Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 23/03/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
IC GU Presidente Gianpiero D’Alia Consigliere GU TE Primo referendario relatore
S E N T E N Z A
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24327 del registro di Segreteria, promosso da:
Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corteconticert.it attore
nei confronti di NO CR, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], C.F.
[...], titolare dell'omonima impresa individuale denominata "Azienda Agricola CR NO",
con sede in Reggio Calabria, contrada Ruga snc, Frazione di Sant’Oliva, esercente l'attività di allevamento di bovini e di produzione di latte crudo, P.I.02181200805;
convenuto Sentenza n. 73/2026
- esaminati gli atti e i documenti di causa;
nella pubblica udienza del 27 gennaio 2026, letta la relazione e udito il S.P.G. dott. Costantino Nassis; per il convenuto nessuno è comparso.
FATTO
1. Con citazione del 3.7.2025 la procura regionale chiedeva la condanna del convenuto indicato in epigrafe al risarcimento del danno di euro 7.328,08 in favore di ARCEA, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.
La domanda traeva origine dalla notizia di danno trasmessa dalla guardia di finanza del 27/05/2021, previo nulla osta del giudice penale, relativa ad indebite percezioni di contributi pubblici da parte di soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata e destinatari, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione ovvero condannati, con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, c. 3 bis del c.p.p.
In particolare, relativamente all'azienda agricola CR NO, di cui il convenuto era titolare, incentrata nell'allevamento di bovini e di produzione di latte crudo, era risultato che:
- in data 17 settembre 2010 l’azienda agricola CR NO era cessata in ragione di quanto disposto dal Tribunale di Reggio Calabria - sezione misure di prevenzione, in seguito al provvedimento di sequestro emesso in data 01 aprile 2010 dallo stesso Tribunale nel procedimento n. 60/201 R.G.M.P., con decreto n. 09/2010, e in data 30 marzo 2011 l’azienda agricola veniva cancellata dal registro delle imprese;
- il convenuto aveva percepito dal 2011 al 2018, relativamente alle annualità 2011-2017, finanziamenti pubblici a carico prevalente sul Fondo F.E.A.G.A.
Pertanto, la procura richiamava le criticità preclusive del finanziamento concesso.
Sotto un primo profilo, il beneficiario dei contributi alla data dell'istanza delle agevolazioni finanziarie non era un imprenditore agricolo in quanto aveva già cessato la sua azienda agricola; inoltre, non poteva fruire dei finanziamenti in quanto colpito, all'atto della formalizzazione delle istanze annuali di contributo, da provvedimenti definitivi di misure di prevenzione.
Dunque, a fronte delle domande uniche di pagamento presentate veniva indicata la mancanza dei requisiti soggettivi e la violazione dell’art. 67 del d. lgs. 159/2011, in particolare i commi 1, lett. g), 2 e 4.
Infatti, dal casellario giudiziario presso la procura del Tribunale di Parma, erano emersi a carico del convenuto tra i provvedimenti per reati legati alla criminalità organizzata:
1) il 15 febbraio 2011 una sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, irrevocabile il 07 febbraio 2012, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.
2) il 10 aprile 2014 una sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che confermava il decreto emesso in data 19 gennaio 2010 dal Tribunale - misure di prevenzione di Reggio Calabria -
relativo all’applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e cauzione.
Quanto al documento di sequestro emesso dal Tribunale di Reggio Calabria – in cui è rinvenibile il timbro di deposito presso la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Calabria il 08 aprile 2010 – si evince che il convenuto è stato coinvolto, dapprima come indagato e poi come imputato, nel p.p. n. 75/05 RGNR DDA di Reggio Calabria (cosiddetta operazione "Testamento") in quanto accusato di avere fatto parte della cosca LIBRI, per di più con l'aggravante di esserne uno dei dirigenti in quanto a sua volta capo locale dei quartieri di Vinco e San Cristoforo sottoposti all'egemonia di tale aggregato mafioso; il 13 agosto 2010 il Tribunale di Reggio Calabria autorizzava gli amministratori giudiziari al compimento di tutti quegli atti necessari all'estinzione dell'impresa individuale.
