tutte le causali dedotte nel presente atto e conseguentemente, accertata la decadenza dell'opposta ex art. 1957 c.c. per non avere l'opposta (né la sua dante causa) proposto le proprie istanze nei confronti del debitore
[...]
entro sei mesi dalla scadenza Parte_2 dell'obbligazione principale e quindi rigettare ogni domanda ex adverso formulata nei confronti dell'opponente, con la migliore statuizione e/o formula di rito in quanto infondata in fatto e in diritto. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a Rimborso
Spese Generali, IVA e Cassa Professionale nella misura di Legge.” “;
nell'interesse della convenuta
“ NEL MERITO - preso atto dei pagamenti ricevuti nelle more del presente giudizio da
[...] per la somma complessiva di Euro 1.277.282,48, accertare e dichiarare che CP_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.IVA con sede
[...] P.IVA_1 in Cornaredo (MI), Via Petrarca n. 10, è debitrice nei limiti delle fideiussioni prestate, di della somma di Euro 174.254,72 oltre ad interessi al tasso contrattuale dal Controparte_1
4.10.2023 al saldo, o della diversa somma che risulterà accertata come dovuta nel corso del giudizio all'esito dell'istruzione probatoria circa gli interessi maturati medio tempore, od in ogni caso la diversa somma accertata come dovuta nel corso del giudizio;
- per l'effetto ed in ogni caso condannare al pagamento in favore dell'opposta della somma di Parte_1
Euro 174.254,72 oltre ad interessi al tasso contrattuale dal 4.10.2023 al saldo o della diversa somma accertata come dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi dal dovuto al saldo come indicati nel procedimento monitorio, nonché le competenze legali indicate nel medesimo procedimento monitorio. IN VIA ISTRUTTORIA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere non sufficientemente provata la rideterminazione del credito di a seguito dei pagamenti ricevuti o la Controparte_1 quantificazione degli interessi, si chiede l'ammissione di CTU contabile volta all'esatta determinazione del residuo credito di IN OGNI CASO Con vittoria di spese, dei CP_1 compensi di causa ed oltre rimborso delle spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A. del presente giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.3.2023 ha evocato in giudizio avanti il Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio la società al fine di ottenere la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo nr. 38/2023 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 3.1.2023 con cui Parte_1
è stata condannata al pagamento a favore della convenuta dell'importo di euro 1.255.842,40 oltre interessi e spese, stante la garanzia fideiussoria rilasciata dalla società odierna opponente a favore della società . Parte_2
Quali motivi di opposizione, parte attrice indicava:
1- la nullità della fideiussione dalla stessa sottoscritta poiché contenente clausole sottoscritte in violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990;
2- la decadenza dell'azione del Credito , oggi Controparte_2 Controparte_3
e della cessionaria , ai sensi dell'art. 1957 c.c.
[...] CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate CP_4 dalla controparte in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con memoria depositata in data 16 dicembre 2024, dava atto di aver ricevuto i CP_1 seguenti incassi:
- Euro 1.197.282,48 in data 21.07.2023;
- Euro 40.000,00 in data 24.6.2024;
- Euro 10.000 in data 24.6.2024;
- Euro 15.000 in data 29.7.2024;
- Euro 15.000 in data 25.9.2024. precisava che tali incassi erano stati registrati a deconto del credito per interessi CP_1 maturati, spese e capitale ex art. 1194 c.c.
Il giudice, all'esito dell'istruttoria svolta in corso di causa, ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti alla trattazione orale, previa precisazione delle conclusioni all'udienza del 09/12/2025. Al termine della discussione, il Tribunale tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, cpc sul presupposto che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149”, ha disposto che in deroga all'articolo 35, comma1,del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli
183-ter e 183- quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
***
L'opposizione proposta da è infondata per i motivi di seguito indicati. Parte_1
Non è contestato e risulta dai documenti prodotti che:
Parte_3
(di seguito per brevità stipulava con il contratto di mutuo Pt_2 Controparte_5 ipotecario rep. n. 27043, racc. 16242 in data 01.03.2013 a rogito del Dott. Persona_1
Notaio in Gallarate (VA), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gallarate in data
06.03.2013 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio . CP_1
In data 14.4.2011 rilasciava al fideiussione omnibus con Parte_1 Controparte_5 cui si obbligava a garantire le obbligazioni contratte dalla debitrice principale fino alla Pt_2 concorrenza di Euro 1.172.000,00, successivamente aumentata fino alla concorrenza di Euro
1.300.000,00 in data 30.05.2012 (doc. 3 fascicolo monitorio).
In data 06 ottobre 2020, il comunicava a la revoca dagli Controparte_5 Pt_2 affidamenti accordati richiedendo il pagamento del dovuto e in pari data informava i fideiussori dell'intervenuta revoca, chiedendo di provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla debitrice principale. Tale circostanza emerge in particolare dal doc. n. 6 prodotto dalla convenuta nel fascicolo monitorio. CP_1
A seguito di notifica di atto di precetto veniva instaurata la procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. 345/2021 pendente avanti il Tribunale di Busto Arsizio sugli immobili di proprietà della società Pt_2
In data 3.12.2021, il cedeva il proprio credito a (doc. 9 Controparte_5 CP_1 fascicolo monitorio).
Nella procedura esecutiva Rge 345/2021 all'asta del 3.11.2022 l'immobile pignorato veniva aggiudicato per l'importo di Euro 1.210.000. In seguito al versamento del saldo prezzo veniva emesso il decreto di trasferimento e depositava memoria di precisazione del credito per CP_1
Euro 1.375.890,72. (cfr. doc.ti 19 e 20 fascicolo . CP_1
ha dato atto che a seguito della predetta aggiudicazione ha incassato l'importo di euro CP_1
1.197.282,48, nonché - in via transattiva a seguito di accordi con la società
[...]
e Controparte_6 Controparte_7
:
[...]
Euro 40.000,00 in data 24.6.2024; Euro 10.000 in data 24.6.2024; Euro 15.000 in data 29.7.2024;
Euro 15.000 in data 25.9.2024.
quantificava, dunque, il proprio credito residuo al 3.10.2023 in euro 174.254,72 CP_1
(importo ingiunto Euro 1.255.842,40 + interessi Euro 184.479,79 + spese in prededuzione liquidate in Euro 11.215,01 – incasso procedura per Euro 1.197.282,48 – incasso garanti per
Euro 80.000) oltre ad interessi al tasso contrattuale dal 4.10.2023 al saldo.
Sulla nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte da in data 14.04.2011 e in data Pt_1
30.05.2012 e sull'inosservanza del termine previsto dall'art. 1957 c.c..
Ciò premesso, si osserva che ritiene non dovuto anche il minor importo di euro Pt_1
174.254,72 poiché deduce che i contratti di fideiussione sottoscritti conterrebbero clausole standardizzate (le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI) frutto di intese anticoncorrenziali vietate ex art. 2, primo comma, della legge n. 287/1990.
L'opponente a sostegno della propria tesi richiama il provvedimento emesso dalla Banca
D'Italia in data 2.5.2005, con cui le clausole nr. 2,6, 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la sottoscrizione delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni bancarie sono state considerate in contrasto con la legge nr. 287 del 1990 art. 2 comma II lettera a) nella misura in cui vengono applicate in maniera uniforme.
Secondo parte opponente tali clausole e precisamente la cd. clausola di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza, sono presenti anche nei contratti di fideiussione omnibus sottoscritti da Pt_1
Al riguardo giova osservare come nel caso di specie l'eventuale nullità delle clausole nr. 2 e 8
(rispettivamente la clausola di reviviscenza e di sopravvivenza) non inciderebbe sull'entità del debito e sull'obbligazione fideiussoria dell'opponente. Tali clausole riguardano, infatti, ipotesi non ricorrenti nel caso in esame, rilevando la prima per l'ipotesi di revoca o annullamento dei pagamenti già ricevuti dalla Banca e la seconda per l'ipotesi di invalidità dell'obbligazione principale garantita.
In ogni caso, deve trovare applicazione il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 41994/2021 condiviso dal Tribunale.
La Suprema Corte con la sentenza citata ha chiarito che la nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte comporta solo la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che
è colpita da nullità", secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (cfr. art. 1419
c.c.) e sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione.
Nel presente giudizio, tuttavia, l'attore si è limitato a dedurre la nullità integrale e, in subordine, parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, in quanto contenenti clausole che riproducono gli articoli 2 (clausola di reviviscenza), 6 (rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) dello schema ABI per le fideiussioni omnibus, oggetto del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia.
Non ha allegato, e conseguentemente non ha provato, circostanze idonee a determinare la nullità dell'intero contratto. Peraltro, l'attore non ha neppure provato la stessa esistenza di intese anticoncorrenziali. La fideiussione omnibus stipulata il 14.4.2011 (e la successiva integrazione del 30.05.2012) si collocano in un periodo -successivo a quello (ottobre 2002– maggio 2005) oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia col provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 - rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza.
La presente causa va pertanto inquadrata tra le cause cd. “stand alone”, relative a fideiussioni successive al provvedimento della Banca d'Italia, che non possono giovarsi ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust del provvedimento stesso, essendo invece l'attore onerato dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione di una intesa illecita fra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole dello schema ABI censurate per violazione della disciplina sulla concorrenza.
Non ricorre poi nel caso in esame neppure una deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 1957
c.c. atteso che risulta documentato in giudizio che parte creditrice ha intimato in via stragiudiziale il pagamento del credito, in pari data, (6.10.2020) sia alla debitrice principale che al fideiussore Il documento nr. 6 depositato dalla convenuta nel fascicolo Pt_2 Pt_1 monitorio comprova l'avvenuta richiesta di pagamento degli importi dovuti comunicata via pec a in data 6.10.2020. Tale documentazione non è stata contestata dall'opponente. Pt_1
L'atto di precetto è stato notificato alla debitrice principale in data 11.6.2021, con inizio dell'espropriazione immobiliare mediante notifica dell'atto di precetto al 3.8.2021 (cfr. doc.
16) sicchè non può ritenersi violato l'art. 1957 c.c. neppure nella parte in cui prescrive che il creditore debba non solo proporre le sue istanze contro il creditore, ma anche coltivarle diligentemente.
Quanto alla validità di un'intimazione stragiudiziale per il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., si osserva che la fideiussione sottoscritta da prevede all'art. 7 Pt_1 una clausola c.d. “a prima richiesta”; nelle specifico tale clausola prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. Si richiama al riguardo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 11321/2025 secondo cui nei contratti di fideiussione, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a 'semplice richiesta scritta', la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. può essere evitata anche mediante una diffida stragiudiziale, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale.
Sulla quantificazione del credito
ha quantificato il credito ancora dovuto nei seguenti termini: CP_1
174.254,72 (importo ingiunto Euro 1.255.842,40 + interessi Euro 184.479,79 + spese in prededuzione liquidate Euro 11.215,01 – incasso procedura per Euro 1.197.282,48 – incasso garanti per Euro 80.000) oltre ad interessi al tasso contrattuale dal 4.10.2023 al saldo.
ha contestato questa quantificazione ritenendo che già a monte il quantum indicato Pt_1 nel decreto ingiuntivo non fosse corretto e che i conteggi effettuati dall'istituto convenuto a seguito dell'incameramento delle somme corrisposte all'esito della procedura esecutiva e per effetto dei pagamenti dei garanti non fossero corretti in quanto non sarebbe stata fornita idonea prova scritta delle singole voci esposte, il calcolo degli interessi moratori e delle
“spese ripetibili” non sarebbe corretto.
Tale contestazione viene suffragata da una perizia di parte depositata dall'attrice opponente unitamente alle memoria prevista dall'art. 183, sesto comma n. 2 cpc.
Tuttavia, dalla lettura della perizia depositata dall'attrice si evince come l'incarico ricevuto dal consulente di parte avesse per oggetto la disamina del contratto di mutuo originario stipulato dalla 5 con il nel marzo 2013 e la rinegoziazione di Pt_2 Controparte_5 alcune clausole contrattuali, intervenuta con atto del novembre 2017.
La perizia si sofferma solo sulla disamina di tali contratti evidenziando quelle che a detta del consulente sono le patologie presenti1. Tuttavia, nulla è stato tempestivamente dedotto dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione.
