Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Addì _____________ TRIBUNALE DI PALERMO
Rilasciata spedizione in forma
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile esecutiva all'Avv.
iscritta al n° 6066/2022 R.G.L., promossa ______________________
D A
rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Per ___________________ Parte_1
Spotorno.
- ricorrente -
C O N T R O
[...]
[...]
[...] Controparte_1
[...]
[...] [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 14.4.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso,
1
ne ha cagionato il decesso, e per l'effetto: condanna l' alla costituzione in favore della ricorrente della rendita ai CP_1
superstiti ex art. 85 TU 1124/1924, con decorrenza dal 11.3.2018 ed alla erogazione dell'assegno funerario, oltre accessori come per legge.
. Condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, CP_1
che liquida in euro 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ed al pagamento delle spese della ctu, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/06/2022, la ricorrente indicata in epigrafe, coniuge ed erede del sig. , deceduto il 10/03/2018, conveniva in giudizio Persona_1
l' e, avendo premesso che il de cuius nel periodo dal 1966 al 1992 aveva CP_1
svolto mansioni di “marmista fresatore” alle dipendenze dapprima della DI CA
Andrea e Figli” S.n.c. e successivamente della Controparte_2
società specializzate nella lavorazione della pietra e del marmo, e che nell'espletamento di dette attività era stato soggetto ad una continua esposizione a polveri inerti (“SLC e silicati, calcari, dolomie, feldspati”) rilasciate durante le operazioni di frantumazione e fresatura, deduceva che a causa della costante inalazione di siffatti agenti patogeni avrebbe contratto la malattia professionale di natura respiratoria “Broncopneumopatia cronica ostruttiva BPCO di grado severo (stadio IV GOLD).
Noduli polmonari”, e sosteneva che il decesso del coniuge, avvenuto in CP_3
data 10/03/2018, sarebbe dunque dipeso dalla detta patologia.
Lamentava che l' convenuto, a seguito della domanda presentata il CP_4
19/03/2021, volta ad ottenere il riconoscimento dell'esistenza della malattia professionale in capo al de cuius e il riconoscimento della rendita ai superstiti, nonché il riconoscimento dell'assegno funerario, aveva rigettato in data 7/04/2021 l'istanza amministrativa ritenendo il decesso non riconducibile all'evento, e pertanto chiedeva
2 di “accertare e dichiarare che il decesso del de cuius è avvenuto a causa della pneumoconiosi professionale dedotta ( e/o e, per l'effetto, condannare l al pagamento, in CP_5 CP_6 CP_1
favore della vedova ricorrente, della rendita a vedova superstite, con assegno funerario ed ulteriori emolumenti di legge, dovuta a far data dal decesso”.
Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l' convenuto, contestando CP_4
nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante l'escussione testimoniale e l'espletamento della ctu medico-legale, è stata decisa.
Il ricorso va accolto.
Appare, in primo luogo, utile rammentare la normativa in materia di rendita ai superstiti contenuta nel TU n. 1124 del 1965.
L'art. 85 del TU citato, prevede espressamente che “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti e' calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio nato nel matrimonio, nato fuori del matrimonio, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data
3 dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data (2) (3);
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli
(4) .
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di euro
10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle,
[aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4)]. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita (5) .
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati”.
L'art. 105 della legge citata stabilisce poi che “Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti ai sensi dell'art. 85 debbono presentare all'Istituto assicuratore gli atti
4 e i documenti comprovanti il loro diritto. L'Istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilità del caso ai termini del presente titolo, provvede alla liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85.
Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte”.
Inoltre, i successivi artt. 131 e 133 prevedono rispettivamente che “Per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni speciali del presente capo” e che “La tutela assicurativa contro le malattie professionali non comprende le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse”.
La normativa appena richiamata prevede, dunque, una rendita in favore dei familiari superstiti dell'assicurato a condizione che intercorra fra detti soggetti un vincolo familiare ed altresì che risulti sussistente il nesso causale fra il decesso dell'assicurato e la patologia da cui quest'ultimo era affetto, la quale deve appunto avere eziologia professionale.
Orbene, nella specie il primo presupposto afferente alla sussistenza del vincolo familiare fra la ricorrente e l'assicurato non risulta in contestazione, cosicché occorre vagliare l'eventuale “natura professionale” della patologia da cui era affetto il Per_1
e, in caso affermativo, acclarare altresì la ricorrenza del nesso di causalità fra la detta patologia professionale e il suo decesso, avvenuto in data 10/03/2018.
A tal fine, è utile rammentare il consolidato orientamento della Suprema Corte, formatosi in materia di patologie professionali e di distinzione fra malattie tabellate e non tabellate, secondo cui “Come chiarito da questa Corte sin dalla sentenza delle Sezioni
Unite n. 1919 del 09/03/1990, nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988 - la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo
5 massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già
l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n.
3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del
2016).
7. Questa Corte ha poi precisato che in caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n.
13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012).
8. La soluzione non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma conseguenza del fatto che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle richiamate al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal
6 caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.
9. La presunzione legale in questione non è assoluta, rimanendo la possibilità per di fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando CP_1
che la malattia, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo, oppure che il lavoratore è stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente nel caso concreto a cagionare la malattia, o che sussista un fattore extralavorativo che sia stato di per sè idoneo a determinarla (Cass. n. 19312 del 25/09/2004, Cass. n.
14023 del 26/07/2004).
10. A questo proposito, poichè nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (così da ultimo v. Cass. n. 27952 del 31/10/2018, Cass. n. 23653 del
2016, n. 6105 del 26/03/2015). Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell' dovrà avere ad oggetto l'efficacia causale esclusiva CP_1
dell'eventuale fattore morbigeno extralavorativo.
11. Qualora l' non fornisca tale prova contraria, deve ritenersi sussistente il nesso CP_1
causale in virtù della suddetta presunzione legale.
Quanto detto vale, come anticipato, quando siano previste in tabella sia la lavorazione che la specifica malattia ad essa correlata. …” (Cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/02/2020, n.
2523).
Da tali principi ne deriva che, al fine di provare la natura professionale della patologia, laddove l'assicurato dimostri lo svolgimento di una lavorazione ricompresa nella Nuova Tabella delle malattie professionali dell'industria, di cui al
D.M. 9 aprile 2008, e di essere altresì affetto dalla correlata patologia ivi indicata (la
7 quale deve però essere insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità), opera la presunzione legale dell'origine professionale della patologia, che esonera lo l'assicurato dall'ulteriore onere di provare la ricorrenza del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia da cui risulti affetto.
La Corte ha, poi, specificato che tale presunzione, pur rivestendo valore legale, non è tuttavia “assoluta”, potendo l' fornire la prova contraria, attraverso CP_1
la dimostrazione ad esempio che la patologia, per la sua rapida capacità evolutiva, non sia riconducibile all'esposizione al rischio, oppure che il lavoratore sia stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente nel caso concreto a cagionare la malattia, o infine che sussista un fattore extralavorativo che sia stato ex se idoneo a determinarla.
Infine, la Corte ha precisato che nelle ipotesi di patologia ad eziologia multifattoriale - fra le quali deve includersi la “Broncopneumopatia cronica ostruttiva
BCPO” da cui era affetto il de cuius -, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso, dimostrando di avere svolto una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e che dunque risulti idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia.
Ciò posto, nel caso di specie, a fronte delle deduzioni, prima richiamate, circa le mansioni svolte dal ricorrente e la sua esposizione a polveri inerti (“SLC e silicati, calcari, dolomie, feldspati”) e alla contrazione da parte dello stesso della malattia
“Broncopneumopatia cronica ostruttiva BPCO di grado severo (stadio IV GOLD).
Noduli polmonari”, qualificata dalla ricorrente quale patologia “tabellata”, CP_3
l' convenuto ha rilevato carenza di prova in ordine all'avvenuta esposizione CP_4
del de cuius al rischio da inalazioni di polveri patogene nell'ambito della detta lavorazione professionale.
8 Orbene, in merito all'applicabilità della presunzione legale sulla eziologia professionale delle patologie nosologicamente, deve anzitutto osservarsi come nella
“Nuova Tabella delle Malattie Professionali dell'Industria”, di cui all'art. 3 del D.P.R.
1124/1965 e s.m.i., (all. n. 4 al D.P.R. 1124/65), aggiornata al 18/11/2023, risulti inserita la patologia dedotta dalla ricorrente “BRONCOPNEUMOPATIA
CRONICA OSTRUTTIVA” contrassegnata dal codice “J68.4”, e fra le lavorazioni che possono provocare siffatta patologia vengono ricomprese alla lettera “f)” le
“Lavorazioni che espongono all'inalazione di polveri di feldspati, di cemento, di calcari, dolomie e di altri silicati naturali e artificiali”, prevedendosi altresì quale periodo massimo d'indennizzabilità un arco temporale di sei anni dalla cessazione dell'attività lavorativa (cfr. Nuova Tabella delle Malattie Professionali dell'Industria).
