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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 530/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott. Maurizia Giusta Giudice rel. dott. Carlotta Pittaluga Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 530/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 2, in persona del legale rappresentante
; Parte_1
* * * * *
Letto il ricorso presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino;
esaminati gli atti, la documentazione prodotta, le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta sussistente la legittimazione del ricorrente presso il Parte_2
Tribunale di Torino;
ritenuto che parte debitrice sia stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa essendo stata regolarmente convocata con le modalità previste dall'art. 40 CCII.; Visti gli atti di intervento presentati dal Dott. Fabio Franzosi, in qualità di soggetto interessato e dalla in qualità di socio di maggioranza di Parte_3 [...]
CP_1
Osserva quanto segue.
1 Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino ai fini dell'accertamento dei presupposti dell'insolvenza, formulata negli atti di intervento sopra indicati. Secondo l'assunto degli intervenienti, tutti i principali rapporti commerciali, finanziari e professionali (ivi compresi i due importanti finanziamenti bancari dedicati al progetto
“apr delivery”) sarebbero intercorsi non a Torino ma a Milano, ove pure si sarebbero svolti rapporti di studio con l'Osservatorio Droni del;
a Milano, presso la sede CP_2 della controllante è stato approvato il bilancio di esercizio chiuso Parte_3 alla data del 31.12.2023. La parte ricorrente ha contestato tale eccezione e l'assunto appare fondato considerando che: dalla visura camerale in atti la sede legale della società
[...] si trova in Torino e, ai sensi dell'art.27 c.3 CC.II., deve presumersi CP_1 coincidente con il centro degli interessi principali della società debitrice;
i bilanci relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022 sono stati approvati a Torino;
solo per l'ultimo bilancio, relativo all'anno 2024, è avvenuto lo spostamento del luogo di approvazione a Milano;
dagli atti processuali non risulta che la società non operi a Torino. Va pertanto affermata la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva. Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, co.5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00, avuto riguardo al credito della Banca di credito cooperativo di Milano, di ammontare superiore a un milione di euro. L'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
quanto al requisito soggettivo di cui all'art.121 CC.II. è da osservare che la società debitrice risultava iscritta presso la Sezione Start Up innovative della Camera di Commercio di Torino e che l'ultima comunicazione di conferma dei requisiti veniva iscritta in data 8 giugno 2024.i Sul punto deve richiamarsi la disciplina in tema di Start up innovativa, con particolare attenzione all'aspetto relativo all'adempimento necessario per la conferma dei requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione nella Sezione speciale. Con decreto legge 14 dicembre 2018 n.135, conv. in legge 11 febbraio 2019 n.12 (che ha abrogato il comma 14 dell'art.25 del D.L. 179/2012) è stato soppresso l'adempimento semestrale di aggiornamento delle informazioni, originariamente previsto per le Start Up innovative e ad oggi l'unico adempimento necessario per la conferma dei requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione nella Sezione speciale è previsto dall'art.25, comma 15 D.L. n.179/2012. Tale adempimento si sostanzia nell'obbligo del rappresentante legale di attestare, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio; con la conseguenza che l'omesso deposito dell'autocertificazione entro i termini previsti è equiparata alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione d'ufficio dalla Sezione special (art.25 comma 16 D.L. 179/2012).i.
2 Nel caso di specie costituisce circostanza fattuale non controversa che per l'esercizio 2024 veniva omessa la formale dichiarazione di conferma dei requisiti;
ne discende che l'iscrizione di nella Sezione Start Up innovative deve considerarsi venuto CP_1 meno a far tempo dal 31 luglio 2025, con conseguente cessazione della disciplina di favore della esenzione della da procedure concorsuali diverse da Controparte_3 quelle previste dal Capo II della legge 27 gennaio 2012 n.3 , ai sensi dell'art.31 del D.L. n.179/2012. Sul punto deve richiamarsi la disciplina in tema di Start up innovativa, con particolare attenzione all'aspetto relativo alla cessazione della disciplina di favore della esenzione della da procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo Controparte_3
II della legge 27 gennaio 2012 n.3; detta cessazione , ai sensi dell'art.31 c.4 del D.L. n.179/2012 si verifica con il decorso dei termini previsti dall'art.25, c.2 e 3 del citato D.L., senza che rilevi il termine stabilito per i relativi adempimenti amministrativi dal successivo c.16. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità il termine quinquennale di non assoggettabilità di tali società a procedure concorsuali decorre dalla data di loro costituzione e non da quella di deposito della domanda e dell'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti necessari (Cass., Sez.I, 2 agosto 2022 n.23980; Cass. n.1587/2024). In applicazione dei citati principi normativi e interpretativi si deve ritenere che nel caso di specie il termine quinquennale di cui al citato art.25 c.2 lettera b) sia ormai interamente trascorso, avuto riguardo alla costituzione della società avvenuta in data 2 novembre 2020.
Per quanto concerne i requisiti di cui all'art. 2, co.1, lett. d) CCII va rilevato che i prodotti bilanci (anni 2023, 2022 e 2021) dimostrano l'insussistenza congiunta dei requisiti di cui alla citata norma al fine della configurabilità di un'impresa minore. Passando a valutare, ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII, la situazione di insolvenza della società è da osservare che negli atti di intervento si eccepisce l'insussistenza di un reale stato di dissesto patrimoniale, vantando la società un importante patrimonio netto, non inferiore a dieci milioni di euro. Ritiene il Tribunale che la tesi degli intervenienti non sia fondata e che lo stato di insolvenza sia desumibile dalle seguenti circostanze. L'attuale indebitamento di nei confronti della CP_1 Controparte_4
di Milano è pari a € 1.375,095,50 (di cui € 1.162.687,60 quale somma a
[...] credito della citata ed € 212.407,90 pari al credito vantato dal Fondo di CP_4
Garanzia); l'intervento del garante nei confronti della banca garantita non riduce il credito della banca e non implica un adempimento del soggetto debitore. In data 4 settembre 2024 la veniva messa in mora dalla Banca creditrice CP_1 che, persistendo la morosità, in data 26 settembre 2024 dichiarava risolti per inadempimento i contratti di finanziamento concessi, dichiarava la decadenza dal beneficio del termine e richiedeva l'integrale rimborso. Il perdurante inadempimento della società debitrice nei confronti della banca BCC Milano, nella descritta situazione, integra in modo evidente l'incapacità della debitrice di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
3 A ciò si aggiunge la considerazione che l'esistenza di un ingente compendio patrimoniale, affermato dagli intervenienti, appare privo di evidenza documentale e contabile e non vi è prova dell'esistenza di finanza o beni prontamente liquidabili e utilizzabili al fine di fare fronte all'elevato ammontare debitorio maturato. Deve conclusivamente ritenersi, alla luce di tali elementi, che sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
Va pertanto dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore convenuto, tenendosi conto, nella nomina del Curatore, che non risulta ancora popolato l'albo ex art.356 C.C.I.I. e dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F. ) con sede legale in Torino, Corso Duca Controparte_1 P.IVA_1 degli Abruzzi 2, in persona del legale rappresentante ; Parte_1 nomina Giudice delegato per la procedura la dott. ssa Maurizia Giusta;
nomina Curatore il dott. , con Studio in Torino, in possesso dei requisiti Persona_1 richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII.; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma
4 dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 3 marzo 2026 ore 10.30, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Presidente Il Giudice est. (dr. Enrico Astuni) (dr. ssa Maurizia Giusta )
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott. Maurizia Giusta Giudice rel. dott. Carlotta Pittaluga Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 530/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 2, in persona del legale rappresentante
; Parte_1
* * * * *
Letto il ricorso presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino;
esaminati gli atti, la documentazione prodotta, le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta sussistente la legittimazione del ricorrente presso il Parte_2
Tribunale di Torino;
ritenuto che parte debitrice sia stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa essendo stata regolarmente convocata con le modalità previste dall'art. 40 CCII.; Visti gli atti di intervento presentati dal Dott. Fabio Franzosi, in qualità di soggetto interessato e dalla in qualità di socio di maggioranza di Parte_3 [...]
CP_1
Osserva quanto segue.
1 Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino ai fini dell'accertamento dei presupposti dell'insolvenza, formulata negli atti di intervento sopra indicati. Secondo l'assunto degli intervenienti, tutti i principali rapporti commerciali, finanziari e professionali (ivi compresi i due importanti finanziamenti bancari dedicati al progetto
“apr delivery”) sarebbero intercorsi non a Torino ma a Milano, ove pure si sarebbero svolti rapporti di studio con l'Osservatorio Droni del;
a Milano, presso la sede CP_2 della controllante è stato approvato il bilancio di esercizio chiuso Parte_3 alla data del 31.12.2023. La parte ricorrente ha contestato tale eccezione e l'assunto appare fondato considerando che: dalla visura camerale in atti la sede legale della società
[...] si trova in Torino e, ai sensi dell'art.27 c.3 CC.II., deve presumersi CP_1 coincidente con il centro degli interessi principali della società debitrice;
i bilanci relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022 sono stati approvati a Torino;
solo per l'ultimo bilancio, relativo all'anno 2024, è avvenuto lo spostamento del luogo di approvazione a Milano;
dagli atti processuali non risulta che la società non operi a Torino. Va pertanto affermata la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva. Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, co.5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00, avuto riguardo al credito della Banca di credito cooperativo di Milano, di ammontare superiore a un milione di euro. L'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
quanto al requisito soggettivo di cui all'art.121 CC.II. è da osservare che la società debitrice risultava iscritta presso la Sezione Start Up innovative della Camera di Commercio di Torino e che l'ultima comunicazione di conferma dei requisiti veniva iscritta in data 8 giugno 2024.i Sul punto deve richiamarsi la disciplina in tema di Start up innovativa, con particolare attenzione all'aspetto relativo all'adempimento necessario per la conferma dei requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione nella Sezione speciale. Con decreto legge 14 dicembre 2018 n.135, conv. in legge 11 febbraio 2019 n.12 (che ha abrogato il comma 14 dell'art.25 del D.L. 179/2012) è stato soppresso l'adempimento semestrale di aggiornamento delle informazioni, originariamente previsto per le Start Up innovative e ad oggi l'unico adempimento necessario per la conferma dei requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione nella Sezione speciale è previsto dall'art.25, comma 15 D.L. n.179/2012. Tale adempimento si sostanzia nell'obbligo del rappresentante legale di attestare, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio; con la conseguenza che l'omesso deposito dell'autocertificazione entro i termini previsti è equiparata alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione d'ufficio dalla Sezione special (art.25 comma 16 D.L. 179/2012).i.
2 Nel caso di specie costituisce circostanza fattuale non controversa che per l'esercizio 2024 veniva omessa la formale dichiarazione di conferma dei requisiti;
ne discende che l'iscrizione di nella Sezione Start Up innovative deve considerarsi venuto CP_1 meno a far tempo dal 31 luglio 2025, con conseguente cessazione della disciplina di favore della esenzione della da procedure concorsuali diverse da Controparte_3 quelle previste dal Capo II della legge 27 gennaio 2012 n.3 , ai sensi dell'art.31 del D.L. n.179/2012. Sul punto deve richiamarsi la disciplina in tema di Start up innovativa, con particolare attenzione all'aspetto relativo alla cessazione della disciplina di favore della esenzione della da procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo Controparte_3
II della legge 27 gennaio 2012 n.3; detta cessazione , ai sensi dell'art.31 c.4 del D.L. n.179/2012 si verifica con il decorso dei termini previsti dall'art.25, c.2 e 3 del citato D.L., senza che rilevi il termine stabilito per i relativi adempimenti amministrativi dal successivo c.16. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità il termine quinquennale di non assoggettabilità di tali società a procedure concorsuali decorre dalla data di loro costituzione e non da quella di deposito della domanda e dell'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti necessari (Cass., Sez.I, 2 agosto 2022 n.23980; Cass. n.1587/2024). In applicazione dei citati principi normativi e interpretativi si deve ritenere che nel caso di specie il termine quinquennale di cui al citato art.25 c.2 lettera b) sia ormai interamente trascorso, avuto riguardo alla costituzione della società avvenuta in data 2 novembre 2020.
Per quanto concerne i requisiti di cui all'art. 2, co.1, lett. d) CCII va rilevato che i prodotti bilanci (anni 2023, 2022 e 2021) dimostrano l'insussistenza congiunta dei requisiti di cui alla citata norma al fine della configurabilità di un'impresa minore. Passando a valutare, ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII, la situazione di insolvenza della società è da osservare che negli atti di intervento si eccepisce l'insussistenza di un reale stato di dissesto patrimoniale, vantando la società un importante patrimonio netto, non inferiore a dieci milioni di euro. Ritiene il Tribunale che la tesi degli intervenienti non sia fondata e che lo stato di insolvenza sia desumibile dalle seguenti circostanze. L'attuale indebitamento di nei confronti della CP_1 Controparte_4
di Milano è pari a € 1.375,095,50 (di cui € 1.162.687,60 quale somma a
[...] credito della citata ed € 212.407,90 pari al credito vantato dal Fondo di CP_4
Garanzia); l'intervento del garante nei confronti della banca garantita non riduce il credito della banca e non implica un adempimento del soggetto debitore. In data 4 settembre 2024 la veniva messa in mora dalla Banca creditrice CP_1 che, persistendo la morosità, in data 26 settembre 2024 dichiarava risolti per inadempimento i contratti di finanziamento concessi, dichiarava la decadenza dal beneficio del termine e richiedeva l'integrale rimborso. Il perdurante inadempimento della società debitrice nei confronti della banca BCC Milano, nella descritta situazione, integra in modo evidente l'incapacità della debitrice di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
3 A ciò si aggiunge la considerazione che l'esistenza di un ingente compendio patrimoniale, affermato dagli intervenienti, appare privo di evidenza documentale e contabile e non vi è prova dell'esistenza di finanza o beni prontamente liquidabili e utilizzabili al fine di fare fronte all'elevato ammontare debitorio maturato. Deve conclusivamente ritenersi, alla luce di tali elementi, che sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
Va pertanto dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore convenuto, tenendosi conto, nella nomina del Curatore, che non risulta ancora popolato l'albo ex art.356 C.C.I.I. e dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F. ) con sede legale in Torino, Corso Duca Controparte_1 P.IVA_1 degli Abruzzi 2, in persona del legale rappresentante ; Parte_1 nomina Giudice delegato per la procedura la dott. ssa Maurizia Giusta;
nomina Curatore il dott. , con Studio in Torino, in possesso dei requisiti Persona_1 richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII.; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma
4 dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 3 marzo 2026 ore 10.30, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Presidente Il Giudice est. (dr. Enrico Astuni) (dr. ssa Maurizia Giusta )
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