Risultava, inoltre, che in data 03 giugno 2015 era stata emessa una sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile in data 17 ottobre 2015, per il reato di cui all'art.
416 bis e per il reato estorsione tentato in concorso di cui all'art.
56, 110, 629 comma 2 c.p. e, infine, che in data 24 settembre 2020 veniva emessa ordinanza nr. 1619/20 e nr. 20201702 SIUS, disposto dall'Ufficio di Sorveglianza di Reggio Calabria, concernente la misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata per la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dal 04 ottobre 2020, con obbligo (tra gli altri) di risiedere nel domicilio da lui indicato.
Ciò premesso, la Procura richiamava la normativa di riferimento e rappresentava che il convenuto aveva presentato domanda dichiarando (nel Quadro K dichiarazioni e impegni) circostanze che davano luogo a pagamenti risultanti indebiti e, precisamente:
Campagna Domanda Data finanziamento Importo erogato 2011 10804554557 28.10.2011 Euro 553.07 2012 10804554557 25.01.2012 Euro 553.06 2012 20810897585 31.10.2012 Euro 553.07 2012 20810897585 15.02.2013 Euro 553.06 2013 30808491085 18.11.2013 Euro 553.07 2013 30808491085 19.12.2013 Euro 553.06 2014 40803300546 05.11.2014 Euro 497.76 2014 40803300546 25.02.2015 Euro 515.34 2015 50260622092 23.11.2015 Euro 636.56 2015 50260622092 30.06.2016 Euro 443.73 2016 61921547503 30.11.2016 Euro 643.07 2016 61921547503 24.01.2017 Euro 211.28 2016 61921547503 26.06.2017 Euro 211.80 2017 70265855778 06.11.2017 Euro 489.90 2017 70265855778 05.02.2018 Euro 160.97 2017 70265855778 22.06.2018 Euro 199.28 per un totale di € 7.328,08.
Pertanto, ritenuta sussistente la giurisdizione contabile, veniva rappresentato che il convenuto non aveva i requisiti soggettivi per ottenere i contributi in relazione alle domande uniche di pagamento e domande di sviluppo rurale prodotte per le annualità dal 2011 al 2017.
In particolare, aveva presentato istanze attestando falsamente il possesso dei requisiti soggettivi e l’insussistenza di cause di divieto, in violazione delle disposizioni dettate dall’art. 67 del d.
lgs. n. 159/2011 e, nello specifico, l'esistenza di un'attività agricola per la coltivazione dei terreni, in realtà cessata nel marzo del 2011 (e per di più relativa alla produzione di latte crudo e allevamento di bovini e non per la coltivazione di superficie arboree come riportato nella domanda di agevolazione presentata al CAA), nonché aveva omesso di dichiarare la presenza di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione gravanti sul suo conto.
Veniva dunque contestato un vero e proprio silenzio antidoveroso idoneo a rappresentare falsamente alla pubblica amministrazione uno stato di fatto che, incidendo sul processo motivazionale della medesima, la induceva ad erogare soldi pubblici che altrimenti non avrebbe concesso.
Tale condotta, causalmente collegata al danno erariale, veniva indicata essere connotata da dolo, inteso come volontaria inosservanza degli obblighi assunti nei confronti dell’ente erogatore, tra cui quello di una corretta e veritiera rappresentazione dei dati influenti ai fini della spettanza e della quantificazione del beneficio, e solo in subordine prospettava la colpa grave.
2. L’atto di citazione unitamente al decreto di fissazione udienza venivano notificati al convenuto, ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
3. Il convenuto non si costituiva in giudizio.
4. All’udienza del 27 gennaio 2026 il pubblico ministero chiedeva fosse dichiarata la contumacia del convenuto e si riportava al contenuto dell’atto di citazione, insistendo nell’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. In via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto, considerato che l’atto di citazione unitamente al decreto di fissazione udienza venivano notificati al convenuto, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in data 19.8.2025 e questi non si è costituito in giudizio.