Tuttavia, la succitata presunzione legale non può nel caso in esame operare, giacché come sopra specificato la malattia tabellata deve, fra l'altro, essere insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità, che nella specie è di sei anni dalla cessazione dell'attività lavorativa, mentre nel caso in esame, a fronte della deduzione attorea per cui il de cuius prestò attività lavorativa sino al 1992, la patologia
“BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA” risulta documentata soltanto a partire dal 7/05/2012 (cfr. doc. medici 2013-2014 all. 2 al ricorso, pag. 2) ossia oltre il succitato arco temporale, dovendo pertanto la ricorrente dar prova della sussistenza anche del nesso di causalità fra la lavorazione svolta dal de cuius e la patologia da esso contratta.
Ebbene, quanto all'avvenuta esposizione al rischio, l'istruttoria testimoniale espletata e la documentazione versata in atti consentono di ritenere che il de cuius abbia svolto le mansioni di “marmista fresatore”, per il periodo dal 1977 al 1992, e che nel periodo suddetto, nell'espletamento delle stesse sia stato esposto al rischio da inalazioni di polveri patogene.
In particolare, la teste , ha riferito “ricordo che mio padre Testimone_1 Per_1 ha lavorato per la società Di CA e per la societ fino
[...] Controparte_2
9 al 1992, non ricordo a decorrere da quando né per quanti anni. Ricordo che lavorava come marmista fresatore, occupandosi di tagliare il marmo dal lunedì al sabato per circa 8 ore al giorno, posso riferirlo in quanto usciva di casa la mattina per tornare la sera. Capitava di recarmi presso la società Di CA quando dovevo accompagnare mia madre all'ospedale Civico per qualche visita medica e in quelle occasioni parcheggiavamo la macchina nel parcheggio della detta società; in quelle occasioni vedevo mio padre che non indossava nessuno strumento di protezione del viso ed aveva la faccia coperta di polvere bianco” (cfr. verbale prova del 20/03/2024).
Il teste ha poi dichiarato “conoscevo in Testimone_2 Persona_1
quanto lo accompagnavo, non ricordo in che periodo, al lavoro con la mia macchina e lo andavo a riprendere una volta ogni 3 giorni circa presso la ditta per cui lavorava di cui non ricordo il nome che si trovava vicino al cimitero di Sant'Orsola. Per_1
presso la detta società si occupava di tagliare il marmo. Penso non
[...] utilizzasse strumenti di protezione in quanto aveva il viso coperto di polvere bianca. Posso riferire in ordine a queste circostanze in quanto quando nel pomeriggio lo andavo a prendere capitava di vederlo lavorare posto che dal posteggio della società si vedeva lavorare. Ero solito lasciarlo alle 07.30 e riprenderlo alle 17.00 dal lunedì al venerdì.
Adr avv. Ricordo che la società per cui lavorava il aveva un grande Tes_3 Per_1
parcheggio ed era lì che lo lasciavo.” (cfr. verbale prova del 20/03/2024).
Orbene, la teste , ha dichiarato che il Sig. lavorava come Testimone_1 Per_1
“fresatore” presso le società Di CA e , dal lunedì al sabato per circa otto CP_2
ore, occupandosi della lavorazione del marmo, e che, nelle occasioni in cui la stessa parcheggiava la propria vettura nel parcheggio della società al fine di accompagnare la madre presso l'ospedale Civico per l'effettuazione di visite mediche, notava il svolgere la propria attività lavorativa senza dispositivi di protezioni ed avere Per_1
il volto ricoperto di polvere.
10 Anche il teste ha dichiarato di avere visto, sebbene con minor Tes_2
frequenza, il occuparsi del taglio del marmo, allorché lo accompagnava e lo Per_1
riprendeva ( in degli orari concordanti con quelli dichiarati dall'altra teste) presso il luogo di lavoro, e di aver notato che al termine del turno di lavoro quest'ultimo spesso aveva il viso coperto da polveri bianche dovute alle operazioni di taglio.
Le appena esaminiate dichiarazioni testimoniali consentono dunque di ritenere acclarato lo svolgimento di lavorazioni da parte del che lo abbiano esposto Per_1
all'inalazione di polveri di “feldspati, di cemento, di calcari, dolomie e di altri silicati naturali e artificiali”, provocate dalla attività di lavorazione e taglio dei marmi.