Tali contestazioni sono quindi senz'altro inammissibili poiché tardive. Analogamente non viene spiegato nella perizia citata dall'attore i motivi per cui i calcoli documentati dalla convenuta non sarebbero corretti. Per contro la convenuta ha depositato un prospetto di calcolo che ricalca le condizioni contrattuali (si veda il prospetto di calcolo di cui al documento nr. 26).
La consulenza richiesta sul punto da parte attrice opponente è pertanto inammissibile in quanto esplorativa.
In conclusione, stante i pagamenti intervenuti nelle more del presente giudizio e riconosciuti dalla stesse deve essere revocato il decreto ingiuntivo nr 38/2023 emesso dal Tribunale CP_1 di Busto e parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore di CP_1 dell'importo di euro 174.254,72 oltre ad interessi al tasso contrattuale dal 4.10.2023 al saldo, oltre alle competenze del procedimento monitorio.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo, secondo i criteri del D.M. n.147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, desunto dall'importo riconosciuto come dovuto all'esito del giudizio, secondo parametri medi, per la media complessità delle questioni trattate per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale, stante la mancata assunzione di prove. Ex art.2 del DM
n.55/2014 risulta dovuto il rimborso spese forfettario che si stima di fissare in misura del
15%, oltre IVA (se dovuta in ragione del regime fiscale della parte) e C.P.A
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore:
- revoca il decreto ingiuntivo nr. 38/2023 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il
3.1.2023;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Parte_1 favore di in persona del legale rappresentante pro tempore dell'importo di CP_1
Euro 174.254,72 oltre interessi al tasso contrattuale dal 4.10.2023 al saldo, oltre alle competenze del procedimento monitorio;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione Parte_1 delle spese di causa sostenute da spese liquidate in €. 9.142,00 per CP_1 compenso, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CP come per legge.
Busto Arsizio, il 15/12/2025
Il Giudice Dott.ssa MA NA LA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Aa titolo esemplificativo alcune contestazioni mosse dalla consulenza di parte sul contratto originario sono le seguenti: Il contratto di mutuo in esame infatti: Non indica il regime finanziario applicato (omissione); Non prevede deroghe al principio di proporzionalità 821 c.c. (omissione); Lascia intendere l'applicazione del regime semplice (opacità); Applica arbitrariamente un regime composto (opacità); Calcola gli interessi secondo l'anno commerciale (opacità); Indica l'applicazione di un indice potestativo ed inaffidabile come l'Euribor (opacità); Dispone l'arbitraria previsione della “clausola floor” (opacità); Non prevede l'inserimento di una “clausola cap” (omissione); Non menziona la base di calcolo degli interessi [CAP. IN SCADENZA o DEB. RESIDUO] (omissione); Lascia intendere che il calcolo sul debito residuo sia in regime semplice (opacità); Manca ogni indicazione sull'epoca di valutazione iniziale o finale (omissione); Lascia intendere una uguaglianza fra impostazione al tempo e al tempo / (opacità); Non indica il TAE (omissione); Non indica la corretta equivalenza finanziaria periodale
Non prevede deroghe all'imputazione dei pagamenti art. 1194 c.c. (omissione); Non prevede deroghe all'esigibilità del debito residuo art. 1282 c.c. (omissione).
