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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
* * * * *
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 139 /2024 del Ruolo Generale
Tra
con l'Avv. ASTUNI MARIATERESA Parte_1
Parte ricorrente
E
con l'Avv. CAPORASO GIANLUCA Controparte_1
Parte resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge
69/2009 ossia contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 617 cpc la signora citava in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Lodi per ivi sentir, Controparte_2
previa concessione della sospensione della efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 0682023904930860600, accertare e dichiarare la nullità
dell'intimazione di pagamento n. 0682023904930860600 e pertanto non dovuto il credito di cui all'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Senza necessità di istruttoria alcuna, il giudice concedeva i termini per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni, conclusionali e repliche e fissava udienza nella quale tratteneva la causa in decisione.
Le parti precisavano le proprie conclusioni come di seguito:
Conclusioni di parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, così provvedere e giudicare:
a) preliminarmente, accertare e dichiarare la tardiva costituzione nel presente giudizio della resistente, avvenuta oltre ed in violazione i termini di cui ai combinati artt. 166 e 167, comma 2 c.p.c.;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare essa resistente decaduta dal sollevare eccezioni processuali e di merito non rilavabili d'ufficio;
c) accertare e dichiarare inammissibili e non esaminabili perché tardivamente proposte la eccezione processuali e di merito (non rilevabili d'ufficio) sollevate dalla società resistente;
d) nel merito, ritenuto fondato il ricorso, accogliere la domanda e dichiarare nullo l'atto impugnato.
Conclusioni di parte resistente:
voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis:
a) in via preliminare, dichiarare la domanda improcedibili, inammissibile ed infondata, con ogni conseguenza di legge;
b) in ogni caso, respingere ogni domanda avversa perché infondata e non provata ed accertare la regolarità della notifica delle cartelle sottese alla comunicazione qui impugnata, con ogni conseguenza di legge.
Con salvezza di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore, con ulteriore condanna ex art.96 c.p.c.
Trattasi di ricorso ex art. 617 cpc in opposizione ad intimazione di pagamento notificata da alla signora Controparte_2 Parte_1
per il pagamento di euro 14.766,73.
La ricorrente assume di non aver mai ricevuto gli atti prodromici con conseguente prescrizione del credito per il decorso del quinquennio senza mai una notifica di atti interruttivi.
Alla prima udienza il Tribunale dichiarava la contumacia di
[...]
in quanto non costituita;
successivamente si Controparte_2 CP_3
costituiva eccependo di non aver ricevuto alcuna notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza da parte della signora Pt_1
Parte resistente ha allegato copia di una ricevuta in formato pdf dalla quale si rileverebbe che la notifica prodotta dalla ricorrente avrebbe un contenuto diverso da quello del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza.
Parte ricorrente, nella propria memoria conclusionale, ha replicato sostenendo il fatto che la ricevuta prodotta dalla convenuta non dà prova di essere la ricevuta del ricorso notificato e ha pertanto ha riformulato le proprie conclusioni chiedendo venisse dichiarata tardiva la costituzione di . CP_3
Dalla lettura degli atti e dei documenti di causa, in particolare della ricevuta della notifica effettuata ai sensi della Legge 53/1994 si rileva che questa non sia conforme a quanto richiesto per legge;
occorre a tal fine richiamare il provvedimento del 16 aprile 2014 contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34 comma 2 del d.m. 21.2.2011 n. 44 recante il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale,
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione si riporta l'Art. 19 bis
Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati
[omissis]
5) La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file
DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.
In pratica, per avere la prova della notifica PEC, occorre salvare la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna, ambedue in digitale (non stampa e scansione) in formato .eml o .msg dando come nome ai file rispettivamente, ad esempio, “ricevuta accettazione notifica pec” e “ricevuta consegna notifica pec”. La ricevuta prodotta da parte opponente ha le caratteristiche della stampa delle ricevute e della loro scansione, tale documento non è idoneo a fornire la prova della notifica alla controparte. Dal momento che parte convenuta, in ogni caso si è costituita e che,
comunque, ha preso posizione anche sul merito, si ritiene di dover decidere la causa, revocando la contumacia di . CP_3
Occupandoci del merito della controversia il Tribunale rileva che
[...]
ha copiosamente documentato di aver interrotto la Controparte_2
prescrizione dei crediti di cui all'intimazione di pagamento opposta, provando altresì non solo l'interruzione della prescrizione, ma anche il fatto che la debitrice era a conoscenza degli importi dovuti e contenuti nella cartella di pagamento n. 06820190090627267000 che, nella presente causa, assume genericamente di non aver mai ricevuto. La signora non solo aveva Pt_1
ricevuto la cartella n. 06820190090627267000, ma addirittura aveva presentato, avverso detta cartella, ricorso avanti al Giudice di Pace, riassunto avanti a questo Tribunale al RG n.1207/2023.
Sul punto parte ricorrente non ha preso posizione.
Alla luce di quanto sopra le domande della ricorrente non possono trovare accoglimento e sussistono gli estremi per la condanna della stessa ex art. 96
cpc.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfettaria come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - revoca la contumacia di Controparte_2
- rigetta l'opposizione di;
Parte_1
- condanna , ai sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento del Parte_1
danno in favore di dell'importo di euro Controparte_2
500,00;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che si quantificano forfettariamente in €
[...]
2.500,00 per competenze, oltre R.F., oltre cpa ed iva se dovuta.
Così deciso in Lodi il 2 febbraio 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini