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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 7980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7980 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli nella persona della dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza di discussione del 04 novembre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 22565/2024– R.G.L.
T R A
(C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Cutillo Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Capodrise (Ce) alla Via Roma
n. 19 – Parco Margherita;
Ricorrente
E
, in persona del già Controparte_1 CP_2 [...]
, elettivamente domiciliato come in atti;
Controparte_3
Resistente contumace
Oggetto: bonus carta docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/10/2024 l'istante in epigrafe, dopo aver premesso di essere docente attualmente inserita nel sistema scolastico, essendo inclusa nella graduatoria provinciale di
Napoli per il triennio 2024/2026 e di aver prestato servizio in virtù dei seguenti contratti a tempo determinato, e precisamente:
a.s. 2020/2021, incarico di supplenza presso l'IPCT Munthe di Anacapri con contratto dal 09.11.2020 al 30.6.2021:
a.s. 2021/2022, incarico di supplenza presso l'IC ND SO di Napoli con contratto dal
07.09.2021 al 30.6.2022; a.s. 2022/2023 , incarico di supplenza presso L'I.S.I.S. ”Melissa Bassi” di Napoli con contratto dal
28.09.2022 al 30.06.2023;
a.s.: 2023/2024, incarico di supplenza presso l'Istituto Superiore F. Galiani di Napoli con contratto dal 11.09.2023 al 30.6.2024;
a.s.: 2024/2025, incarico di supplenza presso l'Istituto Superiore “Archimede” di Napoli dal
13.9.2024 al 31.8.2025;
di non aver ricevuto la “Carta Elettronica”, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00), per gli anni scolastici innanzi indicati in quanto docente “precaria”; che con nota dirigenziale della
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del 15 ottobre 2015 il resistente aveva CP_1 diramato alcune indicazioni operative per l'attuazione della suddetta Carta secondo i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo disciplinate dal D.P.C.M. del 23 settembre 2015; a partire dall'a.s. 2015/2016 era stato previsto che tale somma sarebbe stata accreditata, in favore del personale docente, a partire dal mese di novembre 2015; che l'art. 3 del DPCM del 28.11.2016, recante la
“Disciplina delle modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, confermava nuovamente l'esclusione per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato dalla percezione di tale bonus: “1. La Carta e' assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Richiamava gli arresti più recenti in materia da parte della giurisprudenza eurounitaria, del Consiglio di stato e dalla Corte di Cassazione, che avevano favorevolmente statuito in merito alle analoghe pretese avanzate dai docenti con contratto a tempo determinato ed infine concludeva chiedendo accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
e, per l'effetto, condannare il resistente a provvedere in tal senso con assegnazione della CP_1 somma complessiva di € 2.500,00. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi. Cont Il – benchè ritualmente citato – non si costituiva, rimanendo contumace.
All'odierna udienza, acquisita a documentazione necessaria per la decisione della causa, il giudice – udita la discussione – decideva come da sentenza che veniva letta e pubblicata in pari data. Non sussistono dubbi circa la giurisdizione del giudice ordinario adito. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il
"petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625). Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne Controparte_1 consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità
e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Venendo al merito, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Dalla lettura della norma si evince che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente
D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Art. 3 1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio. Sulla scorta della suindicata disciplina normativa, pertanto, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato non potrebbero fruire della Carta di cui trattasi.
Tuttavia con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro
ES, NI e EP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro ES, NI e EP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Pertanto, in applicazione dei principi suesposti, e considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili - anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste - a quelle svolte dal personale docente di ruolo, oltre che l'assenza di ragioni oggettive che possano giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato, deve ritenersi l'arbitrarietà dell'esclusione quantomeno dei docenti precari che abbiano ricevuto incarichi annuali
(fino al 31 agosto), o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche (fino al 30 giugno), sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale, con conseguente disapplicazione della norma interna limitatamente alla parte della stessa che esclude dal beneficio i docenti precari.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente, tenuto conto altresì dei principi affermati anche nella sentenza della Corte della Corte di
Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023, ritenendo il giudicante doversi uniformare alla predetta decisione in ossequio alla funzione di nomofiliachia cui è sottesa la previsione del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc del quale la Corte è stata investita.
Riportandosi per il resto all'articolato e complessivo iter argomentativo della Suprema Corte, le conclusioni cui è giunta, si compendiano nei seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. CP_1 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Diversamente la S.C. ha precisato l'estraneità al giudizio rimessole dei diversi profili inerenti la questione se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure possa applicarsi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
in tal caso, se esistano durate talmente minime dei rapporti che escludano qualsivoglia attribuzione.
Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, è rimasta al di fuori delle valutazioni della Corte la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come è restata parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza del numero delle "ore" svolte. Nella fattispecie in esame, deve innanzitutto evidenziarsi che, come documentato, la ricorrente ha stipulato cinque contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni scolastici innanzi indicati (cfr. allegati in atti).
Dunque, sussistono le condizioni richieste dalla giurisprudenza innanzi richiamata a seguito dell'intervento della CGUE, e cioè la permanenza della docente all'interno del sistema scolastico (cfr. graduatorie attualmente in vigore), sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Tuttavia, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
In tali termini va qualificata la domanda proposta, in quanto l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del
2015 la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario.
La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma
121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
La domanda di condanna, appositamente rimodulata, deve pertanto essere accolta e dichiarato il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021;
2021/2022; 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 cui si riferiscono i contratti a tempo determinato stipulati ed allegati alla produzione di parte;
si tratta della tipologia di incarichi di cui all'art.
4. co. 1
e co. 2 della L. n. 124/1999, come indicati al punto 1) dei principi di diritto sopra enunciati.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
a) In accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente ad usufruire, nel Parte_1 rispetto dei vincoli di legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
b) per l'effetto ordina al di provvedere all'assegnazione in Controparte_1 favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici innanzi indicati con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico di importo di euro 500,00 in corrispondenza di ciascuna delle predette annualità;
c) condanna il , in persona del alla rifusione, in Controparte_1 CP_2 favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1.090,00 oltre spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 4 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Maria Rosaria Elmino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli nella persona della dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza di discussione del 04 novembre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 22565/2024– R.G.L.
T R A
(C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Cutillo Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Capodrise (Ce) alla Via Roma
n. 19 – Parco Margherita;
Ricorrente
E
, in persona del già Controparte_1 CP_2 [...]
, elettivamente domiciliato come in atti;
Controparte_3
Resistente contumace
Oggetto: bonus carta docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/10/2024 l'istante in epigrafe, dopo aver premesso di essere docente attualmente inserita nel sistema scolastico, essendo inclusa nella graduatoria provinciale di
Napoli per il triennio 2024/2026 e di aver prestato servizio in virtù dei seguenti contratti a tempo determinato, e precisamente:
a.s. 2020/2021, incarico di supplenza presso l'IPCT Munthe di Anacapri con contratto dal 09.11.2020 al 30.6.2021:
a.s. 2021/2022, incarico di supplenza presso l'IC ND SO di Napoli con contratto dal
07.09.2021 al 30.6.2022; a.s. 2022/2023 , incarico di supplenza presso L'I.S.I.S. ”Melissa Bassi” di Napoli con contratto dal
28.09.2022 al 30.06.2023;
a.s.: 2023/2024, incarico di supplenza presso l'Istituto Superiore F. Galiani di Napoli con contratto dal 11.09.2023 al 30.6.2024;
a.s.: 2024/2025, incarico di supplenza presso l'Istituto Superiore “Archimede” di Napoli dal
13.9.2024 al 31.8.2025;
di non aver ricevuto la “Carta Elettronica”, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00), per gli anni scolastici innanzi indicati in quanto docente “precaria”; che con nota dirigenziale della
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del 15 ottobre 2015 il resistente aveva CP_1 diramato alcune indicazioni operative per l'attuazione della suddetta Carta secondo i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo disciplinate dal D.P.C.M. del 23 settembre 2015; a partire dall'a.s. 2015/2016 era stato previsto che tale somma sarebbe stata accreditata, in favore del personale docente, a partire dal mese di novembre 2015; che l'art. 3 del DPCM del 28.11.2016, recante la
“Disciplina delle modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, confermava nuovamente l'esclusione per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato dalla percezione di tale bonus: “1. La Carta e' assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Richiamava gli arresti più recenti in materia da parte della giurisprudenza eurounitaria, del Consiglio di stato e dalla Corte di Cassazione, che avevano favorevolmente statuito in merito alle analoghe pretese avanzate dai docenti con contratto a tempo determinato ed infine concludeva chiedendo accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
e, per l'effetto, condannare il resistente a provvedere in tal senso con assegnazione della CP_1 somma complessiva di € 2.500,00. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi. Cont Il – benchè ritualmente citato – non si costituiva, rimanendo contumace.
All'odierna udienza, acquisita a documentazione necessaria per la decisione della causa, il giudice – udita la discussione – decideva come da sentenza che veniva letta e pubblicata in pari data. Non sussistono dubbi circa la giurisdizione del giudice ordinario adito. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il
"petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625). Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne Controparte_1 consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità
e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Venendo al merito, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Dalla lettura della norma si evince che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente
D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Art. 3 1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio. Sulla scorta della suindicata disciplina normativa, pertanto, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato non potrebbero fruire della Carta di cui trattasi.
Tuttavia con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro
ES, NI e EP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro ES, NI e EP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Pertanto, in applicazione dei principi suesposti, e considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili - anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste - a quelle svolte dal personale docente di ruolo, oltre che l'assenza di ragioni oggettive che possano giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato, deve ritenersi l'arbitrarietà dell'esclusione quantomeno dei docenti precari che abbiano ricevuto incarichi annuali
(fino al 31 agosto), o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche (fino al 30 giugno), sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale, con conseguente disapplicazione della norma interna limitatamente alla parte della stessa che esclude dal beneficio i docenti precari.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente, tenuto conto altresì dei principi affermati anche nella sentenza della Corte della Corte di
Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023, ritenendo il giudicante doversi uniformare alla predetta decisione in ossequio alla funzione di nomofiliachia cui è sottesa la previsione del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc del quale la Corte è stata investita.
Riportandosi per il resto all'articolato e complessivo iter argomentativo della Suprema Corte, le conclusioni cui è giunta, si compendiano nei seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. CP_1 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Diversamente la S.C. ha precisato l'estraneità al giudizio rimessole dei diversi profili inerenti la questione se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure possa applicarsi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
in tal caso, se esistano durate talmente minime dei rapporti che escludano qualsivoglia attribuzione.
Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, è rimasta al di fuori delle valutazioni della Corte la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come è restata parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza del numero delle "ore" svolte. Nella fattispecie in esame, deve innanzitutto evidenziarsi che, come documentato, la ricorrente ha stipulato cinque contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni scolastici innanzi indicati (cfr. allegati in atti).
Dunque, sussistono le condizioni richieste dalla giurisprudenza innanzi richiamata a seguito dell'intervento della CGUE, e cioè la permanenza della docente all'interno del sistema scolastico (cfr. graduatorie attualmente in vigore), sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Tuttavia, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
In tali termini va qualificata la domanda proposta, in quanto l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del
2015 la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario.
La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma
121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
La domanda di condanna, appositamente rimodulata, deve pertanto essere accolta e dichiarato il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021;
2021/2022; 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 cui si riferiscono i contratti a tempo determinato stipulati ed allegati alla produzione di parte;
si tratta della tipologia di incarichi di cui all'art.
4. co. 1
e co. 2 della L. n. 124/1999, come indicati al punto 1) dei principi di diritto sopra enunciati.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
a) In accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente ad usufruire, nel Parte_1 rispetto dei vincoli di legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
b) per l'effetto ordina al di provvedere all'assegnazione in Controparte_1 favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici innanzi indicati con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico di importo di euro 500,00 in corrispondenza di ciascuna delle predette annualità;
c) condanna il , in persona del alla rifusione, in Controparte_1 CP_2 favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1.090,00 oltre spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 4 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Maria Rosaria Elmino