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Busto Arsizio
Sez. III^ Civile, nella persona del Magistrato Dott.ssa MA NA LA
Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 702 del Ruolo Generale dell'anno 2023, promossa con atto di citazione notificato in data 6.3.2023 e definita all'esito della trattazione orale all'udienza del
09/12/2025 da
(P.iva/CF ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 domiciliata elettivamente presso l'indirizzo pec dell'Avv. PANGRAZI LIBERATI
ALBERTO che la rappresenta e difende con procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(P.iva/CF ) in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 domiciliata elettivamente presso l'indirizzo dell'Avv. DELLA CAGNOLETTA
NC che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto; pagamento somma
CONCLUSIONI
nell'interesse dell'attore “Voglia la S.V. Ill.ma, previa ogni più utile declaratoria del caso e di Legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa e rigettata anche in via istruttoria ed incidentale, - accertare e dichiarare, per tutte le causali dedotte, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o annullabilità del Decreto Ingiuntivo opposto, per l'effetto revocarlo, annullarlo, dichiararlo inefficace in quanto illegittimo nonché non fondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa dell'atto introduttivo con la migliore statuizione e/o formula del caso;
- accertare e dichiarare la nullità totale dei contratti di fideiussione omnibus del 14.04.2011 e del 30.05.2012 sottoscritti dalla per tutte le causali dedotte nell'atto Parte_1 introduttivo e pertanto rigettare ogni domanda ex adverso formulata nei confronti dell'opponente, con la migliore statuizione e/o formula di rito in quanto infondata in fatto e in diritto. - in via subordinata, accertare e dichiarare la parziale nullità dei contratti di fideiussione omnibus del 14.04.2011 e del 30.05.2012 sottoscritti dalla nelle Parte_1 clausole 2), 6) e 8) per tutte le causali dedotte nel presente atto e conseguentemente, accertata la decadenza dell'opposta ex art. 1957 c.c. per non avere l'opposta (né la sua dante causa) proposto le proprie istanze nei confronti del debitore
[...]
entro sei mesi dalla scadenza Parte_2 dell'obbligazione principale e quindi rigettare ogni domanda ex adverso formulata nei confronti dell'opponente, con la migliore statuizione e/o formula di rito in quanto infondata in fatto e in diritto. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a Rimborso
Spese Generali, IVA e Cassa Professionale nella misura di Legge.” “;
nell'interesse della convenuta
“ NEL MERITO - preso atto dei pagamenti ricevuti nelle more del presente giudizio da
[...] per la somma complessiva di Euro 1.277.282,48, accertare e dichiarare che CP_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.IVA con sede
[...] P.IVA_1 in Cornaredo (MI), Via Petrarca n. 10, è debitrice nei limiti delle fideiussioni prestate, di della somma di Euro 174.254,72 oltre ad interessi al tasso contrattuale dal Controparte_1
4.10.2023 al saldo, o della diversa somma che risulterà accertata come dovuta nel corso del giudizio all'esito dell'istruzione probatoria circa gli interessi maturati medio tempore, od in ogni caso la diversa somma accertata come dovuta nel corso del giudizio;
- per l'effetto ed in ogni caso condannare al pagamento in favore dell'opposta della somma di Parte_1
Euro 174.254,72 oltre ad interessi al tasso contrattuale dal 4.10.2023 al saldo o della diversa somma accertata come dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi dal dovuto al saldo come indicati nel procedimento monitorio, nonché le competenze legali indicate nel medesimo procedimento monitorio. IN VIA ISTRUTTORIA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere non sufficientemente provata la rideterminazione del credito di a seguito dei pagamenti ricevuti o la Controparte_1 quantificazione degli interessi, si chiede l'ammissione di CTU contabile volta all'esatta determinazione del residuo credito di IN OGNI CASO Con vittoria di spese, dei CP_1 compensi di causa ed oltre rimborso delle spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A. del presente giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.3.2023 ha evocato in giudizio avanti il Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio la società al fine di ottenere la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo nr. 38/2023 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 3.1.2023 con cui Parte_1
è stata condannata al pagamento a favore della convenuta dell'importo di euro 1.255.842,40 oltre interessi e spese, stante la garanzia fideiussoria rilasciata dalla società odierna opponente a favore della società . Parte_2
Quali motivi di opposizione, parte attrice indicava:
1- la nullità della fideiussione dalla stessa sottoscritta poiché contenente clausole sottoscritte in violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990;
2- la decadenza dell'azione del Credito , oggi Controparte_2 Controparte_3
e della cessionaria , ai sensi dell'art. 1957 c.c.
[...] CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate CP_4 dalla controparte in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con memoria depositata in data 16 dicembre 2024, dava atto di aver ricevuto i CP_1 seguenti incassi:
- Euro 1.197.282,48 in data 21.07.2023;
- Euro 40.000,00 in data 24.6.2024;
- Euro 10.000 in data 24.6.2024;
- Euro 15.000 in data 29.7.2024;
- Euro 15.000 in data 25.9.2024. precisava che tali incassi erano stati registrati a deconto del credito per interessi CP_1 maturati, spese e capitale ex art. 1194 c.c.
Il giudice, all'esito dell'istruttoria svolta in corso di causa, ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti alla trattazione orale, previa precisazione delle conclusioni all'udienza del 09/12/2025. Al termine della discussione, il Tribunale tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, cpc sul presupposto che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149”, ha disposto che in deroga all'articolo 35, comma1,del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli
183-ter e 183- quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
***
L'opposizione proposta da è infondata per i motivi di seguito indicati. Parte_1
Non è contestato e risulta dai documenti prodotti che:
Parte_3
(di seguito per brevità stipulava con il contratto di mutuo Pt_2 Controparte_5 ipotecario rep. n. 27043, racc. 16242 in data 01.03.2013 a rogito del Dott. Persona_1
Notaio in Gallarate (VA), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gallarate in data
06.03.2013 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio . CP_1
In data 14.4.2011 rilasciava al fideiussione omnibus con Parte_1 Controparte_5 cui si obbligava a garantire le obbligazioni contratte dalla debitrice principale fino alla Pt_2 concorrenza di Euro 1.172.000,00, successivamente aumentata fino alla concorrenza di Euro
1.300.000,00 in data 30.05.2012 (doc. 3 fascicolo monitorio).
In data 06 ottobre 2020, il comunicava a la revoca dagli Controparte_5 Pt_2 affidamenti accordati richiedendo il pagamento del dovuto e in pari data informava i fideiussori dell'intervenuta revoca, chiedendo di provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla debitrice principale. Tale circostanza emerge in particolare dal doc. n. 6 prodotto dalla convenuta nel fascicolo monitorio. CP_1
A seguito di notifica di atto di precetto veniva instaurata la procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. 345/2021 pendente avanti il Tribunale di Busto Arsizio sugli immobili di proprietà della società Pt_2
In data 3.12.2021, il cedeva il proprio credito a (doc. 9 Controparte_5 CP_1 fascicolo monitorio).
Nella procedura esecutiva Rge 345/2021 all'asta del 3.11.2022 l'immobile pignorato veniva aggiudicato per l'importo di Euro 1.210.000. In seguito al versamento del saldo prezzo veniva emesso il decreto di trasferimento e depositava memoria di precisazione del credito per CP_1
Euro 1.375.890,72. (cfr. doc.ti 19 e 20 fascicolo . CP_1
ha dato atto che a seguito della predetta aggiudicazione ha incassato l'importo di euro CP_1
1.197.282,48, nonché - in via transattiva a seguito di accordi con la società
[...]
e Controparte_6 Controparte_7
:
[...]
Euro 40.000,00 in data 24.6.2024; Euro 10.000 in data 24.6.2024; Euro 15.000 in data 29.7.2024;
Euro 15.000 in data 25.9.2024.
quantificava, dunque, il proprio credito residuo al 3.10.2023 in euro 174.254,72 CP_1
(importo ingiunto Euro 1.255.842,40 + interessi Euro 184.479,79 + spese in prededuzione liquidate in Euro 11.215,01 – incasso procedura per Euro 1.197.282,48 – incasso garanti per
Euro 80.000) oltre ad interessi al tasso contrattuale dal 4.10.2023 al saldo.
Sulla nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte da in data 14.04.2011 e in data Pt_1
30.05.2012 e sull'inosservanza del termine previsto dall'art. 1957 c.c..
Ciò premesso, si osserva che ritiene non dovuto anche il minor importo di euro Pt_1
174.254,72 poiché deduce che i contratti di fideiussione sottoscritti conterrebbero clausole standardizzate (le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI) frutto di intese anticoncorrenziali vietate ex art. 2, primo comma, della legge n. 287/1990.
L'opponente a sostegno della propria tesi richiama il provvedimento emesso dalla Banca
D'Italia in data 2.5.2005, con cui le clausole nr. 2,6, 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la sottoscrizione delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni bancarie sono state considerate in contrasto con la legge nr. 287 del 1990 art. 2 comma II lettera a) nella misura in cui vengono applicate in maniera uniforme.
Secondo parte opponente tali clausole e precisamente la cd. clausola di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza, sono presenti anche nei contratti di fideiussione omnibus sottoscritti da Pt_1
Al riguardo giova osservare come nel caso di specie l'eventuale nullità delle clausole nr. 2 e 8
(rispettivamente la clausola di reviviscenza e di sopravvivenza) non inciderebbe sull'entità del debito e sull'obbligazione fideiussoria dell'opponente. Tali clausole riguardano, infatti, ipotesi non ricorrenti nel caso in esame, rilevando la prima per l'ipotesi di revoca o annullamento dei pagamenti già ricevuti dalla Banca e la seconda per l'ipotesi di invalidità dell'obbligazione principale garantita.
In ogni caso, deve trovare applicazione il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 41994/2021 condiviso dal Tribunale.
La Suprema Corte con la sentenza citata ha chiarito che la nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte comporta solo la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che
è colpita da nullità", secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (cfr. art. 1419
c.c.) e sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione.
Nel presente giudizio, tuttavia, l'attore si è limitato a dedurre la nullità integrale e, in subordine, parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, in quanto contenenti clausole che riproducono gli articoli 2 (clausola di reviviscenza), 6 (rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) dello schema ABI per le fideiussioni omnibus, oggetto del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia.
Non ha allegato, e conseguentemente non ha provato, circostanze idonee a determinare la nullità dell'intero contratto. Peraltro, l'attore non ha neppure provato la stessa esistenza di intese anticoncorrenziali. La fideiussione omnibus stipulata il 14.4.2011 (e la successiva integrazione del 30.05.2012) si collocano in un periodo -successivo a quello (ottobre 2002– maggio 2005) oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia col provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 - rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza.
La presente causa va pertanto inquadrata tra le cause cd. “stand alone”, relative a fideiussioni successive al provvedimento della Banca d'Italia, che non possono giovarsi ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust del provvedimento stesso, essendo invece l'attore onerato dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione di una intesa illecita fra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole dello schema ABI censurate per violazione della disciplina sulla concorrenza.
Non ricorre poi nel caso in esame neppure una deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 1957
c.c. atteso che risulta documentato in giudizio che parte creditrice ha intimato in via stragiudiziale il pagamento del credito, in pari data, (6.10.2020) sia alla debitrice principale che al fideiussore Il documento nr. 6 depositato dalla convenuta nel fascicolo Pt_2 Pt_1 monitorio comprova l'avvenuta richiesta di pagamento degli importi dovuti comunicata via pec a in data 6.10.2020. Tale documentazione non è stata contestata dall'opponente. Pt_1
L'atto di precetto è stato notificato alla debitrice principale in data 11.6.2021, con inizio dell'espropriazione immobiliare mediante notifica dell'atto di precetto al 3.8.2021 (cfr. doc.
16) sicchè non può ritenersi violato l'art. 1957 c.c. neppure nella parte in cui prescrive che il creditore debba non solo proporre le sue istanze contro il creditore, ma anche coltivarle diligentemente.
Quanto alla validità di un'intimazione stragiudiziale per il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., si osserva che la fideiussione sottoscritta da prevede all'art. 7 Pt_1 una clausola c.d. “a prima richiesta”; nelle specifico tale clausola prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. Si richiama al riguardo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 11321/2025 secondo cui nei contratti di fideiussione, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a 'semplice richiesta scritta', la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. può essere evitata anche mediante una diffida stragiudiziale, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale.
Sulla quantificazione del credito
ha quantificato il credito ancora dovuto nei seguenti termini: CP_1
174.254,72 (importo ingiunto Euro 1.255.842,40 + interessi Euro 184.479,79 + spese in prededuzione liquidate Euro 11.215,01 – incasso procedura per Euro 1.197.282,48 – incasso garanti per Euro 80.000) oltre ad interessi al tasso contrattuale dal 4.10.2023 al saldo.
ha contestato questa quantificazione ritenendo che già a monte il quantum indicato Pt_1 nel decreto ingiuntivo non fosse corretto e che i conteggi effettuati dall'istituto convenuto a seguito dell'incameramento delle somme corrisposte all'esito della procedura esecutiva e per effetto dei pagamenti dei garanti non fossero corretti in quanto non sarebbe stata fornita idonea prova scritta delle singole voci esposte, il calcolo degli interessi moratori e delle
“spese ripetibili” non sarebbe corretto.
Tale contestazione viene suffragata da una perizia di parte depositata dall'attrice opponente unitamente alle memoria prevista dall'art. 183, sesto comma n. 2 cpc.
Tuttavia, dalla lettura della perizia depositata dall'attrice si evince come l'incarico ricevuto dal consulente di parte avesse per oggetto la disamina del contratto di mutuo originario stipulato dalla 5 con il nel marzo 2013 e la rinegoziazione di Pt_2 Controparte_5 alcune clausole contrattuali, intervenuta con atto del novembre 2017.
La perizia si sofferma solo sulla disamina di tali contratti evidenziando quelle che a detta del consulente sono le patologie presenti1. Tuttavia, nulla è stato tempestivamente dedotto dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione.
Tali contestazioni sono quindi senz'altro inammissibili poiché tardive. Analogamente non viene spiegato nella perizia citata dall'attore i motivi per cui i calcoli documentati dalla convenuta non sarebbero corretti. Per contro la convenuta ha depositato un prospetto di calcolo che ricalca le condizioni contrattuali (si veda il prospetto di calcolo di cui al documento nr. 26).
La consulenza richiesta sul punto da parte attrice opponente è pertanto inammissibile in quanto esplorativa.
In conclusione, stante i pagamenti intervenuti nelle more del presente giudizio e riconosciuti dalla stesse deve essere revocato il decreto ingiuntivo nr 38/2023 emesso dal Tribunale CP_1 di Busto e parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore di CP_1 dell'importo di euro 174.254,72 oltre ad interessi al tasso contrattuale dal 4.10.2023 al saldo, oltre alle competenze del procedimento monitorio.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo, secondo i criteri del D.M. n.147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, desunto dall'importo riconosciuto come dovuto all'esito del giudizio, secondo parametri medi, per la media complessità delle questioni trattate per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale, stante la mancata assunzione di prove. Ex art.2 del DM
n.55/2014 risulta dovuto il rimborso spese forfettario che si stima di fissare in misura del
15%, oltre IVA (se dovuta in ragione del regime fiscale della parte) e C.P.A
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore:
- revoca il decreto ingiuntivo nr. 38/2023 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il
3.1.2023;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Parte_1 favore di in persona del legale rappresentante pro tempore dell'importo di CP_1
Euro 174.254,72 oltre interessi al tasso contrattuale dal 4.10.2023 al saldo, oltre alle competenze del procedimento monitorio;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione Parte_1 delle spese di causa sostenute da spese liquidate in €. 9.142,00 per CP_1 compenso, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CP come per legge.
Busto Arsizio, il 15/12/2025
Il Giudice Dott.ssa MA NA LA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Aa titolo esemplificativo alcune contestazioni mosse dalla consulenza di parte sul contratto originario sono le seguenti: Il contratto di mutuo in esame infatti: Non indica il regime finanziario applicato (omissione); Non prevede deroghe al principio di proporzionalità 821 c.c. (omissione); Lascia intendere l'applicazione del regime semplice (opacità); Applica arbitrariamente un regime composto (opacità); Calcola gli interessi secondo l'anno commerciale (opacità); Indica l'applicazione di un indice potestativo ed inaffidabile come l'Euribor (opacità); Dispone l'arbitraria previsione della “clausola floor” (opacità); Non prevede l'inserimento di una “clausola cap” (omissione); Non menziona la base di calcolo degli interessi [CAP. IN SCADENZA o DEB. RESIDUO] (omissione); Lascia intendere che il calcolo sul debito residuo sia in regime semplice (opacità); Manca ogni indicazione sull'epoca di valutazione iniziale o finale (omissione); Lascia intendere una uguaglianza fra impostazione al tempo e al tempo / (opacità); Non indica il TAE (omissione); Non indica la corretta equivalenza finanziaria periodale
Non prevede deroghe all'imputazione dei pagamenti art. 1194 c.c. (omissione); Non prevede deroghe all'esigibilità del debito residuo art. 1282 c.c. (omissione).