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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 414/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avvocato Parte_1 P.IVA_1 domiciliatario ALESSANDRO DI BLASI, con studio in BORGO SAN
GIOVANNI n. 24, CHIOGGIA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 _2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3
) e (C.F. C.F._3 Controparte_4
), tutti assistiti e difesi dall'Avvocato domiciliatario C.F._4
PASCALE DE FALCO, con studio in VIA FRIULI VENEZIA GIULIA n. 8/5,
CAZZAGO DI PIANIGA
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia
27.2.24, n. 630/2024 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: in totale riforma della sentenza 630/2024, del Tribunale di Venezia, pubblicata il 27.2.2024 e notificata l'1.3.2024, nel giudizio R.G. n. 2493/2022, voglia codesta
Corte d'Appello accertare che nulla è dovuto da ai signori Parte_1
, , e , per gli Controparte_1 _2 Controparte_3 CP_4 onorari di difesa tecnica del giudizio risarcitorio di cui in narrativa, non avendo gli appellati mai versato alcunché per la causale in questione, rigettando tutte le domande attoree svolte in primo grado. Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi con restituzione di quanto pagato a seguito della sentenza impugnata.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: nel merito: rigettare l'appello proposto dalla e confermare integralmente Parte_1
l'impugnata sentenza;
in ogni caso: con piena vittoria di spese del grado, con distrazione in favore del procuratore antistatario”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , (genitori), Controparte_1 Controparte_3 _2
(fratello) e (nonna) sono i prossimi congiunti di
[...] Persona_1
, deceduto in un tragico incidente stradale il 2.5.2014. Persona_2
L'anno successivo è deceduta lasciando come eredi Persona_1
e . A seguito di una sentenza di Controparte_3 Controparte_4 applicazione pena nei confronti di , i genitori e il fratello CP_5 della persona deceduta, assistiti dall'avvocato Cesare Malattia, avevano ottenuto delle somme di denaro trattenute a titolo di acconto dalla compagnia di assicurazione del responsabile civile. Il 29.1.2016, i danneggiati avevano deciso di revocare l'incarico all'avvocato Malattia e di conferire un incarico di assistenza alla società d'infortunistica Valore
pag. 2/10 s.p.a. (già e società Studio 3A di Controparte_6
Risarcimento Assicurato). Falliti i tentativi di composizione stragiudiziale della lite, i danneggiati avevano agito, conferendo mandato alle liti all'avvocato Matteo Andriollo scelto dalla società d'infortunistica, conseguendo con la sentenza del Tribunale di Milano 26.6.2018, n.
7383 nel proc. 48009/2016 R.G. trib. Milano ulteriori somme a titolo di risarcimento. Dopo essere stati diffidati da a pagare il Parte_2 corrispettivo contrattuale, i clienti della società d'infortunistica (d'ora in poi, per brevità” “clienti”) hanno deciso di agire contro di società, ritenendo di essere loro a vantare un credito nei suoi confronti. Nel relativo giudizio si è costituita tardivamente, dopo che era Parte_2 stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, chiedendo che le domande della controparte fossero respinte.
2. Con sentenza 27.2.2024 n. 630/2024 il Tribunale di Venezia ha ritenuto che sulla base dell'accordo quadro 29.1.2016 e dei singoli mandati esclusivi di rappresentanza 5.2.2016, in accoglimento della domanda attorea subordinata, i clienti:
➢ siano debitori nei confronti della società del corrispettivo concordato (euro 30.805,90), pari a una percentuale (10%) degli importi liquidati in loro favore a titolo di danno dalla sentenza sopra citata del Tribunale di Milano;
➢ non abbiano diritto di ottenere da le somme incassate Parte_2 dal loro primo legale avvocato Cesare Malattia durante le trattative che avevano preceduto il contenzioso, in epoca precedente alla revoca del mandato (euro 46.946,60);
➢ abbiano diritto di ottenere da le spese liquidate dal Parte_2
Tribunale di Milano in favore dell'avvocato Matteo Andriollo (euro
65.660,40), incassate direttamente dal legale in forza di specifica pag. 3/10 previsione contenuta nella procura alle liti, in quanto l'accordo con la società d'infortunistica prevedeva che gli oneri della difesa tecnica necessaria per l'attività giudiziale dovessero gravare sulla società.
