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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6775 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3777/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1339/2021, emessa dal Tribunale di Nola a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 5919/2016, pendente
TRA
(C.F.: )) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
CI IO (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._2
all'atto di appello
E
(P. IVA: e C.F.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta decreto sindacale n. 30 del
5.11.2021, dall'avvocato Mariangela Cianci (C.F.: in virtù C.F._3
di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni per lesione personale ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: per l'appellante: “La difesa dell'appellante si riporta interamente ai motivi del gravame e conclude per l'accoglimento dello stesso, con la dichiarazione di responsabilità del e la condanna dello stesso al pagamento della Controparte_1
1 somma di Euro 52.000,00 a favore dell'appellante oltre accessori dal fatto al soddisfo, il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
… chiede che la causa venga riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.”; per l'appellato : “… rigettare l'appello con vittoria di spese ed Controparte_1
onorari del doppio grado di giudizio, spese forfetarie ed accessori di legge, oltre IVA
e CPA” (come da comparsa di costituzione e risposta).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Premettendo di aver precedentemente notificato atto di citazione in seguito non iscritto a ruolo, con comparsa in riassunzione per l'udienza del 13.12.2016 Pt_1
conveniva innanzi al Tribunale di Nola il esponendo:
[...] Controparte_1
“[…] 1) Che il giorno 30.12.2013 alle ore 16:00 circa, l'istante percorreva quale pedone il marciapiede di destra del Corso L. Da Vinci di , per chi lo CP_1
percorre con direzione - San Giuseppe Vesuviano. 2) Che all'altezza del CP_1
civico 23/22, la Sig.ra rovinava al suolo per le profondi sconnessioni Parte_1
presenti sul marciapiede, coperte da un cartone. 3) Che la situazione di pericolo, non visibile, né segnalata, né transennata, aveva tutte le caratteristiche del pericolo occulto, e cioè la non visibilità e la non prevedibilità. 4) Che la sintomatologia dolorosa al momento, determinava la chiamata del 118 ed a mezzo di ambulanza, la istante veniva trasportata al P.S. degli “Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano” ove i sanitari di turno diagnosticavano: “trauma contusivo con S.L.O. gamba six;
gamba six dolente alla palpitazione ed extra rotata. 5) Che nella stessa serata veniva sottoposta ad accertamenti radiografici e ricoverata nel reparto di Ortopedia con la seguente diagnosi: “frattura scomposta tibia e perone sinistro” con prognosi di 30 gg. 6) Che in data 08.01.2014 veniva sottoposta ad intervento chirurgico presso la stessa struttura, di riduzione e sintesi della frattura scomposta a più frammenti del III distale della diafisi di tibia e perone six. 7) Che veniva dimessa in data 11.01.2014 con applicazione di apparecchio gessato tipo gambaletto. 8) Che veniva medicata
2 presso la stessa struttura nei giorni 13.01.2014; 27.01.2014 e 30.02.2014 con nuovo controllo dopo 10 gg. 9) Che il giorno 13.01.2014 l'istante effettuava una visita ortopedica presso il Dott. specialista ortopedico, che certificava Persona_1
“esiti di intervento di osteosintesi gamba six con presenza di ulcera da deiscenza della placca” con consiglio di terapia iperbarica. 10) Che il giorno 27.01.2014
l'istante ritornava presso il P.O. per la Controparte_2
rimozione dei punti ed il sanitario di turno riscontrava “segni di infezione”, prescriveva terapia antibiotica, emocromo, VES, TAS, PCR dopo 30 gg. 11) Che il giorno 03.02.2014 presso la stessa struttura veniva medicata. 12) Che il giorno
14.02.2014 la Sig.ra iniziava terapia iperbarica presso il centro “Censis” di Pt_1
Salerno. 13) Che il giorno 03.03.2014 la Sig.ra effettuava tampone Pt_1
antibiogramma presso il centro “DI.SA.R” in via Torrione n. 66 in Salerno. Il referto evidenziava “Carica batterica appartenente allo Stafilocco Aureus”. 14) Che il giorno 24.03.2014 la Sig.ra effettuava una visita presso il P.O. “Cotugno” Pt_1
di Napoli dove la dott.ssa certificava “infezione da mezzo di sintesi Persona_2
con sospetta osteomielite tibia six con fistola cutanea da Stafilococco Aureus”.
Prescriveva terapia antibiotica. 15) Che il giorno 09.06.14 la sig.ra si Pt_1
ricoverava presso il P.O. “Villa Malta” di Salerno per essere sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi (cartella clinica n. 4597). 16)
Che il giorno 10.06.14 la sig.ra veniva operata. 17) Che il giorno 18.06.14 Pt_1
la sig.ra veniva dimessa con prescrizione di divieto di carico ed uso di due Pt_1
bastoni canadesi. Controllo dopo 1 mese per rimozione gambaletto gessato. 18) Che il giorno 18.06.14 la sig.ra effettuava una visita di controllo presso il P.O. Pt_1
“Villa Malta” di Salerno dove il dott. certificava “Si medica, rimozione Persona_3
punti di sutura tra 7 giorni”. 19) Che il giorno 25.06.14 la sig.ra si recava Pt_1
presso il P.O. “Villa Malta” per la rimozione dei punti di sutura. 20) Che il giorno
26.06.14 la sig.ra effettuava una visita presso il reparto di Ortopedia del Pt_1
P.O. “Villa Malta” di Salerno dove il sanitario di turno certificava “Pseudoartrosi infetta di gamba sx. da Stafilococco aureus”. Prescriveva terapia antibiotica. 21)
3 Che il giorno 05.07.14 la sig.ra effettuava una RX. gamba sx. presso la Casa Pt_1
Co cura “S. Lucia” di San Giuseppe Vesuviano. Il referto evidenziava “Riparazione attiva focus fratturati diafisi distale tibia e fibula sx.”. 22) Che il giorno 07.07.14 la sig.ra effettuava una visita di controllo presso il P.O. “Cotugno” di Napoli Pt_1
dove la dott.ssa certificava “Osteomielite post traumatica tibia sx. con Per_2
infezione da Stafilococco aureus, dei mezzi di sintesi rimossi il 10.06.14”.
Prescriveva terapia antibiotica. 23) Che il giorno 11.08.14 la sig.ra Pt_1
effettuava una visita presso il P.O. “Cotugno” di Napoli dove la dott.ssa Per_2
certificava “Sospende terapia antibiotica dopo 2 mesi, tra 1 mese controllo PCR”.
24) Che il giorno 21.08.14 la sig.ra effettuava una visita presso il reparto di Pt_1
Ortopedia del P.O. “Villa Malta” di Salerno dove il sanitario di turno certificava
“Osteomielite tibia sx.” Prescriveva TAC IV ditale tibia sx. 25) Che il giorno Co 25.08.14 la sig.ra effettuava una TAC caviglia sx. presso la Casa cura “S. Pt_1
Lucia” di San Giuseppe Vesuviano. Il referto evidenziava “Pregressa frattura diafisi distale tibia e fibula in fase riparativa quella tibiale e in più avanzata stabilizzazione quella fibulare. Segni di pregresso trattamento con mezzi di sintesi poi rimossi, segni di pregresso interessamento osteomielitico, diffusa componente edemigena delle parti molli in perifocale e distale declive, marcata osteoporosi distrofica da immobilizzazione ad estensione dei comparti distali di caviglia e piede”. 26) Che il giorno 24.09.14 la sig.ra si recava presso il P.O. “Villa Malta” di Salerno Pt_1
dove le veniva prescritta una PET - TAC. - Che il giorno 13.11.14 la sig.ra Pt_1
si ricoverava presso il P.O. “Villa Malta” di Salerno per essere sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi endomidollare con applicazione chiodo di
HI (cartella clinica n. 7954). 27) Che il giorno 23.11.14 la sig.ra Pt_1
veniva operata. 28) Che il giorno 26.11.14 la sig.ra veniva dimessa con Pt_1
terapia farmacologica, esercizi di riabilitazione ginocchio e collo piede sx.
Rimozione punti di sutura dopo 15 giorni. 29) Che il giorno 11.12.14 la sig.ra si recava presso il P.O. “Villa Malta” di Salerno per la rimozione dei punti Pt_1
di sutura. 30) Che il giorno 30.12.14 la sig.ra si recava a visita di controllo Pt_1
4 presso il P.O. “Villa Malta” dove il sanitario di turno prescriveva RX. di controllo,
FKT per 1 mese. 31) Che il giorno 29.01.15 la sig.ra effettuava una RX. Pt_1
Co gamba sx. presso la Casa cura “S. Lucia” di San Giuseppe Vesuviano. Il referto evidenziava “Controllo in pregresse fratture diafisi distali di tibia e fibula, endofibula midollare tibiale a dimora, osteoporosi”. 32) Che il giorno 02.02.15 la sig.ra effettuava una visita di controllo presso il P.O. “Villa Malta” di Pt_1
Salerno dove il sanitario di turno certificava “Può caricare”. Controllo dopo 30 giorni. 33) Che il giorno 18.02.15 la sig.ra effettuava una visita di controllo Pt_1
presso il P.O. “Cotugno” di Napoli dove la dott.ssa certificava Per_2
“Clinicamente migliorata, PCR nella norma”. Prescriveva di ripetere la PCR ogni 2 mesi. 34) Che il giorno 11.03.15 la sig.ra effettuava visita di controllo Pt_1
presso il P.O. “Villa Malta” di Salerno dove il sanitario di turno certificava
“Continui terapia in atto”. Prescriveva EMG del nervo. 35) Che la sig.ra Pt_1
effettuava una EMG presso la Casa di cura “Trusso” di Ottaviano. Il referto evidenziava “Neuropatia dei rami del peroneo superficiale e profondo di sx. distale al rilascio dei rami per l'estensore lungo dell'alluce e prossimale ai rami per
l'estensore breve delle dita, a patogenesi assonale e di grado severo, in fase di stabilizzazione cronica, da localizzare in considerazione dei dati anamnestico obiettivi al terzo distale della gamba”. 36) Che il giorno 14.07.15 la sig.ra Pt_1
effettuava una visita di controllo presso il P.O. “Villa Malta” dove il sanitario di turno certificava “Clinicamente guarita con postumi da valutare”. 37) Che la
Suprema Corte di Cassazione con orientamento granitico ha affermato il principio che l'Ente proprietario risponde ex art. 2051 c.c. dell'evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alla pertinenza della strada stessa. 38) Che gravava sul l'obbligo di mantenere il Controparte_1
marciapiede, in condizioni tali da non costituire una situazione di pericolo, in quanto pertinenza del Corso L. Da Vinci. 39) Che il Dott. , all'esito di Persona_4
scrupolose ed accurate indagini mediche, quantificava la durata della malattia ed i postumi invalidanti della Sig.ra come di seguito riportati: I.T.T. gg. Parte_1
5 90; I.T.P. al 50% gg. 100; I.T.P. al 25% gg. 100 con danno biologico quantificato nel 13%. 40) Che alla luce delle tabelle milanesi, il danno riportato dalla Sig.ra può essere così tradotto in termini economici: € 8.640,00 per I.T.T. (Є 96,00 Pt_1
per 90 gg.); € 4.800,00 per I.T.P. al 50% (€ 48,00 per gg. 100); € 2.400,00 per I.T.P. al 25% (€ 24,00 per gg. 100); D.B. con aumento personalizzato € 45.767,00, il tutto per € 61.607,00 cui vanno aggiunti € 518,73 per spese mediche documentate per un totale di € 62.125,73. 41) Che è stato ritualmente chiesto il risarcimento dei danni al
con r.a.r. del 27.02.2014 (r.r. 03.03.2014) senza alcun riscontro CP_1 CP_1
positivo”.
Tanto rappresentato,5 riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo al convenuto Ente pubblico, l'attrice insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “1) Dichiarare il responsabile dell'evento dannoso Controparte_1
esposto in premessa. 2) Condannare di conseguenza il al Controparte_1
pagamento in favore dell'istante, della somma di € 62.125,73 o a quella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di Giustizia, all'esito della CTU medico legale, oltre accessori dall'evento al soddisfo. 3) Condannare il Controparte_1
al pagamento di spese e compensi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto
Avvocato anticipatario”.
Si costituiva il che resisteva chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., venivano espletate prove testimoniali e CTU medico legale.
All'udienza del 17.12.2020 celebrata nelle forme della trattazione scritta, sulla base delle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
Con sentenza n. 1339 pubblicata il 5.07.2021, il Tribunale così statuiva:
“– rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
– pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido fra loro le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio”.
§ 2.
6 Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 5.07.2021 e notificata l'8.07.2021, con citazione notificata a mezzo PEC in data 6.09.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, Parte_1
interponeva appello - iscritto a ruolo il 15.09.2021 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento di tali conclusioni: “1) Accogliere il presente appello e riformare la sentenza n° 1339/2021 del Tribunale di Nola I sezione Civile, GU Dr,
Alfonso Annunziata, dichiarando la piena ed esclusiva responsabilità del CP_1
per le lesioni subite dalla Sig.ra a seguito del sinistro
[...] Parte_1
avvenuto in data 30.12.2013, con la condanna del al pagamento Controparte_1
della complessiva somma di € 52.000,00 oltre accessori.
2) Condannare il al pagamento delle spese e compensi del Controparte_1
doppio grado di giudizio, oltre a quelle corrisposte al CTU”.
Si costituiva il che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 17.12.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 23.06.2025, rilevate le note depositate dall'appellante ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nell'assegnato termine, la causa veniva riservata in decisione
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda con le seguenti motivazioni:
“…Ciò posto, va preliminarmente osservato che la domanda dell'attrice va qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., correttamente invocato dalla difesa attorea.
…
Invero, l'attrice non ha dimostrato la sussistenza del nesso causale tra le condizioni del marciapiede e l'evento lesivo occorsole, poiché non ha provato un'oggettiva pericolosità del marciapiede teatro del sinistro per cui è causa, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
7 Carattere dirimente ai fini del raggiungimento di tali conclusione rivestono, fra le prove testimoniali espletate, le deposizioni delle testimoni indicate dall'attrice,
e . Testimone_1 Tes_2
Orbene, la testimone (si veda il verbale dell'udienza del Testimone_1
31.05.2018) ha dichiarato che l'odierna attrice, nel procedere sul marciapiede destro per chi percorre il Corso Leonardo da Vinci con direzione di marcia CP_1
- San Giuseppe, “cadde al suolo in quanto vi erano delle sconnessioni coperte da un cartone”, senza precisare le dimensioni della sconnessioni, che, anzi, ella ha dichiarato di riconoscere in quelle raffigurate nella produzione fotografica attorea, dalla quale si evince la scarsa profondità e, di conseguenza, la scarsa pericolosità delle sconnessioni medesime.
La teste (si veda il verbale dell'udienza del 22.11.2018), dopo aver Tes_2
affermato che l'attrice “scivolò a causa di un dissesto sul marciapiede, coperto da un cartone”, ha, dichiarato di aver scattato le fotografie di cui sopra, precisando che
“la sconnessione era circa di cinque centimetri, in quanto mancava il manto di asfalto”.
Ora, in tal modo la summenzionata testimone ha ribadito che la sconnessione era di scarsa profondità, il che comporta, come anticipato, una scarsa pericolosità della sconnessione stessa.
Dunque, il fatto che la sconnessione riferita dalle testi (ma ha Testimone_1
utilizzato il plurale, parlando di “sconnessioni”) fosse coperta da un cartone non è idoneo ad indurre il Tribunale a raggiungere conclusioni diverse circa la scarsa pericolosità del marciapiede. Infatti, come, d'altronde, osservato dalla difesa del convenuto, l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto indurre l'attuale attrice a percepire ed evitare di camminare sul cartone o, comunque, ad attivare particolari cautele, poiché è ragionevole presumere, secondo la comune esperienza, che su di un cartone si possa scivolare, indipendentemente dalle altre condizioni della strada in cui esso si trova.
8 Non possono, poi, essere suffragate diverse conclusioni dalla circostanza che la teste
ha dichiarato che al momento della caduta dell'attrice “era quasi Testimone_1
buio”. Infatti, tale affermazione, come rilevato da parte convenuta, collide con il fatto che entrambe le testi hanno riferito che il sinistro per cui è causa è avvenuto verso le 16.00 del 30.12.2013, ossia in un orario in cui, benché inverno, è notoriamente ancora giorno. Inoltre, anche a voler superare questa assorbente e dirimente osservazione - che, invece, va confermata - non è stato altresì specificato dalla teste che non era in funzione l'illuminazione pubblica, mentre Tes_1 Tes_2
non ha fatto alcun riferimento alla scarsa luminosità del luogo teatro della
[...]
caduta.
Quindi, l'attrice non ha fornito la prova dell'esistenza di un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno, necessaria ai fini della dimostrazione del nesso causale, alla luce della succitata giurisprudenza in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Pertanto, come anticipato, la domanda proposta da deve essere Parte_1
rigettata, essendo infondata…”.
§ 4.
Con unico motivo parte appellante contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui esclude la sussistenza del nesso causale tra le condizioni del marciapiede e l'evento lesivo, ritenendo di aver fornito prova della pericolosità del calpestio del marciapiede teatro del sinistro;
deduce che il dissesto della pavimentazione costituisce una situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura del bene demaniale in questione e il avrebbe dovuto dimostrare di aver svolto la Controparte_1
vigilanza, il controllo e la manutenzione dovuti in relazione alla natura della cosa, sì che la produzione del danno doveva considerarsi imprevedibile ed inevitabile con la ordinaria diligenza;
che la mera disattenzione della vittima non integra necessariamente il caso fortuito ai fini dell'art. 2051 c.c., siccome la condotta della vittima di un danno da cose in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata;
che la
9 minima imperfezione del calpestio può provocare la perdita di equilibrio con la conseguente caduta al suolo;
che erra il Tribunale quando imputa ad essa appellante di non aver avuto particolari cautele per la ragionevole presunzione che su un cartone si possa scivolare.
§ 5.
Il motivo è fondato.
Le testimoni escusse, che hanno riferito di aver visto nel mentre Parte_1
cadeva, hanno reso dichiarazioni conformi sulla circostanza che la caduta è avvenuta in corrispondenza di un “dissesto” del marciapiede, in parte privo di asfalto con conseguente sconnessione di circa cinque centimetri, riconoscendo, altresì, la documentazione fotografica prodotta dalla parte istante. Una siffatta sconnessione è da creare un dislivello che può essere causa di perdita di equilibrio nel percorrerla;
regola d'esperienza, infatti, suggerisce che qualsiasi sconnessione del suolo può causare perdita di equilibrio, a prescindere dalla profondità della stessa ed è ben possibile che un soggetto possa inciamparvi, riportando dei traumi, la cui entità, ovviamente, varia a seconda della maggiore o minore resistenza fisica dello stessa.
Ricondotta la fattispecie oggetto di giudizio nell'ambito della fattispecie delineata dall'art. 2051 c.c. in conformità all'orientamento maggioritario della Suprema Corte,
(cfr., fra le ultime, Cass. n. 20986 del 18/07/2023), come già statuito dal Tribunale, va rammentato che il criterio di imputazione ivi previsto ha carattere oggettivo, sicché l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.).
Inoltre, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 10 1227, 1° o 2° co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 37059 del 2022).
Alla luce del richiamato insegnamento, il comportamento della danneggiata non è, di certo, qualificabile come imprevedibile o eccezionale, essendo consistito nel percorrere il marciapiede di una strada pubblica, sul quale manca in parte l'asfalto, così da creare un dislivello, coperto da cartoni. Tale ultima circostanza non ex se sufficiente per ritenere sussistente una condotta colposa della vittima ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., per l'assorbente ragione che, pur essendosi l'evento verificato in condizioni di visibilità ottimali, non è esigibile da un pedone di media attenzione, che questi, nell'incedere in un luogo per sua natura destinato al transito, possa o debba prevedere l'esistenza di non segnalate insidie al di sotto di rifiuti (cfr. Corte appello sez. VIII - Napoli, 22/05/2023, n. 2324). Inoltre, la considerazione espressa sul punto dal Tribunale secondo cui “è ragionevole presumere, secondo la comune esperienza, che su di un cartone si possa scivolare” non è condivisibile in carenza di altre evidenziate circostanze, quali la tipologia di scarpe indossate dall'attrice e le condizioni del cartone, siccome non fondata su una presunzione grave e precisa nella prospettiva di cui all'art. 2729 c.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dell'evento dannoso de quo e dei conseguenti danni subiti dall'odierna appellante è responsabile in via esclusiva il appellato. CP_1
§ 6.
Per la quantificazione dei danni patiti da la Corte ritiene di far Parte_1
riferimento alla relazione depositata dal C.T.U. nel primo grado di giudizio, perché improntata a canoni logici e tecnici. In particolare, il C.T.U. ha accertato che a seguito dell'evento lesivo ha riportato < frattura scomposta Parte_2
pluriframmentaria III distale di tibia e perone a sinistra>; che le dette lesioni sono
11 compatibili con l'evento dannoso;
che il danno permanente subito dall'odierna appellante consiste in < perone a sinistra tratta chirurgicamente e complicata da osteomielite, con evidente impegno algo– funzionale ì articolare e esiti cicatriziali>> che configurano complessivamente un danno biologico del 12%.
L'ausiliario ha, inoltre, accertato che è stata costretta a una temporanea Parte_1
inabilità per 90 giorni, a una temporanea invalidità nella misura media del 50% per
80 giorni nonché ad una invalidità nella misura media del 25 % per 80 giorni.
Oltre al danno biologico permanente e temporaneo, null'altro va riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, in particolare, a titolo di “danno morale”, poiché non è oggetto di domanda.
Non si giustifica una personalizzazione del risarcimento, essendo del tutto mancato, già in fase di allegazione, il riferimento concreto a conseguenze peculiari, che potessero rendere il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Per procedere, dunque, alla monetizzazione del risarcimento dei danni subiti da si ritiene di applicare le tabelle da ultimo elaborate (ed. 2024) dal Parte_1
Tribunale di Milano (trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione cfr. fra le ultime Cass., 28/2/2019, n. 5801; Cass., 28/6/2018, n. 17018), in virtù delle quali il computo viene effettuato attribuendo ad ogni punto percentuale un valore crescente in relazione alla gravità della lesione e ridefinito alla luce di un coefficiente rapportato all'età del soggetto.
In definitiva, essendo stata riconosciuta a un'invalidità nella misura Parte_1
del 12%., avendo all'epoca del fatto dannoso l'età di 51 anni, il danno biologico, alla stregua delle dette tabelle, è pari ad € 25.667,00. Tale importo non è comprensivo del c.d. incremento per sofferenza, ovvero del danno morale, alla luce delle anzidette considerazioni.
12 Quanto all'inabilità temporanea, il danno può equamente liquidarsi, considerando sempre le predette tabelle, nell'importo all'attualità di € 115,00 giornaliere tenuto conto dell'effettiva gravità delle lesioni. Ne consegue che a va Parte_1
riconosciuto, in relazione all'invalidità temporanea totale ed a quella parziale, quale accertata dall'ausiliario, un risarcimento pari, rispettivamente, ad € 10.350,00
(115,00 X 90;) € 4.600,00 (115,00 X 80 giorni X 50 %) e € 2.300,00 (€115,00 X 80 giorni X 25 %).
Nulla va riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, non avendo Parte_1
documentato spese mediche sostenute in dipendenza dell'evento dannoso de quo, come accertato anche dal CTU.
In definitiva, a titolo di danno non patrimoniale va liquidato, in favore di Pt_1
l'importo complessivo di € 42.917,00, oltre gli interessi legali, calcolati,
[...]
secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass. 8/5/98, n. 4677; Cass.
24/3/2003, n. 4242).
Nella specie, l'importo di € 42.917,00, “devalutato” alla data del fatto, ovvero, al
30.12.2013, risulta pari a € 35.380,87 (indice a quo 107,1 -indice ad quem 121,3) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, risultano pari ad € 5.535,21, fino al
30.11.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -.
Sulla somma valutata all'attualità e sui detti interessi, c.d. compensativi, pari a complessivi € 48.452,21 (cfr. Sez. Un. 10/7/17 n. 16990; conf. Cass. 10/10/14), invece, decorrono gli interessi legali dal 1.12.2025 fino al soddisfo.
§ 7.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto è fondato, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da va Parte_1
accolta, con conseguente condanna del al risarcimento del Controparte_1
13 danno nella misura di € 48.452,21, oltre interessi legali dal 1.12.2025 fino al soddisfo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza del . Controparte_1
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase di trattazione/istruttoria del presente grado di giudizio in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 52.000,00, nel quale risulta compreso il decisum.
Sempre ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata in data 6.09.2021, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di 48.452,21, oltre interessi legali dal 1.12.2025 fino al
[...]
soddisfo;
b) condanna il alla rifusione delle spese processuali, che Controparte_1
liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro 790,00 per esborsi e in euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di
14 appello, in euro 804,00 per esborsi e in euro 8.469,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Pone a carico del le spese di CTU liquidate con Controparte_1
separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 6.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3777/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1339/2021, emessa dal Tribunale di Nola a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 5919/2016, pendente
TRA
(C.F.: )) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
CI IO (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._2
all'atto di appello
E
(P. IVA: e C.F.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta decreto sindacale n. 30 del
5.11.2021, dall'avvocato Mariangela Cianci (C.F.: in virtù C.F._3
di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni per lesione personale ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: per l'appellante: “La difesa dell'appellante si riporta interamente ai motivi del gravame e conclude per l'accoglimento dello stesso, con la dichiarazione di responsabilità del e la condanna dello stesso al pagamento della Controparte_1
1 somma di Euro 52.000,00 a favore dell'appellante oltre accessori dal fatto al soddisfo, il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
… chiede che la causa venga riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.”; per l'appellato : “… rigettare l'appello con vittoria di spese ed Controparte_1
onorari del doppio grado di giudizio, spese forfetarie ed accessori di legge, oltre IVA
e CPA” (come da comparsa di costituzione e risposta).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Premettendo di aver precedentemente notificato atto di citazione in seguito non iscritto a ruolo, con comparsa in riassunzione per l'udienza del 13.12.2016 Pt_1
conveniva innanzi al Tribunale di Nola il esponendo:
[...] Controparte_1
“[…] 1) Che il giorno 30.12.2013 alle ore 16:00 circa, l'istante percorreva quale pedone il marciapiede di destra del Corso L. Da Vinci di , per chi lo CP_1
percorre con direzione - San Giuseppe Vesuviano. 2) Che all'altezza del CP_1
civico 23/22, la Sig.ra rovinava al suolo per le profondi sconnessioni Parte_1
presenti sul marciapiede, coperte da un cartone. 3) Che la situazione di pericolo, non visibile, né segnalata, né transennata, aveva tutte le caratteristiche del pericolo occulto, e cioè la non visibilità e la non prevedibilità. 4) Che la sintomatologia dolorosa al momento, determinava la chiamata del 118 ed a mezzo di ambulanza, la istante veniva trasportata al P.S. degli “Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano” ove i sanitari di turno diagnosticavano: “trauma contusivo con S.L.O. gamba six;
gamba six dolente alla palpitazione ed extra rotata. 5) Che nella stessa serata veniva sottoposta ad accertamenti radiografici e ricoverata nel reparto di Ortopedia con la seguente diagnosi: “frattura scomposta tibia e perone sinistro” con prognosi di 30 gg. 6) Che in data 08.01.2014 veniva sottoposta ad intervento chirurgico presso la stessa struttura, di riduzione e sintesi della frattura scomposta a più frammenti del III distale della diafisi di tibia e perone six. 7) Che veniva dimessa in data 11.01.2014 con applicazione di apparecchio gessato tipo gambaletto. 8) Che veniva medicata
2 presso la stessa struttura nei giorni 13.01.2014; 27.01.2014 e 30.02.2014 con nuovo controllo dopo 10 gg. 9) Che il giorno 13.01.2014 l'istante effettuava una visita ortopedica presso il Dott. specialista ortopedico, che certificava Persona_1
“esiti di intervento di osteosintesi gamba six con presenza di ulcera da deiscenza della placca” con consiglio di terapia iperbarica. 10) Che il giorno 27.01.2014
l'istante ritornava presso il P.O. per la Controparte_2
rimozione dei punti ed il sanitario di turno riscontrava “segni di infezione”, prescriveva terapia antibiotica, emocromo, VES, TAS, PCR dopo 30 gg. 11) Che il giorno 03.02.2014 presso la stessa struttura veniva medicata. 12) Che il giorno
14.02.2014 la Sig.ra iniziava terapia iperbarica presso il centro “Censis” di Pt_1
Salerno. 13) Che il giorno 03.03.2014 la Sig.ra effettuava tampone Pt_1
antibiogramma presso il centro “DI.SA.R” in via Torrione n. 66 in Salerno. Il referto evidenziava “Carica batterica appartenente allo Stafilocco Aureus”. 14) Che il giorno 24.03.2014 la Sig.ra effettuava una visita presso il P.O. “Cotugno” Pt_1
di Napoli dove la dott.ssa certificava “infezione da mezzo di sintesi Persona_2
con sospetta osteomielite tibia six con fistola cutanea da Stafilococco Aureus”.
Prescriveva terapia antibiotica. 15) Che il giorno 09.06.14 la sig.ra si Pt_1
ricoverava presso il P.O. “Villa Malta” di Salerno per essere sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi (cartella clinica n. 4597). 16)
Che il giorno 10.06.14 la sig.ra veniva operata. 17) Che il giorno 18.06.14 Pt_1
la sig.ra veniva dimessa con prescrizione di divieto di carico ed uso di due Pt_1
bastoni canadesi. Controllo dopo 1 mese per rimozione gambaletto gessato. 18) Che il giorno 18.06.14 la sig.ra effettuava una visita di controllo presso il P.O. Pt_1
“Villa Malta” di Salerno dove il dott. certificava “Si medica, rimozione Persona_3
punti di sutura tra 7 giorni”. 19) Che il giorno 25.06.14 la sig.ra si recava Pt_1
presso il P.O. “Villa Malta” per la rimozione dei punti di sutura. 20) Che il giorno
26.06.14 la sig.ra effettuava una visita presso il reparto di Ortopedia del Pt_1
P.O. “Villa Malta” di Salerno dove il sanitario di turno certificava “Pseudoartrosi infetta di gamba sx. da Stafilococco aureus”. Prescriveva terapia antibiotica. 21)
3 Che il giorno 05.07.14 la sig.ra effettuava una RX. gamba sx. presso la Casa Pt_1
Co cura “S. Lucia” di San Giuseppe Vesuviano. Il referto evidenziava “Riparazione attiva focus fratturati diafisi distale tibia e fibula sx.”. 22) Che il giorno 07.07.14 la sig.ra effettuava una visita di controllo presso il P.O. “Cotugno” di Napoli Pt_1
dove la dott.ssa certificava “Osteomielite post traumatica tibia sx. con Per_2
infezione da Stafilococco aureus, dei mezzi di sintesi rimossi il 10.06.14”.
Prescriveva terapia antibiotica. 23) Che il giorno 11.08.14 la sig.ra Pt_1
effettuava una visita presso il P.O. “Cotugno” di Napoli dove la dott.ssa Per_2
certificava “Sospende terapia antibiotica dopo 2 mesi, tra 1 mese controllo PCR”.
24) Che il giorno 21.08.14 la sig.ra effettuava una visita presso il reparto di Pt_1
Ortopedia del P.O. “Villa Malta” di Salerno dove il sanitario di turno certificava
“Osteomielite tibia sx.” Prescriveva TAC IV ditale tibia sx. 25) Che il giorno Co 25.08.14 la sig.ra effettuava una TAC caviglia sx. presso la Casa cura “S. Pt_1
Lucia” di San Giuseppe Vesuviano. Il referto evidenziava “Pregressa frattura diafisi distale tibia e fibula in fase riparativa quella tibiale e in più avanzata stabilizzazione quella fibulare. Segni di pregresso trattamento con mezzi di sintesi poi rimossi, segni di pregresso interessamento osteomielitico, diffusa componente edemigena delle parti molli in perifocale e distale declive, marcata osteoporosi distrofica da immobilizzazione ad estensione dei comparti distali di caviglia e piede”. 26) Che il giorno 24.09.14 la sig.ra si recava presso il P.O. “Villa Malta” di Salerno Pt_1
dove le veniva prescritta una PET - TAC. - Che il giorno 13.11.14 la sig.ra Pt_1
si ricoverava presso il P.O. “Villa Malta” di Salerno per essere sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi endomidollare con applicazione chiodo di
HI (cartella clinica n. 7954). 27) Che il giorno 23.11.14 la sig.ra Pt_1
veniva operata. 28) Che il giorno 26.11.14 la sig.ra veniva dimessa con Pt_1
terapia farmacologica, esercizi di riabilitazione ginocchio e collo piede sx.
Rimozione punti di sutura dopo 15 giorni. 29) Che il giorno 11.12.14 la sig.ra si recava presso il P.O. “Villa Malta” di Salerno per la rimozione dei punti Pt_1
di sutura. 30) Che il giorno 30.12.14 la sig.ra si recava a visita di controllo Pt_1
4 presso il P.O. “Villa Malta” dove il sanitario di turno prescriveva RX. di controllo,
FKT per 1 mese. 31) Che il giorno 29.01.15 la sig.ra effettuava una RX. Pt_1
Co gamba sx. presso la Casa cura “S. Lucia” di San Giuseppe Vesuviano. Il referto evidenziava “Controllo in pregresse fratture diafisi distali di tibia e fibula, endofibula midollare tibiale a dimora, osteoporosi”. 32) Che il giorno 02.02.15 la sig.ra effettuava una visita di controllo presso il P.O. “Villa Malta” di Pt_1
Salerno dove il sanitario di turno certificava “Può caricare”. Controllo dopo 30 giorni. 33) Che il giorno 18.02.15 la sig.ra effettuava una visita di controllo Pt_1
presso il P.O. “Cotugno” di Napoli dove la dott.ssa certificava Per_2
“Clinicamente migliorata, PCR nella norma”. Prescriveva di ripetere la PCR ogni 2 mesi. 34) Che il giorno 11.03.15 la sig.ra effettuava visita di controllo Pt_1
presso il P.O. “Villa Malta” di Salerno dove il sanitario di turno certificava
“Continui terapia in atto”. Prescriveva EMG del nervo. 35) Che la sig.ra Pt_1
effettuava una EMG presso la Casa di cura “Trusso” di Ottaviano. Il referto evidenziava “Neuropatia dei rami del peroneo superficiale e profondo di sx. distale al rilascio dei rami per l'estensore lungo dell'alluce e prossimale ai rami per
l'estensore breve delle dita, a patogenesi assonale e di grado severo, in fase di stabilizzazione cronica, da localizzare in considerazione dei dati anamnestico obiettivi al terzo distale della gamba”. 36) Che il giorno 14.07.15 la sig.ra Pt_1
effettuava una visita di controllo presso il P.O. “Villa Malta” dove il sanitario di turno certificava “Clinicamente guarita con postumi da valutare”. 37) Che la
Suprema Corte di Cassazione con orientamento granitico ha affermato il principio che l'Ente proprietario risponde ex art. 2051 c.c. dell'evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alla pertinenza della strada stessa. 38) Che gravava sul l'obbligo di mantenere il Controparte_1
marciapiede, in condizioni tali da non costituire una situazione di pericolo, in quanto pertinenza del Corso L. Da Vinci. 39) Che il Dott. , all'esito di Persona_4
scrupolose ed accurate indagini mediche, quantificava la durata della malattia ed i postumi invalidanti della Sig.ra come di seguito riportati: I.T.T. gg. Parte_1
5 90; I.T.P. al 50% gg. 100; I.T.P. al 25% gg. 100 con danno biologico quantificato nel 13%. 40) Che alla luce delle tabelle milanesi, il danno riportato dalla Sig.ra può essere così tradotto in termini economici: € 8.640,00 per I.T.T. (Є 96,00 Pt_1
per 90 gg.); € 4.800,00 per I.T.P. al 50% (€ 48,00 per gg. 100); € 2.400,00 per I.T.P. al 25% (€ 24,00 per gg. 100); D.B. con aumento personalizzato € 45.767,00, il tutto per € 61.607,00 cui vanno aggiunti € 518,73 per spese mediche documentate per un totale di € 62.125,73. 41) Che è stato ritualmente chiesto il risarcimento dei danni al
con r.a.r. del 27.02.2014 (r.r. 03.03.2014) senza alcun riscontro CP_1 CP_1
positivo”.
Tanto rappresentato,5 riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo al convenuto Ente pubblico, l'attrice insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “1) Dichiarare il responsabile dell'evento dannoso Controparte_1
esposto in premessa. 2) Condannare di conseguenza il al Controparte_1
pagamento in favore dell'istante, della somma di € 62.125,73 o a quella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di Giustizia, all'esito della CTU medico legale, oltre accessori dall'evento al soddisfo. 3) Condannare il Controparte_1
al pagamento di spese e compensi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto
Avvocato anticipatario”.
Si costituiva il che resisteva chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., venivano espletate prove testimoniali e CTU medico legale.
All'udienza del 17.12.2020 celebrata nelle forme della trattazione scritta, sulla base delle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
Con sentenza n. 1339 pubblicata il 5.07.2021, il Tribunale così statuiva:
“– rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
– pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido fra loro le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio”.
§ 2.
6 Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 5.07.2021 e notificata l'8.07.2021, con citazione notificata a mezzo PEC in data 6.09.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, Parte_1
interponeva appello - iscritto a ruolo il 15.09.2021 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento di tali conclusioni: “1) Accogliere il presente appello e riformare la sentenza n° 1339/2021 del Tribunale di Nola I sezione Civile, GU Dr,
Alfonso Annunziata, dichiarando la piena ed esclusiva responsabilità del CP_1
per le lesioni subite dalla Sig.ra a seguito del sinistro
[...] Parte_1
avvenuto in data 30.12.2013, con la condanna del al pagamento Controparte_1
della complessiva somma di € 52.000,00 oltre accessori.
2) Condannare il al pagamento delle spese e compensi del Controparte_1
doppio grado di giudizio, oltre a quelle corrisposte al CTU”.
Si costituiva il che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 17.12.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 23.06.2025, rilevate le note depositate dall'appellante ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nell'assegnato termine, la causa veniva riservata in decisione
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda con le seguenti motivazioni:
“…Ciò posto, va preliminarmente osservato che la domanda dell'attrice va qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., correttamente invocato dalla difesa attorea.
…
Invero, l'attrice non ha dimostrato la sussistenza del nesso causale tra le condizioni del marciapiede e l'evento lesivo occorsole, poiché non ha provato un'oggettiva pericolosità del marciapiede teatro del sinistro per cui è causa, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
7 Carattere dirimente ai fini del raggiungimento di tali conclusione rivestono, fra le prove testimoniali espletate, le deposizioni delle testimoni indicate dall'attrice,
e . Testimone_1 Tes_2
Orbene, la testimone (si veda il verbale dell'udienza del Testimone_1
31.05.2018) ha dichiarato che l'odierna attrice, nel procedere sul marciapiede destro per chi percorre il Corso Leonardo da Vinci con direzione di marcia CP_1
- San Giuseppe, “cadde al suolo in quanto vi erano delle sconnessioni coperte da un cartone”, senza precisare le dimensioni della sconnessioni, che, anzi, ella ha dichiarato di riconoscere in quelle raffigurate nella produzione fotografica attorea, dalla quale si evince la scarsa profondità e, di conseguenza, la scarsa pericolosità delle sconnessioni medesime.
La teste (si veda il verbale dell'udienza del 22.11.2018), dopo aver Tes_2
affermato che l'attrice “scivolò a causa di un dissesto sul marciapiede, coperto da un cartone”, ha, dichiarato di aver scattato le fotografie di cui sopra, precisando che
“la sconnessione era circa di cinque centimetri, in quanto mancava il manto di asfalto”.
Ora, in tal modo la summenzionata testimone ha ribadito che la sconnessione era di scarsa profondità, il che comporta, come anticipato, una scarsa pericolosità della sconnessione stessa.
Dunque, il fatto che la sconnessione riferita dalle testi (ma ha Testimone_1
utilizzato il plurale, parlando di “sconnessioni”) fosse coperta da un cartone non è idoneo ad indurre il Tribunale a raggiungere conclusioni diverse circa la scarsa pericolosità del marciapiede. Infatti, come, d'altronde, osservato dalla difesa del convenuto, l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto indurre l'attuale attrice a percepire ed evitare di camminare sul cartone o, comunque, ad attivare particolari cautele, poiché è ragionevole presumere, secondo la comune esperienza, che su di un cartone si possa scivolare, indipendentemente dalle altre condizioni della strada in cui esso si trova.
8 Non possono, poi, essere suffragate diverse conclusioni dalla circostanza che la teste
ha dichiarato che al momento della caduta dell'attrice “era quasi Testimone_1
buio”. Infatti, tale affermazione, come rilevato da parte convenuta, collide con il fatto che entrambe le testi hanno riferito che il sinistro per cui è causa è avvenuto verso le 16.00 del 30.12.2013, ossia in un orario in cui, benché inverno, è notoriamente ancora giorno. Inoltre, anche a voler superare questa assorbente e dirimente osservazione - che, invece, va confermata - non è stato altresì specificato dalla teste che non era in funzione l'illuminazione pubblica, mentre Tes_1 Tes_2
non ha fatto alcun riferimento alla scarsa luminosità del luogo teatro della
[...]
caduta.
Quindi, l'attrice non ha fornito la prova dell'esistenza di un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno, necessaria ai fini della dimostrazione del nesso causale, alla luce della succitata giurisprudenza in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Pertanto, come anticipato, la domanda proposta da deve essere Parte_1
rigettata, essendo infondata…”.
§ 4.
Con unico motivo parte appellante contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui esclude la sussistenza del nesso causale tra le condizioni del marciapiede e l'evento lesivo, ritenendo di aver fornito prova della pericolosità del calpestio del marciapiede teatro del sinistro;
deduce che il dissesto della pavimentazione costituisce una situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura del bene demaniale in questione e il avrebbe dovuto dimostrare di aver svolto la Controparte_1
vigilanza, il controllo e la manutenzione dovuti in relazione alla natura della cosa, sì che la produzione del danno doveva considerarsi imprevedibile ed inevitabile con la ordinaria diligenza;
che la mera disattenzione della vittima non integra necessariamente il caso fortuito ai fini dell'art. 2051 c.c., siccome la condotta della vittima di un danno da cose in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata;
che la
9 minima imperfezione del calpestio può provocare la perdita di equilibrio con la conseguente caduta al suolo;
che erra il Tribunale quando imputa ad essa appellante di non aver avuto particolari cautele per la ragionevole presunzione che su un cartone si possa scivolare.
§ 5.
Il motivo è fondato.
Le testimoni escusse, che hanno riferito di aver visto nel mentre Parte_1
cadeva, hanno reso dichiarazioni conformi sulla circostanza che la caduta è avvenuta in corrispondenza di un “dissesto” del marciapiede, in parte privo di asfalto con conseguente sconnessione di circa cinque centimetri, riconoscendo, altresì, la documentazione fotografica prodotta dalla parte istante. Una siffatta sconnessione è da creare un dislivello che può essere causa di perdita di equilibrio nel percorrerla;
regola d'esperienza, infatti, suggerisce che qualsiasi sconnessione del suolo può causare perdita di equilibrio, a prescindere dalla profondità della stessa ed è ben possibile che un soggetto possa inciamparvi, riportando dei traumi, la cui entità, ovviamente, varia a seconda della maggiore o minore resistenza fisica dello stessa.