6. Nel merito, la citazione è fondata e va accolta.
In via principale va ricordato sinteticamente il quadro normativo di riferimento alla luce della giurisprudenza maturata in materia (cfr. sulla ricostruzione del sistema, sez. giur. Calabria, n. 211/2022), che ha rappresentato in termini analitici i singoli profili presenti nella fattispecie all’esame del Collegio e che si richiama ai fini motivazionali.
In particolare, sul danno erariale, la corresponsione ad un privato di contributi non dovuti costituisce di per sé spesa dannosa (in quanto pagamento di somme sine titulo).
Nel caso in esame la procura regionale contesta la non debenza di tali aiuti al convenuto percettore in quanto – sostanzialmente
– privo dei requisiti soggettivi per ottenere finanziamenti pubblici, a cui si aggiunge anche il profilo dell’assenza dei requisiti oggettivi (società cancellata dal registro delle imprese).
Orbene, norma di riferimento nella materia, indicata dalla stessa procura, è l’art. 67 d.lgs. n. 159/2011, che prevede per
“le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione” di tipo personale e non reale il divieto di ottenere “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali” (comma 1) nonché la “decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1” già concesse (comma 2); ed analoga sanzione è prevista per le “persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale” (comma 8).
Su tale disciplina generale dei requisiti soggettivi si inseriscono poi le previsioni (interne e comunitarie) relative alle formalità per la presentazione di istanze di contributi all’agricoltura, tra cui la presentazione di una serie di dichiarazioni sostitutive e di documenti necessari ad attestare la sussistenza dei presupposti all’erogazione dell’aiuto pubblico (ad esempio la sussistenza delle “condizionalità” e la mancanza di condanne penali) e che attribuiscono ai CAA (come incaricato di pubblico servizio)
specifici compiti nell’ambito del procedimento amministrativo volto all’erogazione del beneficio finanziario per delega dell’organismo pagatore e proprio in ragione dei compiti istituzionali, le dichiarazioni e documenti raccolti dai CAA sono fidefacenti per gli organismi pagatori (art. 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, richiamato dall’art. 3 comma 1 d.m. n.162 del 20.1.2015; cfr. anche l’art.14, comma 8, d.lgs. 99/2004, secondo il quale, nei rapporti con gli agricoltori, tutte le pp.aa. “hanno l’obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale”), tanto che questi ultimi sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i C.A.A., ovvero a provvedere immediatamente ai pagamenti (ex art. 3 comma 4-bis d.lgs. n.
165/1999 e articolo 14 comma 6, d.lgs. n.99 del 29 marzo 2004), senza autonoma previa istruttoria, ferma restando, ovviamente, la potestà di controllo da esercitarsi ex post.
Ricostruita in tali termini la disciplina di riferimento, si osserva che nel caso in esame sono ravvisabili gli elementi propri della responsabilità amministrativa nei confronti del convenuto e, in particolare, sussiste l’elemento oggettivo in uno al nesso di causalità.
Infatti, il danno, nei termini sopra esposti, risulta causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta antigiuridica del percettore, il quale ha ricevuto contributi a cui non aveva diritto, presentando all’ARCEA domande illegittime, in quanto prive dei presupposti di legge.
Viene in rilievo sin da subito la circostanza – debitamente contestata in citazione (“La violazione da parte degli stessi dell'obbligo giuridico di rivelare le circostanze della perdita della qualifica di imprenditore agricolo e della carcerazione e sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno risulta artificiosamente preordinato a trarre dolosamente in errore la P.A.
la quale se ne avesse conosciuto l'esistenza, non avrebbe erogato i fondi pubblici”) – dell’assenza del presupposto oggettivo per poter ambire alla percezione dei contributi pubblici, ossia essere imprenditore agricolo, considerato che l’impresa individuale del convenuto, che aveva presentato le domande di aiuto e percepito le relative agevolazioni negli anni 2011-2017, risultava estinta con cancellazione dal registro delle imprese a seguito di autorizzazione all’estinzione da parte del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione misure di prevenzione in data 13.8.2010.
L’estinzione dell’impresa determinava la perdita di requisito basilare di imprenditore agricolo professionale per l’ottenimento dei benefici.
A questa prima motivazione – già di per sé dirimente sulla mancanza di requisiti per poter ambire ai benefici ottenuti – si aggiunge la condizione soggettiva personale del convenuto richiamata dalla Guardia di finanza in ordine alla sentenza del 15 febbraio 2011 della Corte di appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile il 07 febbraio 2012, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., nonché la sentenza del 10 aprile 2014 della Corte di appello di Reggio Calabria che confermava il decreto emesso in data 19 gennaio 2010 dal Tribunale - misure di prevenzione di Reggio Calabria - relativo all’applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e cauzione.
Ciascuno dei due provvedimenti risulta essere di per sé idoneo a precludere l’accesso alle agevolazioni secondo quanto disciplinato dall’art. 67 d.lgs. n. 159/2011.
In particolare, la misura della prevenzione applicata rileva rispetto alla previsione del comma 1 dell’art. 67 citato, mentre la sentenza di condanna rileva ai sensi del comma 8.
Sul punto si osserva che l’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011, ai fini preclusivi e decadenziali delle agevolazioni, fa riferimento alle sentenze di condanna (anche se non definitiva ma confermata in appello) ai reati di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. che, a sua volta, richiama i “delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”.
Risulta, dunque, evidente come la condanna riferita al convenuto percipiente rientri tra quelle che precludono il diritto alle agevolazioni.
Ne conseguiva, dunque, un divieto di legge alla percezione di contributi comunitari a causa delle condanne riportate e in assenza della necessaria successiva riabilitazione (la quale, ai sensi dell’art. 70, comma 2, d.lgs. 159/2011, necessaria per “la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67”).
Partendo dunque da tali preclusioni (assolute) in termini oggettivi e soggettivi ad ottenere i contributi, vengono in rilievo le dichiarazioni rese dal percettore non veritiere rispetto alla realtà; dichiarazioni in grado di svolgere, sotto il profilo causale, un ruolo incontrovertibilmente efficiente nel determinismo del danno contestato.
Quanto all’elemento soggettivo, nessun dubbio può nutrirsi sulla sussistenza del dolo prospettato dalla procura, atteso che nel momento in cui un soggetto è chiamato a rilasciare dichiarazioni deve necessariamente rappresentarsi la portata del dichiarato (vertendo sullo stesso requisito di essere imprenditore agricolo e sull’assenza di condizioni preclusive soggettive) e ciò, a maggior ragione, se è finalizzato alla percezione di agevolazioni/finanziamenti pubblici.
Ne consegue l’illegittimità dei pagamenti effettuati, perché non dovuti, e il relativo obbligo di risarcimento da parte del percettore, con relativo accoglimento della domanda della procura regionale.
Si osserva, per completezza di ragionamento, che la nuova disciplina prevista dalla legge n. 1/2026, entrata in vigore in data 23.1.2026 ed incidente sui giudizi in corso non ancora definiti, non rileva ai fini della valutazione della fattispecie di cui si discute, vista la contumacia del convenuto e considerato che in accoglimento della prospettazione principale della procura regionale è stato riconosciuto l’elemento psicologico del dolo, che resta fuori dal campo di applicazione della novella legislativa.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 24327 del Registro di Segreteria:
- dichiara la contumacia di NO CR;
- condanna NO CR al pagamento della somma di euro 7.328,08 in favore dell’Agenzia Regionale Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA); importo da maggiorarsi di
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irm a to d ig ita lm e n te rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT dal momento del verificarsi del danno alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché di interessi legali sulla somma rivalutata da tale data al soddisfo;
- condanna NO CR al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, che si quantificano come da nota a margine.
Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
GU TE IC GU
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 20/03/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente