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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9324 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 9618/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
CP_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 4/12/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. ON FA CH AR, oggi sostituito Parte_1 dall'avv. BARBARA MONTESSORI, giusta delega orale.
Per e nessuno, già contumaci. CP_1 CP_1
Per e per l'avv. PANDOLFI GINO NICOLA, oggi CP_2 CP_2 sostituito dall'avv. PAOLO GUARALDO, giusta delega orale.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ON FA CH AR, elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA CESARE BATTISTI N.2 20122 MILANO, presso il difensore avv. ON FA CH AR
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) CP_1 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANDOLFI GINO CP_2 C.F._4
NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA VITRUVIO, 5 20124 MILANO, presso il difensore avv. PANDOLFI GINO NICOLA
TH MB (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANDOLFI GINO C.F._5
NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA VITRUVIO, 5 20124 MILANO, presso il difensore avv. PANDOLFI GINO NICOLA
RESISTENTI
2 CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine da atto intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida con cui chiedeva convalidarsi Parte_1
l'intimato sfratto per finita locazione per la scadenza del 30 settembre 2024 allegando che il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Valle Antrona n. 1, stipulato in data 1 ottobre 2012 dal defunto padre con i conduttori Persona_1 [...]
e con durata prevista di quattro CP_1 CP_2 CP_1 CP_2 anni e rinnovatosi tacitamente alla prima scadenza del 30 settembre 2016 e alla seconda del 30 settembre 2020, sarebbe scaduto per la data suindicata in virtù di comunicazione di disdetta avvenuta in data 18 febbraio 2024 con consegna brevi manu al conduttore . CP_1
Si costituivano in giudizio e opponendosi alla convalida dello CP_2 CP_2
sfratto sulla scorta dell'allegazione di non aver mai ricevuto la disdetta del contratto di CP_ locazione e negando efficacia all'impegno assunto dal sig. di “informare i coinquilini, co- conduttori del contratto di locazione riguardo i contenuti” della comunicazione dallo stesso ricevuta.
Veniva disposto il mutamento del rito in considerazione del fatto che e CP_1 [...]
risultavano irreperibili. CP_1
La notifica veniva stata eseguita ex art. 143 c.p.c. all'esito di precedente infruttuoso tentativo essendosi detti resistenti irreperibili e - all'esito del mutamento del rito – gli stessi rimanevano contumaci.
La domanda svolta da è fondata. Parte_1
ha assolto all'onere probatorio gravante sul medesimo producendo copia Parte_1
del contratto di locazione regolarmente registrato sottoscritto tra CP_1 CP_2
e ed il padre dell'intimante, – cui è
[...] CP_1 CP_2 Persona_1
succeduto il figlio mortis causa – con durata di anni quattro, rinnovabile tacitamente ogni quadriennio (cfr. doc. 2), nonché della comunicazione di disdetta avvenuta in data 18 febbraio
2024 con consegna brevi manu al conduttore (cfr. doc. 3), dunque nel rispetto CP_1
del termine semestrale previsto dall'art. 4 del contratto.
3 Ne consegue che il contratto di locazione intercorso tra le parti ha cessato i suoi effetti alla scadenza contrattuale del 30 settembre 2024.
Né valgono a scalfire tali conclusioni le argomentazioni svolte dalla difesa di e CP_2 nell'opposizione e nella memoria integrativa. CP_2
In caso di pluralità di conduttori, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che la disdetta del locatore, in quanto volta a determinare la cessazione del rapporto di locazione alla scadenza del termine contrattuale e, conseguentemente, ad imporre al conduttore la riconsegna della res locata, ossia l'esecuzione di una prestazione indivisibile,
è efficace nei confronti di tutti i conduttori, ancorché intimata ad uno solo di essi (Cass. civ.,
Sez. III, 17/05/1999, n. 4797; Cass. 22.10.1968 n. 3413; Cass. 30.7.1979 n. 4494; Cass. 23.5.1997
n. 4605).
Del resto, come correttamente osservato dalla difesa del locatore, analogo principio è stato affermato in più occasioni dalla Suprema Corte nel caso di disdetta intimata a uno solo degli eredi del conduttore defunto, proprio in ragione della indivisibilità dell'obbligazione di riconsegna dell'immobile (cfr. Cass. n. 4605/1997, secondo cui “La disdetta del contratto di locazione, la quale può esser validamente effettuata anche da un mandatario in base ad incarico conferito verbalmente, ancorché intimata ad uno solo degli eredi del conduttore defunto è idonea a costituire in mora tutti gli altri eredi nella riconsegna dell'immobile alla scadenza del contratto”.
Per quanto sopra esposto, va accolta la domanda di risoluzione per l'intervenuta scadenza del contratto di locazione alla data del 30 settembre 2024.
Segue, dunque, la condanna di e CP_1 CP_2 CP_1 CP_2
al rilascio dell'immobile sito in Milano, via Valle Antrona n. 1, con fissazione della data
[...]
del 31 gennaio 2026 per l'esecuzione.
e devono essere, infine, CP_1 CP_2 CP_1 CP_2 condannati in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo la regola della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, in persona del Giudice Dott.ssa Arianna Chiarentin, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
4 1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra , in Persona_1
veste di locatore, e , e in CP_1 CP_2 CP_1 CP_2
veste di conduttori, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, via Valle
Antrona n. 1 per intervenuta scadenza alla data del 30 settembre 2024;
2) condanna e al rilascio CP_1 CP_2 CP_1 CP_2
dell'unità immobiliare di cui al punto 1) libera da persone e/o cose;
3) fissa per l'esecuzione la data del 31 gennaio 2026;
4) condanna e in solido CP_1 CP_2 CP_1 CP_2 tra loro, alla rifusione a favore di delle spese delle due fasi del Parte_1
giudizio, liquidate in € 49,00 per spese ed € 2.800,00 per compensi;
oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 04/12/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
5
VERBALE DELLA CAUSA N. 9618/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
CP_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 4/12/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. ON FA CH AR, oggi sostituito Parte_1 dall'avv. BARBARA MONTESSORI, giusta delega orale.
Per e nessuno, già contumaci. CP_1 CP_1
Per e per l'avv. PANDOLFI GINO NICOLA, oggi CP_2 CP_2 sostituito dall'avv. PAOLO GUARALDO, giusta delega orale.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ON FA CH AR, elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA CESARE BATTISTI N.2 20122 MILANO, presso il difensore avv. ON FA CH AR
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) CP_1 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANDOLFI GINO CP_2 C.F._4
NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA VITRUVIO, 5 20124 MILANO, presso il difensore avv. PANDOLFI GINO NICOLA
TH MB (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANDOLFI GINO C.F._5
NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA VITRUVIO, 5 20124 MILANO, presso il difensore avv. PANDOLFI GINO NICOLA
RESISTENTI
2 CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine da atto intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida con cui chiedeva convalidarsi Parte_1
l'intimato sfratto per finita locazione per la scadenza del 30 settembre 2024 allegando che il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Valle Antrona n. 1, stipulato in data 1 ottobre 2012 dal defunto padre con i conduttori Persona_1 [...]
e con durata prevista di quattro CP_1 CP_2 CP_1 CP_2 anni e rinnovatosi tacitamente alla prima scadenza del 30 settembre 2016 e alla seconda del 30 settembre 2020, sarebbe scaduto per la data suindicata in virtù di comunicazione di disdetta avvenuta in data 18 febbraio 2024 con consegna brevi manu al conduttore . CP_1
Si costituivano in giudizio e opponendosi alla convalida dello CP_2 CP_2
sfratto sulla scorta dell'allegazione di non aver mai ricevuto la disdetta del contratto di CP_ locazione e negando efficacia all'impegno assunto dal sig. di “informare i coinquilini, co- conduttori del contratto di locazione riguardo i contenuti” della comunicazione dallo stesso ricevuta.