Compensato il debito dei clienti verso la società (euro 30.805,90) con il loro credito (euro 65.660,40), il Tribunale ha condannato Parte_2 al pagamento in loro favore della somma di euro 34.858,50.
3. Tenuto conto che il gravame attiene unicamente al riconoscimento del credito euro 65.660,40 in favore dei clienti, non si prendono in considerazione le parti della motivazione della sentenza attinenti (a) al mancato riconoscimento del credito per il pagamento dell'avvocato
Cesare Malattia e (b) al corrispettivo spettante alla società di recupero crediti. Nell'accordo quadro 29.1.2016 concluso con la società
d'infortunistica era stato previsto:
“a Che tutte le spese di revoca del precedente patrocinatore effettuate afferenti a difesa pregressa sia civile che penale saranno a carico di R.A. rimane convenuto che spetterà a R.A. la scelta del legale che seguirà i clienti nella futura azione;
b. Che, nel caso non si definisse la posizione in via stragiudiziale, le spese dell'azione giudiziale che si dovrà promuovere sarà(nno) a carico di R.A. Rimane convenuto che spetterà a R.A. la scelta del legale che seguirà i clienti nella futura azione.
c. Si conferma da entrambe le parti che l'onorario del 10% + IVA di
R.A., solo sugli importi di liquidazione futura, sarà riconosciuto su tutte le somme che, in qualsiasi momento, verranno riconosciute/liquidate/offerte dalla compagnia di assicurazione o del responsabile civile. In caso di esito negativo delle richieste di risarcimento, tutte le spese sostenute saranno a carico di R.A. I
pag. 4/10 firmatari che accettano il presente contratto, liquideranno a R.A. le somme dovute nella misura del 10% + iva appena saranno loro riconosciute le somme spettanti e depositate ad ognuno nel proprio c/c
(che verrà comunicato a tempo debito dai soggetti), niente è dovuto prima a titolo di acconto. …” [il grassetto è dell'estensore della motivazione della presente sentenza].
Per il Tribunale di Venezia:
➢ diversamente da quanto sostenuto dalla società, la parte delle spese di lite (compensate per 1/3) riconosciute in favore dei danneggiati
(i clienti) dalla sentenza del Tribunale di Milano sono state incassate dal legale non quale procuratore distrattario ma in forza di quanto previsto dalla procura alle liti;
➢ dalla lettera b) dell'accordo si desume che vanno tenuti distinti i soggetti che hanno conferito la procura alle liti e il soggetto che ha conferito il contratto di patrocinio;
➢ che nelle spese dell'azione giudiziale devono includersi il costo della difesa tecnica, posto che se il relativo onere avesse dovuto gravare sui clienti non si spiegherebbe la riserva di nomina del legale in capo alla società;
➢ che il fatto che il mandato di patrocinio facesse capo alla società trova riscontro nella procura alle liti rilasciata all'avvocato Andriollo:
“Anche ai sensi dell'art. 23 del Codice Deontologico l'avv. Matteo
Andriollo prende atto e accetta che la regolamentazione dei rapporti economici è disciplinato dal contratto sottoscritto con
[...]
(studio 3A) di talché si conviene che il compenso per le Controparte_6 prestazioni professionali sia parametrato e limitato a quanto la controparte compagnia dovesse riconoscere al professionista o essere condannata a pagare”. Il legale accetta che la regolamentazione dei rapporti economici, sia disciplinata dal contratto sottoscritto dai clienti pag. 5/10 con delimita il “perimetro” del suo compenso e, nello Parte_2 stesso tempo, “ha rafforzato quanto sopra esposto in merito al soggetto su cui il costo finale sarebbe gravato”.
4. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, Parte_1 sia accertato che nulla è dovuto ai clienti per gli onorari di difesa tecnica, con rigetto di tutte le domande da loro formulate nel giudizio di primo grado. Premette che per effetto della sentenza i clienti hanno ottenuto un'indebita locupletazione, incassando delle somme per spese legali che non hanno mai versato, sull'erroneo assunto che la società si fosse comunque impegnata a pagarle. L'appellante lamenta:
4.1 che la sentenza omette di considerare un fatto essenziale. I clienti non avevano pagato nulla per spese legali. Non rileva che il difensore fosse distrattario o meno ma che le spese legali siano state pagate dalla compagnia di assicurazione della parte soccombente. L'onere di Pt_2 di pagare le spese presupponeva che i clienti dovessero pagare o
[...] anticipare dette spese. È pacifico che avrebbe fatto fronte a Parte_2 ogni spesa legale nel caso di esito negativo del giudizio. La questione tuttavia non si pone, dato l'esito positivo del giudizio;
4.2 che l'accordo deve essere interpretato nel senso che i clienti dovevano essere tenuti indenni da spese in caso di esito negativo del contenzioso. Non è logico che debba corrispondere una Parte_1 somma pari alle spese legali, a prescindere dal fatto che i clienti non le abbiano corrisposte. Ogni diversa interpretazione contrasta con l'art. 1362 c.c., posto che l'intenzione delle parti nel contratto era quella di regolare l'opera prestata dalla società per l'ottenimento del Pt_2 risarcimento del danno e non certo per l'ottenimento da parte degli pag. 6/10 attori di spese legali mai versate;
con l'art. 1366 c.c., perché il contratto va interpretato secondo buona fede e gli attori non possono aver diritto, oltre ai danni per la morte del congiunto, anche a spese legali non pagate;
con l'art. 1371 c.c., perché secondo l'interpretazione del Tribunale avrebbe sottoscritto “un contratto a Parte_1 perdere”. Del resto, controparte aveva chiesto una compensazione con il corrispettivo della società sul presupposto che fosse stata pagata una somma all'avvocato Matteo Andriollo.
5. Gli appellati , , Controparte_1 Controparte_2 CP_4
e hanno chiesto la conferma della sentenza di
[...] Controparte_3 primo grado. Hanno replicato che, sulla base della lettera b) della scrittura privata 29.1.2016, le spese per la prestazione professionale dell'avvocato Matteo Andriollo dovevano essere sostenute da Pt_1
L'appellante cerca di “sviare” la corretta interpretazione del
[...] contratto, attribuendogli un senso diverso dal tenore letterale e dalla comune intenzione delle parti. Richiama la clausola c), senza considerare che quest'ultima clausola è operativa esclusivamente in caso di soccombenza. Le somme che, in forza della lettera b) della scrittura, avrebbero dovuto essere versate agli attori, sono state incassate e trattenute dall'avvocato Andriollo.
6. Il secondo motivo di appello sull'interpretazione degli accordi contrattuali è fondato e assorbente.
6.1 Non è contestato né dalla sentenza (v. motivazione della sentenza, pag. 12) né dagli appellati (v. comparsa di costituzione e risposta di appello, pag. 17) che le somme ricevute dall'avvocato Matteo
pag. 7/10 Andriollo siano state corrisposte dalla parte soccombente nel giudizio n.
48099/2016 R.G. svoltosi avanti al Tribunale di Milano e non dai clienti.
6.2 La lettera b) del contratto 29.1.2016, da leggersi unitamente alla lettera c), deve essere interpretata nel senso che la società
d'infortunistica si sarebbe fatta carico di tutte le spese processuali per il recupero del credito e che in caso di esito negativo della lite i clienti non avrebbero sopportato alcuna spesa e non nel senso che le spese processuali liquidate dal Tribunale in favore della parte vittoriosa sarebbero state rimaste ai clienti. Sia un'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.) sia un'interpretazione secondo buona fede
(art. 1366 c.c.) inducono a escludere che le spese di lite, secondo l'intenzione delle parti, costituissero una posta in favore degli appellati
(i clienti) destinata a aggiungersi ai danni liquidati dal giudice. Per effetto dell'accordo, i clienti avrebbero dovuto pagare il corrispettivo concordato alla società d'infortunistica e non farsi carico delle spese del difensore che li avrebbe rappresentati nella lite. Il contratto esentava loro dall'obbligo di sostenere dei costi legali – costi che altrimenti si sarebbero aggiunti al corrispettivo in favore della società – ma non consentiva loro di trattenere somme destinate a pagare una prestazione professionale necessaria per il recupero del credito risarcitorio.
7. In riforma della sentenza appellata tutte le domande attoree, anche quella accolta dal giudice di primo grado, devono essere rigettate e conseguentemente, esclusa la compensazione per l'assenza di un credito dei clienti, non deve essere condannata al Parte_1 pagamento di alcuna somma di denaro. Non sono consentite ulteriori pronunce, anche solo di accertamento. Essendosi costituita tardivamente nel giudizio di primo grado, non ha potuto Parte_1
pag. 8/10 formulare domande riconvenzionali. Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove, se non negli stretti limiti dell'art. 345 c.p.c..
8. Le spese seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio di
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 P_
. Si applicano parametri medi del d.m. n. 55 del 2014.
[...]
Considerando le tre fasi a cui aveva partecipato nel Parte_1 giudizio avanti il Tribunale, il compenso è determinato per quel grado nella somma di euro 5.810,00 nel rispetto dei parametri medi (euro
1.701,00 + euro 1.210,00 + euro 2.9051,00) previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità. Per il giudizio di appello, il compenso è liquidato nella somma di euro 6.946,00 (euro 2.058,00 + euro 1.418,00 + euro 3.470,00), considerando lo scaglione indicato dall'appellante (euro 26.00100 – euro 52.000,00). La difesa di Pt_1 ha chiesto la restituzione di tutte le somme pagate (v. distinta di
[...] bonifico, doc. 4 appellante) in forza della sentenza oggetto di riforma.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 _2
, e avverso la
[...] Controparte_4 Controparte_3 sentenza del Tribunale di Venezia 27 febbraio 2024, n. 630/2024, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma, rigetta la domanda di , , Controparte_1 Controparte_2
e diretta a ottenere il Controparte_4 Controparte_3 pagamento di una somma corrispondente ai compensi riconosciuti dalla parte vittoriosa nella causa n. 48009/2016 RG Trib. di Milano e incassati dall'avvocato Matteo Andriollo e li condanna alla rifusione delle spese pag. 9/10 processuali del giudizio di primo grado nei confronti di Parte_1 liquidate nella somma di euro 5.810,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) condanna , , Controparte_1 Controparte_2
e a restituire tutte le somme Controparte_4 Controparte_3 ricevute in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, con gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento alla restituzione;
3) condanna , , Controparte_1 Controparte_2
e al pagamento delle spese del Controparte_4 Controparte_3 presente grado di giudizio nei confronti di liquidate nella Parte_1 somma di euro 6.946,00 per compensi ed euro 804,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a..
Venezia, 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 414/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avvocato Parte_1 P.IVA_1 domiciliatario ALESSANDRO DI BLASI, con studio in BORGO SAN
GIOVANNI n. 24, CHIOGGIA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 _2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3
) e (C.F. C.F._3 Controparte_4
), tutti assistiti e difesi dall'Avvocato domiciliatario C.F._4
PASCALE DE FALCO, con studio in VIA FRIULI VENEZIA GIULIA n. 8/5,
CAZZAGO DI PIANIGA
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia
27.2.24, n. 630/2024 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: in totale riforma della sentenza 630/2024, del Tribunale di Venezia, pubblicata il 27.2.2024 e notificata l'1.3.2024, nel giudizio R.G. n. 2493/2022, voglia codesta
Corte d'Appello accertare che nulla è dovuto da ai signori Parte_1
, , e , per gli Controparte_1 _2 Controparte_3 CP_4 onorari di difesa tecnica del giudizio risarcitorio di cui in narrativa, non avendo gli appellati mai versato alcunché per la causale in questione, rigettando tutte le domande attoree svolte in primo grado. Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi con restituzione di quanto pagato a seguito della sentenza impugnata.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: nel merito: rigettare l'appello proposto dalla e confermare integralmente Parte_1
l'impugnata sentenza;
in ogni caso: con piena vittoria di spese del grado, con distrazione in favore del procuratore antistatario”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , (genitori), Controparte_1 Controparte_3 _2
(fratello) e (nonna) sono i prossimi congiunti di
[...] Persona_1
, deceduto in un tragico incidente stradale il 2.5.2014. Persona_2
L'anno successivo è deceduta lasciando come eredi Persona_1
e . A seguito di una sentenza di Controparte_3 Controparte_4 applicazione pena nei confronti di , i genitori e il fratello CP_5 della persona deceduta, assistiti dall'avvocato Cesare Malattia, avevano ottenuto delle somme di denaro trattenute a titolo di acconto dalla compagnia di assicurazione del responsabile civile. Il 29.1.2016, i danneggiati avevano deciso di revocare l'incarico all'avvocato Malattia e di conferire un incarico di assistenza alla società d'infortunistica Valore
pag. 2/10 s.p.a. (già e società Studio 3A di Controparte_6
Risarcimento Assicurato). Falliti i tentativi di composizione stragiudiziale della lite, i danneggiati avevano agito, conferendo mandato alle liti all'avvocato Matteo Andriollo scelto dalla società d'infortunistica, conseguendo con la sentenza del Tribunale di Milano 26.6.2018, n.
7383 nel proc. 48009/2016 R.G. trib. Milano ulteriori somme a titolo di risarcimento. Dopo essere stati diffidati da a pagare il Parte_2 corrispettivo contrattuale, i clienti della società d'infortunistica (d'ora in poi, per brevità” “clienti”) hanno deciso di agire contro di società, ritenendo di essere loro a vantare un credito nei suoi confronti. Nel relativo giudizio si è costituita tardivamente, dopo che era Parte_2 stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, chiedendo che le domande della controparte fossero respinte.
2. Con sentenza 27.2.2024 n. 630/2024 il Tribunale di Venezia ha ritenuto che sulla base dell'accordo quadro 29.1.2016 e dei singoli mandati esclusivi di rappresentanza 5.2.2016, in accoglimento della domanda attorea subordinata, i clienti:
➢ siano debitori nei confronti della società del corrispettivo concordato (euro 30.805,90), pari a una percentuale (10%) degli importi liquidati in loro favore a titolo di danno dalla sentenza sopra citata del Tribunale di Milano;
➢ non abbiano diritto di ottenere da le somme incassate Parte_2 dal loro primo legale avvocato Cesare Malattia durante le trattative che avevano preceduto il contenzioso, in epoca precedente alla revoca del mandato (euro 46.946,60);
➢ abbiano diritto di ottenere da le spese liquidate dal Parte_2
Tribunale di Milano in favore dell'avvocato Matteo Andriollo (euro
65.660,40), incassate direttamente dal legale in forza di specifica pag. 3/10 previsione contenuta nella procura alle liti, in quanto l'accordo con la società d'infortunistica prevedeva che gli oneri della difesa tecnica necessaria per l'attività giudiziale dovessero gravare sulla società.
Compensato il debito dei clienti verso la società (euro 30.805,90) con il loro credito (euro 65.660,40), il Tribunale ha condannato Parte_2 al pagamento in loro favore della somma di euro 34.858,50.
3. Tenuto conto che il gravame attiene unicamente al riconoscimento del credito euro 65.660,40 in favore dei clienti, non si prendono in considerazione le parti della motivazione della sentenza attinenti (a) al mancato riconoscimento del credito per il pagamento dell'avvocato
Cesare Malattia e (b) al corrispettivo spettante alla società di recupero crediti. Nell'accordo quadro 29.1.2016 concluso con la società
d'infortunistica era stato previsto:
“a Che tutte le spese di revoca del precedente patrocinatore effettuate afferenti a difesa pregressa sia civile che penale saranno a carico di R.A. rimane convenuto che spetterà a R.A. la scelta del legale che seguirà i clienti nella futura azione;
b. Che, nel caso non si definisse la posizione in via stragiudiziale, le spese dell'azione giudiziale che si dovrà promuovere sarà(nno) a carico di R.A. Rimane convenuto che spetterà a R.A. la scelta del legale che seguirà i clienti nella futura azione.
c. Si conferma da entrambe le parti che l'onorario del 10% + IVA di
R.A., solo sugli importi di liquidazione futura, sarà riconosciuto su tutte le somme che, in qualsiasi momento, verranno riconosciute/liquidate/offerte dalla compagnia di assicurazione o del responsabile civile. In caso di esito negativo delle richieste di risarcimento, tutte le spese sostenute saranno a carico di R.A. I
pag. 4/10 firmatari che accettano il presente contratto, liquideranno a R.A. le somme dovute nella misura del 10% + iva appena saranno loro riconosciute le somme spettanti e depositate ad ognuno nel proprio c/c
(che verrà comunicato a tempo debito dai soggetti), niente è dovuto prima a titolo di acconto. …” [il grassetto è dell'estensore della motivazione della presente sentenza].
Per il Tribunale di Venezia:
➢ diversamente da quanto sostenuto dalla società, la parte delle spese di lite (compensate per 1/3) riconosciute in favore dei danneggiati
(i clienti) dalla sentenza del Tribunale di Milano sono state incassate dal legale non quale procuratore distrattario ma in forza di quanto previsto dalla procura alle liti;
➢ dalla lettera b) dell'accordo si desume che vanno tenuti distinti i soggetti che hanno conferito la procura alle liti e il soggetto che ha conferito il contratto di patrocinio;
➢ che nelle spese dell'azione giudiziale devono includersi il costo della difesa tecnica, posto che se il relativo onere avesse dovuto gravare sui clienti non si spiegherebbe la riserva di nomina del legale in capo alla società;
➢ che il fatto che il mandato di patrocinio facesse capo alla società trova riscontro nella procura alle liti rilasciata all'avvocato Andriollo:
“Anche ai sensi dell'art. 23 del Codice Deontologico l'avv. Matteo
Andriollo prende atto e accetta che la regolamentazione dei rapporti economici è disciplinato dal contratto sottoscritto con
[...]
(studio 3A) di talché si conviene che il compenso per le Controparte_6 prestazioni professionali sia parametrato e limitato a quanto la controparte compagnia dovesse riconoscere al professionista o essere condannata a pagare”. Il legale accetta che la regolamentazione dei rapporti economici, sia disciplinata dal contratto sottoscritto dai clienti pag. 5/10 con delimita il “perimetro” del suo compenso e, nello Parte_2 stesso tempo, “ha rafforzato quanto sopra esposto in merito al soggetto su cui il costo finale sarebbe gravato”.
4. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, Parte_1 sia accertato che nulla è dovuto ai clienti per gli onorari di difesa tecnica, con rigetto di tutte le domande da loro formulate nel giudizio di primo grado. Premette che per effetto della sentenza i clienti hanno ottenuto un'indebita locupletazione, incassando delle somme per spese legali che non hanno mai versato, sull'erroneo assunto che la società si fosse comunque impegnata a pagarle. L'appellante lamenta:
4.1 che la sentenza omette di considerare un fatto essenziale. I clienti non avevano pagato nulla per spese legali. Non rileva che il difensore fosse distrattario o meno ma che le spese legali siano state pagate dalla compagnia di assicurazione della parte soccombente. L'onere di Pt_2 di pagare le spese presupponeva che i clienti dovessero pagare o
[...] anticipare dette spese. È pacifico che avrebbe fatto fronte a Parte_2 ogni spesa legale nel caso di esito negativo del giudizio. La questione tuttavia non si pone, dato l'esito positivo del giudizio;
4.2 che l'accordo deve essere interpretato nel senso che i clienti dovevano essere tenuti indenni da spese in caso di esito negativo del contenzioso. Non è logico che debba corrispondere una Parte_1 somma pari alle spese legali, a prescindere dal fatto che i clienti non le abbiano corrisposte. Ogni diversa interpretazione contrasta con l'art. 1362 c.c., posto che l'intenzione delle parti nel contratto era quella di regolare l'opera prestata dalla società per l'ottenimento del Pt_2 risarcimento del danno e non certo per l'ottenimento da parte degli pag. 6/10 attori di spese legali mai versate;
con l'art. 1366 c.c., perché il contratto va interpretato secondo buona fede e gli attori non possono aver diritto, oltre ai danni per la morte del congiunto, anche a spese legali non pagate;
con l'art. 1371 c.c., perché secondo l'interpretazione del Tribunale avrebbe sottoscritto “un contratto a Parte_1 perdere”. Del resto, controparte aveva chiesto una compensazione con il corrispettivo della società sul presupposto che fosse stata pagata una somma all'avvocato Matteo Andriollo.
5. Gli appellati , , Controparte_1 Controparte_2 CP_4
e hanno chiesto la conferma della sentenza di
[...] Controparte_3 primo grado. Hanno replicato che, sulla base della lettera b) della scrittura privata 29.1.2016, le spese per la prestazione professionale dell'avvocato Matteo Andriollo dovevano essere sostenute da Pt_1
L'appellante cerca di “sviare” la corretta interpretazione del
[...] contratto, attribuendogli un senso diverso dal tenore letterale e dalla comune intenzione delle parti. Richiama la clausola c), senza considerare che quest'ultima clausola è operativa esclusivamente in caso di soccombenza. Le somme che, in forza della lettera b) della scrittura, avrebbero dovuto essere versate agli attori, sono state incassate e trattenute dall'avvocato Andriollo.
6. Il secondo motivo di appello sull'interpretazione degli accordi contrattuali è fondato e assorbente.
6.1 Non è contestato né dalla sentenza (v. motivazione della sentenza, pag. 12) né dagli appellati (v. comparsa di costituzione e risposta di appello, pag. 17) che le somme ricevute dall'avvocato Matteo
pag. 7/10 Andriollo siano state corrisposte dalla parte soccombente nel giudizio n.
48099/2016 R.G. svoltosi avanti al Tribunale di Milano e non dai clienti.
6.2 La lettera b) del contratto 29.1.2016, da leggersi unitamente alla lettera c), deve essere interpretata nel senso che la società
d'infortunistica si sarebbe fatta carico di tutte le spese processuali per il recupero del credito e che in caso di esito negativo della lite i clienti non avrebbero sopportato alcuna spesa e non nel senso che le spese processuali liquidate dal Tribunale in favore della parte vittoriosa sarebbero state rimaste ai clienti. Sia un'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.) sia un'interpretazione secondo buona fede
(art. 1366 c.c.) inducono a escludere che le spese di lite, secondo l'intenzione delle parti, costituissero una posta in favore degli appellati
(i clienti) destinata a aggiungersi ai danni liquidati dal giudice. Per effetto dell'accordo, i clienti avrebbero dovuto pagare il corrispettivo concordato alla società d'infortunistica e non farsi carico delle spese del difensore che li avrebbe rappresentati nella lite. Il contratto esentava loro dall'obbligo di sostenere dei costi legali – costi che altrimenti si sarebbero aggiunti al corrispettivo in favore della società – ma non consentiva loro di trattenere somme destinate a pagare una prestazione professionale necessaria per il recupero del credito risarcitorio.
7. In riforma della sentenza appellata tutte le domande attoree, anche quella accolta dal giudice di primo grado, devono essere rigettate e conseguentemente, esclusa la compensazione per l'assenza di un credito dei clienti, non deve essere condannata al Parte_1 pagamento di alcuna somma di denaro. Non sono consentite ulteriori pronunce, anche solo di accertamento. Essendosi costituita tardivamente nel giudizio di primo grado, non ha potuto Parte_1
pag. 8/10 formulare domande riconvenzionali. Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove, se non negli stretti limiti dell'art. 345 c.p.c..
8. Le spese seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio di
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 P_
. Si applicano parametri medi del d.m. n. 55 del 2014.
[...]
Considerando le tre fasi a cui aveva partecipato nel Parte_1 giudizio avanti il Tribunale, il compenso è determinato per quel grado nella somma di euro 5.810,00 nel rispetto dei parametri medi (euro
1.701,00 + euro 1.210,00 + euro 2.9051,00) previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità. Per il giudizio di appello, il compenso è liquidato nella somma di euro 6.946,00 (euro 2.058,00 + euro 1.418,00 + euro 3.470,00), considerando lo scaglione indicato dall'appellante (euro 26.00100 – euro 52.000,00). La difesa di Pt_1 ha chiesto la restituzione di tutte le somme pagate (v. distinta di
[...] bonifico, doc. 4 appellante) in forza della sentenza oggetto di riforma.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 _2
, e avverso la
[...] Controparte_4 Controparte_3 sentenza del Tribunale di Venezia 27 febbraio 2024, n. 630/2024, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma, rigetta la domanda di , , Controparte_1 Controparte_2
e diretta a ottenere il Controparte_4 Controparte_3 pagamento di una somma corrispondente ai compensi riconosciuti dalla parte vittoriosa nella causa n. 48009/2016 RG Trib. di Milano e incassati dall'avvocato Matteo Andriollo e li condanna alla rifusione delle spese pag. 9/10 processuali del giudizio di primo grado nei confronti di Parte_1 liquidate nella somma di euro 5.810,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) condanna , , Controparte_1 Controparte_2
e a restituire tutte le somme Controparte_4 Controparte_3 ricevute in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, con gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento alla restituzione;
3) condanna , , Controparte_1 Controparte_2
e al pagamento delle spese del Controparte_4 Controparte_3 presente grado di giudizio nei confronti di liquidate nella Parte_1 somma di euro 6.946,00 per compensi ed euro 804,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a..
Venezia, 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
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