Dall'esame dell'estratto contributivo e del questionario del datore di lavoro compilato società ” (cfr. all. 2 al ricorso e questionario all. 3 in memoria), CP_2
può poi affermarsi che il abbia svolto siffatte mansioni dapprima, dal 1977 al Per_1
1989 e dal 1990 al 1991, in favore della Società DI CA” (società operante nel settore lapideo marmoreo, oggi cessata e sostituita dalla , Parte_2
come emerge dalla visura camerale in atti)- considerato che la sede della società risultante dalla visura in atti, ovvero via del Vespro, si trova nelle vicinanze del cimitero Sant'Orsola e quindi è accertato che trattasi della società cui si riferiva il teste (cfr. dichiarazioni)- e poi, dall'1/12/1991 al 28/02/1992, in favore Tes_2
della società e che pertanto l'esposizione si sia protratta per un lungo CP_2
lasso temporale.
Accertato lo svolgimento della detta lavorazione da parte del e la sua Per_1
esposizione al rischio da inalazione di polveri nel periodo in questione, deve rilevarsi come in ordine alla eziologia professionale della patologia “pneumoconiosi” di cui quest'ultimo era affetto e il nesso causale o concausale tra la stessa e il successivo decesso, avvenuto il 10/03/2018, il ctu nominato, Dott. , all'esito Persona_2
delle sue indagini medico legali, abbia affermato che “le pneumopatie professionali o pneumoconiosi sono malattie dell'apparato respiratorio dovute ad inalazione di polveri inerti nei luoghi di lavoro, fumi o sostanze inorganiche (minerali, metalli) oppure organiche (cotone, peli di
11 animali), che determina in fase iniziale BPCO e, nel tempo, enfisema polmonare con insufficienza respiratoria.
Nella fattispecie in esame, il Signor aveva lavorato come operaio Persona_1
marmista/fresatore presso la Società Di CA Andrea e figli s.n.c. e l'Industria Lo Bianco Marmi
e Graniti s.r.l. dal 1966 al 1992. Essendo esposto a polveri inerti presenti durante i cicli di lavorazione dell'industria marmifera, aveva manifestato nel tempo BPCO di grado severo, bronchiectasie, insufficienza respiratoria e noduli polmonari.
In base a quanto sopra esposto, si evince che il Signo Persona_1 risultava affetto da “pneumoconiosi” per inalazione di polveri inerti in ambito lavorativo che aveva determinato una BPCO di grado severo (stadio
Gold IV) con enfisema polmonare ed insufficienza respiratoria in OLT.
Tali condizioni sono state causa nel tempo di un interessamento funzionale cardiaco (condizioni cliniche di cuore polmonare), costituendo una causa efficiente e determinante del decesso per arresto cardiocircolatorio.
Si ha motivo, pertanto, di ritenere la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia professionale derivante dall'attività lavorativa svolta dal de cuius ed il decesso.”
Il ctu inoltre ha escluso che la patologia polmonare da cui era affetto il Per_1
fosse esclusivamente riconducibile al tabagismo, affermando che “in merito a quanto riportato nelle osservazioni alla ctu, appare del tutto infondato volere attribuire le gravi patologie broncopolmonari di cui era affetto il Signo Persona_1 al fumo di sigarette. Lo stesso, operaio marmista/fresatore presso attività di lavorazione di marmi e graniti dal 1966 al 1992, aveva manifestato nel tempo una patologia broncopolmonare imponente, per come riportato nelle consulenze pneumologiche e negli accertamenti strumentali (TC torace) presenti agli atti.
12 È inequivocabile che il tipo di attività lavorativa svolta ed il lungo periodo di esposizione alle polveri derivanti dal ciclo di lavorazione abbiano determinato una pneumopatia professionale, consistente in BPCO di grado severo (stadio Gold IV), enfisema polmonare ed insufficienza respiratoria in
OLT, costituendo una causa efficiente e determinante nello stadio terminale al decesso per arresto cardiocircolatorio” (cfr. ctu in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., condivisibili giacché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali, (v. relazione in atti), conducono pertanto ad affermare la “natura professionale” della patologia (BPCO di grado severo (stadio Gold IV), enfisema polmonare ed insufficienza respiratoria in OLT) di cui soffriva il , e permettono altresì di ritenere Per_1
sussistente l'ulteriore rapporto causale tra la detta malattia e il successivo decesso di quest'ultimo, integrando la pneumopatia “una causa efficiente e determinante del successivo decesso per arresto cardiocircolatorio”.
Accertata la correlazione causale tra la patologia professionale e il decesso del
, devono dunque accogliersi le pretese della ricorrente afferenti alla rendita ai Per_1
superstiti e all'assegno funerario ai superstiti, nelle misure previste ex lege, con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte (11/03/2018) del , Per_1
oltre accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente.
Le spese della ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 17.4.2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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