Veniva disposto il mutamento del rito in considerazione del fatto che e CP_1 [...]
risultavano irreperibili. CP_1
La notifica veniva stata eseguita ex art. 143 c.p.c. all'esito di precedente infruttuoso tentativo essendosi detti resistenti irreperibili e - all'esito del mutamento del rito – gli stessi rimanevano contumaci.
La domanda svolta da è fondata. Parte_1
ha assolto all'onere probatorio gravante sul medesimo producendo copia Parte_1
del contratto di locazione regolarmente registrato sottoscritto tra CP_1 CP_2
e ed il padre dell'intimante, – cui è
[...] CP_1 CP_2 Persona_1
succeduto il figlio mortis causa – con durata di anni quattro, rinnovabile tacitamente ogni quadriennio (cfr. doc. 2), nonché della comunicazione di disdetta avvenuta in data 18 febbraio
2024 con consegna brevi manu al conduttore (cfr. doc. 3), dunque nel rispetto CP_1
del termine semestrale previsto dall'art. 4 del contratto.
3 Ne consegue che il contratto di locazione intercorso tra le parti ha cessato i suoi effetti alla scadenza contrattuale del 30 settembre 2024.
Né valgono a scalfire tali conclusioni le argomentazioni svolte dalla difesa di e CP_2 nell'opposizione e nella memoria integrativa. CP_2
In caso di pluralità di conduttori, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che la disdetta del locatore, in quanto volta a determinare la cessazione del rapporto di locazione alla scadenza del termine contrattuale e, conseguentemente, ad imporre al conduttore la riconsegna della res locata, ossia l'esecuzione di una prestazione indivisibile,
è efficace nei confronti di tutti i conduttori, ancorché intimata ad uno solo di essi (Cass. civ.,
Sez. III, 17/05/1999, n. 4797; Cass. 22.10.1968 n. 3413; Cass. 30.7.1979 n. 4494; Cass. 23.5.1997
n. 4605).
Del resto, come correttamente osservato dalla difesa del locatore, analogo principio è stato affermato in più occasioni dalla Suprema Corte nel caso di disdetta intimata a uno solo degli eredi del conduttore defunto, proprio in ragione della indivisibilità dell'obbligazione di riconsegna dell'immobile (cfr. Cass. n. 4605/1997, secondo cui “La disdetta del contratto di locazione, la quale può esser validamente effettuata anche da un mandatario in base ad incarico conferito verbalmente, ancorché intimata ad uno solo degli eredi del conduttore defunto è idonea a costituire in mora tutti gli altri eredi nella riconsegna dell'immobile alla scadenza del contratto”.
Per quanto sopra esposto, va accolta la domanda di risoluzione per l'intervenuta scadenza del contratto di locazione alla data del 30 settembre 2024.
Segue, dunque, la condanna di e CP_1 CP_2 CP_1 CP_2
al rilascio dell'immobile sito in Milano, via Valle Antrona n. 1, con fissazione della data
[...]
del 31 gennaio 2026 per l'esecuzione.
e devono essere, infine, CP_1 CP_2 CP_1 CP_2 condannati in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo la regola della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, in persona del Giudice Dott.ssa Arianna Chiarentin, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
4 1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra , in Persona_1
veste di locatore, e , e in CP_1 CP_2 CP_1 CP_2
veste di conduttori, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, via Valle
Antrona n. 1 per intervenuta scadenza alla data del 30 settembre 2024;
2) condanna e al rilascio CP_1 CP_2 CP_1 CP_2
dell'unità immobiliare di cui al punto 1) libera da persone e/o cose;
3) fissa per l'esecuzione la data del 31 gennaio 2026;
4) condanna e in solido CP_1 CP_2 CP_1 CP_2 tra loro, alla rifusione a favore di delle spese delle due fasi del Parte_1
giudizio, liquidate in € 49,00 per spese ed € 2.800,00 per compensi;
oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 04/12/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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