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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 38709/2022 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Petrocelli, dall'avv. Parte_1
Fabio Ponis e dall'avv. Alessandro Petrocelli per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Marazza e dall'avv. Domenico De Feo per mandato allegato alla memoria di costituzione,
- resistente - OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e crediti retributivi. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 7 dicembre 2022 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, e premesso di essere dipendente della società convenuta con mansioni di tecnico on field, appartenente al IV livello del CCNL Telecomunicazioni, applicato al rapporto, ha dedotto la nullità parziale del contratto collettivo aziendale sottoscritto il 27 marzo 2013 dalla datrice di lavoro, nella parte in cui stabilisce che l'orario di lavoro inizia a decorrere e termina presso il luogo individuato per lo svolgimento della prestazione, senza includere i tempi di spostamento per recarsi presso il primo cliente e quelli impiegati per il rientro dal sito dell'ultimo intervento, per i quali è prevista una cosiddetta franchigia oraria non retribuita. A sostegno della domanda, in punto di fatto il ricorrente ha esposto:
- di essere addetto al Centro di lavoro di Pomezia (RM), via dei Castelli Romani n. 7, e di avere svolto dal 2010 al 2022 mansioni di tecnico esterno (cd. on field), con compiti di manutenzione, installazione e riparazione degli apparati trasmissivi, da eseguirsi ogni giorno presso vari clienti, ricompresi nell'area dei Castelli Romani e nei comuni di Ardea, Pomezia, Anzio, Nettuno e zone limitrofe;
gli spostamenti propedeutici all'effettuazione degli interventi avvenivano con un'autovettura di servizio, che l'azienda assegna in dotazione a ciascun tecnico, anche per il trasporto dei materiali e degli attrezzi occorrenti;
- a fine turno, la vettura deve essere ricoverata - e il materiale con essa trasportato deve essere rimosso - o presso una sede aziendale, come nel suo caso, o presso l'abitazione del tecnico, ove questi ne faccia richiesta e disponga di un garage in condizioni di sicurezza ritenute dalla resistente idonee;
- la contrattazione collettiva applicata al rapporto prevede un orario settimanale di 38 ore e 10 minuti, articolato su cinque giorni, con orario giornaliero pari a 7 ore e 38 minuti (con una pausa pranzo non retribuita di ammontare non inferiore a 30 minuti);
- sino al 15 luglio 2013 (data di prima applicazione delle prescrizioni contenute nell'accordo aziendale del 27 marzo 2013) le modalità organizzative del lavoro dei tecnici esterni prevedevano: inizio della prestazione mediante timbratura del cartellino presso la sede di appartenenza, con ingresso
(flessibile) tra le ore 8:00 alle 8:30; carico della strumentazione a bordo della vettura, visualizzazione e presa in carico del primo intervento da eseguire e partenza dalla sede predetta, nonché termine della prestazione, sempre mediante timbratura del cartellino, presso la sede aziendale, dopo il rientro dall'ultimo intervento esterno, con orario minimo di uscita dalla sede alle 16:08;
- a seguito del sopra indicato accordo sindacale, finalizzato a porre in essere “azioni volte all'aumento di produttività e al recupero dell'efficienza del personale”, le parti sociali hanno convenuto di introdurre “un nuovo modello organizzativo delle attività” dei tecnici esterni, prevedente, tra altro: -
a) inizio della prestazione presso il sito individuato per lo svolgimento del primo intervento (cd. Work Request), precedentemente trasmesso al tecnico sul terminale in dotazione;
b) termine della prestazione coincidente con la chiusura dell'ultimo intervento giornaliero;
c) introduzione di una “franchigia” (non retribuita) a carico del lavoratore per una quota del tempo occorrente al trasferimento dal proprio domicilio (nel caso in cui il tecnico sia tra quelli che ricoverano l'automezzo presso la propria abitazione) o dalla sede aziendale ove era custodita la vettura (ove sia in vigore tale modalità, come nel caso del ricorrente) sino al luogo di effettuazione del primo intervento;
detta franchigia era pari a 30 minuti nel primo caso e 15 nel secondo caso;
d) laddove il tempo di trasferimento fosse superiore alla durata della franchigia, l'eccedenza era retribuita secondo i parametri ordinari;
identico meccanismo era previsto con
2 riferimento ai tempi di trasferimento dal luogo dell'ultimo intervento della giornata sino al luogo di ricovero del veicolo (abitazione del tecnico o sede aziendale, a seconda dei casi); e) fissazione dell'inizio dell'orario di servizio standard alle ore 8:30 (con revoca della precedente fascia di flessibilità); obbligo di attestazione di inizio attività (in luogo della timbratura presso la sede aziendale) mediante il terminale in dotazione in coincidenza con l'arrivo presso il sito del primo intervento - nell'ipotesi in cui il tempo di spostamento fosse contenuto nella franchigia - ovvero in coincidenza con l'inizio del suddetto orario di servizio standard (ore 8:30) - laddove per il trasferimento si fosse impiegato un tempo superiore a quello della franchigia;
- f) attestazione di fine turno (sempre mediante terminale) - in ipotesi di tempo di spostamento dal sito dell'intervento al luogo di ricovero del mezzo rientrante nella franchigia - in coincidenza della chiusura dell'ultimo intervento della giornata;
diversamente - in ipotesi di tempo di percorrenza superiore alla franchigia - attestazione di fine turno in corrispondenza della chiusura dell'ultima lavorazione, ed in ogni caso non prima dell'orario di fine turno previsto (16:38), con diritto alla retribuzione per l'eccedenza; g) geolocalizzazione degli automezzi, formalmente finalizzata ad “ottenere una maggiore efficacia nel processo di assegnazione della Work Request, tramite il sistema Work Force Management in atto, attraverso una più puntuale corrispondenza del luogo di assegnazione della Work Request stessa con l'ubicazione geografica degli automezzi sociali”;
- di avere optato per ricoverare l'autovettura di servizio presso la sede aziendale di Pomezia e, per effetto dell'applicazione del regime introdotto con l'accordo del 27 marzo 2013, di avere osservato un orario giornaliero di 8 ore e 38 minuti, dalle 8.15 alle 16.53, superiore di almeno 30 minuti a quello contrattuale, dovendo, infatti, uscire dalla sede aziendale almeno alle 8.15, per poter avviare alle 8.30 la registrazione dell'orario e, dopo 7 ore e 38 minuti, pur dovendo arrestare la registrazione dell'orario al termine dell'ultimo intervento presso il cliente, avere impiegato almeno 15 minuti per rientrare in sede;
- di avere sempre osservato, un orario giornaliero di 8 ore e 38 minuti (pari a 43 ore e 10 minuti settimanali), comprensivo di 30 minuti di franchigia (15 all'inizio e 15 al termine del turno), ma di avere di fatto ricevuto una retribuzione commisurata 7 ore e 38 minuti (pari a 38 ore e 10 minuti settimanali);
- durante lo spostamento tra la sede di ricovero dell'auto di servizio e il luogo del primo intervento giornaliero, così come durante lo spostamento tra il luogo dell'ultima Work Request e la sede ove era custodita la vettura, e durante tutti gli spostamenti inclusi nel turno di lavoro, al pari di tutti gli altri tecnici esterni, e per disposizione aziendale: a) non poteva utilizzare l'autoveicolo per scopi diversi dal trasferimento da e per il luogo di lavoro, e comunque personali o extralavorativi;
b) era a disposizione del centro di
3 lavoro, con il quale era collegato mediante il terminale in dotazione, tramite il quale veniva effettuata la “timbratura”, e venivano comunicate informazioni e impartite istruzioni inerenti l'attività (visualizzazione della lista degli interventi da eseguire, eventuale modifica dell'ordine degli stessi, scambio di comunicazioni in qualunque modo rilevanti ai fini dell'esecuzione della prestazione); c) era soggetto alla geolocalizzazione del veicolo, anche “per la tutela dei beni aziendali”; d) era responsabile della cura e della custodia del veicolo e della strumentazione in essa contenuta;
in ipotesi di malfunzionamento della vettura o della strumentazione doveva informare immediatamente i superiori e cooperare alla risoluzione del guasto;
e) non poteva consentire l'accesso a bordo a soggetti terzi, neppure della sua famiglia;
non era autorizzato a deviare dal percorso da e per la sede o la casa, né era autorizzato a lasciare, a fine turno, il veicolo incustodito o in luoghi diversi da quelli prestabiliti;
f) doveva effettuare, all'inizio della giornata, il ritiro della strumentazione dall'interno della sede di ricovero del mezzo alla vettura e, a fine turno era tenuto a parcheggiare l'auto nel luogo prestabilito ed a svuotarla degli strumenti e materiali in essa contenuti;
- il tempo occorrente per ciascun trasferimento da/per la sede di ricovero del mezzo ed il primo/ultimo intervento della giornata era sempre pari o superiore alla franchigia di 15 minuti;
- l'accordo aziendale 18 luglio 2019 ha abrogato l'accordo 27 marzo
2013 e ha ripristinato la registrazione degli orari presso le sedi aziendali, rendendo il sistema della franchigia facoltativo, e riservato “a tutti i TOF che ne faranno richiesta … previa sottoscrizione di un accordo individuale”; tale accordo è, però, divenuto operativo solo a decorrere dall'1 dicembre 2021 e fino a quella data a tutti i tecnici è stato imposto il regime previsto dall'accordo 27 marzo 2013. Alla stregua di queste premesse fattuali, pertanto, il lavoratore ha chiesto di accertare la nullità della clausola relativa alla franchigia per violazione di norme imperative, specificamente la normativa in materia di orario di lavoro ai sensi del d. lgs. n. 66/2003 e, tenuto conto dell'ampliamento dell'orario di lavoro in misura superiore a quanto previsto dal contratto collettivo, accertare il diritto al pagamento della retribuzione per le ore aggiuntive non remunerate e condannare il datore di lavoro al pagamento dell'importo complessivo di € 12.702,60, oltre accessori di legge. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società resistente, contestando sotto plurimi profili la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto. In via preliminare, in particolare, ha dedotto l'inammissibilità del ricorso con riferimento al periodo successivo al 18 luglio 2019, data in cui il nuovo accordo aziendale ha eliminato il sistema della franchigia censurato in ricorso, nonché, più in generale, l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità parziale dell'accordo sindacale 27 marzo 2013, giacché la clausola
4 collettiva rubricata “nuove modalità della prestazione lavorativa” dell'accordo collettivo non ha una esistenza autonoma, ma si pone in correlazione inscindibile con il resto dell'accordo menzionato e degli ulteriori accordi sottoscritti in pari data, trattandosi, infatti, di una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza e inscindibilità, con la conseguenza che l'accordo non sarebbe evidentemente stato sottoscritto senza la previsione della clausola sulle modalità della prestazione lavorativa. Ancora, ha eccepito la mancata quantificazione del tempo di lavoro e la conseguente genericità e inammissibilità della domanda tesa alla condanna di pagamento. Infine, ha contestato i conteggi formulati in ricorso, con cui sono state rivendicate differenze retributive asseritamente dovute considerando sempre 20 giorni fissi al mese, e dunque includendo anche giornate di assenza per ferie, malattia, festività, sciopero, permessi, etc., durante le quali il ricorrente mai ha svolto attività lavorativa, mentre andrebbero comunque escluse le assenze a giornata intera e varie assenze parziali - per un totale di 810 giorni di assenza - fatte registrare dal ricorrente tra il mese di aprile 2013 e il mese di novembre 2021. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con prova orale. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. Posto che, pacificamente – come emerge anche dalla documentazione prodotta – il ricorrente svolgeva nel periodo controverso attività di manutenzione, installazione e riparazione degli apparati trasmissivi presso il domicilio dei clienti, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di genericità e inammissibilità della domanda attorea. Il ricorrente, invero, ha postulato il pagamento del periodo di lavoro per gli spostamenti tra la sede aziendale di Pomezia e il primo intervento programmato e tra il domicilio dell'ultimo cliente e la sede aziendale ove, per accordo con la parte datoriale, veniva ricoverato l'automezzo utilizzato per l'attività lavorativa, sul presupposto che detto periodo, indicato come franchigia non retribuita nell'accordo collettivo del marzo 2013, vada viceversa qualificato come lavoro effettivo. È certamente vero, al riguardo, che in ossequio al principio generale indicato nell'art. 2697 c.c. grava su chi agisce in giudizio l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi delle sue pretese. Parimenti, avendo il lavoratore postulato il pagamento di periodi di lavoro eccedenti l'orario ordinario disciplinato dal contratto collettivo, questi è tenuto a indicare in modo puntuale il contenuto orario delle singole
5 prestazioni lavorative rese.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che la prova dell'effettivo svolgimento del lavoro (e della relativa misura) al di fuori dell'orario contrattualmente previsto incombe in capo al lavoratore e deve essere fornita in maniera assolutamente rigorosa, in ordine a tutti i periodi temporali che si assumono svolti al di fuori dell'orario di lavoro contrattualmente stabilito, non potendo in alcun caso il Tribunale supplire alla carenza probatoria con pronunzie a contenuto equitativo. In termini, invero, è stato affermato che “i fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario devono essere provati dal lavoratore e per essi non può farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c.” (cfr. Cass., sez. lav., n. 6623 del 12 maggio 2001, Cass., sez. lav., n. 1389 del 29 gennaio 2003, Cass., sez. lav., n. 12434 del 25 maggio 2006, Cass., sez. lav., n. 3714 del 16 febbraio 2009). Infatti, l'art. 432 c.p.c. che consente al giudice di liquidare in via equitativa il compenso dovuto al lavoratore subordinato o parasubordinato, non deroga al principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 c.c.., ma trova applicazione solo ove il diritto sia certo (an) ma sia impossibile oppure oggettivamente difficile la determinazione della somma dovuta (quantum). Ciò non toglie, come già affermato dalla sentenza della Cassazione n. 6623/2001, richiamata dalla stessa difesa della resistente, che il giudice possa legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, a una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale. Fermi questi principi, nel caso di specie parte ricorrente ha assolto al proprio onere allegativo, rappresentando di avere svolto sempre un orario di (almeno) 30 minuti superiore a quello pattuito, avendo sempre utilizzato l'arco temporale della c.d. franchigia per tutta la vigenza dell'accordo impugnato. La prospettazione attorea, pertanto, è sufficientemente precisa e articolata, avendo egli assunto di avere lavorato giornalmente 15 minuti prima dell'inizio dell'orario formalmente previsto in contratto e per 15 minuti dopo la cessazione dell'orario giornaliero. A fronte di questa deduzione di fatto, pertanto, la questione si sposta sul versante probatorio, dovendo le allegazioni attoree ricevere pieno ed esaustivo riscontro. Parimenti, non si riflette sulla validità della domanda la circostanza che nei conteggi formulati in ricorso il lavoratore abbia preteso il pagamento di 30 minuti aggiuntivi pure nelle giornate in cui – alla stregua del tabulato sulle presenze prodotto dal datore di lavoro sub 26 e non contestato – egli non era presente al servizio.
Evidentemente, il capo di domanda relativo a queste pretese non può trovare accoglimento, come, più in generale, tutte le domande giudiziali che
6 presuppongano fatti non accertati – o, addirittura, sconfessati – in giudizio. Dell'indicazione di ore in eccesso, peraltro, si è reso conto lo stesso lavoratore, il quale ha prodotto in allegato alle note autorizzate conteggi integrativi che tengono in considerazione le sole giornate di presenza effettiva in servizio. L'infondatezza di alcune pretese, tuttavia, non inficia la validità del ricorso con riguardo alle altre domande azionate, nei limiti in cui – come meglio si dirà infra – le stesse siano adeguatamente provate dal lavoratore.
3. Nell'ordine logico delle questioni da trattare assume rilievo prioritario quella relativa all'eccezione di inammissibilità della domanda di nullità parziale della clausola dell'accordo ai sensi dell'art. 1419 c.c., giacché la suddetta clausola, riguardante la modalità della prestazione lavorativa, non potrebbe essere letta scindendola dal restante contenuto dell'accordo: sicché, anche a ipotizzarne la nullità, verrebbe travolto l'intero accordo, che senza quella clausola, avente natura essenziale, non sarebbe stato sottoscritto. Al riguardo le parti hanno prodotto numerosi precedenti giurisprudenziali di merito, di segno diametralmente opposto. Quelle richiamate dal ricorrente, seppure abbiano convenuto sulla natura lavorativa del periodo di franchigia o reputata corretta la mancata applicazione al rapporto della sola clausola in questione, non si sono confrontate con l'eccezione di caducazione dell'intero contratto, per il riverberarsi degli effetti della nullità della clausola viziata sull'intero assetto degli interessi negoziali. Secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, “Il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (cfr., di recente, Cass., sez. 3, n. 18794 del 4 luglio 2023). Secondo la prospettazione della resistente in questo giudizio, opera tuttavia un principio generale di inscindibilità delle clausole degli accordi sindacali, rivolto a preservare il programma negoziale, salvaguardando gli equilibri che derivano dall'intero assetto contrattuale. Per altro verso, poi, avendo i lavoratori, tramite le proprie organizzazioni sindacali, sottoscritto l'accordo, non potrebbero fare valere il proprio dissenso nei confronti di una singola clausola, ma, eventualmente, dell'intero accordo e degli altri, di pari data, a esso collegati. Quanto a quest'ultimo profilo, giova osservare che il ricorrente ha
7 proposto una ordinaria azione di nullità parziale dell'accordo, chiedendo la sostituzione di una clausola nulla per violazione di norma imperativa con quella legale, secondo le previsioni generali dell'art. 1419 c.c.. Peraltro, la sostituzione non riguarda la modalità della prestazione lavorativa, ma soltanto la mancata previsione di compensi per attività sostanzialmente di natura lavorativa, ma qualificata pattiziamente come periodo di franchigia non retribuita, in violazione delle previsioni sull'orario di lavoro e sulla sua naturale retribuzione contenute nel d. lgs. n. 66/2003. Né, poi, può essere accolta la tesi patrocinata in memoria di costituzione circa la natura essenziale della clausola, la quale travolgerebbe l'intero contratto per la sua natura essenziale nell'equilibrio sinallagmatico, per vari ordini di ragioni. Anzitutto, le censure del ricorrente e la conseguente nullità non riguardano la prestazione, ma soltanto, come detto, l'esclusione di un compenso per il periodo di franchigia. Ma posto che l'accordo aziendale era espressamente rivolto a migliorare i livelli di efficienza, ridurre i tempi morti dell'attività lavorativa, ottimizzare i servizi e, sostanzialmente, potere consentire l'inizio degli interventi presso i clienti in anticipo rispetto al passato, precisamente all'ora in cui, in precedenza, i dipendenti si recavano in azienda a timbrare il cartellino, ricevere le disposizioni di servizio, prendere l'automezzo e poi recarsi presso i clienti. In quest'ottica, pertanto, si tratta di una modalità gestionale che avrebbe portato sicuri vantaggi per l'azienda, sì da non potersi affatto escludere che l'accordo non sarebbe stato siglato lo stesso qualora fosse stata prevista la retribuibilità anche del periodo di franchigia. In ogni caso, anche a reputare che la clausola impugnata abbia natura essenziale, a norma dell'art. 1419, comma 2, c.c. “La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”. La norma detta un'eccezione al principio stabilito nel primo comma, giacché anche se risulta che il contratto non sarebbe stato concluso senza la clausola colpita da nullità, non se ne determina nullità totale se la clausola nulla è sostituita di diritto da norme cogenti. Invero, in deroga alla regola generale della corrispondenza dell'efficacia del negozio all'intento perseguito dalle parti, in taluni casi l'intervento autoritario della norma opera nei confronti dell'autonomia negoziale, ogni qualvolta che il legislatore, prescindendo da ogni considerazione della volontà, anche meramente ipotetica, delle parti, attribuisce al negozio un'efficacia diversa da quella voluta. In questo ordine di idee, la Corte di legittimità, con argomenti pienamente condivisi dal decidente e valorizzando il sistema delle c.d. nullità protettive, che caratterizzano sotto vari aspetti il contratto di lavoro, è giunta alla conclusione che il regime di nullità parziale travolgente l'intero contratto
8 non possa mai operare per il contratto di lavoro a termine, venendo le conseguenze dell'apposizione di una clausola – del termine – nulla sostituita di diritto da una disposizione di carattere imperativo, posta a tutela del lavoratore, in forza della quale gli effetti della nullità restano circoscritti alla sola clausola (cfr., in motivazione, Cass., sez. lav., n. 12985 del 21 maggio 2008). Vale riportare per esteso il condivisibile passaggio motivazionale della pronuncia del Supremo Collegio da ultimo citata, dal momento che esprime principi formulati in fattispecie differente, ma sostanzialmente analoga a quella controversa quanto a risvolti giuridici, peraltro enunciati con una matrice generale: “questa Corte ha altresì costantemente affermato che la disposizione dell'art. 1419 c.c., comma 2 "impedisce che al risultato dell'invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico" (v. fra le altre Cass. 23-1-1999 n. 645, Cass. sez. 3^ 29-9- 2005 n. 19156). In particolare, poi, Cass. 13-5-1983 n. 3293 (pur con riferimento al pregresso regime di cui alla L. n. 230 del 1962) ha altresì precisato che "tale principio trova applicazione anche nel caso di apposizione del termine finale ad un contratto di lavoro subordinato, fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge, che non può mai essere considerata come una causa sine qua non della stipulazione, ma costituisce un patto che ... è riconducibile al novero degli accidentalia negotii". Tale riconducibilità deve ancor più affermarsi nel nuovo regime, in considerazione della chiara lettera della norma ("E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni ...", "L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta ...") nonché del carattere imperativo della stessa, nell'ampio senso sopra evidenziato, per cui deve ritenersi che, anche nella nuova norma (e pure anteriormente alla recente L. n. 247 del
2007), in definitiva, il termine resta elemento accidentale, con la conseguenza che, parimenti, la nullità della relativa clausola non si estende all'intero contratto. Nella specie, però, oltre a tali argomenti, rilevano, soprattutto, le considerazioni proprie della inderogabilità tipica delle norme poste a tutela dei lavoratori, nel chiaro solco tracciato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 1992 (confermata, nella sostanza, dalla successiva sentenza n. 283 del 2005), in ragione del quale, in sostanza, non può che disattendersi la interpretazione, del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in combinato disposto con l'art. 1419 c.c. nel senso proposto dalla ricorrente. La Corte costituzionale, infatti, (pur con riferimento alla fattispecie del contratto di lavoro a tempo parziale) ha chiaramente affermato, in generale, che: "L'art. 1419 c.c., comma 1 ... non è applicabile rispetto al contratto di lavoro,
9 allorquando la nullità della clausola derivi dalla contrarietà di essa a norme imperative poste a tutela del lavoratore, così come, più in generale, la disciplina degli effetti della contrarietà del contratto a norme imperative trova in questo campo (come anche in altri) significativi adattamenti, volti appunto ad evitare la conseguenza della nullità del contratto. Ciò in ragione del fatto che, se la norma imperativa è posta a protezione di uno dei contraenti, nella presunzione che il testo contrattuale gli sia imposto dall'altro contraente, la nullità integrale del contratto nuocerebbe, anziché giovare, al contraente che il legislatore intende proteggere (…)Tutto ciò, del resto, rappresenta una naturale e generale conseguenza del fatto che, nel campo del diritto del lavoro
- in ragione della disuguaglianza di fatto delle parti del contratto, dell'immanenza della persona del lavoratore nel contenuto del rapporto e, infine, dell'incidenza che la disciplina di quest'ultimo ha rispetto ad interessi sociali e collettivi - le norme imperative non assolvono solo al ruolo di condizioni di efficacia giuridica della volontà negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente rispetto all'autonomia individuale, cosicché il rapporto di lavoro, che pur trae vita dal contratto, è invece regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente dalla comune volontà dei contraenti ed anche contro di essa. Non hanno quindi modo di trovare applicazione, in questo campo, quei limiti alla operatività del principio di conservazione del rapporto che sono strettamente collegati all'identificazione nel contratto della fonte primaria del regolamento negoziale, come si verifica nell'ambito della disciplina comune dei contratti. E la violazione del modello di contratto e di rapporto imposto all'autonomia individuale da luogo, di regola, alla conformazione reale del rapporto concreto al modello prescritto - per via di sostituzione o integrazione della disciplina pattuita con quella legale ovvero per via del disconoscimento di effetti alla sola disposizione contrattuale illegittima - e non già alla riduzione del rapporto reale ad una condizione di totale o parziale irrilevanza giuridica”.
3.1 Successivamente, nel medesimo ordine di idee sull'applicazione della norma di diritto imperativa in sostituzione di quella nulla al fine di preservare gli effetti del contratto e prevenirne la nullità totale, sempre con riferimento ai contratti a tempo determinato, ma con argomenti di respiro generale, con sentenza n. 5241 del 2 aprile 2012 la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha così precisato: “Tale soluzione trova, del resto, conferma nei consolidati principi, più volte affermati da questa Corte di legittimità, con riferimento, da un lato, al carattere eccezionale della nullità totale (v., fra le altre, Cass. 10050/1996; Cass. 11248/1997) e, dall'altro, alla portata della norma di cui al secondo comma dell'art. 1419 c.c.. 41. In particolare è stato affermato che, ai fini dell'operatività della disposizione di cui all'art. 1419 c.c., comma 2, che contempla la sostituzione delle clausole nulle di un
10 contratto contrastanti con norme inderogabili, con la normativa legale, non si richiede che le disposizioni inderogabili dispongano espressamente la sostituzione, in quanto la locuzione codicistica ("sono sostituite di diritto") va interpretata non nel senso dell'esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quello dell'automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina" (v., ex multis, Cass. 6170/2005). 42. Tale indirizzo risulta coerente anche sul piano sistematico, in rapporto al principio generale fissato dall'art. 1339 c.c. che ha una portata generale nel quadro della (etero)integrazione della regolamentazione contrattuale.
43. Peraltro questa Corte ha costantemente affermato che la disposizione dell'art. 1419 c.c., comma 2, "impedisce che al risultato dell'invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico" (v., fra le altre, Cass. 19156/2005)”. Alla stregua di questi condivisibili principi esegetici tracciati dalla Corte di legittimità, occorre pertanto concludere che l'inserzione automatica di clausole ex lege, specificamente l'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 66/2003, in forza del quale costituisce tempo di lavoro, da retribuire, quello in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle sue mansioni, impedisce che assuma rilievo l'argomentazione sulla inscindibilità delle clausole collettive in esame. Giova, per completezza, osservare che l'accoglimento dell'eccezione di nullità totale sollevata in memoria di costituzione sortirebbe un effetto paradossale. Infatti, a ritenere nullo l'intero accordo del 27 marzo 2013, nel caso di specie occorrerebbe comunque stabilire se sia stata resa una prestazione di lavoro oltre l'orario pattuito e, in questo caso, insorgerebbe il diritto al corrispondente trattamento retributivo in favore del lavoratore.
3.2 Con riferimento all'applicazione dell'art. 1419 c.c. sulla valutazione degli accordi e della clausola di inscindibilità sulla fattispecie oggetto di controversia, la Suprema Corte si è pronunciata solo di recente, nella medesima linea interpretativa dei precedenti sopra richiamati, così motivando:
“L'art. 1419, co. 1, c.c., prevede che la nullità parziale, ossia limitata a singole clausole, si traduca in nullità totale del contratto soltanto se risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità. Al riguardo questa Corte ha già precisato che “Il
11 concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (Cass. ord. n. 18794/2023). Nel caso di specie la società non ha chiesto né ha eccepito la nullità totale dell'accordo aziendale, bensì ha invocato l'inammissibilità della domanda, istituto che si colloca – in modo eclettico rispetto alle questioni affrontate – su un piano processuale piuttosto che sostanziale. Dunque, in mancanza di prospettazione di nullità totale dell'accordo aziendale, esattamente la Corte territoriale ha dato atto che la clausola nulla è stata sostituita di diritto dalla norma imperativa. Inoltre, proprio il meccanismo della sostituzione automatica, prevista dall'art. 1339 c.c. e richiamato dall'art. 1419, co. 2, c.c., ha una valenza inderogabile. Pertanto, da un lato impedisce in radice la possibilità di estendere la nullità parziale di qualche clausola all'intero contratto;
dall'altro rende a sua volta nulle eventuali clausole cc.dd. di inscindibilità, sicché la decisione dei giudici d'appello si rivela conforme a diritto. La sostituzione automatica delle clausole, infatti, opera in un duplice senso: ristabilisce un determinato equilibrio contrattuale secondo una precisa scelta del legislatore che si impone alle parti private in modo inderogabile ed assicura la conservazione del contratto, impedendo al giudice la valutazione (altrimenti possibile) di essenzialità di quella clausola per il consenso di uno
o di entrambi i contraenti” (cfr. Cass., sez. lav., n. 18008 dell'1 luglio 2024 e, negli stessi termini, Cass., sez. lav. nn. 16675, 16677 e 16679 del 17 giugno 2024). In base a questi rilievi complessivi, in definitiva, l'eccezione datoriale va disattesa.
4. La società resistente ha in ogni caso contestato il diritto a compensi per il periodo della c.d. franchigia, sul presupposto che si tratterebbe di mero spostamento nel luogo di lavoro, non retribuibile in quanto non etero-diretto e non strumentale alla prestazione lavorativa. Per effetto delle pattuizioni dell'accordo del 27 marzo 2013, il luogo d'inizio dell'attività lavorativa dei tecnici non si identificava più con la sede aziendale, ma con il luogo in cui, di giorno in giorno, deve essere eseguita la prima work request giornaliera;
allo stesso modo, la prestazione lavorativa aveva termine nel luogo dell'ultimo intervento e non più presso la sede dell'azienda. Tuttavia, già il tenore letterale dell'accordo induce a ritenere che il
12 tempo per lo spostamento dal luogo di ricovero dell'automezzo (proprio domicilio o sede aziendale più vicina al domicilio del lavoratore) non potesse che essere inteso che tempo di lavoro. Precisamente, l'accordo prevedeva che “È prevista una franchigia a carico del lavoratore, pari a un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
la franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo è stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa, è prevista una franchigia, pari ad un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore e pari a un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale di ricovero dell'automezzo sociale. Qualora i tempi di spostamento per arrivare dalla sede di ricovero dell'automezzo fino al sito della prima work request siano inferiori a quanto previsto in franchigia, il lavoratore attesterà l'inizio dell'attività all'arrivo presso il sito del primo intervento, in coincidenza con l'inizio dell'orario di servizio. Qualora i tempi di spostamento per il primo intervento siano superiori 8 a quanto previsto in franchigia, l'inizio della prestazione coinciderà con l'inizio dell'orario di servizio previsto, anche se non si è ancora raggiunto il luogo del primo intervento. Pertanto la differenza tra il tempo di spostamento stimato e la durata della franchigia sarà a carico azienda”. Ora, la natura di una attività non può certo mutare per il semplice fatto di durare qualche minuto in più o in meno. La circostanza che oltre il periodo di franchigia il tempo di spostamento diventa a carico dell'azienda fornisce un elemento di natura testuale per evincere che, di fatto, si trattava della medesima attività, per la quale era stato negato il diritto a compensi qualora contenuta entro un limite orario. Limite orario che, peraltro, la parte datoriale cercava e si era impegnata a rispettare, come espressamente stabilito nella nota del 27 luglio 2013, inerente le modalità della prestazione lavorativa e l'utilizzo dell'automezzo aziendale, nella parte in cui “l'Azienda si impegna, in ogni caso, ad assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo tale che, di norma, i relativi tempi di spostamento siano compresi nella franchigia” (cfr. doc. n. 4 del ricorso). Al fine di conformare l'assunto difensivo secondo cui il ricorrente non fosse assoggettato al potere direttivo datoriale nell'arco temporale che va dal prelievo della vettura aziendale al luogo del primo intervento e da quello di fine dell'ultimo intervento al ricovero del mezzo sociale, perché non era tenuto a svolgere nemmeno attività funzionali alla prestazione di lavoro, la resistente ha evidenziato alcuni passaggi delle prove testimoniali raccolte:
13 “Sono un gestore del personale all'intero delle risorse umane e seguo la con 684 dipendenti. Conosco il ricorrente (…). Parte_2
NON VIENE RICHIESTO DI FARE ALCUNCHE' DURANTE IL TRAGITTO PER RAGGIUNGERE IL PRIMO LUOGO DI INTERVENTO. (…) Può accadere che si verifichino le circostanze di cui al capitolo 22.1 della memoria difensiva, MA SI TRATTA DI SITUAZIONI ECCEZIONALI”. (Teste Tes_1
.
[...]
• “Lavoro come dipendente per la resistente dal 1991. Sono responsabile di un Centro di lavoro, il Field force per Lazio Centro dal 2012. Conosco il ricorrente, il quale fa capo al Centro di lavoro di cui io sono responsabile (…). Dopo aver visionato elenco di lavoro, nel tragitto necessario a raggiungere il posto dove fare l'intervento, I TECNICI NON COMPIONO NESSUNA ALTRA ATTIVITA' DIVERSA DALLA GUIDA. (…). È possibile che il ricorrente in maniera saltuaria possa essere stato contattato durante il tragitto per comunicazioni di modifiche degli interventi da fare. CIO' AVVENIVA SALTUARIAMENTE. (…) Per quanto ne so, non credo che ci fossero altri tipi di comunicazione”. (Teste ). Testimone_2
• “Poteva capitare che ci fosse un cambiamento (…) dell'elenco degli interventi da fare o una qualche modifica degli stessi. (…) LE MODIFICHE DI CUI HO PARLATO ERANO OCCASIONALI. Non venivano date altre comunicazioni tramite il terminale”. (Teste ”. Testimone_3
Ha, poi sottolineato che secondo le deposizioni dei testi i lavoratori iniziavano a lavorare effettivamente soltanto alle 8:30. Si tratta, tuttavia, di elementi assolutamente non decisivi, come di recente ritenuto dalla Corte di Cassazione, in fattispecie analoga a quella controversa, in cui si discuteva della legittimità della medesima clausola negoziale sulla franchigia e su una prestazione di lavoro resa in modo uniforme sul territorio nazionale, sulla base di un corpus regolamentare applicato in modo identico, per stabilire se le circostanze fattuali del rapporto relative al tempo trascorso dai lavoratori a bordo dell'auto aziendale per recarsi nel luogo di primo intervento e per tornare alla sede aziendale al termine dell'ultimo, integrassero gli estremi della prestazione eterodiretta, prodromica allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche sotto il profilo della coerenza di tale qualificazione con la normativa comunitaria e nazionale in materia di orario di lavoro, nonché con la giurisprudenza resa dalla Corte di Giustizia europea, in particolare con la sentenza del 10 settembre 2015 nella causa C-266/14. Orbene, nella sentenza n. 27008 del 21 settembre 2023 la Corte di legittimità, ponendosi in linea con i precedenti Cass., sez. lav., n. 27920 del 13 ottobre 2021, Cass., sez. lav., n. 31340 del 3 novembre 2021 e Cass., sez. lav., n. 37286 del 29 novembre 2021, ha così motivato: “con l'unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 66/2003 in relazione all'art. 2, n. 1, della Direttiva n. 93/104 nonché dell'art. 1375 c.c., lamenta l'incongruità logica e giuridica del
14 convincimento espresso dalla Corte territoriale per cui le limitazioni in via di fatto imposte ai lavoratori circa l'utilizzo dell'autovettura aziendale accertate in sede istruttoria non valgano a configurare il tempo ivi trascorso come prestazione eterodiretta prodromica allo svolgimento dell'attività lavorativa e, in quanto tale, suscettibile di essere inclusa nell'orario di lavoro, non potendosi trarre argomento, al fine di sostenere la fondatezza del predetto convincimento, dalla sentenza della Corte di Giustizia 10.9.2015, C-266/14, avente ad oggetto una fattispecie diversa;
che il motivo deve ritenersi infondato, valendo nei confronti dei prestatori di lavoro che operano secondo le modalità fattuali accertate in sede istruttoria, da qualificarsi "trasfertisti", l'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., sez. Lavoro, 26.7.2010, n. 17511, ma già Cass., sez. Lavoro, nn. 5496/2006 e 5775/2003), cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale "Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione" il che si verifica, alla stregua della richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, allorché gli spostamenti dei dipendenti per recarsi dai clienti indicati dal loro datore di lavoro costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti, spostamenti durante i quali detti lavoratori, non avendo la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo e di dedicarsi ai loro interessi, devono ritenersi a disposizione dei loro datori di lavoro e sono, pertanto, da considerarsi come al lavoro anche durante tale tragitto ( cfr. Cass. 27920/2021).
…. Partendo comunque dalla pur corretta tesi secondo cui è CP_1 tempo di lavoro solo quello in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, e che (in linea di massima, cfr. Cass. n.5496/06) non è retribuibile il tempo necessario per recarsi al lavoro o per ritornare nel proprio domicilio, nella specie la Corte di merito ha accertato che, in base alla nuova organizzazione scaturente dai menzionati accordi collettivi, l'auto aziendale è utilizzabile solo per recarsi presso il richiesto luogo dell'intervento (o tornare da esso alla loro abitazione) e che compete alla società stabilire (o modificare) il luogo del primo e dell'ultimo intervento, sicché non si comprenderebbe perché tale tempo non debba essere considerato tempo di lavoro. La società, come evidenziato dalla sentenza impugnata, ha acquisito il vantaggio (rispetto alla precedente organizzazione secondo cui i dipendenti si recavano dapprima in per timbrare il cartellino orario e poi uscivano per recarsi sui CP_1 luoghi degli interventi così come rientravano in alla fine di questi CP_1 ultimi per timbrare nuovamente il cartellino), di disporre di lavoratori che si recano direttamente sul luogo dell'intervento e non si vede perché questo tempo non debba essere considerato di lavoro così come era (pacificamente) considerato quello impiegato per raggiungere il luogo dell'intervento dopo aver timbrato il cartellino in azienda. In sostanza, a ben vedere, il mutamento
15 in pejus per i lavoratori è dato dalla franchigia di 15 o 30 minuti previsti dagli accordi sindacali: mentre col precedente sistema i tecnici on field lavoravano 7 ore e 38 minuti, compreso il tempo impiegato per recarsi dalla sede CP_1 al luogo dell'intervento (e viceversa), col nuovo sistema lavorano invece 7 ore e 38' effettivi, e cioè al netto degli spostamenti, non essendo essi retribuiti, almeno nei limiti della franchigia. La Corte ha inoltre accertato che i lavoratori in auto sono muniti di terminale aziendale (FAS) con cui visualizzano i luoghi degli interventi stabiliti dall'azienda, 'timbrano' l'orario di inizio del lavoro (geolocalizzazione a parte) e ricevono le disposizioni della : ciò rafforza il concetto che in tali tempi sono etero diretti CP_1 dall'azienda. Deve d'altro canto precisarsi che per pacifica giurisprudenza di legittimità i tempi preparatori della prestazione (ad es. quello impiegato per indossare la tuta o divisa aziendale, v. Cass. 14972/18 n. 20714/13, nn. 1819- 1841/12) rientrano nell'orario di lavoro se svoltisi sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro”. Si tratta di considerazioni del tutto aderenti al caso oggetto di controversia e pienamente condivise dal decidente, basate su un retroterra fattuale sovrapponibile a quello oggetto del giudizio, in cui le circostanze evidenziate dalla Corte hanno ricevuto riscontro documentale, quali la franchigia, obbligo di utilizzo dell'automezzo aziendale, da prelevare per recarsi sul luogo del primo intervento presso una sede messa a disposizione dall'azienda, la preassegnazione degli interventi nella giornata precedente, con obbligo del lavoratore di prenderne visione con congruo anticipo (cfr. doc. n. 4 del ricorso), la ricezione sul terminale FAS dell'elenco degli interventi programmati, i limiti e le condizioni di utilizzo del mezzo, da ricoverare nello stesso luogo messo a disposizione dall'azienda dopo la chiusura dell'ultimo intervento.
4.1 Più di recente, il medesimo indirizzo interpretativo è stato ribadito dalla Suprema Corte, che con riferimento a una fattispecie diversa, ha richiamato in senso adesivo le considerazioni già svolte sui tecnici esterni
, e ha così motivato: “
5.9. Ebbene, il tempo impiegato giornalmente CP_1 per raggiungere la sede di lavoro non può, in via generale, considerarsi esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo (e, pertanto, fatte salve diverse previsioni contrattuali, non si somma al normale orario di lavoro: Cass. n. 5701 del 2004); tuttavia, esso rientra nell'attività lavorativa vera e propria allorché sia lo strumento necessario per l'esecuzione della prestazione (Cass. n. 37286 del 2021, con riguardo a tecnici "on field", ossia sul campo, che effettuavano interventi di manutenzione, installazione e riparazione guasti agli impianti direttamente presso le abitazioni/locali industriali e commerciali, senza far riferimento ad alcuna sede aziendale) ovvero si tratti di tempo del quale i lavoratori non possono liberamente disporre ovvero caratterizza intrinsecamente la qualità
16 dell'attività svolta in assenza di un luogo di lavoro fisso o abituale” (cfr. Cass., sez. lav., n. 15332 del 31 maggio 2024). Ancora più di recente, poi, la Corte regolatrice, nella già sopra citate pronunce n. 18008 dell'1 luglio 2024 e nn. 16675, 16677 e 16679 del 17 giugno 2024, nel richiamare espressamente Cass. n. 37286/2021 ha ribadito che in ipotesi di personale tecnico “on field”, addetto all'installazione e alla manutenzione degli impianti presso le abitazioni e i locali dei clienti, dotato di un terminale aziendale attraverso il quale visualizzare i luoghi degli interventi da compiere, “timbrare” l'orario di inizio del lavoro e ricevere le disposizioni datoriali - sono da considerare nulli gli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso. In definitiva, alla stregua di questo sopra esposto e dell'indirizzo interpretativo avallato definitivamente dalla giurisprudenza di legittimità, il periodo di franchigia non può non essere retribuito, in quanto va considerato a tutti gli effetti orario di lavoro se e nella misura in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione della parte datoriale.
5. Questo riconoscimento non implica tuttavia necessariamente il diritto a differenze retributive, in quanto a tal fine, come correttamente evidenziato dalla difesa della resistente, il lavoratore deve fornire prova piena e rigorosa in ordine alla collocazione temporale e alla durata delle prestazioni rese nell'ambito della franchigia. Detto onere, a parere del decidente, è stato assolto, anche se solo parzialmente, essendo emerso dall'istruzione orale svolta un ulteriore e decisivo elemento, che oltre a eliminare ogni possibile dubbio sulla natura
“lavorativa” dell'attività svolta prima dell'inizio di quella di manutenzione, installazione o riparazione propria del profilo professionale, fornisce anche un riscontro alla durata della prestazione effettivamente resa. Giova premettere, anzitutto, che i testi escussi non versano in situazione di incapacità, non essendo portatori di interesse qualificato ai sensi dell'art. 246 c.p.c. e non possono essere reputati inattendibili soltanto perché hanno introdotto controversie analoghe a quelle dell'odierno ricorrente. Nel caso di specie, invero, le deposizioni dei testi e Testimone_4
, per quanto si tratta di colleghi che non lavoravano Testimone_3 insieme al ricorrente e che, pertanto, non sono in grado di fornire elementi concreti su quanto giornalmente svolgesse la propria prestazione lo , Pt_1 hanno tuttavia deposto in modo coerente e lineare su circostanze del rapporto che erano uniformi e che, poi, sono state confermate anche dal teste TE
.
[...]
Questi, infatti, ha deposto rappresentando in giudizio che “chi
17 ricoverava il mezzo in centrale doveva partire dalla centrale 15 minuti prima” (cfr. verbale di udienza del 23 maggio 2023), con ciò confermando l'analoga circostanza sostanzialmente riferita dagli altri testi, soprattutto il che come il ricorrente ricoverava la macchina di servizio in Testimone_3 centrale e che ha confermato come al momento del prelievo dell'automobile occorreva dare il comando di presenza sul terminale, denominato clock in, anche se poi il comando di inizio attività veniva dato al momento in cui si arrivava dal cliente. Queste attività, funzionali all'esecuzione dell'attività lavorativa, consentono di accertare che, di fatto, il lavoratore iniziava a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative alle 8:15, così consentendo al datore di lavoro di ottimizzare i tempi degli interventi, che potevano iniziare già alle 8:30. I 15 minuti quotidiani aggiuntivi di attività lavorativa – rientranti nella c.d. franchigia –, che erano imposti al ricorrente come – per quanto emerso in giudizio – anche ai colleghi che svolgevano le medesime attività, devono pertanto essere retribuiti. Per quanto riguarda la fine dell'attività lavorativa, la previsione di un ulteriore arco temporale di franchigia non può invece dare luogo a pretese retributive nel presente giudizio, non essendo stata fornita prova da parte del ricorrente in ordine all'orario in cui, giorno per giorno, chiudeva l'ultimo intervento per poi fare rientro in azienda. Mentre, infatti, per l'inizio dell'attività l'istruzione ha accertato che il ricorrente doveva prelevare l'automezzo in azienda 15 minuti prima del primo intervento, una analoga circostanza non è emersa dall'istruzione svolta. Ma, più in generale, manca la prova in ordine all'orario in cui, nelle singole giornate lavorate, è stato chiuso l'ultimo intervento, per poi fare ritorno in azienda. Non può evincersi, al riguardo, nulla di concreto sulla base delle deposizioni testimoniali raccolte, sì da non potere né affermare, né escludere, che ogni giorno siano stati impiegati tutti e 15 i minuti di franchigia previsti, né quando ciò sia o non sia avvenuto, né per quanto si sia protratta, di volta in volta, la prestazione di lavoro oltre l'orario pattuito di fine turno (16:38). Mentre, infatti, la previsione di dovere accendere il terminale e uscire dall'azienda alle 8:15 per effettuare il primo intervento a domicilio del cliente alle 8:30 rappresenta un elemento certo e costante in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione, la chiusura dell'ultimo intervento e il rientro obbligatorio in azienda rappresentano circostanze non certe, su cui occorrerebbe fornire puntuale e preciso riscontro al fine di dimostrare in concreto il superamento dell'orario di lavoro. In effetti, nulla esclude che con riferimento allo specifico lavoratore ricorrente la “franchigia” non sia stata mai iniziata al termine dell'orario di lavoro ordinario, giacché ciò dipende dall'orario di programmazione in
18 concreto dell'ultimo intervento a domicilio, dall'effettiva esecuzione dello stesso e dalla durata, non preventivabile in termini certi e predefiniti, nonché dal traffico incontrato per ricoverare il mezzo in azienda. Le deposizioni dei testi, sul punto, sono prive di valore, perché si sono limitate a riferire circostanze non riscontrate direttamente e non asseverate da una regola o prassi comune su cui gli stessi abbiano potuto riferire (diversamente, come detto, rispetto a quanto riferito sull'inizio del turno). Non può nemmeno, nel caso di specie, essere disposta una consulenza tecnica, richiesta - peraltro in via subordinata - in ricorso, in quanto prospettata in termini del tutto esplorativi. Anzitutto, la consulenza non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, ma un ausilio per il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche competenze (così Cass., sez. 3, n. 3717 dell'8 febbraio 2019). Come di recente affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 3086 dell'1 febbraio 2022), inoltre, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare (cfr., in termini, anche successive Cass., sez. 6 -3, n. 25604 del 31 agosto 2022, Cass., sez. 3, n. 32935 del 9 novembre 2022, Cass., sez. 2, n. 21903 del 21 luglio 2023, Cass., sez. 3., n. 26144 del 7 settembre 2023). Poiché, tuttavia, la prova dell'orario espletato è stata rimessa esclusivamente alle deposizioni testimoniali, senza formulazione di altre richieste istruttorie, nemmeno a titolo di ordine di esibizione di documentazione, non si comprende su cosa dovrebbe svolgersi la consulenza e quali sarebbero le modalità con cui l'ausiliario dovrebbe espletare il suo incarico. In altri termini, il ricorrente non ha nemmeno indicato – men che meno richiestone l'acquisizione in giudizio – quali documenti che il datore di lavoro aveva l'onere di conservare possano essere acquisiti al fine di verificare la sussistenza o meno dei fatti costitutivi della domanda e di ulteriori poste creditorie che discendono dalla protrazione dell'orario di lavoro oltre quello previsto, salvo affidare all'ausiliario il compito di svolgere una indagine affidata al suo prudente apprezzamento tale da affrancare parte ricorrente dall'onere probatorio circa i fatti storici posti a fondamento delle sue pretese. Non potendosi colmare, come detto, le carenze sull'an in via equitativa e non potendosi fare ricorso al ragionamento presuntivo - non emergendo elementi per desumere dove fosse svolto volta per volta l'ultimo intervento, a che ora terminasse e quanto distasse detta località dalla sede di ricovero dell'automezzo -, né avendo il ricorrente fornito indicazioni su documenti da
19 cui anche attualmente questo dato sarebbe ricavabile, il relativo capo di domanda va disatteso perché sguarnito di supporto probatorio.
6. Va disattesa, infine, l'ulteriore eccezione di parte resistente in merito alla cessazione dell'efficacia dell'accordo del 27 marzo 2013 con la stipulazione del successivo accordo del 18 luglio 2019, in quanto la prova orale raccolta in giudizio (cfr. verbale di udienza del 28 marzo 2024) ha consentito di accertare che, in punto di fatto, il nuovo accordo, che ha soppresso il regime obbligatorio della franchigia, è entrato in vigore soltanto intorno alla metà del 2021. I testi escussi, invero, sulla cui attendibilità non sono emersi dubbi di sorta, hanno chiaramente e univocamente rappresentato che il vecchio regime della franchigia sia stato abbandonato con certezza intorno alla metà dell'anno 2021 e, sicuramente, prima dell'estate. Al fine di quantificare gli emolumenti retributivi possono essere utilizzati i conteggi subordinati predisposti dal lavoratore in allegato alle note autorizzate, depositati in data 30 maggio 2024, in quanto basati sul trattamento retributivo dovuto per il livello di inquadramento posseduto in ragione delle sole giornate di lavoro effettivamente rese, secondo le deduzioni svolte dal datore di lavoro in memoria di costituzione e alla luce del prospetto sulle presenze prodotto dallo stesso datore di lavoro (doc. 26 della memoria). Giova, sul punto, rilevare che in giudizio non sono stati forniti elementi per evincere una presenza in servizio maggiore di quanto riconosciuto dal datore di lavoro nel riepilogo delle giornate lavorate, anno per anno, dal ricorrente. Tuttavia, detti conteggi sono stati formulati sulla premessa del diritto al pagamento di un doppio periodo di franchigia giornaliera, per un totale di 30 minuti, mentre è stato accertato un periodo di lavoro eccedente quello pattuito da parte del ricorrente in misura pari a 15 minuti (nei giorni di effettiva presenza) nella giornata lavorativa. Premesso che i conteggi non sono stati contestati dal punto di vista contabile da parte del datore di lavoro, ma soltanto sotto il – diverso – profilo della sussistenza di obbligazioni retributive, l'importo così quantificato può essere dimezzato, per parametrarlo a quanto emerso in sede istruttoria. Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2008, n. 7697 e
Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012).
20 Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto 2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945). Nella stessa linea interpretativa, più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (cfr. Cass., sez. lav., n. 5949 del 12 marzo 2018). Il credito definitivo del lavoratore, maturato sino al mese di giugno 2021, ammonta, pertanto, a € 4.129,70. All'importo dovuto vanno inoltre aggiunti gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo, mentre il ricorso va rigettato per il resto. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, da calcolare sull'importo riconosciuto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore del ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo di € 4.129,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle rate di credito al saldo, come per legge. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.626, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 5 gennaio 2025. Il giudice Cesare Russo
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