Ricondotta la fattispecie oggetto di giudizio nell'ambito della fattispecie delineata dall'art. 2051 c.c. in conformità all'orientamento maggioritario della Suprema Corte,
(cfr., fra le ultime, Cass. n. 20986 del 18/07/2023), come già statuito dal Tribunale, va rammentato che il criterio di imputazione ivi previsto ha carattere oggettivo, sicché l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.).
Inoltre, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 10 1227, 1° o 2° co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 37059 del 2022).
Alla luce del richiamato insegnamento, il comportamento della danneggiata non è, di certo, qualificabile come imprevedibile o eccezionale, essendo consistito nel percorrere il marciapiede di una strada pubblica, sul quale manca in parte l'asfalto, così da creare un dislivello, coperto da cartoni. Tale ultima circostanza non ex se sufficiente per ritenere sussistente una condotta colposa della vittima ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., per l'assorbente ragione che, pur essendosi l'evento verificato in condizioni di visibilità ottimali, non è esigibile da un pedone di media attenzione, che questi, nell'incedere in un luogo per sua natura destinato al transito, possa o debba prevedere l'esistenza di non segnalate insidie al di sotto di rifiuti (cfr. Corte appello sez. VIII - Napoli, 22/05/2023, n. 2324). Inoltre, la considerazione espressa sul punto dal Tribunale secondo cui “è ragionevole presumere, secondo la comune esperienza, che su di un cartone si possa scivolare” non è condivisibile in carenza di altre evidenziate circostanze, quali la tipologia di scarpe indossate dall'attrice e le condizioni del cartone, siccome non fondata su una presunzione grave e precisa nella prospettiva di cui all'art. 2729 c.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dell'evento dannoso de quo e dei conseguenti danni subiti dall'odierna appellante è responsabile in via esclusiva il appellato. CP_1
§ 6.
Per la quantificazione dei danni patiti da la Corte ritiene di far Parte_1
riferimento alla relazione depositata dal C.T.U. nel primo grado di giudizio, perché improntata a canoni logici e tecnici. In particolare, il C.T.U. ha accertato che a seguito dell'evento lesivo ha riportato < frattura scomposta Parte_2
pluriframmentaria III distale di tibia e perone a sinistra>; che le dette lesioni sono
11 compatibili con l'evento dannoso;
che il danno permanente subito dall'odierna appellante consiste in < perone a sinistra tratta chirurgicamente e complicata da osteomielite, con evidente impegno algo– funzionale ì articolare e esiti cicatriziali>> che configurano complessivamente un danno biologico del 12%.
L'ausiliario ha, inoltre, accertato che è stata costretta a una temporanea Parte_1
inabilità per 90 giorni, a una temporanea invalidità nella misura media del 50% per
80 giorni nonché ad una invalidità nella misura media del 25 % per 80 giorni.
Oltre al danno biologico permanente e temporaneo, null'altro va riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, in particolare, a titolo di “danno morale”, poiché non è oggetto di domanda.
Non si giustifica una personalizzazione del risarcimento, essendo del tutto mancato, già in fase di allegazione, il riferimento concreto a conseguenze peculiari, che potessero rendere il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Per procedere, dunque, alla monetizzazione del risarcimento dei danni subiti da si ritiene di applicare le tabelle da ultimo elaborate (ed. 2024) dal Parte_1
Tribunale di Milano (trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione cfr. fra le ultime Cass., 28/2/2019, n. 5801; Cass., 28/6/2018, n. 17018), in virtù delle quali il computo viene effettuato attribuendo ad ogni punto percentuale un valore crescente in relazione alla gravità della lesione e ridefinito alla luce di un coefficiente rapportato all'età del soggetto.
In definitiva, essendo stata riconosciuta a un'invalidità nella misura Parte_1
del 12%., avendo all'epoca del fatto dannoso l'età di 51 anni, il danno biologico, alla stregua delle dette tabelle, è pari ad € 25.667,00. Tale importo non è comprensivo del c.d. incremento per sofferenza, ovvero del danno morale, alla luce delle anzidette considerazioni.
12 Quanto all'inabilità temporanea, il danno può equamente liquidarsi, considerando sempre le predette tabelle, nell'importo all'attualità di € 115,00 giornaliere tenuto conto dell'effettiva gravità delle lesioni. Ne consegue che a va Parte_1
riconosciuto, in relazione all'invalidità temporanea totale ed a quella parziale, quale accertata dall'ausiliario, un risarcimento pari, rispettivamente, ad € 10.350,00
(115,00 X 90;) € 4.600,00 (115,00 X 80 giorni X 50 %) e € 2.300,00 (€115,00 X 80 giorni X 25 %).
Nulla va riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, non avendo Parte_1
documentato spese mediche sostenute in dipendenza dell'evento dannoso de quo, come accertato anche dal CTU.
In definitiva, a titolo di danno non patrimoniale va liquidato, in favore di Pt_1
l'importo complessivo di € 42.917,00, oltre gli interessi legali, calcolati,
[...]
secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass. 8/5/98, n. 4677; Cass.
24/3/2003, n. 4242).
Nella specie, l'importo di € 42.917,00, “devalutato” alla data del fatto, ovvero, al
30.12.2013, risulta pari a € 35.380,87 (indice a quo 107,1 -indice ad quem 121,3) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, risultano pari ad € 5.535,21, fino al
30.11.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -.
Sulla somma valutata all'attualità e sui detti interessi, c.d. compensativi, pari a complessivi € 48.452,21 (cfr. Sez. Un. 10/7/17 n. 16990; conf. Cass. 10/10/14), invece, decorrono gli interessi legali dal 1.12.2025 fino al soddisfo.
§ 7.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto è fondato, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da va Parte_1
accolta, con conseguente condanna del al risarcimento del Controparte_1
13 danno nella misura di € 48.452,21, oltre interessi legali dal 1.12.2025 fino al soddisfo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza del . Controparte_1
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase di trattazione/istruttoria del presente grado di giudizio in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 52.000,00, nel quale risulta compreso il decisum.
Sempre ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata in data 6.09.2021, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di 48.452,21, oltre interessi legali dal 1.12.2025 fino al
[...]
soddisfo;
b) condanna il alla rifusione delle spese processuali, che Controparte_1
liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro 790,00 per esborsi e in euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di
14 appello, in euro 804,00 per esborsi e in euro 8.469,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Pone a carico del le spese di CTU liquidate con Controparte_1
separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 6.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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